52.2019.597
Stanziamento di un credito da parte del Consiglio comunale per l'acquisto di due fondi - interesse pubblico - carattere non speculativo
3 aprile 2020Italiano19 min
cantiere dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) relativo al progetto "__________,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.597
Lugano
3 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 19 novembre 2019 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 16 ottobre
2019 (n. 5126) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata
dall'insorgente avverso la risoluzione del 30 aprile 2019 con cui il
Consiglio comunale di CO 2 ha stanziato un credito di fr. 3'730'000.- per
l'acquisto dei mapp. ________ e __________ di quel Comune (Hotel A__________
e terreno complementare);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Con messaggio del
14 novembre 2018 (n. 46) il Municipio di CO 1 ha chiesto al Consiglio comunale
lo stanziamento di un credito di fr. 3'730'000.- per l'acquisto del
"comparto A_______" composto dai mapp. __________, su cui sorge
l'omonimo Hotel e __________, terreno a esso complementare situato a monte. Lo
scopo è quello di destinare il comparto per l'insediamento del villaggio di
cantiere dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) relativo al progetto "__________,
secondo tubo __________" e per la costruzione del vallo di protezione
sovrastante la zona tra il magazzino patriziale (mapp. 2753) e l'Hotel A__________
stesso.
b. In occasione
della seduta del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018 il CO 1 ha ritirato il
messaggio, seguendo l'invito della maggioranza della Commissione della gestione
che riteneva necessari ulteriori chiarimenti e che, per questo motivo, non
aveva redatto il rapporto all'indirizzo del plenum.
B. a. Eseguiti alcuni
approfondimenti, il 21 marzo 2019 il CO 1 ha licenziato il messaggio (n. 52),
con cui ha nuovamente postulato la concessione del credito in parola.
b. Il 18 aprile 2019
la Commissione della gestione, esperiti ulteriori verifiche, ha stilato un
rapporto favorevole alla proposta municipale, indicando tuttavia due
emendamenti. Il medesimo giorno si è pronunciata anche la Commissione opere
pubbliche, allestendo un rapporto di maggioranza a favore dell'acquisto e uno
di minoranza di parere contrario.
c. Il 30 aprile 2019
il Consiglio comunale ha approvato il credito con 19 voti favorevoli e 2
contrari (presenti 21 consiglieri su 25). Preso atto dell'adesione del
Municipio, è stato adottato l'emendamento concernente il punto 4 del
dispositivo, mentre è stato respinto quello riguardante il punto 3. La
risoluzione adottata, affissa all'albo comunale il 2 maggio successivo, ha
dunque il seguente tenore:
1.
È concesso un credito di fr.
3'730'000 per l'acquisto dei fondi __________ e __________ RFD di __________.
Considerandi
2.
L'acquisto è vincolato alla
sottoscrizione di un contratto di locazione con USTRA della durata minima di 10
anni e per un canone annuo di fr. 290'750.
3.
Sul conto del notaio incaricato
della compravendita, la parte venditrice lascerà in deposito / garanzia
l'importo omnicomprensivo di fr. 300'000.-, destinato alla copertura di
eventuali costi straordinari, a oggi non prevedibili e rilevanti nella
manutenzione dell'immobile, durante la sua locazione a USTRA.
4.
Il deposito in garanzia di fr. 300'000, dedotti i
costi sopportati, sarà mantenuto per l'intera durata del contratto di locazione
con USTRA ad oggi prevista di 10 anni. I proprietari, prima della
compravendita, si prendono a carico la sistemazione dell'impianto di
riscaldamento e dell'ascensore come da conferma dell'Avvocato __________ a nome
dei proprietari del 21.03.2019 (che è parte integrante di questo messaggio
municipale). Tale spesa sarà dedotta dal deposito in garanzia.
(…)
7.
L'investimento dovrà essere concluso
entro il 31.12.2020 e sarà iscritto alla voce gestione investimenti
patrimoniali del Comune.
C. Il 16 ottobre 2019 il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1 ha chiesto
l'annullamento della risoluzione del Consiglio comunale in parola. Secondo il
Governo il Legislativo comunale avrebbe deliberato con sufficiente cognizione
di causa e l'operazione d'acquisto non si porrebbe in contrasto con il divieto
di speculazione.
D. Con ricorso del 19
novembre 2019 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, domandando l'annullamento della decisione governativa appena
descritta al pari di quella comunale da essa tutelata. L'insorgente rimprovera
al Governo di avere erroneamente escluso il carattere speculativo della
compravendita in esame.
E. Il Consiglio di Stato
chiede la reiezione del gravame, senza formulare osservazioni. Anche il
Municipio e il presidente del Consiglio comunale resistono all'impugnativa,
rinunciando a presentare la risposta, ma sostenendo il carattere urgente della
procedura. Il progetto definitivo del secondo tubo da parte dell'USTRA sarebbe
infatti stato approvato, donde la necessità di procedere ai lavori per gli
alloggi. Inoltre, il 15 dicembre 2019 i cittadini di CO 1 hanno condiviso in
votazione popolare il credito oggetto del procedimento (62% di voti favorevoli).
La Sezione degli enti locali (SEL) non prende posizione.
F. In sede di
replica RI 1 ribadisce le tesi e le domande di giudizio del ricorso,
contestando il carattere urgente della pratica. Le Autorità comunali si
limitano a confermare il contenuto della precedente presa di posizione, mentre
il Governo è rimasto silente. La SEL non formula osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10
marzo 1987; LOC; RL 181.100) e la legittimazione attiva di RI 1 è certa (art.
209.
lett. a LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm). In particolare, va respinta la richiesta di sopralluogo,
insuscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di nuovi elementi utili
ai fini del giudizio (RtiD II-2012
n. 59 consid. 3.3. con rinvii; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 1c ad art. 18). Né, per lo stesso motivo, è necessaria
un'udienza di discussione, atteso inoltre come la legislazione cantonale e
quella federale non garantiscano alla parte il diritto di essere udita
oralmente, essendo sufficiente che possa far valere le proprie ragioni per
iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
2.
2.1. Secondo
l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili: se
contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a);
quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto
influire sulle deliberazioni (lett. b); se la votazione non è stata eseguita
secondo le norme di legge (lett. c); se conseguenti ad atti illeciti oppure se
si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini
non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d); qualora siano
state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (lett. e).
2.2
Ove non sia fatta
valere una violazione del diritto nel senso del precitato art. 212 LOC,
l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del
legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di
cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2018.315
del 31 ottobre 2018 consid. 3.2. e riferimento).
3.
3.1. L'art. 168
LOC (versione in vigore dal 1° luglio 2019, che ha ripreso quanto disposto
dall'art. 184 vLOC; BU 1987, 173) i beni comunali non possono essere impiegati
in speculazione. L'art. 18 cpv. 2 del regolamento sulla gestione finanziaria e
sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC; RL 184.150; in vigore
dal 1° luglio 2019, corrispondente al previgente art. 38 cpv. 2 del regolamento
di applicazione della LOC del 30 giugno 1987; RALOC; BU 1999, 316) precisa che per speculazione secondo l’art. 168 LOC
s'intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali,
comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al
conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.
3.2
Il divieto di speculazione è inserito al termine del capitolo che
la LOC dedica ai beni comunali, ove sono espressi i principi di loro
conservazione e buona amministrazione (art. 162 cpv. 2, 163 cpv. 2 e 166 LOC;
cfr. Eros Ratti, Il Comune, Organizzazione politica e funzionamento, vol. I, III
ed., Losone 1991, pag. 704). Esso è dunque innanzitutto volto a impedire ai
Comuni di mettere a repentaglio, senza alcuna garanzia, il loro patrimonio con
operazioni sul mercato monetario o immobiliare (loc. cit.). Tuttavia, il
concetto di speculazione non va inteso unicamente come assunzione di rischio,
ma concerne anche quelle operazioni che implicano in via principale uno scopo
di conseguimento di utili economici ottenuti in un contesto di economia di
mercato (Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione parziale
della LOC volta all'introduzione nei comuni ticinesi del modello contabile
armonizzato di seconda generazione [MCA2] del 27 giugno 2018, in: RVGC 2018-2019, pag.
3375.
segg., ad art 168 pag. 3399). In definitiva, per non ricadere nel divieto
di speculazione, la motivazione d'interesse pubblico dell'operazione dev'essere
preponderante rispetto al mero fine economico. Se lo scopo ricercato è tutto o
in prevalenza volto al conseguimento di un lucro, cioè sostanzialmente equivalente
a quello coltivato da un operatore commerciale privato, l'utilizzo del bene
comunale deve ritenersi colpito dal divieto posto dall'art. 168 LOC (cfr. RDAT
1986.
n. 7).
4.
Preliminarmente
dev'essere risolto il quesito di sapere se l'operazione in esame ricade in
quanto tale nel concetto d'impiego di beni comunali di cui all'art. 168 LOC.
Secondo il punto 7 del dispositivo della risoluzione del legislativo,
l'investimento sarà iscritto alla voce gestione investimenti patrimoniali del
Comune. Dal messaggio si evince inoltre che per finanziare l'acquisto del comparto
si dovrà fare capo a prestiti. Ora, la sottoscrizione di un mutuo ai fini di
acquistare un bene patrimoniale consiste senz'altro in un impiego di beni
comunali secondo il citato articolo. Infatti, per beni comunali devono qui
essere intesi sia quelli immobiliari, sia quelli mobiliari, dunque capitali e
denaro liquido compresi (Ratti,
op. cit., pag. 704). Poco importa se il reperimento della liquidità necessaria
avviene in alienazione di beni patrimoniali, attingendo a riserve oppure
facendo capo a una qualsivoglia forma di prestito. La concessione del credito
in esame consiste dunque in un impiego di beni comunali ai sensi della citata
norma.
5.
Il
ricorrente ritiene che alla base della richiesta del credito vi siano motivi di
lucro, equiparabili a quelli di un operatore commerciale privato. Ciò che
emergerebbe dai messaggi citati, che pongono in primo piano la questione degli
utili derivanti dall'operazione, sottolineandone a più riprese i vantaggi economici,
anche fiscali. I motivi di interesse pubblico ritenuti dal Governo non
sarebbero dati, rispettivamente sarebbero di natura secondaria oppure non si
porrebbero in relazione con l'operazione contestata. Quanto alla costruzione
del vallo di protezione esso non permetterebbe di eliminare ogni pericolo né vi
sarebbe garanzia alcuna per un futuro ampliamento della zona edificabile.
Nemmeno la possibilità di riqualificare il comparto con funzione
turistico/alberghiera al termine del cantiere permetterebbe di riconoscere un
interesse pubblico preminente, giacché se effettivamente la copertura
dell'autostrada dovesse comportare l'aumento dell'attrattività turistica di __________,
saranno i proprietari privati della struttura ad attivarsi, partecipando
eventualmente agli oneri per la realizzazione dell'opera di premunizione. Del
resto la sua costruzione non dipenderebbe necessariamente dall'apporto
dell'USTRA, atteso che la sua partecipazione avrebbe valenza di contributo di
miglioria secondo quanto indicato nel messaggio del 15 marzo 2018 (n. 36)
concernente lo stanziamento del credito di fr. 1'300'000.- per la sua
realizzazione. Detto importo potrebbe essere prelevato dai proprietari dei
fondi, ritenuta la necessità della sua realizzazione in caso di ristrutturazione
dell'immobile. Nemmeno il fatto che l'USTRA, volendo sottrarsi a possibili
critiche sul proprio operato, non intenda acquistare l'immobile né prenderlo in
locazione da privati preferendo che sia il Comune ad acquistare i fondi sarebbe
determinante. L'eventuale spostamento del villaggio in zona S__________
comporterebbe unicamente un sacrificio temporaneo di zona agricola, per il
quale comunque i proprietari verrebbero indennizzati; il Comune non ne
patirebbe: essendo la zona parte del suo territorio sarebbero garantiti i
medesimi introiti (tasse per i servizi erogati, imposte alla fonte degli operai
ecc.). Il ricorrente sottolinea, da ultimo, che l'operazione comporterebbe
rischi, non essendo per nulla sicuro che essa sia vantaggiosa per l'ente pubblico
al termine della locazione. Intanto è dubbio che la costruzione del vallo
permetterà di rivalutare il comparto, la cui futura assegnazione alla zona
edificabile non è certa. Ma, soprattutto, il Comune potrebbe ritrovarsi
proprietario di un immobile difficilmente alienabile e bisognoso di
manutenzione/modifiche per cambiamento di destinazione.
6.
La decisione del
Consiglio comunale resiste alle seppur circostanziate critiche dell'insorgente.
6.1
La genesi del
credito contestato può essere desunta dal Messaggio del 21 marzo 2019 e dai
suoi allegati. Inizialmente l'USTRA aveva individuato come ubicazione del
villaggio di cantiere la zona di S__________, nei pressi della stazione di
servizio autostradale; era prevista la demolizione della fila di stabili esistenti
lungo la strada e il deposito di materiali su tutta la piana. A tutela del
territorio e degli allevatori, il Municipio ha cercato delle alternative,
proponendo innanzitutto di utilizzare l'area della stazione di servizio. Non
essendo andata in porto questa opzione, l'Esecutivo comunale ha quindi chiesto
all'USTRA di esaminare soluzioni che permettessero sfruttare strutture
esistenti e inutilizzate. L'Ufficio federale ha in seguito valutato alcune
alternative, tra cui quella del comparto dell'Hotel A__________, che è stata
ritenuta tecnicamente idonea (essa permette di far capo anche ai terreni
annessi alla struttura esistente e, parzialmente, a uno di proprietà del
Patriziato di __________), e vantaggiosa (poiché nei pressi del cantiere e di
facile accesso, senza necessità di attraversare zone densamente abitate).
Nell'albergo troverebbero posto solo una parte degli alloggi e una mensa,
mentre altri accantonamenti saranno realizzati con la posa di container nelle
adiacenze. Per poter ubicare i dormitori sui fondi interessati, è sorta la
necessità di erigere il citato vallo di protezione dalle valanghe e dalla
caduta sassi a monte della zona, i cui costi - come visto - sono assunti nella
misura del 50% da parte dall'USTRA. In accordo coi proprietari, è stata avviata
una procedura di stima al Tribunale arbitrale della Confederazione, incaricato
di stabilire un valore congruo d'affitto o d'acquisto, risultato che sarebbe
stato accettato senza riserve dalle parti. In seguito ad approfondimenti
giuridici, l'USTRA ha però escluso di poter acquistare direttamene lo stabile
per i soli scopi di cui al progetto, per cui si è rivolto al Comune proponendogli
di comprarlo in sua vece per poi locarglielo.
6.2
La concessione del credito in esame è volta all'acquisto
del comparto A__________, ai fini di assicurarvi l'insediamento del villaggio
di cantiere in relazione alla costruzione del secondo tubo della galleria
autostradale del __________. Opzione che il Comune ritiene per svariate ragioni
essere la più vantaggiosa. Tale scelta di fondo rientra nell'autonomia dell’Ente
locale e, siccome non è contraria a norme di legge, non potrebbe di per sé
essere qui messa in discussione (cfr. supra, consid. 2.2), ciò che a ben
vedere nemmeno è il tema dell'impugnativa. Tuttavia, per verificare i motivi
alla base della concessione del credito, occorre comunque chinarsi sul quesito
di sapere se essa risponde a un interesse pubblico, ciò che l'Autorità comunale
deve sempre considerare in ogni sua attività (art. 5 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101).
6.3
Ferme queste premesse, l'interesse
pubblico alla base della scelta comunale risulta senz'altro dato. La
concessione del credito va infatti iscritta nel complesso dei rapporti tra
l'USTRA e il Comune nell'ambito del citato cantiere.
6.3.1
L'insediamento
del villaggio di cantiere nel comparto A__________ comporterà come visto
un'importante partecipazione da parte dell'Ufficio federale per la sua messa in
sicurezza dal profilo dei pericoli naturali. Aspetto che è di sicuro interesse
pubblico, a prescindere dai rapporti di proprietà. Infatti, pur facendo astrazione
dall'effettiva possibilità di una futura estensione della zona edificabile, la
diminuzione del grado di pericolo accresce il margine di intervento sulla
struttura esistente, aumentando le possibilità che al termine dei lavori essa
possa trovare una nuova destinazione, evitando che resti (nuovamente)
inutilizzata. Tanto più che l'USTRA migliorerà gli accessi stradali alla zona,
la cui ubicazione è inoltre funzionale alla situazione del cantiere anche da un
profilo degli spostamenti veicolari. Inoltre, la vicinanza del villaggio di
cantiere all'abitato di __________ avrà senz'altro ricadute positive per le
attività in loco. Sinergie e vantaggi che sarebbero ridotti se si facesse capo
a una zona più discosta nel Comune. Essi sarebbero addirittura azzerati qualora
l'USTRA insediasse la struttura al di fuori del territorio del Comune. Per
quanto riguarda in particolare la località di S__________, a torto il
ricorrente sembra sminuirne l'impatto territoriale. Tale soluzione, infatti,
precluderebbe per un lungo periodo l'utilizzo di pregiato suolo agricolo, ciò
che anche in presenza di indennizzi dovrebbe essere laddove possibile evitato.
Alla luce dell'accresciuta sensibilità della popolazione in materia di utilizzo
del territorio, va altresì evidenziato che, ancorché temporanea, l'edificazione
si estenderebbe per un arco temporale (almeno) decennale.
6.3.2
Assodato
l'interesse pubblico di far capo al comparto A__________, dev'essere
riconosciuto anche quello dell'Ente pubblico di intervenire direttamente per
favorire la riuscita dell'operazione. Certo, la realizzazione di un'opera di
premunizione potrebbe essere finanziata con il prelievo di contributi di
miglioria (art. 3 lett. b della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile
1990; LCM; RL 703.100); inoltre, l'USTRA potrebbe anche rivalutare la
situazione e decidere di prendere direttamente in locazione dai privati l'hotel.
Operazioni che, tuttavia, devono avvenire in modo coordinato e coinvolgono
differenti attori. L'insorgente nel criticare la concessione del credito
suddivide questi aspetti, non considerando che essi vanno visti nel loro
complesso, ciò che in definitiva è il motivo per il quale il Municipio ha
proposto l'acquisto dei fondi. Come del resto ammette implicitamente anche l'insorgente,
che nel ricorso si china sulla validità dell'opzione in località S__________,
se l'acquisto da parte del Comune non dovesse andare in porto, non vi sono
garanzie che il villaggio di cantiere venga realizzato nel comparto A________. Anzi:
non vi è nemmeno garanzia alcuna che esso venga edificato all'interno del
territorio comunale, essendo possibile che l'Ufficio federale faccia capo anche
a altre soluzioni. Soluzioni che, inoltre, potrebbero risultare anche
svantaggiose per __________, per esempio qualora dovessero ingenerare maggiori
spostamenti veicolari lungo tratti stradali già fortemente sollecitati.
6.3.3
L'interesse
pubblico alla base della concessione del credito è dato poi anche dalla
possibilità per il Comune di poter indirizzare direttamente il recupero dello
stabile nell'ottica di favorire il rilancio dell'attività turistica in loco,
peraltro confrontata con una carenza di strutture ricettizie, approfittando
della riqualifica del fondovalle e delle attività a esso connesse. Aspetto che,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è stato considerato anche (ma
non solo) nel messaggio municipale (pag. 2 seg.).
6.3.4
A torto
l'insorgente intravvede nelle considerazioni di carattere economico la prova di
prevalenti interessi lucrativi. È vero che sia nel messaggio, sia nei rapporti
(in particolare quello della Commissione della gestione) vengono svolte diverse
considerazioni di natura economica. Ma le stesse non sono tanto rivolte alla
possibilità di conseguire un importante lucro attraverso l'operazione di compravendita,
quanto piuttosto alla verifica (necessaria) delle implicazioni economiche
dell'acquisto e della sua sostenibilità per le finanze comunali. Del resto,
nemmeno vi è ancora la volontà di alienare il bene in parola, ma piuttosto
l'intenzione di poter disporre di una struttura interessante nell'ottica del
futuro centro ricreativo che s'intende realizzare sul sedime di 27'000 m2
del fondovalle riqualificato.
6.3.5
Il Comune, in
definitiva, è dunque mosso da interessi pubblici, diversi da quello di un
privato in un'economia di mercato, che vanno ben oltre l’arco temporale del
cantiere e la possibilità di acquistare un bene a prezzo vantaggioso per
ricavarne il massimo reddito possibile. Prezzo che, inoltre, non è avvenuto
nell'ambito di una normale contrattazione tra privati, ma facendo capo a
un'autorità arbitrale chiamata a stimarne il valore. Né la compravendita vien
conclusa nell'ottica di un immediato guadagno. Anche alla luce della
discussione avvenuta in Consiglio comunale emerge che l'acquisto è dettato
dalla volontà di proseguire nella strada collaborativa con l'Ufficio federale,
volta alla ricerca di soluzioni condivise e vantaggiose per la collettività
locale, di rilanciare la struttura oggi dismessa attraverso interventi volti a
migliorare l'attrattività di zona, mettendola in un primo tempo in locazione in
modo da recuperare gran parte dell'investimento, per poi poter chinarsi con un
progetto di valenza pubblica in relazione alla riqualifica del fondovalle.
6.4
Per quanto concerne invece i rischi
finanziari, tenendo conto anche degli approfondimenti operati dalla Commissione
della gestione, è possibile ritenere che essi siano tutto sommato contenuti.
Innanzitutto va considerato che il prezzo d'acquisto, come appena ricordato, è
quello calcolato dalla Commissione federale di stima che ha agito quale
Tribunale arbitrale tra l'USTRA e i privati. Il valore dell'immobile è stato valutato
in fr. 3'730'000, mentre la conclusione della compravendita è vincolata alla
sottoscrizione di un contratto di locazione con l'USTRA della durata minima di
10.
anni per un canone annuo di fr. 290.750.-. Durata per la quale, inoltre,
sarà in vigore un'importante garanzia di fr. 300'000.-, alla quale vi è già sin
d'ora l'accordo di far capo per gli interventi di sistemazione dell'ascensore e
dell'impianto di riscaldamento. Ciò significa che al termine della durata
minima del contratto (concluso con un conduttore senz'altro affidabile) il
Comune avrà già recuperato i 3/4 dell'investimento, restando un residuo di fr.
930'000.-. In meno di tredici anni, pertanto, sarà possibile il rientro dell'intero
importo investito. Infine, il solo mapp. __________ ha un valore si stima
(notoriamente inferiore a quello reale) di fr. 1'537'201.-, superiore all'investimento
residuo da recuperare al termine della durata minima decennale anni del
contratto di locazione.
6.5
Ne discende che la concessione del credito
contestato non è contrario al divieto di speculazione di cui all'art. 168 LOC.
La decisione governativa impugnata, che conferma quella del Legislativo di __________,
va confermata siccome immune da violazioni del diritto.
7.
7.1. Il ricorso deve
dunque essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa - peraltro dato per legge
- è superata.
7.2
La tassa di
giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
giustifica l'assegnazione di ripetibili al Comune che ha rinunciato a
presentare risposta e duplica
(art. 49 cpv. 1 e 2
LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipati dal ricorrente, resta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere