52.2019.532
Diniego di licenza a posteriori per opere fuori della zona edificabile
2 giugno 2022Italiano26 min
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; [LPT; RS 700]), come pure un'autorizzazione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.532
Lugano
2
giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre
2019 di
RI
1, __________,
contro
la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4524) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente
avverso la risoluzione del 19 luglio 2018 con la quale il Municipio di Castel
San Pietro le ha negato la licenza edilizia per chiudere la tettoia, posare
una recinzione e un grill e formare un deposito di legna ad uso privato sul
suo fondo (part. __________);
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 è proprietaria
di un terreno (part. __________) situato a Castel San Pietro, a valle del
nucleo di Campora, in zona agricola. La stessa esercita con il marito un'attività
agraria, gestendo in particolare delle superfici vignate.
b. Il 24 aprile 2015,
il Municipio di Castel San Pietro, raccolto l'avviso cantonale favorevole del 6
febbraio 2015 (n. 91366) ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per costruire
una nuova tettoia (m 10 x 5) da adibire a deposito attrezzi agricoli. La
stessa, secondo i piani approvati, avrebbe dovuto essere completamente aperta e
sostenuta unicamente da pilastri in legno.
c. Il 13 dicembre
2017, constatate delle irregolarità nell'esecuzione dei lavori, il Municipio ne
ha ordinato la sospensione, ha fissato una data per l'esperimento di un
sopralluogo a titolo di contraddittorio ed ha ordinato a RI 1 di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria per le opere realizzate in contrasto con la
licenza edilizia, osservando quanto segue:
(…) il fabbricato non è esclusivamente e/o
principalmente utilizzato per lo scopo prefisso. In particolare l'edificio
accessorio, posto aldifuori della zona edificabile, si presenta ora chiuso su
tutti i lati, sono state realizzate delle aperture, una pavimentazione in
ghiaietto, posati un barbecue e una staccionata che ne delimita la superficie.
Inoltre è stata posata una copertura in lamiera fra l'edificio e il muro con la
strada comunale.
d. Dopo vicissitudini
che non occorre qui richiamare, il 29 marzo 2018, RI 1 ha presentato una
domanda di costruzione a posteriori per: (a) chiudere la tettoia (tamponamenti
laterali), (b) posare una recinzione e (c) un grill a legna nonché (d)
formare un deposito di legna ad uso privato. Dalla documentazione allegata alla
richiesta risulta in particolare che (a) la tettoia, eretta su un basamento, è
stata per lo più chiusa da pareti esterne. Al suo interno è stata inoltre
posata una parete divisoria, in modo da ricavare a ovest un locale chiuso
(dotato anche di porta e finestra) e a est un vano semi-aperto, destinato al
deposito di materiali e attrezzi agricoli. Lungo i confini est e sud è stata
inoltre collocata (b) una cinta (con un cancello), lunga oltre 20 m e alta più
di 1 m, formata da pali di legno, una rete metallica (nella parte bassa) e due
filari (nella parte alta), che dovrebbero impedire l'accesso di animali
selvatici e di terzi. È infine stato posato (c) un grill amovibile e formata
(d) una catasta di legna da ardere (ca. 10 m2), destinata all'abitazione
nel nucleo.
e. La domanda ha
suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2, proprietari del vicino mappale __________,
Fatti
i quali hanno sollevato contestazioni di natura civile inerenti un diritto di
passo e la demarcazione dei confini tra i fondi, che osterebbero alla posa
della recinzione.
f. Con scritto dell'11
maggio 2018, l'arch. __________, a nome e per conto di RI 1, ha - a seguito
dell'opposizione - ritirato la domanda di costruzione, comunicando che ne
avrebbe presentata una nuova una volta raggiunto un accordo con i vicini.
g. Con avviso del 23
maggio 2018 (n. 104695) i Servizi generali del Dipartimento del territorio si
sono opposti alla domanda. Relativamente alla chiusura della tettoia (a) - pur
evidenziando il parere favorevole della Sezione dell'agricoltura (da un
punto di vista agricolo secondo l'art. 16a LPT) - hanno richiamato il
preavviso negativo dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), secondo cui
l'intervento sarebbe in contrasto con il principio d'inserimento ordinato e
armonioso nel paesaggio. Per le altre opere (b-d), preavvisate negativamente
dalla Sezione dell'agricoltura, hanno invece escluso che potesse essere
rilasciato un permesso ordinario (ex art. 16a della legge sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; [LPT; RS 700]), come pure un'autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.
h. Il 19 luglio 2018,
fatto proprio l'avviso cantonale, l'Esecutivo comunale ha negato la licenza
edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio del 17
settembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI
1 contro la predetta risoluzione, che ha confermato.
Preliminarmente,
trattandosi di una procedura edilizia a posteriori il cui avvio era stato
imposto dal Municipio, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto irrilevante il fatto
che la proprietaria avesse ritirato la domanda di costruzione (concernente
oltretutto interventi fuori della zona edificabile). Ha poi escluso che i
manufatti fossero conformi alla zona agricola e pertanto ha negato che gli
stessi potessero beneficiare di un'autorizzazione ordinaria. Riguardo alla
chiusura della tettoia (a) ha rilevato che, anche se al suo interno risultavano
stoccati degli attrezzi per la viticoltura, il manufatto avrebbe assunto l'aspetto
di un edificio per il tempo libero e non configurerebbe più un semplice deposito
agricolo. La recinzione (b) non sarebbe invece conforme alla zona agricola,
perché il fondo non sarebbe gestito a orto o frutteto aziendale. Nemmeno il
grill (c) e il deposito privato (d) per la legna sarebbero necessari alla
coltivazione agricola o all'orticoltura.
Il Governo ha poi a
sua volta escluso che potesse essere rilasciato un permesso eccezionale in base
all'art. 24 LPT. Ha infine ricordato, a titolo abbondanziale, il contrasto di
natura estetica che aveva rilevato l'UNP ed un altro aspetto relativo alla
legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi, cui aveva accennato l'Ufficio
della caccia e della pesca (UCP) per la recinzione, senza però soffermarsi su
tali questioni.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale.
La ricorrente
rimprovera anzitutto alla precedente istanza una violazione del suo diritto di
essere sentita per non avere proceduto al sopralluogo richiesto. Ritiene poi
che il Municipio non avrebbe potuto negarle la licenza edilizia, avendo
ritirato la sua domanda di costruzione. In merito alla chiusura della tettoia,
la ricorrente ritiene l'intervento conforme alla zona agricola, così come già
ammesso dalla Sezione dell'agricoltura. Il fabbricato, correttamente inserito
nel paesaggio, sarebbe necessario per proteggere i mezzi agricoli e il
materiale occorrente all'attività di viticoltura e vinificazione. Anche la
recinzione sarebbe conforme alla zona agricola, essendo necessaria per tutelare
da cervi e cinghiali l'orto, il vigneto e il frutteto che, contrariamente a
quanto ritenuto dal Governo, sono presenti sul fondo. Afferma infine di aver
rimosso il grill (oltre al cancello, una lamiera, ecc.) e di aver ridotto il volume
della catasta di legna, che non sarebbe in ogni caso soggetta a licenza
edilizia.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti prese di posizione,
prendendo inoltre atto della rimozione delle predette opere. Anche il Municipio
chiede la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, se del caso, più
avanti.
I vicini CO 1 sono invece rimasti silenti.
b. Con la replica e la
duplica, la ricorrente rispettivamente l'UDC si sono essenzialmente
riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata
dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv.
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm). Come si vedrà, a eventuali carenze istruttorie (quali l'esperimento
di un sopralluogo per accertare l'esistenza di colture sul fondo, l'uso
agricolo del manufatto, ecc.) potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli
atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm; cfr. infra,
consid. 4.3). Dato l'esito del gravame, non mette quindi conto di soffermarsi
sul rifiuto del Governo di assumere un tale mezzo di prova. Nella misura in cui
è volto a dimostrare l'avvenuta rimozione di determinate opere qui controverse
(quali il grill o il cancello), tale circostanza può invece essere ritenuta
assodata (cfr. infra, consid. 3).
Considerandi
2.
Procedura
2.1
Preliminarmente, la
ricorrente censura la procedura adottata dal Municipio (avvallata poi dal
Consiglio di Stato). In particolare ritiene che, avendo ritirato la domanda di
costruzione, l'autorità non avrebbe potuto esprimersi sulle opere qui
contestate.
2.2
L'ordine di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria è una decisione amministrativa, incoercibile, mediante
la quale l'autorità, accertato che una determinata opera edilizia non è
sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento
formale della sua conformità col diritto materiale concretamente applicabile. Anche
nei casi dubbi l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al
rilascio della licenza edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo
nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante
dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le
implicazioni giuridiche di una determinata costruzione o utilizzazione e
stabilire se l'intervento in questione necessiti concretamente di un'autorizzazione
(cfr. STA 52.2018.545 del 13 ottobre
2020.
in RtiD I-2021 n. 12 consid. 3.1 e rinvii).
2.3
Come detto, l'ordine di presentare
una domanda in sanatoria non è coercibile, per cui l'ente pubblico non potrà
punire il cittadino che non dovesse ottemperare a tale obbligo. Il privato
renitente dovrà però accettare che l'autorità decida sulla base degli
accertamenti e dei dati in proprio possesso, senza dunque poter contestare l'eventuale
imprecisione dei medesimi rispettivamente dovrà sopportare che quest'ultima
verifichi la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua
utilizzazione basandosi sulle informazioni di cui dispone (cfr. RtiD I-2021 n. 12 consid. 3.2 e rinvii;
Adelio
Scolari, Commentario, II.
ed., Cadenazzo 1966, n. 1265 ad art. 42 LE).
2.4
Come correttamente affermato dal
Governo, il fatto che la ricorrente abbia, in corso di procedura, ritirato la
propria domanda di costruzione è irrilevante. Infatti, alla luce dei
considerandi che precedono, se il proprietario dell'opera ritenuta abusiva non
ottempera all'ordine di presentare una richiesta di costruzione, l'autorità può
promuovere formalmente una procedura di rilascio del permesso mancante,
sostituendosi dunque al proprietario, alfine di stabilire la conformità dell'intervento
con il diritto materiale.
Non portano ad altra
conclusione le censure di natura civile già sollevate dai vicini __________. La
licenza di costruzione è un atto che accerta solamente che nessun impedimento
di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (cfr. art. 1
del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE;
RL 705.110]). Non si esprime anche su eventuali aspetti di diritto privato,
quali quelli inerenti al diritto di disporre di un fondo. Su tale aspetto il
ricorso è quindi infondato.
3.
Ferma questa
premessa, resta da verificare la legittimità delle opere in questione. Al
riguardo va precisato che qui controverso è ancora soltanto (a) il fabbricato
realizzato al posto della tettoia aperta, (b) la posa della recinzione (senza
cancello) e (c) il deposito per la legna. L'insorgente conferma infatti di aver
già rimosso (d) il grill (oltre al cancello e a una lamiera, cfr. ricorso pag.
3.
e foto doc. C). Su questo punto, l'impugnativa può pertanto essere ritenuta
priva d'oggetto per rinuncia alle opere.
4.
Fabbricato e
recinzione
4.1
Di principio,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per gli edifici e
impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Nella zona agricola
sono considerati tali gli edifici e impianti che sono necessari alla coltivazione
agricola o all'orticoltura (art. 16a cpv. 1 LPT). Per coltivazione
agricola s'intende in particolare la produzione dipendente dal suolo di derrate
derivanti dalla coltivazione vegetale e dall'allevamento di animali. L'art. 16a
LPT è concretizzato dagli art. 34 e 36 segg. dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1).
L'art. 34 cpv. 1 OPT
specifica che sono conformi alla zona agricola (tra l'altro) gli edifici e gli
impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo e se sono
utilizzati alternativamente per (a) la produzione di derrate che si prestano
alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e
dalla tenuta di animali da reddito o (b) la coltivazione di superfici vicine
allo stato naturale. In base al cpv. 2, sono inoltre conformi alla zona
agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione,
all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se,
cumulativamente:
a) i prodotti sono
coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle
aziende riunite in una comunità di produzione;
b) la preparazione,
l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale;
e
c) il carattere
agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
L'autorizzazione,
prosegue il cpv. 4, va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è
necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), a essi non si oppongono
interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza
dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).
L'agricoltore
che abbisogna di un manufatto in zona agricola ha l'obbligo di dimostrare che
esiste un bisogno oggettivo e fondato per la realizzazione di tale
infrastruttura, che la medesima è inoltre giustamente dimensionata secondo i
bisogni dell'azienda esistente e che lo scopo per cui si intende realizzare lo
stabile è conforme alla destinazione agricola dei fondi su cui è posta (cfr.
STF 1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.3.4; STA 52.2008.322 del 5 luglio
2007.
consid. 3.4).
Il cpv. 5 dell'art. 34
OPT precisa dal canto suo che gli edifici e gli impianti per l'agricoltura
esercitata a titolo ricreativo non sono conformi alla zona agricola. La
valutazione se una determinata attività sia esercitata per hobby, oppure come
impresa agricola gestita a titolo principale o accessorio, dipende dalle
circostanze del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività esercitata a
titolo ricreativo non conforme alla zona
agricola la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende
Gewinn- und Ertragsorientierung), il mancato raggiungimento di
determinate dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede (cfr.
STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con rinvio alla STF 1C_8/2010
citata consid. 2.2; Bernhard
Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n.
11.
ad art. 16a LPT). Un'azienda ai sensi dell'art. 16a LPT si
distingue in particolare dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per
l'impiego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente
rilevante, volto al conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata
consid. 5.2; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 2.2). L'onere
lavorativo, rispettivamente il tempo dedicato all'attività non sono, da soli,
determinanti. Neppure è decisiva la sola questione se il titolare dell'azienda
percepisca pagamenti diretti o se adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF
1C_8/2010 citata consid. 2.3.1, 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA
52.2006.117
citata consid. 2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di
un'azienda che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4
lett. c OPT). Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona
agricola, la quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non
vengano autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono
dell'attività, si trovino vuoti già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006
citata consid. 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). La prevedibile esistenza
duratura deve essere valutata in base alla struttura attuale dell'azienda. Deve
fondarsi su fatti certi e su un'approfondita verifica economica. Dalle
condizioni finanziarie (redditi) deve risultare che una cospicua parte del
fabbisogno della famiglia del titolare dell'azienda è coperta dall'attività
agricola; di regola un contributo di un terzo è sufficiente per impianti che
non hanno un'incidenza territoriale rilevante (cfr. STF 1C_8/2010 citata
consid. 2.3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2).
4.2
In concreto, come visto, la ricorrente non ha realizzato una semplice
tettoia aperta, sorretta da pilastri infissi nel terreno (come da piani
approvati con licenza edilizia del 24 aprile 2015), ma un fabbricato chiuso su
quasi tutti lati, diviso in due vani. Su una parte del fondo, ha inoltre posato
una cinta, così come descritto in narrativa. Secondo la relazione tecnica e le
affermazioni della ricorrente, l'edificio servirebbe per stoccare le
attrezzature occorrenti all'attività agricola che esercita con il marito
(deposito di materiale e attrezzi per la viticoltura e la vinificazione). La
cinta, a impedire l'accesso di animali selvatici e di terzi sul fondo ad uso
dell'azienda agricola, che sarebbe coltivato a orto e con piante da frutto.
Ora, per determinare se
queste opere siano conformi alla zona agricola va anzitutto accertato se la
coltivazione della vite rispettivamente l'asserita tenuta di alberi da frutto
siano di natura hobbystica oppure se siano esercitate nel quadro di un'attività
agricola ai sensi dell'art. 16a LPT. Come detto, nel primo caso, di
principio, i manufatti non potrebbero essere approvati. Nella seconda ipotesi,
invece, andrebbe ancora verificato se le opere adempiono gli ulteriori
requisiti, segnatamente se sono oggettivamente necessarie per la coltivazione
della vite e per la tenuta degli alberi da frutto rispettivamente, se alla loro
costruzione non si oppongono interessi pubblici preponderanti.
4.3
Sennonché, dagli atti non risulta che le precedenti istanze si siano
compiutamente confrontati con tali aspetti. È ben vero, come rileva l'insorgente,
che relativamente alla tettoia approvata nel 2015 l'autorità dipartimentale
aveva già riconosciuto l'esistenza di un'azienda agricola e un bisogno
oggettivamente fondato. In particolare, in sede di avviso cantonale del 6 febbraio
2015, la Sezione dell'agricoltura aveva rilevato che:
(…) la signora RI 1 dichiara di collaborare con
la gestione dell'azienda agricola del marito (…). L'azienda agricola è gestita
a titolo principale (0.63 USM). L'attività agricola è costituita dall'allevamento
di 20 conigli, 3 galline e la coltivazione di ca. 10'000 ceppi di vite, 15
alberi fruttiferi per i quali la signora RI 1 dichiara di disporre delle
macchine e degli attrezzi agricoli utili.
I signori __________ gestiscono in affitto diversi fondi nella regione
e dispongono di edifici abitativi in affitto in località Campora.
Il progetto si giustifica da un punto di vista agricolo (16a LPT) per
la gestione agricola aziendale (segnatamente in particolare per la gestione di
un importante superficie vignata […]).
Dagli atti non emerge tuttavia, al di là delle dichiarazioni dell'insorgente,
su quali elementi oggettivi la predetta Sezione si sia fondata per trarre tali
conclusioni, riconfermate in questa procedura (cfr. avviso cantonale pag. 2: la
Sezione dell'agricoltura ha giustificato tale parte d'intervento da un punto
di vista agricolo secondo l'art. 16a LPT). Insufficiente risulta in ogni
caso il solo Formulario rilevamento superfici nel settore agricolo (doc.
BB) prodotto in questa sede dalla ricorrente.
In queste particolari circostanze, non essendo possibile escludere a priori la
conformità di zona del fabbricato - soltanto perché è una costruzione chiusa,
anziché una tettoia aperta o poiché al suo interno sono già stati rinvenuti
anche alcuni mobili e suppellettili, oltre alle diverse attrezzature, botti e
materiali per la viticoltura (ciò che ha fatto planare più di un dubbio sul suo
scopo, cfr. rapporto dell'Ufficio tecnico comunale del 9 novembre 2017 e
verbale del 23 gennaio 2018 con foto; cfr. nondimeno le foto di cui al doc. F
prodotto al Governo, da cui emergono solo mezzi e materiali agricoli) - su
questo punto la decisione impugnata non può essere confermata. Gli atti vanno
di riflesso retrocessi al Consiglio di Stato, affinché - una volta completata l'istruttoria
(con la collaborazione dell'insorgente, a cui spetta l'onere di fornire tutti i
dati aziendali necessari e verificabili, cfr. STF 1C_8/2010 citata consid.
2.3.4) e sentite le parti - si pronunci nuovamente. L'Esecutivo cantonale dovrà
in particolare stabilire - sulla base di riscontri oggettivi (inerenti la
struttura aziendale e le sue dimensioni, la produzione, la manodopera
impiegata, i redditi, ecc.) - se quella della ricorrente e del marito sia
effettivamente un'attività agricola gestita a titolo principale e non solo a
titolo ricreativo ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 OPT (cfr. supra consid.
4.1). A dipendenza degli accertamenti, verificherà poi, sulla scorta di elementi
concreti, se il controverso manufatto sia oggettivamente necessario per l'attività
agricola (necessità come tale dell'opera, giustificazione dell'ubicazione
scelta e del suo dimensionamento in relazione all'importanza e alle esigenze
attuali o future dell'attività, possibilità di realizzare il deposito al posto
di eventuali strutture esistenti, ecc., cfr. STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018
consid. 3.4) e la possibilità di sussistere a lungo termine dell'azienda (cfr.
STF 1C_4/2015 citata consid. 3.4). Infine, dovrà esaminare se alla costruzione
dell'opera non si oppongano interessi preponderanti, inclusi gli aspetti di
natura paesaggistica accennati dall'UNP, che li potrà se del caso meglio
sostanziare.
4.4
Analogo esito s'impone per la recinzione di cui non è a possibile a priori
escludere la conformità di zona ritenuto che, diversamente da quanto indicato
dal Governo e dalla Sezione dell'agricoltura (cfr. avviso cantonale pag. 2),
sul fondo vi sono effettivamente delle piante da frutto, un orto e dei filari
(cfr. foto doc. G; cfr. pure citato formulario doc. BB), di cui andrà però
meglio verificata l'estensione rispettivamente se costituiscono un fattore
produttivo dell'azienda (come afferma l'insorgente) o non siano più che altro
destinati ad uso proprio. Anche per tale opera, una volta completata l'istruttoria,
dovranno quindi nuovamente essere verificati i requisiti posti dagli art. 16a
LPT e 34 OPT. Per tale manufatto andrà inoltre approfondita anche la
problematica accennata dall'UCP (area di pascolo e transito della fauna
selvatica), che si è limitato a richiamare gli scopi della legislazione sulla
caccia e la protezione dei mammiferi.
5.
Legnaia
5.1
Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono
essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Sono
considerati edifici o impianti ai sensi di tale norma, quelle installazioni
artificiali, durature, legate al suolo in modo relativamente saldo e atte ad
influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che
modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le
opere di urbanizzazione, sia che risultino pregiudizievoli per l'ambiente (cfr.
DTF 139 II 134 consid. 5.2; STF 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD
II-2009 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2009.360 dell'8 luglio 2010 consid. 2.1; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 10 ad art. 22
LPT e rif. ivi citati). Per giurisprudenza rientrano nella nozione di edificio
e impianto anche le costruzioni mobiliari utilizzate stabilmente per un periodo
di tempo non irrilevante (cfr. DTF 123 II 256,
STF 1C_505/2017 del 15 maggio 2018 consid. 5, 1C_89/2009 citata consid.
2.2). La procedura di rilascio del permesso deve permettere all'autorità di
controllare preventivamente la conformità di un progetto con il piano di
utilizzazione e con le altre leggi determinanti. Decisiva è dunque la questione
a sapere se l'opera, secondo l'andamento ordinario delle cose, comporti delle conseguenze
tali per cui esiste un interesse della collettività o dei vicini ad un
controllo preventivo (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; cfr. anche 123 II 256
consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). Anche semplici modifiche del terreno o del
paesaggio (chiusure, barriere, stagni, ecc.) o un mero cambiamento di
utilizzazione del fondo, senza provvedimenti costruttivi, sono soggetti a
permesso se hanno un impatto rilevante sull'ambiente rispettivamente sulla
pianificazione (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; 1C_505/2017 citata consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 10 ad art.
22.
LPT). Secondo il diritto federale, non sono soggetti a costruzione progetti
di minima entità che hanno scarse dimensioni e che nel contempo non ledono né
interessi pubblici né privati dei vicini, come ad esempio piccole modifiche
interne di un edificio, costruzioni mobiliari posate per poco tempo (ad es. una
tenda), piccoli stagni da giardino o altri impianti che non hanno un influsso
degno di nota sullo spazio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente. Il quesito
dell'obbligo del permesso non dipende comunque soltanto dal progetto in sé ma
anche dal tipo e dalla sensibilità di ambiente in cui deve essere realizzato
(cfr. Waldmann/ Hänni, op. cit.,
n. 12 ad art. 22 LPT). L'obbligo di autorizzazione previsto dal diritto
federale costituisce un'esigenza minima che non lascia spazio a esigenze meno
restrittive da parte del diritto cantonale (STF 1C_89/2009
citata consid. 2.2; STA 52.2011.483 del 1° febbraio 2012 consid. 2.1; Waldmann/Hänni, op. cit, n. 13 ad art.
22.
LPT).
5.2
Dal canto suo, il diritto cantonale stabilisce all'art. 1 cpv. 2 LE che la
licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione,
trasformazione rilevante (ivi compreso il cambia-mento di destinazione) e
demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante
della configurazione del suolo. Non è invece necessaria, tra l'altro, per
lavori di manutenzione, piccole costruzioni e per costruzioni provvisorie (art.
1.
cpv. 3 lett. b LE). L'art. 3 cpv. 1 RLE precisa a sua volta che non
soggiacciono fra l'altro a licenza edilizia le costruzioni provvisorie, ossia
le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è
prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi,
le tende da circo e per manifestazioni (lett. i).
5.3
In concreto è
anzitutto certo che la catasta di legna destinata all'abitazione dell'insorgente,
già realizzata su un'area di almeno 10 m2 (cfr. relazione tecnica e
foto agli atti), è soggetta a permesso di costruzione. La stessa, benché non
infissa al suolo, è infatti tale da modificare l'aspetto e l'utilizzazione del
fondo, situato in zona agricola. Anche ammesso che nel corso dell'anno - a
dipendenza della stagione - vi sia una modifica del volume della legna (cfr.
pure foto doc. C, da cui risulta una leggera riduzione del quantitativo di
materiale), rimane il fatto che, per stessa ammissione dell'insorgente, il
terreno viene costantemente e regolarmente utilizzato quale deposito. Ora, la
posa ripetitiva e regolare sul fondo esclude pure il carattere temporaneo del
deposito in oggetto, che va di tutta evidenza assimilato a un impianto soggetto
a licenza edilizia ai sensi della LPT. Lo stesso non può in ogni caso essere ricondotto
ad una costruzione provvisoria giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. e RLE (cfr. pure
STA 52.2008.426 del 5 febbraio 2009 consid. 2).
5.4
Fermo quanto precede,
è evidente che il deposito, posto al servizio di un'abitazione nel nucleo, non
ha alcuna connessione con la funzione agricola assegnata alla zona (cfr. art.
16a LPT). Neppure la ricorrente pretende il contrario. Di conseguenza,
non rispondendo alle finalità della zona di situazione, non può beneficiare di
un permesso ordinario (art. 22 cpv. 2 LPT). La catasta di legna non può neppure
essere autorizzata in via eccezionale in base all'art. 24 LPT.
In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili
possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o
impianti soltanto se sono date, cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252
consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro
destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se
non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito
dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione
devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare
l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine
tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti
motivi finanziari, personali o di comodità
(cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1,
124.
II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere
negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona
edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni
generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o
uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24
LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT
implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano
all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la
valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto,
in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali
(cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63, consid. 3.1).
In concreto, è manifesto che la legnaia non adempie il requisito
dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine
tecnico, inerente all'esercizio o alla natura
del terreno, impone di realizzare il deposito in zona agricola, anziché
all'interno di una zona edificabile. Del
resto, l'ubicazione è stata scelta solo per ragioni personali e di
comodità della ricorrente (mancanza di spazio all'interno della sua abitazione
e vicinanza a quest'ultima, cfr. ricorso al Governo pag. 7). Il manufatto non
può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Non
occorre pertanto stabilire se vi si oppongano anche interessi preponderanti
(art. 24 lett. b LPT). Su questo punto, il giudizio impugnato che ha confermato
il diniego del permesso non presta quindi il fianco a critiche.
6.
6.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è diventato
privo d'oggetto, il ricorso va parzialmente accolto. Di conseguenza, oltre che per le spese processuali (disp. n. 2), il giudizio
governativo è annullato nei limiti di cui si è detto al consid. 4 (fabbricato e
recinzione). Relativamente a queste opere, gli atti sono
retrocessi al Governo affinché si pronunci nuovamente sull'impugnativa,
conformemente a quanto indicato nel considerando appena citato.
6.2
Per
giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi ricorre
venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020
consid. 8.2 e rif.; tra tante, STA
52.2020.378
del 2 novembre 2020 consid. 10 e rimandi). La tassa di giustizia è qundi posta a carico dell'insorgente, solo in
proporzione al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il
Comune ne va esente, essendo comparso per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 6
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura in
cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione del 17 settembre 2019
(n. 4524) del Consiglio di Stato è annullata nei limiti di cui si è detto ai
considerandi 4 e 6.1.
1.2
gli atti
sono retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi dei consid. 4 e 6.1.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente, alla quale va quindi
retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera