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Decisione

52.2019.538

Sanzione disciplinare

12 luglio 2024Italiano16 min

essere intervenuto - pretendendo che si verbalizzassero le risposte senza imboccamenti

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.538

Lugano

12

luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 25 ottobre 2019 dell'

RI

1

contro

la decisione dell'8 ottobre 2019 (n. 225) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

800.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con scritto del 22

maggio 2018, l'avv. __________ ha segnalato alla Commissione di disciplina

degli avvocati (Commissione) il comportamento tenuto dall'avv. RI 1 in

occasione di un interrogatorio tenutosi il 18 maggio 2018 davanti alla

Procuratrice pubblica __________, ritenendo le parole da lui proferite, in

presenza dei rispettivi clienti coimputati, lesive della propria dignità

personale e professionale. Ha in particolare rimproverato al collega di avere

più volte affermato che lei, agendo in qualità di difensore d'ufficio, non

tutelava gli interessi del suo cliente bensì quelli dello Stato, garante del

pagamento delle sue prestazioni. L'avrebbe inoltre tacciata di assistente

del procuratore pubblico per avere spiegato il senso di una domanda posta

dalla PP al proprio assistito, su richiesta di quest'ultimo. Gli ha infine

rimproverato di avere insinuato che lei imboccasse il proprio cliente a

favore della PP, come risulterebbe dal verbale d'interrogatorio (che avrebbe

dovuto essere sospeso per il clima venutosi a creare).

b. Preso atto di tale

segnalazione, il 23 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti

dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione degli art.

12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23

giugno 2000 (LLCA; RS 935.61).

c. Chiamato a

pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro

di lui. Ha categoricamente negato di avere affermato che la collega non

tutelasse gli interessi dell'imputato bensì quelli dello Stato e di averla

denominata assistente del procuratore pubblico. Ha invece ammesso di

essere intervenuto - pretendendo che si verbalizzassero le risposte senza imboccamenti

- quando la PP e l'avv. __________ hanno iniziato a incalzare l'imputato

patrocinato da quest'ultima (affinché confermasse alcune dichiarazioni

apparentemente rilasciate il giorno precedente e che invece in quel momento

sembrava contraddire), ritenendo pertanto di avere agito in maniera del tutto

legittima e professionale, senza mancare di rispetto a nessuno.

d. A fronte delle contestazioni dell'interessato, la Commissione ha

interpellato la PP __________, che ha in particolare precisato di non ricordare

le parole esatte proferite dall'avv. RI 1, confermando comunque che

il senso era quello indicato nella segnalazione dell'avv. __________, ossia che

il difensore d'ufficio non tutelerebbe gli interessi del cliente poiché viene remunerato

dallo Stato.

B. Dopo avergli concesso

la facoltà di pronunciarsi in merito all'informazione acquisita, con decisione

dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di

una multa disciplinare di fr. 800.- per i fatti segnalati dall'avv. __________,

che ha considerato solo in parte costitutivi di una violazione delle regole

professionali. La precedente istanza ha

anzitutto negato rilevanza disciplinare all'accusa mossa alla segnalante di

avere imboccato il proprio assistito a favore della PP, ritenendo che

una simile critica rientrasse in ogni caso ancora in una difesa energica da

parte dell'avvocato, non lesiva dell'onorabilità della collega (finalizzata alla

corretta verbalizzazione delle risposte rese dagli imputati, senza ingerenze da

parte di terzi). Ha parimenti respinto - siccome non dimostrata - la critica

secondo cui il denunciato avrebbe apostrofato la collega di assistente del

procuratore pubblico. Vista la presa di posizione della PP, che conferma

nella sostanza la censura sollevata dalla denunciante,

ha invece

ritenuto che il denunciato avesse superato

ampiamente il limite

consentito dalla legge e dalla giurisprudenza. In particolare ha rilevato

che, sostenere, per di più davanti al cliente della denunciante, che la

stessa non stesse facendo il proprio lavoro onestamente e seriamente bensì

stesse curando gli interessi dello Stato, che la retribuisce, costituisse a

non averne dubbio un'accusa lesiva dell'onore della collega,

rigettando

quindi ogni tesi difensiva dell'insorgente. Ha infine commisurato la sanzione tenendo

conto dell'entità media dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente nega di avere mai

accusato la collega di non avere tutelato gli interessi dell'imputato bensì

quelli dello Stato. Contesta quindi l'accertamento dei fatti operato dalla

precedente istanza, fondato sull'informazione scritta raccolta dalla PP, che

costituirebbe un mezzo di prova illecito e in ogni caso inidoneo a dimostrare,

per vari motivi, l'infrazione rimproveratagli. Ritiene pure che, viste le

circostanze concrete, anche se avesse pronunciato la frase denunciata dall'avv.

__________, il suo intervento andrebbe comunque esente da critiche in virtù

della facoltà di critica riservata all'avvocato.

D. In

sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel

provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita l'assunzione

di particolari mezzi di prova.

Considerandi

2.

2.1. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di

esercitare la professione con cura e

diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale

e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i contatti con le

autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (STF

2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann, in: Walter

Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit

de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161).

Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare

al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera

unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere sempre nel

modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in rappresentanza dei

propri clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni

duri, senza dover misurare ogni singola parola. Entro certi limiti egli ha

diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le

sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente

offensive. Una simile libertà di retorica è concessa all'avvocato in

considerazione del suo obbligo di tutela unilaterale degli interessi del

proprio mandante. Egli è tenuto alla parzialità, non all'obiettività (cfr. STF 2C_307/2019

dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2 e rinvii, 2C_103/2016 del 30 agosto 2016

consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1).

2.2

L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego

di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi

comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve

contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e

professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato

gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un

inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi

eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo

dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la

professione con cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la

controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere

all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa

ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente

astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono

senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270

consid. 3.2.2; STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016

citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2).

2.3

Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive

dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere

dell'avvocato di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non

siano prive di pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per

raggiungere lo scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che

semplici supposizioni siano presentate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3;

STF 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi, 2C_103/2016

citata consid. 3.2.3).

Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità

disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le

affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero

indispensabili o se fossero invece eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF

2C_307/2019 citata consid. 7.1.4, 2C_620/2016 citata consid. 2.2 e rif.,

2C_103/2016 citata consid. 3.2.3; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.3).

2.4

I principi testé esposti sono essenzialmente

ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la

professione nel rispetto delle leggi,

con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto

nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto

nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come

pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a

livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione

delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid.

2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF

4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del precedente codice svizzero

di deontologia del 10 giugno 2005 (in vigore fino al 30 giugno 2023), l'avvocato

esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità

all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe

intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Nell'esercizio della professione, non

muove attacchi personali ai suoi colleghi (cfr. art. 24 cpv. 1; cfr. pure per l'attuale

codice del 9 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, gli analoghi art. 6 e

27).

3.

3.1

Come visto, controverso in questa sede è solo il rimprovero al

ricorrente di aver affermato il 18 maggio 2018, durante un interrogatorio

dinanzi alla Procuratrice pubblica, che la collega avv. __________

(patrocinatrice di un altro coimputato), agendo in qualità di difensore d'ufficio,

non tutela gli interessi dell'imputato bensì quelli dello Stato del Canton

Ticino ritenuto che il pagamento delle prestazioni è garantito da quest'ultimo.

La Commissione ha essenzialmente ritenuto che tale rimprovero fosse

sufficientemente dimostrato dalla presa di posizione raccolta dal magistrato

penale (che conferma

nella sostanza la censura sollevata dalla denunciante)

e costituisse un inammissibile attacco lesivo dell'onore della collega, così

come indicato in narrativa.

Dagli atti risulta in particolare che in corso d'istruttoria, a fronte delle contestazioni

dell'insorgente, con scritto del 26 febbraio

2019.

la Commissione si è rivolta alla Procuratrice pubblica __________,

chiedendole di specificare se le diverse affermazioni descritte dall'avv. __________

erano effettivamente state proferite dall'avv. RI 1. Nella sua risposta

scritta del 24 maggio 2019, il magistrato penale ha in particolare precisato di

non ricordare le parole esatte proferite dall'avv. RI 1, confermando

comunque che il senso era quello indicato nella segnalazione dell'avv. __________,

ossia che il difensore d'ufficio non tutelerebbe gli interessi del cliente

poiché viene remunerato dallo Stato. Ha inoltre osservato che tale circostanza

sarebbe

peraltro stata ribadita anche nell'arringa davanti alla

Corte di appello e di revisione penale (di cui ha riportato uno stralcio),

segnalando infine che il verbale aveva dovuto essere interrotto per la

grande difficoltà di verbalizzazione per i continui attacchi e interventi dell'avv.

RI 1, non inerenti il procedimento penale.

3.2

Il ricorrente - che nega di avere mai accusato la collega di non

avere tutelato gli interessi dell'imputato bensì quelli dello Stato - contesta

dal canto suo l'accertamento dei fatti operato dalla precedente istanza,

richiamando tale presa di posizione. Come già accennato, ritiene questo mezzo

di prova illecito, poiché non contemplato nell'elenco di cui all'art. 25 LAvv,

e in ogni caso inidoneo a dimostrare che egli abbia effettivamente pronunciato le

affermazioni rimproverategli (non verbalizzate). Vista la ridotta forza

probatoria di cui godono le informazioni scritte, la risposta della PP non

sarebbe sufficiente per sovvertire la presunzione secondo cui ciò che non è

stato riportato a verbale è da considerarsi non avvenuto. Ad ogni modo, la

maniera suggestiva in cui la Commissione avrebbe posto la domanda minerebbe

irrimediabilmente il valore probatorio della risposta. Quest'ultima, visto

anche il lungo tempo trascorso dai fatti, sarebbe comunque inattendibile e inadatta

a provare il contenuto della frase pronunciata, di cui la PP avrebbe più che

altro fornito una discutibile interpretazione. In ogni caso, aggiunge, anche se

avesse pronunciato la controversa affermazione, la stessa sarebbe irrilevante

dal profilo disciplinare, viste le circostanze concrete in cui è intervenuto e l'ampia

facoltà di critica riservata all'avvocato.

3.3

Ora, contrariamente a quanto crede il ricorrente, certo è anzitutto che

nulla impediva di principio all'autorità disciplinare di interpellare per

iscritto il magistrato penale ai fini dell'accertamento dei fatti. Benché la

raccolta di informazioni di terzi non sia espressamente menzionata all'art. 25

LAvv (secondo cui la Commissione può ordinare la produzione di incarti o di

documenti e sentire testimoni), avuto riguardo al principio inquisitorio

che regge la procedura disciplinare (cfr. pure Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2121), a cui torna applicabile anche la LPAmm (cfr. art. 30 LAvv),

non è in effetti dato di vedere per quale motivo la precedente istanza non

poteva servirsi di un simile mezzo di prova (cfr. art. 28 cpv. 1 LPAmm), che

nella procedura amministrativa costituisce peraltro la regola (cfr. art. 28

cpv. 2 LPAmm; Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

pag. 17). Nel caso di specie, occorre tuttavia constatare che, al di là delle

criticate modalità di assunzione, l'informazione scritta acquisita dalla

Commissione non permette di stabilire con certezza i termini utilizzati dall'insorgente,

che lo stesso magistrato ha espressamente precisato di non ricordare. Il fatto

che abbia confermato che il senso fosse quello indicato dalla segnalante

costituisce certo un indizio che l'insorgente sia intervenuto in modo aspro e

appuntito (come peraltro traspare anche dalla sua osservazione più generale

relativa ai continui attacchi e interventi del ricorrente). Contrariamente

a quanto indicato dalla Commissione, la presa di posizione scritta non permette

però ancora di affermare che l'avv. RI 1 abbia chiaramente sostenuto che la

collega non stesse facendo il proprio lavoro onestamente e seriamente bensì

curando gli interesso dello Stato, che la retribuisce (cfr. decisione impugnata

pag. 6). Collega che, nella misura in cui fosse stata apostrofata con

una tale locuzione, ben avrebbe del resto potuto richiederne la trascrizione a

verbale, come avvenuto per un'altra critica (l'avv. RI 1 insinua che l'avv. __________

imbocchi il cliente a favore della Procuratrice), che la Commissione non ha

tuttavia ritenuto lesiva dell'obbligo di cura e diligenza, ma rientrante nei

limiti di un'energica difesa, tesa alla verbalizzazione corretta delle

risposte rese dagli imputati, senza ingerenze da parte di terzi (cfr.

decisione impugnata pag. 5). In tal senso va poi considerato che, proprio in un

simile contesto, ribadito dall'insorgente (cfr. ricorso pag. 12) e risultante

in parte anche dal verbale d'interrogatorio (che è stato interrotto in considerazione

del clima creatosi, cfr. pag. 22) - tenuto conto dell'ampia libertà di

critica e retorica che spetta a un avvocato all'interno di un procedimento

(cfr. pure per degli esempi: STF 2C_83/2023 del 26 marzo 2024 consid. 6.2.4,

2C_164/2023 del 25 marzo 2024 consid. 8) e del riserbo di cui deve dar prova l'autorità

disciplinare nel censurarla (cfr. STF 2C_164/2023 citata consid. 8.3 e rimandi)

- non è in definitiva possibile affermare che un'esternazione orale nel senso

di quella rimproverata all'insorgente, quand'anche appuntita o esagerata, fosse

senz'altro fuori contesto e inammissibile. Nulla agli atti permette in

particolare di smentire il ricorrente laddove pretende di essere intervenuto

solo a tutela del suo cliente, al fine di ottenere il corretto svolgimento di

un atto istruttorio e non per muovere un attacco personale offensivo nei

confronti della collega, che nemmeno conosceva (cfr. ricorso pag. 4). Un

attacco personale diretto nei confronti dell'avv. __________ non risulta tutto

sommato neppure dallo stralcio dell'arringa evocato dal magistrato (contenente

più che altro aspre critiche sommarie, non censurate dalla Commissione, relative

ad asseriti metodi degli inquirenti riferiti ad esempio alla nomina di difensori

d'ufficio compiacenti o poco incisivi).

In queste circostanze, forza è constatare che nel complesso - pur

trattandosi per certi versi di un caso limite - non è alla fin fine possibile

concludere che l'insorgente abbia sferrato un attacco personale illecito nei

confronti dell'avv. __________, realizzando gli estremi di una violazione del

dovere di cura e diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA. La sanzione

inflitta dalla Commissione non può di conseguenza essere confermata. Per il

futuro, il ricorrente è nondimeno invitato a prestare particolare attenzione ai

termini impiegati nell'esercizio della sua professione, in particolare laddove

potrebbero ledere inutilmente l'onore di un collega e compromettere la dignità

della professione.

4.

4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente

annullamento della decisione impugnata.

4.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento

che il ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (cfr. fra tante, STA 52.2020.567 dell'8

ottobre 2021 consid. 7.2).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, la decisione dell'8 ottobre 2019 (n. 225)

della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo versato a

titolo di anticipo.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera