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Decisione

52.2019.560

Sequestro di cani - tempestività e legittimazione

9 dicembre 2020Italiano12 min

molesti provenienti dall'appartamento ubicato in via __________ a __________, occupato

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.560

Lugano

9

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 5 novembre 2019 di

RI

2 e RI 1,

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 25 settembre 2019 (n. 4687) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dagli

insorgenti avverso la risoluzione 11 dicembre 2018 con cui il Dipartimento

sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC), ha disposto il

sequestro dei loro 21 cani;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. A seguito di ripetute

segnalazioni relative alla presenza di rumori (abbaio di diversi cani) e odori

molesti provenienti dall'appartamento ubicato in via __________ a __________, occupato

da RI 2 e RI 1, il 10 dicembre 2018 la Polizia comunale di __________ ha

effettuato, unitamente all'UVC, un sopralluogo presso la suddetta abitazione, all'interno

della quale sono stati trovati 21 cani di piccola taglia. Riscontrate una serie

di gravi mancanze e violazioni nella tenuta degli animali, l'UVC ha ordinato il

sequestro immediato di tutti i cani, provvedimento formalizzato con decisione

dell'11 dicembre 2018. Il 13 dicembre 2018 RI 2 e RI 1 sono stati interrogati

dalla Polizia comunale di __________ alla presenza di un'ispettrice dell'UVC,

la quale ha intimato loro il predetto provvedimento cautelativo. Entrambi hanno

quindi dichiarato nell'occasione che, tenuto conto della loro difficile

situazione finanziaria e della momentanea assenza di un'abitazione, intendevano

rinunciare agli animali in parola; hanno pertanto firmato un documento con cui

cedevano all'UVC i 21 cani di loro proprietà posti sotto sequestro

dall'autorità.

B. Con giudizio del 25

settembre 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso

inoltrato da RI 2 e RI 1 avverso la decisione dell'11 dicembre 2018 dell'UVC

per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. L'Esecutivo cantonale ha

infatti ritenuto che gli insorgenti non potessero più vantare un interesse

personale attuale e concreto all'annullamento del provvedimento dal momento che

con atto del 13 dicembre 2018 essi avevano ceduto gli animali all'UVC.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia i soccombenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente alla decisione

dipartimentale da essa tutelata e postulando la restituzione dei 21 cani

sequestrati. Lamentano, da un lato, la violazione al loro diritto di essere

sentiti da parte delle autorità precedenti e contestano, dall'altro, che vi sia

stata una cessione della proprietà degli animali per cui il Governo avrebbe

dovuto entrare nel merito del loro gravame e annullare il querelato

provvedimento.

D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio

di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

E. In sede di replica i

ricorrenti hanno riconfermato le proprie domande di giudizio. In sede di

duplica l'UVC ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2

della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali

del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100).

1.2. La legittimazione dei ricorrenti, destinatari della decisione di

irricevibilità qui contestata, è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.3. Per quanto attiene alla tempestività del gravame va rilevato che, giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il

ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30

giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della

decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è

invece di 15 giorni (cpv. 2). Quest'ultimo termine si applica anche ai ricorsi

contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative

proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2015.281/

52.2014.473 del 7 gennaio 2016 consid. 3.1). Ora il sequestro dei cani

disposto dall'UVC si fonda sugli art. 24 della legge sulla protezione degli

animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e 7 LALPAn e costituisce un provvedimento

di natura essenzialmente cautelare (cfr. STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019

consid. 6.2, 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2).

Ne deriva che contrariamente a quanto indicato in calce al giudizio impugnato, il termine per

contestare il medesimo dinanzi a questo Tribunale era di 15 giorni. Pertanto

il presente ricorso, inoltrato il 5 novembre 2019 contro una decisione che era

stata intimata agli insorgenti il 7 ottobre 2019 (doc. A), andrebbe in linea di

principio dichiarato tardivo. Considerato che lo stesso è votato all'insuccesso, può

rimanere aperta in questa sede la questione di sapere se gli insorgenti

potevano legittimamente fare affidamento su tale indicazione inesatta del

termine di ricorso o se per contro essi, avendo conferito ad un legale il

mandato di patrocinarli, non avrebbero dovuto tramite quest'ultimo rilevare

la natura provvisionale della misura in parola e, attraverso la lettura dei

soli testi legali, accorgersi dell'errata indicazione dei rimedi di diritto

data dal Consiglio di Stato (DTF 135

III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 127 II 198 consid. 2c; STF 2A.334/ 2006 del

9 giugno 2006 consid. 3.1, 1A.123/2001 del 24 settembre 2001 consid. 2b; STA

52.2019.235 del 4 ottobre 2019, 52.2016.156 del 19 luglio 2016).

1.4. Con questa riserva, il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

In via

preliminare, occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è la

questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile il gravame inoltrato contro la decisione di sequestro dell'11

dicembre 2018 per carenza di legittimazione degli insorgenti. Di conseguenza,

nella misura in cui gli insorgenti sollevano in questa sede delle censure

riferite al merito della decisione dipartimentale di sequestro, di cui chiedono

l'annullamento, le stesse sono improponibili in questa sede. Infatti,

risolvendo di respingere in ordine la loro impugnativa, il Governo cantonale

non si è nemmeno chinato sul merito del suddetto provvedimento.

3.

Come esposto in

narrativa, il Governo cantonale ha dichiarato irricevibile l'impugnativa degli

insorgenti, ritenendo che quest'ultimi non fossero legittimati ad agire.

Ora, al di là di questo aspetto, di cui si dirà in appresso, l'irricevibilità

di quel gravame andava pronunciata già solo per il fatto che lo stesso era

chiaramente tardivo. La contestata decisione di sequestro era infatti stata

intimata ai ricorrenti il 13 dicembre 2018 e indicava a sua volta un termine di

ricorso di 30 giorni, anziché di 15 giorni, stante la sua natura cautelare (art.

68.

cpv. 2 LPAmm). Ritenuto tuttavia che a quel momento gli insorgenti non erano

patrocinati e che gli stessi non dispongono di particolari conoscenze

giuridiche, l'indicazione inesatta del termine (art. 20 e 46 cpv. 2 LPAmm) non

poteva cagionare loro alcun pregiudizio (STF 8C.206/ 2010 del 25 maggio 2010 consid. 2.1; RtiD II-2009 n. 41

consid. 2.2 con rinvii; STA 52.2018.458 del 14 febbraio 2019 consid. 2.1, 52.2015.26

del 20 settembre 2016, 52.2010.233 del 15 settembre 2010 consid. 1.3). Ciò

detto, si deve comunque considerare che giusta l'art. 16 cpv. 3 LPAmm in

materia provvisionale i termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie (art.

16.

cpv. 3 LPAmm). Il termine per impugnare la misura adottata dall'UVC ha

pertanto iniziato a decorrere il 14 dicembre 2018 ed è giunto a scadenza al più

tardi il 14 gennaio 2019, essendo il 12 gennaio 2019 un sabato (art. 13 cpv. 3

LPAmm). Di conseguenza il ricorso degli insorgenti, datato 22 gennaio 2019 e

consegnato brevi manu al Consiglio di Stato il 24 gennaio successivo, era

chiaramente tardivo, per cui sarebbe stato da dichiarare inammissibile già per

questo motivo.

4.

A prescindere da

quanto precede, si deve comunque rilevare che è senz'altro a giusta ragione che

l'Esecutivo cantonale ha negato agli insorgenti la potestà ricorsuale.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LALPAn può ricorrere ai sensi dell'art. 8 LALPAn chi

dimostra un interesse legittimo, nozione che va ricondotta a quella di

interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm, la quale

comprende a sua volta il concetto di interesse

pratico e attuale (STF

2C_178/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.1; RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro

multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22

luglio 2015 consid. 2). Condizione

quest'ultima che non è adempiuta quando agli svantaggi che la decisione

impugnata implica non possa essere posto rimedio neppure con il suo

annullamento (Isabelle Häner in:

Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,

Zurigo 2016, II ed., ad art. 48 n. 21). In specie, con la rinuncia ai 21

cani posti sotto sequestro i ricorrenti non possono più vantare un interesse

concreto e attuale all'annullamento della decisione poiché, quandanche il querelato

provvedimento dell'UVC fosse annullato, ciò non comporterebbe per loro la

restituzione degli animali sequestrati. Una simile eventualità, o meglio una loro

ri-adozione, sarebbe potuta avvenire, come prospettato a suo tempo dall'UVC,

solo per alcuni esemplari e a condizione di dimostrare all'autorità di disporre

di un luogo adatto alla corretta tenuta degli animali. Non giova ai ricorrenti

sostenere di non aver mai avuto l'intenzione di rinunciare alla proprietà degli

animali, la tesi essendo infatti in palese contrasto con quanto da loro

dichiarato in modo esplicito davanti alla Polizia comunale di __________ e ad

un rappresentante dell'UVC (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 dicembre 2018

di RI 2 pag. 3 righe 15-17, verbale di interrogatorio del 13 dicembre 2018 di RI

1.

pag. 2 righe 32-34). Se è vero che, come da essi sostenuto, le disposizioni

applicabili in materia non prevedono espressamente la possibilità di rinunciare

alla proprietà degli animali, dagli atti dell'incarto emerge comunque di tutta

evidenza come una tale soluzione fosse stata concordata tra l'UVC e i

ricorrenti al fine di non aggravare maggiormente la loro già precaria situazione

finanziaria con ulteriori oneri. Visto infatti che il mantenimento dei cani

sequestrati comportava per i ricorrenti un ingente costo (che sarebbe rimasto a

loro carico anche qualora l'UVC ne avesse ordinato la confisca), l'autorità di

prime cure aveva proposto a quest'ultimi di rinunciare ai medesimi, ciò che

questi hanno esplicitamente accettato di fare, firmando il contestato

documento. Premesso che se così non fosse gli stessi dovrebbero assumersi tutte

le spese derivanti dal collocamento dei cani in parola, nulla agli atti lascia intendere

che la dichiarazione 13 dicembre 2018 di cessione dei medesimi non sia stata

liberamente e consapevolmente sottoscritta dagli insorgenti. Di certo quest'ultimi

non possono essere seguiti laddove sostengono che il documento in parola

servisse solo a giustificare il temporaneo possesso dei cani da parte dell'UVC,

dal momento che a questo proposito l'ordine di sequestro pronunciato in

applicazione degli art. 24 LPAn e 7 LALPAn era sufficiente.

Occorre poi ancora rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dai

ricorrenti, il Consiglio di Stato nell'emanare il suo giudizio di

irricevibilità, non ha affatto violato il loro diritto di essere sentiti. Esso

infatti, come ogni autorità di

ricorso, è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le premesse

d'ordine che determinano la ricevibilità di un gravame, tra cui rientra anche l'accertamento

della legittimazione attiva della parte che insorge. Qualora dovesse constatare

che uno dei presupposti processuali non è dato, l'autorità ricorsuale non può

fare altro che respingere in ordine l'impugnativa, senza dover interpellare

preventivamente le parti su questo aspetto. Nel caso in esame il Governo

cantonale ha esperito il consueto scambio di allegati (art. 73 e 75 LPAmm) e i

ricorrenti hanno preso posizione anche sulla questione della dichiarazione di

cessione dei cani da loro sottoscritta il 13 dicembre 2018 (cfr. replica del 17

maggio 2019 pag. 17) che era stata versata agli atti dall'UVC (cfr. risposta

del 22 marzo 2019 pag. 3 e allegato 5). Ne deriva pertanto che su questo

specifico aspetto essi hanno potuto esprimere compiutamente le proprie ragioni

senza limitazioni quanto all'accesso agli atti; possibilità, questa, di cui

d'altronde hanno beneficiato anche dinanzi a questo Tribunale, con il che va ritenuto che i loro diritti di parte non risultano

affatto essere stati disattesi.

Infine si rileva che la mancata presa di posizione del Consiglio di Stato al presente

gravame non impedisce al Tribunale di dirimere la vertenza: la decisione

impugnata non difetta di motivazione e l'incarto a sua disposizione è completo.

Anche questa censura cade pertanto nel vuoto.

5.

5.1. Visto

quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. La

domanda di assistenza giudiziaria va pure disattesa in quanto il gravame

appariva sin dal principio sprovvisto di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della

legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011;

LAG; RL 178.300).

5.2

La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto anche della

situazione economica dei ricorrenti, seguono la loro soccombenza (art. 47

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera