Lexipedia

Decisione

52.2019.585

Commesse pubbliche. Valutazione del criterio delle referenze

13 febbraio 2020Italiano24 min

I lavori comprenderanno la risistemazione a tappe

Source ti.ch

__________

Incarto n.

52.2019.585

Lugano

13

febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 15 novembre 2019 della

RI

1

contro

la decisione del 24/30 ottobre 2019 del Municipio di

CO 2, che in esito al concorso per la delibera delle opere da giardiniere per

il risanamento dell'area giochi delle Scuole elementari _________, ha

aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 di __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il __________ il

Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da giardiniere per il

risanamento dell'area giochi delle scuole elementari __________ (FU n. __________

pag. __________). Oggetto della commessa è la sistemazione del giardino attuale

con la sostituzione delle attrezzature da gioco e la nuova pavimentazione

truciolare, rifacimenti ed adattamenti percorsi pedonali, semine e piantagioni.

La descrizione dell'opera fornita dal capitolato alla pos. 131.100 indicava

che:

Fatti

I lavori comprenderanno la risistemazione a tappe

dell'area giochi esistente, in particolare:

-

smantellamento attrezzature e

giochi esistenti;

-

scavi e il modellamento del

terreno attuale;

-

scavi e formazioni di drenaggi;

-

risanamento di pavimenti;

-

formazione di vari giochi per

bambini;

-

formazione di pavimenti;

-

adattamenti vari aree verdi,

piantagioni e nuove semine.

L'avviso di gara (cifra 4) preannunciava

che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei

seguenti criteri di aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione:

A)

minor costo 45%

B)

referenze ed esperienza

dell'impresa per lavori analoghi 27%

C)

attendibilità del prezzo 20%

D)

formazione apprendisti

5%

E)

perfezionamento professionale

3%

La documentazione di

gara prevedeva, alle pos. 224.300-310, le seguenti prescrizioni relative al

criterio referenze ed esperienza dell'impresa per lavori analoghi:

224.300 Assegnazione della nota sulle

referenze

Devono essere inserite unicamente le referenze per i

lavori oggetto del concorso, intese come lavori e non come tipologia d'oggetto.

Valgono solo le referenze riferite ai lavori eseguiti

dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiali.

In caso di filiale: valgono solo le referenze della

filiale che inoltra l'offerta

In caso di succursale: sono ammesse anche le referenze

della Casa Madre.

224.310 Punteggio da 1 a 6

Per il calcolo dei punti fanno stato le opere con

importo superiore a Fr. 75'000 (I.V.A. esclusa, importo lordo esclusi ulteriori

sconti e ribassi definiti in sede di liquidazione) eseguite negli ultimi

5 anni dal 2015 al 2019 compresi (opere da giardiniere in costruzioni

di aree giochi). Fa stato la data della fattura finale.

Sono ammesse le referenze per lavori fatti in un

consorzio, solamente se la quota percentuale di partecipazione supera il valore

soglia fissato.

10 opere

Punti 6

8 opere

Punti 5

6 opere

Punti 4

4 opere

Punti 3

2 opere

Punti 2

nessuna opera

Punti 1

Opera

Importo

Liquidato in Fr.

Anno

Progettista (Arch. o Ing.)

1. …………………..…...

…………

………

………………….

Considerandi

2.

…………………..…...

…………

………

………………….

3.

…………………..……

…………

………

………………….

4.

…………………..……

…………

………

………………….

5.

…………………..……

…………

………

………………….

6.

…………………..……

…………

………

………………….

7.

…………………..……

…………

………

………………….

8.

……………………..…

…………

………

………………….

9.

……………………..…

…………

………

………………….

10.

.…………………..….

…………

………

………………….

N.B.: per la distinta delle referenze non vengono

accettati allegati (va compilata la tabella soprastante).

Inoltre il Committente può richiedere la visione delle

fatture che comprovano l'importo liquidato indicato nella tabella.

Nel bando (cifra 14) era

indicata chiaramente la possibilità di interporre ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dal 27 agosto 2019 (messa a

disposizione degli atti di concorso sul sito internet). Nessuno li ha tuttavia

impugnati in tempo utile (il gravame interposto il 12 novembre 2019 dalla RI 1

(RI 1) è stato dichiarato irricevibile poiché tardivo; cfr. inc. 52.2019.578).

B. Entro la scadenza del

concorso sono giunte al committente 7 offerte, per importi compresi tra fr.

353'629.40 e fr. 566'846.97.

Le stesse sono state valutate dal consulente

del committente, lo studio __________,

il quale ha proposto di aggiudicare la commessa CO 1 (CO 1),

classificatasi al primo posto con 86.00 punti. Facendo propria la proposta del suo consulente, il 24

ottobre 2019 il Municipio di CO 2 ha

quindi deciso di deliberare i lavori messi a concorso a quest'ultima ditta,

dandone comunicazione alle parti il 30 ottobre seguente.

C. Contro tale decisione,

ricevuta il 6 novembre 2019, la RI 1, seconda in graduatoria con 82.37 punti, è

insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

La ricorrente

ha contestato in sostanza le valutazioni del committente in punto alle referenze

(criterio B), ritenendole errate laddove, da un lato, ha considerato valide

quelle relative alla realizzazione di impianti sportivi professionali come

campi da calcio e altri impianti non ritenuti ludici e, dall'altro lato, ha

escluso quelle concernenti la costruzione di parchi per anziani/disabili e

aree didattiche per scuole elementari, decisamente più conformi ai lavori

citati nel concorso in questione. L'insorgente ha inoltre reputato

scorretta la valutazione della referenza - eseguita in consorzio tra la stessa

e l'aggiudicataria - relativa alla costruzione di giardini presso la Residenza __________;

non risulterebbe alcuna fattura per l'importo riportato nelle referenze

confermate e facenti punteggio a favore della ditta CO 1. Ha contestato infine

in maniera del tutto generica i criteri di aggiudicazione stabiliti dal

capitolato, segnatamente quello delle referenze per lavori analoghi, che

favorirebbe illegittimamente alcune ditte rispetto ad altre, le quali hanno

eseguito lavori per il Comune, a pregiudizio del risultato dell'opera posta a

concorso e soprattutto delle competenti ditte di giardinaggio.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si è opposto l'ente banditore, il quale

- esposti i fatti e ricordato che le regole della gara, comprendenti anche i

criteri di aggiudicazione, non sono state impugnate e quindi non possono essere

più contestate dai concorrenti - ha difeso il proprio operato sia per rapporto

all'aggiudicazione della commessa alla CO 1, sia per rapporto alla valutazione

del criterio delle referenze, con motivazioni che saranno riprese nel seguito.

b. Anche la deliberataria ha postulato la reiezione del gravame, sostenendo di

aver avuto un ruolo attivo nell'esecuzione della sistemazione esterna presso il

cantiere Parco __________ e producendo, a comprova di ciò, un plico di

fatture emesse con relativi bollettini di lavoro.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Con la replica la

ricorrente ha riaffermato le proprie tesi, annotando in aggiunta di ravvisare

un possibile conflitto di interessi per il fatto che l'__________ (progettista dei

lavori oggetto della referenza Residenza __________ apportata dalla CO 1)

abbia avuto rilevanza nella valutazione delle ditte concorrenti. Non si

dovrebbero, a mente sua, accettare referenze di lavori svolti in

collaborazione con la ditta progettista dell'oggetto del concorso.

F. Con le dupliche

la stazione appaltante e la deliberataria si sono riconfermate nelle

argomentazioni e domande di giudizio formulate in precedenza.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il

committente ha affidato ad un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e

65.

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali

lacune negli accertamenti posti in essere dal committente si potrà se del caso

porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento

della decisione impugnata (art. 65 cpv. 2 LPAmm).

2.

2.1. Giusta

l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore

dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali

il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il

servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la

compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,

soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando,

in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10

cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), ribadisce che i documenti di gara

devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di

importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di

valutazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine

d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la

procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I

criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle

caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di

pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,

il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il

proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione

di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del

committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a

posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86

consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione,

il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo

che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di

valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura

delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo

di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 consid. 2.1). Il

committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di

valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una

scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi

sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le

offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e

fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di

delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha

attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo

averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti,

che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2019.47 del 6 maggio

2019.

consid. 2.1 con rinvii).

2.2

In concreto,

il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule

che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione

(pos. 224 e segg. del capitolato d'appalto). L'ente banditore ha quindi

rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1 LCPubb e 10 cpv. 2 lett.

k RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il

fianco a critiche, tanto più che nessuna ditta ha impugnato le regole della

gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per le partecipanti alla

procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione

del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della

trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb). Resta tuttavia da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo delle

valutazioni concretamente esperite e delle motivazioni addotte per giustificare

le note attribuite alla ricorrente e all'aggiudicataria nel controverso

criterio B. Le note relative agli altri criteri non sono infatti oggetto di

contestazione.

3.

3.1. In materia di commesse pubbliche il

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la

violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di

apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da

parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla

verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere

discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei

principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare

evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente

istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni

che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica

unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome

priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o

altrimenti lesiva dei principi fondamentali

del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o

all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2019.48 del 6

maggio 2019 consid. 7.2; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

2d ad art. 61; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Bellinzona 2002, n. 407 segg.).

3.2

Le cosiddette referenze

servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di

realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione

oggetto della commessa. Forniscono quindi

anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta.

Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di

utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in

quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un

giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno

rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid.

2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD II-2017 n. 13

consid. 4.2, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA

52.2017.530

del 5 marzo 2018 consid. 2.2; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/

Marc Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, vol. 16, Zurigo-Basilea-Ginevra 2008, n. 167, pag.

65).

3.3

Di regola, le referenze sono costituite da lavori

analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530

citata consid. 2.3; cfr. inoltre sulla

distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre

2012.

consid. 2.1-2.3,

massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX

ed., Zurigo 2014, n. 89 segg., pag. 516). La definizione di "lavori analoghi"

va anzitutto

ricercata nelle disposizioni di gara, che

notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento

concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle

regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori

analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo,

sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera

messa a concorso. Caratteristiche del lavoro

messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare

sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da

giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del

requisito "lavori analoghi" può

essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti

(cfr. STA 52.2019.51 del 17 aprile 2019 consid. 3.2, 52.2018.208 dell'8 agosto

2018.

consid. 2.3, 52.2018.81 del 21 giugno 2018 consid. 3.3, 52.2015.60 del 30

aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid. 2.2,

52.2011.154

del 21 giugno 2011 consid. 2.2).

3.4

Nella valutazione delle referenze, il

committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio

può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura

in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art.

61). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte

del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti

a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

-

la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente

documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le

caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;

-

una circostanziata verifica, da parte del committente, delle

indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed

eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari,

adeguatamente protocollate;

-

una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di

eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo

all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa

sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018

consid. 4.2, 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata

consid. 2.2).

Spesso, i committenti si

accontentano di una generica e sommaria

indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di

cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni

sull'ammissibilità o sulla valutazione di

singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte

gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni

supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la

correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale

cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili

a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche

intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2018.81 citata consid. 3.4).

4.

4.1

Nel caso che qui ci occupa, il capitolato chiedeva ai

concorrenti di indicare a titolo di referenza

(al massimo dieci) lavori analoghi (pos. 224.310, pag. 9) eseguiti negli

ultimi 5 anni e precisava che per dieci opere sarebbe stata assegnata la nota

6, per otto la nota 5, per sei la nota 4, per quattro la nota 3, per due la

nota 2 e per zero la nota 1.

La ricorrente ha contestato in

sostanza le valutazioni esperite dall'ente banditore. A suo parere il Municipio

ha operato in maniera errata laddove ha riconosciuto come valide referenze i (3) lavori portati

dalla deliberataria concernenti la realizzazione di impianti sportivi

professionali come campi da calcio e altri impianti, e non già quelli da

essa addotti relativi alla costruzione di parchi per anziani/disabili e aree

didattiche per scuole elementari, decisamente più conformi ai lavori citati nel

concorso.

Anzitutto giova osservare che oggetto della commessa è il risanamento dell'area

giochi esistente, comprensiva di uno spazio con attrezzature ludiche (torretta

con scivolo, bilzo balzo, cavallo a dondolo, altalena, pavimentazione

anti-trauma, ecc.) e di un campo da calcio, e la sistemazione dell'intera area

verde, che include prato e piante di vario genere.

Nel caso di specie il committente ha stabilito che avrebbe considerato lavori

analoghi, computabili ai fini della valutazione delle referenze (d'aggiudicazione e non d'idoneità come

assevera a torto la ricorrente), da una a dieci opere da giardiniere in

costruzioni di aree giochi con importo superiore a fr. 75'000.- (IVA esclusa, importo lordo esclusi ulteriori

sconti e ribassi definiti in sede di liquidazione) eseguite dal 2015 al 2019.

Orbene è più che evidente che i lavori

eseguiti per la Residenza ______ (referenze n. 1 e 2) e per il complesso del __________

(referenza n. 8) non presentano sufficienti analogie con quelli messi a

concorso dal Municipio di CO 2. A livello di caratteristiche, la differenza tra

le opere da aggiudicare e quelle che la ricorrente pretende di portare come

referenza è in effetti palese. Le opere di sistemazione del giardino e di

un'area destinata agli anziani, così come pure quelle da giardiniere con

piantagione, semina, realizzazione di percorsi pedonali e dell'impianto di

irrigazione eseguite nel complesso del __________ non hanno invero granché da spartire

con i lavori da giardiniere in costruzioni di aree giochi per bambini. Non può

di conseguenza essere considerata lesiva del diritto la decisione del

committente di scartare queste (tre) referenze. Al contrario, le censure

sollevate dalla ricorrente per quanto riguarda l'esclusione della referenza (n.

6) centro scolastico __________ non si avverano di primo acchito prive

di pertinenza. Stando alle affermazioni del progettista parrebbe infatti che l'insorgente

non si fosse limitata a svolgere unicamente lavori da giardiniere, ma

che avesse realizzato anche delle pavimentazioni per aree gioco di tipo erboso

o calcestre (cfr. doc. 14A). L'ente banditore non poteva quindi scartare a

priori tale referenza che, come visto, perlomeno da un punto di vista delle sue

peculiarità, sembra presentare

sufficienti affinità con le opere previste alle scuole elementari __________. Le

generiche contestazioni della ricorrente con riferimento alle referenze 1, 2, 3

e 4 addotte dall'aggiudicataria non meritano invece accoglimento. Vuoi perch.i

tre interventi di risanamento di aree sportive comprensive di campi da calcio

con pavimentazione sportiva (referenze n. 1, 2 e 3), dal profilo prettamente

qualitativo, hanno un adeguato grado di analogia con i lavori messi a concorso.

Vuoi perché la validità della referenza (n. 4) Residenza __________ non

può essere messa in dubbio (unicamente) per il fatto che anch'essa (al pari

della commessa oggetto dell'odierno contendere) ha (avuto) per progettista l'_____.

Si tratta di un semplice dato di fatto, che non può assurgere a indizio di

preimplicazione già solo per mancanza di elementi che la suffraghino e che non

è quindi atto, da solo, a giustificare l'esclusione delle referenza in oggetto.

Ben altre sono le

inosservanze nelle quali è incorsa la stazione appaltante, come si avrà modo di

constatare nel seguito.

4.2

Nella tabella a pag. 9 del

capitolato d'appalto, riportata anche in narrativa (consid. A), ricorrente e

deliberataria hanno presentato dieci referenze, segnalando in modo forzatamente

succinto l'opera oggetto dei lavori, l'importo di liquidazione, l'anno di

realizzazione ed il nome del progettista, di ogni singolo mandato.

Giustamente la stazione

appaltante ha chiesto informazioni ai progettisti indicati dagli offerenti

nella lista delle referenze per verificare l'esecuzione dei lavori vantati. Ad

eccezione delle fatture con bollettini di lavoro concernenti gli interventi

effettuati dalla deliberataria presso il cantiere __________

(prodotte

con la duplica sub doc. D), nell'incarto trasmesso al Tribunale non figura

tuttavia alcuna documentazione atta a chiarire con precisione le

caratteristiche, l'importanza e l'accuratezza delle opere che la ricorrente e

la deliberataria hanno portato come referenze. Gli atti, segnatamente le tabelle

di valutazione (cfr. rapporto di valutazione, pag. 8), non contengono peraltro

alcuna motivazione circa gli apprezzamenti operati dal committente sulle

singole referenze addotte dalle due concorrenti in discussione. Con la risposta

la committenza ha invero spiegato di aver ritenuto valide 9 delle (10)

referenze della deliberataria con la seguente motivazione:

(…) nei tre casi in cui il committente era il Comune

di CO 2 (__________, SI __________ e SI __________) la situazione era nota al

presente committente, sia a livello qualitativo che quantitativo (…).

Il lavoro svolto per la Città di B__________a (Stadio __________)

così come quello effettuato a favore del Comune di C__________ sono stati

verificati, oltre ad essere noti dal momento in cui sono frutto di pubblici

concorsi, così come sono stati puntualmente esaminati - contattando le persone

indicate quale contatto - i tre lavori svolti a favore di committenti privati e

il risanamento del capo di calcio della caserma di Isone.

Per

quanto attiene la Residenza __________ (…) va precisato che progettista era l'__________

e quindi la situazione relativa agli interventi svolta da CO 1 chiara al

progettista.

Relativamente a quelle addotte dalla ricorrente ha poi specificato quanto segue:

(…) Delle quattro referenze indicate per lavori svolti

a favore della Città di CO 2 (due per Casa ________, Parco giochi ________ e

parco del __________), solo una ha potuto essere validata poiché rispettosa

delle condizioni poste dal capitolato di concorso. Infatti nel parco del __________

di __________ non c'è nessuna area giochi né pavimento anti-trauma o campi da

giochi di alcun tipo, così come i lavori svolti a Casa __________ non hanno

vista la realizzazione da parte dell'insorgente di nessuno spazio simile, bensì

unicamente lavori di sistemazione del giardino e di un'area destinata agli

anziani La documentazione fotografica - dalla quale si può vedere l'assenza di

qualsiasi area giochi - è acclusa al presente allegato (doc. 14A). I lavori

eseguiti dalla ditta RI 1 nel complesso del __________ sono stati limitati alle

classiche opere da giardiniere con piantagione, semina, realizzazione di

percorsi pedonali e dell'impianto di irrigazione.

Per quanto attiene la referenza relativa al Centro scolastico

__________, il progettista ha inviato il piano sinottico delle zone

d'intervento, confermando nel contempo che la ricorrente ha svolto unicamente

lavori da giardiniere, senza realizzazione di aree da gioco, la quale invece è

stata creata da altre ditte (cfr. doc. 14) (…).Tutte le altre referenze

riferite a complessi residenziali privati ubicati a __________, __________, __________,

__________ e __________ sono state verificate con i progettisti e ritenute

valide.

In realtà, negli atti di concorso non v'è traccia alcuna dei risultati delle

verifiche esperite in merito dalla committenza. Non possono evidentemente

essere reputati tali gli atti contenuti nella Documentazione relativa alle

prove delle referenze prodotta dall'ente banditore sub doc. 14A e 14B, che

si limitano ad attestare alcune fotografie (parco __________, Casa __________),

il piano sinottico degli interventi eseguiti presso il centro __________

con una breve descrizione e rappresentazione fotografica degli stessi, la

conferma scritta dell'esecuzione di aree giochi per i (soli) cantieri di __________

(Residenza __________) e __________ (Parco __________), nonché due

liquidazioni finali (referenze Residenza __________ e Risanamento

dell'area sportiva comprensiva di campo di calcio a __________), senza

tuttavia provare in alcun modo che i

mandati considerati alla stregua di valide referenze abbiano effettivamente l'attinenza

- sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo - con la realizzazione di aree da gioco

richiesta dal concorso. Non è evidentemente bastevole limitarsi a

sostenere di averle verificate direttamente con i progettisti (contattati per

telefono o per mail) e che in alcuni casi i lavori svolti erano comunque noti

dal momento in cui sono frutto di pubblici concorsi. Né tanto meno è

sufficiente affermare che laddove il committente era il Comune di CO 2,

rispettivamente l'__________, la situazione era nota al presente committente,

sia a livello qualitativo che quantitativo, rispettivamente chiara al

progettista. Sta di fatto che per il Tribunale, la situazione relativa agli

interventi svolti dalle due concorrenti nelle opere da giardiniere portate come

referenza è invero, tuttora sconosciuta.

In simili condizioni, questa Corte non è assolutamente in grado di verificare

se la committenza ha acquisito una cognizione adeguata delle prestazioni che i

concorrenti hanno addotto a titolo di referenza e soprattutto se nella loro

valutazione ha esercitato correttamente il potere discrezionale riservatole

dalla legge. Il che impone l'annullamento della controversa delibera e la

retrocessione della pratica alla stazione appaltante affinché si pronunci

nuovamente ed emani una decisione debitamente motivata, dopo aver assunto le

prove che riterrà necessarie per una diligente verifica delle referenze

apportate dalle parti.

5.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando

l'avversata aggiudicazione e rinviando gli atti al committente affinché renda

una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

7.

Secondo

giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a

complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia

considerato come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con

riferimenti). La tassa di giustizia è pertanto posta a carico del committente e

della deliberataria secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'assenza di

parti vittoriose patrocinate permette di prescindere dall'assegnazione di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la

decisione del 24/30 ottobre 2019 del Municipio di CO 2, che ha deliberato alla CO

1.

le opere da giardiniere occorrenti al risanamento dell'area giochi delle

Scuole elementari __________, è annullata;

1.2

gli

atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in

ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera