52.2019.599
Elezione di ballottaggio dei deputati al Consiglio degli Stati - procedura preparatoria
3 giugno 2020Italiano40 min
degli invii spediti dopo il 29 ottobre 2019 (1'330) e di quelli effettuati per posta
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.599
Lugano
3 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 20 novembre 2019 dell'
Ricorrente
contro
l'operato delle cancellerie comunali dei comuni del
Cantone Ticino in materia di tempestività dell'invio del materiale di voto
agli elettori all'estero per il turno di ballottaggio del 17 novembre 2019
relativo all'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto del 5
giugno 2019, pubblicato il 7 giugno successivo, il Consiglio di Stato ha
convocato le assemblee dei comuni del Cantone per domenica 20 ottobre 2019 per
eleggere, in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, due deputati
al Consiglio degli Stati per la legislatura 2019-2023 (FU 2019, 5479).
L'Esecutivo cantonale ha inoltre stabilito che, nel caso in cui la maggioranza
assoluta non fosse stata raggiunta, il ballottaggio si sarebbe tenuto domenica
17 novembre 2019.
B. a. Il 20 ottobre 2019
ha avuto luogo il primo turno; nessuno dei candidati ha raggiunto la
maggioranza assoluta. Tre candidati non hanno nemmeno conseguito il numero di
voti necessario (superiore al 5% delle schede valide) per poter partecipare al
turno di ballottaggio (FU 2019, 10122).
b. Il Governo - preso
atto che due candidati ammessi al turno di ballottaggio avevano nel frattempo
rinunciato a parteciparvi - ha confermato lo svolgimento dell'elezione per
domenica 17 novembre 2019 (decreto del 25 ottobre 2019, pubblicato il 29
ottobre successivo; FU 2019, 10245).
C. a. Domenica 17
novembre 2019 ha avuto luogo il turno di ballottaggio.
b. Mercoledì 20
novembre 2019, il Consiglio di Stato ha stabilito i risultati, pubblicandoli il
venerdì 22 novembre seguente (FU 2019, 11136). I candidati hanno ottenuto i
seguenti voti.
Filippo Lombardi, 1956, Massagno - PPD+GG
36'423
Marina Carobbio Guscetti, 1966, Lumino - PS
36'469
Marco Chiesa, 1974, Lugano - Lega dei Ticinesi/UDC
42'548
Giovanni Merlini, 1962, Minusio - PLR
33'278
Sono così stati
proclamati eletti Marco Chiesa e Marina Carobbio Guscetti, quest'ultima avendo
ottenuto più suffragi del deputato uscente Filippo Lombardi (∆ 46 voti),
giunto terzo.
D. a. Nel frattempo,
martedì 19 novembre 2019 Ricorrente, cittadino di __________, ha chiesto in via
provvisionale al Consiglio di Stato di ordinare ai municipi di tutti i comuni
del Cantone di conservare le buste ufficiali contenenti le schede di voto e le
carte di legittimazione relative al turno di ballottaggio dell'elezione dei
deputati al Consiglio degli Stati pervenute e che ancora lo sarebbero state
dopo il 17 novembre 2019.
b. Mercoledì 20
novembre 2019, in evasione dell'istanza la Cancelleria dello Stato, ha chiesto
ai comuni di conservare tutte le buste di trasmissione di voto ricevute dopo le
12.00 di domenica 17 novembre 2019, senza aprirle. Inoltre, ha domandato loro
di comunicare in merito all'elezione del Consiglio degli Stati:
- il
numero di ticinesi all'estero che hanno votato al primo turno del 20 ottobre
2019;
- il
numero di ticinesi all'estero che hanno votato in occasione del ballottaggio
del 17 novembre 2019;
- il
numero di buste depositate dopo il termine in occasione del primo turno del 20
ottobre 2019, se disponibile, differenziando per provenienza dall'estero o
residenti.
E. a. Sempre mercoledì 20
novembre 2019, Ricorrente è insorto davanti a questa Corte chiedendo in via
principale di annullare l'esito del turno di ballottaggio e di ordinare al
Consiglio di Stato di ripetere l'elezione. In via subordinata, egli ha domandato
di accertare l'irregolarità della procedura preparatoria del ballottaggio e, in
particolare, che il materiale di voto non era pervenuto a tutti gli elettori
ticinesi residenti all'estero entro il termine di dieci giorni prima di quello
delle elezioni, come previsto dall'art. 18 cpv. 2 della legge sull'esercizio
dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100).
Con l'atto, che
contrariamente a quanto preannunciato non è stato anticipato via fax al
Tribunale ma è giunto per posta raccomandata solamente il venerdì 22 novembre
successivo, il ricorrente sostiene di essere stato contattato da alcuni
cittadini ticinesi che abitano all'estero, i quali gli avrebbero indicato di
non aver ricevuto il materiale di voto in tempo, ciò che avrebbe precluso loro
la possibilità di partecipare all'elezione, poiché la scheda votata non sarebbe
potuta giungere alle cancellerie comunali entro sabato 16 novembre 2019.
L'insorgente ritiene, dunque, che potrebbe essersi verificata una violazione
dei diritti politici di un numero rilevante di elettori. Stante il risicato
scarto di voti tra i candidati Marina Carobbio Guscetti e Filippo Lombardi,
quelli dei ticinesi all'estero non pervenuti in tempo utile avrebbero potuto
determinare un esito diverso dell'elezione, in favore di quest'ultimo. Egli
produce copia della dichiarazione con cui __________, cittadino svizzero
residente a Milano, iscritto nel catalogo elettorale di Neggio, attesta di aver
ricevuto il materiale di voto per il ballottaggio venerdì 15 novembre 2019.
b. Chiamato a
presentare una risposta, il Consiglio di Stato ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato irricevibile e, subordinatamente, per quanto ammissibile, respinto.
Degli argomenti si dirà in seguito. Contestualmente il Governo ha fornito i
dati relativi al numero d'iscritti nel catalogo elettorale e la data dell'invio
del materiale di voto all'estero e in Svizzera per i comuni (19) con almeno
3'000 cittadini iscritti nel catalogo elettorale (a eccezione di uno, che non
ha potuto raccogliere in tempo utile le informazioni), specificando che l'invio
è avvenuto per posta prioritaria. L'Esecutivo cantonale ha anche comunicato i
dati relativi alle buste giunte in ritardo all'ufficio elettorale, ovvero dopo
le ore 12.00 del giorno del ballottaggio. Dati completati con un successivo
scritto del 6 dicembre 2019 e di cui si dirà - ove necessario - in diritto.
F. Il 10 dicembre
2019 il ricorrente ha informato il Tribunale di essere venuto a conoscenza del
fatto che un comune avrebbe spedito il materiale di voto all'estero tramite
invio non prioritario (economy); esso ha prodotto la relativa ricevuta in
forma anonima. Dal raffronto dei documenti prodotti in seguito dal Governo,
emerge che essa è riferita al Comune di Brusino Arsizio. Il ricorrente ha
inoltre trasmesso il documento "Lettere international, informazioni su
zona tariffaria e tempo di trasporto nei paesi", reperito sul sito
internet de La Posta (https://www.post.ch/it/spedire-lettere/lettere-estero/lettera-international-priority).
Si tratta di una tabella relativa ai tempi di recapito medi in giorni feriali
(lunedì-venerdì) per le modalità urgent, priority ed economy.
G. a. Con un lungo
allegato di replica, il ricorrente ha confermato le domande poste con il
ricorso. Egli, rimproverando al Governo la mancanza di collaborazione
nell'accertare i fatti, ribadisce che in concreto non sarebbero state
rispettate le tempistiche previste dall'ordinamento giuridico per l'invio del
materiale di voto, sia perché esso sarebbe stato inviato tardivamente sia a
seguito dell'affrancatura insufficiente delle buste di trasmissione, peraltro
contraria anche alla direttiva n. 2 - Svizzeri e ticinesi all'estero del 29
agosto 2019 (direttiva n. 2) emanata dalla Cancelleria dello Stato, che
imporrebbe di inviare tramite posta A il materiale di voto agli svizzeri
all'estero. Addebita quindi alle autorità cantonale e comunali una gestione
negligente dell'invio del materiale. Sostiene poi che, essendo intervenuta la
pubblicazione dei risultati, la competenza di annullare l'elezione sarebbe ora
passata al Tribunale federale; ritiene però siano rimaste d'attualità le
ulteriori domande poste in particolare in relazione all'accertamento
dell'irregolarità della fase preparatoria. Secondo l'insorgente, la presente
procedura andrebbe considerata nell'ottica del possibile ricorso all'Alta
corte, nel senso di assicurare che questa possa disporre di tutti gli elementi
determinanti per statuire nel merito. Egli invoca anche una violazione del
principio della parità di trattamento. Da ultimo rileva che i dati fino a quel
momento forniti dal Consiglio di Stato attestavano una diminuzione della
partecipazione degli elettori residenti all'estero da 2'293 a 1'673 (∆
620, pari a circa 27%). Allo scritto è allegata la direttiva n. 2.
b. Con la duplica il
Governo, che conferma la posizione assunta con la risposta, ha - tra l'altro -
prodotto una tabella in cui per ciascun comune sono indicati il totale degli
iscritti, gli iscritti ticinesi all'estero, il numero di questi che hanno
votato al primo turno (20 ottobre) e al ballottaggio (17 novembre), la data di
spedizione delle buste per il ballottaggio, il numero delle buste inviate in
Europa e il tipo di invio, il numero delle buste inviate nel resto del mondo e
il tipo d'invio. Un'ulteriore tabella riporta il dettaglio delle buste giunte
in ritardo ai seggi. Le tesi verranno dettagliate ove necessario in diritto.
H. a. Il 31 dicembre 2019
il giudice delegato ha invitato il Consiglio di Stato a trasmettere le ricevute
postali relative all'invio all'estero da parte dei comuni del materiale di voto
concernente il ballottaggio, fissando nel contempo un termine al ricorrente per
la presentazione della triplica.
b. Il 7 gennaio 2019 il
Consiglio di Stato ha trasmesso la documentazione raccolta dai comuni
attestante l'invio del materiale di voto agli aventi diritto di voto
domiciliati all'estero. Laddove i comuni non dispongono di ricevute poiché
hanno affrancato da sé le buste di trasmissione destinate all'estero, è stata
versata agli atti la copia di una busta di trasmissione ritornata in ritardo
dalla cui affrancatura risulta la data
d'impostazione e la modalità di invio. In alcuni casi, ove non vi sono state
buste rientrate dall'estero, è stata prodotta una dichiarazione della cancelleria
comunale.
Fatti
I. a. In
triplica, datata 11 dicembre 2019 ma spedita il 10 gennaio 2020, il ricorrente
conferma tesi e domande formulate nel ricorso. Sottolinea poi che la necessità
di procedere all'invio immediato delle schede era sancita anche dal decreto del
25 ottobre 2019 di convocazione del ballottaggio. Egli ritiene che il materiale
non sia giunto tempestivamente ad almeno 1'406 elettori, ovvero ai destinatari
degli invii spediti dopo il 29 ottobre 2019 (1'330) e di quelli effettuati per posta
B (76); ritardo da ascrivere all'agire negligente dei comuni, che avrebbero
senz'altro potuto effettuare tempestivamente gli invii con la necessaria
affrancatura. Egli sostiene poi che la direttiva n. 2 non sia una semplice
ordinanza amministrativa, dunque andava rispettata. Egli rileva anche che agli
atti non sarebbe stata versata la prova delle tempistiche relative alla stampa
e alla consegna delle schede all'amministrazione cantonale. Sottolinea quindi
come dagli atti prodotti dal Governo risulterebbe che almeno 88 buste sarebbero
state ricevute dagli aventi diritto dopo il 7 novembre 2019. Numerose anche
quelle giunte dall'estero dopo la chiusura dei seggi (almeno 214). Egli chiede
poi alla Corte di chiarire due incongruenze: la prima riferita alla discrepanza
tra il numero di ticinesi all'estero iscritti a catalogo e il numero delle
buste spedite, inferiori di 3'230 unità; la seconda relativa al motivo per cui,
contrariamente a quanto il ricorrente sostiene che ci si dovrebbe aspettare, il
numero di aventi diritto di voto per l'elezione del Consiglio nazionale risulti
minore di quello per l'elezione del Consiglio degli Stati. Egli produce alcune
tabelle riassuntive dei problemi riscontrati e l'elenco dei membri del Comitato
Organizzazione svizzeri all'estero.
b. Il Consiglio di
Stato ha prodotto ulteriore documentazione con la quadruplica, in particolare
una tabella aggiornata con le informazioni ottenute dai comuni, le indicazioni
ottenute dalla posta sui termini di impostazione, le ricevute della consegna
del materiale di voto per il ballottaggio ai comuni, la direttiva del 24
ottobre 2019 relativa al turno di ballottaggio indirizzata ai Municipi
(direttiva sul ballottaggio) e le ricevute della consegna delle schede alla
Cancelleria dello Stato per il turno di ballottaggio. L'Esecutivo cantonale ha
quindi mantenuto la propria domanda, con motivazioni che saranno semmai
discusse in seguito.
J.
a. Il ricorrente ha quindi
presentato una quintuplica, con cui conferma le proprie tesi anche alla luce
dei nuovi documenti. In particolare egli sostiene che la direttiva sul
ballottaggio contenga macroscopici errori e inesattezze. In definitiva,
all'agire negligente dei comuni avrebbero concorso le indicazioni confuse date
dal Cantone, che avrebbe sommerso questi ultimi di scritti. L'insorgente
ritiene chiarita la posizione dei comuni che hanno spedito all'estero un numero
inferiore di buste rispetto agli iscritti in catalogo, ma non quella dei comuni
che, invece, hanno inviato un numero superiore di buste. Il ricorrente adombra
la possibilità che all'elezione potrebbero aver partecipato 118 persone che non
vi avevano diritto, ipotizzando che al momento della stampa delle carte di
legittimazione l'operatore abbia compiuto un errore, caricando il catalogo
degli aventi diritto di voto in materia federale.
b. In risposta a
quest'ultimo allegato, il Governo è rimasto sulla sua posizione, fornendo
ulteriori spiegazioni di cui si dirà in seguito, se necessario.
K.
Con un ulteriore scritto il
ricorrente riconferma le sue domande e tesi, producendo la stampa dei dati
relativi alle elezioni dell'Assemblea federale (reperibili sul sito internet
del Cantone) e una tabella riassuntiva dei pretesi problemi d'invio del
materiale di voto. L'insorgente torna a chiedere una verifica per rapporto al
numero di iscritti al catalogo elettorale, evidenziando quelle che gli paiono
essere delle fluttuazioni anomale. L'allegato, non notificato al Governo, viene
intimato alle parti con il presente giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.
133 cpv. 2 LEDP, secondo cui contro ogni atto del municipio o del sindaco o di
un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni
e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso a
questa Corte. Il ricorrente, infatti, insorge avverso l'asserito tardivo invio
da parte dei comuni del materiale di voto agli aventi diritto domiciliati
all'estero, ovvero contro un atto preparatorio ai sensi dell'art. 133 cpv. 1
LEDP (cfr. RtiD II-2015 n. 1 consid. 3.2, 6.3 e 6.4). Da quest'ultimo profilo,
va dunque subito respinta la tesi del Governo, secondo cui il ricorso sarebbe stato
irricevibile siccome genericamente rivolto contro atti della procedura
preparatoria. Il ricorrente ha del resto fornito, tenuto conto del termine
brevissimo di ricorso (DTF 121 I 1 consid. 3b), elementi atti a conferire un
minimo di verosimiglianza alle sue doglianze.
1.1.2. La competenza non si estende invece alla verifica
dell'operato del Consiglio di Stato e delle istanze a lui subordinate, che
soggiacciono alla procedura di reclamo dell'art. 133 cpv. 3 LEDP. Ciò vale in
particolare per quanto concerne la tempistica relativa alla procedura di
ballottaggio, che deriva direttamente dall'art. 65 LEDP. Essa, infatti, era già
stata indicata dal citato decreto governativo di convocazione delle assemblee
comunali del 5 giugno 2019 (e ribadita in quello relativo al ballottaggio del
29 ottobre successivo). Atto che, come appena visto, non è impugnabile davanti
a questa Corte. D'altro canto, il ricorrente non avrebbe potuto aspettare la
conclusione dell'elezione per contestarne le modalità di svolgimento, ma
avrebbe semmai dovuto insorgere contro il decreto che le fissava. Del resto, a
ben vedere, nemmeno l'insorgente pretende di mettere in discussione questi
aspetti.
1.2. Certa è pure la legittimazione attiva del ricorrente. La LEDP
non contenendo norme in merito, quest'ultima dev'essere stabilita in virtù
dell'art. 111 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF; RL 173.110), dall'art. 89 cpv. 3 LTF, secondo il quale in materia di
diritti politici, il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di
voto nell'affare in causa. Com'è il caso dell'insorgente.
1.3. In merito alla tempestività, il Tribunale considera quanto
segue.
1.3.1. Per l'art. 133 cpv. 5 LEDP il ricorso dev'essere presentato
nel termine di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l'atto
che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione. Il
legislatore ha esteso, senza particolari motivazioni, il termine previsto
dall'art. 163 cpv. 4 dell'abrogata legge sull'esercizio dei diritti politici
del 7 ottobre 1998 (vLEDP; BU 1998, 365) che faceva decorrere detto termine
(solo) dal momento in cui l'atto veniva compiuto, di modo che la possibilità di
insorgere davanti al Tribunale decadeva il quarto giorno dopo il suo
compimento. Oggi dunque, a differenza di quanto dispone ad esempio l'art. 77
cpv. 1 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP; RS
161.1), la legge cantonale non prevede (più) un termine di perenzione assoluta
per il ricorso contro gli atti preparatori.
1.3.2. In concreto, il ricorrente sostiene di aver appreso
casualmente la mattina di domenica 17 novembre 2019 che il materiale di voto
era pervenuto con grande ritardo a un numero importante di cittadini
all'estero. Il Tribunale non ha motivo di dubitare di ciò. Infatti,
l'insorgente non era domiciliato all'estero, non era membro di un esecutivo,
non faceva parte di una cancelleria comunale né era coinvolto in un qualche
modo con la procedura di invio del materiale di voto, che non è pubblica. Sino
a quel momento, poi, l'atto preparatorio contestato non era stato tematizzato
pubblicamente, per esempio da mezzi di comunicazione di massa. Egli, pertanto,
non era in misura di rendersi conto direttamente del preteso ritardo, ma poteva
farlo solo in modo indiretto.
A torto il Consiglio di Stato sostiene che il termine di ricorso
andrebbe in concreto fatto partire dal momento in cui la persona che ha
segnalato all'insorgente il problema se ne è resa conto (rispettivamente doveva
rendersene conto prestando la normale diligenza). Il ricorrente infatti insorge
a titolo personale, di modo che l'eventuale ritardo (foss'anche la malafede)
del cittadino all'estero nel rivelare la tardiva ricezione del materiale, non
può avere effetti preclusivi assoluti sul suo diritto di ricorso. Ammettere
altrimenti significherebbe circoscrivere il diritto di impugnare determinati
atti materiali di una votazione solo a coloro che ne sono direttamente
destinatari, ciò che equivarrebbe a un'inammissibile restrizione della legittimazione
attiva. Nella misura in cui è rivolto a contestare il presunto invio tardivo
del materiale di voto il ricorso è dunque tempestivo.
1.3.3. Sono invece tardive le ulteriori contestazioni relative
alla discrepanza tra il numero di buste inviate all'estero e il numero di
ticinesi all'estero iscritti nel catalogo. Queste censure, infatti, sono in
realtà volte a contestare un ulteriore atto preparatorio svolto dai comuni,
ovvero quello della stampa delle schede di legittimazione, che il ricorrente
sospetta essere avvenuta impiegando un catalogo elettorale errato. Ora, il
preteso vizio era per lui desumibile dalla tabella di cui al doc. 6 trasmessa
dal Governo con lo scritto del 23 dicembre 2019, da lui ricevuto il 30 dicembre
successivo. Sennonché egli ha contestato tale aspetto unicamente con la
triplica spedita il 10 gennaio 2020, ovvero quando il termine d'impugnazione di
3 giorni (art. 133 cpv. 5 LEDP), non sospeso dalle ferie (art. 130 cpv. 1
LEDP), era ampiamente scaduto. Analogamente sono tardive le censure volte a
contestare le pretese anomali variazioni del catalogo elettorale. I relativi
dati, infatti, erano contenuti nei verbali di accertamento dei risultati
dell'elezione, che sono stati pubblicati nel foglio ufficiale del 25 ottobre,
rispettivamente 22 novembre 2019. Il ricorrente non può d'altronde nemmeno
pretendere che la Corte esamini queste domande a titolo indipendente. Intanto,
questi aspetti non sono rilevanti ai fini della questione, qui determinante,
della tempestività dell'invio del materiale di voto. Inoltre, il Tribunale non
è autorità di vigilanza in materia elettorale tenuta a esaminare lo svolgimento
della stessa nel suo complesso. In ogni caso, possono essere condivise le
pertinenti spiegazioni fornite dal Governo con la quadruplica e la sestuplica,
a cui si rinvia (n. 17-18). Lo stesso ricorrente dà per altro atto che si può
ritener chiarito almeno il caso dei comuni che hanno spedito all'estero un
numero di buste inferiore al numero di aventi diritto iscritti in catalogo
(quintuplica, pag. 16 ad 17-18).
1.4. Il ricorso può essere evaso sulla scorta degli atti
all'incarto, prodotti dalle parti e integrati dalla documentazione richiamata
dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, sufficienti
essendo quelle prodotte in fotocopia dal Governo nei casi in cui fa difetto
un'attestazione postale, al fine di comprovare la tempistica degli invii non è
necessario acquisire agli atti tutte le altre buste contenenti le schede di
voto giunte dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Considerandi
2.
2.1. L'art. 34 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) stabilisce che la garanzia dei diritti politici protegge la libera
formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Ciò significa che il
cittadino elettore può pretendere che siano riconosciuti solo i risultati
elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà
liberamente espressa dal corpo elettorale (DTF 138 II 13 consid. 6.3). La
libertà di voto e di elezione viene lesa quando una parte rilevante degli
aventi diritto di voto viene di fatto esclusa dalla possibilità di esercitarlo,
di modo che non sia più possibile parlare di composizione corretta del corpo
elettorale (DTF 116 Ia 259 consid. 3b). Ciò può essere in particolare il caso
laddove il materiale di voto non viene consegnato all'elettore oppure viene
consegnato talmente tardi da impedire così al cittadino di confrontarsi con il
profilo dei candidati e formarsi una propria opinione (DTF 114 Ia 42 consid.
4c, 104 Ia 236 consid. 2b).
2.2
La ripetizione di una votazione
si svolge giocoforza con nuove condizioni rispetto a quella originaria a
seguito del trascorrere del tempo; esse comprendono diversi fattori come, in
particolare, la composizione del corpo elettorale e le condizioni quadro
politiche. Più il tempo trascorre più vi è da ritenere che esse mutino (DTF 138
I 171 consid. 5.5). La ripetizione di una votazione si giustifica dunque
unicamente laddove le irregolarità evocate sono rilevanti e, cumulativamente,
possono aver influenzato l'esito dell'elezione. Solo un'irregolarità grave può
giustificarne la ripetizione; se è lieve si può soprassedervi. Devono essere in
particolare considerate la differenza di voti, la gravità del difetto costatato
e la sua portata nell'ambito della votazione. Un'irregolarità è considerata
lieve quando dall'insieme delle circostanze non è seriamente possibile ritenere
che, in assenza del vizio riscontrato, l'elezione avrebbe avuto un risultato
differente (DTF 145 I 1 consid. 4.2).
2.3
2.3.1
L'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati è retta dal diritto
cantonale. In Ticino essi sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente al
Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno, in un unico
circondario costituito dall'intero Cantone (art. 48 cpv. 1 della Costituzione della
Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost./TI; RL 101.000) e 73
cpv.1 LEDP), secondo le modalità previste dalla LEDP (art. 1 cpv. 1 LEDP).
Secondo l'art. 3 LEDP ha diritto di voto in materia cantonale ogni cittadino
svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un comune
del Cantone (lett. a) e ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni
compiuti il cui comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel
Cantone (lett. b).
2.3.2
La disciplina relativa al materiale di voto è contenuta al
capitolo quarto della LEDP. Secondo l'art. 17 cpv. 1 l'autorità competente per
la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi,
riservato quanto previsto dal capoverso 2, che stabilisce che il materiale di
voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo, mentre le spese di
invio sono assunte dal comune. Nelle elezioni - prosegue la norma (cpv. 4) - il
materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
Il Consiglio di Stato e il municipio custodiscono il materiale di voto in modo
sicuro (cpv. 5). Infine, il Governo può emanare ulteriori prescrizioni sul
materiale di voto e sulla sua custodia (cpv. 6).
2.3.3
L'art. 18 cpv. 1 LEDP affida alla cancelleria comunale il
compito di inviare al domicilio di ogni avente diritto il materiale di voto in
modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima
del giorno della votazione o dell'elezione. Nel caso di elezione del sindaco o
di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1, soggiunge la norma
(cpv. 2), è ridotto a dieci giorni.
Facendo dipendere il termine per l'invio del materiale di voto da
quello della sua ricezione da parte dell'elettore, il legislatore ha inteso
adeguarsi a quanto già previsto dalla LDP, in particolare dall'art. 11 cpv. 3,
allo scopo di allineare le modalità di invio (Messaggio del Consiglio di Stato
del 20 aprile 2016 [n.7185] concernente la revisione della legge sull'esercizio
dei diritti politici in: RVGC 2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., § 9.b, pag.
2595; rapporto della commissione speciale Costituzione e diritti politici del
20.
settembre 2018, pag. 2698 segg., 2719 segg.). In merito a quest'aspetto, il
citato rapporto spiega che (loc. cit.):
È
importante sapere che a livello pratico, in occasione delle elezioni, il
Servizio dei diritti politici prende contatto con La Posta e da essa riceve una
tabella in cui sono riportati i termini di recapito del materiale di voto a
dipendenza delle opzioni di invio (posta A, posta B, ecc.). Questa tabella è
trasmessa ai comuni, che si organizzano in modo da consegnare il materiale di
voto a La Posta secondo una tempistica che consenta a quest'ultima un recapito
tempestivo dello stesso, cioè nel pieno rispetto dei termini imposti dal
diritto federale. È chiaro che la posta può sbagliare, ma casi simili sono poi
regolati dal rapporto contrattuale che ha con i comuni.
La
maggioranza della Commissione
La
maggioranza della Commissione (8 membri) aderisce pienamente alla versione del
Consiglio di Stato. A parte il fatto che occorre essere conformi al diritto
federale, essa ritiene importante mantenere la tempistica di ricezione proposta
dal Governo, la quale è rivolta in particolare ai comuni affinché non speculino
fino all'ultimo giorno per l'invio del materiale di voto.
Circa
eventuali ricorsi contro presunte ritardate spedizioni del materiale di voto -
un argomento sollevato dalla minoranza commissionale - sono già successi alcuni
casi simili, ma i comuni interessati sono sempre riusciti a dimostrare che
avevano trasmesso per tempo il materiale di voto.
La minoranza della Commissione
ipotesi
di emendamento [n. 5]: art. 18 cpv. 1 nuova LEDP
Art.
18.
cpv. 1
Invio
1La cancelleria comunale
invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al
minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o
dell'elezione.
La
minoranza della Commissione (3 membri) reputa che i termini previsti per il
ricevimento del materiale di voto da parte degli aventi diritto (al minimo 3 e
al massimo 4 settimane prima) non possono essere garantiti, a maggior ragione
per i cittadini ticinesi (o svizzeri) residenti all'estero. In tal senso un
cittadino, se non ricevesse il materiale di voto 3 settimane prima del giorno
dell'elezione o della votazione, potrebbe contestare al Municipio di non averlo
spedito in tempo, ciò che risulta inaccettabile.
Non
si può verificare quando l'elettore riceve il materiale di voto; per contro, la
data di spedizione da parte del comune può essere controllata.
Non essendo stata concretizzata l'ipotesi di emendamento al
plenum (cfr. spiegazioni in RVGC cit. pag. 2707) la proposta formulata nel
messaggio e sostenuta dalla maggioranza della commissione è stata accolta,
senza discussione (cfr. RVGC cit. pag. 2478: Gli articoli tacitamente
accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di modifica non
figurano nel presente verbale).
Quanto al termine di 10 giorni segnatamente in caso di
ballottaggio, stando al citato messaggio il Governo era cosciente del problema
della ricezione tempestiva del materiale di voto anche all'estero. Esso ha
quindi proposto al Parlamento di anticipare il termine per il ritiro delle
candidature alle 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di
voto (art. 65 cpv. 1 LEDP), che in precedenza era fissato alle 18.00 del
secondo lunedì successivo alla domenica delle operazioni di voto (art. 107 cpv.
1.
vLEDP). Il Consiglio di Stato non ha però voluto modificare il termine di
quattro settimane tra il primo turno e quello di ballottaggio. Tale tempistica
teneva conto della volontà, da un lato, di disporre di più tempo per il
recapito del materiale di voto e, dall'altro, di permettere l'insediamento dei
deputati al Consiglio degli Stati in modo da poter partecipare all'elezione del
Consiglio federale per la nuova legislatura (RVGC cit., pag. 2655 segg.). Anche
questa proposta è stata adottata dal Gran Consiglio senza discussione.
2.3.4
L'art. 18 LEDP stabilisce dunque che le cancellerie
comunali devono spedire il materiale di voto in modo che questo giunga agli
elettori entro un determinato periodo. Nel caso del turno di ballottaggio il
materiale di voto deve pervenire al minimo dieci giorni e al massimo quattro
settimane prima dell'elezione. La norma impone quindi alle cancellerie comunale
di organizzarsi in modo tale da spedire tempestivamente il materiale di voto,
affinché esso giunga nei termini indicati. Non istituisce, tuttavia, un diritto
alla ricezione tempestiva del materiale da parte dell'elettore. Ciò non
sarebbe, del resto, nemmeno possibile, perché l'autorità non è in misura né di
verificare né di garantire che il materiale di voto consegnato a La Posta a una
determinata data giunga entro un giorno stabilito a tutti gli elettori, siano
essi in Patria o all'estero. L'invio tramite posta comporta, infatti, sempre il
rischio che esso sia recapitato tardivamente o anche smarrito. Eventuali
ritardi possono essere dovuti pure a omissioni da parte dell'avente diritto
nell'annunciare modifiche dell'indirizzo di recapito, carente apposizione del
nome sulla cassetta delle lettere ecc. Rischio che, per quanto concerne gli
elettori all'estero, è accresciuto dalla circostanza che gli attori incaricati
del trasporto sono ovviamente più numerosi, includendo anche servizi postali
stranieri.
Il fatto che il Legislatore non abbia inteso istituire un diritto
soggettivo alla tempestiva ricezione del materiale di voto, è confermato
proprio dalla tempistica prevista per la procedura di ballottaggio, anche per
gli elettori all'estero. Infatti, pur avendo in occasione della revisione della
LEDP inteso rendere più agevole la partecipazione al voto di questi ultimi, il
Parlamento ha comunque mantenuto per la procedura di ballottaggio una
tempistica assai serrata. Nel caso concreto, tra il momento in cui le liste
sono divenute definitive - giovedì 24 ottobre 2019, ore 18:00 - e quello entro
il quale il materiale avrebbe dovuto essere recapitato agli elettori - giovedì
7.
novembre 2019 - erano a disposizione unicamente nove giorni lavorativi
(considerando la festività di venerdì 1° novembre) per effettuare tutte le
necessarie operazioni (stampa del materiale di voto, preparazione per ciascun
comune, consegna alle cancellerie, confezione delle carte di legittimazione e
delle buste e invio, trasporto e recapito all'elettore).
Tale interpretazione trova conforto pure nel fatto che, come
visto, l'attuale impostazione della LEDP deriva dalla volontà di allineare la
legge cantonale a quella federale. Ora, come rettamente evidenziato dal
Consiglio di Stato, l'art. 12 cpv. 4 dell'ordinanza concernente persone e
istituzioni svizzere all'estero del 7 ottobre 2015 (OSEst; RS 195.11)
stabilisce che l'avente diritto di voto all'estero che riceve il materiale di
voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda
perviene troppo tardi al comune di voto non può far valere alcun diritto per
questi ritardi.
2.4
Il 29 agosto 2019 il Servizio dei diritti politici della
Cancelleria dello Stato ha emanato la direttiva n. 2 Svizzeri e Ticinesi
all'estero. Per quanto riguarda l'invio del materiale di voto, il paragrafo 22
prevede che
Il comune provvede affinché il cittadino all'estero
riceva il materiale di voto in modo tempestivo, tenuto conto dei tempi di
recapito della busta di trasmissione all'estero e del suo ritorno alla
cancelleria comunale con la scheda votata. Conformemente alle direttive della
Cancelleria federale, affinché gli svizzeri all'estero possano esercitare
effettivamente i loro diritti politici, i comuni di voto sono tenuti a inviare
il materiale di voto sempre per «posta A» (cfr. FF 2008 6595).
2.5
Con scritto del 24 ottobre 2019 la Cancelleria dello Stato ha
trasmesso, infine, ai Municipi del Cantone le direttive per l'organizzazione
del turno di ballottaggio (doc. 10). Per quanto concerne il ritiro del
materiale di voto essa indica (punto 11) quanto segue:
Il materiale di voto sarà disponibile presumibilmente
a partire da
·
lunedì 28 ottobre 2019 e nei
giorni seguenti al Magazzino del Servizio dei diritti politici, centro COOP,
St. Antonino (non al
Mercato Coperto di Giubiasco).
I comuni
possono organizzarsi in modo da delegare a un altro comune o alla Polizia
comunale il compito di ritirare il materiale di voto. In tal caso è necessario
consegnare al personale addetto alla distribuzione la relativa delega del
Municipio. I comuni saranno avvisati telefonicamente, per il ritiro, non
appena sarà disponibile il materiale di voto. Vi invitiamo nel frattempo ad
avvisare i vostri collaboratori che, visto il poco tempo a disposizione,
dovranno procedere celermente col ritiro.
Specificatamente per i ticinesi all'estero è inoltre indicato:
Attiriamo l'attenzione che, a causa dei termini brevi,
occorre inviare ai ticinesi all'estero
(coloro che risultano
iscritti nel catalogo elettorale in materia cantonale) il materiale di voto il
più presto possibile e con modalità di spedizione rapide.
3.
3.1. In concreto, la cronologia
del ballottaggio può così essere riassunta:
- giovedì 24 ottobre,
ore 18.00
le liste divengono definitive;
- venerdì 25 ottobre
le schede stampate sono consegnate ai servizi dello
Stato, che cominciano a preparare il materiale e contattano i comuni; una
parte dei comuni ritira le schede e 3 procedono con l'invio all'estero per
posta priority;
- sabato 26 ottobre
2.
comuni procedono con l'invio delle buste
all'estero per posta priority;
- lunedì 28 ottobre
una parte dei comuni ritira le schede e alcuni le
inviano all'estero per posta priority; il Comune di Grancia invia 14
buste per posta economy in Europa;
- martedì 29 ottobre
gli ultimi comuni ritirano le schede e una parte
invia le schede all'estero per posta priority; il Comune di Brusino
Arsizio invia 20 buste in Europa e 8 nel resto del mondo per posta economy;
il Comune di Personico invia 3 buste in Europa per posta economy;
- mercoledì 30 ottobre
una parte dei comuni invia le schede all'estero per
posta priority; il Comune di Cadempino invia 22 buste in Europa e 3
nel resto del monto per posta economy;
- giovedì 31 ottobre
una parte dei comuni invia le buste all'estero per posta
priority;
- venerdì 1° novembre
Ognissanti
(giorno festivo ufficiale nel Cantone Ticino);
- lunedì 4 novembre
il Comune di Dalpe invia 10 buste in Europa per
posta priority e 1 nel resto del mondo per posta economy;
- martedì 5 novembre
il Comune di Brione Verzasca invia 10 buste (7 in
Europa e 3 nel resto del mondo) per posta priority;
- mercoledì 6 novembre
il Comune di Ponte Capriasca invia 19 buste (15 in
Europa e 4 nel resto del mondo) per posta priority;
- giovedì 7 novembre
termine entro il quale il materiale di voto deve
giungere agli elettori.
3.2
Come visto, il ricorrente postula
l'annullamento dell'elezione contestando la tempestività dell'atto preparatorio
con cui le cancellerie comunali hanno consegnato le buste a La Posta. Secondo
l'insorgente:
- in
violazione dell'art. 18 cpv. 2 LEDP il materiale di voto non sarebbe pervenuto
almeno dieci giorni prima al domicilio a un numero estremamente elevato
di elettori all'estero, che quantifica in 1'406, pari a tutti i destinatari dei
1'330 invii effettuati per posta priority dopo il 29 ottobre,
rispettivamente i 76 [recte: 71] destinatari degli invii per posta economy;
- il mancato
rispetto del termine di cui all'art. 18 cpv. 2 LEDP sarebbe imputabile ai
comuni che per negligenza, alternativamente o cumulativamente,
a. non hanno inviato immediatamente
il materiale di voto non appena in possesso delle schede, in violazione del
punto 3b del decreto del 25 ottobre 2019 del Consiglio di Stato;
b. hanno inviato il materiale di
voto per posta economy anziché priority, violando la direttiva n.
2.
Svizzeri e ticinesi all'estero.
Secondo il ricorrente il mancato rispetto del termine di cui
all'art. 18 cpv. 2 LEDP sarebbe poi dimostrato dal raffronto della data degli
invii prodotta dal Governo con i tempi indicati da La Posta nella tabella da
lui prodotta.
3.3
Ora, come spiegato in
precedenza, il rispetto dei termini di cui all'art. 18 LEDP non dipende dalla
verifica dell'effettiva ricezione del materiale di voto da parte degli
elettori, bensì dalla dimostrazione della tempestività del suo invio. Si
tratta, dunque, di esaminare se le cancellerie comunali hanno adempiuto al
compito loro affidato con la necessaria diligenza.
3.3.1
In forza di quanto comunicato con la direttiva del 24
ottobre 2019 dalla Cancelleria dello Stato, le cancellerie comunali non
potevano attendersi che la consegna delle schede avrebbe avuto luogo prima di
lunedì 28 ottobre (a partire da). Sulla base delle indicazioni ricevute
esse potevano, quindi, diligentemente organizzarsi per ritirare il materiale
anche nei giorni seguenti, ossia il 29 e il 30 ottobre. Considerato
inoltre il tempo necessario per il confezionamento del materiale di voto e il
suo invio, il Tribunale ritiene che la consegna delle buste a La Posta entro
giovedì 31 ottobre 2019, ovvero il giorno successivo a quello in cui al più
tardi avrebbero potuto con sicurezza disporre delle schede, corrisponda, tutto
sommato, alla diligenza organizzativa minima che ci si poteva attendere per
adempiere a quanto stabilito dall'art. 18 cpv. 1 e 2 LEDP
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non è possibile dedurre
dal decreto del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2019, pubblicato il 29
ottobre successivo, relativo al ballottaggio, l'obbligo di procedere entro lo
stesso 29 ottobre 2019 all'invio del materiale in forza di quanto indicato al
punto 3b:
Per i ticinesi all'estero, le Cancellerie comunali non
appena in possesso delle schede ufficiali procedono immediatamente alla
spedizione all'avente diritto al suo domicilio all'estero, a condizione che il
cittadino ticinese risulti iscritto nel catalogo elettorale in materia
cantonale.
Infatti, tale decreto nulla aggiunge a
quanto appena spiegato, ovvero che i comuni dovevano organizzarsi per spedire
celermente il materiale agli elettori, in particolare a quelli all'estero, non
appena avessero potuto disporne, ciò che appunto era previsto per il 28
ottobre, al più presto, e nei giorni successivi.
3.3.2
Per quanto riguarda
l'invio per posta economy del materiale di voto, la legge non impone di
far capo alla modalità prioritaria per gli elettori all'estero. Ciò è previsto
unicamente nella citata direttiva n. 2. In merito, dev'essere condiviso quanto
spiegato dal Consiglio di Stato nella quadruplica, ovvero che la delega
dell'art. 11 del regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno
2019.
(REDP; RL 150.110) concerne unicamente la facoltà per la Cancelleria dello
stato di emanare direttive sul materiale di voto stesso, non sulle modalità del
suo invio. Questa disposizione s'iscrive nel capitolo intitolato Materiale
di voto che abbraccia gli art. 8-11 REDP. Si tratta di norme puntuali,
riferite unicamente alla forma e al contenuto del materiale di voto; non
concernono l'invio. Ferma questa premessa, quella in parola è una semplice
ordinanza amministrativa, che non fonda né diritti né obblighi per i privati (DTF 121 II 473 consid. 2b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
VII ed., Zurigo 2016, n. 81 segg.; Pierre
Moor/ Alexandre Flückiger/
Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, III ed., Berna
2012.
§ 2.8.3). In questo senso il semplice fatto di aver spedito le schede per
posta non prioritaria, non comporterebbe di per sé una violazione del diritto.
Nel caso concreto, tuttavia, considerati i tempi ristretti del ballottaggio,
gli invii per posta economy appaiono problematici sotto il profilo della
diligenza richiesta e, in quanto tali, verranno considerati dal Tribunale nelle
successive verifiche.
3.3.3
Per quanto riguarda la tabella de La Posta prodotta dal
ricorrente, va subito precisato che essa non è in ogni caso vincolante, giacché
la legge non lo prevede. Nemmeno essa corrisponde peraltro a quella citata nel
rapporto relativo alla LEDP (RVGC 2018-2019 cit., pag. 2719 seg.).
In ogni caso, detta tabella non soccorre affatto la tesi secondo cui il materiale
di voto andava spedito entro il 29 ottobre 2019; al contrario. Intanto i tempi
indicati su di essa possono variare di molto. Nel caso degli invii priority
si va da un minino di 2 giorni a un massimo di 14 giorni. Per la modalità
d'invio economy i tempi si allungano notevolmente: sono necessari dai 4
ai 30 giorni. Una forchetta, quindi, molto ampia, che nemmeno permette di
garantire che il materiale di voto venga ricevuto nei termini stabiliti dalla
legge. Ferma questa premessa, atteso come le buste inviate all'estero sono in
massima parte destinate a paesi della tariffa europea (7060 rispetto a 1416 nel
resto del modo, cfr. doc. 6a), se si volesse misurare la diligenza minima che i
comuni dovevano adottare in base alla citata tabella, si dovrebbe calcolare
quale ultimo termine per la spedizione il tempo medio d'invio nei paesi
sottoposti a questa tariffa. Ora, stante quanto indicato, per i paesi
sottoposti a tariffa Europa il tempo di spedizione per posta priority
oscilla tra un minimo di 2 e un massimo di 8 giorni. Facendo la media di
tutti tempi, si ottiene una forchetta di 2.5 - 4.2 giorni. Inoltre, nella quasi
totalità di questi paesi il tempo minimo previsto varia dai 2 ai 3 giorni, (fanno
eccezione: Bulgaria e Macedonia, 4 giorni; Bielorussia e Ucraina: 5 giorni); il
tempo massimo è di 4 giorni in oltre i 3/5 dei paesi. Tempo, quest'ultimo, che
appare pertanto determinante e che conferma la tempestività degli invii
effettuati entro il 31 ottobre 2019 compreso. Tanto più che Ognissanti non è un
giorno festivo a livello svizzero né lo è in molti paesi, per cui in realtà
potrebbe essere computato come ulteriore giorno utile.
3.3.4
Resta da esaminare la
rilevanza del mancato invio del materiale di voto entro il 31 ottobre 2019,
tenendo altresì conto, visti i tempi particolarmente ristretti nel caso del
ballottaggio, anche di tutti gli invii effettuati con modalità economy.
Situazioni, queste, che concernono complessivamente sette comuni. È quanto
viene fatto nel successivo considerando.
Comune
Data
invio
Totale
buste
Buste
Europa
Buste resto
del mondo
Votanti
20.10
Votanti
17.11
Brione
Verzasca
5.11
10.
7.
Priority
3.
Priority
1.
0.
Brusino
Arsizio
29.10
28.
20.
Economy
8.
Economy
6.
4.
Cadempino
30.10
25.
22.
Economy
3.
Economy
4.
4.
Dalpe
4.11
11.
10.
Priority
1.
Economy
0.
2.
Grancia
28.10
19.
14.
Economy
5.
Priority
6.
1.
Personico
29.10
3.
3.
Economy
0.
-
0.
0.
Ponte
Capriasca
6.11
19.
15.
Priority
4.
Priority
9.
7.
Totale
115.
91.
24.
26.
18.
Totale invii economy
71.
4.
Per quanto
concerne il dettaglio dei sette comuni interessati, la situazione può essere
riassunta come segue.
In tutti questi comuni le variazioni del catalogo elettorale
complessivo tra il primo e il secondo turno sono molto contenute, financo nulle
(https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/elezione/archivio/).
4.1
Ferme queste premesse, si osserva anzitutto che globalmente
gli invii effettuati dopo il 31 ottobre 2019 rispettivamente per posta economy
concernono 110 invii (91 + 24, dedotti i 5 invii prioritari di Grancia). In
secondo luogo si può constatare come al primo turno abbiano votato 26 elettori,
mentre al secondo turno il loro numero è sceso a 18, dunque di 8 unità. Ciò
corrisponde a una riduzione del 30.8%, che è perfettamente in linea con quella
avvenuta per gli elettori all'estero nel complesso dei comuni ticinesi,
rispettivamente di quei comuni che hanno inviato il materiale di voto entro il
29.
ottobre per posta priority, data determinante secondo il ricorrente,
ed è addirittura inferiore a quella dei pochi comuni che hanno potuto spedire
il materiale per posta prioritaria già il 25/26 ottobre 2019:
Buste
inviate all'estero
Votanti
20.
ottobre
17.
novembre
Differenza tra il primo
turno e il ballottaggio
assoluta
%
Comuni in esame
115.
26.
18.
8.
-30.8
Tutti i comuni
8476.
2436.
1673.
-763
- 31.3
Comuni invio entro 29
ottobre*
7032.
2008.
1388.
-620
-30.9
Comuni invio 25/26 ottobre
299.
80.
49.
-49
-36.8
*non è considerato Comano, che ha
spedito il materiale in due date differenti, né Grancia.
Ciò detto, posto che una parte delle schede è comunque sia stata
votata, persino laddove gli invii sono stati effettuati il 4 e il 6 novembre, e
che la riduzione di votanti dall'estero in questi comuni rispetto al primo
turno è in linea con quella generale, si potrebbe già escludere che la
tempistica e la modalità degli invii in questione abbiano effettivamente avuto
conseguenze preclusive per i loro destinatari.
4.2
Notoriamente una partecipazione del 100% degli elettori a
un'elezione è irrealistica. È altrettanto notorio che la partecipazione al
ballottaggio per il Consiglio degli Stati è inferiore a quella del primo turno
(cfr. https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/elezione/archivio/).
Ciò si è verificato anche nell'elezione in esame sia, come appena visto, per
gli elettori all'estero sia per il complesso dei votanti.
Nel caso concreto, anche volendo ammettere che la partecipazione
al ballottaggio fosse stata la medesima di quella al primo turno, all'appello
mancherebbero solamente 8 schede, che manifestamente sarebbero state
insufficienti per colmare il divario di 46 voti tra la seconda e il terzo
classificato.
A medesima conclusione si
giunge analizzando la partecipazione degli elettori cui è stato inviato il
materiale di voto all'estero, che al secondo turno, nei sette citati comuni, si
è fermata al 15.7% (18/ 115*100),
mentre in generale si è attestata al 19.8 % (1'673/8'476* 100),
percentuale identica a quella riscontrata nei comuni che hanno inviato il
materiale di voto all'estero entro il 29 ottobre 2019 (1'399/7'070*100). Ora,
anche volendo applicare ai 115 invii in parola il tasso di partecipazione più
elevato del 20% circa, al più sarebbero rientrate 23 schede, vale a dire
comunque tre in meno rispetto al primo turno e cinque in più di quelle
effettivamente rientrate.
Per poter modificare il risultato,
conseguendo almeno un pareggio tra i candidati secondo e terzo classificato, in
questi comuni si sarebbe dovuto registrare al secondo turno più che un
raddoppio dei votanti dall'estero (18+46=64, pari a oltre il 55% delle 115
buste inviate, percentuale superiore a quella dell'intero corpo elettorale,
ferma al 47.84%, e mai raggiunta nelle ultime cinque volte dal complesso degli
elettori per il turno di ballottaggio) e, inoltre, che tutti questi elettori
votassero per Filippo Lombardi e nessuno per Marina Carobbio Guscetti. Ciò che
è assolutamente inverosimile.
Anche sotto questo profilo, anche se si
volesse ammettere un'irregolarità nell'invio del materiale di voto per questi
comuni, ciò non avrebbe comunque sia avuto influenza sull'esito dell'elezione.
4.3
A ciò s'aggiunge che la maggior parte delle buste relative ai
sette comuni in questione è comunque sia stata inviata verso l'Europa. Se anche
il materiale di voto non fosse giunto dieci giorni prima dell'elezione (il 7
novembre 2019), la rilevanza dell'eventuale ritardo andrebbe comunque
relativizzata. Dev'essere infatti considerato che in presenza di un turno di
ballottaggio, cui non sono ammessi nuovi candidati (art. 64 cpv. 4 LEDP), i
loro profili e le loro posizioni sono ben note già dal primo turno. Il processo
di formazione della volontà politica del cittadino è dunque ormai ampiamente
consolidato, con il che obiettivamente il compito dell'elettore può essere
svolto molto celermente. Oltretutto, in concreto, si trattava di esprimere due
preferenze con soli quattro candidati tra cui scegliere. Spetta poi anche al
cittadino che intende usufruire della possibilità di votare per corrispondenza
attivarsi e utilizzare i mezzi di spedizione celere. La legge non impone
particolari modalità, proprio per permettere all'avente diritto di voto
all'estero di poter far capo a servizi di spedizione privati più efficienti,
ancorché più costosi, laddove quelli postali non lo fossero (art. 23 cpv. 1
LEDP; Messaggio 7185, pag. 2600; cfr. anche BVR 2011 pag. 529 consid. 4.6).
5.
In definitiva
il ricorso, infondato, per quanto ricevibile dev'essere respinto. Non si
preleva la tassa di giustizia, come da prassi (art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). L'assenza di parti vincenti
patrocinate esclude l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si preleva
alcuna tassa di giustizia né si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere