52.2019.573
Diniego della licenza edilizia a posteriori per la posa di una gru
12 dicembre 2022Italiano28 min
di proprietà della C__________ fondo quest'ultimo assegnato dal vigente piano regolatore
Source ti.ch
CO 2
Incarto n.
52.2019.573
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo
sul ricorso dell'11 novembre 2019 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la risoluzione del 9 ottobre 2019 (n. 4947) del
Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 17 luglio 2018
con la quale il Municipio di Ascona le ha negato la licenza edilizia a
posteriori per la posa di una gru al mapp. __________ (diritto di superficie
gravante la part. __________) di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La RI 1 è una
società attiva nel campo delle costruzioni, dell'edilizia e del genio civile.
L'impresa era al beneficio di un diritto di superficie per sé stante e
permanente (intavolato come fondo part. __________), che gravava la porzione
occidentale (5'875 m2) del mapp. __________ (10'971 m2)
di proprietà della C__________ fondo quest'ultimo assegnato dal vigente piano regolatore
(approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 2438 del 17 giugno
2015) alla zona artigianale (Ar) in Bosciaredo, ad eccezione della
porzione est (2'172 m2) attribuita alla zona per edifici e
attrezzature di interesse pubblico (EAP). Nel frattempo, tra dicembre 2020 e
aprile 2022, il diritto di superficie è stato estinto e l'originale mapp. __________
è stato frazionato in tre tronconi: le part. __________ (2'919 m2) e
__________ (5'880 m2), di proprietà della RI 1, ubicate in zona Ar
in Bosciaredo, corrispondenti in buona parte al precedente diritto di
superficie, e la part. __________ (2'172 m2), di proprietà della C__________,
attribuita alla zona EAP. Sul mapp. __________ è rimasto l'edificio destinato a
uffici e magazzino della ricorrente, mentre l'area esterna destinata al deposito
dei materiali e degli automezzi si trova attualmente sul mapp. __________.
Entrambi questi fondi confinano verso sud con l'area della strada nazionale N13
(mapp. __________).
b. Nel corso del mese
di settembre 2015, constatato che sulla part. __________ (ora mapp. __________)
era stata posata senza permesso una gru, il Municipio ha sollecitato la
beneficiaria del diritto di superficie a presentare una domanda di costruzione
a posteriori.
Il 25 settembre 2015, la
RI 1 ha dunque inoltrato all'Esecutivo comunale una domanda di costruzione per
la posa di una gru in magazzino. L'opera, collocata a 6.60 m dal
confine sud, presenta una base di 16.00 m2 (4.00 x 4.00 m), una
torre (traliccio) a sezione quadrata (1.20 x 1.20 m) che raggiunge un'altezza
sotto gancio di 24.00 m e un braccio a sezione triangolare (0.97 x 0.96 m) lungo
33.00 m.
La domanda è (stata) motivata dal fatto che la gru sarebbe
necessaria per il riordino del magazzino, onde evitare l'utilizzo di
mezzi diesel rumorosi e inquinanti.
c. La domanda, pubblicata
dal 6 al 20 ottobre 2015, ha suscitato l'opposizione di CO 2, proprietaria di
una delle quote di PPP (n. __________) del fondo base __________ e - asseritamente
- amministratrice del Condominio __________ ivi ubicato, nonché di CO 1,
comproprietario in ragione di ½ della PPP __________ del medesimo fondo base,
qui resistenti.
d. Il 4 novembre 2015,
ritenendo che la documentazione inoltrata dall'istante fosse incompleta, l'Ufficio
delle domande di costruzione (UDC) ha chiesto alla RI 1, per il tramite del
Municipio, la presentazione di una
perizia fonica. In data 4
dicembre 2015, l'istante ha quindi inoltrato al Municipio la perizia fonica del
25 novembre 2015 di E__________ SA. Il 18 gennaio 2016, ritenendo nuovamente che
la documentazione presentata fosse incompleta, l'Autorità cantonale ha chiesto
un ulteriore complemento. Dando seguito a tale richiesta, il 2 giugno 2016 l'istante
ha inoltrato all'Ufficio tecnico comunale (UTC) un aggiornamento dello studio
fonico datato 31 maggio 2016.
Il 25 gennaio 2018, i
Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno quindi preavvisato
favorevolmente (avviso n. 94888) l'opera in oggetto. In particolare, l'Ufficio
della natura e del paesaggio (UNP), rilevato preliminarmente che l'applicazione
del principio dell'inserimento ordinato e armonioso spettava nel caso concreto
al Comune, ha invitato quest'ultimo a voler
richiedere, se del caso,
quei correttivi necessari affinché l'intervento presenti un inserimento
ordinato ed armonioso nel paesaggio.
e. Con e-mail del 5
aprile 2018, dopo un incontro intervenuto con un municipale e i funzionari
dell'UTC, la RI 1 ha comunicato all'Autorità comunale che la gru avrebbe potuto
essere abbassata di 8.00 m.
f. Con scritto del 18
aprile 2018, il Municipio ha incaricato la H__________ Sagl, nella persona
dell'arch. D__________, di elaborare un parere specialistico volto a
comprendere se il rilascio della licenza a posteriori per la posa della gru fosse
o meno in contrasto con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso
nel territorio, precisando che l'istante in licenza aveva dato la propria disponibilità
ad abbassare l'altezza della gru di 8.00 m
e che sul terreno sito di
fronte alla part. __________ era prevista l'edificazione di un centro congressuale.
g. Il 3 maggio 2018, la
H__________ Sagl ha rilasciato il proprio parere, preavvisando negativamente l'intervento.
h. Il 17 luglio 2018,
il Municipio ha quindi negato all'istante il permesso richiesto. Richiamato il
contenuto del parere specialistico, ha motivato il diniego con il fatto che l'opera
non si inserirebbe in modo armonioso nel territorio circostante e non rispetterebbe
le altezze massime di zona.
B. Adito
dalla RI 1, con giudizio del 9 ottobre 2019 il Consiglio
di Stato ne ha respinto l'impugnativa inoltrata avverso il provvedimento municipale,
confermando il diniego di licenza.
Anzitutto, il Governo
ha disatteso la richiesta dell'istante di procedere a un sopralluogo e
all'audizione dei responsabili dell'UTC, ritenendo
tali mezzi di prova insuscettibili di procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio, nonché di far luogo a un esperimento di
conciliazione, posto che la vertenza non risulterebbe suscettibile di
concludersi con una conciliazione. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha respinto
la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita, reputando la
decisione municipale sufficientemente motivata. Di seguito, il Governo ha ritenuto
che la gru fosse in contrasto con le prescrizioni sull'altezza, non trattandosi
di un corpo tecnico indissolubilmente legato alla funzionalità
dell'impresa ai sensi della giurisprudenza. Infine, il Consiglio di Stato ha
tutelato la valutazione estetica negativa del Municipio basata sull'art. 104
cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL
701.100).
C. Contro
il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato con
contestuale rilascio della licenza edilizia. In via subordinata, postula la
sospensione della procedura e la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione.
L'insorgente censura
anzitutto una violazione del diritto di essere sentita, ritenuto che il Governo
avrebbe omesso di procedere a un sopralluogo, nonché all'audizione dei
responsabili dell'UTC. Biasima inoltre il Consiglio di Stato per non avere
fatto luogo a un esperimento di conciliazione, riproponendo in questa sede tale
richiesta unitamente alla sospensione della procedura. Sempre con riferimento
alla violazione del diritto di essere sentita, l'insorgente lamenta una carente
motivazione della decisione impugnata, così come quella del Municipio, ritenuto
che l'Esecutivo cantonale non avrebbe fornito alcun criterio oggettivo a
sostegno della propria valutazione estetica. Di seguito, sostiene che,
trattandosi di un corpo ed un impianto tecnico assolutamente vitale per l'attività
cui il fondo in oggetto è destinato, l'impianto non
dovrebbe
rispettare le prescrizioni sulle altezze. Infine, l'insorgente censura
la valutazione estetica negativa del Municipio, rimproverando all'Autorità
comunale di avere irritualmente delegato a terzi la risposta a questioni
giuridiche e non tecniche e di fatto. Inoltre, il parere specialistico raccolto
non indicherebbe i criteri oggettivi alla base delle proprie conclusioni e non terrebbe
conto né dell'ubicazione dell'opera in zona artigianale, in un contesto non
particolarmente degno di protezione, né della circostanza che la struttura e le
dimensioni risponderebbero a esigenze tecniche.
D. a. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione
pervengono il Municipio CO 2, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
necessario, in appresso.
L'UDC richiama le sue
precedenti prese di posizione dinanzi al Governo, con cui si era confermato nel
proprio avviso positivo, senza formulare ulteriori osservazioni.
CO 1 è rimasto silente.
b. In sede di replica e
duplica la ricorrente, l'UDC, il Municipio e CO 2 si riconfermano essenzialmente
nelle rispettive posizioni.
E. a. Il 28 luglio 2021,
si è svolta un'udienza pubblica presso la sede della ricorrente al mapp. (__________)
alla presenza delle parti coinvolte. In tale occasione sono state anche acquisite
agli atti le fotografie scattate dal Tribunale ed è stato concordato di
sospendere la procedura nell'attesa della prospettata introduzione, entro fine
settembre 2021, di una variante riduttiva della domanda di costruzione,
suscettibile, qualora fosse sfociata in una licenza edilizia, di evitare l'emanazione
di un (inutile) giudizio di merito nel presente procedimento. Quest'ultimo avrebbe
comunque potuto essere riattivato in ogni tempo ad istanza di parte.
b. Nel corso del mese
di ottobre 2021, la ricorrente ha presentato una domanda (di variante) per lo spostamento
ed abbassamento gru di magazzino.
La domanda, pubblicata dal
20 ottobre al 3 novembre 2021, ha suscitato di nuovo l'opposizione di CO 2 a
nome dell'Amministrazione __________.
c. A seguito dello
scritto del 21 ottobre 2022 della ricorrente, che ha comunicato come la
procedura di variante sia tuttora pendente davanti al Municipio, l'UDC ha osservato
di averla preavvisata favorevolmente in data 4 novembre 2021, mentre l'Esecutivo
comunale ha comunicato di aver commissionato una perizia ad un architetto
esterno, il cui esito negativo dal profilo dell'inserimento nel paesaggio
sarebbe stato comunicato il 27 settembre 2022 all'insorgente, la quale avrebbe
prospettato l'inoltro di un'ulteriore variante riduttiva. Rilevando di essere
in attesa di una presa di posizione da parte degli opponenti in merito alla postulata
proroga della sospensione, il Municipio si è rimesso a questi ultimi quanto all'opportunità
di riattivare la presente procedura.
CO 2 (a nome dell'Amministrazione
__________) e CO 1 chiedono dal canto loro la riattivazione della procedura
sospesa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, già istante in licenza e direttamente
toccata dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza (art. 21
cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati con le risultanze del
sopralluogo/dell'udienza pubblica e, in particolare, con la documentazione
fotografica allestita dal Tribunale e acquisita agli atti (art. 25 cpv. 1 e 2
LPAmm). Superata è dunque la critica rivolta al Governo di non aver proceduto
ad un sopralluogo, dato che un eventuale difetto sarebbe da considerare
sanato in questa sede. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid.
3.3), le ulteriori prove sollecitate dalla ricorrente (dichiarazione/audizione
dei responsabili dell'UTC) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la
conoscenza di altri elementi rilevanti ai fini del giudizio. Immune da critiche
è dunque pure la decisione del Governo di prescindere dalle stesse.
1.3. La ricorrente
ripropone davanti a questa Corte la richiesta di dar luogo ad un tentativo di
conciliazione. Sennonché, considerato il tenore potestativo dell'art. 23 cpv. 1
LPAmm e la natura della presente procedura, volta sostanzialmente ad accertare
la fondatezza delle violazioni materiali contestate all'istante, il Tribunale
non ritiene necessario di far luogo ad un tentativo di conciliazione in questa
sede, che appare del resto superato dalle discussioni intervenute in sede di
udienza pubblica e dalla sospensione del procedimento concordata dalle parti in
tale occasione al fine di permettere la presentazione di una variante riduttiva,
rispettivamente dalla richiesta formulata nel frattempo dagli opponenti di
riattivare la procedura.
Considerandi
2.
Carente
motivazione
2.1
Per prassi, la
motivazione della decisione - obbligo previsto dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm e
componente del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) - può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno
brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che
in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto
della portata del giudizio e delle possibilità d'impugnazione (cfr. DTF 134 I
83.
consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b), oppure quando
risulta implicitamente dai considerandi che compongono la decisione (cfr. STF
2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF
2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000
consid. 2). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di
fatto o di diritto. L'autorità può limitarsi ai punti essenziali (cfr. RDAT
I-1999 n. 27 consid. 3b; STA 52.2017.343 dell'11 febbraio 2019 consid 2.2).
2.2
In concreto, ancorché in maniera succinta, il Consiglio di Stato si è
espresso sulle tematiche (violazione del diritto di essere sentita, altezza,
inserimento paesaggistico) sollevate dalla ricorrente con il suo ricorso. D'altra
parte, l'insorgente è stata in grado di censurare la decisione governativa,
presentando un gravame articolato e circostanziato. Non risulta dunque
perfezionata una violazione dei suoi diritti difensivi.
3.
Altezza
3.1
Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli
ingombri verticali delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le
norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo
dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina
inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del
paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal
terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda
o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente
applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di
questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei
tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione
delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al
computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di
ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che
sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (cfr. RtiD
I-2004 n. 37 consid. 2.2.; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; STA
52.2011.323
del 22 luglio 2013 consid 2.1; Adelio
Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1235 ad art. 40/41 LE).
Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non
significa che le altre costruzioni, quali impianti ed installazioni, non
soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da
questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura.
Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre
costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile
di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe
a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee, la giurisprudenza
delle autorità e dei tribunali cantonali ha ripetutamente ritenuto che le
prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce e antenne a sé
stanti (cfr. STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 3.2, 52.2015.241 del
19.
giugno 2017 consid. 6.2, 52.2011.323 citata consid 2.2, 52.2008.144 del 7
gennaio 2009 consid. 3, 52.2005.410 del 20 luglio 2006 consid. 2.2, 52.2003.182
del 29 settembre 2003 consid. 2; decisione del Baudepartement di San Gallo Nr.
12/2020 del 24 febbraio 2020, pubbl. in: BDE 2020 Nr. 12 consid. 3.1; decisione
del Regierungsrat di Berna Nr. 2242 del 5 luglio 1978, pubbl. in: BVR 1980 pag.
4.
segg. consid. 2b; Scolari, op.
cit., n. 1243 ad art. 40/41 LE).
3.2
L'art. 40 n. 2
NAPR, disciplinante i parametri edificatori della zona artigianale in
Bosciaredo, prescrive che:
-
Destinazione: strutture artigianali, capannoni di deposito, esclusa
l'abitazione.
-
Indice di edificabilità (valore massimo) i.e. = 4,0 m3/m2
-
Indice di occupazione (valore massimo) i.o. = 50%
-
Altezza massima
- per tetti piani = ml 9.80
- per tetti a falde al colmo = ml 11.60
-
Grado di sensibilità III.
- Prescrizioni particolari: Possibilità di
edificare a confine verso la zona EAP.
Non è applicabile l'art. 27 “area verde”.
Il termine tetti e il riferimento alle falde,
rispettivamente al colmo indicano chiaramente che la norma è stata
concepita per limitare gli ingombri verticali degli edifici (cfr. STA
52.2008.144
citata consid. 3, 52.2003.182 citata consid. 2.4).
3.3
Nel caso concreto
il Municipio ha negato il permesso richiesto, ritenendo che l'opera, con
un'altezza sotto gancio di 24.00 m, non rispettasse l'altezza massima (9.80 m
per tetti piani e 11.60 m per tetti a falde al colmo) prescritta dall'art. 40 n.
2.
NAPR.
La decisione municipale
è stata tutelata dal Governo, il quale ha ritenuto che la gru non fosse un corpo
tecnico indissolubilmente legato alla funzionalità dell'impresa nel
senso inteso dalla giurisprudenza
e dovesse dunque rispettare le prescrizioni
sulle altezze.
Al riguardo, la Corte
osserva quanto segue.
La controversa opera non è un edificio. Non serve infatti a
riparare persone e cose dalle intemperie. Non è neppure un corpo tecnico ai
sensi dell'art. 7 n. 3 NAPR, norma invocata in questa sede dal Municipio, ma
che, concernendo i corpi tecnici ubicati sui tetti degli edifici, non è
afferente alla fattispecie. Si tratta invece di un impianto destinato al
riordino di un magazzino di materiali edili e al carico/scarico dei relativi
automezzi. Non trattandosi di edificio, ma di un'installazione, il limite
d'altezza, fissato dall'art. 40 n. 2 NAPR, è applicabili soltanto per analogia.
L'impianto vi soggiace soltanto nella misura in cui il suo ingombro, tenuto
conto delle finalità perseguite da questo parametro edilizio, è analogo a
quello di un edificio. Ora, non si può invero ragionevolmente sostenere che la
gru, formata da una struttura (torre) metallica (non piena) verticale a sezione
quadrata (1.20 x 1.20 m) sulla quale s'innesta orizzontalmente un braccio di
medesima fattura ma a sezione triangolare (0.97 x 0.96 m), arrechi un
qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell'aerazione e
dell'insolazione naturali (cfr. in tal senso, sentenza del Tribunale
amministrativo di Basilea-Città del 25 aprile 1986, in: BJM 1987 pag. 267
segg., consid. 4). Da questi profili si deve quindi escludere che
l'installazione in oggetto possa essere assimilata ad un edificio. Più delicato
è invece il quesito se possa esserlo in virtù dell'impatto sui fondi
circostanti e sul quadro del paesaggio, indirettamente tutelato dalle
limitazioni dell'altezza massima degli edifici. Parrebbero escluderlo, da un
lato, la relativa esilità della struttura medesima, il cui ingombro non è
invero molto dissimile da quello di un traliccio dell'alta tensione, e, dall'altro,
l'ubicazione dell'impianto, situato in una zona artigianale posta a ridosso
della strada nazionale N13 e del viadotto di Via __________ e confinante verso
nord con la zona residenziale-commerciale (RC), che ammette un'altezza massima
di 15.60 m (17.60 m al colmo; art. 39 NAPR) e nella quale, nelle immediate
vicinanze, trova segnatamente posto il supermercato Manor ed il relativo grande
posteggio. La questione se l'altezza massima stabilita per la zona di
situazione dall'art. 40 n. 2 NAPR osta(va) al rilascio del permesso postulato
può tuttavia restare aperta. Anche qualora il Municipio non avesse potuto negare
la licenza fondandosi sulle prescrizioni relative alle altezze, ciò non
significa(va) ancora che il controverso impianto dovesse/debba essere
autorizzato. In effetti, come si vedrà più avanti, un'eventuale limitazione dell'altezza
può indirettamente derivare dall'applicazione di altre norme, segnatamente di
carattere ambientale e paesaggistico, alle quali soggiacciono di principio
anche i corpi tecnici e gli impianti (cfr. STA 52.2018.275 del 26 giugno 2019 consid.
3).
4.
Valutazione
estetica
4.1
La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art.
94.
cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva
(principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale.
Tale norma esige che gli interventi s'inseriscano nel paesaggio in
maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo
sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa dal canto
suo che ciò si verifica quando un progetto si
integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le
preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.
Fatti salvi i casi di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona
fabbricabile tale principio è applicato dai comuni, che possono richiedere il parere
del Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107
cpv. 3 RLst).
4.2
Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione
del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura
indeterminata, l'autorità decidente non deve
affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri
oggettivi, dimostrando che la sua applicazione ad una determinata fattispecie
deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF
114.
la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3
confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio
costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013,
pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va
attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque
svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie
dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che
rispettano le prescrizioni di zona non possono essere considerate contrarie
all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico soltanto
perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici
circostanti (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a, 115 Ia 114 consid. 3d; STA
52.2010.147
del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da: STF 1C.442-448/2010
del 16 settembre 2011, pubbl. in: RtiD
I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/ Socchi, op. cit., pag. 359 con
rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle possibilità
edificatorie vigenti appaia irragionevole, come, ad esempio, quando si tratta
di proteggere un sito, un edificio o un insieme
di costruzioni che presentano qualità estetiche notevoli, mancanti all'immobile
progettato o messe in pericolo dalla sua realizzazione (cfr. STF
1C_258/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6.2 con rimandi).
4.3
Configurando una nozione giuridica di natura
indeterminata, il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio conferisce all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo
contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione
data dalla competente autorità comunale o
cantonale, il Tribunale cantonale amministrativo s'impone riserbo nel controllo
di tale apprezzamento, censurandolo unicamente nella misura in cui integra gli
estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'eccesso
o dell'abuso di potere (art. 69 cpv.
1.
lett. a LPAmm; Marco Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 61 n. 2d). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, cioè fondata su considerazioni serie e pertinenti,
il Tribunale non può dunque censurarla,
sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. DTF 100
la 82 consid. 4a, 96 I 369 consid. 4; STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016
consid. 6, 52.2013.35 citata consid. 5.3, 52.2010.147 citata consid. 2.3).
4.4
4.4.1
In concreto, prima di decidere, il
Municipio ha chiesto alla H__________ Sagl, nella persona dell'arch. D__________,
un parere specialistico circa la conformità della controversa struttura con
il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel territorio. L'insorgente
contesta tale modo di procedere, lamentando che, così facendo, il Municipio avrebbe
irritualmente delegato a terzi la risposta a questioni giuridiche, e non
tecniche o fattuali, di sua esclusiva competenza. A torto.
Sebbene l'intervento in contestazione
concernesse la posa di una gru su un fondo assegnato alla zona artigianale in
Bosciaredo, facente quindi parte del territorio edificabile, e la sua valutazione
dal profilo estetico spettasse dunque per principio al Municipio, ciò non
impediva evidentemente a quest'ultimo di avvalersi della consulenza di un
professionista. Ancorché la LST preveda che il Comune, nei casi di sua competenza,
può richiedere il parere del Cantone e, per esso, dell'UNP (cfr. art. 109 cpv.
2.
LST, art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 lett. b RLst), non è dato di vedere perché
l'autorità comunale, che potrebbe anche decidere in tutta autonomia, non possa farsi
assistere da un consulente privato. Alla fin fine, in effetti, sia che formi il
suo parere in base a proprie valutazioni e alla propria esperienza, sia che
faccia liberamente suo il parere di terzi, determinante è unicamente che il
Municipio motivi la sua valutazione/decisione. Nella misura in cui l'Esecutivo
comunale ha condiviso il parere del consulente al quale si era rivolto, ovvero
se ne è servito per rafforzare il proprio convincimento e la propria
motivazione, il suo agire non presta dunque il fianco a critiche. L'obiezione
sollevata va pertanto disattesa. Se la valutazione estetica municipale,
avallata anche dal Governo, fosse/sia sostenibile, è questione che verrà
esaminata nei considerandi che seguono.
4.4.2
Dando seguito al mandato ricevuto, il 3 maggio 2018 l'arch. D__________
ha preavvisato negativamente l'intervento, ritenendolo in contrasto con il
principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel territorio, senza invero
fornire particolari spiegazioni da questo profilo. Richiamato questo parere, in
data 17 luglio 2018, il Municipio ha negato il permesso, rilevando, tra l'altro,
che la gru non si inserisce in rapporto di qualità con l'esistente e non si
pone allo stesso livello qualitativo del contesto costruito esistente. L'avvenuta
posa della gru non rispetta inoltre nessun requisito dei criteri di valutazione
paesaggistica enunciati dalle linee guida cantonali.
In sede di risposta davanti al Consiglio di
Stato l'Esecutivo comunale ha ulteriormente sviluppato le sue motivazioni
contrarie all'intervento, producendo un complemento del rapporto specialistico
datato 9 ottobre 2018. In particolare, il Municipio ha rilevato come l'intervento
non terrebbe sufficientemente conto del contesto circostante, caratterizzato da
comparti con contenuti differenti, segnatamente residenziali e commerciali, e
dove, nella confinante zona AEP, s'intenderebbe realizzare un centro
congressuale. La posa non temporanea della gru comporterebbe inoltre un
innegabile influsso negativo sul territorio, in quanto prorogherebbe nel tempo
l'immagine di provvisorietà e precarietà legate a questo genere d'impianto. Non
porterebbe quindi ad altro risultato nemmeno la proposta riduzione della sua
altezza, dovendosi semmai esplorare soluzioni alternative suscettibili d'integrarsi
meglio nel territorio.
Tenuto conto del
margine di giudizio di cui dispone l'autorità comunale, il Governo ha tutelato la
valutazione estetica negativa del Municipio. A ragione.
4.4.3
La controversa gru
è stata posata su un terreno che era ed è tutt'ora attribuito alla zona
artigianale (Ar) in Bosciaredo, composta unicamente dai mapp. __________ e __________
(già mapp. __________). Posta a lato, verso sud, del sedime della strada
nazionale N13, che collega la rete autostradale dallo svincolo di Bellinzona-Sud
(N2) ad Ascona, tale zona confina in effetti verso nord/nord-ovest con una
vasta zona residenziale-commerciale (RC) e verso est con un'estesa zona EAP.
Oltre la strada nazionale, verso sud-ovest vi è una zona residenziale a 4 piani
(R4), mentre verso sud e sud-est trova posto un'ulteriore ampia zona EAP, che
comprende il sedime dell'ex Aerodromo di Ascona. Benché ubicata a ridosso, da
un lato, della strada nazionale e, dall'altro, di un comprensorio (zona RC) contrassegnato
dalla presenza di stabili commerciali (Manor e relativo posteggio, stazioni di
benzina, garages/rivendite di auto) e da edifici residenziali di colori, fogge,
coperture e orientamenti diversi, la controversa struttura appare dunque
isolata dal suo contesto, il quale, pur presentando le usuali infrastrutture
tecnologiche (lampioni, antenne), non contempla ingombri (tecnici) paragonabili.
Accentua peraltro l'impatto della struttura, facendone un segno significativo
nel quadro del paesaggio su cui s'impone con le sue importanti dimensioni (cfr. fotografie agli atti e viste reperibili su
Google Maps e Google Street view), il fatto che sia posizionata in un'area,
sostanzialmente pianeggiante siccome situata tra i rilievi dei Monti
Trinità/Monte Bré (ad est) e del Monte Verità (ad ovest), rilevante quanto
delicata dal profilo paesaggistico, dato che funge, da un lato, da ingresso nel
territorio del Comune di Ascona, dopo l'attraversamento della Maggia, e, dall'altro,
da passaggio, da una parte, tra i quartieri di Ascona posti sui due lati (nord
e sud) dell'asse stradale della N13, rispettivamente tra questi ultimi e
Losone, e, dall'altra parte, tra gli insediamenti lacuali (Locarno e Ascona) e
le valli superiori (Centovalli, Onsernone, Vallemaggia). Ciò detto, nonostante che
l'impianto sia di per sé conforme alla zona Ar in cui è stato eretto, nella
misura in cui consente il riordino del
magazzino di materiali edili della ricorrente e il carico/scarico dei relativi
automezzi, nella fattispecie non appare fuori luogo ritenere che la gru, che
ridisegna in modo permanente e da più punti di vista il quadro del paesaggio (cfr. fotografie agli atti e viste reperibili su
Google Maps e Google Street view), non vi s'inserisca convenientemente.
L'impatto su quest'ultimo è infatti tutt'altro
che irrilevante. Vero è che, come rileva l'insorgente, la giurisprudenza ha
avuto modo di stabilire che, allorquando la configurazione di un impianto
tecnico è determinata da esigenze
tecnico-funzionali, nella valutazione estetica non si giustifica di applicare
un metro di giudizio troppo severo (cfr., per quanto concerne le antenne di
telefonia mobile e i pannelli solari: STF 1C.98/2011 del 22 settembre
2011.
consid. 6.1; STA 52.2015.241 citata consid. 8.4). Non è neppure inusuale che nelle zone artigianali e industriali possono
rendersi necessarie strutture imposte dal tipo di produzione e dalla tecnica di
dimensioni superiori in termini relativi (per rapporto alle norme di zona) ed
assoluti (cfr. STF 1A.192/1989 del 15 giugno 1990 consid. 2, pubbli. in: RDAT
I-1991 n. 85; STA 52.2018.275 citata, consid. 3; Scolari, op. cit., n. 1240 ad art. 40/41 LE). Nel caso
concreto, tuttavia, l'utilizzo della gru non dipende tanto da esigenze
oggettive, legate al tipo di attività/produzione svolta sul sedime, quanto
piuttosto, come ammette la medesima insorgente (cfr. ricorso, pag. 4), da
ragioni soggettive, connesse all'incremento dell'attività dell'azienda ed alla
conseguente riduzione dello spazio disponibile, che impedirebbe, segnatamente, di
far ricorso come in passato a mezzi (mobili) alternativi, meno impattanti sul
quadro paesaggistico. Ne consegue che, tenuto conto della latitudine di giudizio di cui beneficia l'autorità
comunale, la sua decisione di considerare che l'impianto di sollevazione in
discussione non rispetta - neppure con la proposta riduzione della sua altezza
(da 24.00 m a 16.00 m al gancio), peraltro formulata con semplice e-mail (anziché
come variante riduttiva, munita di specifiche tecniche complete e
fotoinserimenti), il requisito posto dall'art. 104 cpv. 2 LST, resiste, per
quanto opinabile possa apparire, alle critiche della ricorrente e,
impregiudicato l'esito di altre procedure (varianti riduttive), merita quindi di
essere tutelata, unitamente al giudizio governativo che l'ha confermata.
6.
Distanza dalla
strada
6.1
L'art. 6 n. 1 NAPR, recante il
titolo Distanza dall'area pubblica (strade, piazze, EAP) prescrive:
1.
Le linee di costruzione (allineamenti) e le linee
di arretramento indicate nel piano sono obbligatorie per le edificazioni fuori
terra.
2.
Edifici principali e costruzioni accessorie:
salvo diversa prescrizione del piano (p.es. nucleo), l'arretramento minimo è di
ml 4.00 dal campo stradale e di ml 2.00 dai sentieri. Di regola il fronte
principale degli edifici deve orientarsi lungo l'area pubblica.
3.
Costruzioni sotterranee e piscine non coperte,
che non sporgono oltre la quota del campo stradale: arretramento minimo ml
1.00
Il Municipio può concedere deroghe in casi giustificati.
4.
Di principio le costruzioni esistenti in
contrasto con gli arretramenti possono essere riparate e mantenute senza
ampliamenti sostanziali di volume. Il Municipio può concedere deroghe nel caso
di trasformazioni, ampliamenti o sopraelevazioni se il contrasto con il nuovo
diritto non pregiudichi in modo significativo l'interesse pubblico o quello dei
vicini. Nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti importanti le costruzioni
esistenti devono essere demolite.
6.2
Il vigente piano del traffico fissa
lungo la strada nazionale N13, nel tratto dei mapp. __________ e ____________________
(già part. __________), una linea di arretramento di 12.00 m. La controversa opera, collocata a 6.60 m
dal sedime stradale in questione, risulta quindi invadere lo spazio determinato
dalla linea di arretramento (cfr. piani allegati alla domanda di costruzione).
Anche da questo punto di vista, invero non esaminato dai Servizi cantonali né
dal Municipio, la domanda non sembra dunque conforme al diritto. Dato l'esito,
non mette conto esaminare se fossero/siano dati i presupposti per concedere
una deroga (cfr. art. 6 n. 1 cpv. 4 NAPR), se del caso sotto forma di precario
(cfr. art. 6a cpv. 3 e 4 Lstr), che l'istante in licenza non ha peraltro
richiesto.
7.
7.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
7.2
La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili ai resistenti, né al CO 3, in quanto non patrocinati (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'500.-, parzialmente già anticipata, è posta a carico della
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere