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Decisione

52.2019.539

Sanzione disciplinare

1 marzo 2021Italiano20 min

allegati, con decisione dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha condannato l'avv.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.539

Lugano

1

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 25 ottobre 2019 dell'

RI

1

contro

la decisione dell'8 ottobre 2019 (n. 293) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. L'avv. RI 1 ha tutelato

fin dal 2016 una società, la __________ SA, in una vertenza in materia di

locazione avviata da una sua inquilina. A quel tempo, la __________ SA era

amministrata da L__________ e D__________, suoi due unici azionisti alla

pari.

b. Il 26 luglio 2019 D__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina

degli avvocati (Commissione) il comportamento assunto dall'avv. RI 1. Ha in

sostanza ritenuto scorretto che il legale rappresentasse la predetta società

nella citata vertenza e poi scriva a mia figlia, della quale ho procura

generale, per conto di un'altra persona senza prima avvisarmi. Ha inoltre

fatto presente che la causa si protrae oramai da tre anni (…). Alla

segnalazione ha in particolare allegato due scritti, con i quali il legale, per

conto di L__________, si era indirizzato a J__________. Da un lato, per

disdirle un credito garantito da una cartella ipotecaria (gravante la sua quota

di comproprietà della part. __________ di Bellinzona). Dall'altro, per farle

sottoscrivere una disdetta per mora del contratto di locazione relativo all'Hotel

__________ (situato sullo stesso fondo), da inviare al fratello M__________

(titolare della ditta individuale __________).

c. Preso atto di tale segnalazione, il 7 agosto 2019 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione

del dovere di cura e diligenza e del divieto di conflitto d'interessi (art. 12

lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del

23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], 16 della legge sull'avvocatura del 13

febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100], 1, 11, 12 e 13 del codice svizzero di

deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui, qualificando addirittura di temeraria la segnalazione. Respinti

Fatti

i rimproveri riferiti ai ritardi (dovuti a malattia) nello svolgimento del

mandato a favore della __________ SA, ha in particolare rilevato come la

procedura avviata nei confronti di J__________ (incasso del credito ipotecario)

non avesse nulla a che vedere con il contenzioso concernente la società (con

cui la figlia della segnalante non avrebbe avuto alcun rapporto giuridico ed

economico). Ha nondimeno evidenziato di aver declinato in quei giorni il

mandato per la __________ SA (Infatti la __________ SA ha come azionisti e

membri del suo Consiglio di amministrazione D__________ e L__________ e questa

compagine rende per me impossibile continuare a tutelarne gli interessi).

B. Dopo un ulteriore scambio di

allegati, con decisione dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha condannato l'avv.

RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per i fatti

segnalati da D__________, che ha considerato solo in parte costitutivi di una

violazione delle regole professionali. In sintesi, dopo aver disatteso

l'addebito di violazione dell'obbligo di cura e diligenza, la precedente istanza ha invece ritenuto che il

legale fosse incorso in un chiaro conflitto d'interessi per avere - sia nella

vertenza ipotecaria avviata contro la figlia J__________ che in quella

locatizia contro il figlio M__________ - assunto il patrocinio di L__________

prima di rimettere il mandato in favore della denunciante (quale azionista

della __________ SA). La sanzione è stata commisurata tenendo conto

dell'entità medio-grave dell'infrazione e avuto riguardo a una precedente

condanna disciplinare del 2009, non ritenuta però tale da configurare una

recidiva.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente ritiene anzitutto

discutibile, dal profilo formale, l'operato della Commissione, che avrebbe

inspiegabilmente esteso il procedimento al di là delle critiche espressamente

formulate dalla segnalante. Rileva poi come la precedente istanza abbia

arbitrariamente confuso la denunciante con la __________ SA e illogicamente

considerato J__________ e M__________ congiunti della società (sebbene

non abbiano con la stessa alcun rapporto giuridico o economico). Nega quindi

che i soggetti e gli oggetti del precedente incarico e dei nuovi mandati siano

identici o anche solo connessi ed esclude, di conseguenza, l'esistenza di

interessi contrastanti, come pure la possibilità di avvalersi nello svolgimento

dei due nuovi mandati di circostanze fattuali o giuridiche apprese nell'ambito

del primo incarico. Ritiene che nulla muti la procura conferita alla

denunciante dai propri figli, di cui ribadisce di non essere comunque stato a

conoscenza. Lamenta infine che nella commisurazione della sanzione sia stato

considerato un suo precedente disciplinare che avrebbe dovuto essere stato

ormai cancellato dal registro, rilevando che la multa andrebbe quindi in ogni

caso ridotta.

D. In

sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel

provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita l'assunzione di

particolari mezzi di prova.

2. Premesso che la denuncia

di D__________ gli avrebbe rimproverato soltanto l'assunzione del mandato

contro la figlia, il ricorrente mette anzitutto in dubbio l'ammissibilità

dell'agire della Commissione che, senza garantirgli il diritto di essere

sentito in proposito, avrebbe inspiegabilmente esteso l'addebito anche

al mandato assunto contro il figlio.

Ora, è ben vero che nella segnalazione la denunciante ha genericamente

rimproverato al legale di aver scritto alla figlia senza prima avvisarla.

D'altra parte però, dagli allegati a cui rinviava, emergeva chiaramente come il

ricorrente si fosse indirizzato a J__________ in relazione a due mandati

distinti: uno per agire contro la stessa J__________ (disdetta per l'incasso

del credito ipotecario), l'altro contro la ditta individuale del figlio M__________

(disdetta del contratto di locazione). Incarichi, questi, che neppure il

ricorrente ha mai negato di aver assunto. In queste circostanze, non si può

quindi seriamente ritenere che il procedimento disciplinare avviato per conflitto

d'interessi riguardasse solo il mandato nei confronti della figlia J__________,

e non anche quello successivo nei confronti del figlio M__________ (cfr.

ricorso, pag. 3). Sebbene abbia rinunciato a prendere posizione in merito, l'insorgente,

professionista sperimentato, non poteva seriamente attendersi che la

Commissione non si sarebbe chinata anche su questo patrocinio e il conflitto di

interessi che ne risulta (cfr., per analogia, sentenza del Tribunale cantonale

di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF

2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1). A titolo

abbondanziale, giova comunque osservare che l'insorgente ha potuto esprimersi

compiutamente in proposito ancora dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena

cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono, per modo che

ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito andrebbe considerata

sanata. Tanto più che un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe

in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.

DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid.

2.6.1).

3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita

qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone

con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti

del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr.

STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e

patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della

professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA

- secondo cui l'avvocato esercita la

professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito

dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130

Considerandi

II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza

limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto

gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF

1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).

3.2

Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare

l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in

procedure tra cui sussiste una

connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non

potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente.

Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato

è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale

svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen

Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e

107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si

limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti

(cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, in

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 103 e

segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht,

II ed., Berna 2017, n. 388).

Un conflitto d'interessi può sorgere anche quando un avvocato assicura

la difesa di una parte e in un altro ambito agisce contro una persona alla

quale il suo cliente è strettamente legato, quale ad esempio un parente. Il

rischio, in tal caso, è segnatamente quello di risparmiare il suo avversario

per non urtare il proprio cliente (cfr. François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de

la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1417).

3.3

Il rischio di incorrere

in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto

ancorché non materializzato. Non è quindi

necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B_510/2018

citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.4,

confermata dal TF).

3.4

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati

dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme

deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui

riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono

una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali

sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid.

3.1.1; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 296). L'art. 11 CSD ricorda in particolare il

dovere dell'avvocato di evitare ogni conflitto tra gli interessi del suo

cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene

rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto

secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il

rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di

interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1),

precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di

violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di

essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti

interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui

l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto

professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando

la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un

pregiudizio.

4.

4.1

Come accennato in narrativa, dagli atti emerge che sin da

dicembre 2016 il ricorrente rappresentava la __________ SA (proprietaria della

part. __________ di Bellinzona) in una vertenza giudiziaria avviata da una sua

inquilina (__________ Sagl) tendente alla restituzione della pigione depositata

per asseriti difetti dell'ente locato (un esercizio pubblico). Al momento della

segnalazione (luglio 2019) la causa era sospesa da alcuni mesi (a causa di

problemi di salute dell'insorgente). Pacifico è che, in quegli anni,

amministratori e azionisti paritari della __________ SA erano D__________ e L__________

(cfr. estratto del registro di commercio; cfr. pure ricorso, pag. 2).

Da notare è pure che entrambi i soci erano in passato anche comproprietari (in

ragione di ½) della vicina part. __________ di Bellinzona. Nel 2011, D__________

ha poi ceduto la sua quota (insieme ad altri beni) alla figlia J__________, riservandosi

comunque un usufrutto vita natural durante e lasciandosi conferire una procura

generale (per occuparsi di ogni e qualsiasi questione amministrativa

relativa ai beni mobili e immobili posseduti e disporne come se fosse

l'assoluta proprietaria; cfr. doc. C e G allegati allo scritto del 31

agosto 2019). Dopo il 2012, sul fondo part. __________ è stato eretto l'Hotel __________.

4.2

Nonostante il mandato in favore della __________ SA fosse ancora in

essere, l'8 luglio 2019 il ricorrente - a nome e per conto di L__________ - ha

avviato nei confronti di J__________ una procedura d'incasso. In particolare,

le ha notificato la disdetta di un credito garantito da una cartella ipotecaria

al portatore gravante la sua quota di comproprietà della part. __________. Non

avendo ottenuto soddisfazione, ha poi promosso una formale procedura esecutiva

dinanzi alla Pretura di Bellinzona.

Il 17 luglio 2019 - sempre per conto di L__________ - si è nuovamente rivolto

a J__________ per farle firmare una disdetta per mora del contratto di

locazione dell'Hotel __________, da intimare alla ditta individuale di suo

fratello M__________ (locataria). Ditta di cui D__________ era ed è tuttora

procuratrice individuale (cfr. estratto del registro di commercio).

4.3

A fronte di questi due mandati, assunti prima di rimettere quello a favore

della __________ SA, la Commissione ha

concluso che il ricorrente fosse incorso in un chiaro conflitto d'interessi. Ha

in particolare ritenuto che un avvocato non possa assicurare la difesa di una

parte e, parallelamente in un altro ambito, agire contro una persona (come un

parente) a cui il suo cliente è strettamente legato. Relativamente alla

procedura d'incasso contro J__________, la Commissione ha evidenziato come il

conflitto apparisse ancor più chiaro alla luce della citata procura generale di

cui disponeva la madre e che, pertanto, in caso di vertenza giudiziaria, a

rappresentare la figlia sarebbe stata proprio la segnalante. Ha nondimeno

ritenuto che tale circostanza non aggravasse la posizione del denunciato (non

essendovi prove che ne fosse stato al corrente). Simile riflessione ha poi fatto

per il patrocinio contro la ditta individuale del figlio, visto che - anche in

quel caso - la madre disponeva di una procura individuale (ciò che il legale

non poteva invece ignorare, risultando dall'estratto del registro di

commercio). La precedente istanza non è invece entrata nel merito delle tesi

della segnalante secondo cui l'avvocato avrebbe pure dovuto sapere che - di

fatto - le sarebbero appartenuti sia la ditta del figlio (per una sua asserita

posizione dominante) che l'immobile della figlia (per l'usufrutto).

4.4

Il ricorrente nega dal canto suo il conflitto di interessi

addebitatogli. In sostanza, rimprovera alla precedente istanza di aver confuso

due soggetti - la __________ SA e D__________ - tra cui non vi sarebbe alcuna

identità, negando di riflesso di aver agito contro dei congiunti di una sua cliente.

4.5

Ora, è ben vero che nella vertenza in materia di locazione il ricorrente

non rappresentava formalmente D__________, ma la società __________ SA.

Sebbene in senso stretto non vi sia identità giuridica ed economica tra la

società e la segnalante, non si può tuttavia ignorare come quest'ultima fosse

direttamente coinvolta nel rapporto di mandato con l'insorgente. A quel tempo

infatti, titolari e amministratori della società erano solo la denunciante e L__________,

i quali risultano oltretutto essere stati, a titolo personale, referenti e/o

destinatari in copia della corrispondenza del legale (cfr. e-mail del 27 maggio

2019, scritto del 13 agosto 2019 e nota d'onorario del 14 agosto 2019 agli

atti). Inoltre, se anche non vi era un rapporto di collaborazione e amicizia

con il legale durato quasi 20 anni (come affermato dalla segnalante), è

comunque certo che già solo il mandato in questione perdurava da più anni e,

stando agli atti, si era esteso anche ad altre vertenze e/o questioni civili e

amministrative (cfr. elenco di cui alla citata nota d'onorario). Nella causa in

materia di locazione, la denunciante era peraltro anche stata sottoposta a

interrogatorio formale (cfr. nota d'onorario citata; cfr. pure art. 159 del codice

di procedura civile del 19 dicembre 2008 [CPC; RS 272] in base al quale gli

organi di una persona giuridica sono trattati come parte). In queste

circostanze, con la precedente istanza occorre quindi concludere che, assumendo

il patrocinio di L__________ contro J__________ rispettivamente contro la

ditta di M__________ - prima di rimettere (il 13 agosto 2019) il mandato in

favore della __________ SA -, il ricorrente sia effettivamente incorso in un

conflitto di interessi. Come visto, l'avvocato che patrocina un cliente (come di

fatto deve essere ritenuta D__________) non può infatti agire in un altro

ambito contro un parente dello stesso. Alla luce dell'importanza capitale

dell'obbligo di evitare conflitti d'interessi e delle finalità che sottendono a

tale regola professionale, e in particolare quella di evitare il rischio che

una parte abbia in un secondo momento la sensazione che i suoi interessi non

siano stati adeguatamente tutelati (cfr. in senso analogo Fellmann, Kommentar, n. 101 e 103d ad

art. 12), un'interpretazione formalista della nozione di cliente si rivelerebbe

del resto troppo restrittiva. D'altronde, a seguito della segnalazione, anche

il ricorrente stesso si è reso conto del problema. Sennonché, invece di non

accettare i nuovi mandati, ha declinato a posteriori il primo.

La conclusione appare peraltro tanto più evidente in concreto se si considera che,

come visto, la denunciante è titolare di una procura generale da parte della

figlia e di una procura individuale della ditta del figlio, che le avrebbero

permesso di rappresentare la controparte nelle due vertenze avviate dal

ricorrente (cause a cui D__________ appare peraltro, almeno in parte, tutt'altro

che disinteressata). Pur volendo concedere all'insorgente di non essere stato

al corrente dell'usufrutto a favore della denunciante e della prima procura (cfr.

sue osservazioni del 14 agosto 2019, pag. 2; duplica del 16 settembre 2019;

ricorso, pag. 5), come anche indicato dalla Commissione, non è invece ben dato

di vedere come potesse ignorare l'esistenza della procura individuale in seno

alla ditta di M__________, atteso che - contrariamente a quanto sostenuto nel

gravame (cfr. punto n. 3b, pag. 5-6) - figura a chiare lettere nel registro di

commercio.

Nel vuoto cadono invece tutte le censure con le quali il ricorrente fa valere

l'assenza di identità (o anche solo di connessione) tra gli oggetti dei vari

mandati, così come l'impossibilità di utilizzare conoscenze acquisite

nell'ambito del primo incarico nell'espletamento dei successivi. Tali argomenti

sarebbero infatti semmai rilevanti nel caso in cui l'avvocato avesse agito

contro un ex cliente e non in costellazioni, come quella qui in esame,

in cui i diversi mandati sono stati condotti in contemporanea (cfr. DTF 134 II

108.

consid. 3; STA 52.2018.279 del 18 marzo 2019 consid. 2.3 e rif.,

52.2018.409

citata consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio

2020.

consid. 7).

Da tutto quanto sopra discende dunque che, accettando l'incarico conferitogli

da L__________ nei confronti dei figli della sua cliente, l'avv. RI 1 ha corso

il concreto rischio di incappare in un conflitto d'interessi vietato dall'art.

12.

lett. c LLCA. Conflitto che si è addirittura materializzato quando ha

effettivamente agito contro J__________ (denunciando il credito ipotecario)

rispettivamente contro il fratello M__________ (mediante disdetta del contratto

di locazione).

5.

Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1

prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità

terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2015.68

del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna in

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art.

17, n. 23 segg.).

5.2

In

concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola

professionale fondamentale, essendo incorso in una chiara ed evitabile situazione

di conflitto d'interessi. La violazione appare ancor più grave considerato che

il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e

che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava

ponendo con l'assunzione dei mandati contro i parenti di una cliente che,

seppur indirettamente, patrocinava nel contempo in un altro ambito. Non giova

inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e

ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli in passato è già stato sanzionato con una multa di fr. 1'800.-

dall'allora Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati per un'analoga

violazione. A torto il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere

tenuto conto di tale precedente, risalente al 2009 e ormai radiato dal registro

giusta l'art. 20 LLCA (che al suo cpv. 1 stabilisce che l'avvertimento,

l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere

stati pronunciati). Premesso che la

Commissione non ha invero considerato che tale precedente fosse tale da

configurare una recidiva in senso stretto (cfr. decisione impugnata, consid.

12, pag. 10), al proposito si osserva che dottrina e giurisprudenza ammettono

che si tenga conto anche di sanzioni già radiate (cfr.

STF 2A.560/

2004.

del 1° febbraio 2005 consid. 6

e rimandi; Bohnet/Marte-net, op.

cit., n. 2188). Alla luce

di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa inflitta

dalla precedente istanza, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno

al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio

della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare

del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6.

6.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della

decisione impugnata.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera