52.2019.616
Verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran consiglio - competenza
4 maggio 2020Italiano11 min
Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni: del Consiglio di Stato che non sono
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Incarto n.
52.2019.616
Lugano
4 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
segretario:
David Algul
statuendo
sul ricorso del 27 novembre 2019 dell'
RI
1
contro
la sentenza del 14 ottobre 2019 del Gran Consiglio
che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le decisioni del
7 aprile 2019 consegnate nei verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento
relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la
legislatura 2019-2023;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Domenica 7 aprile 2019
hanno avuto luogo le elezioni cantonali del Gran Consiglio e del Consiglio di
Stato per la legislatura 2019-2023.
B. a. Il medesimo giorno,
dalle ore 14.00 alle ore 21.00, si è costituito l'Ufficio cantonale di
accertamento, composto di tre giudici del Tribunale d'appello, per l'elezione
del Consiglio di Stato, come previsto dagli art. 51 segg. dell'allora vigente
legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (vLEDP; BU 1998,
394). Per quanto riguarda invece l'elezione del Gran Consiglio, l'Ufficio si è
costituito il giorno seguente, lunedì 8 aprile 2019, dalle ore 9.30 alle ore
21.00.
b. I verbali
dell'Ufficio cantonale di accertamento sono stati pubblicati sul Foglio
ufficiale di venerdì 12 aprile 2019 (pag. 3541 segg.), ai fini di permettere di
esercitare il diritto di ricorso secondo l'art. 164 cpv. 1 vLEDP.
C. a. Avverso questa
pubblicazione il 29 aprile 2019 RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo domandando che
il verbale di accertamento 7/12 aprile 2019 dell'UCA è
accertato nullo, sub è annullato, ovvero le elezioni cantonali 2019 sono
accertate nulle sub sono annullate. Di conseguenza è ordinata l'esecuzione di
un riconteggio manuale delle schede in seduta pubblica.
b. RI 1 è insorta con
la medesima impugnativa anche dinanzi al Gran Consiglio.
c. Con sentenza del 2
maggio 2019 (inc. n. 52.2019.197) questo Tribunale, rilevata la competenza in
materia del Gran Consiglio in applicazione dell'art. 164 cpv. 1 vLEDP, norma
indicata dall'insorgente stessa a sostegno della propria impugnativa, ha
dichiarato irricevibile il ricorso. La Corte, tuttavia, ha rinunciato a
trasmetterlo al Parlamento cantonale, che già era stato adito dalla ricorrente
con il medesimo atto.
D. Con decisione del 14
ottobre 2019 il Gran Consiglio ha respinto, nella misura in cui ricevibile,
l'impugnativa di RI 1 con argomenti che non è qui necessario riportare.
E. RI 1 insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione del
Legislativo cantonale, ponendo le medesime domande da questo disattese,
rinunciando tuttavia a postulare il riconteggio delle schede; ai fini della
decisione non è necessario qui dettagliare gli argomenti avanzati nel ricorso e
nella replica.
F. Il Consiglio di
Stato e il Gran Consiglio resistono al ricorso, mentre l'Ufficio cantonale di
accertamento si è rimesso al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1.
Prima di eventualmente
entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.1. Secondo l'art. 84 LPAmm il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni: del Consiglio di Stato che non sono
dichiarate definitive dalla legge né impugnabili davanti a un'altra autorità di
ricorso (lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate
definitive dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti
cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran
Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett. d); infine, secondo la lett. e
di questa norma, sono inoltre impugnabili davanti a questa Corte le altre
decisioni in settori specifici.
1.2. La competenza del Tribunale a
conoscere i ricorsi contro le decisioni rese dal Gran Consiglio è dunque
circoscritta al caso in cui la legge settoriale lo preveda. Poco importa se
questa Autorità abbia reso la decisione quale prima istanza o su ricorso.
Infatti, non torna applicabile l'ipotesi di cui alla lett. b dell'art. 84
LPAmm. Con "altre autorità di ricorso" si deve intendere in
primo luogo le varie commissioni indipendenti di ricorso, che intervengono
quali autorità inferiori al Tribunale cantonale amministrativo (Messaggio del
23 maggio 2012 [n. 6645] concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC, Anno
parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1999 seg. nota n. 392). La
LPAmm ha dunque ribadito, precisandolo con una formulazione più dettagliata, il
principio sancito dal cessato art. 60 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181; RVGC cit., pag. 1999).
È quanto conferma poi l'art. 111 LPAmm, inserito nel titolo VI relativo alla
procedura di ricorso davanti al Gran Consiglio, secondo cui contro la decisione
del Parlamento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (solo) nei
casi previsti dalla legge.
1.3. Dedotta davanti al Tribunale è una
decisione del Gran Consiglio resa in applicazione della competenza allora
prevista dall'art. 164 cpv. 1 vLEDP. Il 1° settembre 2019 è entrata in vigore
la nuova LEDP, il cui art. 141 ha abrogato senza riserve la previgente vLEDP.
L'art. 134 cpv. 1 LEDP sancisce ora che le decisioni dell'Ufficio cantonale di
accertamento sono definitive: il Legislatore ha dunque fatto propria la
proposta, formulata nel messaggio del 20 aprile 2016 (n. 7185) concernente la revisione
della legge sull'esercizio dei diritti politici (in: RVGC, Anno parlamentare
2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., 2638 segg.), di sopprimere la possibilità
di ricorso al Gran Consiglio. Lo scopo della novella è quello di permettere il
ricorso (diretto) al Tribunale federale sulla base dell'art. 88 cpv. 2 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che
stabilisce che i Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle
autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia
cantonale, specificando comunque che quest'obbligo non si estende agli atti del
Parlamento e del Governo. Il messaggio spiega che benché l'Ufficio cantonale di
accertamento non rientri esplicitamente nell'ambito di applicazione di questa
norma, esso è tuttavia composto di tre giudici del Tribunale d'appello che
sostituiscono il Consiglio di Stato, cui può essere assimilato, per evitare
conflitti d'interesse e garantire un maggiore oggettività nella proclamazione
dei risultati delle elezioni politiche (RVGC cit., pag. 2639). Tale approccio
riflette nella sostanza quello del previgente art. 53 vLEDP secondo il quale
l'Ufficio cantonale di accertamento si componeva del Consiglio di Stato, tranne
nei casi di votazione sulla revoca del Consiglio di Stato e di elezioni con
spoglio cantonale, per i quali esso si componeva di tre giudici del Tribunale
d'appello da esso designati.
1.4. Quando il 14 ottobre 2019 il Gran
Consiglio ha adottato la decisione impugnata, la vLEDP era dunque ormai
stata abrogata per effetto dell'art. 141 LEDP. Nell'adottare la LEDP il
legislatore non si è chinato sul quesito del diritto intertemporale,
segnatamente - per quanto qui interessa - sul destino delle procedure incoate
in vigenza del vecchio diritto ma non ancora terminate al momento dell'entrata
in vigore di quello nuovo che le modificava. Pertanto, l'abrogazione pura e
semplice dell'art. 164 vLEDP ha comportato la decadenza della competenza del
Parlamento a statuire in merito alle decisioni dell'Ufficio cantonale di
accertamento prevista da questa norma. A torto nella decisione impugnata il
Gran Consiglio ha considerato che alla fattispecie si applica il diritto
vigente al momento dei fatti e la competenza del Gran Consiglio permane data malgrado
l'attuale LEDP. Ora, è vero che di principio l'autorità di ricorso deve
applicare il diritto in vigore al momento in cui l'autorità di prima istanza ha
statuito, salvo casi in cui un'applicazione immediata del nuovo diritto
risponde a un interesse pubblico preminente (DTF 141 II 393 consid. 2.4). Ma
tale massima trova applicazione unicamente alle norme di diritto materiale e
non può essere estesa a quelle di natura formale, qual è la competenza
dell'Autorità adita. Come del resto ricorda l'art. 4 LPAmm, la competenza è
stabilita (imperativamente) dalla legge e, riservate contrarie disposizioni,
non può essere fondata né modificata per accordo delle parti. Essa, inoltre,
dev'essere data al momento in cui l'autorità statuisce (art. 5 LPAmm). Certo, la
decisione è stata adottata dal Legislativo cantonale, ma nemmeno questo organo
può modificare la competenza a statuire nell'ambito di una procedura per il
tramite di una decisione, poiché ciò violerebbe palesemente il principio del
parallelismo delle forme, secondo cui la revisione di norme legislative ha da
procedere nel rispetto della forma necessaria per la loro adozione (DTF 98 Ia
109 consid. 2).
1.5. La decisione impugnata
emana dunque da un'autorità che secondo il chiaro tenore della legge non era/è
competente. Tale incompetenza era del resto manifesta, tant'è che il Gran
Consiglio si è chinato sulla problematica, anche se poi non ne ha tratto le
conclusioni corrette. Si tratta, in concreto, di un vizio procedurale
particolarmente grave, che comporterebbe di regola la declaratoria di nullità.
Infatti, l'incompetenza funzionale o per materia dell'autorità che si è
pronunciata a torto configura uno dei motivi principali di nullità delle
decisioni, fatti salvi i casi - qui comunque non dati - in cui l'autorità che
si è pronunciata dispone di un potere decisionale generale o laddove la
sicurezza del diritto risulterebbe compromessa (cfr. DTF 136 II 489 consid. 3.3
con rinvio alla DTF 127 II 32 consid. 3g).
1.6. Non è tuttavia
possibile né necessario accertare la nullità di quest'atto, poiché ciò
presumerebbe la competenza del Tribunale. Ora, tuttavia, la nuova LEDP non
prevede il ricorso davanti a questa Corte contro le decisioni del Gran
Consiglio. Né la competenza della Corte può essere dedotta dalla giurisprudenza
di cui alla STF 1C_651/2017 del 9 marzo 2018, citata nella decisione impugnata
come fondante la possibilità di ricorrere davanti a questa Corte. In quel
giudizio il Tribunale federale ha ritenuto che avendo il Gran Consiglio reso
una decisione su ricorso, l'eccezione di cui all'art. 88 cpv. 2 secondo periodo
LTF era inapplicabile. In ossequio all'art. 88 cpv. 2 primo periodo e alla
garanzia della via giudiziaria stabilita dall'art. 29a della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'Alta Corte ha considerato che l'ultima istanza di ricorso cantonale
dovesse essere un'autorità giudiziaria. Di conseguenza il Tribunale federale ha
trasmesso l'incarto al Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso qui in
esame, tuttavia, il Gran Consiglio non era competente a pronunciarsi.
Considerandi
2.
Resta da
stabilire l'esito del gravame che
la ricorrente ha inoltrato il 29 aprile 2019 al Gran Consiglio.
2.1
L'impugnativa del
29.
aprile 2019 essendo rivolta avverso le decisioni rese dall'Ufficio cantonale
di accertamento la competenza di questa Corte non è data: nessuna delle ipotesi
di cui all'art. 84 LPAmm è adempiuta (STA 52.2019.197 del 2 maggio 2019). In
particolare, la LEDP in vigore non prevede la possibilità di aggravarsi davanti
al Tribunale cantonale amministrativo in questi casi.
2.2
Come spiegato in
precedenza, l'attuale LEDP considera definitive le decisioni emesse
dall'Ufficio cantonale di accertamento poiché quest'Autorità svolge il ruolo
che spetterebbe al Consiglio di Stato. In quest'ottica il Tribunale condivide
quanto spiegato nel messaggio citato, ovvero che i ricorsi contro le decisioni
di quest'organo vanno insinuati direttamente al Tribunale federale in quanto
devono essere considerate quali atti del Governo. Pertanto, l'impugnativa 29
aprile 2019 di RI 1 in quanto rivolta avverso un atto del Governo nel senso
dell'art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF dev'essere trasmessa al Tribunale
federale (art. 6 cpv. 1 LPAmm). A ciò non osta nemmeno la Sentenza del Tribunale
federale evocata in precedenza (supra, 1.7) giacché le decisioni
impugnate sono di prima istanza e non rese su ricorso. Per ragioni di economia
processuale, non è necessario ritornare l'incarto al Parlamento perché provveda
alla trasmissione, questa Corte potendosene occupare direttamente.
3.
Per prassi il
Tribunale rinuncia a esigere una tassa di giustizia nell'ambito dell'evasione di impugnative relative ai
diritti politici (art. 47 cpv. 1 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). Non essendovi parti
patrocinate non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
§. Di conseguenza gli
atti sono trasmessi al Tribunale federale.
2.
Non si preleva
tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il
segretario