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Decisione

52.2019.602

Validità delle delibere dell'Assemblea patriziale. Ricorso contro la loro pubblicazione

2 agosto 2021Italiano8 min

(lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.602

Lugano

2

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 22 novembre 2019 di

RI

1

contro

la decisione del 23 ottobre 2019 (n. 5327) con cui

il Consiglio di Stato respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso

la pubblicazione delle risoluzioni adottate il 14 maggio 2019 dall'Assemblea del

CO 1;

ritenuto, in

fatto

A.

Martedì 14 maggio 2019 ha

avuto luogo l'Assemblea ordinaria del CO 1, con il seguente ordine del giorno:

1.

Completamento dell'Ufficio patriziale:

nomina di due scrutatori;

2.

Consuntivo 2018

3.

Preventivo 2019

4.

Mozioni ed interpellanze.

b. Il 20 maggio 2019

il presidente dell'Ufficio patriziale ha pubblicato all'albo patriziale le

risoluzioni assembleari adottate, con l'indicazione dei mezzi e del termine di

ricorso, come segue:

1.

Con voto espresso all'unanimità

dei presenti sono stati designati quali scrutatori la Signora __________ e il

Signor __________.

2.

Dopo lettura del messaggio 1/2019

dell'Ufficio patriziale, della relazione della commissione della gestione, dei

singoli articoli del conto consuntivo 2018, che non hanno sollevato alcun

intervento da parte dei presenti, e del conto consuntivo nel suo complesso,

l'assemblea con voto espresso all'unanimità dei presenti ha deciso:

-

è approvato il conto consuntivo

2018.

3.

Dopo lettura del messaggio 2/2019

dell'Ufficio patriziale, della relazione della commissione della gestione, dei

singoli articoli del preventivo 2019, che non hanno sollevato alcun intervento

da parte dei presenti, e del preventivo 2019 nel suo complesso, l'assemblea con

voto espresso all'unanimità dei presenti ha deciso:

-

è approvato il preventivo 2019

4.

Viene data lettura di cinque

mozioni presentate dal Signor RI 1. Le stesse seguiranno l'iter previsto dalle

normative vigenti.

B.

Il 23 ottobre 2019 il

Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa con cui RI 1 ha chiesto di ordinare

all'Amministrazione una nuova pubblicazione delle risoluzioni in parola, comprendente

indicazioni in merito ai presenti all'Assemblea del 14 maggio 2019. Secondo il

Governo, i temi all'ordine del giorno della seduta assembleare in questione

necessitano della sola maggioranza dei presenti votanti, tra i quali non vanno

computati i membri dell'Ufficio patriziale, sicché non entrano nel novero dei

votanti, né come favorevoli né contrari né come astenuti. Pertanto l'informazione

figurante su detta pubblicazione con voto espresso all'unanimità

riferita all'approvazione del conto consuntivo 2018 nonché al preventivo 2019 non

sarebbe errata o fuorviante. L'Esecutivo cantonale ritiene inoltre che

l'indicazione del numero dei votanti presenti non sia rilevante ai fini della

pubblicazione delle risoluzioni in questione, poiché adottate all'unanimità.

C. Con ricorso del 22

novembre 2019, assistito da una replica e da una triplica spontanea, RI 1 si

aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

l'annullamento della decisione governativa testé descritta. Egli ritiene errato

il conteggio dei votanti e la mancata astensione dei membri dell'Ufficio patriziale

e dei supplenti durante la seduta assembleare del 14 maggio 2019 e domanda

quindi l'annullamento della delibera sul consuntivo.

D. Il CO 1 e la

presidente dell'Assemblea patriziale resistono all'impugnativa, con argomenti

di cui si dirà se necessario in seguito. Alla medesima conclusione perviene il Consiglio

di Stato, senza formulare osservazioni. La Sezione degli enti locali del

Dipartimento delle istituzioni si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 146 cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP;

RL 188.100), la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100) e il ricorso tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 151 cpv. 3 LOP).

Il ricorrente contesta la validità della delibera assembleare per la prima

volta davanti al Tribunale, formulando quindi una domanda nuova e, pertanto,

irricevibile (art. 70 cpv. 2 LPAmm). Su questo aspetto si tornerà comunque in

seguito (infra, consid. 3). Con questa riserva, il ricorso è ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

Davanti al Consiglio di Stato

il ricorrente ha contestato la carenza della pubblicazione delle risoluzioni.

Ora, la pubblicazione in quanto tale non si configura come un atto impugnabile,

difettandole manifestamente il carattere di decisione (art. 2 LPAmm). Essa

costituisce, invece, una forma di notificazione, volta innanzitutto a

permettere la decorrenza dei termini di ricorso. Carenze nel suo contenuto

possono semmai avere effetti sul termine di impugnazione, visto che una

notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 20

LPAmm). Il Governo avrebbe dunque dovuto respingere in ordine il rimedio. Ora, la

riforma dell'esito della decisione impugnata in "irricevibile"

sarebbe

comunque priva di portata pratica, sicché è sufficiente respingere il ricorso

in esame. Sia soggiunto che, in ogni caso, la pubblicazione deve limitarsi a

quanto effettivamente consegnato a verbale. Non può nemmeno contenere ulteriori

indicazioni non sorrette da quest'ultimo. In questo senso, la richiesta di

completazione avanzata dall'insorgente è quindi comunque sia ingiustificata.

3. Come evidenziato

in precedenza, il ricorrente davanti al Governo non ha mai formulato (e,

tantomeno, motivato) in modo compiuto la domanda di annullare la deliberazione relativa

al consuntivo. Ora, pur ammettendo che al momento dell'insinuazione del ricorso

di prima istanza l'insorgente non disponesse di tutti gli elementi necessari

per verificare la corretta composizione del corpo votante, al più tardi quando

è entrato in possesso del verbale dell'assemblea (trasmessogli dal Governo l'11

luglio 2019) egli poteva eccepire l'eventuale difetto all'indirizzo del

Consiglio di Stato, formulando la domanda di annullamento nel termine di 30

giorni (art. 151 cpv. 2 LOP). Il ricorrente, con la replica del 15 luglio 2019,

si è invece limitato a sostenere che la menzione all'unanimità sul verbale è

pertanto fuorviante e non consona considerato poi che ciò sia realmente

avvenuto. È solo con il ricorso insinuato al Tribunale che il ricorrente

ha, infine, chiesto di annullare la delibera sul consuntivo.

Ferme queste premesse, il Tribunale rinuncia a retrocedere gli atti al Governo

perché si esprima in merito alla validità della delibera. Intanto, a ben vedere

le considerazioni contenute nella decisione impugnata potrebbero condurre a

ritenere che quest'ultimo si sia già espresso in merito. Inoltre, il Consiglio

di Stato non potrebbe far altro che dichiarare tardiva l'impugnativa.

4. Ai fini di

prevenire inutili future contestazioni, a titolo abbondanziale la Corte

considera comunque quanto segue.

4.1. Per l'art. 150

LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di

regolamenti (lett. a), quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto e quando ciò abbia potuto

influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non sia stata eseguita

secondo le norme della legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite

oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che

Fatti

i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto (lett. d) e quando

fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti

(lett. e). Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può

mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al

rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattente il

principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017 n. 5 consid. 2.2).

4.2. In concreto, dal

verbale si evince innanzitutto che all'assemblea erano presenti tre membri

dell'Ufficio patriziale e otto cittadini patrizi; non è tuttavia specificato se

tra questi ultimi vi erano anche i supplenti dell'Ufficio patriziale. Né viene

esplicitamente confermato che i membri e i supplenti dell'Ufficio patriziale

non hanno partecipato alla votazione relativa all'approvazione del consuntivo,

in ossequio all'art. 77 cpv. 3 LOP, indicazione che sarebbe utile riportare

nell'ottica di eventuali contestazioni. Sia comechessia, quand'anche al voto

avessero preso parte tutti e tre i membri e i due supplenti dell'Ufficio patriziale,

questo non condurrebbe comunque all'annullamento delle decisioni adottate perché

ciò non avrebbe potuto influire sulle deliberazioni.

Infatti, per l'art. 73 LOP l'assemblea

può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, atteso che i

membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra questi. Ora,

dedotti dagli otto cittadini patrizi gli eventuali supplenti (2, art. 81 cpv. 5

LOP), all'assemblea hanno partecipato comunque sei cittadini patrizi, sicché l'organo

era senz'altro abilitato a deliberare. In secondo luogo, per l'approvazione del

consuntivo (ma lo stesso vale per gli altri oggetti all'ordine del giorno, che

nemmeno ricadono nella clausola di esclusione di cui all'art. 77 cpv. 3 LOP) è

richiesta la sola maggioranza dei votanti (art. 74 cpv. 1 e 2 LOP). La

delibera essendo stata adottata all'unanimità, non vi è dubbio che la

maggioranza necessaria sia stata raggiunta.

5. Il ricorrente

dichiara di contestare la tassa di giustizia caricatagli dal Governo. Egli non

motiva minimamente la domanda che, alla luce dell'esito della procedura, risulta

del tutto infondata.

6. In conclusione,

il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto, ponendo la tassa di

giustizia in capo al ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili alle autorità vincenti, siccome non patrocinate (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; [LTF; RS

173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera