52.2019.519
Docente cantonale. Licenziamento ingiustificato
20 settembre 2021Italiano27 min
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.519
Lugano
20
settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 21 ottobre 2019 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4480) del
Consiglio di Stato che ha disdetto il suo rapporto di impiego con effetto al
30 marzo 2020;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è stato nominato
nel 1986 quale docente di scienze naturali nelle scuole medie del Cantone,
presso la sede di __________. A contare dall'anno scolastico 2009/2010, il
docente è stato trasferito, dietro sua richiesta, alla scuola media __________
di __________.
B. a. Il 23 novembre 2012
RI 1 è stato richiamato formalmente dal direttore dell'Ufficio
dell'insegnamento medio (UIM) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e
dello sport (DECS) a seguito di comportamenti inadeguati assunti nei confronti
di un allievo, in particolare per aver reagito con troppa veemenza alle
provocazioni del ragazzo, prendendolo per un braccio e pronunciando frasi
inappropriate. In quell'occasione, l'allora direttore dell'UIM ha pure
manifestato la sua preoccupazione per la rottura delle relazioni tra il
docente, il Consiglio di direzione e diversi docenti dell'istituto,
preannunciando un incontro per ristabilire le relazioni professionali.
b. Il 18 dicembre 2012 si è quindi tenuta una riunione a cui hanno preso parte RI
1, i membri del consiglio di direzione dell'istituto scolastico, il direttore
dell'UIM e la giurista del DECS. Durante l'incontro, il direttore dell'UIM ha
esposto una situazione insostenibile all'interno dell'istituto, auspicando
maggior disponibilità dal docente per ristabilire i minimi rapporti essenziali
e ottenere collaborazione tra colleghi. In quell'occasione, RI 1 si è rifiutato
di rispondere, lamentando di non essere assistito da un legale. Il 24 dicembre
2012 ha quindi preso posizione per scritto all'attenzione del direttore
dell'UIM. Ha innanzitutto rilevato di aver pagato un prezzo molto alto per aver
reagito a una provocazione di un allievo, peraltro uno dei più problematici a
livello cantonale, annotando di non aver più avuto problemi con lo stesso. Ha sostenuto
di essersi trovato in difficoltà all'incontro, trovandosi solo contro sei
persone, e ha chiesto di indire una nuova riunione.
C. a. Il 27 novembre 2017
N__________, consulente didattico (esperto) della Divisione della scuola per le
scienze naturali, ha steso un rapporto sulla condotta di RI 1 osservata nei
precedenti 7 anni di insegnamento. Premesso che il docente aveva richiesto
esplicitamente un rendiconto scritto delle visite dell'esperto, il medesimo ha
precisato che ciò si rendeva necessario per riportare problematiche emerse
negli ultimi anni, che si erano acuite. N__________ ha quindi suggerito al docente
di adeguare la propria didattica, ormai datata, e di essere più costante
nell'applicazione delle misure di sicurezza durante le sperimentazioni in
laboratorio. Ha inoltre segnalato problematiche relazionali all'interno del
gruppo di materia d'istituto e con allievi e famiglie. Nel dettaglio, si
sarebbe riscontrato un utilizzo improprio del
congelatore dell'istituto scolastico per immagazzinare prede macellate e
non, derivanti dall'attività venatoria del docente, uno sfruttamento
improprio dei locali di preparazione tra le aule disciplinari per
attività di recupero di verifiche (pratica che era comune anche ad altri
docenti e che è stata segnalata più volte), l'attacco personale verbale a
sfondo discriminatorio nei confronti di vari colleghi; i rapporti con le
famiglie non propriamente orientati all'ascolto e alla riflessione. Episodi
di incomprensione che avrebbero provocato reclami da parte di alcuni genitori
direttamente alla direzione scolastica. N__________ ha pertanto invitato il
docente a dare seguito alle indicazioni fornite durante l'anno scolastico, al
termine del quale avrebbe steso un altro rapporto.
b. Con scritto del 10 gennaio 2018, L__________, direttrice della scuola media __________
subentrata nel 2016 a G__________, si è rivolta a RI 1 esprimendo alcune
considerazioni sul predetto rapporto del 27 novembre 2017. La medesima ha
condiviso le osservazioni dell'esperto in merito alle problematiche relazionali
in seno all'istituto. In particolare ha confermato il verificarsi di attacchi
personali nei confronti di diversi docenti e il fallimento dei tentativi di
mediazione messi in atto dalla direzione. Episodi tali da impedire una vita di
istituto serena. Oltre a ciò, ha segnalato il mancato rispetto dei termini di
consegna in diverse occasioni e la mancanza di disponibilità a fornire le
informazioni richieste e a partecipare alle attività di istituto. Il medesimo
sarebbe inoltre restio a differenziare il materiale e le verifiche per i
ragazzi che seguono un progetto scolastico particolare. La direttrice ha
inoltre riscontrato un atteggiamento di totale chiusura e ostilità verso le
docenti di sostegno pedagogico, che indirettamente metterebbe a disagio anche
gli allievi, che non oserebbero più recarsi al sostegno durante le ore di
scienze. Infine, la direttrice ha invitato il docente a seguire le indicazioni
di cui al rapporto dell'esperto e a correggere i predetti atteggiamenti
sconvenienti.
c. Durante il 2018 si sono verificati episodi di incomprensione con due allievi
in particolare che hanno condotto a discussioni, a tratti accese, con i
genitori.
d. Il 10 dicembre 2018 si è tenuta una riunione tra i collaboratori di
direzione e tredici docenti. Nel verbale, non firmato, che ne è scaturito, è
stato riportato che la discussione si è concentrata su RI 1 e sulla sua
abitudine di adottare comportamenti scorretti, prendendo di mira di volta in
volta persone diverse, con vere e proprie aggressioni verbali e critiche
sull'operato dei colleghi espresse in contesti inappropriati e con modalità
denigratorie. Dopo aver citato alcuni degli episodi più recenti, gli insegnanti
hanno concluso auspicando l'adozione di provvedimenti concreti per favorire il
benessere di colleghi e allievi. Lo scritto, consegnato alla direttrice D__________
, nel frattempo subentrata a L__________, è stato da questa trasmesso il 17
dicembre 2018 all'Ufficio dell'insegnamento medio a cui ha chiesto di
intervenire. Ha inoltre ricordato di essersi impegnata dalla sua entrata in servizio
per cercare di stemperare l'annosa tensione tra RI 1 e il resto del corpo
docenti, segnalando la mancanza di disponibilità del medesimo al dialogo con i
colleghi.
D. a. Con scritto del 15
marzo 2019 la Sezione amministrativa del DECS ha informato RI 1 dell'intenzione
del Dipartimento di proporre al Consiglio di Stato l'avvio della procedura di
disdetta del suo rapporto d'impiego. A sostegno di questa scelta sono stati
citati il comportamento verso i colleghi, la direttrice, allievi e genitori,
che avrebbe compromesso in modo irrimediabile il rapporto di fiducia necessario
per la continuazione della relazione di lavoro.
b. Consultata la documentazione su cui la Sezione amministrativa ha fondato i
rimproveri nei suoi confronti, il docente ha preso posizione in modo
dettagliato, contestando categoricamente ogni addebito.
E. Con decisione del 12
giugno 2019 il Consiglio di Stato ha prospettato a RI 1 la disdetta del
rapporto di impiego per giustificati motivi ai sensi degli art. 58 lett. c e 60
cpv. 3 lett. g della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).
F. Fallito il
tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione conciliativa per il
personale dello Stato, con decisione del 17 settembre 2019 l'autorità di nomina
ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1 con effetto al 30 marzo 2020.
Richiamati il rapporto del consulente didattico, la segnalazione della
direttrice dell'istituto scolastico e quella dei colleghi docenti, nonché i
verbali di colloqui con i genitori di due allievi, il Governo ha ritenuto il
comportamento del docente contrario agli obiettivi educativi stabiliti dalla
legge e tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto di fiducia tra
il medesimo e l'autorità di nomina. L'atteggiamento del docente verso allievi e
genitori sarebbe scorretto, così come quello verso i colleghi e i superiori. Le
incomprensioni venutesi a creare sarebbero profonde e pregiudicherebbero la
continuazione del rapporto di lavoro nella funzione di docente. Il Governo ha
infine evocato il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto d'impiego
per giustificati motivi può essere pronunciato anche se il dipendente ha
commesso una colpa che dovrebbe essere sanzionata in linea di principio con un
provvedimento disciplinare, e che l'autorità di nomina è sostanzialmente libera
di rinunciare a misure di questo tipo in base a criteri di opportunità e di far
comunque fronte alle esigenze di servizio attraverso provvedimenti di natura
amministrativa, optando in particolare per il licenziamento, allorché
quest'ultimo appare giustificato da sufficienti motivi che coesistono con gli
addebiti disciplinarmente rilevanti che vengono mossi al dipendente.
G. Contro la predetta
decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso. Sostiene che il licenziamento sarebbe ingiustificato e fondato su
accuse del tutto generiche, espresse sulla base di dicerie senza che sia stato
esperito alcun accertamento. Questo sarebbe in ogni caso sproporzionato; gli
addebiti mossigli avrebbero tuttalpiù potuto comportare una sanzione
disciplinare. Ciò a maggior ragione considerato che il docente si trova a due
anni dal pensionamento.
H. All'accoglimento del
ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, ribadendo che il comportamento
dell'insorgente ha creato una situazione nella quale non era più possibile
collaborare. Il provvedimento sarebbe proporzionato data l'impossibilità di
continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in altra funzione
adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
Fatti
I. Con la
replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni, con
precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
J. Con decisione
del 26 marzo 2020 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha
dichiarato inammissibile la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso, tendente al versamento del salario pendente causa, siccome
l'ammissione della stessa avrebbe comportato la reintegra (provvisoria) del
dipendente nel ruolo precedentemente ricoperto. Esito che il ricorrente non
avrebbe potuto sperare di ottenere nemmeno con l'accoglimento del gravame nel
merito, visto che il Tribunale, per legge, non può ordinare la riassunzione del
dipendente licenziato.
K. Con decisione del 27
maggio 2020 il Consiglio di Stato ha modificato il termine di disdetta al 1°
aprile 2020.
L. Il 26 novembre
2020 si è tenuta un'udienza alla presenza delle parti, a valere quale pubblico
dibattimento ai sensi dell'art. 6 CEDU così come richiesto dall'insorgente.
M. Dell'istruttoria e delle
conclusioni delle parti sarà riferito, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorrente domanda l'annullamento della disdetta del rapporto di
impiego. Tale richiesta è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm,
dichiarato applicabile dall'art. 66 cpv. 5 LORD, se il Tribunale cantonale
amministrativo giudica il licenziamento ingiustificato, esso deve limitarsi ad
accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando
la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione
precedentemente occupata o in altra funzione. Il legislatore ha deliberatamente
escluso la possibilità di obbligare lo Stato a riprendere alle sue dipendenze
un impiegato nel quale non ha più fiducia
(cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4; STA 52.2012.317 del 24
luglio 2013, consid. 1.3.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base della documentazione prodotta
dalle parti, integrata dalle risultanze dell'istruttoria, ossia le audizioni
testimoniali di M__________, sollecitata dall'insorgente, e di D__________,
citata a testimoniare d'ufficio dal giudice delegato. Le prove raccolte
forniscono al Tribunale sufficienti elementi per esprimersi con cognizione di
causa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Non occorre quindi sentire gli altri testi proposti dal ricorrente (i docenti __________,
__________, __________, __________ e __________), né richiamare ulteriore
documentazione (rapporti intermedi delle valutazioni di T__________ e P__________).
L'autorità di nomina non ha per contro richiesto l'assunzione di prove.
Considerandi
2.
2.1. Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LORD l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di
impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei
mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati tali, precisa
l'art. 60 cpv. 3 LORD in particolare:
a) la soppressione
del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di
pensionamento per limiti di età;
b) l'assenza per
malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le
assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
c) le ripetute o
continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in
particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
d) l'incapacità, l'inattitudine
o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;
e) la mancanza di
disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
f) il rifiuto
ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi
dell'art. 18a;
g) qualsiasi
circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in
buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego
nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito
dei posti vacanti;
h) il venir meno
del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei
funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un
direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.
Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro
(lett. a, h) o al dipendente (lett. b-f), la
norma in esame prevede un altro motivo,
di carattere generale (lett. g), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che
permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando si
verifichino circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le
regole della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da
parte sua. Una norma come quella dell'art. 60 cpv. 3 lett. g LORD lascia evidentemente
all'autorità di nomina un margine di apprezzamento particolarmente esteso.
Nelle procedure di ricorso, il potere d'esame del Tribunale è ampio; esso esamina
liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della
decisione impugnata (art. 90 LPAmm).
La disdetta amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione
disciplinare. È un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone
termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006, consid.
2).
2.2
Come detto, in caso di provvedimento
disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla
scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina
liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della
decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa
all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se
un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto (art.
69.
cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e
che non è la migliore che si poteva prendere, l'autorità di ricorso,
sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore, può optare
per un'altra soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde, a suo
modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il controllo
dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella
gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce
questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano
questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono
determinanti conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di
Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 45).
3.
Il Governo ha risolto
il rapporto di impiego con l'insorgente richiamando l'art. 60 cpv. 3 lett. g
LORD e rimproverandogli un comportamento scorretto verso allievi e genitori,
nonché nei confronti di colleghi e superiori. La disdetta si basa sul rapporto
del 27 novembre 2017 dell'esperto di materia, sul successivo scritto del 10 gennaio 2018 dell'allora direttrice L__________,
sul verbale della riunione dei docenti del 10 dicembre 2018, sulla lettera con
cui la direttrice D__________ ha trasmesso tale scritto all'UIM, nonché sui
verbali dei colloqui con i genitori degli allievi T__________ e P__________ e infine sul richiamo formale
del 23 novembre 2012.
Il ricorrente contesta
la decisione governativa sostenendo che il licenziamento sarebbe ingiustificato
e fondato su accuse del tutto generiche, espresse sulla base di dicerie senza
che sia stato esperito alcun accertamento. Questo sarebbe in ogni caso
sproporzionato; gli addebiti mossigli avrebbero tuttalpiù potuto comportare una
sanzione disciplinare. Ciò a maggior ragione considerato che il docente si
trova a due anni dal pensionamento.
4.
Ai fini di valutare la
legittimità del provvedimento, occorre esaminare da un lato se le circostanze
poste alla base della disdetta sono fondate e dall'altro se queste sono atte a
giustificare il suo licenziamento.
4.1
L'autorità di nomina sostiene innanzitutto che il ricorrente avrebbe un
atteggiamento scorretto verso allievi e genitori.
Dagli atti risulta che nel 2012 il ricorrente è stato richiamato per aver
reagito in maniera inadeguata alle provocazioni di un allievo, prendendolo per
un braccio e pronunciando frasi inappropriate.
In epoca più recente vi sono state divergenze con due scolari. Quelle con l'allievo
T__________ hanno dato luogo, il 2 febbraio 2018, a un colloquio tra il docente
e i genitori in cui il primo ha espresso la necessità di trovare una soluzione
per migliorare il comportamento del ragazzo durante le sue lezioni, mentre il
padre dell'alunno ha invitato il ricorrente a impartire consegne chiare al
figlio e a dargli fiducia (cfr. verbale dell'incontro prodotto agli atti sub
doc. 6).
Con la madre dell'allieva P__________ vi è invece stata un'accesa discussione,
il 1° ottobre 2018, nell'ambito della quale la medesima ha accusato il docente
di aver assegnato un compito inappropriato,
consistente nel descrivere le proprie parti del corpo, tra cui il seno. Il
ricorrente si è difeso, sostenendo che il compito si inseriva nel contesto
delle lezioni di genetica e che l'allieva avrebbe travisato la consegna (cfr. verbale dell'incontro prodotto agli
atti sub doc. 7). In quell'occasione era presente anche la direttrice D__________,
che chiamata a testimoniare ha riferito che durante il colloquio, che non ha
permesso di risolvere il dissidio, la mamma di P__________ era estremamente
aggressiva, mentre inizialmente il docente era pacato e sereno, arrivando
poi a perdere la calma e a controbattere a tutte le osservazioni, peggiorando così la reazione della
madre dell'allieva. La direttrice ha in ogni caso escluso l'esistenza di
molestie sessuali nei confronti della ragazza da parte del docente (cfr.
verbale di udienza del 30 marzo 2021, pag. 5).
4.2
Altri episodi che hanno coinvolto gli allievi o i genitori non sono
documentati né sufficientemente circostanziati. Non vi è infatti traccia delle
lamentele a cui si riferiscono l'esperto e la direttrice L__________ nei loro
scritti rispettivamente di novembre 2017 e gennaio 2018 e di cui la direttrice D__________
ha genericamente riferito in sede di audizione testimoniale. Quest'ultima ha in
particolare dichiarato di aver ricevuto reclami da famiglie di allievi che
dicevano di essere stati maltrattati dal ricorrente e in particolare, oltre
che dalla famiglia P__________, da parte della famiglia C__________.
Tutto ciò, senza riportare avvenimenti concreti. Nemmeno gli appunti che la
medesima ha prodotto in sede di udienza, annotazioni prese in occasione di un
incontro del 12 dicembre 2018 con alcuni allievi della classe 4A, tra cui C__________,
danno atto di fatti che possano essere seriamente interpretati quali
maltrattamenti (verbali) nei confronti degli allievi.
In relazione al rapporto del ricorrente con gli alunni, la direttrice ha poi dichiarato
(cfr. verbale di udienza del 30 marzo 2021, pag. 5 segg.):
Il signor RI 1 ha manifestato
spesso difficoltà relazionali con gli allievi della classe della ragazza (P__________)
di cui era docente di classe. Numerosi allievi si sono lamentati del suo modo
di parlare con loro, irrispettoso della loro personalità; di una sua eccessiva
severità, dicevano di essere umiliati davanti ai compagni, metteva note
negative nel registro di classe già prima che iniziasse la lezione. Io non ho
mai visto né sentito personalmente queste cose.
E ancora che:
Lui mi chiese di
presenziare anche ad una lezione con quelle classi di terza e quarta perché non
riusciva a fare lezione. Per quello ho potuto vedere RI 1 è molto competente
dal punto di vista scientifico ma il suo problema è relazionale e la sua
didattica non è in linea con il piano di studio attuale. Questo lo faceva
spiccare nei confronti degli altri docenti e i ragazzi notavano questa
differenza. Lui aveva un atteggiamento più frontale rispetto a quello che si
chiede di fare oggi.
Si chiede al ragazzo di essere protagonista del suo apprendimento mentre il
signor RI 1 insegnava in modo più cattedratico e quindi i ragazzi, che non
erano abituati, non stavano attenti. Da qui nascevano i conflitti con il
docente RI 1. Sfociavano poi in polemiche personali di cui mi è stato riferito
dagli allievi.
4.3
L'assunzione di atteggiamenti discutibili nei confronti di allievi
e genitori da parte del docente, a cui ha accennato la direttrice nella sua
deposizione, avrebbe meritato di essere approfondita dall'autorità di nomina,
che non ha invece esperito alcun accertamento. Né essa ha rimediato a tale
lacuna nel corso della procedura di ricorso, rinunciando a richiedere
l'assunzione di prove a sostegno delle sue tesi.
Emerge pertanto che le uniche problematiche documentate o percepite
personalmente dalla teste che hanno coinvolto allievi e genitori riguardano il
caso del 2012, per cui il ricorrente è stato formalmente richiamato, e gli
episodi con le famiglie T__________ (durante l'anno scolastico 2017/2018) e P__________
(nell'anno scolastico successivo). Dai verbali delle riunioni con i genitori di
questi due allievi emerge un atteggiamento del docente poco conciliante, ma non
è possibile dedurre che si siano verificati comportamenti inadeguati nei
confronti dei ragazzi.
Considerata la lunga carriera dell'insorgente, gli episodi (isolati) di cui si
è detto lasciano trasparire il profilo di un docente severo con gli allievi e
poco diplomatico con i genitori, ma non una situazione intollerabile o
particolarmente preoccupante. D'altro canto non sono mancate dimostrazioni di
stima da parte degli allievi, come ha attestato la direttrice nella sua
deposizione, in cui, dopo aver riferito di aver accompagnato il docente in gita
con la quarta media, si è espressa in questi termini (cfr. verbale di udienza
del 30 marzo 2021, pag. 7):
La gita è stata
organizzata bene; con me è sempre stato corretto e gentile, con i ragazzi è
stato professionale e infatti i ragazzi al termine della gita l'hanno
ringraziato e applaudito. Lui si commosse perché i ragazzi avevano mostrato
affetto nei suoi confronti. Io personalmente non posso rimproverare nulla in
tema gita.
Pure M__________,
docente di inglese e di educazione fisica presso la scuola media di __________,
nella sua deposizione ha espresso un buon giudizio dell'attività di insegnante
dell'insorgente (cfr. verbale di udienza del 30 marzo 2021, pag. 3:
Abbiamo fatto un corso di
sci insieme (febbraio 2018) ed è andata molto bene. Io ho sempre visto il
signor RI 1 trattare bene gli allievi, non ha mai alzato la voce. Posso dire
che durante un'attività serale ho visto il signor RI 1 comportarsi bene con gli
allievi, da insegnante.
4.4
Il Consiglio
di Stato sostiene inoltre che il ricorrente aveva un comportamento scorretto
verso colleghi e superiori.
Dagli atti emerge in effetti che il ricorrente aveva problemi nelle relazioni
con i colleghi. Tali conflitti risultano già dall'accenno, contenuto nel
richiamo formale del 23 novembre 2012, alla rottura delle relazioni tra il
medesimo, il Consiglio di direzione e diversi docenti dell'istituto. Anche
l'esperto, nel suo rapporto del 27 novembre 2017, ha segnalato problematiche
relazionali all'interno della scuola esistenti già dal 2010. Frizioni con
colleghi che si sarebbero amplificate nell'ultimo periodo e che sarebbero state
oggetto di discussione tramite colloqui con gli interessati e con tentativi di
mediazione portati avanti da esperto e direzione. Tali difficoltà relazionali
sono state confermate dalla direttrice L_______ che con lettera del 10 gennaio
2018.
ha invitato il docente, tra le altre cose, ad assumere un atteggiamento
collegiale e rispettoso. Pure la lettera elaborata da alcuni docenti in esito
alla riunione del 10 dicembre 2018 è un ulteriore chiaro segnale del cattivo
ambiente venutosi a creare. I dissidi sono stati confermati dalla direttrice D__________,
non solo nello scritto che ha indirizzato all'UIM il 17 dicembre 2018, a cui ha
allegato la predetta lettera, ma pure in sede di audizione testimoniale in cui,
tra le altre cose, ha affermato (cfr. verbale di udienza del 30 marzo 2021,
pag. 5 segg.):
Era venuto lui [il
ricorrente] personalmente da me per pregarmi di dire alla signora __________
di non più salutarlo. […]
Il signor __________ mi
ha detto personalmente di aver paura del signor RI 1 e quindi non voleva che si
inviasse la lettera. […]
Quando ho visto la lettera non sono rimasta sorpresa perché avevo parlato più
volte con il signor RI 1 della situazione che si era creata. Posso dire che il
signor RI 1 con me è stato sempre gentile e non ho mai avuto problemi con lui.
A seguito della lettera ne ho parlato con lui della tensione che c'era con i
colleghi, anche perché alcuni erano venuti da me a piangere dicendomi che non
potevano più resistere. Avevo esortato il signor RI 1 di migliorare
l'atteggiamento nei confronti delle sue colleghe (__________, __________, __________
e __________). Ho parlato con tutte e quattro le colleghe. Il signor RI 1
diceva di non poter cambiare atteggiamento perché vittima di una persecuzione. […]
A tutte le esternazioni del signor RI 1 io non ero presente ma quando gli ho
chiesto di cambiare atteggiamento lui ha sempre rifiutato. Riconosceva che
c'erano dei conflitti ma che ormai divenuti insanabili. […]
La signora __________ stava andando in pensione e verso la fine dell'anno
scolastico c'è stato un battibecco pesante tra lei e il signor RI 1. Lei mi
disse in lacrime che non ce la faceva più e che non era normale avere un
problema con un collega. Francamente non ho mai capito di cosa si trattasse. […]
Ormai si era radicalizzata una situazione del tutto ingestibile con il signor RI
1, così come risulta dal testo e dalle frasi finali del mio email. Non conosco
le ragioni esatte per cui si è venuta a creare questa situazione di tensione
tra RI 1 e altri docenti, nata prima che io arrivassi alla SME di __________.
Quando sono arrivata le posizioni erano già talmente radicalizzate che non era
più possibile trovare una mediazione. […]
Il ricorrente
stesso ammette che non andava d'accordo con la collega __________ e di averla
invitata a non salutarlo al di fuori delle lezioni. Riconosce inoltre che vi
siano state incomprensioni con __________ e con __________, precisando che
quest'ultima gli dava un certo fastidio, siccome cercava in ogni
situazione di ostentare la sua identità sessuale nel contesto scolastico,
arrivando perfino a proporre un film sull'omosessualità femminile nel corso di 3 media sulla
riproduzione umana. Ha
inoltre soggiunto di aver avuto vivaci discussioni con la medesima in tema di fumo
in sede scolastica, occasioni in cui il ricorrente avrebbe manifestato il malessere causatogli dagli
odori corporali e dal puzzo nauseante del fumo nelle aule e negli spazi
comuni.
La collega __________ serberebbe invece rancore nei suoi
confronti perché il ricorrente sarebbe intervenuto dinanzi alla direttrice per
segnalare le maniere incivili con cui la collega trattava gli allievi
(conclusioni scritte, pag. 5 e seg.).
4.5
Se i rapporti tra il
ricorrente e la direttrice in carica al momento del licenziamento erano cordiali, lo stesso non
si può dire di quelli con la precedente superiore, L__________, che il 10
settembre 2018 il docente ha addirittura denunciato per appropriazione
indebita, furto e abuso di autorità per aver aperto il suo armadietto di scuola
durante l'estate mentre lui era assente, al fine di prendere e consegnare la
pagella scolastica all'allievo C__________, che era stata modificata a seguito
di un errore tecnico che aveva comportato la trascrizione di una nota
sbagliata. Ciò, pur prescindendo dal fatto che la vertenza si sia conclusa con
un decreto di non luogo a procedere, dimostra senz'altro la qualità dei
rapporti personali tra il docente e la precedente direttrice e l'atteggiamento
intransigente e poco comprensivo del primo anche nei confronti dei superiori. Lo
stesso ricorrente riporta di aver avuto diverse discussioni con la direttrice L__________,
ritenendosi tuttavia oggetto di vere e proprie vessazioni (cfr. allegato di
ricorso, pag. 7 seg.).
5.
5.1
Da tutti gli
elementi sopra ricordati emerge che all'interno dell'istituto scolastico vi era
effettivamente una situazione di conflitto. Come asserito dalla direttrice D__________,
il ricorrente non ha fatto alcuno sforzo per migliorare i rapporti personali
con i colleghi e nemmeno in questa sede mostra il minimo segno di autocritica.
La situazione era senz'altro seria e giustificava un intervento da parte
dell'autorità di nomina. Posta la necessità di adottare provvedimenti, resta
quindi da esaminare se la scelta di procedere al licenziamento dell'insorgente possa
essere tutelata.
5.2
Ora, quando
gli è stata prospettata la disdetta, il rapporto di lavoro dell'insorgente
perdurava da 35 anni. Dopo un richiamo formale nel 2012 per un fatto isolato,
in cui già si era accennato alle difficoltà relazionali tra il docente e i
colleghi, nessun intervento concreto è stato intrapreso fino alla fine del
2017, quando l'esperto ha stilato un dettagliato rapporto sul quale la
direttrice ha poi preso posizione direttamente nei confronti dell'insorgente. In
buona sostanza, dopo il 2012 l'autorità di nomina non ha preso alcun serio e
adeguato provvedimento, come avrebbe potuto e dovuto, nei confronti delle parti
coinvolte, e in particolare nei confronti del ricorrente, che essa ritiene
essere il responsabile della situazione venutasi a creare, per tentare di
appianare le divergenze, risolvere in modo possibilmente pacifico i conflitti e
ristabilire un clima sereno all'istituto scolastico.
Va inoltre rilevato che la competenza professionale del ricorrente non è stata
messa in discussione: il suggerimento dell'esperto di adeguare la didattica non
è infatti stato posto a fondamento della disdetta. Anche D__________ ha
dichiarato di ritenere il ricorrente un docente competente, pur
rimproverandogli un metodo di insegnamento vecchio stampo. Inoltre, come detto,
l'autorità di nomina, a cui spettava l'obbligo di dimostrare in modo
dettagliato e inequivocabile quali fossero i motivi a giustificazione di un
provvedimento tanto gravoso, non ha affatto provveduto a fornire le prove
dell'esistenza dei rimproveri rivolti al ricorrente, in particolare le asserite
importanti difficoltà relazionali con gli allievi.
5.3
Tenendo conto del lungo rapporto di lavoro dell'insorgente, delle sue
riconosciute competenze professionali e dell'assenza di comprovate problematiche
di rilievo concernenti direttamente gli allievi, il licenziamento, deciso dopo
un semplice richiamo a tenere un comportamento adeguato, appare decisamente
sproporzionato.
L'autorità di nomina avrebbe potuto optare per l'adozione di una misura
disciplinare, preceduta da un'inchiesta, oppure per una misura amministrativa
quale il trasferimento. Quest'ultimo provvedimento in particolare avrebbe
permesso di allontanare il docente dalla sede in cui si era venuta a creare una
situazione conflittuale dandogli la possibilità di lavorare in un ambiente
nuovo, per gli ultimi due anni della sua carriera. Non si può infatti dare per
scontato che il medesimo non si sarebbe inserito serenamente in una nuova sede
scolastica. D'altro canto, pure nella scuola di __________ è stato in grado di
intrattenere buoni rapporti con alcuni colleghi, quantomeno con la direttrice D__________
e con il docente M__________.
6.
Visto quanto precede,
il ricorso va accolto nella misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia è
posta a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso
rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, congrue ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
Di conseguenza, è
accertato che la disdetta del rapporto di impiego del ricorrente pronunciata
dal Consiglio di Stato il 17 settembre 2019 e rettificata il 27 maggio 2020, è
ingiustificata.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente sarà
restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente fr.
2'500.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti di cui all'art. 93 LTF. Il valore di causa è superiore a
fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b
LTF)
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera