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Decisione

52.2019.597

Stanziamento di un credito da parte del Consiglio comunale per l'acquisto di due fondi - interesse pubblico - carattere non speculativo

3 aprile 2020Italiano19 min

cantiere dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) relativo al progetto "__________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.597

Lugano

3 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 19 novembre 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 16 ottobre

2019 (n. 5126) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata

dall'insorgente avverso la risoluzione del 30 aprile 2019 con cui il

Consiglio comunale di CO 2 ha stanziato un credito di fr. 3'730'000.- per

l'acquisto dei mapp. ________ e __________ di quel Comune (Hotel A__________

e terreno complementare);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con messaggio del

14 novembre 2018 (n. 46) il Municipio di CO 1 ha chiesto al Consiglio comunale

lo stanziamento di un credito di fr. 3'730'000.- per l'acquisto del

"comparto A_______" composto dai mapp. __________, su cui sorge

l'omonimo Hotel e __________, terreno a esso complementare situato a monte. Lo

scopo è quello di destinare il comparto per l'insediamento del villaggio di

cantiere dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) relativo al progetto "__________,

secondo tubo __________" e per la costruzione del vallo di protezione

sovrastante la zona tra il magazzino patriziale (mapp. 2753) e l'Hotel A__________

stesso.

b. In occasione

della seduta del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018 il CO 1 ha ritirato il

messaggio, seguendo l'invito della maggioranza della Commissione della gestione

che riteneva necessari ulteriori chiarimenti e che, per questo motivo, non

aveva redatto il rapporto all'indirizzo del plenum.

B. a. Eseguiti alcuni

approfondimenti, il 21 marzo 2019 il CO 1 ha licenziato il messaggio (n. 52),

con cui ha nuovamente postulato la concessione del credito in parola.

b. Il 18 aprile 2019

la Commissione della gestione, esperiti ulteriori verifiche, ha stilato un

rapporto favorevole alla proposta municipale, indicando tuttavia due

emendamenti. Il medesimo giorno si è pronunciata anche la Commissione opere

pubbliche, allestendo un rapporto di maggioranza a favore dell'acquisto e uno

di minoranza di parere contrario.

c. Il 30 aprile 2019

il Consiglio comunale ha approvato il credito con 19 voti favorevoli e 2

contrari (presenti 21 consiglieri su 25). Preso atto dell'adesione del

Municipio, è stato adottato l'emendamento concernente il punto 4 del

dispositivo, mentre è stato respinto quello riguardante il punto 3. La

risoluzione adottata, affissa all'albo comunale il 2 maggio successivo, ha

dunque il seguente tenore:

1.

È concesso un credito di fr.

3'730'000 per l'acquisto dei fondi __________ e __________ RFD di __________.

Considerandi

2.

L'acquisto è vincolato alla

sottoscrizione di un contratto di locazione con USTRA della durata minima di 10

anni e per un canone annuo di fr. 290'750.

3.

Sul conto del notaio incaricato

della compravendita, la parte venditrice lascerà in deposito / garanzia

l'importo omnicomprensivo di fr. 300'000.-, destinato alla copertura di

eventuali costi straordinari, a oggi non prevedibili e rilevanti nella

manutenzione dell'immobile, durante la sua locazione a USTRA.

4.

Il deposito in garanzia di fr. 300'000, dedotti i

costi sopportati, sarà mantenuto per l'intera durata del contratto di locazione

con USTRA ad oggi prevista di 10 anni. I proprietari, prima della

compravendita, si prendono a carico la sistemazione dell'impianto di

riscaldamento e dell'ascensore come da conferma dell'Avvocato __________ a nome

dei proprietari del 21.03.2019 (che è parte integrante di questo messaggio

municipale). Tale spesa sarà dedotta dal deposito in garanzia.

(…)

7.

L'investimento dovrà essere concluso

entro il 31.12.2020 e sarà iscritto alla voce gestione investimenti

patrimoniali del Comune.

C. Il 16 ottobre 2019 il

Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1 ha chiesto

l'annullamento della risoluzione del Consiglio comunale in parola. Secondo il

Governo il Legislativo comunale avrebbe deliberato con sufficiente cognizione

di causa e l'operazione d'acquisto non si porrebbe in contrasto con il divieto

di speculazione.

D. Con ricorso del 19

novembre 2019 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, domandando l'annullamento della decisione governativa appena

descritta al pari di quella comunale da essa tutelata. L'insorgente rimprovera

al Governo di avere erroneamente escluso il carattere speculativo della

compravendita in esame.

E. Il Consiglio di Stato

chiede la reiezione del gravame, senza formulare osservazioni. Anche il

Municipio e il presidente del Consiglio comunale resistono all'impugnativa,

rinunciando a presentare la risposta, ma sostenendo il carattere urgente della

procedura. Il progetto definitivo del secondo tubo da parte dell'USTRA sarebbe

infatti stato approvato, donde la necessità di procedere ai lavori per gli

alloggi. Inoltre, il 15 dicembre 2019 i cittadini di CO 1 hanno condiviso in

votazione popolare il credito oggetto del procedimento (62% di voti favorevoli).

La Sezione degli enti locali (SEL) non prende posizione.

F. In sede di

replica RI 1 ribadisce le tesi e le domande di giudizio del ricorso,

contestando il carattere urgente della pratica. Le Autorità comunali si

limitano a confermare il contenuto della precedente presa di posizione, mentre

il Governo è rimasto silente. La SEL non formula osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10

marzo 1987; LOC; RL 181.100) e la legittimazione attiva di RI 1 è certa (art.

209.

lett. a LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm). In particolare, va respinta la richiesta di sopralluogo,

insuscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di nuovi elementi utili

ai fini del giudizio (RtiD II-2012

n. 59 consid. 3.3. con rinvii; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 1c ad art. 18). Né, per lo stesso motivo, è necessaria

un'udienza di discussione, atteso inoltre come la legislazione cantonale e

quella federale non garantiscano alla parte il diritto di essere udita

oralmente, essendo sufficiente che possa far valere le proprie ragioni per

iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

2.

2.1. Secondo

l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili: se

contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a);

quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto

influire sulle deliberazioni (lett. b); se la votazione non è stata eseguita

secondo le norme di legge (lett. c); se conseguenti ad atti illeciti oppure se

si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini

non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d); qualora siano

state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (lett. e).

2.2

Ove non sia fatta

valere una violazione del diritto nel senso del precitato art. 212 LOC,

l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del

legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di

cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2018.315

del 31 ottobre 2018 consid. 3.2. e riferimento).

3.

3.1. L'art. 168

LOC (versione in vigore dal 1° luglio 2019, che ha ripreso quanto disposto

dall'art. 184 vLOC; BU 1987, 173) i beni comunali non possono essere impiegati

in speculazione. L'art. 18 cpv. 2 del regolamento sulla gestione finanziaria e

sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC; RL 184.150; in vigore

dal 1° luglio 2019, corrispondente al previgente art. 38 cpv. 2 del regolamento

di applicazione della LOC del 30 giugno 1987; RALOC; BU 1999, 316) precisa che per speculazione secondo l’art. 168 LOC

s'intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali,

comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al

conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

3.2

Il divieto di speculazione è inserito al termine del capitolo che

la LOC dedica ai beni comunali, ove sono espressi i principi di loro

conservazione e buona amministrazione (art. 162 cpv. 2, 163 cpv. 2 e 166 LOC;

cfr. Eros Ratti, Il Comune, Organizzazione politica e funzionamento, vol. I, III

ed., Losone 1991, pag. 704). Esso è dunque innanzitutto volto a impedire ai

Comuni di mettere a repentaglio, senza alcuna garanzia, il loro patrimonio con

operazioni sul mercato monetario o immobiliare (loc. cit.). Tuttavia, il

concetto di speculazione non va inteso unicamente come assunzione di rischio,

ma concerne anche quelle operazioni che implicano in via principale uno scopo

di conseguimento di utili economici ottenuti in un contesto di economia di

mercato (Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione parziale

della LOC volta all'introduzione nei comuni ticinesi del modello contabile

armonizzato di seconda generazione [MCA2] del 27 giugno 2018, in: RVGC 2018-2019, pag.

3375.

segg., ad art 168 pag. 3399). In definitiva, per non ricadere nel divieto

di speculazione, la motivazione d'interesse pubblico dell'operazione dev'essere

preponderante rispetto al mero fine economico. Se lo scopo ricercato è tutto o

in prevalenza volto al conseguimento di un lucro, cioè sostanzialmente equivalente

a quello coltivato da un operatore commerciale privato, l'utilizzo del bene

comunale deve ritenersi colpito dal divieto posto dall'art. 168 LOC (cfr. RDAT

1986.

n. 7).

4.

Preliminarmente

dev'essere risolto il quesito di sapere se l'operazione in esame ricade in

quanto tale nel concetto d'impiego di beni comunali di cui all'art. 168 LOC.

Secondo il punto 7 del dispositivo della risoluzione del legislativo,

l'investimento sarà iscritto alla voce gestione investimenti patrimoniali del

Comune. Dal messaggio si evince inoltre che per finanziare l'acquisto del comparto

si dovrà fare capo a prestiti. Ora, la sottoscrizione di un mutuo ai fini di

acquistare un bene patrimoniale consiste senz'altro in un impiego di beni

comunali secondo il citato articolo. Infatti, per beni comunali devono qui

essere intesi sia quelli immobiliari, sia quelli mobiliari, dunque capitali e

denaro liquido compresi (Ratti,

op. cit., pag. 704). Poco importa se il reperimento della liquidità necessaria

avviene in alienazione di beni patrimoniali, attingendo a riserve oppure

facendo capo a una qualsivoglia forma di prestito. La concessione del credito

in esame consiste dunque in un impiego di beni comunali ai sensi della citata

norma.

5.

Il

ricorrente ritiene che alla base della richiesta del credito vi siano motivi di

lucro, equiparabili a quelli di un operatore commerciale privato. Ciò che

emergerebbe dai messaggi citati, che pongono in primo piano la questione degli

utili derivanti dall'operazione, sottolineandone a più riprese i vantaggi economici,

anche fiscali. I motivi di interesse pubblico ritenuti dal Governo non

sarebbero dati, rispettivamente sarebbero di natura secondaria oppure non si

porrebbero in relazione con l'operazione contestata. Quanto alla costruzione

del vallo di protezione esso non permetterebbe di eliminare ogni pericolo né vi

sarebbe garanzia alcuna per un futuro ampliamento della zona edificabile.

Nemmeno la possibilità di riqualificare il comparto con funzione

turistico/alberghiera al termine del cantiere permetterebbe di riconoscere un

interesse pubblico preminente, giacché se effettivamente la copertura

dell'autostrada dovesse comportare l'aumento dell'attrattività turistica di __________,

saranno i proprietari privati della struttura ad attivarsi, partecipando

eventualmente agli oneri per la realizzazione dell'opera di premunizione. Del

resto la sua costruzione non dipenderebbe necessariamente dall'apporto

dell'USTRA, atteso che la sua partecipazione avrebbe valenza di contributo di

miglioria secondo quanto indicato nel messaggio del 15 marzo 2018 (n. 36)

concernente lo stanziamento del credito di fr. 1'300'000.- per la sua

realizzazione. Detto importo potrebbe essere prelevato dai proprietari dei

fondi, ritenuta la necessità della sua realizzazione in caso di ristrutturazione

dell'immobile. Nemmeno il fatto che l'USTRA, volendo sottrarsi a possibili

critiche sul proprio operato, non intenda acquistare l'immobile né prenderlo in

locazione da privati preferendo che sia il Comune ad acquistare i fondi sarebbe

determinante. L'eventuale spostamento del villaggio in zona S__________

comporterebbe unicamente un sacrificio temporaneo di zona agricola, per il

quale comunque i proprietari verrebbero indennizzati; il Comune non ne

patirebbe: essendo la zona parte del suo territorio sarebbero garantiti i

medesimi introiti (tasse per i servizi erogati, imposte alla fonte degli operai

ecc.). Il ricorrente sottolinea, da ultimo, che l'operazione comporterebbe

rischi, non essendo per nulla sicuro che essa sia vantaggiosa per l'ente pubblico

al termine della locazione. Intanto è dubbio che la costruzione del vallo

permetterà di rivalutare il comparto, la cui futura assegnazione alla zona

edificabile non è certa. Ma, soprattutto, il Comune potrebbe ritrovarsi

proprietario di un immobile difficilmente alienabile e bisognoso di

manutenzione/modifiche per cambiamento di destinazione.

6.

La decisione del

Consiglio comunale resiste alle seppur circostanziate critiche dell'insorgente.

6.1

La genesi del

credito contestato può essere desunta dal Messaggio del 21 marzo 2019 e dai

suoi allegati. Inizialmente l'USTRA aveva individuato come ubicazione del

villaggio di cantiere la zona di S__________, nei pressi della stazione di

servizio autostradale; era prevista la demolizione della fila di stabili esistenti

lungo la strada e il deposito di materiali su tutta la piana. A tutela del

territorio e degli allevatori, il Municipio ha cercato delle alternative,

proponendo innanzitutto di utilizzare l'area della stazione di servizio. Non

essendo andata in porto questa opzione, l'Esecutivo comunale ha quindi chiesto

all'USTRA di esaminare soluzioni che permettessero sfruttare strutture

esistenti e inutilizzate. L'Ufficio federale ha in seguito valutato alcune

alternative, tra cui quella del comparto dell'Hotel A__________, che è stata

ritenuta tecnicamente idonea (essa permette di far capo anche ai terreni

annessi alla struttura esistente e, parzialmente, a uno di proprietà del

Patriziato di __________), e vantaggiosa (poiché nei pressi del cantiere e di

facile accesso, senza necessità di attraversare zone densamente abitate).

Nell'albergo troverebbero posto solo una parte degli alloggi e una mensa,

mentre altri accantonamenti saranno realizzati con la posa di container nelle

adiacenze. Per poter ubicare i dormitori sui fondi interessati, è sorta la

necessità di erigere il citato vallo di protezione dalle valanghe e dalla

caduta sassi a monte della zona, i cui costi - come visto - sono assunti nella

misura del 50% da parte dall'USTRA. In accordo coi proprietari, è stata avviata

una procedura di stima al Tribunale arbitrale della Confederazione, incaricato

di stabilire un valore congruo d'affitto o d'acquisto, risultato che sarebbe

stato accettato senza riserve dalle parti. In seguito ad approfondimenti

giuridici, l'USTRA ha però escluso di poter acquistare direttamene lo stabile

per i soli scopi di cui al progetto, per cui si è rivolto al Comune proponendogli

di comprarlo in sua vece per poi locarglielo.

6.2

La concessione del credito in esame è volta all'acquisto

del comparto A__________, ai fini di assicurarvi l'insediamento del villaggio

di cantiere in relazione alla costruzione del secondo tubo della galleria

autostradale del __________. Opzione che il Comune ritiene per svariate ragioni

essere la più vantaggiosa. Tale scelta di fondo rientra nell'autonomia dell’Ente

locale e, siccome non è contraria a norme di legge, non potrebbe di per sé

essere qui messa in discussione (cfr. supra, consid. 2.2), ciò che a ben

vedere nemmeno è il tema dell'impugnativa. Tuttavia, per verificare i motivi

alla base della concessione del credito, occorre comunque chinarsi sul quesito

di sapere se essa risponde a un interesse pubblico, ciò che l'Autorità comunale

deve sempre considerare in ogni sua attività (art. 5 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101).

6.3

Ferme queste premesse, l'interesse

pubblico alla base della scelta comunale risulta senz'altro dato. La

concessione del credito va infatti iscritta nel complesso dei rapporti tra

l'USTRA e il Comune nell'ambito del citato cantiere.

6.3.1

L'insediamento

del villaggio di cantiere nel comparto A__________ comporterà come visto

un'importante partecipazione da parte dell'Ufficio federale per la sua messa in

sicurezza dal profilo dei pericoli naturali. Aspetto che è di sicuro interesse

pubblico, a prescindere dai rapporti di proprietà. Infatti, pur facendo astrazione

dall'effettiva possibilità di una futura estensione della zona edificabile, la

diminuzione del grado di pericolo accresce il margine di intervento sulla

struttura esistente, aumentando le possibilità che al termine dei lavori essa

possa trovare una nuova destinazione, evitando che resti (nuovamente)

inutilizzata. Tanto più che l'USTRA migliorerà gli accessi stradali alla zona,

la cui ubicazione è inoltre funzionale alla situazione del cantiere anche da un

profilo degli spostamenti veicolari. Inoltre, la vicinanza del villaggio di

cantiere all'abitato di __________ avrà senz'altro ricadute positive per le

attività in loco. Sinergie e vantaggi che sarebbero ridotti se si facesse capo

a una zona più discosta nel Comune. Essi sarebbero addirittura azzerati qualora

l'USTRA insediasse la struttura al di fuori del territorio del Comune. Per

quanto riguarda in particolare la località di S__________, a torto il

ricorrente sembra sminuirne l'impatto territoriale. Tale soluzione, infatti,

precluderebbe per un lungo periodo l'utilizzo di pregiato suolo agricolo, ciò

che anche in presenza di indennizzi dovrebbe essere laddove possibile evitato.

Alla luce dell'accresciuta sensibilità della popolazione in materia di utilizzo

del territorio, va altresì evidenziato che, ancorché temporanea, l'edificazione

si estenderebbe per un arco temporale (almeno) decennale.

6.3.2

Assodato

l'interesse pubblico di far capo al comparto A__________, dev'essere

riconosciuto anche quello dell'Ente pubblico di intervenire direttamente per

favorire la riuscita dell'operazione. Certo, la realizzazione di un'opera di

premunizione potrebbe essere finanziata con il prelievo di contributi di

miglioria (art. 3 lett. b della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile

1990; LCM; RL 703.100); inoltre, l'USTRA potrebbe anche rivalutare la

situazione e decidere di prendere direttamente in locazione dai privati l'hotel.

Operazioni che, tuttavia, devono avvenire in modo coordinato e coinvolgono

differenti attori. L'insorgente nel criticare la concessione del credito

suddivide questi aspetti, non considerando che essi vanno visti nel loro

complesso, ciò che in definitiva è il motivo per il quale il Municipio ha

proposto l'acquisto dei fondi. Come del resto ammette implicitamente anche l'insorgente,

che nel ricorso si china sulla validità dell'opzione in località S__________,

se l'acquisto da parte del Comune non dovesse andare in porto, non vi sono

garanzie che il villaggio di cantiere venga realizzato nel comparto A________. Anzi:

non vi è nemmeno garanzia alcuna che esso venga edificato all'interno del

territorio comunale, essendo possibile che l'Ufficio federale faccia capo anche

a altre soluzioni. Soluzioni che, inoltre, potrebbero risultare anche

svantaggiose per __________, per esempio qualora dovessero ingenerare maggiori

spostamenti veicolari lungo tratti stradali già fortemente sollecitati.

6.3.3

L'interesse

pubblico alla base della concessione del credito è dato poi anche dalla

possibilità per il Comune di poter indirizzare direttamente il recupero dello

stabile nell'ottica di favorire il rilancio dell'attività turistica in loco,

peraltro confrontata con una carenza di strutture ricettizie, approfittando

della riqualifica del fondovalle e delle attività a esso connesse. Aspetto che,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è stato considerato anche (ma

non solo) nel messaggio municipale (pag. 2 seg.).

6.3.4

A torto

l'insorgente intravvede nelle considerazioni di carattere economico la prova di

prevalenti interessi lucrativi. È vero che sia nel messaggio, sia nei rapporti

(in particolare quello della Commissione della gestione) vengono svolte diverse

considerazioni di natura economica. Ma le stesse non sono tanto rivolte alla

possibilità di conseguire un importante lucro attraverso l'operazione di compravendita,

quanto piuttosto alla verifica (necessaria) delle implicazioni economiche

dell'acquisto e della sua sostenibilità per le finanze comunali. Del resto,

nemmeno vi è ancora la volontà di alienare il bene in parola, ma piuttosto

l'intenzione di poter disporre di una struttura interessante nell'ottica del

futuro centro ricreativo che s'intende realizzare sul sedime di 27'000 m2

del fondovalle riqualificato.

6.3.5

Il Comune, in

definitiva, è dunque mosso da interessi pubblici, diversi da quello di un

privato in un'economia di mercato, che vanno ben oltre l’arco temporale del

cantiere e la possibilità di acquistare un bene a prezzo vantaggioso per

ricavarne il massimo reddito possibile. Prezzo che, inoltre, non è avvenuto

nell'ambito di una normale contrattazione tra privati, ma facendo capo a

un'autorità arbitrale chiamata a stimarne il valore. Né la compravendita vien

conclusa nell'ottica di un immediato guadagno. Anche alla luce della

discussione avvenuta in Consiglio comunale emerge che l'acquisto è dettato

dalla volontà di proseguire nella strada collaborativa con l'Ufficio federale,

volta alla ricerca di soluzioni condivise e vantaggiose per la collettività

locale, di rilanciare la struttura oggi dismessa attraverso interventi volti a

migliorare l'attrattività di zona, mettendola in un primo tempo in locazione in

modo da recuperare gran parte dell'investimento, per poi poter chinarsi con un

progetto di valenza pubblica in relazione alla riqualifica del fondovalle.

6.4

Per quanto concerne invece i rischi

finanziari, tenendo conto anche degli approfondimenti operati dalla Commissione

della gestione, è possibile ritenere che essi siano tutto sommato contenuti.

Innanzitutto va considerato che il prezzo d'acquisto, come appena ricordato, è

quello calcolato dalla Commissione federale di stima che ha agito quale

Tribunale arbitrale tra l'USTRA e i privati. Il valore dell'immobile è stato valutato

in fr. 3'730'000, mentre la conclusione della compravendita è vincolata alla

sottoscrizione di un contratto di locazione con l'USTRA della durata minima di

10.

anni per un canone annuo di fr. 290.750.-. Durata per la quale, inoltre,

sarà in vigore un'importante garanzia di fr. 300'000.-, alla quale vi è già sin

d'ora l'accordo di far capo per gli interventi di sistemazione dell'ascensore e

dell'impianto di riscaldamento. Ciò significa che al termine della durata

minima del contratto (concluso con un conduttore senz'altro affidabile) il

Comune avrà già recuperato i 3/4 dell'investimento, restando un residuo di fr.

930'000.-. In meno di tredici anni, pertanto, sarà possibile il rientro dell'intero

importo investito. Infine, il solo mapp. __________ ha un valore si stima

(notoriamente inferiore a quello reale) di fr. 1'537'201.-, superiore all'investimento

residuo da recuperare al termine della durata minima decennale anni del

contratto di locazione.

6.5

Ne discende che la concessione del credito

contestato non è contrario al divieto di speculazione di cui all'art. 168 LOC.

La decisione governativa impugnata, che conferma quella del Legislativo di __________,

va confermata siccome immune da violazioni del diritto.

7.

7.1. Il ricorso deve

dunque essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di

conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa - peraltro dato per legge

- è superata.

7.2

La tassa di

giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili al Comune che ha rinunciato a

presentare risposta e duplica

(art. 49 cpv. 1 e 2

LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipati dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere