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Decisione

52.2019.525

Sanzione disciplinare

10 marzo 2021Italiano22 min

avvocato, era indicato sulle procure sottoscritte da __________ AG e S__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.525

Lugano

10

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 22 ottobre 2019 dell'

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 20 settembre 2019 (n. 20.2018.21)

con cui la Commissione di disciplina notarile le ha inflitto una multa di fr.

2'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Nel 2015 l'avv. F__________

- che vantava un credito nei confronti di S__________ rispettivamente della __________

AG, __________, garantito da cartelle ipotecarie al portatore gravanti la part.

__________ di Ascona di proprietà della predetta società - ha iniziato la

procedura d'incasso sia verso il debitore che verso il terzo proprietario del

pegno. In quella vertenza, entrambi erano patrocinati dallo studio legale e

notarile __________, che beneficiava anche di altre procure sia a favore di S__________

che a favore e contro __________ AG.

b. Il 29 marzo 2017 il

notaio RI 1 ha istrumentato l'atto di compravendita (rogito n. 229) con cui la __________

AG - rappresentata dall'amministratore S__________ - ha venduto a __________,

al prezzo di fr. 1'900'000.-, 4 fogli di PPP (__________, __________, __________

e __________) del fondo base part. __________ e la part. __________ di Ascona.

c. Il 24 settembre

2018 l'avv. F__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile

(Commissione) il comportamento del notaio RI 1 che, a suo modo di vedere,

avrebbe dovuto ricusarsi, siccome attivo presso lo studio legale e notarile __________

che patrocinava la società venditrice in diverse vertenze, relative

segnatamente alla titolarità delle sue azioni e all'identità del suo legittimo

amministratore. A sostegno della propria tesi, ha prodotto un parere giuridico

del professor Denis Piotet, secondo cui l'atto istrumentato in tali circostanze

sarebbe nullo.

B. a. Preso atto della

segnalazione, il 2 ottobre 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del

notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

b. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito

mosso nei suoi confronti. Ha in particolare rilevato di non essersi mai

occupata personalmente di qualsivoglia pratica legale concernente S__________

rispettivamente la __________ AG, patrocinate esclusivamente dall'avv. T__________,

suo collega di studio, circostanza peraltro ben nota al segnalante. Poco

importerebbe che anche il proprio nome figurasse sulle procure, le quali si

limiterebbero a indicare la composizione dello studio legale. Rilevato che

l'avvocato è tenuto al segreto professionale anche nei confronti dei colleghi

che operano nel suo stesso studio legale e che non prestano il loro concorso

nell'esecuzione del mandato, nega di essere stata al corrente delle

vicissitudini interne della società e della vertenza che la opponeva - insieme

a S__________ - al denunciante. Respinge altresì l'accusa di avere rogato

sapendo di nuocere a quest'ultimo, che ritiene peraltro non abbia subito alcun

pregiudizio. Contesta inoltre il parere giuridico prodotto con la segnalazione,

che si baserebbe su un assunto errato e traviserebbe il senso della norma su

cui si fonda.

c. In corso di causa il notaio ha versato agli atti copia della decisione

emanata il 26 giugno 2019 dalla Commissione di disciplina degli avvocati,

parallelamente adita dall'avv. F__________ in relazione (tra l'altro) a

un'asserita violazione da parte degli avvocati attivi nello studio __________

del divieto di incorrere in un conflitto d'interessi con riferimento al loro

operato sia a favore che contro la __________ AG. Per quanto qui interessa,

dalla stessa emerge in particolare che tutte le vertenze in questione erano

state seguite personalmente dall'avv. T__________, senza il coinvolgimento dei

colleghi di studio, ragion per cui la segnalazione nei confronti di questi

ultimi è stata ritenuta manifestamente infondata.

C. Con decisione del 20

settembre 2019, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr.

2'500.-.

La precedente istanza ha anzitutto smentito il parere giuridico prodotto dal

segnalante, secondo cui il notaio sarebbe intervenuto all'atto anche come

rappresentante di una parte. Ha poi ritenuto che, non riguardando direttamente

il notaio, gli stretti legami familiari tra la parte acquirente al rogito (__________

e due degli avvocati attivi nello studio legale in questione (avv. L__________

e il marito avv. T__________, figlia rispettivamente genero) non fossero

rilevanti. Ha invece considerato che il notaio, indipendentemente dalla prova

che si fosse effettivamente occupato delle pratiche legali generanti la

situazione di conflitto d'interessi, avesse contravvenuto al suo obbligo di

imparzialità. Da un lato perché all'interno di uno studio legale gli obblighi e

Fatti

i vincoli propri di un avvocato incombono anche su tutti gli altri suoi

colleghi di studio. Dall'altro perché anche il notaio, nella sua qualità di

avvocato, era indicato sulle procure sottoscritte da __________ AG e S__________

e non è possibile chiarire se abbia mai in qualche modo appreso informazioni

risultanti da quei mandati. Siccome al momento della stipula dell'atto notarile

il contenzioso sul controllo della società alienante - senz'altro rilevante per

il rogito - non era ancora stato deciso in via definitiva, il notaio avrebbe

dovuto rinunciare a prestare il suo ministero, in quanto era presunto sapere

che le premesse all'atto (relative alla titolarità delle azioni e alla facoltà

di rappresentanza) erano contestate giudizialmente. Per questo al notaio è

stato altresì rimproverato di avere disatteso il suo dovere, in caso di atti

coinvolgenti una persona giuridica, di richiedere la prova del rapporto di

rappresentanza e di farne menzione nell'atto. La sanzione è stata commisurata

avuto riguardo all'assenza di precedenti in materia disciplinare,

all'attitudine dell'interessata in corso di procedura e al fatto che l'atto rogato

ha causato inconvenienti.

D. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta anzitutto che la Commissione abbia ignorato la decisione

dell'autorità disciplinare competente in materia di avvocati (che ha appurato come

le pratiche legali in questione siano state seguite esclusivamente dall'avv. T__________)

e ritenuto invece determinante la presenza del proprio nominativo sulle procure

per concludere che lei fosse a conoscenza di tali vertenze. Deduzione, questa,

che ritiene contraria al principio della presunzione d'innocenza, valida anche

in materia disciplinare. Contesta la trasposizione pura e semplice della

giurisprudenza sui colleghi di studio alla funzione di notaio, tanto più che

sarebbe dimostrato che lei era all'oscuro delle pratiche legali gestite dal suo

collega. Ritiene di avere correttamente adempiuto al compito del notaio

consistente nell'accertare - tramite l'estratto del Registro di commercio (che

gode della fede pubblica) - la legittimità dell'organo iscritto e lo scopo

della società venditrice al momento della stipula del rogito, l'avv. T__________

avendo confermato di non averla mai informata della contestazione relativa alla

posizione di S__________. Quand'anche ne fosse stata a conoscenza, rileva che

non avrebbe comunque potuto sindacare sull'esito delle procedure in corso, che

avevano condotto all'iscrizione provvisoria di S__________ quale

amministratore della società. Contesta infine la multa inflittale, che ritiene

in ogni caso assolutamente sproporzionata.

E. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel

provvedimento impugnato.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio

di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100).

Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e

direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 104

LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione

di particolari mezzi di prova.

Considerandi

2.

2.1. La violazione dei

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare.

Corollario della vigilanza assicurata

dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e

di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità

disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.

STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via

disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o

tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il

suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui

ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le

violazioni alla legge sul notariato, al

regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche

e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art.

126.

n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU

1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in

merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui

contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche

(cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile

2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001

n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le

droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221

seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie

notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.). I

doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella

LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della

sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le singole procedure di

istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in:

ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Mooser, op. cit.,

pag. 219 seg., n. 336 seg.).

3.

Tra gli obblighi

professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente

direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione

federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla

giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle

parti (cfr. Mooser, op. cit., pag.

36, n. 53d e pag. 160, n. 241; Aron

Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009,

n. 1 ad art. 37 NG; cfr. pure Ufficio

federale di giustizia, rapporto esplicativo relativo alla modifica del Codice

civile svizzero concernente gli atti pubblici, dicembre 2012, ad art. 55f,

pag. 16). L'obbligo di imparzialità

- di cui gli obblighi di ricusazione e d'indipendenza contribuiscono ad

assicurare il rispetto - contribuisce alla forza pro-

bante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit.,

pag. 160, n. 241).

A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il

quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di

tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei

notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio

mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia

conferito l'incarico.

Il dovere d'imparzialità implica che il notaio informi tutte le parti allo

stesso modo e istrumenti gli atti pubblici senza tentare di difendere

maggiormente gli interessi di una delle parti (cfr. STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in:

RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., pag. 160, n. 242; UFG,

rapporto citato, pag. 16).

Nell'esecuzione di tale obbligo, il notaio non deve influenzare la formazione

della volontà delle parti. Queste ultime, tanto più se prive di conoscenze

giuridiche, devono infatti potere essere dispensate dal verificare con i loro

mezzi se il notaio abbia effettivamente dato loro informazioni esatte e se non

abbia omesso dir loro qualcosa di importante per il loro affare (cfr. RNRF

91/2010, pag. 58 segg.; Mooser, op.

cit., pag. 160, n. 242).

Il notaio che svolge anche l'attività forense non è sottoposto solo agli

obblighi professionali - segnatamente le regole d'incompatibilità (di diritto

cantonale) - concernenti l'esercizio del notariato, ma anche a quelli (di

diritto federale) che si applicano nei confronti degli avvocati e che sono

disciplinati dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del

21.

giugno 2000 (LLCA; RS 935.61; cfr. STF 2C_26/2009 citata consid. 3.2 e 8.3 e

rimandi; Mooser, op. cit., pag.

96, n. 164a; cfr. pure STF 2C_427/2009 citata consid. 2.3, 2C_407/2008 del 23

ottobre 2008 consid. 3.3 e rif., in: RNRF 92/2011 pag. 124 segg.). Il pubblico

ufficiale che esercita anche quale avvocato non può patrocinare una parte in un

contenzioso se ha precedentemente funto da notaio nella medesima pratica. Ciò

non vale solo nel caso in cui oggetto di controversia sia l'atto che ha rogato,

ma anche qualora egli sia venuto a conoscenza di dati riguardanti le parti,

segnatamente relativi alla loro situazione finanziaria (cfr. STF 2C_26/2009

citata consid. 3.1, 8.3-8.4 e rif.; STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in:

RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.3; Mooser, op. cit., pag. 97, n. 164a e pag. 162, n. 243a; cfr.

anche UFG, rapporto citato, pag. 16; cfr. pure STF

2C_407/2008 citata consid. 3.3-3.4; François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1431, n. 3625 seg.). Inversamente, il

notaio che esercita anche in qualità di avvocato deve astenersi

dall'istrumentare un atto tra due parti quando lui - o uno dei suoi associati o

collaboratori - ha precedentemente assunto un mandato d'avvocato per una di

esse, concernente un aspetto che riguarda direttamente l'oggetto dell'atto

(cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n.

3624; Mooser, op. cit., pag. 96,

n. 164a; cfr. pure l'art. 20 cpv. 2 della legge sul notariato del Canton Vallese, secondo cui un

notaire ne peut pas instrumenter un acte en relation directe avec une affaire

dont lui-même ou un de ses associés s'est occupé comme avocat). Si tratta insomma di evitare la

commistione dei ruoli o il loro scambio in un solo e unico affare (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit, n. 3624 e

rif.; Christian Brückner,

Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1821 seg.). In generale, il

fatto di avere precedentemente patrocinato, in qualità d'avvocato, una parte a

un atto, il cui oggetto era alla base della controversia, dovrebbe in linea di

principio condurre il pubblico ufficiale a rinunciare a istrumentare l'atto

(cfr. Bohnet/Martenet, op. cit.,

n. 3626; Brückner, op. cit., n.

1645.

e 1651). Anche se il diritto cantonale - come quello ticinese - non

prevede una tale ipotesi tra quelle che impongono la ricusa al notaio,

l'esigenza di imparzialità - per la quale le apparenze contano - comanda una

tale soluzione (cfr. Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 3626; Brückner, op. cit.,

1652).

4.

4.1.

In concreto, dagli atti emerge chiaramente che nel corso degli anni S__________

e la __________ AG hanno rilasciato diverse procure agli avvocati all'epoca

attivi presso lo studio legale __________ affinché, ognuno singolarmente o in

comune, avessero a rappresentarli in svariate pratiche. Agli atti figurano in

particolare i seguenti documenti:

- procura di S__________ del 28 febbraio 2014 segnatamente

in re F__________ (doc. 1.3);

- procura

di __________ AG del 9 luglio 2015 in re F__________, sottoscritta da K__________

in qualità di amministratore della società (doc. 1.4);

- procura

di S__________ del 14 giugno 2016 in re K__________/__________ AG (doc. 1.6),

ritenuto che, come già stabilito dalla Commissione di disciplina degli

avvocati, il fatto che quale controparte figurasse anche la società è da

ricondurre alla congiunzione, decisa dal giudice competente, di due cause

cautelari pendenti (quella di St__________ contro K__________ per

l'iscrizione di S__________ quale amministratore al posto di K__________ e

quella di K__________ contro __________ AG tendente al blocco di tale iscrizione

a RC; cfr. decisione del 26 giugno 2019 sub doc. E, consid. 15, pag. 15 seg.);

- procura

di __________ AG del 2 novembre 2016, sottoscritta da S__________ in qualità

di amministratore, in re K__________ (doc. 1.7), il quale rivendicava la

proprietà delle azioni e il ruolo di amministratore della società.

Dalle

tavole processuali emerge pure chiaramente che, all'interno dello studio __________,

a occuparsi delle citate pratiche è stato esclusivamente l'avv. T__________,

collega di studio della qui ricorrente. Non solo lo ha sempre sostenuto

quest'ultima (cfr. osservazioni del 30 novembre 2018, punto n. 5, pag. 2;

ricorso, punto n. 20, pag. 7), ma lo hanno confermato anche gli altri suoi

colleghi di studio (cfr. doc. G, punto n. 4.a, pag. 4; doc. H, punto n. 5, pag.

3), in particolare l'avv. T__________ stesso (cfr. dichiarazione del 14

novembre 2018 sub doc. F). Lo comprovano inoltre altri atti prodotti in altre procedure

(cfr. doc. 7.1; doc. 1.8, 1.9 e 1.10) e lo ha riconosciuto pure la Commissione

di disciplina degli avvocati (cfr. doc. E, consid. n. 12, pag. 13).

Dalla decisione del 6 settembre 2016 del giudice unico del Kantonsgericht Zugo

(doc. 1.8) emerge poi che S__________ si professava non solo azionista unico,

ma anche amministratore della società e rivendicava di essere iscritto come

tale a RC al posto di K__________ (cfr. punto n. 1). Quest'ultimo, che a sua

volta pretendeva di essere unico proprietario e beneficiario economico della

società, si opponeva all'azione del primo (cfr. punto n. 3 in fatto) e alla

mutazione a RC (punto n. 6 in fatto). Ritenendo che il fatto che K__________

fosse in possesso delle azioni al portatore fosse verosimilmente da ricondurre

a un mandato fiduciario (cfr. consid. 2.2 e 2.3), frattanto disdetto, il giudice

competente ha ordinato, in via cautelare, al RC del Canton Zugo di cancellare

K__________ quale amministratore di __________ AG e di iscrivere al suo posto

S__________, cui ha impartito un termine di 30 giorni per promuovere l'azione

di merito. Promossa entro il suddetto termine, la causa di merito è tuttavia

stata dichiarata irricevibile per incompetenza materiale, rispettivamente per

mancato esperimento del tentativo di conciliazione e mancato rilascio

dell'autorizzazione ad agire (cfr. sentenza del 1° marzo 2017 del

Bezirksgericht Aarau sub doc. 1.9).

Ne discende che la situazione nel marzo 2017 era quella per cui S__________

era iscritto quale amministratore della __________ AG soltanto a titolo

provvisorio, con l'obbligo, pena la decadenza del provvedimento cautelare, di

intentare la causa di merito in procedura ordinaria. Causa, quest'ultima,

promossa entro la scadenza del termine ma dichiarata irricevibile con una

pronuncia per la cui impugnazione stava correndo un termine di 30 giorni (e che

sarebbe successivamente stata confermata dall'Obergericht Aarau con giudizio

del 21 giugno 2017, agli atti sub doc. 1.10).

Ciononostante, come accennato in narrativa, il 29 marzo 2017 la ricorrente ha

istrumentato un atto di compravendita tra __________ AG, rappresentata da S__________,

quale membro, con diritto di firma individuale, del consiglio di

amministrazione della società, e __________, con cui quest'ultimo ha acquistato

dalla prima, al prezzo di fr. 1'900'000.-, 4 fogli di PPP (__________, __________,

__________ e __________) del fondo base part. __________ e la part. __________

di Ascona (cfr. rogito n. 229 agli atti).

Ritenuto come il notaio debba

astenersi dall'istrumentare un atto tra due parti anche quando uno dei suoi associati

o collaboratori ha precedentemente assunto per una di esse un mandato

d'avvocato concernente un aspetto riguardante direttamente l'oggetto dell'atto

(cfr. supra, consid. 3), rogando la predetta compravendita l'insorgente

è chiaramente incorsa in una violazione dell'obbligo di imparzialità che

incombe al pubblico ufficiale. Oggetto del mandato di patrocinio assunto

dall'avv. T__________ era infatti proprio la titolarità e il potere di

rappresentanza sulla società proprietaria degli immobili venduti mediante il

rogito della ricorrente e che - almeno per quanto riguarda le PPP costituite

sulla part. __________ di Ascona - garantivano anche il credito fatto valere

dal segnalante nei confronti di S__________ rispettivamente della __________

AG, sempre patrocinate dall'avv. T__________. La deduzione si giustifica in

quanto, ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di imparzialità, i

diversi legali che esercitano la professione in forma associata vanno

considerati come un unico avvocato (cfr. DTF 140 III 221 consid. 4.3.2, 139 III

433.

consid. 2.1.5; STF 4A_663/2018 del 27 maggio 2019 consid. 3.5 e rif.; cfr.

pure DTF 145 IV 218 consid. 2.2). Benché concretamente le pratiche a favore di

S__________ e della __________ AG fossero state trattate esclusivamente dal suo

collega di studio, l'insorgente era dunque tenuta al suo dovere di imparzialità

come se li avesse patrocinati personalmente.

Ne discende che, anche se il diritto ticinese non prevede espressamente una

tale ipotesi tra quelle che impongono la ricusa, l'insorgente avrebbe dovuto rinunciare a istrumentare la qui

controversa compravendita immobiliare.

4.2

Non avendolo fatto, non ha tuttavia mancato soltanto al suo dovere di

equidistanza tra le parti all'atto, ma ha disatteso anche l'art. 39 LN. Tale

disposto prevede infatti che, in caso di pubblici istromenti che coinvolgono

una persona giuridica quale parte, il notaio deve indicare compiutamente sia il

rappresentato che il rappresentante, chiedere sia prodotta la prova del rapporto

di rappresentanza e farne menzione nell'atto (cpv. 1). Ne discende che, se il

notaio ha dubbi sulla validità di tale rapporto, deve astenersi

dall'istrumentare l'atto. Lo prevede del resto espressamente l'art. 51 LN, che

sancisce che il notaio deve rifiutare il suo ministero segnatamente quando le

circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile e di

disporre delle persone fisiche o di rappresentanti di quelle giuridiche che a lui

si presentano per contrarre (lett. c). Dubbio che, in concreto, proprio perché

occorre ragionare come se S__________ e __________ AG fossero stati

patrocinati da lei personalmente, la ricorrente non poteva non avere al momento

in cui ha rogato l'atto di compravendita (con il quale sono peraltro stati

alienati tutti i beni immobili della società), ritenuto che la questione del ruolo

di amministratore della __________ AG non era ancora stata definitivamente

risolta con sentenza passata in giudicato. In queste circostanze, l'insorgente

- che, alla luce del fatto che la predetta controversia era seguita e gestita

dal suo collega di studio, era presunta sapere che l'iscrizione di S__________

a registro di commercio quale membro con firma individuale del consiglio di amministrazione

della società (attestata dall'estratto sub doc. 9.8) era solo provvisoria, non

può ora appellarsi agli art. 9 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10

dicembre 1907 (CC; RS 210) e 933 del codice delle obbligazioni del 30 marzo

1911.

(CO; RS 220), pretendendo che il registro di commercio, in quanto

documento pubblico, faccia piena prova dei fatti che attesta e abbia un effetto

di pubblicità positiva.

5.

Ferme queste premesse, resta da

statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le

misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o

con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2016.158

del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

5.2

In concreto, è innegabile che RI 1 abbia infranto in maniera piuttosto grave delle regole professionale

fondamentali, che derivano dalla mansione di particolare fiducia che il notaio

è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico. Se non giova alla ricorrente il fatto di

non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a

suo favore l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la

multa inflitta dalla precedente istanza. La sanzione così commisurata, situata

ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN,

risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e

rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene in effetti adeguatamente

conto dell'incensuratezza della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla

al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6.

6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera