52.2019.602
Validità delle delibere dell'Assemblea patriziale. Ricorso contro la loro pubblicazione
2 agosto 2021Italiano8 min
(lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.602
Lugano
2
agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 22 novembre 2019 di
RI
1
contro
la decisione del 23 ottobre 2019 (n. 5327) con cui
il Consiglio di Stato respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la pubblicazione delle risoluzioni adottate il 14 maggio 2019 dall'Assemblea del
CO 1;
ritenuto, in
fatto
A.
Martedì 14 maggio 2019 ha
avuto luogo l'Assemblea ordinaria del CO 1, con il seguente ordine del giorno:
1.
Completamento dell'Ufficio patriziale:
nomina di due scrutatori;
2.
Consuntivo 2018
3.
Preventivo 2019
4.
Mozioni ed interpellanze.
b. Il 20 maggio 2019
il presidente dell'Ufficio patriziale ha pubblicato all'albo patriziale le
risoluzioni assembleari adottate, con l'indicazione dei mezzi e del termine di
ricorso, come segue:
1.
Con voto espresso all'unanimità
dei presenti sono stati designati quali scrutatori la Signora __________ e il
Signor __________.
2.
Dopo lettura del messaggio 1/2019
dell'Ufficio patriziale, della relazione della commissione della gestione, dei
singoli articoli del conto consuntivo 2018, che non hanno sollevato alcun
intervento da parte dei presenti, e del conto consuntivo nel suo complesso,
l'assemblea con voto espresso all'unanimità dei presenti ha deciso:
-
è approvato il conto consuntivo
2018.
3.
Dopo lettura del messaggio 2/2019
dell'Ufficio patriziale, della relazione della commissione della gestione, dei
singoli articoli del preventivo 2019, che non hanno sollevato alcun intervento
da parte dei presenti, e del preventivo 2019 nel suo complesso, l'assemblea con
voto espresso all'unanimità dei presenti ha deciso:
-
è approvato il preventivo 2019
4.
Viene data lettura di cinque
mozioni presentate dal Signor RI 1. Le stesse seguiranno l'iter previsto dalle
normative vigenti.
B.
Il 23 ottobre 2019 il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1 ha chiesto di ordinare
all'Amministrazione una nuova pubblicazione delle risoluzioni in parola, comprendente
indicazioni in merito ai presenti all'Assemblea del 14 maggio 2019. Secondo il
Governo, i temi all'ordine del giorno della seduta assembleare in questione
necessitano della sola maggioranza dei presenti votanti, tra i quali non vanno
computati i membri dell'Ufficio patriziale, sicché non entrano nel novero dei
votanti, né come favorevoli né contrari né come astenuti. Pertanto l'informazione
figurante su detta pubblicazione con voto espresso all'unanimità
riferita all'approvazione del conto consuntivo 2018 nonché al preventivo 2019 non
sarebbe errata o fuorviante. L'Esecutivo cantonale ritiene inoltre che
l'indicazione del numero dei votanti presenti non sia rilevante ai fini della
pubblicazione delle risoluzioni in questione, poiché adottate all'unanimità.
C. Con ricorso del 22
novembre 2019, assistito da una replica e da una triplica spontanea, RI 1 si
aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento della decisione governativa testé descritta. Egli ritiene errato
il conteggio dei votanti e la mancata astensione dei membri dell'Ufficio patriziale
e dei supplenti durante la seduta assembleare del 14 maggio 2019 e domanda
quindi l'annullamento della delibera sul consuntivo.
D. Il CO 1 e la
presidente dell'Assemblea patriziale resistono all'impugnativa, con argomenti
di cui si dirà se necessario in seguito. Alla medesima conclusione perviene il Consiglio
di Stato, senza formulare osservazioni. La Sezione degli enti locali del
Dipartimento delle istituzioni si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 146 cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP;
RL 188.100), la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100) e il ricorso tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 151 cpv. 3 LOP).
Il ricorrente contesta la validità della delibera assembleare per la prima
volta davanti al Tribunale, formulando quindi una domanda nuova e, pertanto,
irricevibile (art. 70 cpv. 2 LPAmm). Su questo aspetto si tornerà comunque in
seguito (infra, consid. 3). Con questa riserva, il ricorso è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.
Davanti al Consiglio di Stato
il ricorrente ha contestato la carenza della pubblicazione delle risoluzioni.
Ora, la pubblicazione in quanto tale non si configura come un atto impugnabile,
difettandole manifestamente il carattere di decisione (art. 2 LPAmm). Essa
costituisce, invece, una forma di notificazione, volta innanzitutto a
permettere la decorrenza dei termini di ricorso. Carenze nel suo contenuto
possono semmai avere effetti sul termine di impugnazione, visto che una
notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 20
LPAmm). Il Governo avrebbe dunque dovuto respingere in ordine il rimedio. Ora, la
riforma dell'esito della decisione impugnata in "irricevibile"
sarebbe
comunque priva di portata pratica, sicché è sufficiente respingere il ricorso
in esame. Sia soggiunto che, in ogni caso, la pubblicazione deve limitarsi a
quanto effettivamente consegnato a verbale. Non può nemmeno contenere ulteriori
indicazioni non sorrette da quest'ultimo. In questo senso, la richiesta di
completazione avanzata dall'insorgente è quindi comunque sia ingiustificata.
3. Come evidenziato
in precedenza, il ricorrente davanti al Governo non ha mai formulato (e,
tantomeno, motivato) in modo compiuto la domanda di annullare la deliberazione relativa
al consuntivo. Ora, pur ammettendo che al momento dell'insinuazione del ricorso
di prima istanza l'insorgente non disponesse di tutti gli elementi necessari
per verificare la corretta composizione del corpo votante, al più tardi quando
è entrato in possesso del verbale dell'assemblea (trasmessogli dal Governo l'11
luglio 2019) egli poteva eccepire l'eventuale difetto all'indirizzo del
Consiglio di Stato, formulando la domanda di annullamento nel termine di 30
giorni (art. 151 cpv. 2 LOP). Il ricorrente, con la replica del 15 luglio 2019,
si è invece limitato a sostenere che la menzione all'unanimità sul verbale è
pertanto fuorviante e non consona considerato poi che ciò sia realmente
avvenuto. È solo con il ricorso insinuato al Tribunale che il ricorrente
ha, infine, chiesto di annullare la delibera sul consuntivo.
Ferme queste premesse, il Tribunale rinuncia a retrocedere gli atti al Governo
perché si esprima in merito alla validità della delibera. Intanto, a ben vedere
le considerazioni contenute nella decisione impugnata potrebbero condurre a
ritenere che quest'ultimo si sia già espresso in merito. Inoltre, il Consiglio
di Stato non potrebbe far altro che dichiarare tardiva l'impugnativa.
4. Ai fini di
prevenire inutili future contestazioni, a titolo abbondanziale la Corte
considera comunque quanto segue.
4.1. Per l'art. 150
LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di
regolamenti (lett. a), quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto e quando ciò abbia potuto
influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non sia stata eseguita
secondo le norme della legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite
oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che
Fatti
i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto (lett. d) e quando
fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti
(lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può
mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al
rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattente il
principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017 n. 5 consid. 2.2).
4.2. In concreto, dal
verbale si evince innanzitutto che all'assemblea erano presenti tre membri
dell'Ufficio patriziale e otto cittadini patrizi; non è tuttavia specificato se
tra questi ultimi vi erano anche i supplenti dell'Ufficio patriziale. Né viene
esplicitamente confermato che i membri e i supplenti dell'Ufficio patriziale
non hanno partecipato alla votazione relativa all'approvazione del consuntivo,
in ossequio all'art. 77 cpv. 3 LOP, indicazione che sarebbe utile riportare
nell'ottica di eventuali contestazioni. Sia comechessia, quand'anche al voto
avessero preso parte tutti e tre i membri e i due supplenti dell'Ufficio patriziale,
questo non condurrebbe comunque all'annullamento delle decisioni adottate perché
ciò non avrebbe potuto influire sulle deliberazioni.
Infatti, per l'art. 73 LOP l'assemblea
può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, atteso che i
membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra questi. Ora,
dedotti dagli otto cittadini patrizi gli eventuali supplenti (2, art. 81 cpv. 5
LOP), all'assemblea hanno partecipato comunque sei cittadini patrizi, sicché l'organo
era senz'altro abilitato a deliberare. In secondo luogo, per l'approvazione del
consuntivo (ma lo stesso vale per gli altri oggetti all'ordine del giorno, che
nemmeno ricadono nella clausola di esclusione di cui all'art. 77 cpv. 3 LOP) è
richiesta la sola maggioranza dei votanti (art. 74 cpv. 1 e 2 LOP). La
delibera essendo stata adottata all'unanimità, non vi è dubbio che la
maggioranza necessaria sia stata raggiunta.
5. Il ricorrente
dichiara di contestare la tassa di giustizia caricatagli dal Governo. Egli non
motiva minimamente la domanda che, alla luce dell'esito della procedura, risulta
del tutto infondata.
6. In conclusione,
il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto, ponendo la tassa di
giustizia in capo al ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili alle autorità vincenti, siccome non patrocinate (art. 49
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-, anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; [LTF; RS
173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera