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Decisione

52.2019.573

Diniego della licenza edilizia a posteriori per la posa di una gru

12 dicembre 2022Italiano28 min

di proprietà della C__________ fondo quest'ultimo assegnato dal vigente piano regolatore

Source ti.ch

CO 2

Incarto n.

52.2019.573

Lugano

12 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo

sul ricorso dell'11 novembre 2019 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la risoluzione del 9 ottobre 2019 (n. 4947) del

Consiglio di Stato che respinge

l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 17 luglio 2018

con la quale il Municipio di Ascona le ha negato la licenza edilizia a

posteriori per la posa di una gru al mapp. __________ (diritto di superficie

gravante la part. __________) di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. La RI 1 è una

società attiva nel campo delle costruzioni, dell'edilizia e del genio civile.

L'impresa era al beneficio di un diritto di superficie per sé stante e

permanente (intavolato come fondo part. __________), che gravava la porzione

occidentale (5'875 m2) del mapp. __________ (10'971 m2)

di proprietà della C__________ fondo quest'ultimo assegnato dal vigente piano regolatore

(approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 2438 del 17 giugno

2015) alla zona artigianale (Ar) in Bosciaredo, ad eccezione della

porzione est (2'172 m2) attribuita alla zona per edifici e

attrezzature di interesse pubblico (EAP). Nel frattempo, tra dicembre 2020 e

aprile 2022, il diritto di superficie è stato estinto e l'originale mapp. __________

è stato frazionato in tre tronconi: le part. __________ (2'919 m2) e

__________ (5'880 m2), di proprietà della RI 1, ubicate in zona Ar

in Bosciaredo, corrispondenti in buona parte al precedente diritto di

superficie, e la part. __________ (2'172 m2), di proprietà della C__________,

attribuita alla zona EAP. Sul mapp. __________ è rimasto l'edificio destinato a

uffici e magazzino della ricorrente, mentre l'area esterna destinata al deposito

dei materiali e degli automezzi si trova attualmente sul mapp. __________.

Entrambi questi fondi confinano verso sud con l'area della strada nazionale N13

(mapp. __________).

b. Nel corso del mese

di settembre 2015, constatato che sulla part. __________ (ora mapp. __________)

era stata posata senza permesso una gru, il Municipio ha sollecitato la

beneficiaria del diritto di superficie a presentare una domanda di costruzione

a posteriori.

Il 25 settembre 2015, la

RI 1 ha dunque inoltrato all'Esecutivo comunale una domanda di costruzione per

la posa di una gru in magazzino. L'opera, collocata a 6.60 m dal

confine sud, presenta una base di 16.00 m2 (4.00 x 4.00 m), una

torre (traliccio) a sezione quadrata (1.20 x 1.20 m) che raggiunge un'altezza

sotto gancio di 24.00 m e un braccio a sezione triangolare (0.97 x 0.96 m) lungo

33.00 m.

La domanda è (stata) motivata dal fatto che la gru sarebbe

necessaria per il riordino del magazzino, onde evitare l'utilizzo di

mezzi diesel rumorosi e inquinanti.

c. La domanda, pubblicata

dal 6 al 20 ottobre 2015, ha suscitato l'opposizione di CO 2, proprietaria di

una delle quote di PPP (n. __________) del fondo base __________ e - asseritamente

- amministratrice del Condominio __________ ivi ubicato, nonché di CO 1,

comproprietario in ragione di ½ della PPP __________ del medesimo fondo base,

qui resistenti.

d. Il 4 novembre 2015,

ritenendo che la documentazione inoltrata dall'istante fosse incompleta, l'Ufficio

delle domande di costruzione (UDC) ha chiesto alla RI 1, per il tramite del

Municipio, la presentazione di una

perizia fonica. In data 4

dicembre 2015, l'istante ha quindi inoltrato al Municipio la perizia fonica del

25 novembre 2015 di E__________ SA. Il 18 gennaio 2016, ritenendo nuovamente che

la documentazione presentata fosse incompleta, l'Autorità cantonale ha chiesto

un ulteriore complemento. Dando seguito a tale richiesta, il 2 giugno 2016 l'istante

ha inoltrato all'Ufficio tecnico comunale (UTC) un aggiornamento dello studio

fonico datato 31 maggio 2016.

Il 25 gennaio 2018, i

Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno quindi preavvisato

favorevolmente (avviso n. 94888) l'opera in oggetto. In particolare, l'Ufficio

della natura e del paesaggio (UNP), rilevato preliminarmente che l'applicazione

del principio dell'inserimento ordinato e armonioso spettava nel caso concreto

al Comune, ha invitato quest'ultimo a voler

richiedere, se del caso,

quei correttivi necessari affinché l'intervento presenti un inserimento

ordinato ed armonioso nel paesaggio.

e. Con e-mail del 5

aprile 2018, dopo un incontro intervenuto con un municipale e i funzionari

dell'UTC, la RI 1 ha comunicato all'Autorità comunale che la gru avrebbe potuto

essere abbassata di 8.00 m.

f. Con scritto del 18

aprile 2018, il Municipio ha incaricato la H__________ Sagl, nella persona

dell'arch. D__________, di elaborare un parere specialistico volto a

comprendere se il rilascio della licenza a posteriori per la posa della gru fosse

o meno in contrasto con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso

nel territorio, precisando che l'istante in licenza aveva dato la propria disponibilità

ad abbassare l'altezza della gru di 8.00 m

e che sul terreno sito di

fronte alla part. __________ era prevista l'edificazione di un centro congressuale.

g. Il 3 maggio 2018, la

H__________ Sagl ha rilasciato il proprio parere, preavvisando negativamente l'intervento.

h. Il 17 luglio 2018,

il Municipio ha quindi negato all'istante il permesso richiesto. Richiamato il

contenuto del parere specialistico, ha motivato il diniego con il fatto che l'opera

non si inserirebbe in modo armonioso nel territorio circostante e non rispetterebbe

le altezze massime di zona.

B. Adito

dalla RI 1, con giudizio del 9 ottobre 2019 il Consiglio

di Stato ne ha respinto l'impugnativa inoltrata avverso il provvedimento municipale,

confermando il diniego di licenza.

Anzitutto, il Governo

ha disatteso la richiesta dell'istante di procedere a un sopralluogo e

all'audizione dei responsabili dell'UTC, ritenendo

tali mezzi di prova insuscettibili di procurare la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio, nonché di far luogo a un esperimento di

conciliazione, posto che la vertenza non risulterebbe suscettibile di

concludersi con una conciliazione. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha respinto

la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita, reputando la

decisione municipale sufficientemente motivata. Di seguito, il Governo ha ritenuto

che la gru fosse in contrasto con le prescrizioni sull'altezza, non trattandosi

di un corpo tecnico indissolubilmente legato alla funzionalità

dell'impresa ai sensi della giurisprudenza. Infine, il Consiglio di Stato ha

tutelato la valutazione estetica negativa del Municipio basata sull'art. 104

cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL

701.100).

C. Contro

il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato con

contestuale rilascio della licenza edilizia. In via subordinata, postula la

sospensione della procedura e la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione.

L'insorgente censura

anzitutto una violazione del diritto di essere sentita, ritenuto che il Governo

avrebbe omesso di procedere a un sopralluogo, nonché all'audizione dei

responsabili dell'UTC. Biasima inoltre il Consiglio di Stato per non avere

fatto luogo a un esperimento di conciliazione, riproponendo in questa sede tale

richiesta unitamente alla sospensione della procedura. Sempre con riferimento

alla violazione del diritto di essere sentita, l'insorgente lamenta una carente

motivazione della decisione impugnata, così come quella del Municipio, ritenuto

che l'Esecutivo cantonale non avrebbe fornito alcun criterio oggettivo a

sostegno della propria valutazione estetica. Di seguito, sostiene che,

trattandosi di un corpo ed un impianto tecnico assolutamente vitale per l'attività

cui il fondo in oggetto è destinato, l'impianto non

dovrebbe

rispettare le prescrizioni sulle altezze. Infine, l'insorgente censura

la valutazione estetica negativa del Municipio, rimproverando all'Autorità

comunale di avere irritualmente delegato a terzi la risposta a questioni

giuridiche e non tecniche e di fatto. Inoltre, il parere specialistico raccolto

non indicherebbe i criteri oggettivi alla base delle proprie conclusioni e non terrebbe

conto né dell'ubicazione dell'opera in zona artigianale, in un contesto non

particolarmente degno di protezione, né della circostanza che la struttura e le

dimensioni risponderebbero a esigenze tecniche.

D. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

pervengono il Municipio CO 2, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto

necessario, in appresso.

L'UDC richiama le sue

precedenti prese di posizione dinanzi al Governo, con cui si era confermato nel

proprio avviso positivo, senza formulare ulteriori osservazioni.

CO 1 è rimasto silente.

b. In sede di replica e

duplica la ricorrente, l'UDC, il Municipio e CO 2 si riconfermano essenzialmente

nelle rispettive posizioni.

E. a. Il 28 luglio 2021,

si è svolta un'udienza pubblica presso la sede della ricorrente al mapp. (__________)

alla presenza delle parti coinvolte. In tale occasione sono state anche acquisite

agli atti le fotografie scattate dal Tribunale ed è stato concordato di

sospendere la procedura nell'attesa della prospettata introduzione, entro fine

settembre 2021, di una variante riduttiva della domanda di costruzione,

suscettibile, qualora fosse sfociata in una licenza edilizia, di evitare l'emanazione

di un (inutile) giudizio di merito nel presente procedimento. Quest'ultimo avrebbe

comunque potuto essere riattivato in ogni tempo ad istanza di parte.

b. Nel corso del mese

di ottobre 2021, la ricorrente ha presentato una domanda (di variante) per lo spostamento

ed abbassamento gru di magazzino.

La domanda, pubblicata dal

20 ottobre al 3 novembre 2021, ha suscitato di nuovo l'opposizione di CO 2 a

nome dell'Amministrazione __________.

c. A seguito dello

scritto del 21 ottobre 2022 della ricorrente, che ha comunicato come la

procedura di variante sia tuttora pendente davanti al Municipio, l'UDC ha osservato

di averla preavvisata favorevolmente in data 4 novembre 2021, mentre l'Esecutivo

comunale ha comunicato di aver commissionato una perizia ad un architetto

esterno, il cui esito negativo dal profilo dell'inserimento nel paesaggio

sarebbe stato comunicato il 27 settembre 2022 all'insorgente, la quale avrebbe

prospettato l'inoltro di un'ulteriore variante riduttiva. Rilevando di essere

in attesa di una presa di posizione da parte degli opponenti in merito alla postulata

proroga della sospensione, il Municipio si è rimesso a questi ultimi quanto all'opportunità

di riattivare la presente procedura.

CO 2 (a nome dell'Amministrazione

__________) e CO 1 chiedono dal canto loro la riattivazione della procedura

sospesa.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, già istante in licenza e direttamente

toccata dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati con le risultanze del

sopralluogo/dell'udienza pubblica e, in particolare, con la documentazione

fotografica allestita dal Tribunale e acquisita agli atti (art. 25 cpv. 1 e 2

LPAmm). Superata è dunque la critica rivolta al Governo di non aver proceduto

ad un sopralluogo, dato che un eventuale difetto sarebbe da considerare

sanato in questa sede. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid.

3.3), le ulteriori prove sollecitate dalla ricorrente (dichiarazione/audizione

dei responsabili dell'UTC) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la

conoscenza di altri elementi rilevanti ai fini del giudizio. Immune da critiche

è dunque pure la decisione del Governo di prescindere dalle stesse.

1.3. La ricorrente

ripropone davanti a questa Corte la richiesta di dar luogo ad un tentativo di

conciliazione. Sennonché, considerato il tenore potestativo dell'art. 23 cpv. 1

LPAmm e la natura della presente procedura, volta sostanzialmente ad accertare

la fondatezza delle violazioni materiali contestate all'istante, il Tribunale

non ritiene necessario di far luogo ad un tentativo di conciliazione in questa

sede, che appare del resto superato dalle discussioni intervenute in sede di

udienza pubblica e dalla sospensione del procedimento concordata dalle parti in

tale occasione al fine di permettere la presentazione di una variante riduttiva,

rispettivamente dalla richiesta formulata nel frattempo dagli opponenti di

riattivare la procedura.

Considerandi

2.

Carente

motivazione

2.1

Per prassi, la

motivazione della decisione - obbligo previsto dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm e

componente del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) - può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno

brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che

in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto

della portata del giudizio e delle possibilità d'impugnazione (cfr. DTF 134 I

83.

consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b), oppure quando

risulta implicitamente dai considerandi che compongono la decisione (cfr. STF

2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF

2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000

consid. 2). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di

fatto o di diritto. L'autorità può limitarsi ai punti essenziali (cfr. RDAT

I-1999 n. 27 consid. 3b; STA 52.2017.343 dell'11 febbraio 2019 consid 2.2).

2.2

In concreto, ancorché in maniera succinta, il Consiglio di Stato si è

espresso sulle tematiche (violazione del diritto di essere sentita, altezza,

inserimento paesaggistico) sollevate dalla ricorrente con il suo ricorso. D'altra

parte, l'insorgente è stata in grado di censurare la decisione governativa,

presentando un gravame articolato e circostanziato. Non risulta dunque

perfezionata una violazione dei suoi diritti difensivi.

3.

Altezza

3.1

Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli

ingombri verticali delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le

norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo

dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina

inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del

paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal

terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda

o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente

applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di

questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei

tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione

delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al

computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di

ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che

sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (cfr. RtiD

I-2004 n. 37 consid. 2.2.; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; STA

52.2011.323

del 22 luglio 2013 consid 2.1; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1235 ad art. 40/41 LE).

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non

significa che le altre costruzioni, quali impianti ed installazioni, non

soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da

questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura.

Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre

costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile

di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe

a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee, la giurisprudenza

delle autorità e dei tribunali cantonali ha ripetutamente ritenuto che le

prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce e antenne a sé

stanti (cfr. STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 3.2, 52.2015.241 del

19.

giugno 2017 consid. 6.2, 52.2011.323 citata consid 2.2, 52.2008.144 del 7

gennaio 2009 consid. 3, 52.2005.410 del 20 luglio 2006 consid. 2.2, 52.2003.182

del 29 settembre 2003 consid. 2; decisione del Baudepartement di San Gallo Nr.

12/2020 del 24 febbraio 2020, pubbl. in: BDE 2020 Nr. 12 consid. 3.1; decisione

del Regierungsrat di Berna Nr. 2242 del 5 luglio 1978, pubbl. in: BVR 1980 pag.

4.

segg. consid. 2b; Scolari, op.

cit., n. 1243 ad art. 40/41 LE).

3.2

L'art. 40 n. 2

NAPR, disciplinante i parametri edificatori della zona artigianale in

Bosciaredo, prescrive che:

-

Destinazione: strutture artigianali, capannoni di deposito, esclusa

l'abitazione.

-

Indice di edificabilità (valore massimo) i.e. = 4,0 m3/m2

-

Indice di occupazione (valore massimo) i.o. = 50%

-

Altezza massima

- per tetti piani = ml 9.80

- per tetti a falde al colmo = ml 11.60

-

Grado di sensibilità III.

- Prescrizioni particolari: Possibilità di

edificare a confine verso la zona EAP.

Non è applicabile l'art. 27 “area verde”.

Il termine tetti e il riferimento alle falde,

rispettivamente al colmo indicano chiaramente che la norma è stata

concepita per limitare gli ingombri verticali degli edifici (cfr. STA

52.2008.144

citata consid. 3, 52.2003.182 citata consid. 2.4).

3.3

Nel caso concreto

il Municipio ha negato il permesso richiesto, ritenendo che l'opera, con

un'altezza sotto gancio di 24.00 m, non rispettasse l'altezza massima (9.80 m

per tetti piani e 11.60 m per tetti a falde al colmo) prescritta dall'art. 40 n.

2.

NAPR.

La decisione municipale

è stata tutelata dal Governo, il quale ha ritenuto che la gru non fosse un corpo

tecnico indissolubilmente legato alla funzionalità dell'impresa nel

senso inteso dalla giurisprudenza

e dovesse dunque rispettare le prescrizioni

sulle altezze.

Al riguardo, la Corte

osserva quanto segue.

La controversa opera non è un edificio. Non serve infatti a

riparare persone e cose dalle intemperie. Non è neppure un corpo tecnico ai

sensi dell'art. 7 n. 3 NAPR, norma invocata in questa sede dal Municipio, ma

che, concernendo i corpi tecnici ubicati sui tetti degli edifici, non è

afferente alla fattispecie. Si tratta invece di un impianto destinato al

riordino di un magazzino di materiali edili e al carico/scarico dei relativi

automezzi. Non trattandosi di edificio, ma di un'installazione, il limite

d'altezza, fissato dall'art. 40 n. 2 NAPR, è applicabili soltanto per analogia.

L'impianto vi soggiace soltanto nella misura in cui il suo ingombro, tenuto

conto delle finalità perseguite da questo parametro edilizio, è analogo a

quello di un edificio. Ora, non si può invero ragionevolmente sostenere che la

gru, formata da una struttura (torre) metallica (non piena) verticale a sezione

quadrata (1.20 x 1.20 m) sulla quale s'innesta orizzontalmente un braccio di

medesima fattura ma a sezione triangolare (0.97 x 0.96 m), arrechi un

qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell'aerazione e

dell'insolazione naturali (cfr. in tal senso, sentenza del Tribunale

amministrativo di Basilea-Città del 25 aprile 1986, in: BJM 1987 pag. 267

segg., consid. 4). Da questi profili si deve quindi escludere che

l'installazione in oggetto possa essere assimilata ad un edificio. Più delicato

è invece il quesito se possa esserlo in virtù dell'impatto sui fondi

circostanti e sul quadro del paesaggio, indirettamente tutelato dalle

limitazioni dell'altezza massima degli edifici. Parrebbero escluderlo, da un

lato, la relativa esilità della struttura medesima, il cui ingombro non è

invero molto dissimile da quello di un traliccio dell'alta tensione, e, dall'altro,

l'ubicazione dell'impianto, situato in una zona artigianale posta a ridosso

della strada nazionale N13 e del viadotto di Via __________ e confinante verso

nord con la zona residenziale-commerciale (RC), che ammette un'altezza massima

di 15.60 m (17.60 m al colmo; art. 39 NAPR) e nella quale, nelle immediate

vicinanze, trova segnatamente posto il supermercato Manor ed il relativo grande

posteggio. La questione se l'altezza massima stabilita per la zona di

situazione dall'art. 40 n. 2 NAPR osta(va) al rilascio del permesso postulato

può tuttavia restare aperta. Anche qualora il Municipio non avesse potuto negare

la licenza fondandosi sulle prescrizioni relative alle altezze, ciò non

significa(va) ancora che il controverso impianto dovesse/debba essere

autorizzato. In effetti, come si vedrà più avanti, un'eventuale limitazione dell'altezza

può indirettamente derivare dall'applicazione di altre norme, segnatamente di

carattere ambientale e paesaggistico, alle quali soggiacciono di principio

anche i corpi tecnici e gli impianti (cfr. STA 52.2018.275 del 26 giugno 2019 consid.

3).

4.

Valutazione

estetica

4.1

La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art.

94.

cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva

(principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale.

Tale norma esige che gli interventi s'inseriscano nel paesaggio in

maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo

sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa dal canto

suo che ciò si verifica quando un progetto si

integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le

preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Fatti salvi i casi di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona

fabbricabile tale principio è applicato dai comuni, che possono richiedere il parere

del Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107

cpv. 3 RLst).

4.2

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione

del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura

indeterminata, l'autorità decidente non deve

affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri

oggettivi, dimostrando che la sua applicazione ad una determinata fattispecie

deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF

114.

la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3

confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio

costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013,

pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va

attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque

svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie

dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che

rispettano le prescrizioni di zona non possono essere considerate contrarie

all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico soltanto

perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici

circostanti (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a, 115 Ia 114 consid. 3d; STA

52.2010.147

del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da: STF 1C.442-448/2010

del 16 settembre 2011, pubbl. in: RtiD

I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/ Socchi, op. cit., pag. 359 con

rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle possibilità

edificatorie vigenti appaia irragionevole, come, ad esempio, quando si tratta

di proteggere un sito, un edificio o un insieme

di costruzioni che presentano qualità estetiche notevoli, mancanti all'immobile

progettato o messe in pericolo dalla sua realizzazione (cfr. STF

1C_258/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6.2 con rimandi).

4.3

Configurando una nozione giuridica di natura

indeterminata, il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio conferisce all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo

contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione

data dalla competente autorità comunale o

cantonale, il Tribunale cantonale amministrativo s'impone riserbo nel controllo

di tale apprezzamento, censurandolo unicamente nella misura in cui integra gli

estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'eccesso

o dell'abuso di potere (art. 69 cpv.

1.

lett. a LPAmm; Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 61 n. 2d). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, cioè fondata su considerazioni serie e pertinenti,

il Tribunale non può dunque censurarla,

sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. DTF 100

la 82 consid. 4a, 96 I 369 consid. 4; STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016

consid. 6, 52.2013.35 citata consid. 5.3, 52.2010.147 citata consid. 2.3).

4.4

4.4.1

In concreto, prima di decidere, il

Municipio ha chiesto alla H__________ Sagl, nella persona dell'arch. D__________,

un parere specialistico circa la conformità della controversa struttura con

il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel territorio. L'insorgente

contesta tale modo di procedere, lamentando che, così facendo, il Municipio avrebbe

irritualmente delegato a terzi la risposta a questioni giuridiche, e non

tecniche o fattuali, di sua esclusiva competenza. A torto.

Sebbene l'intervento in contestazione

concernesse la posa di una gru su un fondo assegnato alla zona artigianale in

Bosciaredo, facente quindi parte del territorio edificabile, e la sua valutazione

dal profilo estetico spettasse dunque per principio al Municipio, ciò non

impediva evidentemente a quest'ultimo di avvalersi della consulenza di un

professionista. Ancorché la LST preveda che il Comune, nei casi di sua competenza,

può richiedere il parere del Cantone e, per esso, dell'UNP (cfr. art. 109 cpv.

2.

LST, art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 lett. b RLst), non è dato di vedere perché

l'autorità comunale, che potrebbe anche decidere in tutta autonomia, non possa farsi

assistere da un consulente privato. Alla fin fine, in effetti, sia che formi il

suo parere in base a proprie valutazioni e alla propria esperienza, sia che

faccia liberamente suo il parere di terzi, determinante è unicamente che il

Municipio motivi la sua valutazione/decisione. Nella misura in cui l'Esecutivo

comunale ha condiviso il parere del consulente al quale si era rivolto, ovvero

se ne è servito per rafforzare il proprio convincimento e la propria

motivazione, il suo agire non presta dunque il fianco a critiche. L'obiezione

sollevata va pertanto disattesa. Se la valutazione estetica municipale,

avallata anche dal Governo, fosse/sia sostenibile, è questione che verrà

esaminata nei considerandi che seguono.

4.4.2

Dando seguito al mandato ricevuto, il 3 maggio 2018 l'arch. D__________

ha preavvisato negativamente l'intervento, ritenendolo in contrasto con il

principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel territorio, senza invero

fornire particolari spiegazioni da questo profilo. Richiamato questo parere, in

data 17 luglio 2018, il Municipio ha negato il permesso, rilevando, tra l'altro,

che la gru non si inserisce in rapporto di qualità con l'esistente e non si

pone allo stesso livello qualitativo del contesto costruito esistente. L'avvenuta

posa della gru non rispetta inoltre nessun requisito dei criteri di valutazione

paesaggistica enunciati dalle linee guida cantonali.

In sede di risposta davanti al Consiglio di

Stato l'Esecutivo comunale ha ulteriormente sviluppato le sue motivazioni

contrarie all'intervento, producendo un complemento del rapporto specialistico

datato 9 ottobre 2018. In particolare, il Municipio ha rilevato come l'intervento

non terrebbe sufficientemente conto del contesto circostante, caratterizzato da

comparti con contenuti differenti, segnatamente residenziali e commerciali, e

dove, nella confinante zona AEP, s'intenderebbe realizzare un centro

congressuale. La posa non temporanea della gru comporterebbe inoltre un

innegabile influsso negativo sul territorio, in quanto prorogherebbe nel tempo

l'immagine di provvisorietà e precarietà legate a questo genere d'impianto. Non

porterebbe quindi ad altro risultato nemmeno la proposta riduzione della sua

altezza, dovendosi semmai esplorare soluzioni alternative suscettibili d'integrarsi

meglio nel territorio.

Tenuto conto del

margine di giudizio di cui dispone l'autorità comunale, il Governo ha tutelato la

valutazione estetica negativa del Municipio. A ragione.

4.4.3

La controversa gru

è stata posata su un terreno che era ed è tutt'ora attribuito alla zona

artigianale (Ar) in Bosciaredo, composta unicamente dai mapp. __________ e __________

(già mapp. __________). Posta a lato, verso sud, del sedime della strada

nazionale N13, che collega la rete autostradale dallo svincolo di Bellinzona-Sud

(N2) ad Ascona, tale zona confina in effetti verso nord/nord-ovest con una

vasta zona residenziale-commerciale (RC) e verso est con un'estesa zona EAP.

Oltre la strada nazionale, verso sud-ovest vi è una zona residenziale a 4 piani

(R4), mentre verso sud e sud-est trova posto un'ulteriore ampia zona EAP, che

comprende il sedime dell'ex Aerodromo di Ascona. Benché ubicata a ridosso, da

un lato, della strada nazionale e, dall'altro, di un comprensorio (zona RC) contrassegnato

dalla presenza di stabili commerciali (Manor e relativo posteggio, stazioni di

benzina, garages/rivendite di auto) e da edifici residenziali di colori, fogge,

coperture e orientamenti diversi, la controversa struttura appare dunque

isolata dal suo contesto, il quale, pur presentando le usuali infrastrutture

tecnologiche (lampioni, antenne), non contempla ingombri (tecnici) paragonabili.

Accentua peraltro l'impatto della struttura, facendone un segno significativo

nel quadro del paesaggio su cui s'impone con le sue importanti dimensioni (cfr. fotografie agli atti e viste reperibili su

Google Maps e Google Street view), il fatto che sia posizionata in un'area,

sostanzialmente pianeggiante siccome situata tra i rilievi dei Monti

Trinità/Monte Bré (ad est) e del Monte Verità (ad ovest), rilevante quanto

delicata dal profilo paesaggistico, dato che funge, da un lato, da ingresso nel

territorio del Comune di Ascona, dopo l'attraversamento della Maggia, e, dall'altro,

da passaggio, da una parte, tra i quartieri di Ascona posti sui due lati (nord

e sud) dell'asse stradale della N13, rispettivamente tra questi ultimi e

Losone, e, dall'altra parte, tra gli insediamenti lacuali (Locarno e Ascona) e

le valli superiori (Centovalli, Onsernone, Vallemaggia). Ciò detto, nonostante che

l'impianto sia di per sé conforme alla zona Ar in cui è stato eretto, nella

misura in cui consente il riordino del

magazzino di materiali edili della ricorrente e il carico/scarico dei relativi

automezzi, nella fattispecie non appare fuori luogo ritenere che la gru, che

ridisegna in modo permanente e da più punti di vista il quadro del paesaggio (cfr. fotografie agli atti e viste reperibili su

Google Maps e Google Street view), non vi s'inserisca convenientemente.

L'impatto su quest'ultimo è infatti tutt'altro

che irrilevante. Vero è che, come rileva l'insorgente, la giurisprudenza ha

avuto modo di stabilire che, allorquando la configurazione di un impianto

tecnico è determinata da esigenze

tecnico-funzionali, nella valutazione estetica non si giustifica di applicare

un metro di giudizio troppo severo (cfr., per quanto concerne le antenne di

telefonia mobile e i pannelli solari: STF 1C.98/2011 del 22 settembre

2011.

consid. 6.1; STA 52.2015.241 citata consid. 8.4). Non è neppure inusuale che nelle zone artigianali e industriali possono

rendersi necessarie strutture imposte dal tipo di produzione e dalla tecnica di

dimensioni superiori in termini relativi (per rapporto alle norme di zona) ed

assoluti (cfr. STF 1A.192/1989 del 15 giugno 1990 consid. 2, pubbli. in: RDAT

I-1991 n. 85; STA 52.2018.275 citata, consid. 3; Scolari, op. cit., n. 1240 ad art. 40/41 LE). Nel caso

concreto, tuttavia, l'utilizzo della gru non dipende tanto da esigenze

oggettive, legate al tipo di attività/produzione svolta sul sedime, quanto

piuttosto, come ammette la medesima insorgente (cfr. ricorso, pag. 4), da

ragioni soggettive, connesse all'incremento dell'attività dell'azienda ed alla

conseguente riduzione dello spazio disponibile, che impedirebbe, segnatamente, di

far ricorso come in passato a mezzi (mobili) alternativi, meno impattanti sul

quadro paesaggistico. Ne consegue che, tenuto conto della latitudine di giudizio di cui beneficia l'autorità

comunale, la sua decisione di considerare che l'impianto di sollevazione in

discussione non rispetta - neppure con la proposta riduzione della sua altezza

(da 24.00 m a 16.00 m al gancio), peraltro formulata con semplice e-mail (anziché

come variante riduttiva, munita di specifiche tecniche complete e

fotoinserimenti), il requisito posto dall'art. 104 cpv. 2 LST, resiste, per

quanto opinabile possa apparire, alle critiche della ricorrente e,

impregiudicato l'esito di altre procedure (varianti riduttive), merita quindi di

essere tutelata, unitamente al giudizio governativo che l'ha confermata.

6.

Distanza dalla

strada

6.1

L'art. 6 n. 1 NAPR, recante il

titolo Distanza dall'area pubblica (strade, piazze, EAP) prescrive:

1.

Le linee di costruzione (allineamenti) e le linee

di arretramento indicate nel piano sono obbligatorie per le edificazioni fuori

terra.

2.

Edifici principali e costruzioni accessorie:

salvo diversa prescrizione del piano (p.es. nucleo), l'arretramento minimo è di

ml 4.00 dal campo stradale e di ml 2.00 dai sentieri. Di regola il fronte

principale degli edifici deve orientarsi lungo l'area pubblica.

3.

Costruzioni sotterranee e piscine non coperte,

che non sporgono oltre la quota del campo stradale: arretramento minimo ml

1.00

Il Municipio può concedere deroghe in casi giustificati.

4.

Di principio le costruzioni esistenti in

contrasto con gli arretramenti possono essere riparate e mantenute senza

ampliamenti sostanziali di volume. Il Municipio può concedere deroghe nel caso

di trasformazioni, ampliamenti o sopraelevazioni se il contrasto con il nuovo

diritto non pregiudichi in modo significativo l'interesse pubblico o quello dei

vicini. Nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti importanti le costruzioni

esistenti devono essere demolite.

6.2

Il vigente piano del traffico fissa

lungo la strada nazionale N13, nel tratto dei mapp. __________ e ____________________

(già part. __________), una linea di arretramento di 12.00 m. La controversa opera, collocata a 6.60 m

dal sedime stradale in questione, risulta quindi invadere lo spazio determinato

dalla linea di arretramento (cfr. piani allegati alla domanda di costruzione).

Anche da questo punto di vista, invero non esaminato dai Servizi cantonali né

dal Municipio, la domanda non sembra dunque conforme al diritto. Dato l'esito,

non mette conto esaminare se fossero/siano dati i presupposti per concedere

una deroga (cfr. art. 6 n. 1 cpv. 4 NAPR), se del caso sotto forma di precario

(cfr. art. 6a cpv. 3 e 4 Lstr), che l'istante in licenza non ha peraltro

richiesto.

7.

7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

7.2

La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili ai resistenti, né al CO 3, in quanto non patrocinati (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, parzialmente già anticipata, è posta a carico della

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere