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Decisione

52.2019.599

Elezione di ballottaggio dei deputati al Consiglio degli Stati - procedura preparatoria

3 giugno 2020Italiano40 min

degli invii spediti dopo il 29 ottobre 2019 (1'330) e di quelli effettuati per posta

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.599

Lugano

3 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan

Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 20 novembre 2019 dell'

Ricorrente

contro

l'operato delle cancellerie comunali dei comuni del

Cantone Ticino in materia di tempestività dell'invio del materiale di voto

agli elettori all'estero per il turno di ballottaggio del 17 novembre 2019

relativo all'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati;

ritenuto, in

fatto

A. Con decreto del 5

giugno 2019, pubblicato il 7 giugno successivo, il Consiglio di Stato ha

convocato le assemblee dei comuni del Cantone per domenica 20 ottobre 2019 per

eleggere, in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, due deputati

al Consiglio degli Stati per la legislatura 2019-2023 (FU 2019, 5479).

L'Esecutivo cantonale ha inoltre stabilito che, nel caso in cui la maggioranza

assoluta non fosse stata raggiunta, il ballottaggio si sarebbe tenuto domenica

17 novembre 2019.

B. a. Il 20 ottobre 2019

ha avuto luogo il primo turno; nessuno dei candidati ha raggiunto la

maggioranza assoluta. Tre candidati non hanno nemmeno conseguito il numero di

voti necessario (superiore al 5% delle schede valide) per poter partecipare al

turno di ballottaggio (FU 2019, 10122).

b. Il Governo - preso

atto che due candidati ammessi al turno di ballottaggio avevano nel frattempo

rinunciato a parteciparvi - ha confermato lo svolgimento dell'elezione per

domenica 17 novembre 2019 (decreto del 25 ottobre 2019, pubblicato il 29

ottobre successivo; FU 2019, 10245).

C. a. Domenica 17

novembre 2019 ha avuto luogo il turno di ballottaggio.

b. Mercoledì 20

novembre 2019, il Consiglio di Stato ha stabilito i risultati, pubblicandoli il

venerdì 22 novembre seguente (FU 2019, 11136). I candidati hanno ottenuto i

seguenti voti.

Filippo Lombardi, 1956, Massagno - PPD+GG

36'423

Marina Carobbio Guscetti, 1966, Lumino - PS

36'469

Marco Chiesa, 1974, Lugano - Lega dei Ticinesi/UDC

42'548

Giovanni Merlini, 1962, Minusio - PLR

33'278

Sono così stati

proclamati eletti Marco Chiesa e Marina Carobbio Guscetti, quest'ultima avendo

ottenuto più suffragi del deputato uscente Filippo Lombardi (∆ 46 voti),

giunto terzo.

D. a. Nel frattempo,

martedì 19 novembre 2019 Ricorrente, cittadino di __________, ha chiesto in via

provvisionale al Consiglio di Stato di ordinare ai municipi di tutti i comuni

del Cantone di conservare le buste ufficiali contenenti le schede di voto e le

carte di legittimazione relative al turno di ballottaggio dell'elezione dei

deputati al Consiglio degli Stati pervenute e che ancora lo sarebbero state

dopo il 17 novembre 2019.

b. Mercoledì 20

novembre 2019, in evasione dell'istanza la Cancelleria dello Stato, ha chiesto

ai comuni di conservare tutte le buste di trasmissione di voto ricevute dopo le

12.00 di domenica 17 novembre 2019, senza aprirle. Inoltre, ha domandato loro

di comunicare in merito all'elezione del Consiglio degli Stati:

- il

numero di ticinesi all'estero che hanno votato al primo turno del 20 ottobre

2019;

- il

numero di ticinesi all'estero che hanno votato in occasione del ballottaggio

del 17 novembre 2019;

- il

numero di buste depositate dopo il termine in occasione del primo turno del 20

ottobre 2019, se disponibile, differenziando per provenienza dall'estero o

residenti.

E. a. Sempre mercoledì 20

novembre 2019, Ricorrente è insorto davanti a questa Corte chiedendo in via

principale di annullare l'esito del turno di ballottaggio e di ordinare al

Consiglio di Stato di ripetere l'elezione. In via subordinata, egli ha domandato

di accertare l'irregolarità della procedura preparatoria del ballottaggio e, in

particolare, che il materiale di voto non era pervenuto a tutti gli elettori

ticinesi residenti all'estero entro il termine di dieci giorni prima di quello

delle elezioni, come previsto dall'art. 18 cpv. 2 della legge sull'esercizio

dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100).

Con l'atto, che

contrariamente a quanto preannunciato non è stato anticipato via fax al

Tribunale ma è giunto per posta raccomandata solamente il venerdì 22 novembre

successivo, il ricorrente sostiene di essere stato contattato da alcuni

cittadini ticinesi che abitano all'estero, i quali gli avrebbero indicato di

non aver ricevuto il materiale di voto in tempo, ciò che avrebbe precluso loro

la possibilità di partecipare all'elezione, poiché la scheda votata non sarebbe

potuta giungere alle cancellerie comunali entro sabato 16 novembre 2019.

L'insorgente ritiene, dunque, che potrebbe essersi verificata una violazione

dei diritti politici di un numero rilevante di elettori. Stante il risicato

scarto di voti tra i candidati Marina Carobbio Guscetti e Filippo Lombardi,

quelli dei ticinesi all'estero non pervenuti in tempo utile avrebbero potuto

determinare un esito diverso dell'elezione, in favore di quest'ultimo. Egli

produce copia della dichiarazione con cui __________, cittadino svizzero

residente a Milano, iscritto nel catalogo elettorale di Neggio, attesta di aver

ricevuto il materiale di voto per il ballottaggio venerdì 15 novembre 2019.

b. Chiamato a

presentare una risposta, il Consiglio di Stato ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato irricevibile e, subordinatamente, per quanto ammissibile, respinto.

Degli argomenti si dirà in seguito. Contestualmente il Governo ha fornito i

dati relativi al numero d'iscritti nel catalogo elettorale e la data dell'invio

del materiale di voto all'estero e in Svizzera per i comuni (19) con almeno

3'000 cittadini iscritti nel catalogo elettorale (a eccezione di uno, che non

ha potuto raccogliere in tempo utile le informazioni), specificando che l'invio

è avvenuto per posta prioritaria. L'Esecutivo cantonale ha anche comunicato i

dati relativi alle buste giunte in ritardo all'ufficio elettorale, ovvero dopo

le ore 12.00 del giorno del ballottaggio. Dati completati con un successivo

scritto del 6 dicembre 2019 e di cui si dirà - ove necessario - in diritto.

F. Il 10 dicembre

2019 il ricorrente ha informato il Tribunale di essere venuto a conoscenza del

fatto che un comune avrebbe spedito il materiale di voto all'estero tramite

invio non prioritario (economy); esso ha prodotto la relativa ricevuta in

forma anonima. Dal raffronto dei documenti prodotti in seguito dal Governo,

emerge che essa è riferita al Comune di Brusino Arsizio. Il ricorrente ha

inoltre trasmesso il documento "Lettere international, informazioni su

zona tariffaria e tempo di trasporto nei paesi", reperito sul sito

internet de La Posta (https://www.post.ch/it/spedire-lettere/lettere-estero/lettera-international-priority).

Si tratta di una tabella relativa ai tempi di recapito medi in giorni feriali

(lunedì-venerdì) per le modalità urgent, priority ed economy.

G. a. Con un lungo

allegato di replica, il ricorrente ha confermato le domande poste con il

ricorso. Egli, rimproverando al Governo la mancanza di collaborazione

nell'accertare i fatti, ribadisce che in concreto non sarebbero state

rispettate le tempistiche previste dall'ordinamento giuridico per l'invio del

materiale di voto, sia perché esso sarebbe stato inviato tardivamente sia a

seguito dell'affrancatura insufficiente delle buste di trasmissione, peraltro

contraria anche alla direttiva n. 2 - Svizzeri e ticinesi all'estero del 29

agosto 2019 (direttiva n. 2) emanata dalla Cancelleria dello Stato, che

imporrebbe di inviare tramite posta A il materiale di voto agli svizzeri

all'estero. Addebita quindi alle autorità cantonale e comunali una gestione

negligente dell'invio del materiale. Sostiene poi che, essendo intervenuta la

pubblicazione dei risultati, la competenza di annullare l'elezione sarebbe ora

passata al Tribunale federale; ritiene però siano rimaste d'attualità le

ulteriori domande poste in particolare in relazione all'accertamento

dell'irregolarità della fase preparatoria. Secondo l'insorgente, la presente

procedura andrebbe considerata nell'ottica del possibile ricorso all'Alta

corte, nel senso di assicurare che questa possa disporre di tutti gli elementi

determinanti per statuire nel merito. Egli invoca anche una violazione del

principio della parità di trattamento. Da ultimo rileva che i dati fino a quel

momento forniti dal Consiglio di Stato attestavano una diminuzione della

partecipazione degli elettori residenti all'estero da 2'293 a 1'673 (∆

620, pari a circa 27%). Allo scritto è allegata la direttiva n. 2.

b. Con la duplica il

Governo, che conferma la posizione assunta con la risposta, ha - tra l'altro -

prodotto una tabella in cui per ciascun comune sono indicati il totale degli

iscritti, gli iscritti ticinesi all'estero, il numero di questi che hanno

votato al primo turno (20 ottobre) e al ballottaggio (17 novembre), la data di

spedizione delle buste per il ballottaggio, il numero delle buste inviate in

Europa e il tipo di invio, il numero delle buste inviate nel resto del mondo e

il tipo d'invio. Un'ulteriore tabella riporta il dettaglio delle buste giunte

in ritardo ai seggi. Le tesi verranno dettagliate ove necessario in diritto.

H. a. Il 31 dicembre 2019

il giudice delegato ha invitato il Consiglio di Stato a trasmettere le ricevute

postali relative all'invio all'estero da parte dei comuni del materiale di voto

concernente il ballottaggio, fissando nel contempo un termine al ricorrente per

la presentazione della triplica.

b. Il 7 gennaio 2019 il

Consiglio di Stato ha trasmesso la documentazione raccolta dai comuni

attestante l'invio del materiale di voto agli aventi diritto di voto

domiciliati all'estero. Laddove i comuni non dispongono di ricevute poiché

hanno affrancato da sé le buste di trasmissione destinate all'estero, è stata

versata agli atti la copia di una busta di trasmissione ritornata in ritardo

dalla cui affrancatura risulta la data

d'impostazione e la modalità di invio. In alcuni casi, ove non vi sono state

buste rientrate dall'estero, è stata prodotta una dichiarazione della cancelleria

comunale.

Fatti

I. a. In

triplica, datata 11 dicembre 2019 ma spedita il 10 gennaio 2020, il ricorrente

conferma tesi e domande formulate nel ricorso. Sottolinea poi che la necessità

di procedere all'invio immediato delle schede era sancita anche dal decreto del

25 ottobre 2019 di convocazione del ballottaggio. Egli ritiene che il materiale

non sia giunto tempestivamente ad almeno 1'406 elettori, ovvero ai destinatari

degli invii spediti dopo il 29 ottobre 2019 (1'330) e di quelli effettuati per posta

B (76); ritardo da ascrivere all'agire negligente dei comuni, che avrebbero

senz'altro potuto effettuare tempestivamente gli invii con la necessaria

affrancatura. Egli sostiene poi che la direttiva n. 2 non sia una semplice

ordinanza amministrativa, dunque andava rispettata. Egli rileva anche che agli

atti non sarebbe stata versata la prova delle tempistiche relative alla stampa

e alla consegna delle schede all'amministrazione cantonale. Sottolinea quindi

come dagli atti prodotti dal Governo risulterebbe che almeno 88 buste sarebbero

state ricevute dagli aventi diritto dopo il 7 novembre 2019. Numerose anche

quelle giunte dall'estero dopo la chiusura dei seggi (almeno 214). Egli chiede

poi alla Corte di chiarire due incongruenze: la prima riferita alla discrepanza

tra il numero di ticinesi all'estero iscritti a catalogo e il numero delle

buste spedite, inferiori di 3'230 unità; la seconda relativa al motivo per cui,

contrariamente a quanto il ricorrente sostiene che ci si dovrebbe aspettare, il

numero di aventi diritto di voto per l'elezione del Consiglio nazionale risulti

minore di quello per l'elezione del Consiglio degli Stati. Egli produce alcune

tabelle riassuntive dei problemi riscontrati e l'elenco dei membri del Comitato

Organizzazione svizzeri all'estero.

b. Il Consiglio di

Stato ha prodotto ulteriore documentazione con la quadruplica, in particolare

una tabella aggiornata con le informazioni ottenute dai comuni, le indicazioni

ottenute dalla posta sui termini di impostazione, le ricevute della consegna

del materiale di voto per il ballottaggio ai comuni, la direttiva del 24

ottobre 2019 relativa al turno di ballottaggio indirizzata ai Municipi

(direttiva sul ballottaggio) e le ricevute della consegna delle schede alla

Cancelleria dello Stato per il turno di ballottaggio. L'Esecutivo cantonale ha

quindi mantenuto la propria domanda, con motivazioni che saranno semmai

discusse in seguito.

J.

a. Il ricorrente ha quindi

presentato una quintuplica, con cui conferma le proprie tesi anche alla luce

dei nuovi documenti. In particolare egli sostiene che la direttiva sul

ballottaggio contenga macroscopici errori e inesattezze. In definitiva,

all'agire negligente dei comuni avrebbero concorso le indicazioni confuse date

dal Cantone, che avrebbe sommerso questi ultimi di scritti. L'insorgente

ritiene chiarita la posizione dei comuni che hanno spedito all'estero un numero

inferiore di buste rispetto agli iscritti in catalogo, ma non quella dei comuni

che, invece, hanno inviato un numero superiore di buste. Il ricorrente adombra

la possibilità che all'elezione potrebbero aver partecipato 118 persone che non

vi avevano diritto, ipotizzando che al momento della stampa delle carte di

legittimazione l'operatore abbia compiuto un errore, caricando il catalogo

degli aventi diritto di voto in materia federale.

b. In risposta a

quest'ultimo allegato, il Governo è rimasto sulla sua posizione, fornendo

ulteriori spiegazioni di cui si dirà in seguito, se necessario.

K.

Con un ulteriore scritto il

ricorrente riconferma le sue domande e tesi, producendo la stampa dei dati

relativi alle elezioni dell'Assemblea federale (reperibili sul sito internet

del Cantone) e una tabella riassuntiva dei pretesi problemi d'invio del

materiale di voto. L'insorgente torna a chiedere una verifica per rapporto al

numero di iscritti al catalogo elettorale, evidenziando quelle che gli paiono

essere delle fluttuazioni anomale. L'allegato, non notificato al Governo, viene

intimato alle parti con il presente giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.

133 cpv. 2 LEDP, secondo cui contro ogni atto del municipio o del sindaco o di

un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni

e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso a

questa Corte. Il ricorrente, infatti, insorge avverso l'asserito tardivo invio

da parte dei comuni del materiale di voto agli aventi diritto domiciliati

all'estero, ovvero contro un atto preparatorio ai sensi dell'art. 133 cpv. 1

LEDP (cfr. RtiD II-2015 n. 1 consid. 3.2, 6.3 e 6.4). Da quest'ultimo profilo,

va dunque subito respinta la tesi del Governo, secondo cui il ricorso sarebbe stato

irricevibile siccome genericamente rivolto contro atti della procedura

preparatoria. Il ricorrente ha del resto fornito, tenuto conto del termine

brevissimo di ricorso (DTF 121 I 1 consid. 3b), elementi atti a conferire un

minimo di verosimiglianza alle sue doglianze.

1.1.2. La competenza non si estende invece alla verifica

dell'operato del Consiglio di Stato e delle istanze a lui subordinate, che

soggiacciono alla procedura di reclamo dell'art. 133 cpv. 3 LEDP. Ciò vale in

particolare per quanto concerne la tempistica relativa alla procedura di

ballottaggio, che deriva direttamente dall'art. 65 LEDP. Essa, infatti, era già

stata indicata dal citato decreto governativo di convocazione delle assemblee

comunali del 5 giugno 2019 (e ribadita in quello relativo al ballottaggio del

29 ottobre successivo). Atto che, come appena visto, non è impugnabile davanti

a questa Corte. D'altro canto, il ricorrente non avrebbe potuto aspettare la

conclusione dell'elezione per contestarne le modalità di svolgimento, ma

avrebbe semmai dovuto insorgere contro il decreto che le fissava. Del resto, a

ben vedere, nemmeno l'insorgente pretende di mettere in discussione questi

aspetti.

1.2. Certa è pure la legittimazione attiva del ricorrente. La LEDP

non contenendo norme in merito, quest'ultima dev'essere stabilita in virtù

dell'art. 111 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005

(LTF; RL 173.110), dall'art. 89 cpv. 3 LTF, secondo il quale in materia di

diritti politici, il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di

voto nell'affare in causa. Com'è il caso dell'insorgente.

1.3. In merito alla tempestività, il Tribunale considera quanto

segue.

1.3.1. Per l'art. 133 cpv. 5 LEDP il ricorso dev'essere presentato

nel termine di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l'atto

che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione. Il

legislatore ha esteso, senza particolari motivazioni, il termine previsto

dall'art. 163 cpv. 4 dell'abrogata legge sull'esercizio dei diritti politici

del 7 ottobre 1998 (vLEDP; BU 1998, 365) che faceva decorrere detto termine

(solo) dal momento in cui l'atto veniva compiuto, di modo che la possibilità di

insorgere davanti al Tribunale decadeva il quarto giorno dopo il suo

compimento. Oggi dunque, a differenza di quanto dispone ad esempio l'art. 77

cpv. 1 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP; RS

161.1), la legge cantonale non prevede (più) un termine di perenzione assoluta

per il ricorso contro gli atti preparatori.

1.3.2. In concreto, il ricorrente sostiene di aver appreso

casualmente la mattina di domenica 17 novembre 2019 che il materiale di voto

era pervenuto con grande ritardo a un numero importante di cittadini

all'estero. Il Tribunale non ha motivo di dubitare di ciò. Infatti,

l'insorgente non era domiciliato all'estero, non era membro di un esecutivo,

non faceva parte di una cancelleria comunale né era coinvolto in un qualche

modo con la procedura di invio del materiale di voto, che non è pubblica. Sino

a quel momento, poi, l'atto preparatorio contestato non era stato tematizzato

pubblicamente, per esempio da mezzi di comunicazione di massa. Egli, pertanto,

non era in misura di rendersi conto direttamente del preteso ritardo, ma poteva

farlo solo in modo indiretto.

A torto il Consiglio di Stato sostiene che il termine di ricorso

andrebbe in concreto fatto partire dal momento in cui la persona che ha

segnalato all'insorgente il problema se ne è resa conto (rispettivamente doveva

rendersene conto prestando la normale diligenza). Il ricorrente infatti insorge

a titolo personale, di modo che l'eventuale ritardo (foss'anche la malafede)

del cittadino all'estero nel rivelare la tardiva ricezione del materiale, non

può avere effetti preclusivi assoluti sul suo diritto di ricorso. Ammettere

altrimenti significherebbe circoscrivere il diritto di impugnare determinati

atti materiali di una votazione solo a coloro che ne sono direttamente

destinatari, ciò che equivarrebbe a un'inammissibile restrizione della legittimazione

attiva. Nella misura in cui è rivolto a contestare il presunto invio tardivo

del materiale di voto il ricorso è dunque tempestivo.

1.3.3. Sono invece tardive le ulteriori contestazioni relative

alla discrepanza tra il numero di buste inviate all'estero e il numero di

ticinesi all'estero iscritti nel catalogo. Queste censure, infatti, sono in

realtà volte a contestare un ulteriore atto preparatorio svolto dai comuni,

ovvero quello della stampa delle schede di legittimazione, che il ricorrente

sospetta essere avvenuta impiegando un catalogo elettorale errato. Ora, il

preteso vizio era per lui desumibile dalla tabella di cui al doc. 6 trasmessa

dal Governo con lo scritto del 23 dicembre 2019, da lui ricevuto il 30 dicembre

successivo. Sennonché egli ha contestato tale aspetto unicamente con la

triplica spedita il 10 gennaio 2020, ovvero quando il termine d'impugnazione di

3 giorni (art. 133 cpv. 5 LEDP), non sospeso dalle ferie (art. 130 cpv. 1

LEDP), era ampiamente scaduto. Analogamente sono tardive le censure volte a

contestare le pretese anomali variazioni del catalogo elettorale. I relativi

dati, infatti, erano contenuti nei verbali di accertamento dei risultati

dell'elezione, che sono stati pubblicati nel foglio ufficiale del 25 ottobre,

rispettivamente 22 novembre 2019. Il ricorrente non può d'altronde nemmeno

pretendere che la Corte esamini queste domande a titolo indipendente. Intanto,

questi aspetti non sono rilevanti ai fini della questione, qui determinante,

della tempestività dell'invio del materiale di voto. Inoltre, il Tribunale non

è autorità di vigilanza in materia elettorale tenuta a esaminare lo svolgimento

della stessa nel suo complesso. In ogni caso, possono essere condivise le

pertinenti spiegazioni fornite dal Governo con la quadruplica e la sestuplica,

a cui si rinvia (n. 17-18). Lo stesso ricorrente dà per altro atto che si può

ritener chiarito almeno il caso dei comuni che hanno spedito all'estero un

numero di buste inferiore al numero di aventi diritto iscritti in catalogo

(quintuplica, pag. 16 ad 17-18).

1.4. Il ricorso può essere evaso sulla scorta degli atti

all'incarto, prodotti dalle parti e integrati dalla documentazione richiamata

dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, sufficienti

essendo quelle prodotte in fotocopia dal Governo nei casi in cui fa difetto

un'attestazione postale, al fine di comprovare la tempistica degli invii non è

necessario acquisire agli atti tutte le altre buste contenenti le schede di

voto giunte dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Considerandi

2.

2.1. L'art. 34 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) stabilisce che la garanzia dei diritti politici protegge la libera

formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Ciò significa che il

cittadino elettore può pretendere che siano riconosciuti solo i risultati

elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà

liberamente espressa dal corpo elettorale (DTF 138 II 13 consid. 6.3). La

libertà di voto e di elezione viene lesa quando una parte rilevante degli

aventi diritto di voto viene di fatto esclusa dalla possibilità di esercitarlo,

di modo che non sia più possibile parlare di composizione corretta del corpo

elettorale (DTF 116 Ia 259 consid. 3b). Ciò può essere in particolare il caso

laddove il materiale di voto non viene consegnato all'elettore oppure viene

consegnato talmente tardi da impedire così al cittadino di confrontarsi con il

profilo dei candidati e formarsi una propria opinione (DTF 114 Ia 42 consid.

4c, 104 Ia 236 consid. 2b).

2.2

La ripetizione di una votazione

si svolge giocoforza con nuove condizioni rispetto a quella originaria a

seguito del trascorrere del tempo; esse comprendono diversi fattori come, in

particolare, la composizione del corpo elettorale e le condizioni quadro

politiche. Più il tempo trascorre più vi è da ritenere che esse mutino (DTF 138

I 171 consid. 5.5). La ripetizione di una votazione si giustifica dunque

unicamente laddove le irregolarità evocate sono rilevanti e, cumulativamente,

possono aver influenzato l'esito dell'elezione. Solo un'irregolarità grave può

giustificarne la ripetizione; se è lieve si può soprassedervi. Devono essere in

particolare considerate la differenza di voti, la gravità del difetto costatato

e la sua portata nell'ambito della votazione. Un'irregolarità è considerata

lieve quando dall'insieme delle circostanze non è seriamente possibile ritenere

che, in assenza del vizio riscontrato, l'elezione avrebbe avuto un risultato

differente (DTF 145 I 1 consid. 4.2).

2.3

2.3.1

L'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati è retta dal diritto

cantonale. In Ticino essi sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente al

Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno, in un unico

circondario costituito dall'intero Cantone (art. 48 cpv. 1 della Costituzione della

Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost./TI; RL 101.000) e 73

cpv.1 LEDP), secondo le modalità previste dalla LEDP (art. 1 cpv. 1 LEDP).

Secondo l'art. 3 LEDP ha diritto di voto in materia cantonale ogni cittadino

svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un comune

del Cantone (lett. a) e ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni

compiuti il cui comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel

Cantone (lett. b).

2.3.2

La disciplina relativa al materiale di voto è contenuta al

capitolo quarto della LEDP. Secondo l'art. 17 cpv. 1 l'autorità competente per

la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi,

riservato quanto previsto dal capoverso 2, che stabilisce che il materiale di

voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo, mentre le spese di

invio sono assunte dal comune. Nelle elezioni - prosegue la norma (cpv. 4) - il

materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

Il Consiglio di Stato e il municipio custodiscono il materiale di voto in modo

sicuro (cpv. 5). Infine, il Governo può emanare ulteriori prescrizioni sul

materiale di voto e sulla sua custodia (cpv. 6).

2.3.3

L'art. 18 cpv. 1 LEDP affida alla cancelleria comunale il

compito di inviare al domicilio di ogni avente diritto il materiale di voto in

modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima

del giorno della votazione o dell'elezione. Nel caso di elezione del sindaco o

di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1, soggiunge la norma

(cpv. 2), è ridotto a dieci giorni.

Facendo dipendere il termine per l'invio del materiale di voto da

quello della sua ricezione da parte dell'elettore, il legislatore ha inteso

adeguarsi a quanto già previsto dalla LDP, in particolare dall'art. 11 cpv. 3,

allo scopo di allineare le modalità di invio (Messaggio del Consiglio di Stato

del 20 aprile 2016 [n.7185] concernente la revisione della legge sull'esercizio

dei diritti politici in: RVGC 2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., § 9.b, pag.

2595; rapporto della commissione speciale Costituzione e diritti politici del

20.

settembre 2018, pag. 2698 segg., 2719 segg.). In merito a quest'aspetto, il

citato rapporto spiega che (loc. cit.):

È

importante sapere che a livello pratico, in occasione delle elezioni, il

Servizio dei diritti politici prende contatto con La Posta e da essa riceve una

tabella in cui sono riportati i termini di recapito del materiale di voto a

dipendenza delle opzioni di invio (posta A, posta B, ecc.). Questa tabella è

trasmessa ai comuni, che si organizzano in modo da consegnare il materiale di

voto a La Posta secondo una tempistica che consenta a quest'ultima un recapito

tempestivo dello stesso, cioè nel pieno rispetto dei termini imposti dal

diritto federale. È chiaro che la posta può sbagliare, ma casi simili sono poi

regolati dal rapporto contrattuale che ha con i comuni.

La

maggioranza della Commissione

La

maggioranza della Commissione (8 membri) aderisce pienamente alla versione del

Consiglio di Stato. A parte il fatto che occorre essere conformi al diritto

federale, essa ritiene importante mantenere la tempistica di ricezione proposta

dal Governo, la quale è rivolta in particolare ai comuni affinché non speculino

fino all'ultimo giorno per l'invio del materiale di voto.

Circa

eventuali ricorsi contro presunte ritardate spedizioni del materiale di voto -

un argomento sollevato dalla minoranza commissionale - sono già successi alcuni

casi simili, ma i comuni interessati sono sempre riusciti a dimostrare che

avevano trasmesso per tempo il materiale di voto.

La minoranza della Commissione

ipotesi

di emendamento [n. 5]: art. 18 cpv. 1 nuova LEDP

Art.

18.

cpv. 1

Invio

1La cancelleria comunale

invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al

minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o

dell'elezione.

La

minoranza della Commissione (3 membri) reputa che i termini previsti per il

ricevimento del materiale di voto da parte degli aventi diritto (al minimo 3 e

al massimo 4 settimane prima) non possono essere garantiti, a maggior ragione

per i cittadini ticinesi (o svizzeri) residenti all'estero. In tal senso un

cittadino, se non ricevesse il materiale di voto 3 settimane prima del giorno

dell'elezione o della votazione, potrebbe contestare al Municipio di non averlo

spedito in tempo, ciò che risulta inaccettabile.

Non

si può verificare quando l'elettore riceve il materiale di voto; per contro, la

data di spedizione da parte del comune può essere controllata.

Non essendo stata concretizzata l'ipotesi di emendamento al

plenum (cfr. spiegazioni in RVGC cit. pag. 2707) la proposta formulata nel

messaggio e sostenuta dalla maggioranza della commissione è stata accolta,

senza discussione (cfr. RVGC cit. pag. 2478: Gli articoli tacitamente

accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di modifica non

figurano nel presente verbale).

Quanto al termine di 10 giorni segnatamente in caso di

ballottaggio, stando al citato messaggio il Governo era cosciente del problema

della ricezione tempestiva del materiale di voto anche all'estero. Esso ha

quindi proposto al Parlamento di anticipare il termine per il ritiro delle

candidature alle 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di

voto (art. 65 cpv. 1 LEDP), che in precedenza era fissato alle 18.00 del

secondo lunedì successivo alla domenica delle operazioni di voto (art. 107 cpv.

1.

vLEDP). Il Consiglio di Stato non ha però voluto modificare il termine di

quattro settimane tra il primo turno e quello di ballottaggio. Tale tempistica

teneva conto della volontà, da un lato, di disporre di più tempo per il

recapito del materiale di voto e, dall'altro, di permettere l'insediamento dei

deputati al Consiglio degli Stati in modo da poter partecipare all'elezione del

Consiglio federale per la nuova legislatura (RVGC cit., pag. 2655 segg.). Anche

questa proposta è stata adottata dal Gran Consiglio senza discussione.

2.3.4

L'art. 18 LEDP stabilisce dunque che le cancellerie

comunali devono spedire il materiale di voto in modo che questo giunga agli

elettori entro un determinato periodo. Nel caso del turno di ballottaggio il

materiale di voto deve pervenire al minimo dieci giorni e al massimo quattro

settimane prima dell'elezione. La norma impone quindi alle cancellerie comunale

di organizzarsi in modo tale da spedire tempestivamente il materiale di voto,

affinché esso giunga nei termini indicati. Non istituisce, tuttavia, un diritto

alla ricezione tempestiva del materiale da parte dell'elettore. Ciò non

sarebbe, del resto, nemmeno possibile, perché l'autorità non è in misura né di

verificare né di garantire che il materiale di voto consegnato a La Posta a una

determinata data giunga entro un giorno stabilito a tutti gli elettori, siano

essi in Patria o all'estero. L'invio tramite posta comporta, infatti, sempre il

rischio che esso sia recapitato tardivamente o anche smarrito. Eventuali

ritardi possono essere dovuti pure a omissioni da parte dell'avente diritto

nell'annunciare modifiche dell'indirizzo di recapito, carente apposizione del

nome sulla cassetta delle lettere ecc. Rischio che, per quanto concerne gli

elettori all'estero, è accresciuto dalla circostanza che gli attori incaricati

del trasporto sono ovviamente più numerosi, includendo anche servizi postali

stranieri.

Il fatto che il Legislatore non abbia inteso istituire un diritto

soggettivo alla tempestiva ricezione del materiale di voto, è confermato

proprio dalla tempistica prevista per la procedura di ballottaggio, anche per

gli elettori all'estero. Infatti, pur avendo in occasione della revisione della

LEDP inteso rendere più agevole la partecipazione al voto di questi ultimi, il

Parlamento ha comunque mantenuto per la procedura di ballottaggio una

tempistica assai serrata. Nel caso concreto, tra il momento in cui le liste

sono divenute definitive - giovedì 24 ottobre 2019, ore 18:00 - e quello entro

il quale il materiale avrebbe dovuto essere recapitato agli elettori - giovedì

7.

novembre 2019 - erano a disposizione unicamente nove giorni lavorativi

(considerando la festività di venerdì 1° novembre) per effettuare tutte le

necessarie operazioni (stampa del materiale di voto, preparazione per ciascun

comune, consegna alle cancellerie, confezione delle carte di legittimazione e

delle buste e invio, trasporto e recapito all'elettore).

Tale interpretazione trova conforto pure nel fatto che, come

visto, l'attuale impostazione della LEDP deriva dalla volontà di allineare la

legge cantonale a quella federale. Ora, come rettamente evidenziato dal

Consiglio di Stato, l'art. 12 cpv. 4 dell'ordinanza concernente persone e

istituzioni svizzere all'estero del 7 ottobre 2015 (OSEst; RS 195.11)

stabilisce che l'avente diritto di voto all'estero che riceve il materiale di

voto in ritardo, sebbene sia stato spedito tempestivamente, o la cui scheda

perviene troppo tardi al comune di voto non può far valere alcun diritto per

questi ritardi.

2.4

Il 29 agosto 2019 il Servizio dei diritti politici della

Cancelleria dello Stato ha emanato la direttiva n. 2 Svizzeri e Ticinesi

all'estero. Per quanto riguarda l'invio del materiale di voto, il paragrafo 22

prevede che

Il comune provvede affinché il cittadino all'estero

riceva il materiale di voto in modo tempestivo, tenuto conto dei tempi di

recapito della busta di trasmissione all'estero e del suo ritorno alla

cancelleria comunale con la scheda votata. Conformemente alle direttive della

Cancelleria federale, affinché gli svizzeri all'estero possano esercitare

effettivamente i loro diritti politici, i comuni di voto sono tenuti a inviare

il materiale di voto sempre per «posta A» (cfr. FF 2008 6595).

2.5

Con scritto del 24 ottobre 2019 la Cancelleria dello Stato ha

trasmesso, infine, ai Municipi del Cantone le direttive per l'organizzazione

del turno di ballottaggio (doc. 10). Per quanto concerne il ritiro del

materiale di voto essa indica (punto 11) quanto segue:

Il materiale di voto sarà disponibile presumibilmente

a partire da

·

lunedì 28 ottobre 2019 e nei

giorni seguenti al Magazzino del Servizio dei diritti politici, centro COOP,

St. Antonino (non al

Mercato Coperto di Giubiasco).

I comuni

possono organizzarsi in modo da delegare a un altro comune o alla Polizia

comunale il compito di ritirare il materiale di voto. In tal caso è necessario

consegnare al personale addetto alla distribuzione la relativa delega del

Municipio. I comuni saranno avvisati telefonicamente, per il ritiro, non

appena sarà disponibile il materiale di voto. Vi invitiamo nel frattempo ad

avvisare i vostri collaboratori che, visto il poco tempo a disposizione,

dovranno procedere celermente col ritiro.

Specificatamente per i ticinesi all'estero è inoltre indicato:

Attiriamo l'attenzione che, a causa dei termini brevi,

occorre inviare ai ticinesi all'estero

(coloro che risultano

iscritti nel catalogo elettorale in materia cantonale) il materiale di voto il

più presto possibile e con modalità di spedizione rapide.

3.

3.1. In concreto, la cronologia

del ballottaggio può così essere riassunta:

- giovedì 24 ottobre,

ore 18.00

le liste divengono definitive;

- venerdì 25 ottobre

le schede stampate sono consegnate ai servizi dello

Stato, che cominciano a preparare il materiale e contattano i comuni; una

parte dei comuni ritira le schede e 3 procedono con l'invio all'estero per

posta priority;

- sabato 26 ottobre

2.

comuni procedono con l'invio delle buste

all'estero per posta priority;

- lunedì 28 ottobre

una parte dei comuni ritira le schede e alcuni le

inviano all'estero per posta priority; il Comune di Grancia invia 14

buste per posta economy in Europa;

- martedì 29 ottobre

gli ultimi comuni ritirano le schede e una parte

invia le schede all'estero per posta priority; il Comune di Brusino

Arsizio invia 20 buste in Europa e 8 nel resto del mondo per posta economy;

il Comune di Personico invia 3 buste in Europa per posta economy;

- mercoledì 30 ottobre

una parte dei comuni invia le schede all'estero per

posta priority; il Comune di Cadempino invia 22 buste in Europa e 3

nel resto del monto per posta economy;

- giovedì 31 ottobre

una parte dei comuni invia le buste all'estero per posta

priority;

- venerdì 1° novembre

Ognissanti

(giorno festivo ufficiale nel Cantone Ticino);

- lunedì 4 novembre

il Comune di Dalpe invia 10 buste in Europa per

posta priority e 1 nel resto del mondo per posta economy;

- martedì 5 novembre

il Comune di Brione Verzasca invia 10 buste (7 in

Europa e 3 nel resto del mondo) per posta priority;

- mercoledì 6 novembre

il Comune di Ponte Capriasca invia 19 buste (15 in

Europa e 4 nel resto del mondo) per posta priority;

- giovedì 7 novembre

termine entro il quale il materiale di voto deve

giungere agli elettori.

3.2

Come visto, il ricorrente postula

l'annullamento dell'elezione contestando la tempestività dell'atto preparatorio

con cui le cancellerie comunali hanno consegnato le buste a La Posta. Secondo

l'insorgente:

- in

violazione dell'art. 18 cpv. 2 LEDP il materiale di voto non sarebbe pervenuto

almeno dieci giorni prima al domicilio a un numero estremamente elevato

di elettori all'estero, che quantifica in 1'406, pari a tutti i destinatari dei

1'330 invii effettuati per posta priority dopo il 29 ottobre,

rispettivamente i 76 [recte: 71] destinatari degli invii per posta economy;

- il mancato

rispetto del termine di cui all'art. 18 cpv. 2 LEDP sarebbe imputabile ai

comuni che per negligenza, alternativamente o cumulativamente,

a. non hanno inviato immediatamente

il materiale di voto non appena in possesso delle schede, in violazione del

punto 3b del decreto del 25 ottobre 2019 del Consiglio di Stato;

b. hanno inviato il materiale di

voto per posta economy anziché priority, violando la direttiva n.

2.

Svizzeri e ticinesi all'estero.

Secondo il ricorrente il mancato rispetto del termine di cui

all'art. 18 cpv. 2 LEDP sarebbe poi dimostrato dal raffronto della data degli

invii prodotta dal Governo con i tempi indicati da La Posta nella tabella da

lui prodotta.

3.3

Ora, come spiegato in

precedenza, il rispetto dei termini di cui all'art. 18 LEDP non dipende dalla

verifica dell'effettiva ricezione del materiale di voto da parte degli

elettori, bensì dalla dimostrazione della tempestività del suo invio. Si

tratta, dunque, di esaminare se le cancellerie comunali hanno adempiuto al

compito loro affidato con la necessaria diligenza.

3.3.1

In forza di quanto comunicato con la direttiva del 24

ottobre 2019 dalla Cancelleria dello Stato, le cancellerie comunali non

potevano attendersi che la consegna delle schede avrebbe avuto luogo prima di

lunedì 28 ottobre (a partire da). Sulla base delle indicazioni ricevute

esse potevano, quindi, diligentemente organizzarsi per ritirare il materiale

anche nei giorni seguenti, ossia il 29 e il 30 ottobre. Considerato

inoltre il tempo necessario per il confezionamento del materiale di voto e il

suo invio, il Tribunale ritiene che la consegna delle buste a La Posta entro

giovedì 31 ottobre 2019, ovvero il giorno successivo a quello in cui al più

tardi avrebbero potuto con sicurezza disporre delle schede, corrisponda, tutto

sommato, alla diligenza organizzativa minima che ci si poteva attendere per

adempiere a quanto stabilito dall'art. 18 cpv. 1 e 2 LEDP

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non è possibile dedurre

dal decreto del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2019, pubblicato il 29

ottobre successivo, relativo al ballottaggio, l'obbligo di procedere entro lo

stesso 29 ottobre 2019 all'invio del materiale in forza di quanto indicato al

punto 3b:

Per i ticinesi all'estero, le Cancellerie comunali non

appena in possesso delle schede ufficiali procedono immediatamente alla

spedizione all'avente diritto al suo domicilio all'estero, a condizione che il

cittadino ticinese risulti iscritto nel catalogo elettorale in materia

cantonale.

Infatti, tale decreto nulla aggiunge a

quanto appena spiegato, ovvero che i comuni dovevano organizzarsi per spedire

celermente il materiale agli elettori, in particolare a quelli all'estero, non

appena avessero potuto disporne, ciò che appunto era previsto per il 28

ottobre, al più presto, e nei giorni successivi.

3.3.2

Per quanto riguarda

l'invio per posta economy del materiale di voto, la legge non impone di

far capo alla modalità prioritaria per gli elettori all'estero. Ciò è previsto

unicamente nella citata direttiva n. 2. In merito, dev'essere condiviso quanto

spiegato dal Consiglio di Stato nella quadruplica, ovvero che la delega

dell'art. 11 del regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno

2019.

(REDP; RL 150.110) concerne unicamente la facoltà per la Cancelleria dello

stato di emanare direttive sul materiale di voto stesso, non sulle modalità del

suo invio. Questa disposizione s'iscrive nel capitolo intitolato Materiale

di voto che abbraccia gli art. 8-11 REDP. Si tratta di norme puntuali,

riferite unicamente alla forma e al contenuto del materiale di voto; non

concernono l'invio. Ferma questa premessa, quella in parola è una semplice

ordinanza amministrativa, che non fonda né diritti né obblighi per i privati (DTF 121 II 473 consid. 2b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

VII ed., Zurigo 2016, n. 81 segg.; Pierre

Moor/ Alexandre Flückiger/

Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, III ed., Berna

2012.

§ 2.8.3). In questo senso il semplice fatto di aver spedito le schede per

posta non prioritaria, non comporterebbe di per sé una violazione del diritto.

Nel caso concreto, tuttavia, considerati i tempi ristretti del ballottaggio,

gli invii per posta economy appaiono problematici sotto il profilo della

diligenza richiesta e, in quanto tali, verranno considerati dal Tribunale nelle

successive verifiche.

3.3.3

Per quanto riguarda la tabella de La Posta prodotta dal

ricorrente, va subito precisato che essa non è in ogni caso vincolante, giacché

la legge non lo prevede. Nemmeno essa corrisponde peraltro a quella citata nel

rapporto relativo alla LEDP (RVGC 2018-2019 cit., pag. 2719 seg.).

In ogni caso, detta tabella non soccorre affatto la tesi secondo cui il materiale

di voto andava spedito entro il 29 ottobre 2019; al contrario. Intanto i tempi

indicati su di essa possono variare di molto. Nel caso degli invii priority

si va da un minino di 2 giorni a un massimo di 14 giorni. Per la modalità

d'invio economy i tempi si allungano notevolmente: sono necessari dai 4

ai 30 giorni. Una forchetta, quindi, molto ampia, che nemmeno permette di

garantire che il materiale di voto venga ricevuto nei termini stabiliti dalla

legge. Ferma questa premessa, atteso come le buste inviate all'estero sono in

massima parte destinate a paesi della tariffa europea (7060 rispetto a 1416 nel

resto del modo, cfr. doc. 6a), se si volesse misurare la diligenza minima che i

comuni dovevano adottare in base alla citata tabella, si dovrebbe calcolare

quale ultimo termine per la spedizione il tempo medio d'invio nei paesi

sottoposti a questa tariffa. Ora, stante quanto indicato, per i paesi

sottoposti a tariffa Europa il tempo di spedizione per posta priority

oscilla tra un minimo di 2 e un massimo di 8 giorni. Facendo la media di

tutti tempi, si ottiene una forchetta di 2.5 - 4.2 giorni. Inoltre, nella quasi

totalità di questi paesi il tempo minimo previsto varia dai 2 ai 3 giorni, (fanno

eccezione: Bulgaria e Macedonia, 4 giorni; Bielorussia e Ucraina: 5 giorni); il

tempo massimo è di 4 giorni in oltre i 3/5 dei paesi. Tempo, quest'ultimo, che

appare pertanto determinante e che conferma la tempestività degli invii

effettuati entro il 31 ottobre 2019 compreso. Tanto più che Ognissanti non è un

giorno festivo a livello svizzero né lo è in molti paesi, per cui in realtà

potrebbe essere computato come ulteriore giorno utile.

3.3.4

Resta da esaminare la

rilevanza del mancato invio del materiale di voto entro il 31 ottobre 2019,

tenendo altresì conto, visti i tempi particolarmente ristretti nel caso del

ballottaggio, anche di tutti gli invii effettuati con modalità economy.

Situazioni, queste, che concernono complessivamente sette comuni. È quanto

viene fatto nel successivo considerando.

Comune

Data

invio

Totale

buste

Buste

Europa

Buste resto

del mondo

Votanti

20.10

Votanti

17.11

Brione

Verzasca

5.11

10.

7.

Priority

3.

Priority

1.

0.

Brusino

Arsizio

29.10

28.

20.

Economy

8.

Economy

6.

4.

Cadempino

30.10

25.

22.

Economy

3.

Economy

4.

4.

Dalpe

4.11

11.

10.

Priority

1.

Economy

0.

2.

Grancia

28.10

19.

14.

Economy

5.

Priority

6.

1.

Personico

29.10

3.

3.

Economy

0.

-

0.

0.

Ponte

Capriasca

6.11

19.

15.

Priority

4.

Priority

9.

7.

Totale

115.

91.

24.

26.

18.

Totale invii economy

71.

4.

Per quanto

concerne il dettaglio dei sette comuni interessati, la situazione può essere

riassunta come segue.

In tutti questi comuni le variazioni del catalogo elettorale

complessivo tra il primo e il secondo turno sono molto contenute, financo nulle

(https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/elezione/archivio/).

4.1

Ferme queste premesse, si osserva anzitutto che globalmente

gli invii effettuati dopo il 31 ottobre 2019 rispettivamente per posta economy

concernono 110 invii (91 + 24, dedotti i 5 invii prioritari di Grancia). In

secondo luogo si può constatare come al primo turno abbiano votato 26 elettori,

mentre al secondo turno il loro numero è sceso a 18, dunque di 8 unità. Ciò

corrisponde a una riduzione del 30.8%, che è perfettamente in linea con quella

avvenuta per gli elettori all'estero nel complesso dei comuni ticinesi,

rispettivamente di quei comuni che hanno inviato il materiale di voto entro il

29.

ottobre per posta priority, data determinante secondo il ricorrente,

ed è addirittura inferiore a quella dei pochi comuni che hanno potuto spedire

il materiale per posta prioritaria già il 25/26 ottobre 2019:

Buste

inviate all'estero

Votanti

20.

ottobre

17.

novembre

Differenza tra il primo

turno e il ballottaggio

assoluta

%

Comuni in esame

115.

26.

18.

8.

-30.8

Tutti i comuni

8476.

2436.

1673.

-763

- 31.3

Comuni invio entro 29

ottobre*

7032.

2008.

1388.

-620

-30.9

Comuni invio 25/26 ottobre

299.

80.

49.

-49

-36.8

*non è considerato Comano, che ha

spedito il materiale in due date differenti, né Grancia.

Ciò detto, posto che una parte delle schede è comunque sia stata

votata, persino laddove gli invii sono stati effettuati il 4 e il 6 novembre, e

che la riduzione di votanti dall'estero in questi comuni rispetto al primo

turno è in linea con quella generale, si potrebbe già escludere che la

tempistica e la modalità degli invii in questione abbiano effettivamente avuto

conseguenze preclusive per i loro destinatari.

4.2

Notoriamente una partecipazione del 100% degli elettori a

un'elezione è irrealistica. È altrettanto notorio che la partecipazione al

ballottaggio per il Consiglio degli Stati è inferiore a quella del primo turno

(cfr. https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/elezione/archivio/).

Ciò si è verificato anche nell'elezione in esame sia, come appena visto, per

gli elettori all'estero sia per il complesso dei votanti.

Nel caso concreto, anche volendo ammettere che la partecipazione

al ballottaggio fosse stata la medesima di quella al primo turno, all'appello

mancherebbero solamente 8 schede, che manifestamente sarebbero state

insufficienti per colmare il divario di 46 voti tra la seconda e il terzo

classificato.

A medesima conclusione si

giunge analizzando la partecipazione degli elettori cui è stato inviato il

materiale di voto all'estero, che al secondo turno, nei sette citati comuni, si

è fermata al 15.7% (18/ 115*100),

mentre in generale si è attestata al 19.8 % (1'673/8'476* 100),

percentuale identica a quella riscontrata nei comuni che hanno inviato il

materiale di voto all'estero entro il 29 ottobre 2019 (1'399/7'070*100). Ora,

anche volendo applicare ai 115 invii in parola il tasso di partecipazione più

elevato del 20% circa, al più sarebbero rientrate 23 schede, vale a dire

comunque tre in meno rispetto al primo turno e cinque in più di quelle

effettivamente rientrate.

Per poter modificare il risultato,

conseguendo almeno un pareggio tra i candidati secondo e terzo classificato, in

questi comuni si sarebbe dovuto registrare al secondo turno più che un

raddoppio dei votanti dall'estero (18+46=64, pari a oltre il 55% delle 115

buste inviate, percentuale superiore a quella dell'intero corpo elettorale,

ferma al 47.84%, e mai raggiunta nelle ultime cinque volte dal complesso degli

elettori per il turno di ballottaggio) e, inoltre, che tutti questi elettori

votassero per Filippo Lombardi e nessuno per Marina Carobbio Guscetti. Ciò che

è assolutamente inverosimile.

Anche sotto questo profilo, anche se si

volesse ammettere un'irregolarità nell'invio del materiale di voto per questi

comuni, ciò non avrebbe comunque sia avuto influenza sull'esito dell'elezione.

4.3

A ciò s'aggiunge che la maggior parte delle buste relative ai

sette comuni in questione è comunque sia stata inviata verso l'Europa. Se anche

il materiale di voto non fosse giunto dieci giorni prima dell'elezione (il 7

novembre 2019), la rilevanza dell'eventuale ritardo andrebbe comunque

relativizzata. Dev'essere infatti considerato che in presenza di un turno di

ballottaggio, cui non sono ammessi nuovi candidati (art. 64 cpv. 4 LEDP), i

loro profili e le loro posizioni sono ben note già dal primo turno. Il processo

di formazione della volontà politica del cittadino è dunque ormai ampiamente

consolidato, con il che obiettivamente il compito dell'elettore può essere

svolto molto celermente. Oltretutto, in concreto, si trattava di esprimere due

preferenze con soli quattro candidati tra cui scegliere. Spetta poi anche al

cittadino che intende usufruire della possibilità di votare per corrispondenza

attivarsi e utilizzare i mezzi di spedizione celere. La legge non impone

particolari modalità, proprio per permettere all'avente diritto di voto

all'estero di poter far capo a servizi di spedizione privati più efficienti,

ancorché più costosi, laddove quelli postali non lo fossero (art. 23 cpv. 1

LEDP; Messaggio 7185, pag. 2600; cfr. anche BVR 2011 pag. 529 consid. 4.6).

5.

In definitiva

il ricorso, infondato, per quanto ricevibile dev'essere respinto. Non si

preleva la tassa di giustizia, come da prassi (art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). L'assenza di parti vincenti

patrocinate esclude l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si preleva

alcuna tassa di giustizia né si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere