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Decisione

52.2019.595

Commesse pubbliche. Criteri di idoneità

20 febbraio 2020Italiano22 min

pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.595

Lugano

20

febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 19 novembre 2019 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

a.

b.

le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5422 e 5421)

del Consiglio di Stato, che in esito al concorso indetto per aggiudicare la

fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da

installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023

(lotto SV-SC 2020-2023 __________) ha escluso l'insorgente e deliberato la

commessa alla CO 1;

le decisioni del 6 novembre 2019 (n. 5424 e 5423)

del Consiglio di Stato, che in esito al concorso indetto per aggiudicare la

fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da

installare sulla rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023

(lotto SV-SC 2020-2023 __________) ha escluso l'insorgente e deliberato la

commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 20 agosto 2019 la

Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un

pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio

2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare la fornitura e posa di segnali, telai e pali per la segnaletica

verticale da installare sull'intera rete delle strade cantonali,

geograficamente ripartita nei settori del __________ e __________, per il

quadriennio 2020-2023 (cfr. FU n. _______ pag. _______). Il bando di concorso (cifra 2) indicava

che era ammessa la partecipazione ad ogni singolo lotto e che il committente si riservava il

diritto di deliberare i singoli lotti separatamente. L'elenco prezzi e

le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica per i

(due) settori messi a concorso. Le regole di gara prescrivevano, fra l'altro, i

seguenti criteri di idoneità (pos. 223.100 CPN 102):

-

CI-1: Ditta iscritta al Registro

di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo della vendita e del

commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale o altra attività

pertinente;

Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

-

CI-2: Ditta di sufficiente

solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente adeguate allo

svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la

compilazione dell'Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro

contenuta nel fascicolo Dichiarazioni dell'offerente e riterrà

idonee unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare

di disporre di un'organizzazione aziendale sufficiente attraverso la

compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e negative al punto

4.

(…)

La pos. 131.100 del capitolato descriveva l'oggetto

della commessa come la fornitura e la posa della segnaletica verticale

destinata alle strade cantonali, ovvero la fornitura e la posa di segnali,

telai e pali per la moderazione del traffico, la manutenzione ordinaria e

l'esecuzione di correzioni stradali per il periodo dal 2020 al 2023. Le

quantità principali erano le seguenti (pos. 143.100 e cifra 2 del

bando):

Quantitativi principali lotto Sottoceneri:

a)

segnali ca.

pz. 1500

b)

telai ca.

pz. 1200

c)

pali ca.

ml 110

d)

posa e montaggio ca.

pz. 1100

e)

isole spartitraffico ca.

pz. 340

f)

paletti prefabbricati flessibili ca.

pz. 400

Quantitativi principali lotto Sopraceneri:

a)

segnali ca.

pz. 1500

b)

telai ca.

pz. 1200

c)

pali ca.

ml 110

d)

posa e montaggio ca.

pz. 1100

e)

isole spartitraffico ca.

pz. 340

f)

paletti prefabbricati flessibili ca.

pz. 400

Gli atti del

concorso prevedevano che per la gara in oggetto possono essere subappaltati

unicamente i lavori specialistici (pos. 229.200 e segg. CPN 102).

Nel bando (cifra 12) e nella documentazione

di gara (pos. 221.100 CPN 102) era segnalata chiaramente la possibilità di

ricorso contro gli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. Nel termine stabilito,

per i lotti SV-SC 2020-2023 __________ e __________, qui in discussione, sono

giunte al committente le seguenti offerte:

Ditta

__________

__________

RI 1

fr. 1'146'711.80

fr. 1'146'711.80

CO 1

fr. 1'322'304.00

fr. 1'322'304.00

__________

fr. 1'490'261.05

fr. 1'525'343.25

Esperite le necessarie verifiche, con distinte decisioni del 6 novembre 2019 il

Consiglio di Stato ha risolto di escludere le offerte della RI 1, rilevando che

la ditta non soddisfa il criterio CI-1 "Ditta iscritta al Registro di

Commercio Svizzero nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e

materiali per la segnaletica stradale" esatto alla pos. 223.100 del

fascicolo Disposizioni particolari CPN 102. Con decisioni di uguale

data, la stazione appaltante ha inoltre assegnato le commesse alla CO 1, prima

classificata in tutte e due le graduatorie.

C. Mediante ricorso del

19 novembre 2019 la RI 1 ha impugnato le (4) predette decisioni davanti al

Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e sollecitando

il rinvio degli atti al committente affinché si pronunciasse nuovamente previa

inclusione delle sue offerte. In via cautelare, ha domandato di concedere

effetto sospensivo al gravame.

La ricorrente ha ritenuto che l'estromissione delle sue offerte per il mancato

adempimento dei criteri d'idoneità previsti dalle diposizioni particolari

CPN 102 criterio CI-1 pag. 5 cifra 223.100 integrasse gli estremi di un

formalismo eccessivo. In effetti la committenza non ha considerato che la RI

1 adempie perfettamente questi requisiti, sia perché essa è da anni operativa

nella produzione, vendita, montaggio e manutenzione di prodotti di segnaletica

stradale, in particolare semafori, sia perché ha una dotazione aziendale

perfettamente operativa nella "attività pertinenti", a cui la

prescrizione in questione fa riferimento. Del resto, nessuna delle

offerenti riporta testualmente la formulazione della prescrizione CI-1 tra gli

scopi della società iscritti a registro di commercio, per modo che applicando

il testo letterale tutte e tre le concorrenti avrebbero dovuto essere scartate.

La disparità di trattamento finalizzata a discriminare l'insorgente, ha

proseguito la RI 1, è ancor più lampante ove solo si consideri che la CO 1

risulta essere a registro di commercio come una succursale di una ditta

svizzero tedesca senza una specifica indicazione dello scopo sociale nel

registro di commercio cantonale. La ricorrente ha infine criticato la

formulazione astratta e molto ampia della "pertinenza con altra attività"

contenuta nel CI-1. A suo giudizio, è inconcepibile formulare negli elementi

d'idoneità un requisito largheggiante esteso ad un'ampissima capacità

operativa, per poi escludere con un formalismo eccessivo una ditta

perfettamente organizzata, operativa da decenni nel settore, dotata di

un'infrastruttura aziendale e logistica esemplare (…) e assegnataria in passato

di diverse commesse nel settore.

D. In sede di risposta il

committente e la deliberataria si sono opposti all'accoglimento

dell'impugnativa.

a. La Divisione delle costruzioni ha ribadito la legittimità dell'esclusione

disposta nei confronti della ricorrente. Tale misura - ha specificato - è stata

adottata dato che dal Registro di commercio si evince chiaramente che la RI 1 è

una ditta attiva nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici ed

elettromeccanici e nel noleggio di impianti semaforici. Stante il testo

dell'iscrizione, essa non realizza tuttavia cartelli stradali, non fabbrica e

non vende nastri di segnalazione, colonnine, specchi, segnalatori di direzione,

né ogni altro tipo di impianto o di segnale stradale, e non ha un negozio del

genere.

L'ente banditore ha osservato poi come

l'estromissione dell'insorgente si giustificava anche a cagione del mancato

soddisfacimento dell'idoneità tecnica richiesta dalla specifica commessa.

Essa non sarebbe infatti in grado di allestire cartelli personalizzati

(Menziken) con indicazioni, località o orari ordinati di volta in volta dal

committente. Non avendo previsto di subappaltare tali lavori e non disponendo

in proprio di una struttura atta alla loro fabbricazione, risulta chiara la sua

necessità di riassegnare a terzi la realizzazione di queste tavole, per poi

rivenderle come prodotto finito.

b. Ad identica conclusione è pervenuta la deliberataria, la quale ha addotto

argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle della stazione appaltante. Ha

rilevato in particolare che a norma di legge (art. 110 dell'Ordinanza sul

registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411) per le

succursali fa stato lo scopo sociale riportato nella sede principale e che

l'estratto del Registro di commercio della CO 1 con sede nel Canton ______ cita

esplicitamente tra gli scopi della ditta la produzione e la vendita di

prodotti, sistemi e soluzioni di segnaletica stradale.

c. Dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha rinunciato

a presentare osservazioni.

E. Con la replica la

ricorrente ha riaffermato le proprie tesi. Essa ha osservato di aver

correttamente indicato la ditta __________ di __________ come subappaltatrice delle opere di zincatura e da fabbro, per quanto

non fosse (eventualmente) in grado di produrre in proprio nella propria

officina. Ha obiettato l'affermazione della committenza secondo cui essa

sarebbe una commerciante improvvisata di

segnaletica stradale, elencando

gli incarichi ottenuti in passato dal Cantone e dalla Confederazione e

producendo (sub docc. N-S) copia dei relativi contratti. Ha confermato

infine di avere - mediante atto notarile del 13 dicembre 2019 - codificato in

modo più esteso e preciso lo scopo della società non foss'altro per sbaragliare

in futuro il campo da ulteriori esclusioni dai concorsi pubblici fondate su

eccessi di formalismo.

F. Con le dupliche

la stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno confermato la propria posizione con precisazioni di cui si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alle gare d'appalto, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare la sua estromissione dalle procedure (art. 37 lett. b

LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare le aggiudicazioni

delle commesse alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece

riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro le

decisioni di esclusione (STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).

1.2. Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole

processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che

saranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare acquisire

dall'Ufficio delle commesse pubbliche la verifica di quando il CI-1 è stato

introdotto nelle condizioni d'appalto nel settore, quale unico requisito, da

solo, senza altri requisiti d'idoneità su qualifiche sostanziali, e come esso è

stato in passato applicato, come postulato in replica dall'insorgente.

2. 2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente

esclude dalla procedura gli offerenti che:

a) non adempiono ai criteri di idoneità;

b) hanno dato al committente indicazioni false;

c) non rispettano i

principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d) hanno comportamenti tali

da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo

rilevante;

e) sono oggetto di una procedura di concordato o di

fallimento;

f) hanno i medesimi

titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono

controllati dalle stesse persone;

g) hanno i medesimi

titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle

stesse persone.

2.2. Gli ordinamenti

sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione.

Fatti

I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I

criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare

per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono

invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più

vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere

generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono

i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece

da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni

di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in

funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono

essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la

legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione

del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo

d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei

criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica

l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente

comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente

la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art.

10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre

2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono

contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste

norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i

concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di

un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono

essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla

scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati

dal bando (STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1, 52.2015.498 dell'8

gennaio 2016, 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e

52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece

STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, STA 52.2015.369 del 23 ottobre

2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3. L'ente banditore

ha risolto di estromettere le offerte della ricorrente a motivo che essa non

soddisfa

il criterio CI-1 "Ditta iscritta al Registro di Commercio

Svizzero nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per la

segnaletica stradale". A torto, tuttavia.

Come indicato nel bando (cifra 2) e nel capitolato di appalto (pos. 131.100),

oggetto del concorso è la fornitura e la posa di segnali, telai e pali per la

segnaletica verticale da installare sull'intera rete delle strade cantonali. Oltre

agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri

sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni

di concorso diversi criteri di natura particolare, esigendo fra l'altro che

l'offerente fosse iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno

due anni nel ramo della vendita e del commercio di prodotti e materiali per

segnaletica stradale o altra attività pertinente. In altri termini, ha

imposto che il requisito d'idoneità in discussione dipendesse dagli scopi

risultanti dall'iscrizione a RC.

Dagli atti emerge che al momento (23 settembre 2019) in cui la ricorrente ha

presentato le proprie offerte, essa era iscritta a Registro di commercio quale

ditta attiva nella progettazione, fornitura, messa in esercizio e

manutenzione di componenti per centrali elettriche fino a 10 MW; progettazione,

sviluppo, costruzione e assemblaggio di gruppi elettrogeni di soccorso,

automazioni industriali e opere elettromeccaniche; lo svolgimento di servizi di

assistenza dopo vendita ed il noleggio di impianti semaforici per la sicurezza

stradale; la vendita, revisioni e riparazioni elettromeccaniche (cfr. doc.

I). Gli impianti semaforici costituiscono dei segnali luminosi ai sensi dell'art.

68 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr;

RS 741.21) e, pertanto, dei prodotti relativi alla segnaletica stradale. La

loro messa a disposizione ed il relativo servizio dopo vendita, rappresentano

quindi delle attività sufficientemente pertinenti con la natura della commessa

a concorso. Indipendentemente dall'assenza della specifica menzione "vendita

e commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale"

nell'iscrizione figurante a RC, la circostanza per cui la RI 1 operi

indiscutibilmente (anche) in tale ambito si desume già solo dalle numerose

commesse di fornitura nel settore che le sono state attribuite dal

Cantone e dalla Confederazione. I contratti di appalto prodotti in replica sub

docc. N-S dimostrano infatti come la ricorrente in passato abbia già effettuato

forniture di materiale per segnaletica stradale analoghe a quelle della

commessa oggetto dell'odierno contendere. In simili circostanze, l'applicazione

rigorosa della sanzione dell'esclusione configurerebbe un eccesso di formalismo

e violerebbe il principio della proporzionalità. Tale conclusione si giustifica

a maggior ragione alla luce della formulazione, assai vaga, della "pertinenza

con altra attività" contenuta nel querelato criterio d'idoneità. Giustamente

la ricorrente sostiene infatti che è inconcepibile formulare negli elementi

d'idoneità un requisito largheggiante esteso ad un'ampissima capacità

operativa, per poi escludere con un formalismo eccessivo una ditta

perfettamente organizzata, operativa da decenni nel settore, dotata di

un'infrastruttura aziendale e logistica esemplare (…) e assegnataria in

passato di diverse commesse nel settore. Il committente avrebbe dovuto

essere ben più preciso e formulare la prescrizione in termini assai meno

sommari e generici. Non può chiamare i concorrenti a scontare le conseguenze

della propria negligenza. La ricorrente soddisfa quindi il criterio di idoneità

in parola e non poteva essere esclusa.

4. 4.1.

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono

conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre

che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e

di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La

conformità deve esser data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve

adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che

deve soddisfare le prescrizioni di gara.

4.2. Il divieto di subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb è

essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato

quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara,

deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da

lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di

subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per

prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le

attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è

tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di

gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza gli

offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria,

mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di

principio essere eseguita in proprio dall'offerente (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; RtiD I-2016 n. 13; STA

52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1 e rinvii).

4.3. Nell'evenienza concreta, il capitolato d'appalto definiva in modo

concreto, preciso e completo l'oggetto della prestazione messa a concorso. In

particolare, esso stabiliva esattamente la quantità ed anche le caratteristiche

tecniche (tipo di carattere, colore, dimensioni, ecc.) dei segnali occorrenti

alla rete delle strade cantonali ed ammetteva il subappalto per le opere

specialistiche. Tra le possibili prestazioni che avrebbero potuto essere

subappaltate, lo stesso ente banditore aveva indicato i trasporti, le opere da

fabbro e da zincatura, nonché la posa (cfr. fascicolo Dichiarazioni

dell'offerente, pag. 9).

Invano obietta la stazione appaltante che la RI 1 non sarebbe in grado di

elaborare tavole e cartelli personalizzati e che per adempiere al mandato sarebbe costretta a rifornirsi

presso terzi, disattendendo con ogni

evidenza il divieto di subappalto della prestazione principale e caratteristica

chiaramente sancito dai documenti di gara. L'insorgente ha infatti

rettamente segnalato che avrebbe fatto capo alla __________ di __________ (fornitrice

delle tavole in alluminio) per le opere da fabbro e zincatura, per quanto non

fosse, eventualmente, in grado di produrre in proprio nella propria officina. Anche

questo Tribunale non ha motivo di dubitare che essa disponga delle risorse

tecniche necessarie per eseguire la commessa a concorso. Ne danno atto le

numerose forniture di materiale per segnaletica stradale (già) eseguite in

passato. Del resto, anche l'aggiudicataria ha dichiarato di subappaltare tutta

una serie di lavori, senza che ciò sia stato rilevato come contrario alle norme

di gara da parte del committente. Ne segue che le offerte dell'insorgente non

avrebbero meritato l'esclusione neppure per questo ulteriore motivo, addotto

peraltro solo in sede ricorsuale.

5. Accertata

l'infondatezza dell'estromissione dalle procedure della ricorrente, resta da

esaminare la legittimità della delibera.

5.1. La ricorrente sostiene che nemmeno l'aggiudicataria riporta testualmente

la formulazione della prescrizione CI-1 tra gli scopi della società iscritti a

Registro di commercio. Anche lei avrebbe dovuto essere a sua volta esclusa.

Questa conclusione, afferma, si giustifica a maggior ragione ove solo si

consideri che l'aggiudicataria risulta

essere a registro di commercio

come una succursale di una ditta svizzero tedesca senza una specifica

indicazione dello scopo sociale nel registro di commercio cantonale.

5.1.1. Secondo la giurisprudenza federale per succursale si intende uno

stabilimento d'impresa che alle dipendenze di una società principale di cui fa

giuridicamente parte esercita in modo duraturo un'attività simile in locali

separati, godendo di una certa autonomia nel mondo economico e degli affari

(DTF 144 V 313 consid. 6.3, 117 II 85 consid. 3). A differenza del gruppo di

società, in cui società madre e filiale sono entità giuridiche distinte, la

succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in nome della società

alla quale appartiene, essendo incorporata nella casa madre e da essa

dipendente. Nell'ambito di una procedura di concorso, l'offerta di una

succursale vincola la società dalla quale essa dipende, con la conseguenza che

quest'ultima deve essere trattata a tutti gli effetti quale offerente (cfr. STA

52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 5.1.2, 52.2016.389 del 12 dicembre 2016 consid. 2.3, 52.2011.355 del

16 settembre 2011 consid. 3.3; Martin

Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2014/2015, Zurigo - Basilea -

Ginevra 2016, n. 188 con riferimenti; Martin

Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 1378; Martin Beyeler, nota alla sentenza pubblicata in: BR

2015 pag. 21).

5.1.2. L'art. 110 cpv. 1 ORC prevede che l'iscrizione nel Registro di commercio

della succursale contiene le indicazioni seguenti:

a) la ditta o il nome, il numero

d'identificazione delle imprese, la forma giuridica e la sede dello

stabilimento principale;

b) la ditta o il nome, il numero d'identificazione

delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale;

c) il

fatto che si tratta di una succursale;

d) lo scopo della succursale in quanto

sia formulato in modo più restrittivo di quello dello stabilimento principale;

e) le persone autorizzate a

rappresentare la succursale, sempreché il loro diritto di firma non risulti

dall'iscrizione dello stabilimento principale.

5.2. La censura con

cui la ricorrente critica l'assenza di una specifica indicazione dello scopo

sociale della succursale

a RC è infondata, visto che, in mancanza di

(ulteriori) indicazioni relative allo scopo della succursale, si ritiene che

per la stessa faccia stato quello dello stabilimento principale (art. 110 cpv.

1 lett. d ORC). Ora, dall'estratto del Registro di commercio del Canton __________

in atti si evince che tra gli scopi della CO 1 vi è anche la produzione e la vendita di prodotti, sistemi e

soluzioni oltre che la fornitura di servizi per la segnalazione, informazione,

demarcazione e guida del traffico. Invano l'insorgente si ostina nell'affermare che concorrendo quale

succursale avrebbe dovuto esibire un estratto di registro di commercio della

succursale con lo scopo sociale tradotto in italiano e riportato nel registro

di commercio di __________. Il committente non ha imposto la produzione di

un simile documento. A ciò aggiungasi peraltro che il prospetto CO 1 annesso

alle offerte della deliberataria permette di fugare ogni dubbio circa i suoi

campi di attività.

6. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando le

decisioni impugnate siccome lesive del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb e

69 cpv. 1 lett. a LPAmm) e rinviando gli atti al committente affinché valuti le

offerte della ricorrente, allestisca delle classifiche e proceda a delle nuove delibere.

Va da sé che l'ente banditore dovrà statuire nuovamente sulle offerte delle

uniche due concorrenti rimaste in lizza: la RI 1 e la CO 1.

7. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

8. La tassa di

giustizia è posta a carico della stazione appaltante e della deliberataria, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Esse rifonderanno inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale,

un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. le decisioni

del 6 novembre 2019 (n. 5421, 5422, 5423 e 5424) con cui il Consiglio di Stato

ha escluso l'insorgente dal concorso indetto per aggiudicare la fornitura e

posa di segnali, telai e pali per la segnaletica verticale da installare sulla

rete delle strade cantonali durante il quadriennio 2020-2023 (lotti SV-SC

2020-2023 _______ e __________) e deliberato le commesse alla CO 1, sono

annullate;

1.2. gli atti sono

rinviati alla stazione appaltante per nuovi giudizi ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria

in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr.

5'000.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Lo Stato e la

deliberataria verseranno alla ricorrente fr. 2'000.- ciascuno a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera