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Decisione

52.2019.620

Commessa pubblica. Delibera delle opere da impresario costruttore. Idoneità a concorrere. Deliberataria non iscritta all'albo delle imprese. La sua offerta andava esclusa

11 marzo 2020Italiano19 min

impianti di depurazione di __________ in zona ________ e __________ a __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.620

Lugano

11

marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 5 dicembre 2019 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 26 novembre 2019 del CO 2, che in

esito al concorso concernente l'aggiudicazione delle opere di risanamento del

calcestruzzo nell'ambito del rinnovo degli impianti dissabbiatori e sezioni a

contorno degli impianti di depurazione di __________ in zona __________ e __________

a __________ , ha deliberato la commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il __________ il CO

2 (__________) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore

per il rinnovo degli impianti dissabbiatori e sezioni al contorno degli

impianti di depurazione di __________ in zona ________ e __________ a __________

(cfr. FU n. __________ pag. _____). La documentazione di gara, inviata ai

richiedenti il 23 settembre seguente (cfr. cifra 4.2 e rettifica del bando apparsa

sul FU n. __________ pag. __________), enunciava, tra gli altri, il seguente

criterio di idoneità (pos. 223.100 delle disposizioni particolari CPN 102):

Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno

due anni, quale impresa generale nel ramo delle opere da impresario

costruttore.

Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

Possono partecipare anche ditte iscritte da minor tempo, purché almeno uno dei

membri dirigenti con diritto di firma abbia ricoperto un ruolo analogo presso

un'altra impresa operante nel medesimo settore iscritta a RC per almeno due

anni.

b. Il __________ lo

stesso CO 2 ha indetto un ulteriore concorso, pure retto dalla LCPubb e

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di ripristino

del calcestruzzo degli impianti dissabbiatori e sezioni al contorno degli

impianti di depurazione in questione (cfr. FU n. __________ pag. __________). Per questo specifico intervento la pos.

223 del capitolato di appalto stabiliva i seguenti criteri di idoneità, fondati

sugli art. 21 e 22 LCPubb,

nonché 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche

e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110):

223 Criteri di idoneità

.100 Con riferimento agli art. 21 e 22 della

LCPubb, risp. all'art. 34, 38 e 39 del RLCPubb/CIAP, il committente esige

dall'offerente i seguenti requisiti:

-

Ditta iscritta al Registro di

Commercio Svizzero da almeno due anni, quale impresa di costruzione

nel ramo delle opere da risanamento del calcestruzzo.

Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

Possono partecipare anche ditte iscritte da minor tempo, purché almeno uno dei

membri dirigenti con diritto di firma abbia ricoperto un ruolo analogo presso

un'altra impresa operante nel medesimo settore iscritta a RC per almeno due

anni.

-

Ditta di sufficiente solidità

finanziaria e condizioni di lavoro socialmente adeguate allo svolgimento della

commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la compilazione dell'Autocertificazione

sul rispetto delle

condizioni di lavoro contenuta nel fascicolo Dichiarazioni dell'offerente e riterrà

idonee unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare

di disporre di un'organizzazione aziendale sufficiente attraverso la

compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e negative al punto

4.

.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità

previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma dell'offerta i concorrenti

si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei

rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro

dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall'art. 39

RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb

possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi, formati da

ditte aventi il domicilio, la sede effettiva e le infrastrutture in Svizzera.

Le regole di gara (pos. 229.100 CPN 102) autorizzavano tra l'altro il

subappalto, specificando che tale operazione era ammessa per i lavori

specialistici (opere di ponteggio, prove qualità, lavori di idrodemolizione,

ecc.).

Nel bando (cifra 17) e nella

documentazione di gara (pos. R 219.100) era segnalata chiaramente la possibilità

di ricorso contro gli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. Nel termine stabilito,

per le opere di risanamento del calcestruzzo, qui in discussione, sono giunte

al committente le seguenti offerte:

Ditta

Importo offerta IVA incl.

RI 1

Fr. 391'414.60

__________

Fr. 266'465.95

CO 1

Fr. 268'077.50

Dopo valutazione delle

stesse da parte del suo consulente esterno, con decisione del 26 novembre 2019

la stazione appaltante ha deliberato la commessa alla ditta CO 1 (__________), prima

classificata con 481 punti.

C. Contro la predetta

decisione la RI 1 (__________), giunta terza in graduatoria con 139 punti, è

insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento

dell'aggiudicazione e l'attribuzione a proprio favore della commessa, previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

In sintesi, l'insorgente ha eccepito

che l'aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero dovuto essere

escluse, non essendo idonee ai sensi

dell'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP: le società non sono infatti iscritte

all'albo delle imprese e la CO 1 sarebbe inoltre priva di un dirigente effettivo in possesso dei necessari titoli di studio. La __________

avrebbe meritato l'estromissione anche poiché uno dei subappaltatori da essa indicato

(la __________) non disporrebbe di tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39

RLCPubb/CIAP.

D. In sede di risposta il

committente e la deliberataria si sono opposti all'accoglimento

dell'impugnativa.

a. Il CO 2 ha sostenuto di aver separato l'appalto concernente le "opere

da impresario costruttore" da quello denominato "opere di risanamento

del calcestruzzo", ritenendo che il primo rientrasse nel campo di

applicazione dell'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/

CIAP, mentre il secondo - avendo per oggetto un intervento di

manutenzione/protezione e controllo delle strutture in beton già esistenti, e

dunque un'opera artigianale - in quello dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP.

Ha annotato che __________, amministratore unico e direttore della CO 1,

dispone del titolo di geometra, conseguito in Italia, che come attesta il

doc. 4, è equiparato dal SEFRI ad un Attestato Federale di Capacità con

maturità professionale. Considerando che in Ticino e nel resto della

Svizzera non esiste ancora un apprendistato concernente la manutenzione, il

controllo e la protezione del cemento armato, sarebbe iniquo imputare al

signor __________ di disporre di un titolo di studio troppo generico.

b. Pure la deliberataria

ha sollecitato la reiezione del gravame, obiettando che la ricorrente è

legittimata ad impugnare la delibera, non potendo essa stessa ambire ad

ottenerla. Dopo aver premesso che la locuzione "di costruzione"

contenuta alla pos. 131.100 CPN 102 (nella quale viene

detto a chiare

lettere che si trattava di un Concorso per imprese di costruzione specializzate

in opere di risanamento superficiale del calcestruzzo) deve essere considerato

un refuso e una definizione da leggere insieme all'aggettivo "specializzate",

al pari della committenza, anche l'aggiudicataria ha rilevato che la commessa in

discussione non rientra nel novero delle opere da impresario costruttore

(oggetto di appalto separato), bensì in quello delle opere di costruzione

specialistiche, e in particolare di opere di risanamento superficiale del calcestruzzo:

gli operatori in questo specifico campo specialistico non devono

(dunque) essere iscritti alla LEPICOSC, né i loro titolari devono disporre

del titolo da impresario costruttore. Per il settore in questione, ha precisato

la PA 3, non esiste un albo o registro professionale obbligatorio ai sensi

dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, per cui il diploma di geometra di __________

permette di ritenere soddisfatta la norma di legge applicabile.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Con la replica la

ricorrente ha contestato la tesi della committenza e della deliberataria

secondo cui la natura dell'opera a concorso sarebbe di carattere artigianale,

sconfessata già solo dalla formulazione delle pos. 131.100 e 223.100 CPN 102 e

dal rinvio all'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP contenuto nel documento "Dichiarazioni

degli offerenti". L'argomentazione dell'aggiudicataria giusta la quale

la dicitura "di costruzione" sarebbe un refuso, non ha alcun

pregio. Non si tratta infatti di un errore di stampa, bensì dell'esplicita

volontà del committente di limitare la partecipazione alle imprese di

costruzione specializzate in opere da risanamento di calcestruzzo.

F. Con la duplica,

il committente ha obiettato che la formulazione delle due posizioni del capitolato

citate dalla ricorrente ed il richiamo all'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP previsto

nel documento "Dichiarazione degli offerenti" attesterebbero

la chiara volontà della committenza di limitare la partecipazione alle imprese

di costruzione. Produce al riguardo uno scritto del progettista, che

certifica che la scelta, sin dall'inizio, è stata quella di escludere le

imprese di costruzione dalla partecipazione alla gara di appalto concernente

l'intervento di risanamento qui in discussione, e non certo quella di limitare

tale commessa alle stesse. Dal canto

suo, l'aggiudicataria ha ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37

lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Come

già spiegato in altre sentenze (da ultimo STA 52.2017.107 del 19 luglio 2017

consid. 1), il fatto che la RI 1 sia giunta solo terza in classifica non le

impedisce di avversare la delibera operata dalla stazione appaltante, cresciuta

invece in giudicato nei confronti di tutti gli altri concorrenti che hanno

rinunciato ad impugnarla. Non occorre pertanto esaminare le censure mosse

contro l'offerta della concorrente giunta seconda in graduatoria.

1.2. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

Considerandi

2.

2.1

Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente

esclude dalla procedura gli offerenti che:

a) non adempiono ai criteri di idoneità;

b) hanno dato al committente indicazioni

false;

c) non rispettano i principi

sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d) hanno comportamenti tali da

impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e) sono oggetto di una procedura di

concordato o di fallimento;

f) hanno i medesimi titolari

di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle

stesse persone;

g) hanno i medesimi titolari

di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse

persone.

2.2

Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità

dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi

l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il

concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I

criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al

fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono

in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima

categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare

indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato.

Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in

merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c

LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che

vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente

mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per

principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in

quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non

dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno

essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di

per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del

loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione,

ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata

dalla legge o dalle prescrizioni di gara (RtiD II-2019 n. 12 consid. 2.2).

2.3

Secondo

l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova

dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di

idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. L'art. 34 cpv. 1

RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore dal 3 luglio 2015, stabilisce che gli

offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale, se

esistente per la professione. Trattasi di una condizione base, valida di

principio per tutti gli interventi previsti dall'art. 34 cpv. 1 lett. a-f

(edili in senso lato e prestazioni di servizio), che può tornare applicabile

sia alle ditte in quanto tali (iscrizione all'albo delle imprese o all'albo

delle aziende artigianali), sia ai loro membri dirigenti effettivi (iscrizione

all'albo OTIA). Gli offerenti devono poi soddisfare requisiti aggiuntivi,

differenziati a seconda del tipo di commessa e settore di attività oggetto del

concorso.

Per quanto attiene in particolare alle opere da

impresario-costruttore l'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, norma alla

quale la ricorrente si richiama per chiedere l'esclusione della deliberataria,

impone che un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC

con diritto di firma, sia in possesso di un diploma di studio conferito da una

scuola universitaria professionale (SUPSI) oppure di un diploma federale di

impresario-costruttore (EPS) o titoli equivalenti, di architetto o ingegnere

del ramo (segnatamente ETHZ, EPFL, USI).

3.

La ricorrente ha contestato

essenzialmente l'idoneità a concorrere della deliberataria, rilevando che la

società non è iscritta all'albo delle imprese e non risulta avere tra i

dirigenti iscritti a RC una persona che soddisfa i requisiti posti dall'art. 34

cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP. Essa avrebbe dovuto essere esclusa.

Le critiche della ricorrente si rivelano fondate.

Come indicato nel bando (cifra 2) e nel capitolato di appalto (pos. 131.100 CPN),

oggetto del concorso sono le opere di risanamento superficiale del calcestruzzo

degli impianti di dissabbiatura e sezioni a contorno degli impianti di

depurazione di __________ in zona __________ e __________ a __________. Le

lavorazioni oggetto del concorso, si legge nelle pos. 131.101 e 133.200,

concernono in primo luogo il ripristino locale del calcestruzzo ammalorato di

diversi impianti e manufatti (dissabbiatori e canali di collegamento, vasca di

alloggiamento griglie, bacino delle acque di pioggia, canali di decantazione

primaria, camera di entrata sifone, bordo canali, giunti dei nuovi panconi e

pavimenti del locale dissabbiatori). I lavori riguardano altresì l'applicazione

di un sistema di protezione della superficie delle sezioni a contorno e interventi

puntuali di iniezione di consolidamento di fessure, sigillatura ed

impermeabilizzazione dei passaggi impiantistica, in corrispondenza dei nuovi

panconi (ad ultimazione dei lavori di inghisaggio telai) posati da terzi.

Oltre agli usuali criteri di idoneità di carattere

generale (pagamento degli oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente

ha inserito nelle prescrizioni di concorso diversi criteri di natura

particolare, esigendo fra l'altro che l'offerente fosse iscritta al Registro

di Commercio Svizzero da almeno due anni quale

impresa di

costruzione nel ramo delle opere da risanamento del calcestruzzo (pos.

223.100). Alla pos. 131.100 ha

inoltre precisato che si trattava di un concorso per imprese di costruzione

specializzate in opere di risanamento superficiale del calcestruzzo. In

altri termini, la stazione appaltante ha limitato la cerchia dei concorrenti

alle sole ditte di costruzione operanti anche nel settore del risanamento del

calcestruzzo. Nessuna impresa ha impugnato le regole contenute negli atti del concorso,

formulate in modo chiaro e semplice e che non

hanno dato adito a richieste di spiegazioni o interpretazioni da parte dei

concorrenti e che sono quindi divenute vincolanti tanto per le partecipanti alla

procedura, quanto per l'ente banditore (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), che deve

rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo

della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e

c LCPubb).

Inutilmente la committenza e la deliberataria si avventurano

nell'affermare che l'indicazione "di costruzione" riportata alla

posizione 131.100 CPN 102 sarebbe dovuta ad un refuso da parte dell'estensore

delle CPN, errore riprodotto anche alla pos. 223.100 CPN 102 oltretutto in

una frase in cui non ha portata pratica, di alcun genere. Intanto, a

quest'ultimo proposito giova osservare che alla gara potevano partecipare anche

ditte iscritte da minor tempo, purché almeno uno dei membri dirigenti con

diritto di firma avesse ricoperto un ruolo analogo presso un'altra impresa

operante nel medesimo settore iscritta a RC per almeno due anni. Incomprensibile

appare quindi la tesi opposta del committente secondo cui oggetto della

posizione 223.100 delle CPN 102 era l'iscrizione, da almeno due anni, a

Registro di Commercio, alfine di evitare di interagire con ditte che sono state

costituite all'ultimissimo momento o con ditte che hanno appena cambiato scopo

sociale, non essendo mai state attive nel settore dell'edilizia. Ciò detto,

occorre convenire con la ricorrente che gli atti del concorso fanno stato della

chiara ed esplicita volontà della stazione

appaltante, evidenziata oltretutto in grassetto alla pos. 223.100, di limitare

la partecipazione alla gara qui in esame alle ditte di costruzione specializzate

(anche) nel risanamento di opere in calcestruzzo. Tale proposito è ulteriormente

confermato dal coerente richiamo all'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP

contenuto a pag. 12 del fascicolo "Dichiarazioni degli offerenti"

che, contrariamente a quanto assume la committenza, non costituisce, quindi,

un'imprecisione. Non può pertanto essere seguito il CO 2 (neppure)

laddove asserisce, peraltro smentendo le sue stesse affermazioni, che il

documento in discussione sarebbe preconfezionato. Del resto, la commessa

comprende anche l'esecuzione di una serie di lavori a regia, di prove e l'esecuzione

di un impianto di cantiere (cfr. CPN 111, 112 e 113 dell'elenco prezzi), cosicché

a maggior ragione si comprende la decisione del committente di avere come

interlocutore un'impresa di costruzione. A ciò aggiungasi peraltro che l'elenco

prezzi in alcune posizioni rinvia alle tariffe emanate dalla SSIC (cfr. ad es.

le pos. 112.100 e 200 CPN 111) e che la stessa associazione di categoria ha qualificato

la commessa come un'opera da impresario costruttore (cfr. doc. M).

Stando così le cose, non vi è motivo di dubitare che nella stesura della

documentazione di gara il progettista non sia incorso in alcun errore e nulla

mutano al riguardo i chiarimenti che ha fornito ex post mediante lo scritto del

3.

febbraio 2020 (prodotto in duplica dal committente sub doc. 7). Neppure dal

fatto che siano state indette due distinte gare d'appalto può essere dedotto

alcunché. Se tale scelta fosse stata, sin dall'inizio, dettata dalla volontà di

rivolgersi a una cerchia di concorrenti sostanzialmente diverso (imprese di

costruzione, da un lato, e ditte specializzate esclusivamente nel risanamento del

calcestruzzo, dall'altro), allora l'ente banditore non avrebbe dovuto fare

altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di gara. A maggior ragione

tale conclusione si giustifica se, come egli afferma, la volontà del

progettista era quella di escludere la partecipazione delle imprese di

costruzione alla gara di appalto concernente l'intervento di protezione del

cemento armato e non certo quella di limitare tale commessa alle stesse. Ammettere

il contrario, a fronte delle lineari prescrizioni di gara, comporterebbe una

modifica sostanziale delle stesse, che evidentemente non può essere tutelata.

4.

4.1. A giusto

titolo l'insorgente ha dunque sostenuto che i concorrenti, per poter

partecipare alla gara avente per oggetto le opere da risanamento del

calcestruzzo, ossia dei lavori che rientrano nel novero delle opere da impresario

costruttore ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP, dovevano essere

iscritti all'albo delle imprese e avere un loro titolare, membro dirigente

effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma in possesso di un

diploma di studio conferito da una scuola universitaria professionale (SUPSI)

oppure di un diploma federale di impresario-costruttore (EPS) o titoli

equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (segnatamente ETHZ, EPFL, USI).

4.2

Nel caso di specie, l'aggiudicataria non adempie ai predetti requisiti.

Essa non è iscritta all'albo delle imprese (cfr. doc. G). Già questo basta per

escludere l'aggiudicataria dalla gara, senza doversi soffermare sulla qualifica

del diploma di geometra del suo dirigente.

Alla luce di queste circostanze, in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e

38.

cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, la CO 1 andava pertanto esclusa in quanto

sprovvista del requisito di idoneità in questione.

5.

In esito alle considerazioni

che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione impugnata.

Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata

direttamente alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 1

LCPubb). Nulla lascia infatti inferire, né le parti sostengono il contrario,

che la sua offerta non sia conforme alle esigenze previste dalla legge e dal

capitolato.

6.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto

sospensivo all'impugnativa.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico della stazione appaltante e della deliberataria,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre alla

ricorrente, patrocinata da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la

decisione del 26 novembre 2019 del CO 2 che in esito al concorso per

l'aggiudicazione delle opere di risanamento del calcestruzzo nell'ambito del

rinnovo degli impianti dissabbiatori e sezioni a contorno degli impianti di

depurazione di __________ in zona __________ e __________ a __________ ha

attribuito la commessa alla CO 1, è annullata;

1.2

la

CO 1 è esclusa dalla gara;

1.3

la

commessa è aggiudicata alla RI 1 come da sua offerta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria

in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 3'500.-

versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Il CO 2 e la

CO 1 verseranno alla ricorrente 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera