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Decisione

52.2019.519

Docente cantonale. Licenziamento ingiustificato

20 settembre 2021Italiano27 min

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.519

Lugano

20

settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 21 ottobre 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4480) del

Consiglio di Stato che ha disdetto il suo rapporto di impiego con effetto al

30 marzo 2020;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è stato nominato

nel 1986 quale docente di scienze naturali nelle scuole medie del Cantone,

presso la sede di __________. A contare dall'anno scolastico 2009/2010, il

docente è stato trasferito, dietro sua richiesta, alla scuola media __________

di __________.

B. a. Il 23 novembre 2012

RI 1 è stato richiamato formalmente dal direttore dell'Ufficio

dell'insegnamento medio (UIM) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e

dello sport (DECS) a seguito di comportamenti inadeguati assunti nei confronti

di un allievo, in particolare per aver reagito con troppa veemenza alle

provocazioni del ragazzo, prendendolo per un braccio e pronunciando frasi

inappropriate. In quell'occasione, l'allora direttore dell'UIM ha pure

manifestato la sua preoccupazione per la rottura delle relazioni tra il

docente, il Consiglio di direzione e diversi docenti dell'istituto,

preannunciando un incontro per ristabilire le relazioni professionali.

b. Il 18 dicembre 2012 si è quindi tenuta una riunione a cui hanno preso parte RI

1, i membri del consiglio di direzione dell'istituto scolastico, il direttore

dell'UIM e la giurista del DECS. Durante l'incontro, il direttore dell'UIM ha

esposto una situazione insostenibile all'interno dell'istituto, auspicando

maggior disponibilità dal docente per ristabilire i minimi rapporti essenziali

e ottenere collaborazione tra colleghi. In quell'occasione, RI 1 si è rifiutato

di rispondere, lamentando di non essere assistito da un legale. Il 24 dicembre

2012 ha quindi preso posizione per scritto all'attenzione del direttore

dell'UIM. Ha innanzitutto rilevato di aver pagato un prezzo molto alto per aver

reagito a una provocazione di un allievo, peraltro uno dei più problematici a

livello cantonale, annotando di non aver più avuto problemi con lo stesso. Ha sostenuto

di essersi trovato in difficoltà all'incontro, trovandosi solo contro sei

persone, e ha chiesto di indire una nuova riunione.

C. a. Il 27 novembre 2017

N__________, consulente didattico (esperto) della Divisione della scuola per le

scienze naturali, ha steso un rapporto sulla condotta di RI 1 osservata nei

precedenti 7 anni di insegnamento. Premesso che il docente aveva richiesto

esplicitamente un rendiconto scritto delle visite dell'esperto, il medesimo ha

precisato che ciò si rendeva necessario per riportare problematiche emerse

negli ultimi anni, che si erano acuite. N__________ ha quindi suggerito al docente

di adeguare la propria didattica, ormai datata, e di essere più costante

nell'applicazione delle misure di sicurezza durante le sperimentazioni in

laboratorio. Ha inoltre segnalato problematiche relazionali all'interno del

gruppo di materia d'istituto e con allievi e famiglie. Nel dettaglio, si

sarebbe riscontrato un utilizzo improprio del

congelatore dell'istituto scolastico per immagazzinare prede macellate e

non, derivanti dall'attività venatoria del docente, uno sfruttamento

improprio dei locali di preparazione tra le aule disciplinari per

attività di recupero di verifiche (pratica che era comune anche ad altri

docenti e che è stata segnalata più volte), l'attacco personale verbale a

sfondo discriminatorio nei confronti di vari colleghi; i rapporti con le

famiglie non propriamente orientati all'ascolto e alla riflessione. Episodi

di incomprensione che avrebbero provocato reclami da parte di alcuni genitori

direttamente alla direzione scolastica. N__________ ha pertanto invitato il

docente a dare seguito alle indicazioni fornite durante l'anno scolastico, al

termine del quale avrebbe steso un altro rapporto.

b. Con scritto del 10 gennaio 2018, L__________, direttrice della scuola media __________

subentrata nel 2016 a G__________, si è rivolta a RI 1 esprimendo alcune

considerazioni sul predetto rapporto del 27 novembre 2017. La medesima ha

condiviso le osservazioni dell'esperto in merito alle problematiche relazionali

in seno all'istituto. In particolare ha confermato il verificarsi di attacchi

personali nei confronti di diversi docenti e il fallimento dei tentativi di

mediazione messi in atto dalla direzione. Episodi tali da impedire una vita di

istituto serena. Oltre a ciò, ha segnalato il mancato rispetto dei termini di

consegna in diverse occasioni e la mancanza di disponibilità a fornire le

informazioni richieste e a partecipare alle attività di istituto. Il medesimo

sarebbe inoltre restio a differenziare il materiale e le verifiche per i

ragazzi che seguono un progetto scolastico particolare. La direttrice ha

inoltre riscontrato un atteggiamento di totale chiusura e ostilità verso le

docenti di sostegno pedagogico, che indirettamente metterebbe a disagio anche

gli allievi, che non oserebbero più recarsi al sostegno durante le ore di

scienze. Infine, la direttrice ha invitato il docente a seguire le indicazioni

di cui al rapporto dell'esperto e a correggere i predetti atteggiamenti

sconvenienti.

c. Durante il 2018 si sono verificati episodi di incomprensione con due allievi

in particolare che hanno condotto a discussioni, a tratti accese, con i

genitori.

d. Il 10 dicembre 2018 si è tenuta una riunione tra i collaboratori di

direzione e tredici docenti. Nel verbale, non firmato, che ne è scaturito, è

stato riportato che la discussione si è concentrata su RI 1 e sulla sua

abitudine di adottare comportamenti scorretti, prendendo di mira di volta in

volta persone diverse, con vere e proprie aggressioni verbali e critiche

sull'operato dei colleghi espresse in contesti inappropriati e con modalità

denigratorie. Dopo aver citato alcuni degli episodi più recenti, gli insegnanti

hanno concluso auspicando l'adozione di provvedimenti concreti per favorire il

benessere di colleghi e allievi. Lo scritto, consegnato alla direttrice D__________

, nel frattempo subentrata a L__________, è stato da questa trasmesso il 17

dicembre 2018 all'Ufficio dell'insegnamento medio a cui ha chiesto di

intervenire. Ha inoltre ricordato di essersi impegnata dalla sua entrata in servizio

per cercare di stemperare l'annosa tensione tra RI 1 e il resto del corpo

docenti, segnalando la mancanza di disponibilità del medesimo al dialogo con i

colleghi.

D. a. Con scritto del 15

marzo 2019 la Sezione amministrativa del DECS ha informato RI 1 dell'intenzione

del Dipartimento di proporre al Consiglio di Stato l'avvio della procedura di

disdetta del suo rapporto d'impiego. A sostegno di questa scelta sono stati

citati il comportamento verso i colleghi, la direttrice, allievi e genitori,

che avrebbe compromesso in modo irrimediabile il rapporto di fiducia necessario

per la continuazione della relazione di lavoro.

b. Consultata la documentazione su cui la Sezione amministrativa ha fondato i

rimproveri nei suoi confronti, il docente ha preso posizione in modo

dettagliato, contestando categoricamente ogni addebito.

E. Con decisione del 12

giugno 2019 il Consiglio di Stato ha prospettato a RI 1 la disdetta del

rapporto di impiego per giustificati motivi ai sensi degli art. 58 lett. c e 60

cpv. 3 lett. g della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei

docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).

F. Fallito il

tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione conciliativa per il

personale dello Stato, con decisione del 17 settembre 2019 l'autorità di nomina

ha sciolto il rapporto di impiego di RI 1 con effetto al 30 marzo 2020.

Richiamati il rapporto del consulente didattico, la segnalazione della

direttrice dell'istituto scolastico e quella dei colleghi docenti, nonché i

verbali di colloqui con i genitori di due allievi, il Governo ha ritenuto il

comportamento del docente contrario agli obiettivi educativi stabiliti dalla

legge e tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto di fiducia tra

il medesimo e l'autorità di nomina. L'atteggiamento del docente verso allievi e

genitori sarebbe scorretto, così come quello verso i colleghi e i superiori. Le

incomprensioni venutesi a creare sarebbero profonde e pregiudicherebbero la

continuazione del rapporto di lavoro nella funzione di docente. Il Governo ha

infine evocato il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto d'impiego

per giustificati motivi può essere pronunciato anche se il dipendente ha

commesso una colpa che dovrebbe essere sanzionata in linea di principio con un

provvedimento disciplinare, e che l'autorità di nomina è sostanzialmente libera

di rinunciare a misure di questo tipo in base a criteri di opportunità e di far

comunque fronte alle esigenze di servizio attraverso provvedimenti di natura

amministrativa, optando in particolare per il licenziamento, allorché

quest'ultimo appare giustificato da sufficienti motivi che coesistono con gli

addebiti disciplinarmente rilevanti che vengono mossi al dipendente.

G. Contro la predetta

decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al

ricorso. Sostiene che il licenziamento sarebbe ingiustificato e fondato su

accuse del tutto generiche, espresse sulla base di dicerie senza che sia stato

esperito alcun accertamento. Questo sarebbe in ogni caso sproporzionato; gli

addebiti mossigli avrebbero tuttalpiù potuto comportare una sanzione

disciplinare. Ciò a maggior ragione considerato che il docente si trova a due

anni dal pensionamento.

H. All'accoglimento del

ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, ribadendo che il comportamento

dell'insorgente ha creato una situazione nella quale non era più possibile

collaborare. Il provvedimento sarebbe proporzionato data l'impossibilità di

continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in altra funzione

adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.

Fatti

I. Con la

replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni, con

precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

J. Con decisione

del 26 marzo 2020 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha

dichiarato inammissibile la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al

ricorso, tendente al versamento del salario pendente causa, siccome

l'ammissione della stessa avrebbe comportato la reintegra (provvisoria) del

dipendente nel ruolo precedentemente ricoperto. Esito che il ricorrente non

avrebbe potuto sperare di ottenere nemmeno con l'accoglimento del gravame nel

merito, visto che il Tribunale, per legge, non può ordinare la riassunzione del

dipendente licenziato.

K. Con decisione del 27

maggio 2020 il Consiglio di Stato ha modificato il termine di disdetta al 1°

aprile 2020.

L. Il 26 novembre

2020 si è tenuta un'udienza alla presenza delle parti, a valere quale pubblico

dibattimento ai sensi dell'art. 6 CEDU così come richiesto dall'insorgente.

M. Dell'istruttoria e delle

conclusioni delle parti sarà riferito, ove occorra, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD.

La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorrente domanda l'annullamento della disdetta del rapporto di

impiego. Tale richiesta è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm,

dichiarato applicabile dall'art. 66 cpv. 5 LORD, se il Tribunale cantonale

amministrativo giudica il licenziamento ingiustificato, esso deve limitarsi ad

accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando

la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione

precedentemente occupata o in altra funzione. Il legislatore ha deliberatamente

escluso la possibilità di obbligare lo Stato a riprendere alle sue dipendenze

un impiegato nel quale non ha più fiducia

(cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4; STA 52.2012.317 del 24

luglio 2013, consid. 1.3.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69).

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base della documentazione prodotta

dalle parti, integrata dalle risultanze dell'istruttoria, ossia le audizioni

testimoniali di M__________, sollecitata dall'insorgente, e di D__________,

citata a testimoniare d'ufficio dal giudice delegato. Le prove raccolte

forniscono al Tribunale sufficienti elementi per esprimersi con cognizione di

causa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Non occorre quindi sentire gli altri testi proposti dal ricorrente (i docenti __________,

__________, __________, __________ e __________), né richiamare ulteriore

documentazione (rapporti intermedi delle valutazioni di T__________ e P__________).

L'autorità di nomina non ha per contro richiesto l'assunzione di prove.

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LORD l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di

impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei

mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati tali, precisa

l'art. 60 cpv. 3 LORD in particolare:

a) la soppressione

del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di

pensionamento per limiti di età;

b) l'assenza per

malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le

assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;

c) le ripetute o

continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in

particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

d) l'incapacità, l'inattitudine

o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;

e) la mancanza di

disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

f) il rifiuto

ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi

dell'art. 18a;

g) qualsiasi

circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in

buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego

nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito

dei posti vacanti;

h) il venir meno

del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei

funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un

direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.

Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro

(lett. a, h) o al dipendente (lett. b-f), la

norma in esame prevede un altro motivo,

di carattere generale (lett. g), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che

permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando si

verifichino circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le

regole della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da

parte sua. Una norma come quella dell'art. 60 cpv. 3 lett. g LORD lascia evidentemente

all'autorità di nomina un margine di apprezzamento particolarmente esteso.

Nelle procedure di ricorso, il potere d'esame del Tribunale è ampio; esso esamina

liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della

decisione impugnata (art. 90 LPAmm).

La disdetta amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione

disciplinare. È un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone

termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006, consid.

2).

2.2

Come detto, in caso di provvedimento

disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla

scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina

liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della

decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa

all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se

un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto (art.

69.

cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e

che non è la migliore che si poteva prendere, l'autorità di ricorso,

sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore, può optare

per un'altra soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde, a suo

modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il controllo

dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella

gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce

questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano

questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono

determinanti conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di

Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 45).

3.

Il Governo ha risolto

il rapporto di impiego con l'insorgente richiamando l'art. 60 cpv. 3 lett. g

LORD e rimproverandogli un comportamento scorretto verso allievi e genitori,

nonché nei confronti di colleghi e superiori. La disdetta si basa sul rapporto

del 27 novembre 2017 dell'esperto di materia, sul successivo scritto del 10 gennaio 2018 dell'allora direttrice L__________,

sul verbale della riunione dei docenti del 10 dicembre 2018, sulla lettera con

cui la direttrice D__________ ha trasmesso tale scritto all'UIM, nonché sui

verbali dei colloqui con i genitori degli allievi T__________ e P__________ e infine sul richiamo formale

del 23 novembre 2012.

Il ricorrente contesta

la decisione governativa sostenendo che il licenziamento sarebbe ingiustificato

e fondato su accuse del tutto generiche, espresse sulla base di dicerie senza

che sia stato esperito alcun accertamento. Questo sarebbe in ogni caso

sproporzionato; gli addebiti mossigli avrebbero tuttalpiù potuto comportare una

sanzione disciplinare. Ciò a maggior ragione considerato che il docente si

trova a due anni dal pensionamento.

4.

Ai fini di valutare la

legittimità del provvedimento, occorre esaminare da un lato se le circostanze

poste alla base della disdetta sono fondate e dall'altro se queste sono atte a

giustificare il suo licenziamento.

4.1

L'autorità di nomina sostiene innanzitutto che il ricorrente avrebbe un

atteggiamento scorretto verso allievi e genitori.

Dagli atti risulta che nel 2012 il ricorrente è stato richiamato per aver

reagito in maniera inadeguata alle provocazioni di un allievo, prendendolo per

un braccio e pronunciando frasi inappropriate.

In epoca più recente vi sono state divergenze con due scolari. Quelle con l'allievo

T__________ hanno dato luogo, il 2 febbraio 2018, a un colloquio tra il docente

e i genitori in cui il primo ha espresso la necessità di trovare una soluzione

per migliorare il comportamento del ragazzo durante le sue lezioni, mentre il

padre dell'alunno ha invitato il ricorrente a impartire consegne chiare al

figlio e a dargli fiducia (cfr. verbale dell'incontro prodotto agli atti sub

doc. 6).

Con la madre dell'allieva P__________ vi è invece stata un'accesa discussione,

il 1° ottobre 2018, nell'ambito della quale la medesima ha accusato il docente

di aver assegnato un compito inappropriato,

consistente nel descrivere le proprie parti del corpo, tra cui il seno. Il

ricorrente si è difeso, sostenendo che il compito si inseriva nel contesto

delle lezioni di genetica e che l'allieva avrebbe travisato la consegna (cfr. verbale dell'incontro prodotto agli

atti sub doc. 7). In quell'occasione era presente anche la direttrice D__________,

che chiamata a testimoniare ha riferito che durante il colloquio, che non ha

permesso di risolvere il dissidio, la mamma di P__________ era estremamente

aggressiva, mentre inizialmente il docente era pacato e sereno, arrivando

poi a perdere la calma e a controbattere a tutte le osservazioni, peggiorando così la reazione della

madre dell'allieva. La direttrice ha in ogni caso escluso l'esistenza di

molestie sessuali nei confronti della ragazza da parte del docente (cfr.

verbale di udienza del 30 marzo 2021, pag. 5).

4.2

Altri episodi che hanno coinvolto gli allievi o i genitori non sono

documentati né sufficientemente circostanziati. Non vi è infatti traccia delle

lamentele a cui si riferiscono l'esperto e la direttrice L__________ nei loro

scritti rispettivamente di novembre 2017 e gennaio 2018 e di cui la direttrice D__________

ha genericamente riferito in sede di audizione testimoniale. Quest'ultima ha in

particolare dichiarato di aver ricevuto reclami da famiglie di allievi che

dicevano di essere stati maltrattati dal ricorrente e in particolare, oltre

che dalla famiglia P__________, da parte della famiglia C__________.

Tutto ciò, senza riportare avvenimenti concreti. Nemmeno gli appunti che la

medesima ha prodotto in sede di udienza, annotazioni prese in occasione di un

incontro del 12 dicembre 2018 con alcuni allievi della classe 4A, tra cui C__________,

danno atto di fatti che possano essere seriamente interpretati quali

maltrattamenti (verbali) nei confronti degli allievi.

In relazione al rapporto del ricorrente con gli alunni, la direttrice ha poi dichiarato

(cfr. verbale di udienza del 30 marzo 2021, pag. 5 segg.):

Il signor RI 1 ha manifestato

spesso difficoltà relazionali con gli allievi della classe della ragazza (P__________)

di cui era docente di classe. Numerosi allievi si sono lamentati del suo modo

di parlare con loro, irrispettoso della loro personalità; di una sua eccessiva

severità, dicevano di essere umiliati davanti ai compagni, metteva note

negative nel registro di classe già prima che iniziasse la lezione. Io non ho

mai visto né sentito personalmente queste cose.

E ancora che:

Lui mi chiese di

presenziare anche ad una lezione con quelle classi di terza e quarta perché non

riusciva a fare lezione. Per quello ho potuto vedere RI 1 è molto competente

dal punto di vista scientifico ma il suo problema è relazionale e la sua

didattica non è in linea con il piano di studio attuale. Questo lo faceva

spiccare nei confronti degli altri docenti e i ragazzi notavano questa

differenza. Lui aveva un atteggiamento più frontale rispetto a quello che si

chiede di fare oggi.

Si chiede al ragazzo di essere protagonista del suo apprendimento mentre il

signor RI 1 insegnava in modo più cattedratico e quindi i ragazzi, che non

erano abituati, non stavano attenti. Da qui nascevano i conflitti con il

docente RI 1. Sfociavano poi in polemiche personali di cui mi è stato riferito

dagli allievi.

4.3

L'assunzione di atteggiamenti discutibili nei confronti di allievi

e genitori da parte del docente, a cui ha accennato la direttrice nella sua

deposizione, avrebbe meritato di essere approfondita dall'autorità di nomina,

che non ha invece esperito alcun accertamento. Né essa ha rimediato a tale

lacuna nel corso della procedura di ricorso, rinunciando a richiedere

l'assunzione di prove a sostegno delle sue tesi.

Emerge pertanto che le uniche problematiche documentate o percepite

personalmente dalla teste che hanno coinvolto allievi e genitori riguardano il

caso del 2012, per cui il ricorrente è stato formalmente richiamato, e gli

episodi con le famiglie T__________ (durante l'anno scolastico 2017/2018) e P__________

(nell'anno scolastico successivo). Dai verbali delle riunioni con i genitori di

questi due allievi emerge un atteggiamento del docente poco conciliante, ma non

è possibile dedurre che si siano verificati comportamenti inadeguati nei

confronti dei ragazzi.

Considerata la lunga carriera dell'insorgente, gli episodi (isolati) di cui si

è detto lasciano trasparire il profilo di un docente severo con gli allievi e

poco diplomatico con i genitori, ma non una situazione intollerabile o

particolarmente preoccupante. D'altro canto non sono mancate dimostrazioni di

stima da parte degli allievi, come ha attestato la direttrice nella sua

deposizione, in cui, dopo aver riferito di aver accompagnato il docente in gita

con la quarta media, si è espressa in questi termini (cfr. verbale di udienza

del 30 marzo 2021, pag. 7):

La gita è stata

organizzata bene; con me è sempre stato corretto e gentile, con i ragazzi è

stato professionale e infatti i ragazzi al termine della gita l'hanno

ringraziato e applaudito. Lui si commosse perché i ragazzi avevano mostrato

affetto nei suoi confronti. Io personalmente non posso rimproverare nulla in

tema gita.

Pure M__________,

docente di inglese e di educazione fisica presso la scuola media di __________,

nella sua deposizione ha espresso un buon giudizio dell'attività di insegnante

dell'insorgente (cfr. verbale di udienza del 30 marzo 2021, pag. 3:

Abbiamo fatto un corso di

sci insieme (febbraio 2018) ed è andata molto bene. Io ho sempre visto il

signor RI 1 trattare bene gli allievi, non ha mai alzato la voce. Posso dire

che durante un'attività serale ho visto il signor RI 1 comportarsi bene con gli

allievi, da insegnante.

4.4

Il Consiglio

di Stato sostiene inoltre che il ricorrente aveva un comportamento scorretto

verso colleghi e superiori.

Dagli atti emerge in effetti che il ricorrente aveva problemi nelle relazioni

con i colleghi. Tali conflitti risultano già dall'accenno, contenuto nel

richiamo formale del 23 novembre 2012, alla rottura delle relazioni tra il

medesimo, il Consiglio di direzione e diversi docenti dell'istituto. Anche

l'esperto, nel suo rapporto del 27 novembre 2017, ha segnalato problematiche

relazionali all'interno della scuola esistenti già dal 2010. Frizioni con

colleghi che si sarebbero amplificate nell'ultimo periodo e che sarebbero state

oggetto di discussione tramite colloqui con gli interessati e con tentativi di

mediazione portati avanti da esperto e direzione. Tali difficoltà relazionali

sono state confermate dalla direttrice L_______ che con lettera del 10 gennaio

2018.

ha invitato il docente, tra le altre cose, ad assumere un atteggiamento

collegiale e rispettoso. Pure la lettera elaborata da alcuni docenti in esito

alla riunione del 10 dicembre 2018 è un ulteriore chiaro segnale del cattivo

ambiente venutosi a creare. I dissidi sono stati confermati dalla direttrice D__________,

non solo nello scritto che ha indirizzato all'UIM il 17 dicembre 2018, a cui ha

allegato la predetta lettera, ma pure in sede di audizione testimoniale in cui,

tra le altre cose, ha affermato (cfr. verbale di udienza del 30 marzo 2021,

pag. 5 segg.):

Era venuto lui [il

ricorrente] personalmente da me per pregarmi di dire alla signora __________

di non più salutarlo. […]

Il signor __________ mi

ha detto personalmente di aver paura del signor RI 1 e quindi non voleva che si

inviasse la lettera. […]

Quando ho visto la lettera non sono rimasta sorpresa perché avevo parlato più

volte con il signor RI 1 della situazione che si era creata. Posso dire che il

signor RI 1 con me è stato sempre gentile e non ho mai avuto problemi con lui.

A seguito della lettera ne ho parlato con lui della tensione che c'era con i

colleghi, anche perché alcuni erano venuti da me a piangere dicendomi che non

potevano più resistere. Avevo esortato il signor RI 1 di migliorare

l'atteggiamento nei confronti delle sue colleghe (__________, __________, __________

e __________). Ho parlato con tutte e quattro le colleghe. Il signor RI 1

diceva di non poter cambiare atteggiamento perché vittima di una persecuzione. […]

A tutte le esternazioni del signor RI 1 io non ero presente ma quando gli ho

chiesto di cambiare atteggiamento lui ha sempre rifiutato. Riconosceva che

c'erano dei conflitti ma che ormai divenuti insanabili. […]

La signora __________ stava andando in pensione e verso la fine dell'anno

scolastico c'è stato un battibecco pesante tra lei e il signor RI 1. Lei mi

disse in lacrime che non ce la faceva più e che non era normale avere un

problema con un collega. Francamente non ho mai capito di cosa si trattasse. […]

Ormai si era radicalizzata una situazione del tutto ingestibile con il signor RI

1, così come risulta dal testo e dalle frasi finali del mio email. Non conosco

le ragioni esatte per cui si è venuta a creare questa situazione di tensione

tra RI 1 e altri docenti, nata prima che io arrivassi alla SME di __________.

Quando sono arrivata le posizioni erano già talmente radicalizzate che non era

più possibile trovare una mediazione. […]

Il ricorrente

stesso ammette che non andava d'accordo con la collega __________ e di averla

invitata a non salutarlo al di fuori delle lezioni. Riconosce inoltre che vi

siano state incomprensioni con __________ e con __________, precisando che

quest'ultima gli dava un certo fastidio, siccome cercava in ogni

situazione di ostentare la sua identità sessuale nel contesto scolastico,

arrivando perfino a proporre un film sull'omosessualità femminile nel corso di 3 media sulla

riproduzione umana. Ha

inoltre soggiunto di aver avuto vivaci discussioni con la medesima in tema di fumo

in sede scolastica, occasioni in cui il ricorrente avrebbe manifestato il malessere causatogli dagli

odori corporali e dal puzzo nauseante del fumo nelle aule e negli spazi

comuni.

La collega __________ serberebbe invece rancore nei suoi

confronti perché il ricorrente sarebbe intervenuto dinanzi alla direttrice per

segnalare le maniere incivili con cui la collega trattava gli allievi

(conclusioni scritte, pag. 5 e seg.).

4.5

Se i rapporti tra il

ricorrente e la direttrice in carica al momento del licenziamento erano cordiali, lo stesso non

si può dire di quelli con la precedente superiore, L__________, che il 10

settembre 2018 il docente ha addirittura denunciato per appropriazione

indebita, furto e abuso di autorità per aver aperto il suo armadietto di scuola

durante l'estate mentre lui era assente, al fine di prendere e consegnare la

pagella scolastica all'allievo C__________, che era stata modificata a seguito

di un errore tecnico che aveva comportato la trascrizione di una nota

sbagliata. Ciò, pur prescindendo dal fatto che la vertenza si sia conclusa con

un decreto di non luogo a procedere, dimostra senz'altro la qualità dei

rapporti personali tra il docente e la precedente direttrice e l'atteggiamento

intransigente e poco comprensivo del primo anche nei confronti dei superiori. Lo

stesso ricorrente riporta di aver avuto diverse discussioni con la direttrice L__________,

ritenendosi tuttavia oggetto di vere e proprie vessazioni (cfr. allegato di

ricorso, pag. 7 seg.).

5.

5.1

Da tutti gli

elementi sopra ricordati emerge che all'interno dell'istituto scolastico vi era

effettivamente una situazione di conflitto. Come asserito dalla direttrice D__________,

il ricorrente non ha fatto alcuno sforzo per migliorare i rapporti personali

con i colleghi e nemmeno in questa sede mostra il minimo segno di autocritica.

La situazione era senz'altro seria e giustificava un intervento da parte

dell'autorità di nomina. Posta la necessità di adottare provvedimenti, resta

quindi da esaminare se la scelta di procedere al licenziamento dell'insorgente possa

essere tutelata.

5.2

Ora, quando

gli è stata prospettata la disdetta, il rapporto di lavoro dell'insorgente

perdurava da 35 anni. Dopo un richiamo formale nel 2012 per un fatto isolato,

in cui già si era accennato alle difficoltà relazionali tra il docente e i

colleghi, nessun intervento concreto è stato intrapreso fino alla fine del

2017, quando l'esperto ha stilato un dettagliato rapporto sul quale la

direttrice ha poi preso posizione direttamente nei confronti dell'insorgente. In

buona sostanza, dopo il 2012 l'autorità di nomina non ha preso alcun serio e

adeguato provvedimento, come avrebbe potuto e dovuto, nei confronti delle parti

coinvolte, e in particolare nei confronti del ricorrente, che essa ritiene

essere il responsabile della situazione venutasi a creare, per tentare di

appianare le divergenze, risolvere in modo possibilmente pacifico i conflitti e

ristabilire un clima sereno all'istituto scolastico.

Va inoltre rilevato che la competenza professionale del ricorrente non è stata

messa in discussione: il suggerimento dell'esperto di adeguare la didattica non

è infatti stato posto a fondamento della disdetta. Anche D__________ ha

dichiarato di ritenere il ricorrente un docente competente, pur

rimproverandogli un metodo di insegnamento vecchio stampo. Inoltre, come detto,

l'autorità di nomina, a cui spettava l'obbligo di dimostrare in modo

dettagliato e inequivocabile quali fossero i motivi a giustificazione di un

provvedimento tanto gravoso, non ha affatto provveduto a fornire le prove

dell'esistenza dei rimproveri rivolti al ricorrente, in particolare le asserite

importanti difficoltà relazionali con gli allievi.

5.3

Tenendo conto del lungo rapporto di lavoro dell'insorgente, delle sue

riconosciute competenze professionali e dell'assenza di comprovate problematiche

di rilievo concernenti direttamente gli allievi, il licenziamento, deciso dopo

un semplice richiamo a tenere un comportamento adeguato, appare decisamente

sproporzionato.

L'autorità di nomina avrebbe potuto optare per l'adozione di una misura

disciplinare, preceduta da un'inchiesta, oppure per una misura amministrativa

quale il trasferimento. Quest'ultimo provvedimento in particolare avrebbe

permesso di allontanare il docente dalla sede in cui si era venuta a creare una

situazione conflittuale dandogli la possibilità di lavorare in un ambiente

nuovo, per gli ultimi due anni della sua carriera. Non si può infatti dare per

scontato che il medesimo non si sarebbe inserito serenamente in una nuova sede

scolastica. D'altro canto, pure nella scuola di __________ è stato in grado di

intrattenere buoni rapporti con alcuni colleghi, quantomeno con la direttrice D__________

e con il docente M__________.

6.

Visto quanto precede,

il ricorso va accolto nella misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia è

posta a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso

rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, congrue ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

Di conseguenza, è

accertato che la disdetta del rapporto di impiego del ricorrente pronunciata

dal Consiglio di Stato il 17 settembre 2019 e rettificata il 27 maggio 2020, è

ingiustificata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente sarà

restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente fr.

2'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti di cui all'art. 93 LTF. Il valore di causa è superiore a

fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b

LTF)

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera