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Decisione

52.2019.630

Revoca della licenza di condurre a causa d'inidoneità

16 giugno 2020Italiano29 min

ritenuto inidoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.630

Lugano

16

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 10 dicembre 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 6 novembre 2019 (n. 5547) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso la

risoluzione del 18 giugno 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha

revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1, nato il __________,

ha conseguito la licenza di condurre nel 2009. Cameriere barman di professione,

non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

b. Il 12 marzo 2019, verso le ore 04.00, RI 1 è stato fermato dalla Polizia

cantonale per un controllo, mentre circolava in stato di ebrietà a __________.

Dopo essere stato sottoposto a un'analisi dell'alito mediante etilometro

probatorio - da cui è scaturito un risultato di 0.88 milligrammi di alcol per

litro di aria espirata -, interrogato dagli agenti, il ricorrente ha tra

l'altro dichiarato che prima dell'evento aveva bevuto tre birre

piccole, due bicchieri di vino rosso, un cocktail con Whisky (prima a casa

di un amico

e poi in un locale notturno e al casinò). Ha inoltre

affermato che sapeva, prima di bere, che si sarebbe successivamente messo alla

guida di un veicolo a motore.

La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle

forze dell'ordine.

c. Con decreto d'accusa del 17 aprile 2019, passato in giudicato, il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di guida in stato di

inattitudine (qualificata) ex art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo

alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni) e alla multa di fr. 1'200.-.

B. Nel frattempo, venuta

a conoscenza dell'infrazione, il 26 marzo 2019 la Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, ha avviato nei confronti del conducente un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre; contestualmente,

sospettando un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato tasso alcolemico

riscontrato nell'alito (≥ 0.8 mg/l di aria espirata), gli ha revocato la

patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto

immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica

presso il medico del traffico (assegnandogli un termine di 30 giorni per la

presa di contatto con l'istituto peritale scelto). Tale decisione, resa in

applicazione degli art. 15d cpv. 1 LCStr e 30 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è

cresciuta in giudicato incontestata.

C. Il 23 aprile 2019, RI

1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti, rivolgendosi

alla dr. med. __________, medico del traffico SSML, presso il Centro medico del

traffico (CMT).

Preso atto delle conclusioni della perizia della specialista - che l'ha

ritenuto inidoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato,

con decisione del 18 giugno 2019 la Sezione della circolazione gli ha revocato

la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo un periodo di

sospensione sino a giugno 2019. La riammissione alla guida è stata tuttavia

subordinata alle condizioni di presentare:

§

un rapporto di iQ-Center by

Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e

strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un

corso di prevenzione alla recidiva) atta ad approfondire le proprie condotte ed

il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (b)

l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo semestrale di presa a

carico psicoeducazionale - sulla base di analisi dell'EtG (Etilglucuronide) del

capello eseguite con frequenza trimestrale dall'Istituto Alpino di chimica e di

tossicologia (IACT);

§

un rapporto

di verifica conclusiva di medicina del traffico SSML steso dal medico attestante

l'idoneità alla guida di veicoli a

motore.

La risoluzione, dichiarata

immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2

lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv.

1 lett. b e cpv. 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.

D. Con giudizio del 6

novembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal

conducente avverso la risoluzione di revoca della licenza di condurre di cui si

è detto.

Premesso che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo invocata dal

ricorrente (STA 52.2019.5 del 18 luglio 2019) si riferiva a un caso specifico e

non bastava per ritenere inattendibile la perizia in questione, il Governo,

preso atto della genericità delle obiezioni sollevate e dopo aver ripercorso le

risultanze dell'esame peritale, ha in sostanza condiviso la deduzione del

medico secondo cui l'insorgente - pur non essendo alcoldipendente in senso

medico - consumasse quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la

capacità di condurre veicoli a motore. Lo confermerebbe l'analisi del capello,

da cui sarebbe deducibile un suo consumo medio di ca. 80 g d'alcol puro ogni

giorno (58 pg/mg = 40 g x 2), tale da rendere inattendibile quello dichiarato dal

ricorrente (prima del 12 marzo 2019, 4/5 bicchieri solo nei giorni liberi). Considerato

che usa regolarmente il veicolo, sarebbe lecito supporre che l'insorgente si

sia messo più volte al volante in stato d'ebbrezza e che non sia in grado di

liberarsi o di controllare i propri consumi. L'Esecutivo cantonale ha quindi concluso

che il ricorrente presentasse una dipendenza dal consumo di alcol ai sensi dell'art.

16d cpv. 1 lett. b LCStr e che la misura di sicurezza disposta nei suoi

confronti fosse pertanto giustificata e appropriata, al pari delle diverse

condizioni poste per la riammissione alla guida. Ha infine negato che le

necessità professionali invocate dall'insorgente, mitigabili con altri

accorgimenti (uso mezzi pubblici, ecc.), potessero condurre ad altro esito.

E. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato insieme alla revoca di sicurezza; in via

subordinata postula la retrocessione degli atti al Governo, affinché disponga

una nuova perizia. Preliminarmente, chiede la concessione dell'effetto

sospensivo al gravame. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato un

accertamento arbitrario dei fatti e un'applicazione errata del diritto,

ritenendo che la perizia del medico del traffico alla base della revoca sia

inattendibile. Il caso in esame, afferma, sarebbe del tutto analogo a quello

giudicato dal Tribunale nella citata sentenza del 18 luglio 2019. Nega in

particolare di aver pronunciato alcune affermazioni contenute nel referto,

osservando che sin dall'inizio della procedura avrebbe chiesto di essere

sentito per meglio circostanziare le sue dichiarazioni. La perizia sarebbe

frutto di un "copia e incolla" di altre verifiche d'idoneità. Sarebbe

inoltre immotivata (in particolare in relazione al criterio di dipendenza

riscontratogli, "maggiore tolleranza").

L'esame del capello

non basterebbe invece a giustificare la revoca di sicurezza; le deduzioni

tratte al proposito dal Governo sul suo quotidiano consumo di alcol e uso dell'auto

con un tasso alcolemico superiore a quello consentito sarebbero fuori da

ogni logica. Il ricorrente, che ritiene di essere idoneo alla guida,

contesta pure le condizioni, a suo dire sproporzionate, impostegli ai fini

della riammissione, rilevando pure di non

avere precedenti specifici. Fa infine valere i disagi professionali derivanti

dal provvedimento (ritenuto che avrebbe perso il proprio impiego e, se ne

trovasse uno nuovo, non potrebbe far capo ai mezzi pubblici).

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,

con osservazioni di cui si dirà, se del caso, più avanti.

G. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare

una replica.

H. A complemento dell'incarto,

il Tribunale ha richiamato dalla dr. med. __________ il test AUDIT compilato

dal ricorrente nell'ambito dell'esame peritale, dandogliene comunicazione. Lo

ha inoltre informato che avrebbe tenuto conto, ai fini del giudizio, dello

scritto del medico del traffico del 18 settembre 2019 già agli atti, allegato

alla duplica della Sezione della circolazione al Governo (ma da quest'ultimo

non considerata, cfr. giudizio impugnato, consid. 1). Nel termine impartito, l'insorgente

è rimasto silente, rinunciando a formulare eventuali osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm),

è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), integrati dalla documentazione di cui

si è detto in narrativa (consid. H). Non occorre invece assumere un'ulteriore

perizia di medicina del traffico, come sembra richiedere l'insorgente; il

referto agli atti - dalle cui conclusioni, come si vedrà, non vi sono seri

motivi per scostarsi - basta per rendere il presente giudizio.

Considerandi

2.

2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è

accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più

adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b

LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che

esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa

allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali

da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace

di liberarsi o di controllare questa

abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta

più di ogni altro automobilista il

rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di

garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex

art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica

pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione

giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a

causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di

divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122

consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono

pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il

suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF

129.

II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017

del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2

La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una

misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti

non idonei alla guida. La licenza revocata a tempo indeterminato potrà

essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale

termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal

provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art.

17.

cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua

guarigione, in caso di alcoldipendenza (art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr) dopo

un'astinenza controllata di almeno un anno.

La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua

libertà personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente,

prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la

situazione della persona implicata (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 129 II 82

consid. 2.2). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto

e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. DTF 129 II

82.

consid. 2.2). Un esame di verifica dell'idoneità alla guida (a cura di un

medico che possiede il titolo di medico del traffico SSML o un titolo

equivalente, cfr. art. 5b cpv. 4 e 28a cpv. 2 lett. a OAC) è in

particolare richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione

di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione

di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria

espirata (art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr). Rientrano, tra i chiarimenti

che di regola s'impongono prima di pronunciare un'eventuale revoca di

sicurezza, l'esame dettagliato delle circostanze personali (che in fondati casi

può includere la raccolta di rapporti di terzi), l'approfondimento di eventuali

episodi di guida in stato di ebrietà, un'anamnesi dell'alcolismo (concernente il

comportamento potorio rispettivamente le abitudini e le motivazioni del

consumo) come pure una completa visita medica corporale, particolarmente

attenta a possibili alterazioni o disturbi della salute dipendenti dall'uso di alcolici

(cfr. DTF 129 II 82 consid. 6.2.2; STF 1C_309/2018 citata consid. 4, 1C_701/2017

del 14 maggio 2018 consid. 2.3, 1C_150/2010 del 25 novembre 2010 consid. 5.5).

2.3

Nella misura in cui si fonda su perizie allestite da specialisti, di

principio l'autorità decidente non si scosta dal loro contenuto, a meno che non

abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3,

133.

II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Decisivo ai fini del

valore probatorio di un referto medico è che si fondi su un'indagine sufficientemente completa, tenga conto delle tesi

dell'interessato, sia stato redatto con conoscenza dell'anamnesi, sia chiaro

nella descrizione e nell'apprezzamento della situazione medica e che le

conclusioni dell'esperto siano debitamente motivate (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3a; STF 1C_7/2017 del 10 maggio 2017 consid. 3.5, 1C_5/2014 del 22 maggio 2014

consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag. 138 seg.).

3.

In concreto,

come visto in narrativa, le precedenti istanze hanno giustificato la revoca

della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente fondandosi

sulla perizia allestita dal medico del traffico SSML, dr. med. __________,

presso il CMT. Da tale referto risulta che la specialista, dopo una breve

anamnesi, ha svolto un colloquio con l'interessato che il referto così riporta

(ad "Storia del consumo di alcol", n.d.r. la numerazione da 1 a 8 è

del Tribunale):

(1) L'interessato dichiara un inizio di consumo

di sostanze alcoliche all'età di 16 anni circa precisando: "vengo da __________

dove c'è una cultura del bere e da giovani ci capitava di uscire e bere il

prosecco o andare in discoteca e prendere la bottiglia e quindi questo facevamo

il weekend, poi magari organizzavamo dei pullmann e andavamo in discoteca e

bevevamo del vino e poi degli shots e poi ci facevamo un drink con la bottiglia

tutti insieme. Mi è capitato di bere di più in situazioni di stress, di bere

qualche drink in più, pensando che mi facesse allentare i nervi diciamo, ed

essere più tranquillo, ma senza mai arrivare a livelli di non essere più

cosciente e presente. In certe occasioni un po' particolari, magari di

festeggiamenti di compleanno o magari perché c'era un'occasione particolare di

arrivare a bere tanto e però ecco sempre non raggiungendo dei livelli di

arrivare a farsi male. L'episodio del 12.3.2019 è stato proprio da incosciente

non mi ero curato proprio della situazione. Da quel giorno ad oggi ho ancora

bevuto al mio compleanno e un bicchiere di vino con i miei colleghi. Il consumo

di alcol è cambiato parecchio, prima dei fatti era un consumo nei giorni liberi

di 2 drinks all'aperitivo poi bere una bottiglia tutti insieme a cena e quindi

in totale tutta la serata di bere 4-5 bicchieri e diciamo che non ho mai avuto

bisogno di dovermi dare un freno perché quando consumavo quelle quantità di

alcol non mi mettevo in pericolo diciamo e lo facevo per stare in compagnia con

gli amici e ridere e scherzare. Poi da dopo il 12.03.2019 non bevo più così,

praticamente non mi ricordo neanche la ultima volta che ho bevuto sicuramente quello

che è successo mi ha dato un po' una svegliata questa cosa".

(2) L'interessato riconosce una tolleranza aumentata all'alcool affermando

che se beve qualche bicchiere di troppo lo regge bene; inoltre afferma di non

avere mai perso il controllo del suo consumo di sostanze alcoliche.

(3) Nel corso della perizia, il signor RI 1precisa di non avere mai utilizzato

l'alcool come un ripiego nei momenti difficili della sua vita e non pensa di

avere mai avuto problemi a relazionarsi con questa sostanza; inoltre, nessuno

del suo entourage gli ha mai fatto notare un consumo eccessivo di alcool nel

corso della sua vita.

(4) Confrontato alla guida in stato di ebrietà del 12.03.2019 l'interessato

risponde come segue: "sono andato a casa del mio collega e gli ho

chiesto se saremo usciti a bere qualcosa e abbiamo bevuto un bicchiere di vino e

poi abbiamo deciso di trasferirci in una birreria e abbiamo provato delle birre

in birreria a __________ e poi non c'era niente da fare e abbiamo deciso di

andare al casinò a giocare a Black Jack e siamo andati a trovare i nostri

colleghi al __________ che lavoravano e ci siamo fatti due cocktails prima di

entrare al casinò poi siamo andati al tavolo e c'era un nostro collega che ci

diceva se volevamo bere e abbiamo preso delle birre e poi si era fatto tardi ed

erano le 3 e allora ci siamo bevuti l'ultima birretta prima di andare e abbiamo

fumato una sigaretta prima di partire e poi ho preso la macchina e sono partito

pensando sì sono fuori però accompagno lui a casa e poi io vado a casa e cosa

può succedere, niente e non mi sono curato della mia situazione e siamo

arrivati davanti al posto di blocco e ci siamo fermati e i poliziotti ci hanno

chiesto se avevamo bevuto e mi è venuto il panico e ho pensato che potevo

salvarmi mentendo e invece ho solo peggiorato la situazione e ho detto che

avevo bevuto solo due birre e poi allora mi sono tirato dentro questa

situazione, mi hanno fatto soffiare e poi mi hanno tolto subito la patente e la

macchina è stata parcheggiata là e poi mi hanno portato in centrale e mi hanno

fatto fare l'ultimo soffio e ho compilato il verbale e basta".

(5) Interrogato sugli aspetti della guida sotto l'influenza di alcool,

il periziando afferma: "penso che sono un incosciente, una persona che

si è messa a guidare in quelle condizioni quando aveva mille altre opzioni la

prima era di non bere così tanto e l'altra era di non mettersi alla guida e

prendere un taxi e andare a casa e non rischiare di guidare in quelle

condizioni e poi ho fatto rischiare qualcosa anche al mio collega perché

potevamo avere un incidente e farci del male".

(6) Riguardo agli aspetti alcologici di assorbimento e eliminazione dell'alcool

da parte del corpo umano, l'interessato afferma non conoscerli; queste

informazioni gli sono fornite nel corso della presente perizia.

(7) Nel corso delle ultime 3 settimane afferma di non aver più consumato

bevande alcoliche al fine di rispettare le consegne scritte nella lettera di

convocazione alla presente perizia (nella quale si raccomanda vivamente di

astenersi dal consumo di alcool).

(8) Per il futuro, il signor RI 1 propone delle strategie per non guidare più

in stato di ebrietà, come ad esempio fare guidare un amico che non beve,

spostarsi in taxi o utilizzando i mezzi pubblici a partire da una consumazione ≥ 1 unità di

alcool.

Ha inoltre dichiarato dei consumi occasionali, in passato, di sostanze

stupefacenti (cfr. ad "Sostanze stupefacenti"). Dal referto risulta

che il medico del traffico ha pure sottoposto RI 1 a un questionario AUDIT (Alcohol

Use Disorders Identification Test) - indicando che l'insorgente ha

conseguito un punteggio (10), ovvero superiore a quello (8) indicante un

problema di alcol -, come pure a un esame clinico (tegumenti, cardiovascolare,

ecc.), che non riporta segni degni di particolare nota. L'esame del capello

analizzato dall'IACT ha dal canto suo messo in evidenza una concentrazione (58

pg/mg) di Etilglucuronide (EtG) superiore al valore soglia (≥ 30 pg/mg),

compatibile con un consumo eccessivo di etanolo nei 3-4 mesi antecedenti il

prelievo.

Sulla base delle dichiarazioni del periziando, dei risultati del questionario

AUDIT e degli esami tossicologici, il perito ha poi precisato di poter ritenere

il seguente criterio di dipendenza: maggiore tolleranza,

ricordando

che sulla base della definizione della CIM-10 (Classificazione Internazionale

delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10a revisione,

Organizzazione mondiale della sanità) una dipendenza da alcol viene

diagnosticata in presenza di almeno 3 criteri nel corso dell'anno trascorso.

Dopo aver indicato di non aver potuto raccogliere informazioni dal medico

curante e dal datore di lavoro (stante il mancato consenso del periziando), in

sede di conclusioni ha osservato:

Dal punto di vista medico ritengo:

- un consumo occasionale di cannabis e cocaina nel passato con astinenza all'ora

attuale.

- un consumo di alcol eccessivo, senza dipendenza, (in presenza di un solo

criterio di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) sulla base delle

dichiarazioni dell'interessato e dei risultati dell'analisi del capello che

mostrano un consumo eccessivo di etanolo nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo.

La discordanza tra il consumo moderato dichiarato dall'interessato e il consumo

eccessivo messo in evidenza dai risultati delle analisi tossicologiche può

spiegarsi o con un diniego dell'interessato del proprio consumo eccessivo di

alcol o con un tentativo di mascherare all'esperto il suo reale consumo. In

entrambi i casi in evidenza di un prosieguo di consumo di alcol eccessivo,

stimo che il signor RI 1 sia più a rischio degli altri utenti della strada di

rimettersi alla guida in stato di ebrietà in futuro se non si sottopone ad una

presa a carico specialistica con astinenza controllata di almeno 6 mesi.

Ha quindi concluso che il conducente

non fosse idoneo alla guida, precisando le condizioni per la riammissione,

che l'autorità dipartimentale ha essenzialmente ripreso nella propria

decisione.

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, il ricorrente contesta le risultanze di tale referto,

sostenendo anzitutto che esso contiene affermazioni mai pronunciate. Nega in

particolare di aver mai dichiarato: L'interessato

riconosce una tolleranza aumentata all'alcool affermando che se beve qualche

bicchiere di troppo lo regge bene (ad 2), e che non pensa di avere mai avuto problemi a relazionarsi con questa sostanza

(ad 3) e di non conoscere gli aspetti alcologici di assorbimento e eliminazione

dell'alcool da parte del corpo umano (ad 6), ritenendo che siano frutto

di un "copia-incolla" di altre perizie. Sostiene inoltre che, sin

dall'inizio della procedura, avrebbe chiesto di essere sentito per meglio

circostanziare anche le ulteriori dichiarazioni da lui rese (che sarebbero

state estrapolate da un discorso più ampio).

4.2

Ora, al riguardo va anzitutto osservato che, in realtà, all'insorgente è

stata data la possibilità di esprimersi sulla perizia della dr. med. __________

già davanti all'autorità di prime cure. Facoltà di cui egli ha fatto uso con le

osservazioni del 13 giugno 2019, senza tuttavia minimamente mettere in

discussione (o anche solo precisare) le dichiarazioni contenute nel referto. Ma

non solo. Nemmeno davanti al Consiglio di Stato il ricorrente ha sollevato la

benché minima obiezione in merito. Interpellato in corso di procedura, il

medico del traffico ha dal canto suo confermato in generale il contenuto della

perizia, precisando tra l'altro che le risposte del conducente erano state

riportate tra virgolette il più fedelmente possibile, con le parole del

periziando, conformemente a quanto prescritto dai manuali di medicina del

traffico (cfr. osservazioni della dr. med. __________ del 18 settembre 2019,

allegate alla duplica della Sezione della circolazione al Governo).

È ben vero che, per quanto riguarda le singole frasi che l'insorgente contesta

solo in questa sede, la perizia - che sembra a tratti seguire un predeterminato

schema - non indica in modo preciso le domande poste all'interessato, né le

risposte da lui fornite (riportate solo in forma indiretta e in modo invero

sorprendentemente analogo ad altri referti). Altrettanto vero è pure che in

generale il modo di verbalizzazione scelto dalla specialista non risulta

ottimale e anzi suscettibile di prestare il fianco a critiche (in particolare

laddove un conducente contesti a posteriori - in modo puntuale - il senso dell'una

o dell'altra affermazione pronunciata). Questo Tribunale ha del resto già avuto

modo di precisare che un referto di medicina del traffico deve di principio

fondarsi solo su dati oggettivi, che all'occorrenza devono poter essere

dimostrati, pena il rischio della mancanza di trasparenza e plausibilità del

referto. In tal senso, ai fini dell'attendibilità della perizia, nel corso di un

colloquio esplorativo, le informazioni rilevanti per la problematica

dell'idoneità alla guida vanno protocollate il più fedelmente possibile, con le

parole del periziando o almeno nel loro senso (cfr. Bruno Liniger, in: Manfred Dähler/

René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 10, n. 30). Di

regola il referto dovrebbe pure riportare particolari obiezioni e/o reazioni

dell'esplorando, ma anche del perito, che deve dal canto suo evitare domande

suggestive o giudizi di valore (cfr. Liniger,

op. cit., §10, n. 30 seg.). Il Tribunale ha anche rilevato come, a garanzia

della qualità del referto (sia nell'interesse del conducente che del perito),

parte della dottrina suggerisce di registrare il colloquio, previa

indispensabile informazione dell'interessato (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/

Rahel Bieri/Martina Menn,

op. cit., § 9, n. 97, relativamente alle perizie di psicologia del traffico),

ritenuto che lo specialista deve di principio porsi nella condizione di poter

dimostrare il contenuto del colloquio rispettivamente quanto riportato nel

proprio rapporto peritale (cfr. STA 52.2019.5 citata consid. 4.4).

In concreto, a differenza del caso richiamato dal ricorrente (citata STA

52.2019.5), va nondimeno considerato che le obiezioni dell'insorgente si

rivelano piuttosto sommarie, oltre che alquanto intempestive, e già per questo

insuscettibili di mettere veramente in discussione quanto riportato dal perito

(che è per definizione una persona neutra e imparziale, chiamata a svolgere il

suo mandato in scienza e coscienza, cfr. pure, per analogia, Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9,

n. 9). Come già accennato, davanti alle precedenti istanze il ricorrente non ha

in particolare mai negato di aver reso delle risposte nel senso che:

(2) L'interessato riconosce una tolleranza

aumentata all'alcool affermano che se beve qualche bicchiere di troppo lo regge

bene; inoltre afferma di non avere mai perso il controllo del suo consumo di

sostanze alcoliche;

(3) Nel corso della perizia, il signor RI 1 precisa di non avere mai utilizzato

l'alcool come un ripiego nei momenti difficili della sua vita e non pensa di

avere mai avuto problemi a relazionarsi con questa sostanza; inoltre, nessuno

del suo entourage gli ha mai fatto notare un consumo eccessivo di alcool nel

corso della sua vita.

Al contrario,

relativamente a questi passaggi, ha finanche espressamente dato atto di aver

dichiarato di non aver mai perso il controllo del suo consumo di sostanze

alcoliche (ad 2) e di non aver mai utilizzato l'alcol come un ripiego

nei momenti difficili della sua vita (ad 3; cfr. replica al Governo, pag.

3).

Sia come sia, quand'anche si volesse ritenere che le affermazioni qui confutate

dall'insorgente (consid. 4.1) non siano state riprodotte nel loro senso, e in

particolare che egli non abbia riconosciuto una tolleranza aumentata all'alcol

(ma solo indicato che la sua corporatura gli permette di sopportare due

bicchieri di vino senza stare molto male,

cfr. ricorso, pag. 13), nel

caso di specie, vi è da ritenere che ciò non permette comunque di scalfire l'attendibilità

della perizia nel suo complesso. E ciò soprattutto se si considera che la

conclusione a cui è in sostanza pervenuta la specialista e tutelata dal Governo

- ovvero che l'insorgente abbia una tendenza a sminuire e mascherare i propri

eccessivi consumi di sostanze e presenti di riflesso un rischio più accresciuto

degli altri utenti di porsi al volante sotto l'influsso di alcol,

rispettivamente che non sia in grado di dissociarne il consumo dalla guida -,

come si vedrà qui di seguito, risulta in ogni caso all'evidenza suffragata da

più riscontri oggettivi (che prescindono dalle affermazioni censurate dall'insorgente).

5.

5.1

Per giurisprudenza, l'esame del capello costituisce un mezzo

appropriato sia per dimostrare un consumo eccessivo di alcol, sia per

comprovare il rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. DTF 140 II 334 consid.

3; STF 1C_615/2014 dell'11 maggio 2015 consid. 2.3.1, 1C_106/2016 citata

consid. 3.3; Mizel, op. cit., pag.

163). In concreto, tale analisi ha messo in evidenza una concentrazione del

metabolita EtG (58 pg/mg, a fronte di un

valore soglia ≥ 30 pg/mg, cfr. rapporto d'analisi del 2 maggio

2019.

dell'IACT) tale da non poter che dimostrare una tendenza del

ricorrente a consumare quantità eccessive di alcol, e ciò a dispetto di quanto

da lui affermato.

L'insorgente, come visto, ha infatti dichiarato al perito che non aveva

praticamente più assunto alcolici dopo l'episodio occorsogli il 12 marzo 2019 (Da quel giorno ad oggi ho ancora bevuto al mio

compleanno e un bicchiere di vino con i miei colleghi), precisando

che, in precedenza, il suo consumo era invece di 4-5 bicchieri, solo nei giorni

liberi (prima dei fatti era un consumo nei

giorni liberi di 2 drinks all'aperitivo poi bere una bottiglia tutti insieme a

cena e quindi in totale tutta la serata di bere 4-5 bicchieri). Affermazioni analoghe emergono pure dal

questionario AUDIT, in cui egli ha indicato di assumere alcol solo da 2 a 4

volte al mese, in media 3 o 4 bevande (rispondendo inoltre che gli capitava di

bere 6 o più bevande alcoliche, meno di una volta al mese). Ciò che anche in

questa sede ribadisce (a volte nel fine settimana beveva 4/5 bicchieri di

alcol, cfr. ricorso, pag. 15).

Sennonché, questi dichiarati moderati consumi risultano del tutto

inattendibili: per prassi, valori superiori a una concentrazione di 30 pg/mg di

EtG attestano infatti l'esistenza di un consumo di alcol ad alto rischio ("High-Risk-Drinking"),

laddove a questa soglia corrisponde, secondo la definizione internazionale dell'Organizzazione

mondiale della sanità (OMS), un consumo medio quotidiano di 60 g d'alcol (e non

di 40 g come indicato dal Governo) o, in altri termini, di ca. 6 unità di bevande

alcoliche ogni giorno (ad esempio, circa 6 bicchieri di vino (12.5 vol %) da 1

dl o 5-6 birre (4-5 vol.%) da 3 dl al giorno; cfr. STA 52.2016.345 del 7 marzo

2017.

consid. 5.4 e rimandi; SSML, Arbeitsgruppe Haaranalytik, Bestimmung von

Ethylglucuronid (EtG) in Haarproben, versione 2017, pag. 8 e 10 e rimandi alla International

Guide For Monitoring Alcohol Consumption And Related Harm, WHO; cfr. pure

sentenza Verwaltungsgericht di San Gallo B 2014/237 del 28 maggio 2015 consid.

2). Al di là dei calcoli del Governo, è quindi evidente come le abitudini

potorie dichiarate dal ricorrente siano del tutto inverosimili e si rivelino

più che altro un tentativo di mascherare all'esperto il suo reale consumo,

come a ragione rilevato e ribadito dal perito (cfr. perizia, pag. 9, e

citate osservazioni del 18 settembre 2019, pag. 3).

5.2

A fronte di tutto ciò, non vi sono pertanto serie ragioni per scostarsi

dalle conclusioni del medico del traffico - che ha in concreto rassegnato un

referto tutto sommato sufficientemente attendibile e motivato, reso al termine

di un esame completo (che, come visto, si fonda non soltanto sull'analisi del

capello, ma anche su altri elementi, quali il test AUDIT e le dichiarazioni

inverosimili dell'insorgente). Insieme alla specialista occorre in particolare concludere

che l'insorgente - ancorché non affetto da una sindrome di alcoldipendenza (da

un punto di vista medico; cfr. Mizel,

op. cit., pag. 161 segg.) - banalizzi i propri consumi di alcol o non sia

comunque in grado di valutarli correttamente e per

questo presenti un rischio più accresciuto degli altri utenti di mettersi alla

guida in stato di ebrietà, rispettivamente non sia in grado di dissociare il

consumo di alcol dalla guida (cfr. pure STF 1C_701/2017 del 14 maggio 2018

consid. 3.2). Ciò che ha del resto confermato proprio l'episodio occorsogli il

12.

marzo 2019.

5.3

Ne discende che a giusta ragione il Governo ha tutelato la controversa

revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, siccome immune da

violazioni del diritto.

Identica conclusione vale per le condizioni poste per la riammissione alla guida, del tutto proporzionate e

conformi alla prassi in materia, in caso di dipendenza da alcol ai sensi

dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Va in particolare esente da critiche

il periodo di astinenza (6 mesi) dal consumo di alcol imposto - peraltro

inferiore a quello (1 anno) di regola indicato dalla giurisprudenza (cfr. DTF

131.

II 248 consid. 4, 129 II 82 consid. 2.2) - come pure l'obbligo di

frequentare un percorso psicoeducazionale specifico con una presa a carico di

almeno 6 mesi (cfr. STA 52.2018.180 del 29 agosto 2018 consid. 3.2 e rimandi, 52.2016.345

citata consid. 5.6; Rolf Seeger,

Alkohol und Fahr- eignung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutach-tung,

Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für

Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a

condurre" del 26 aprile 2000 edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza

della circolazione stradale", pag. 8; cfr.

pure STF 1C_106/2016 citata consid.

4.2

e 4.3).

5.4

Non portano all'evidenza ad altra conclusione i disagi a livello

professionale derivanti dal provvedimento addotti dal ricorrente (difficoltà di

recarsi sul posto di lavoro negli orari serali in cui non vi sarebbero mezzi

pubblici). La revoca di sicurezza non gli impedisce infatti in ogni caso di

svolgere (o cercare) un impiego quale barman o cameriere (che non è peraltro

dato di vedere perché non possa essere svolto nelle fasce diurne, facendo capo

a bus o autopostali per gli spostamenti casa-lavoro o comunque organizzandosi

con terze persone; cfr. STF 1C_541/2019 del 10 marzo 2020 consid. 2.5, 1C_339/2016

del 7 novembre 2016 consid. 5.1).

6.

6.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il

ricorso deve essere respinto.

6.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame in questa

sede.

6.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera