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Decisione

52.2019.629

Commessa pubblica. Offerta difforme poiché priva delle certificazioni richieste. Delibera alla ricorrente

27 aprile 2020Italiano18 min

Il documento precisava nel dettaglio tutti gli atti e le informazioni che i concorrenti

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.629

Lugano

27

aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 10 dicembre 2019 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 2/4 dicembre 2019 del Municipio di CO

2, che in esito al concorso indetto per aggiudicare la fornitura e la

distribuzione dei sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023 ha deliberato la commessa alla

CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il __________ il

Comune di CO 2, rappresentato dal suo Municipio, ha indetto un pubblico

concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001

(LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare

la fornitura e la distribuzione dei sacchi ufficiali per la raccolta dei

rifiuti solidi urbani (RSU) per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023 (FU

n. __________ pag. __________). L'avviso di gara preannunciava i quantitativi

approssimativi (sacchi da 17 litri: ca. 17'000 rotoli, sacchi da 35 litri: ca.

40'000 rotoli, sacchi da 110 litri: ca. 5'000 rotoli) e segnalava che il

subappalto non era ammesso.

Il capitolato di appalto, alla pos. 3.3, forniva la seguente descrizione dei

prodotti oggetto della fornitura.

Descrizione del prodotto

-

Fatti

I sacchi devono essere conformi e

certificati OKS, la stampa del logo di certificazione su ogni sacco non è

richiesta;

-

Le dimensioni, il layout e le

specifiche tecniche, da rispettare tassativamente, sono indicate nel modulo

d'offerta e negli allegati;

-

La qualità e la fabbricazione dei sacchi

ufficiali dei rifiuti conformemente alle direttive "Qualité et execution

des sacs à ordures" versione 2015, emanate dall'Organismo per i problemi

di manutenzione delle strade, depurazione delle acque e smaltimento dei rifiuti

(FES/ORED) dell'Unione delle Città Svizzere - Berna. In particolare, il

produttore deve essere in possesso del Label "Sacchi dei rifiuti ufficiali"

OKS, rilasciato dall'Unione delle Città Svizzere;

-

Nella produzione dei sacchi è

consentito l'impiego di polietilene riciclato (rigenerato), il fornitore deve

tuttavia dichiarare la percentuale di polietilene riciclato (rigenerato) che

intende utilizzare per il confezionamento dei sacchi fermo restando la garanzia

delle esigenze minime e di resistenza dei sacchi (OKS). La percentuale minima

richiesta di materiale riciclato deve essere almeno del 50%.

-

I sacchi ufficiali devono

rispettare le tipologie elencate nelle pos. 13.1.3 e 13.1.4 del modulo

d'offerta.

Il mancato rispetto delle suesposte prescrizioni per i

prodotti richiesti nel modulo d'offerta e negli allegati, così come la mancata

indicazione della % di polietilene riciclato (rigenerato) che si intende

utilizzare, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto (…).

Il documento precisava nel dettaglio tutti gli atti e le informazioni che i concorrenti

erano tenuti ad inoltrare unitamente alla loro offerta. Era tra l'altro disposta

la seguente prescrizione (pos. 7.3.4, pag. 14):

Documenti del prodotto e certificazioni

Sono da inoltrare con l'offerta i seguenti documenti:

-

le schede tecniche del prodotto

-

copia della certificazione OKS del

prodotto.

Il modulo d'offerta ribadiva

dal canto suo le esigenze del committente in merito al fabbisogno dei sacchi

ufficiali (pos. 13.1.2) e specificava quelle concernenti la loro tipologia

(pos. 13.1.3) e capienza (pos. 13.1.4). Per quanto attiene alle caratteristiche

richieste specificava quanto segue.

13.1.3 Tipologia del sacco per l'utenza

A)

I sacchi forniti dovranno

soddisfare la norma OKS, come da direttive emesse dall'Unione delle Città Svizzere;

B)

Tipo Quick-Bag con nastro

scorrevole giallo;

C)

Colore verde scuro con stampa su

un lato in colore giallo riportante il logo e il nome del Comune;

D)

Confezione (rotoli) da 10 sacchi,

con fascetta colore bianco e stampa in colore nero, riportante il logo del

comune di CO 2 e la tipologia del sacco;

E)

Con perforazioni per strappo;

F)

Stampa del nome del Comune con

carattere come da file fornito dal Committente (Allegato 2).

Nel

bando (numero 14) e nella documentazione di gara (pos. 4.2) era segnalata chiaramente

la possibilità di ricorso contro gli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. Prima dell'inoltro delle offerte, il

committente ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande

pervenutegli. In particolare,

evadendo il quesito:

(…) visto che

richiedete le certificazioni OKS e che qualcuno asserisce di avere queste

certificazioni ma non le consegna fisicamente, come non consegna la copia

dell'originale per la certificazione materiale rigenerato, siamo a chiedere che

la grafica sia leggermente modificata, stampando sui sacchi il logo e il numero

della certificazione, questo per voi è una garanzia del rispetto delle norme

OKS, che qualcuno bellamente aggira, con una autocertificazione.

ha fatto sapere che:

Richiesta: non tutte le

ditte presentano le certificazioni OKS

In merito alla

presentazione di tutte le certificazioni richieste, sarà premura del Municipio

valutare i documenti che verranno presentati dai partecipanti. Anche in questo

caso non possiamo sapere se tutte le nostre richieste verranno corrisposte fino

all'apertura del concorso. Rimarchiamo comunque che a pagina 14 del bando di

concorso, paragrafo 7.3.4, si richiede esplicitamente la certificazione OKS del

prodotto e non un'autocertificazione.

(cfr. scritto del 15 novembre 2019 del

committente).

C. Entro il termine

prestabilito (27 novembre 2019) sono giunte al committente tre offerte. Fra

queste vi erano quelle della RI 1 di fr. 100'309.10, e quella della CO 1

dell'importo di fr. 91'771.15.

Esperite le necessarie valutazioni

in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 2

dicembre 2019 il Municipio di CO 2 ha risolto di aggiudicare la commessa alla CO

1, giunta prima in graduatoria con 5.8375 punti, dandone comunicazione alle

parti il 4 dicembre seguente.

D. Contro la predetta

decisione la RI 1, seconda classificata con 5.475 punti, è insorta davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando

l'aggiudicazione della commessa a proprio favore.

A mente della ricorrente, l'offerta

dell'aggiudicataria non sarebbe conforme alle prescrizioni del capitolato ed

andrebbe pertanto scartata, siccome priva della certificazione OKS per i sacchi

da 17 litri. La circostanza per cui la CO 1 non disponga della documentazione

ufficiale attestante il rispetto delle direttive OKS per questa tipologia di

sacchi è peraltro facilmente desumibile dalla dichiarazione del direttore dell'Associazione

svizzera infrastrutture comunali (ASIC), così come dalla decisione del

Municipio di __________ che l'ha esclusa da un analogo concorso per il mancato

soddisfacimento di questo stesso requisito. La deliberataria andrebbe in ogni

modo estromessa dalla procedura per aver proposto articoli (sacchi Seitenfalzsäcke

a borsa piatta) che oltretutto divergono da quelli (tipo Quick-Bag) richiesti

dal Comune di CO 2.

E. a. In sede di risposta

il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, limitandosi a

rilevare che all'offerta della CO 1 erano allegate 3 certificazioni UGRA, ma

solo 2 riferite ai prodotti richiesti, la terza si è appurato solo al momento

dell'annuncio del ricorso da parte di RI 1 era riferita a un sacco di una

misura non prevista dal concorso (60 L) e che in ogni caso la

certificazione non è un elemento determinante nell'esercizio della delibera.

b. Con decisione del 3

gennaio 2020, è stato estromesso dall'incarto l'allegato di risposta del 31

dicembre 2019 presentato dalla CO 1, dichiarato irricevibile poiché tardivo.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

F. Con la replica

la ricorrente ha ribadito le proprie tesi e chiesto la concessione dell'effetto

sospensivo al gravame. Ha osservato che al pari del Municipio di ________,

anche quello di _______ ha escluso la CO 1 dalla procedura di un concorso analogo

per lo stesso motivo e sottolineato che le decisioni di questi ultimi, datate

26 novembre e 4 dicembre 2019, dimostrano in modo ancor più lampante che al

momento determinante della presentazione dell'offerta l'aggiudicataria non

disponeva della documentazione richiesta. L'insorgente ha contestato la tesi

della committenza secondo cui l'attestazione mancante non sarebbe un

elemento determinante nell'esercizio della delibera. Le prescrizioni di

gara richiedevano esplicitamente la produzione delle certificazioni OKS, pena

l'esclusione dal concorso. Ha riaffermato infine la difformità dei sacchi (Seitenfalzsäcke

da 35 e 110 litri) di cui sono state prodotte le attestazioni ufficiali ed

annotato che queste ultime, oltre ad essere scadute, sono comunque incomplete (manca

la terza pagina, dove viene indicato se sono stati superati i diversi test,

a cui vengono sottoposti i sacchetti).

G. a. Con la duplica la

deliberataria ha sottolineato di aver prodotto le certificazioni ricevute dal

suo fornitore in assoluta buona fede ed annotato di essere in attesa di quelle

aggiornate. Ha affermato in aggiunta che nessuno dei concorrenti produce i

sacchi oggetto della commessa e potrebbe ottenere la delibera, senza violare il

divieto di subappalto. Ha osservato che non vi sarebbero disposizioni

particolari che differenziano i diversi tipi di sacchi e che la certificazione

OKS sarebbe slegata dal tipo di prodotto. Stando alle direttive "Qualité

et execution des sacs à ordures", il colore scelto dal Comune di CO 2

non sarebbe neppure certificato OKS.

b. L'ente banditore si

è limitato a ribadire la propria posizione.

H. a. Con la triplica la

ricorrente ha contestato le nuove censure addotte dalla deliberataria con

argomentazioni che verranno riprese, ove occorresse, in seguito.

b. Il committente e la deliberataria hanno rinunciato a presentare una

quadruplica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il

committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio

inoltrato dal committente e gli ulteriori documenti prodotti dalle parti

forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di

causa.

1.3. Alla presente

fattispecie sono applicabili la LCPubb e il regolamento di applicazione della

legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella versione in

vi-gore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria della modifica

del 10 aprile 2017 della LCPubb; BU 2019, 211).

Considerandi

2.

2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara

possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria,

oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di

trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse

pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il

concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne

l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

2.2

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro

offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il

capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere

compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi

unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione

complementare richiesta. Se richiesti, gli allegati devono pervenire alla

committenza contemporaneamente all'offerta (art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di

principio essere escluse (STA 52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 4.2,

52.2011.4

del 25 gennaio 2011 consid. 3.1). Una diversa conclusione, che

permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle

prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o

completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe contrario al principio

della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c

LCPubb. Le offerte devono in altri termini

essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere

direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente

a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito

all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Friborgo 2002, pagg. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto

risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni

stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara.

Questo, in particolare, per permettere al committente di raffrontare tra loro

le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto

alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione

di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in

particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità

irrilevanti vanno tollerate (cfr.

STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008

consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n.

47.

pag. 158 segg.; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2018.398 del 15

novembre 2018 consid. 3.2; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone

Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.

Nel

modulo d'offerta (pos. 13.1.2/3/4

pag. 17) il committente ha descritto nel dettaglio i prodotti richiesti,

indicandone fabbisogno, dimensioni, materiale, layout, ecc., con la

precisazione che i sacchi forniti, di colore verde scuro con stampa su un

lato in colore giallo riportante il logo e il nome del Comune, avrebbero

dovuto essere di Tipo Quick-Bag con nastro scorrevole giallo. Ha pure

allegato il disegno dei sacchi, con la ripresa grafica delle specifiche tecniche.

Le prescrizioni del concorso stabilivano inoltre chiaramente che per i sacchi erano

richieste le certificazioni attestanti la loro conformità alla norma OKS come da

direttive "Qualité et exécution des sacs à ordures" (versione

2015) emanate dall'Unione delle Città Svizzere e che i concorrenti avrebbero

dovuto attestare tale caratteristica tecnica mediante la produzione dei

relativi certificati (pos. 7.3.4). Il capitolato d'appalto (pos. 3.3 pag. 6)

avvertiva altresì, con tanto di evidenziatura in grassetto, che le

dimensioni,

il layout e le specifiche tecniche

indicate nel modulo d'offerta e negli

allegati erano da rispettare tassativamente e che il loro mancato rispetto

avrebbe comportato l'esclusione dalla gara.

4.

Nell'evenienza

concreta, la deliberataria ha proposto i sacchi Quick-Bag da 17, 35 e 110 litri

della ditta fornitrice Tramapack. Alla sua offerta del 22 novembre 2019, essa

ha però poi allegato delle attestazioni (test UGRA 12708, 12709 e

12710) concernenti sacchi (Seitenfalzsäcke) da

35, 60 e 110 litri, omettendo di presentare quella relativa al sacco da 17

litri. L'offerta della ricorrente non era pertanto conforme alle esigenze di

gara.

Invano il committente, dopo aver riconosciuto che una delle tre certificazioni

prodotte dall'aggiudicataria era riferita a un sacco di una misura non

prevista dal concorso (60 L), si avventura nell'affermare che in ogni caso

la certificazione non era un elemento determinante nell'esercizio della

delibera. L'ente banditore aveva infatti stabilito chiaramente che i sacchi

avrebbero dovuto soddisfare le norme OKS secondo le direttive "Qualité

et exécution des sacs à ordures" (versione 2015) dell'Unione delle

Città Svizzere e chiesto ai concorrenti di produrre le relative certificazioni

di conformità, pena l'esclusione dalla gara. Prima della scadenza del termine per l'insinuazione delle

offerte, aveva ribadito che a

pagina 14 del bando di concorso, paragrafo 7.3.4, si richiede esplicitamente la

certificazione OKS del prodotto (cfr. lettera del 15 novembre 2019 ai

concorrenti). Ora, quando il

committente decide di imporre dei parametri tecnici assoluti deve pretenderne

il rispetto puntuale da parte di tutti gli offerenti onde salvaguardare il

precetto cardine della parità di trattamento tra concorrenti che governa l'aggiudicazione

di ogni commessa pubblica (cfr. STA 52.2016.261 del 21 settembre 2016 consid.

5).

A ben vedere tuttavia, neppure gli altri (due) rapporti di prova (Prüfbericht

riferiti ai sacchi da 35 e 110 litri) stesi il 13 luglio 2015 dall'istituto

Ugra di __________ basterebbero per soddisfare il requisito di

certificazione imposto dal committente alle pos. 3.3 e 13.1.3 del capitolato e

modulo d'offerta.

Oltre a non contenere alcuna attestazione di conformità con le norme OKS, i

documenti non sembrano neppure fare riferimento ai prodotti (sacchi Quick-Bag)

concretamente offerti. Oggetto di prova, si legge negli stessi, sono stati

infatti i Seitenfalzsäcke, ovvero dei sacchi a soffietto

(Sacs à soufflets; cfr. punto 4 della direttiva) a cui è semplicemente

incollato uno spago da annodare per poterli chiudere, diversi da quelli con

nastro scorrevole richiesti dall'ente banditore. Gli atti esibiti

dall'aggiudicataria non sono nemmeno sottoscritti dal direttore e dal

responsabile del laboratorio e non sono aggiornati. Circostanza, quest'ultima,

riconosciuta dalla stessa deliberataria (cfr. duplica ad 1). A ciò aggiungasi

peraltro che i materiali della

Tramapack sono stati esaminati secondo le normative del 2014 anziché del

2015.

come da capitolato e che nulla è dato di sapere circa l'esito dei diversi

test (Bestimmung des Arbeitsvermögens, der Bruchkrat, der Bruchdehnung, Saum-,

Boden- und Seitenschweissnaht, des Durchstosswiderstandes, Abmessungen) ai

quali sono stati sottoposti. A maggior ragione la committenza avrebbe

dovuto decretare l'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria anche per questi,

ulteriori motivi.

Invano quest'ultima sostiene

che nessun concorrente avrebbe avuto il diritto di prendere parte al concorso,

non producendo in proprio i sacchi oggetto della commessa, e che il bando

dovrebbe essere considerato non valido in quanto lo stesso limita la

concorrenza, ritenuto che il criterio

del subappalto non concesso

escluderebbe a priori tutte le aziende ticinesi. Al di là del fatto che

l'ente banditore, alla pos. 4.4 del capitolato, non ha preteso che per poter

partecipare alla gara le ditte concorrenti oltre ad essere operanti nella

fornitura e nella gestione logistica (immagazzinaggio, distribuzione e

rifornimento) di sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

avrebbero dovuto anche produrre i sacchi, trattandosi in concreto di una mera commessa

di fornitura, resta la circostanza che le condizioni di gara sono divenute

vincolanti per tutti i concorrenti dal momento che non sono state contestate al

momento opportuno (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Alla deliberataria è

quindi preclusa la possibilità di mettere in dubbio, a delibera avvenuta, le

condizioni di gara. L'aggiudicataria

non può essere seguita (neppure) laddove afferma che nessuna azienda

certificata OKS è in regola con la fornitura dei sacchi rifiuti ufficiali in

quanto la stessa direttiva OKS determina che solo tre colori di sacco sono

certificati, il Nero, il Grigio e il Marrone e che dal punto 2.3 (Exécution/Ausführung) della

direttiva si intende che, a condizione che i sacchi inviati per la certificazione

rispettino le misure date dalla tabella 4, gli stessi debbano essere muniti di

un sistema di chiusura individuale; non si intende in nessun altro punto dell'ordinanza che per ogni

tipologia di sacco sia necessaria una certificazione dedicata, se non appunto

per dimensione e capacità. Anzitutto,

come già ribadito in precedenza, le prescrizioni di gara, perfettamente chiare

e la cui portata era evidente fin dall'inizio, sono divenute vincolanti e non

possono essere più rimesse in discussione, poiché tutti i concorrenti le hanno

accettate senza riserve omettendo di impugnare il bando e inoltrando le loro

offerte. Le critiche sollevate al riguardo in sede di duplica dall'aggiudicataria

sono quindi manifestamente tardive. Sono comunque infondate. Anzitutto poiché,

come sostiene a ragione la ricorrente, il bando richiedeva una certificazione

OKS per ciascun tipo di sacco fornito. Le regole di gara al riguardo erano

talmente precise da non poter essere interpretate o fraintese come vorrebbe

lasciar credere la deliberataria. Prova ne è che tutti i concorrenti, compresa quest'ultima,

hanno allegato alle loro offerte tre differenti rapporti d'esame riferiti alle

tre altrettanti tipologie di sacchi richiesti. In secondo luogo perché per

ottenere l'attestazione di conformità, i sacchi non dovevano solo rispettare le

dimensioni prescritte dalla direttiva, ma avrebbero dovuto anche soddisfare tutta

una serie di esigenze minime (per quanto attiene alla capacità di lavoro, alla resistenza

alla rottura, alla cucitura di saldatura laterale/ dell'orlo/del nastro, al lavoro

di perforazione, ecc.; cfr. punti 2.3 e 2.4 della direttiva), indipendentemente

dal loro colore.

5.

In esito In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,

annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto. Disponendo questo

Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla

ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

7.

La tassa di

giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, è posta a carico dell'aggiudicataria e della stazione appaltante,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Queste ultime verseranno alla

ricorrente, che si è avvalsa del patrocinio di un legale per la stesura della

replica e della triplica, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del

2/4 dicembre 2019 con cui il Municipio di CO 2 ha aggiudicato alla CO 1 la

fornitura e la distribuzione dei sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti

solidi urbani per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023, è annullata;

1.2

la commessa è

attribuita alla RI 1 di __________ come da sua offerta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria

in ragione di 1/2 ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.

3.

Il Comune di

CO 2 e la CO 1 verseranno alla RI 1 fr. 1'000.- ciascuno a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera