52.2019.560
Sequestro di cani - tempestività e legittimazione
9 dicembre 2020Italiano12 min
molesti provenienti dall'appartamento ubicato in via __________ a __________, occupato
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.560
Lugano
9
dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo
sul ricorso del 5 novembre 2019 di
RI
2 e RI 1,
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2019 (n. 4687) del
Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dagli
insorgenti avverso la risoluzione 11 dicembre 2018 con cui il Dipartimento
sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC), ha disposto il
sequestro dei loro 21 cani;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. A seguito di ripetute
segnalazioni relative alla presenza di rumori (abbaio di diversi cani) e odori
molesti provenienti dall'appartamento ubicato in via __________ a __________, occupato
da RI 2 e RI 1, il 10 dicembre 2018 la Polizia comunale di __________ ha
effettuato, unitamente all'UVC, un sopralluogo presso la suddetta abitazione, all'interno
della quale sono stati trovati 21 cani di piccola taglia. Riscontrate una serie
di gravi mancanze e violazioni nella tenuta degli animali, l'UVC ha ordinato il
sequestro immediato di tutti i cani, provvedimento formalizzato con decisione
dell'11 dicembre 2018. Il 13 dicembre 2018 RI 2 e RI 1 sono stati interrogati
dalla Polizia comunale di __________ alla presenza di un'ispettrice dell'UVC,
la quale ha intimato loro il predetto provvedimento cautelativo. Entrambi hanno
quindi dichiarato nell'occasione che, tenuto conto della loro difficile
situazione finanziaria e della momentanea assenza di un'abitazione, intendevano
rinunciare agli animali in parola; hanno pertanto firmato un documento con cui
cedevano all'UVC i 21 cani di loro proprietà posti sotto sequestro
dall'autorità.
B. Con giudizio del 25
settembre 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso
inoltrato da RI 2 e RI 1 avverso la decisione dell'11 dicembre 2018 dell'UVC
per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. L'Esecutivo cantonale ha
infatti ritenuto che gli insorgenti non potessero più vantare un interesse
personale attuale e concreto all'annullamento del provvedimento dal momento che
con atto del 13 dicembre 2018 essi avevano ceduto gli animali all'UVC.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia i soccombenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente alla decisione
dipartimentale da essa tutelata e postulando la restituzione dei 21 cani
sequestrati. Lamentano, da un lato, la violazione al loro diritto di essere
sentiti da parte delle autorità precedenti e contestano, dall'altro, che vi sia
stata una cessione della proprietà degli animali per cui il Governo avrebbe
dovuto entrare nel merito del loro gravame e annullare il querelato
provvedimento.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio
di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
E. In sede di replica i
ricorrenti hanno riconfermato le proprie domande di giudizio. In sede di
duplica l'UVC ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2
della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali
del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100).
1.2. La legittimazione dei ricorrenti, destinatari della decisione di
irricevibilità qui contestata, è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.3. Per quanto attiene alla tempestività del gravame va rilevato che, giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il
ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30
giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della
decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è
invece di 15 giorni (cpv. 2). Quest'ultimo termine si applica anche ai ricorsi
contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative
proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2015.281/
52.2014.473 del 7 gennaio 2016 consid. 3.1). Ora il sequestro dei cani
disposto dall'UVC si fonda sugli art. 24 della legge sulla protezione degli
animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e 7 LALPAn e costituisce un provvedimento
di natura essenzialmente cautelare (cfr. STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019
consid. 6.2, 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2).
Ne deriva che contrariamente a quanto indicato in calce al giudizio impugnato, il termine per
contestare il medesimo dinanzi a questo Tribunale era di 15 giorni. Pertanto
il presente ricorso, inoltrato il 5 novembre 2019 contro una decisione che era
stata intimata agli insorgenti il 7 ottobre 2019 (doc. A), andrebbe in linea di
principio dichiarato tardivo. Considerato che lo stesso è votato all'insuccesso, può
rimanere aperta in questa sede la questione di sapere se gli insorgenti
potevano legittimamente fare affidamento su tale indicazione inesatta del
termine di ricorso o se per contro essi, avendo conferito ad un legale il
mandato di patrocinarli, non avrebbero dovuto tramite quest'ultimo rilevare
la natura provvisionale della misura in parola e, attraverso la lettura dei
soli testi legali, accorgersi dell'errata indicazione dei rimedi di diritto
data dal Consiglio di Stato (DTF 135
III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 127 II 198 consid. 2c; STF 2A.334/ 2006 del
9 giugno 2006 consid. 3.1, 1A.123/2001 del 24 settembre 2001 consid. 2b; STA
52.2019.235 del 4 ottobre 2019, 52.2016.156 del 19 luglio 2016).
1.4. Con questa riserva, il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
In via
preliminare, occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è la
questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il gravame inoltrato contro la decisione di sequestro dell'11
dicembre 2018 per carenza di legittimazione degli insorgenti. Di conseguenza,
nella misura in cui gli insorgenti sollevano in questa sede delle censure
riferite al merito della decisione dipartimentale di sequestro, di cui chiedono
l'annullamento, le stesse sono improponibili in questa sede. Infatti,
risolvendo di respingere in ordine la loro impugnativa, il Governo cantonale
non si è nemmeno chinato sul merito del suddetto provvedimento.
3.
Come esposto in
narrativa, il Governo cantonale ha dichiarato irricevibile l'impugnativa degli
insorgenti, ritenendo che quest'ultimi non fossero legittimati ad agire.
Ora, al di là di questo aspetto, di cui si dirà in appresso, l'irricevibilità
di quel gravame andava pronunciata già solo per il fatto che lo stesso era
chiaramente tardivo. La contestata decisione di sequestro era infatti stata
intimata ai ricorrenti il 13 dicembre 2018 e indicava a sua volta un termine di
ricorso di 30 giorni, anziché di 15 giorni, stante la sua natura cautelare (art.
68.
cpv. 2 LPAmm). Ritenuto tuttavia che a quel momento gli insorgenti non erano
patrocinati e che gli stessi non dispongono di particolari conoscenze
giuridiche, l'indicazione inesatta del termine (art. 20 e 46 cpv. 2 LPAmm) non
poteva cagionare loro alcun pregiudizio (STF 8C.206/ 2010 del 25 maggio 2010 consid. 2.1; RtiD II-2009 n. 41
consid. 2.2 con rinvii; STA 52.2018.458 del 14 febbraio 2019 consid. 2.1, 52.2015.26
del 20 settembre 2016, 52.2010.233 del 15 settembre 2010 consid. 1.3). Ciò
detto, si deve comunque considerare che giusta l'art. 16 cpv. 3 LPAmm in
materia provvisionale i termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie (art.
16.
cpv. 3 LPAmm). Il termine per impugnare la misura adottata dall'UVC ha
pertanto iniziato a decorrere il 14 dicembre 2018 ed è giunto a scadenza al più
tardi il 14 gennaio 2019, essendo il 12 gennaio 2019 un sabato (art. 13 cpv. 3
LPAmm). Di conseguenza il ricorso degli insorgenti, datato 22 gennaio 2019 e
consegnato brevi manu al Consiglio di Stato il 24 gennaio successivo, era
chiaramente tardivo, per cui sarebbe stato da dichiarare inammissibile già per
questo motivo.
4.
A prescindere da
quanto precede, si deve comunque rilevare che è senz'altro a giusta ragione che
l'Esecutivo cantonale ha negato agli insorgenti la potestà ricorsuale.
Giusta l'art. 9 cpv. 1 LALPAn può ricorrere ai sensi dell'art. 8 LALPAn chi
dimostra un interesse legittimo, nozione che va ricondotta a quella di
interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm, la quale
comprende a sua volta il concetto di interesse
pratico e attuale (STF
2C_178/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.1; RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro
multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22
luglio 2015 consid. 2). Condizione
quest'ultima che non è adempiuta quando agli svantaggi che la decisione
impugnata implica non possa essere posto rimedio neppure con il suo
annullamento (Isabelle Häner in:
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,
Zurigo 2016, II ed., ad art. 48 n. 21). In specie, con la rinuncia ai 21
cani posti sotto sequestro i ricorrenti non possono più vantare un interesse
concreto e attuale all'annullamento della decisione poiché, quandanche il querelato
provvedimento dell'UVC fosse annullato, ciò non comporterebbe per loro la
restituzione degli animali sequestrati. Una simile eventualità, o meglio una loro
ri-adozione, sarebbe potuta avvenire, come prospettato a suo tempo dall'UVC,
solo per alcuni esemplari e a condizione di dimostrare all'autorità di disporre
di un luogo adatto alla corretta tenuta degli animali. Non giova ai ricorrenti
sostenere di non aver mai avuto l'intenzione di rinunciare alla proprietà degli
animali, la tesi essendo infatti in palese contrasto con quanto da loro
dichiarato in modo esplicito davanti alla Polizia comunale di __________ e ad
un rappresentante dell'UVC (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 dicembre 2018
di RI 2 pag. 3 righe 15-17, verbale di interrogatorio del 13 dicembre 2018 di RI
1.
pag. 2 righe 32-34). Se è vero che, come da essi sostenuto, le disposizioni
applicabili in materia non prevedono espressamente la possibilità di rinunciare
alla proprietà degli animali, dagli atti dell'incarto emerge comunque di tutta
evidenza come una tale soluzione fosse stata concordata tra l'UVC e i
ricorrenti al fine di non aggravare maggiormente la loro già precaria situazione
finanziaria con ulteriori oneri. Visto infatti che il mantenimento dei cani
sequestrati comportava per i ricorrenti un ingente costo (che sarebbe rimasto a
loro carico anche qualora l'UVC ne avesse ordinato la confisca), l'autorità di
prime cure aveva proposto a quest'ultimi di rinunciare ai medesimi, ciò che
questi hanno esplicitamente accettato di fare, firmando il contestato
documento. Premesso che se così non fosse gli stessi dovrebbero assumersi tutte
le spese derivanti dal collocamento dei cani in parola, nulla agli atti lascia intendere
che la dichiarazione 13 dicembre 2018 di cessione dei medesimi non sia stata
liberamente e consapevolmente sottoscritta dagli insorgenti. Di certo quest'ultimi
non possono essere seguiti laddove sostengono che il documento in parola
servisse solo a giustificare il temporaneo possesso dei cani da parte dell'UVC,
dal momento che a questo proposito l'ordine di sequestro pronunciato in
applicazione degli art. 24 LPAn e 7 LALPAn era sufficiente.
Occorre poi ancora rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dai
ricorrenti, il Consiglio di Stato nell'emanare il suo giudizio di
irricevibilità, non ha affatto violato il loro diritto di essere sentiti. Esso
infatti, come ogni autorità di
ricorso, è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le premesse
d'ordine che determinano la ricevibilità di un gravame, tra cui rientra anche l'accertamento
della legittimazione attiva della parte che insorge. Qualora dovesse constatare
che uno dei presupposti processuali non è dato, l'autorità ricorsuale non può
fare altro che respingere in ordine l'impugnativa, senza dover interpellare
preventivamente le parti su questo aspetto. Nel caso in esame il Governo
cantonale ha esperito il consueto scambio di allegati (art. 73 e 75 LPAmm) e i
ricorrenti hanno preso posizione anche sulla questione della dichiarazione di
cessione dei cani da loro sottoscritta il 13 dicembre 2018 (cfr. replica del 17
maggio 2019 pag. 17) che era stata versata agli atti dall'UVC (cfr. risposta
del 22 marzo 2019 pag. 3 e allegato 5). Ne deriva pertanto che su questo
specifico aspetto essi hanno potuto esprimere compiutamente le proprie ragioni
senza limitazioni quanto all'accesso agli atti; possibilità, questa, di cui
d'altronde hanno beneficiato anche dinanzi a questo Tribunale, con il che va ritenuto che i loro diritti di parte non risultano
affatto essere stati disattesi.
Infine si rileva che la mancata presa di posizione del Consiglio di Stato al presente
gravame non impedisce al Tribunale di dirimere la vertenza: la decisione
impugnata non difetta di motivazione e l'incarto a sua disposizione è completo.
Anche questa censura cade pertanto nel vuoto.
5.
5.1. Visto
quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. La
domanda di assistenza giudiziaria va pure disattesa in quanto il gravame
appariva sin dal principio sprovvisto di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della
legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011;
LAG; RL 178.300).
5.2
La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto anche della
situazione economica dei ricorrenti, seguono la loro soccombenza (art. 47
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera