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Decisione

52.2019.646

Bando di concorso (ad invito) per la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per autobus. Specifiche tecniche. In concreto, la violazione degli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP non ha portato ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti

25 giugno 2020Italiano21 min

dicembre seguente un'offerta per la fornitura di materiale per la videosorveglianza

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.646

Lugano

25

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 16 dicembre 2019 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

il bando del concorso ad invito indetto dalla CO 1

per aggiudicare la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per

autobus;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 6 dicembre 2019 la CO

1 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la RI 1, ad inoltrare entro il 19

dicembre seguente un'offerta per la fornitura di materiale per la videosorveglianza

mobile per autobus.

La lettera di invito indicava che il concorso era retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e fissava quale

unico criterio di aggiudicazione il prezzo. Il modulo d'offerta, da compilare,

si presentava come segue:

Marca

Modello

Qtà

Prezzo unitario netto

CHF

(IVA esclusa)

Prezzo totale netto

CHF

(IVA esclusa)

Hanwha

Techwin

(Samsung)

Server TRM-810S mobile NVR

14

............................

............................

Hanwha

Techwin

(Samsung)

Telecamera IP fisheye XNF 8010 RVM

52

............................

............................

Hanwha

Techwin

(Samsung)

Cassetto estraibile per hard disk di ricambio

3

............................

............................

Hanwha

Techwin

(Samsung)

Hard Disk SATA 2.5'' SSD 2TB compatibile con server

TRM-810S.

17

............................

............................

TOTALE DELLE POSIZIONI (IVA esclusa)

…………………………………………

Il documento indicava le seguenti condizioni particolari:

-

A titolo di completamento dei

sistemi di videosorveglianza già presenti su buona parte della flotta di

autobus, vengono richiesti prodotti specifici di una determinata marca e

modello. Per l'impiego di tali prodotti CO 1 dispone già di personale interno

formato, di periferiche di utilizzo e gestione, nonché di parti di ricambio.

-

Non sono ammesse varianti (in

particolari offerte di altri prodotti) e offerte parziali.

-

La validità dell'offerta è di 6

mesi.

-

Sui prodotti forniti è richiesta

una garanzia di almeno 24 mesi valevole dalla data di consegna.

B. La RI 1 ha impugnato

davanti al Tribunale cantonale amministrativo il suddetto bando di concorso,

chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame.

La ricorrente sostiene per cominciare che la scelta di ritenere quale unico

criterio di aggiudicazione il prezzo violi la legislazione sulle commesse

pubbliche. Nega in sostanza che i prodotti oggetto di fornitura possano essere

considerati come dei beni standardizzati. Esprime critiche pure in punto alle

disposizioni che prevedono la fornitura di prodotti di una ben determinata

fabbricazione. A mente sua, sarebbe infatti possibile procurare delle apparecchiature

professionali equivalenti ed addirittura tecnicamente superiori, oltretutto a

prezzi inferiori a quelle richieste dal committente. Contesta inoltre l'assenza

nel bando di criteri di idoneità per gli offerenti, nonostante si tratti di

impianti tecnici speciali. Reputa infine il bando carente giacché menziona solo

la fornitura e non indica nessun'altra prestazione da parte della ditta

fornitrice, invero assolutamente essenziale. Alla medesima dovrebbe anche

competere l'impartizione delle istruzioni relative alla posa dell'impianto di

base (cablaggi, posizioni, ecc.), la programmazione totale del sistema e

l'esecuzione dei relativi test generali degli impianti, non foss'altro che per

motivi di sostenibilità della garanzia di 24 mesi sulle apparecchiature

fornite. Operazioni, queste, che il personale tecnico della CO 1 non sarebbe a

suo dire in grado di eseguire in modo autonomo.

C. a. Al gravame si è

opposta la committente, rilevando per cominciare di aver deciso di procedere

all'acquisto tramite concorso ad invito del solo materiale hardware per

sostituire 14 impianti di prima generazione con impianti di marca Hanwha

Techwin (Samsung), alla luce del fatto che circa la metà della flotta di 73

bus attualmente in sua dotazione risulta già equipaggiata con un simile

impianto. Rileva che i prodotti oggetto di fornitura sono descritti in modo

preciso e univoco negli atti del concorso e costituiscono dei beni ampiamente

standardizzati. Ritiene di aver quindi operato in modo corretto fissando quale

unico criterio di aggiudicazione il prezzo. A suo dire la procedura scelta non

sarebbe suscettibile di favorire una o l'altra delle ditte invitate, le quali

sono tutte in grado di fornire quanto richiesto. Sottolinea i diversi vantaggi

tecnici, gestionali ed economici che l'hanno indotta a richiedere la fornitura

di determinati beni piuttosto che di altri; vantaggi che verrebbero meno con un

impianto di nuova marca. Alcuni nuovi bus, soggiunge, sono peraltro già stati

equipaggiati direttamente dal loro costruttore __________ (__________ AG) con degli

impianti di videosorveglianza di marca Hanwha Techwin (Samsung). La stazione

appaltante sostiene inoltre che trattandosi di una commessa di fornitura,

l'indicazione di specifici criteri di idoneità sia del tutto inutile. Rileva

per finire di aver voluto unicamente acquistare il materiale hardware, e non

già di ricevere dal fornitore altre prestazioni - come ad esempio il montaggio

o una qualsivoglia manipolazione - che il personale CO 1 è in grado di svolgere

autonomamente e con successo. I prodotti in questione permettono inoltre una

configurazione semplice grazie alla procedura guidata e un software molto

intuitivo. Per gli stessi esistono inoltre chiare e complete istruzioni d'uso.

b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

D. Con la replica e la

duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni,

puntualizzandole ulteriormente.

a. La ricorrente, facendo riferimento alla commessa concernente la fornitura,

installazione e configurazione di 12 impianti di videosorveglianza per autobus aggiudicatale

nel 2017 dalla CO 1 (cfr. inc. 52.2017.215), ribadisce in buona sostanza che la

committente non sarebbe in grado di gestire autonomamente l'installazione e la

messa in funzione di simili impianti. In quell'occasione, la CO 1 aveva infatti

eseguito solo operazioni elementari quali l'estrazione dell'hard disk dalla

slitta del server, la lettura dei dati dell'hard disk in ufficio mediante un

apparecchio fornitole dalla ricorrente ed il reinserimento dell'hard disk nella

slitta. L'insorgente si era invece occupata delle manutenzioni ordinarie ed era

intervenuta in caso di guasti per aggiornare e sbloccare l'hardware. Ribadisce

che i prodotti richiesti dall'ente banditore sono degli impianti professionali

specifici per bus, treni e metropolitane e che proprio per la loro complessità

richiedono un'installazione e configurazione particolari che solo personale

tecnico istruito, segnatamente con conoscenze in elettronica, telematica ed

informatica e con esperienza nel settore, è in grado di effettuare.

b. L'ente banditore puntualizza dal canto suo che il fatto che la ricorrente fosse

intervenuta nell'ambito di riparazioni di garanzia dei prodotti Hanwa Techwin

(Samsung) precedentemente forniti, non dimostra minimamente che CO 1 non se ne sarebbe

potuta occupare con il proprio personale. Al riguardo, rileva di avere alle sue

dipendenze oltre 30 collaboratori operanti nell'area tecnica, che è peraltro

stata potenziata con risorse interne qualificate e specificatamente formate per

svolgere qualsiasi attività attinente all'oggetto del concorso.

E. Delle ulteriori

argomentazioni addotte dalle parti in sede di triplica e quadruplica si dirà,

all'occorrenza, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto operante nel campo degli impianti di videosorveglianza e invitata a

partecipare alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare gli

elementi del bando (art. 37 lett. a LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria. Per le ragioni di cui si dirà meglio nel seguito, non occorre in

particolare richiamare la distinta del personale tecnico della CO 1

specificamente formati nel settore dell'elettronica come postulato in triplica

dalla ricorrente.

1.3. Come specificato dalla stessa committente nella lettera di invito, alla

presente fattispecie si applicano la LCPubb e il regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella

versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. in questo senso la disposizione

transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della LCPubb; BU 2019, 211).

Considerandi

2.

Il bando di concorso è un

documento mediante il quale l'ente banditore si rivolge ad una cerchia più o

meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle

offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili,

per la fornitura di beni mobili o per la presentazione di servizi. Esso

costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano

il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del

provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti -

comprendenti nel caso di specie la lettera di invito e il modulo d'offerta -

costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente

banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si

fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in

correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di

trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 segg.; RDAT II-1997 n. 47, II-1994

n. 5).

Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente

banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che

l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire

integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).

Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio

dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge,

la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In

particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi

documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve

limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non

disattendano i principi cardine dell'ordinamento delle commesse pubbliche non

siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia,

che non operino distinzioni ingiustificate e

discriminatorie o che non permettano in definitiva di esprimere un giudizio

oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità,

come precisa la legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (cfr. STA

52.2017.383

del 22 gennaio 2018 consid. 2, 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016

consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio

2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 8 consid. 2; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 413).

3.

La

ricorrente critica innanzitutto il fatto che il concorso sia stato impostato unicamente

sulla base del criterio del minor prezzo. A mente sua, oggetto della

commessa non sarebbero dei beni ampiamente standardizzati.

3.1

Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a

favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi

criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di

servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,

la compatibilità ambientale e il valore tecnico. Trattandosi di beni ampiamenti

standardizzati, soggiunge il cpv. 3, l'aggiudicazione della commessa può

avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una questione

giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di apprezzamento

che il Tribunale può sindacare unicamente nei sopra ricordati termini (cfr.

consid. 2), dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico

indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del

solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni

ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla

possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo 2013,

n. 832 e 879; STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid. 3.1 con riferimenti

alle sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2014.701 del 7

maggio 2015 consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11 settembre 2003 consid. 3,

decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6 luglio 2005, pubblicata in

BR 2007, pag. 199 e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque

permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far

capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1

LCPubb. Per ciò fare, possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che

caratterizzano la prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia,

non invece requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le

referenze o la formazione degli apprendisti. Lo standard comune richiesto è

dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi dalle esigenze qualitative

imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi

dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr. riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali citati).

3.2

In concreto, la commessa in questione riguarda

la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per gli autobus, che il

committente ha elencato suddividendolo in quattro categorie di prodotti (server,

telecamere, cassetti estraibili per hard disk di ricambio e hard disk), dei

quali ha definito in modo preciso la marca e il modello e indicato le quantità occorrenti.

L'insorgente contesta che i prodotti da fornire - impianti di

videosorveglianza professionali, con apparecchiature specifiche da montare

unicamente su bus, treni, tram e metropolitane con specifiche molto particolari,

incluso la registrazione del percorso, il sistema gravitazionale che registra

le accelerazioni e decelerazioni anomale, il collegamento satellitare che

registra il percorso, il collegamento via telefono mobile per la visione da

remoto ed il collegamento Wifi per la verifica dello stato del sistema -

rappresentino dei beni ampiamente standardizzati. A torto, tuttavia.

Come rileva a ragione la committente, non è corretto considerare i

beni oggetto della gara in esame non ampiamente standardizzati per il solo

fatto che il sistema di videosorveglianza nel suo insieme è un sistema di una

certa complessità. Oggetto di fornitura sono infatti i singoli elementi che

lo compongono, dei quali l'ente banditore ha fornito una descrizione ben precisa

ed univoca (vedi le sigle dei modelli indicati nel modulo d'offerta). Trattasi

in altri termini di componenti prodotte in serie su larga scala industriale. Il

fatto che i singoli prodotti siano in sé complessi dal profilo tecnologico è

assolutamente ininfluente e non permette da solo di escludere che gli stessi

possano essere qualificati come beni ampiamente standardizzati. L'unico

criterio d'aggiudicazione fissato nel concorso (minor prezzo) si basa quindi su

di un parametro valutabile in modo oggettivo e permette di salvaguardare i

principi che governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare

da un punto di vista della trasparenza, della parità di trattamento e della

concorrenza efficace tra concorrenti. Da questo profilo, gli atti di gara non

ledono quindi il diritto.

4.

4.1. La ricorrente ritiene

inoltre che il bando sia carente poiché menzionerebbe la sola fornitura delle

varie componenti necessarie a dotare un certo numero di autobus di un sistema

di videosorveglianza senza per contro contemplare altre prestazioni di servizio

da parte della ditta fornitrice correlate alla messa in funzione di questi

impianti, che a suo avviso sarebbero assolutamente essenziali, quali ad esempio

la fornitura delle istruzioni relative alla posa dell'impianto di base, la

programmazione totale del sistema ed i relativi test generali degli impianti,

l'istruzione del personale CO 1 (per quanto concerne le manipolazioni ed il

prelievo delle registrazioni dalle apparecchiature) e l'installazione del

software sui PC della CO 1 per permettere la visualizzazione delle

registrazioni.

4.2

La tesi non può essere seguita. Già si è detto sopra (cfr. consid. 2) di

come nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore

disponga di un ampio margine discrezionale, che l'autorità di ricorso può

censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di

una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere

d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).

Contrariamente a quanto eccepisce

la ricorrente, la scelta della stazione appaltante di chiedere delle offerte unicamente

per la fornitura delle varie componenti del sistema di videosorveglianza da

installare sugli autobus della CO 1 sfugge a qualsiasi critica. Nella medesima

non è infatti ravvisabile un uso

scorretto del vasto potere

di apprezzamento di cui

dispone il committente nella definizione dell'oggetto della commessa che

intende mettere a concorso. Il

solo fatto che dal profilo pratico potrebbe eventualmente essere preferibile

delegare alla ditta fornitrice anche l'esecuzione delle operazioni necessarie

per rendere operativo il sistema di videosorveglianza così come la sua

manutenzione non permette ancora di ravvisare nella decisione dell'ente

banditore, di escludere dalla gara questo genere di prestazioni per affidarne l'esecuzione

ai propri dipendenti, una violazione del diritto. A questo proposito non

occorre accertare in questa sede se il personale interno della CO 1 sia alla

fin fine sufficientemente formato per operare correttamente ed in modo autonomo

su tali aspetti. Di eventuali operazioni errate da parte dei suoi collaboratori

sarà infatti, se del caso, la committente a doversene assumere la

responsabilità. Ragione per la quale non occorre richiamare la distinta del

personale tecnico della CO 1 specificamente formato nel settore

dell'elettronica come postulato in triplica dalla ricorrente.

5.

Non trova miglior sorte il

gravame laddove l'insorgente contesta l'omessa predeterminazione di criteri di

idoneità di natura particolare per gli offerenti.

L'unico criterio che poteva essere imposto, e che è dato tacitamente

dall'invito alla gara, è quello della capacità di fornire i prodotti richiesti.

Dal momento che la ricorrente non sostiene di non essere in grado di offrire

quanto preteso nel bando, né solleva critiche al riguardo riferite alle altre

ditte invitate, non si vede quale altro criterio la committenza avrebbe dovuto imporre,

oltre a quelli di idoneità generale previsti dalla legge. Una simile omissione

neppure arreca danno alla ricorrente, che in qualità di rivenditrice (anche)

del marchio in questione è senz'altro in grado di fornire tutti i prodotti

richiesti. Nulla muta che si tratti di impianti tecnici speciali atteso che, come

detto sopra, ai concorrenti il committente ha chiesto unicamente di fornirli,

non già anche di metterli in opera.

6.

Per finire la ricorrente

critica pure il fatto che nel querelato bando la committente abbia chiesto la

fornitura di prodotti di una determinata fabbricazione e di un ben preciso

modello.

6.1

Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994

(AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che definiscono

le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto,

come la qualità, le proprietà d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i

simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i

processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle

procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non

devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non

necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto

(cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se

del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto

piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche

descrittive; e (b) basate su norme

internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su regolamenti

tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle

costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge la

norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti,

modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati,

tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili

per descrivere le condizioni dell'appalto e purché nel fascicolo di gara

figurino espressioni quali "o l'equivalente". Per le commesse edili e le forniture, dispone il

diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme

professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e

riconosciute dalle categorie professionali (art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nell'allestimento del capitolato è in particolare

vietato - a meno che ciò non sia giustificato dal

particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino

prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino

marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni

del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente"

sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione

dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise (art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di

precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di

condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti

(STA 52.2018.528 del 28 gennaio 2019 consid. 4.1; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n.

405.

segg.). Deroghe sono ammesse qualora: (a) le norme, i benestare tecnici

svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna

disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o

qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo

soddisfacente la conformità di un prodotto a

tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure

(b) quando le apparecchiature già impiegate dai committenti impongono l'uso di

prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore

complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia

che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o

specificazioni (art. 16 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

6.2

Ora, come esposto in narrativa, l'ente

banditore ha redatto i documenti del concorso in modo assai preciso menzionando

per ciascuna categoria di prodotti richiesti un determinato modello di una ben specifica

marca. Agendo in questo modo esso non

si è dunque attenuto al divieto sancito,

a titolo di regola generale, dagli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.

Nel caso di specie tale circostanza non è però tale da inficiare la validità

del querelato bando. In effetti nella misura in cui la CO 1 ha indetto, in modo peraltro del

tutto legittimo visto il valore indicativo di circa fr. 80'000.-, una procedura

di concorso ad invito (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb) e tutte e quattro le

ditte da essa interpellate sono in grado di fornire i prodotti che

intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta di specificare nel

dettaglio i medesimi, indicandone marca e modello, non ha portato ad alcuna

limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. Ne deriva dunque che la finalità dell'art. 16

RLCPubb/CIAP - norma che mira in definitiva solo ad evitare che il committente

possa ostacolare l'accesso al mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione

di specifiche tecniche troppo precise - non è stata in alcun modo disattesa all'occorrenza,

per cui anche sotto questo profilo l'avversato bando sfugge alle critiche della

ricorrente.

A ciò si deve aggiungere che la decisione di pretendere la fornitura di prodotti specifici di una determinata marca è

dettata dalla volontà di CO 1 di completare la dotazione di tutti i suoi

autobus con il medesimo sistema di videosorveglianza già installato su buona

parte dei suoi veicoli, per l'impiego del quale essa dispone già di personale interno

formato, di periferiche di utilizzo e gestione, nonché di parti di ricambio.

Ora, una simile scelta si giustifica

per i diversi vantaggi tecnici e gestionali, oltre che per quelli

economici già sostenuti, che verrebbero meno nel caso in cui una parte della

flotta di veicoli fosse equipaggiata con un impianto diverso. Si tratta pertanto di ragioni del

tutto pertinenti volte ad assicurare

uniformità alla flotta e continuità al personale interno che si occupa

dell'utilizzo di questi sistemi di sorveglianza.

7.

7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere

respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di

adozione di misure provvisionali.

7.2

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), la quale verserà alla CO 1, assistita da un

legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

La ricorrente

verserà alla CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera