Lexipedia

Decisione

52.2019.68

Licenza edilizia per l'edificazione di uno stabile residenziale previa demolizione dell'edificio esistente

23 luglio 2020Italiano33 min

argillosa/compatta del terreno - anche al mapp. __________ - costituirebbe un problema.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.68

Lugano

23 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 1° febbraio 2019 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 19 dicembre 2018 (n. 6178) del

Consiglio di Sta-to che accoglie le impugnative presentate da CO 1 e LLCC,

rispettivamente da CO 6 e CO 7 avverso la decisione del 10 febbraio 2017 con

cui il Municipio di Savosa ha rilasciato a RI 1 e RI 2 la licenza edilizia

per l'edificazione, previa demolizione della casa esistente, di un edificio

residenziale al mapp. __________ di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 e RI 2 sono

comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. __________ di Savosa,

assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale semi-estensiva

(R3b).

b. Il 30 luglio 2015, RI

1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio il

permesso di demolire la casa esistente sul fondo e di costruirvi un nuovo edificio residenziale (con cinque

appartamenti), articolato su quattro livelli, di cui tre fuori terra ed

uno interrato, ove trova posto l'autorimessa (con 10 posteggi), accessibile

mediante una rampa sul lato nord-ovest. Posto che sul lato sud-est l'edificio

dista soltanto 1.50 m dal confine con la part. __________, la domanda è stata

firmata per accordo anche dai proprietari di allora di quest'ultima, __________

e __________, i quali si sono assunti la maggior distanza (= 3.00 m). La

relazione tecnica precisa che pure sulla confinante part. __________ è prevista

l'edificazione di una nuova palazzina, distante 9.27 m, e che, qualora quest'ultima

non fosse costruita immediatamente, i predetti proprietari demoliranno comunque

l'edificio ivi esistente, al fine di rispettare la distanza minima di 9.00 m

tra i due edifici.

c. Alla domanda, pubblicata dal 23 settembre al 7 ottobre 2015, si sono opposti,

da un lato, CO 1, per sé e per i fratelli CO 2 ed CO 3, nonché in

rappresentanza del padre CO 4 e del cugino CO 5, membri della comunione ereditaria

proprietaria della confinante part. __________ di Savosa, e, dall'altro, CO 6 e

CO 7, proprietari di uno stabile vicino (mapp. __________), i quali hanno

contestato il progetto sotto svariati punti di vista.

Raccolto l'avviso favorevole (n. 94899) dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio, il 10 febbraio 2017 il Municipio

ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola (tra l'altro) alla

condizione che, prima dell'inizio dei lavori, venga demolita la parte di

costruzione al mapp. __________ che non rispetterebbe la distanza tra edifici.

Al contempo, ha respinto le opposizioni sollevate.

d. Lo stesso giorno (10 febbraio 2017) il Municipio ha rilasciato a __________

la licenza edilizia per la demolizione della casa esistente al mapp. __________

e la costruzione di un nuovo edificio residenziale

(con quattro appartamenti), articolato su quattro livelli, di cui tre

fuori terra ed uno interrato, ove trova posto l'autorimessa (con otto

posteggi), accessibile tramite la rampa e l'autorimessa al mapp. __________. Al

contempo, l'Esecutivo comunale ha respinto le opposizioni sollevate anche in

questo caso da CO 6 e CO 7, rispettivamente da CO 1, per sé e per i fratelli CO

1 ed CO 3, nonché in rappresentanza del padre CO 4 e del cugino CO 5.

e. Entrambi i permessi

sono stati impugnati dai vicini opponenti davanti al Consiglio di Stato.

B. Per quanto concerne il mapp.

__________, con decisione unica del 19

dicembre 2018, l'Esecutivo cantonale ha accolto le impugnative interposte annullando l'autorizzazione.

Respinte la richiesta di sospendere la procedura e la censura concernente la

pretesa violazione del diritto di essere sentiti, formulate da CO 7 e CO 6, il

Governo, osservato come il mapp. __________ fosse allacciato alla rete fognaria

tramite una tubazione che attraversa la part. __________, ha ritenuto che tale

raccordo non fosse garantito in diritto, in difetto di una servitù iscritta a

registro fondiario o, almeno, di un accordo di massima tra i proprietari dei

fondi. Ha pertanto annullato il permesso per questo motivo. Ha invece disatteso

le altre censure sollevate, riferite alle

distanze (da confine, tra edifici, e dalla strada che serve d'accesso al mapp. __________),

alle altezze, all'indice di sfruttamento, ai posteggi, all'amianto ed agli

alberi presenti sulla part. __________.

C. Avverso il predetto giudizio

governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano dinnanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento e il

ripristino del permesso.

Secondo i ricorrenti l'annullamento della licenza edilizia sarebbe contrario al

principio della proporzionalità. L'art. 691 del Codice civile svizzero del 10

dicembre 1907 (CC; RS 210) sarebbe infatti garanzia sufficiente della

fattibilità dell'allacciamento. Sarebbe pertanto bastato subordinare il

rilascio del permesso d'abitabilità all'allacciamento alla canalizzazione.

Preannunciano comunque l'inoltro in corso di procedura dell'accordo con i

proprietari del mapp. __________.

D. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono CO 6

e CO 7 (quest'ultimo nel frattempo deceduto, al quale sono subentrati, oltre

alla moglie, i figli __________ e __________), qui resistenti, riproponendo

anche le censure sollevate senza successo davanti all'istanza inferiore.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle sue precedenti

prese di posizione.

b. I ricorrenti non hanno replicato.

c. Il 15 aprile 2019, il Municipio

di Savosa ha prodotto copia dell'istanza di iscrizione di servitù del 1° marzo

2019, con la quale i proprietari dei mapp. __________ e __________ hanno chiesto

che a carico dei loro fondi e a favore del Comune venisse iscritta una servitù

di condotta (posa, manutenzione e utilizzo) per acque luride e meteoriche.

Il 12 maggio 2019, CO 1 ha comunicato, per conto suo e dei sui familiari, di

ritirare le opposizioni alle domande di costruzione presentate da RI 1 e RI 2 (rispettivamente

da __________) ed i relativi ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato.

Il 30 agosto 2019, i

resistenti hanno segnalato il ristagno delle acque meteoriche su una proprietà

confinante (cantiere __________ in via __________ 4), allegando delle

fotografie.

Delle osservazioni

formulate dalle parti a questi scritti, come anche ai documenti giustificativi

(DG 4074 del 1° marzo 2019) relativi all'iscrizione della servitù di condotta, acquisiti

dal Tribunale dall'Ufficio del registro fondiario, si dirà, per quanto occorre,

nel seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione

attiva dei ricorrenti, già istanti in licenza, direttamente e personalmente

toccati dal giudizio impugnato che annulla la licenza edilizia (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione raccolta presso l'Ufficio del registro fondiario (art. 25 cpv. 1

LPamm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della controversia emergono in

modo sufficientemente chiaro dalle carte processuali. Neppure le parti

sollecitano del resto l'assunzione di particolari prove.

2. Allacciamento alla canalizzazione

2.1. Giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), un fondo è

urbanizzato se, ai fini della

prevista utilizzazione, oltre ad un accesso sufficiente, le necessarie condotte

d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere

possibile un raccordo senza dispendio rilevante (DTF 131 II 77 consid. 3.4; Adelio

Scolari, Commentario, ad art. 77

LALPT n. 567, n. 581 segg.). A norma

dell'art. 17 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque del 24

gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, il

permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso

soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione

conformemente all'obbligo di allacciamento sancito dall'art. 11 cpv. 1 LPAc.

Per gli edifici e gli impianti minori ubicati all'interno del perimetro delle

canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere

ancora allacciati alla canalizzazione, soggiunge l'art. 18 cpv. 1 LPAc, il

permesso di costruzione può essere eccezionalmente concesso se l'allacciamento

è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di

scarico è assicurata in altro modo soddisfacente. Anche in questi casi prima di

accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla

protezione delle acque (STA 52.2010.414 del

25 maggio 2011 consid. 3.1, 52.2005.103 del 5 maggio 2005 consid. 4).

2.2. Il fondo dedotto in edificazione (mapp. __________)

appartiene alla zona residenziale semi-estensiva (R3b), situata all'interno del

perimetro delle canalizzazioni pubbliche definito dal piano generale delle

canalizzazioni (PGC) di Savosa. Per principio, il permesso di costruzione può

dunque essere concesso soltanto se è garantito, in fatto ed in diritto, che le

acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione conformemente

all'obbligo di allacciamento sancito dall'art. 11 cpv. 1 LPAc.

Per quanto concerne le acque luride, il progetto prevede

l'allacciamento alla canalizzazione per acque luride/miste. Confrontato con l'eccezione

sollevata dai proprietari della part. __________, che contestavano che il mapp.

__________ fosse validamente allacciato alla rete fognaria, il Municipio ha

ritenuto, con riferimento __________ (cfr. rapporto del 28 aprile 2016), da cui

è emerso che il mapp. __________ è allacciato al collettore che attraversa le part.

__________ e __________, il quale si raccorda a sua volta con quello

(consortile) posto lungo via Cantonale (mapp. __________), che il fondo dedotto

in edificazione fosse regolarmente allacciato e che non vi fosse quindi motivo

di negare il permesso sotto questo profilo. Considerato quanto accertato, il

Consiglio di Stato ha invece reputato che l'allacciamento fosse sì dato dal

profilo fattuale, ma che lo stesso non fosse garantito dal profilo giuridico,

in quanto avrebbe fatto difetto una servitù iscritta a registro fondiario o,

almeno, un accordo di massima tra i proprietari dei fondi circa il diritto del

mapp. __________ di raccordarsi alla canalizzazione presente sui mapp. __________

e __________. Da qui l'annullamento della licenza edilizia.

Con l'impugnativa i ricorrenti rimproverano al Governo di

aver violato il principio della proporzionalità. Richiamando Scolari (cfr. op. cit., ad art. 31 LE n. 1085;

cfr. pure ad art. 77 LALPT n. 586), sostengono che il diritto di

condotta necessaria previsto dall'art. 691 CC sarebbe infatti (stato) una garanzia

sufficiente della fattibilità giuridica dell'allacciamento alla canalizzazione

che attraversa le confinanti part. __________ e __________. A loro avviso, sarebbe

pertanto bastato condizionare il permesso di abitabilità (all'ottenimento del

diritto) all'allacciamento.

Ora, la questione se in concreto fossero dati i presupposti

per ottenere un diritto di condotta necessaria ai sensi dell'art. 691 CC (cfr.,

al riguardo, RtiD II-2014 pag. 769 n. 12c,

I-2006 pag. 680 n. 42c consid. 3, I-2004 pag. 498 n. 17c) e, di riflesso, per ritenere che,

contrariamente a quanto sostenuto dall'Esecutivo cantonale, l'allacciamento

esistente fosse sufficientemente garantito anche dal profilo giuridico, non

necessita di essere approfondita in questa sede, in quanto comunque superata

dagli eventi. Come emerge dallo scritto 15 aprile 2019 del Municipio, rispettivamente

dalla documentazione (DG 4074) acquisita dal registro fondiario, in data 1°

marzo 2019 è stata infatti iscritta a carico dei mapp. __________ e __________

e a favore del Comune di Savosa, una servitù di condotta (cfr. pure SIFTI), che,

per quanto qui interessa, ha il seguente tenore:

Diritto di posa, di

manutenzione e di utilizzo di una condotta per acque luride, compresi i singoli

allacciamenti dalla condotta principale al confine con eventuali relativi

pozzetti, da esercitarsi lungo il tracciato indicato in rosa sulla planimetria

annessa al rogito.

Il rogito di costituzione specifica che di tale servitù

potranno usufruire, oltre ai fondi servienti, le part. __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________, situate a nord-est del

tracciato della condotta principale, indicato in rosa sulla planimetria. Alla

luce di ciò, occorre ritenere che la condotta (inclusi gli allacciamenti fino

ai confini dei fondi contermini e gli eventuali pozzetti) che attraversa i

mapp. __________ e __________ configura a tutti gli effetti una canalizzazione

pubblica, alla quale i fondi situati lungo il suo tracciato possono e, anzi,

devono (cfr. art. 11 cpv. 1 LPAc) raccordarsi. Posto che, come accertato, il

mapp. __________ è già attualmente allacciato a tale condotta, non vi è dubbio

che siano dati i presupposti per ritenere garantito anche dal profilo giuridico

che le acque di scarico inquinate provenienti dal fondo dedotto in edificazione

siano immesse nella canalizzazione pubblica. Da questo profilo, il giudizio

impugnato non può quindi (più) essere tutelato. Ciò non significa ancora che il

permesso possa senz'altro essere ripristinato. Dato che i resistenti hanno

riproposto numerose censure sollevate senza successo davanti all'istanza

inferiore, occorre infatti esaminare se non vi siano altri impedimenti che

ostano al rilascio della licenza edilizia.

3. Smaltimento delle acque

meteoriche

Fatti

I resistenti sostengono che

il progetto è carente in merito al deflusso (recte: smaltimento) delle acque

meteoriche. Come evidenziato a riguardo della part. __________, la natura

argillosa/compatta del terreno - anche al mapp. __________ - costituirebbe un problema.

Lo confermerebbe pure la perizia prodotta nella parallela procedura ricorsuale

(inc. 52.2019.67), che, per ovviare alla bassa permeabilità, proporrebbe

una serie di accorgimenti da adottare anche sul mapp. __________, come, in

particolare, la formazione di una trincea lunga 15.00 m e con un diametro di

1.00 m. Sennonché, mancherebbe un vero e proprio progetto, con cui confrontarsi,

che indichi come e dove esattamente gli insorgenti intenderebbero risolvere il

problema. Il diniego del permesso andrebbe confermato anche per questo motivo. A

sostegno della loro obiezione, in corso di procedura i resistenti hanno

segnalato il ristagno delle acque meteoriche su una proprietà confinante

(cantiere __________ in via __________ 4), allegando delle fotografie.

3.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della

documentazione necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento

d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL

705.110), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere

chiaramente comprensibili la natura e

l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge la norma

(cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti. L'esigenza

di completezza della documentazione da allegare

alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di

esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento

per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a

definire esattamente i limiti della licenza che viene semmai accordata al

richiedente.

La disposizione che permette all'autorità di chiedere di precisare e completare

domande di costruzione carenti è espressione del principio di proporzionalità e

del conseguente divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto

piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione

lacunose dal profilo della documentazione

allorché il difetto può essere facilmente sanato chiedendo all'istante di

completarle o di fornire le informazioni mancanti (cfr. STA 52.2011.520 del 9

luglio 2012 consid. 2.1, 52.2010.171 del 22 giugno 2010 consid. 2.1).

3.2. Eventuali carenze formali della domanda di costruzione devono in primo

luogo essere rimosse davanti al Municipio. Se l'autorità

comunale non procede nelle sue incombenze, spetta al Consiglio di Stato,

nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti, esigere quei

chiarimenti o complementi che si rendessero necessari, salvaguardando il

diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente allorquando le

informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr. RDAT I-1995 n.

19 consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 citata consid. 2.4).

Parimenti, nulla impedisce all'istante in licenza, segnatamente in presenza di una contestazione, di produrre

spontaneamente davanti all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es. perizie, studi, ecc.) tendenti

ad accertare la conformità del

progetto con il diritto applicabile (cfr. Marco

Borghi/ Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 57; cfr. anche STA

52.2010.171 del 22 giugno 2010 consid. 2.2). Riservate le modifiche (varianti)

di progetto di una certa importanza, la

produzione di simili complementi, al pari delle differenze che non superano un

grado di tolleranza ragionevolmente

ammissibile, non soggiace a particolari formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE; cfr.

STA 52.2016.504 del 16 marzo 2018

consid. 2 e rimandi; cfr. inoltre, sull'art. 16 LE: STA 52.2013.94/97 del 2

maggio 2014 consid. 2.1, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2,

52.2000.261 del 14 dicembre 2000 consid. 2; Scolari,

op. cit., ad art. 16 LE n. 900 seg.).

3.3. In concreto, la domanda di costruzione

prevede lo smaltimen-to delle acque meteoriche e chiare in parte tramite infiltrazione

in una trincea drenante (segnatamente per le acque provenienti dalla copertura

piana dell'edificio e da una porzione di area verde sul lato sud-est), in parte

tramite semplice infiltrazione ed in parte tramite allacciamento alla

canalizzazione comunale (in particolare per le acque provenienti dalle superficie

asfaltate dei posteggi esterni e della rampa e da una porzione di area verde

sul lato nord-est; cfr. piano smaltimento). La trincea drenante, lunga 10.00 m

e con un diametro (del tubo forato) di 30 cm, è prevista sul lato sud-ovest dell'edificio

(cfr. piano canalizzazioni). Tale concetto è stato preavvisato favorevolmente dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

A fronte delle censure sollevate

dai resistenti nell'ambito della procedura relativa al mapp. __________ e del

fatto che in quell'ambito il Governo non ha tutelato la decisione del Municipio

di differire a prima dell'inizio dei lavori la verifica circa l'idoneità del

terreno all'infiltrazione, annullando anche per questo motivo la licenza edilizia

concernente quel progetto, con il ricorso presentato nella parallela procedura ricorsuale (inc. 52.2019.67)

è stata prodotta una relazione idrogeologica

del febbraio 2019 allestita dalla __________, concernente le part. __________ e

__________. Per quest'ultimo fondo, considerata la bassa permeabilità del

terreno, la relazione contempla la

realizzazione di una trincea perdente di 15.00 m di lunghezza (suddivisibile

anche in più tronconi) e con un diametro (del tubo forato) di 1.00 m, munita di

un troppo pieno che adduce l'acqua in in eccesso alla canalizzazione, volta a stoccare e infiltrare l'acqua derivante da

400 m2 di superfici drenate.

Ora, benché queste indicazioni non sovvertano il concetto di smaltimento delle

acque meteoriche precedentemente proposto, ma si limitino a precisarlo, esse

comportano nondimeno delle apprezzabili modifiche dell'estensione e, forse pure,

in parte, dell'ubicazione dell'impianto previsto. Non potrebbero dunque essere

avallate direttamente dal Tribunale, riformando la licenza edilizia, bensì

richiederebbero che gli atti venissero rinviati al Municipio, affinché,

raccolti dalla parte istante dei piani di smaltimento e delle canalizzazioni

aggiornati in conformità alle indicazioni del perito, sottoposti gli stessi,

unitamente alla perizia idrogeologica, alla SPAAS per l'avviso di sua

competenza e data ai resistenti la

facoltà di esprimersi, emani un nuovo

giudizio, se del caso subordinando il

permesso alla condizione che lo smaltimento delle acque venga eseguito come

da piani aggiornati e perizia idrogeologica, nonché come da eventuali ulteriori

precisazioni della SPAAS e/o della stessa autorità comunale. In concreto si può

tuttavia prescindere da tale rinvio, poiché la licenza edilizia va annullata

per un altro motivo (cfr. consid. 6).

3.4. Da respingere è invece l'obiezione dei

resistenti nella misura in cui è riferita al ristagno, ovvero allo smaltimento,

delle acque meteoriche durante la costruzione. Di regola, infatti, dalla procedura di rilascio

del permesso esulano

questioni che attengono alla progettazione esecutiva dell'opera (cfr. RDAT I-1998 n. 37

in fine), come pure problematiche legate alla sua esecuzione (metodo di

costruzione, impiego di determinate installazioni, ecc.) che, a questo stadio

della progettazione, sono generalmente ancora

sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14). In tal senso, anche gli

art. 9 segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione e

dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare

un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari,

ecc.), mentre l'art. 23 cpv. 2 RLE precisa che informazioni che attengono alla

fase di cantiere (modi di esecuzione, macchine impiegate, ecc.) vanno

notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori (cfr. STA 52.2012.170

del 29 aprile 2013, consid. 2.6). Rientrano evidentemente in questo contesto anche

le misure da adottare per evacuare, oltre alle acque reflue artigianali (cfr.

avviso cantonale, pag. 4), le acque meteoriche che dovessero eventualmente

accumularsi nell'area di cantiere. A questo stadio non occorre dunque una

maggiore definizione di questi aspetti, dei quali, diversamente da quanto

sembrano assumere i resistenti, non si occupa neppure, né del resto avrebbe

dovuto occuparsene, la relazione idrogeologica prodotta dai ricorrenti.

4. Distanze da

confine e tra edifici

Senza confrontarsi con le corrette considerazioni

sviluppate nel giudizio impugnato, i resistenti ribadiscono che il progetto non

rispetterebbe le distanze da confine e tra edifici. L'impegno assunto dai

proprietari della part. __________ di assumere la maggior distanza, non sarebbe

sufficiente. Occorrerebbe invece una servitù iscritta a registro fondiario.

Rimproverano inoltre alle autorità inferiori di non aver tenuto conto della

strada che separerebbe il fondo dedotto in edificazione dalle confinanti part. __________

e __________. Le obiezioni sono manifestamente infondate.

4.1. Le distanze da confine servono a

suddividere le distanze tra edifici situati su fondi confinanti. Le distanze

minime tra edifici fissate dagli ordinamenti edilizi servono invece ad

assicurare l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza (pericolo d'incendio)

delle costruzioni. Da queste diverse finalità deriva che, a differenza di

quelle dal confine, le distanze tra edifici sono per principio sottratte alla

libera disposizione delle parti, che non possono accordarsi per ridurle. I

proprietari si possono invece accordare per suddividere diversamente le

distanze dal confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la distanza dal

confine mancante all'altro, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra

edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine.

4.2. Giusta l'art. 8 n. 1 delle

norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), la distanza minima di

un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle rispettive norme di zona. Ricalcando quanto prescrive l'art. 39 cpv. 3 LE, l'art.

8 n. 3 cpv. 1 NAPR stabilisce poi che la distanza tra due edifici situati su

fondi contigui deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze

dal confine stesso.

Conformemente al principio generale comune a molti

ordinamenti comunali (cfr. consid. 4.1), secondo cui i proprietari possono

accordarsi per una ripartizione delle distanze dai confini diversa da quella

prescritta dalla legge, purché sia rispettata la distanza tra edifici, l'art. 8

n. 2 NAPR sancisce che, previa convenzione tra due o più proprietari

confinanti, il Municipio può concedere una deroga alla distanza da confine

stabilita per le singole zone alla condizione che il proprietario del fondo

contiguo si assuma a proprio carico la maggiore distanza, in modo da garantire

quella minima richiesta tra edifici. L'accordo con il confinante, prosegue il

disposto, si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il piano di

situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio, conclude la

norma, annota l'accordo nel registro degli indici.

Dal canto suo, l'art. 37 NAPR, cui rinvia l'art. 37bis NAPR che

disciplina la zona R3b, prevede che la distanza minima dai limiti dei fondi è

di 4.50 m. Ne consegue che la distanza tra edifici è pari a 9.00 m.

4.3. Nel caso

concreto, posto che sul lato sud-est l'edificio progettato dista soltanto 1.50 m

dal confine con la part. __________, i proprietari di quest'ultima si sono

assunti la maggior distanza (= 3.00 m), controfirmando i piani della domanda,

in modo da rispettare la distanza tra edifici (9.00 m). A conferma di tale

impegno, la relazione tecnica, pure controfirmata dai proprietari della part. __________,

indica che anche su quest'ultimo fondo è prevista la costruzione (previa

demolizione della casa esistente) di un nuovo stabile, che quest'ultimo disterà

9.27 m dal nuovo edificio al mapp. __________ e che, qualora detto stabile non

fosse costruito immediatamente, i proprietari della part. __________

demoliranno comunque la casa esistente, in modo da evitare che la distanza

minima di 9.00 m tra edifici non sia ossequiata. In sede di rilascio del permesso

per il progetto al mapp. __________, il Municipio ha dunque previsto, quale

condizione di licenza, che, prima dell'inizio dei lavori, venga demolita la

parte di costruzione al mapp. __________ che non rispetterebbe la distanza tra

edifici, assicurando in tal modo che il nuovo edificio al mapp __________ potrà

essere costruito soltanto se è rispettata la distanza tra edifici.

Ora, l'accordo

raggiunto tra i proprietari dei due fondi è perfettamente lecito e conforme al

diritto (cfr. art. 8 n. 2 NAPR). Ripartendo diversamente le distanze dal

confine, permette di rispettare quella, di principio inderogabile, tra edifici.

Va da sé che il Municipio provvederà ad annotarlo nel registro degli indici,

nella misura in cui ciò non sia già avvenuto. Per contro, priva di base legale

è la richiesta dei resistenti che tale accordo sia (anche) iscritto come

servitù a registro fondiario. Inconsistenti sono poi le preoccupazioni dei

resistenti in merito al fatto che i proprietari della part. __________

potrebbero rinunciare a demolire la casa esistente. In tal caso la condizione

di licenza imposta dal Municipio impedirebbe infatti di realizzare l'edificio

al mapp. __________ nell'ubicazione prevista. Privo di sostanza è infine pure

il generico rimprovero di non aver

considerato, ai fini del calcolo delle distanze, la strada che insiste sulla

part. __________. Come giustamente rilevato dal Governo, trattandosi di un

semplice accesso privato, peraltro soltanto pedonale in base ai piani relativi

all'edificazione della part. __________, non chiama distanza dal nuovo edificio

al mapp. __________.

5. Altezza

I resistenti ripropongono

pure la censura concernente il mancato rispetto dell'altezza massima, sia con

riferimento al corpo tecnico (termopompa) presente sul tetto piano, sia con

riguardo alla rampa che conduce all'autorimessa sotterranea, il cui ingombro

andrebbe computato in quello dell'edificio. A torto.

5.1. Corpo tecnico

Le NAPR di Savosa non

contengono alcuna prescrizione in merito ai corpi tecnici. Richiamando la

giurisprudenza secondo cui sfuggono al computo dell'altezza, salvo diversa, esplicita disposizione, i

corpi tecnici (ovvero quegli elementi

costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori,

comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità

degli edifici), posto che queste

installazioni non determinano di regola ingombri apprezzabili dal

profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004 n. 37

consid. 2.2; RDAT I-2000 n. 60; RDAT I-1991 n. 85 consid. 2; Scolari, op. cit., ad art. 40 LE n.

1235), il Consiglio di Stato ha ritenuto che in concreto, dato il suo limitato

ingombro (1.25 x 0.90/1.80 x 1.43 m), l'impianto (termopompa) previsto sul

tetto piano non dovesse essere computato nell'altezza del nuovo stabile. La

deduzione, in linea con la giurisprudenza richiamata, è condivisibile. La

generica asserzione dei resistenti, secondo cui il controverso impianto penalizzerebbe

sensibilmente il loro fondo, non porta ad altra conclusione.

5.2. Rampa

5.2.1. Secondo

l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato

al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante

è infatti lo sviluppo verticale delle facciate, ossia l'ingombro della costruzione

fuori terra, rilevato in corrispondenza del perimetro esterno dell'edificio a

partire dal terreno sistemato. Per quest'ultimo s'intende il

livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come

un giardino, un tappeto verde o un cortile (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1229).

Ove la sistemazione del

terreno venga attuata mediante la formazione di terrapieni, l'altezza di queste

opere non viene computata su quella dell'edificio sovrastante alla duplice

condizione che non superi il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una

distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 cpv. 1 LE) e che siano

larghe almeno 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE). L'altezza di tali opere che supera il

limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata è invece

computata su quella dell'edificio sovrastante in misura corrispondente

all'eccedenza. Parimenti conteggiata è l'altezza dei terrapieni larghi meno di

3.00 m.

L'altezza va misurata

a partire dal livello del terreno sistemato anche nel caso in cui la

sistemazione consista in un abbassamento del terreno naturale, attuato mediante

escavazione. Secondo costante giurisprudenza, l'altezza delle

trincee, scavate nel terreno per formare un'area di

disimpegno, come l'accesso ad un'autorimessa o a locali sotterranei situati ad

un livello inferiore rispetto a quello del terreno sistemato, è tuttavia

computata soltanto nella misura in cui si ripercuote sugli ingombri verticali

effettivamente apparenti. Nella misura in

cui non determinano ingombri percepibili come tali, come di principio si può

ritenere per le trincee parallele alla facciata, l'altezza è pertanto misurata a

partire dal cosiddetto piano di campagna, facendo astrazione delle parti

infossate (cfr. STA 52.2016.99 del 27 giugno 2017 consid. 2.2, 52.2005.426 del

15 febbraio 2006 consid. 4.1, confermata da: STF 1P.173/2006 del 26

ottobre 2006 consid. 2.2). Anche una trincea percepibile come tale (come

per principio nel caso delle trincee perpendicolari alla facciata), ma che

occupa soltanto una frazione della facciata, non è da considerare quale livello

del terreno sistemato, almeno fintanto che le sue dimensioni non determinano un

aumento dell'impatto risultante dagli ingombri verticali sul paesaggio circostante

(cfr. STA 52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 4.7, 52.2016.149 del 15 settembre 2017 consid. 4; Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE n.

1229).

5.2.2. Secondo l'art.

37bis in combinazione con l'art. 37 NAPR, l'altezza massima nella zona R3b è

pari a 10.50 m, rispettivamente a 12.50 m al colmo. Giusta l'art. 10 NAPR, dal

titolo marginale Supplemento di altezza per la formazione di rampe, per

la creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi

sotterranei viene concesso un supplemento d'altezza di m 2.50 a condizione che

essi si sviluppino su un fronte pari al massimo alla metà della lunghezza della

relativa facciata. Resta riservato l'esame estetico e paesaggistico.

Quest'ultima norma si

riallaccia ad analoghe disposizioni presenti in altri ordinamenti comunali, che

escludono dal computo dell'altezza dell'edificio le trincee d'accesso ad autorimesse

o a locali sotterranei, purché la loro estensione non superi una determinata

frazione/percentuale della lunghezza della facciata corrispondente (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE n.

1229). A differenza di quelle disposizioni, l'art. 10 fissa tuttavia anche un

limite di altezza della trincea (2.50 m).

5.2.3. Nel caso

concreto, il progetto prevede di realizzare la rampa di accesso all'autorimessa

sotterranea sul lato nord-ovest dell'edificio, tra la facciata di quest'ultimo ed

il confine con il mapp. __________. L'altezza dell'edificio (10.00 m), misurata

a partire dal terreno sistemato, corrispondente al camminamento (passaggio)

previsto a livello dell'appartamento situato al piano terreno (cfr. piano P-3:

pianta piano terreno, e piano P-7: facciata nord-ovest e facciata sud-ovest), non

travalica quella prescritta dalle NAPR (10.50 m). Contrariamente a quanto

pretendono i resistenti, l'altezza della rampa in questione non va computata in

quella dell'edificio, posto che la sua realizzazione, parallelamente alla

facciata, lascia su questo lato sostanzialmente immutato l'assetto degli

ingombri verticali. Non determina un aumento dell'impatto risultante dagli

ingombri verticali dell'edificio sul paesaggio circostante. La rampa non è infatti percepibile dalla confinante

part. __________, essendo parzialmente infossata rispetto al profilo del

terreno su quest'ultimo fondo e comunque celata dal muro eretto sul confine,

che in parte funge da parete laterale della rampa (cfr. piano P-6: sezione S3 e

piano P-7: facciate nord-est e sud-ovest). Tenuto conto dello scopo della

norma, che consiste nel limitare gli ingombri verticali percepibili come tali, non porta ad

altra conclusione neppure l'art. 10 NAPR, che, senza abusare della latitudine

di giudizio di cui dispone nell'applicazione del suo diritto autonomo, il

Municipio ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie (cfr. licenza edilizia,

pag. 2 seg.). Irrilevante è dunque

la lunghezza della rampa per rapporto a quella della facciata retrostante.

5.3. Considerato che

la licenza edilizia attesta unicamente che al previsto intervento non ostano

impedimenti di diritto pubblico (cfr. art. 1 cpv. 1 RLE),

non mette infine conto di approfondire in questa sede la conformità del

progetto con la servitù di limitazione dell'altezza iscritta a registro

fondiario, cui accennano i resistenti. Nemmeno questi ultimi, del resto, lo

pretendono.

6. Superficie utile lorda

(SUL)

I resistenti contestano in

particolare l'esclusione dal computo della SUL di una serie di spazi, in

particolare delle terrazze.

6.1. In base all'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di

sfruttamento (i.s.) è il rapporto tra

la SUL degli edifici e la superficie edificabile dei fondi. Secondo l'art.

38 cpv. 1 LE, nella SUL non vengono computate, le superfici non utilizzate o

non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro, come, ad esempio, le cantine, i

solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il

riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari

degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni

per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di

biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli

a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso

di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti, le terrazze dei tetti

coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non

servono come ballatoi.

6.2. Dalla combinazione

delle due norme succitate discende che vanno conteggiate come SUL soltanto le

superfici di locali e di spazi chiusi verso l'esterno, che sono utilizzate o si

prestano ad essere utilizzate per l'abitazione ed il lavoro. Di principio, non sono quindi da computare nella SUL le superfici di

spazi aperti, che non sono configurati come locali di edifici (cfr. RtiD

II-2008 n. 22 consid. 3.1 con rimandi; cfr. anche STA 52.2004.181 del 20 agosto 2004 consid. 2.3 con rinvii, 52.2004.118 del

9 luglio 2004 consid. 2). Ne fanno eccezione le superfici d'accesso ai piani

(scale, corridoi ed ascensori), che sono di regola conteggiate nella SUL, a meno che servano unicamente

all'accesso di locali non calcolabili nella SUL, siccome non

utilizzabili per l'abitazione o il lavoro

(cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3.1; STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015

consid. 7.4). Rientrano in quest'ultima categoria i corridoi e le scale che conducono alle autorimesse interne,

segnatamente quando il passaggio attraverso questi spazi non funge da unica,

principale via d'accesso a vani utilizzabili per l'abitazione o il lavoro (cfr.

STA 52.2015.6 del 17 febbraio 2016 consid. 3.2, 52.2013.142 del 2 maggio

2014 consid. 3.1; cfr. pure, per quanto precede, STA 52.2016.645 consid. 8.2).

In quest'ottica, parimenti da conteggiare è invece la superficie delle logge

aperte che servono come ballatoi, ovvero che risultano utilizzabili come vie

d'accesso per raggiungere locali destinati all'abitazione o al lavoro. Anche in

questo caso si tratta in effetti di evitare che parti comuni a tutti gli

edifici a più piani, quali i corridoi d'accesso a vani computati come SUL,

vengano costruite all'esterno, permettendo in tal modo la realizzazione di

maggiori superfici abitabili od utilizzabili per il lavoro (cfr. RtiD II-2008

n. 22 consid. 3 con rinvii; STA 52.2013.414 citata

consid. 7.4, 52.2007.341 del 6 agosto 2008 consid. 5.1).

6.3. Per costante

giurisprudenza, decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non

è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva

possibilità di utilizzarla a scopi abitativi o lavorativi (cfr. RtiD II-2008 n.

22 consid. 3.1; RDAT I-1994 n. 30 consid. 2.2; STA 52.2009. 314 del 3 febbraio

2010 consid. 4, confermata da: STF 1C_158/2010 del 3 agosto 2010, pubbl. in:

RtiD I-2011 n. 18; STA 52.2006.20 del 1° marzo 2006 consid. 5.2.2; Scolari, op. cit., art. 38 LE n. 1126). In

al senso, la prassi ha già avuto modo di precisare che, a prescindere dalla

denominazione data, ripostigli, sgabuzzini e

locali deposito di mercanzie di ogni genere, integrati in appartamenti e case d'abitazione,

vanno di principio conteggiati nella SUL. Esclusi sono solo archivi e

magazzini sotterranei, ovvero vani che non sono direttamente accessibili dalle

unità abitative, e che non servono per il lavoro (cfr. STA 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 4.1,

52.2010.171 del 22 giugno 2010 consid. 3.4). La superficie degli spazi non

conteggiati nella SUL deve inoltre situarsi in un rapporto ragionevole coi

bisogni oggettivi dell'utilizzazione principale dell'edificio. Locali non

computabili sovradimensionati sono computati per la parte eccedente (cfr. STA 52.2013.414

citata consid. 7.3, 52.2013.305 del 6 novembre 2013 consid. 2.1, 52.2009.137

del 7 settembre 2009 consid. 2.1; Scolari,

op. cit., ad art. 38 LE n. 1129).

6.4. Nel caso concreto, dalla relazione tecnica

si evince che la SUL realizzabile in base all'i.s. prescritto per la zona di

situazione (= 0.6; cfr. art. 37bis NAPR), aumentato del 5% in considerazione

dello standard di efficienza energetica previsto (bonus CECE; art. 40a cpv. 3

LE, art. 40 cpv. 4 RLE), è pari a 669.06 m2. Quella realizzata in

base al progetto è di 667.67 m2. Sussiste dunque una riserva di soli

1.39 m2. Nella SUL non sono state computate, in particolare, le

terrazze dei primi due livelli e la terrazza-giardino dell'attico, presenti sul

lato sud-ovest, ed inoltre le lavanderie ed i ripostigli situati ad ogni piano,

all'esterno delle unità abitative.

A torto, i

resistenti pretendono che sia computata come SUL la superficie delle terrazze

in questione. Il fatto che siano coperte e parzialmente chiuse sui lati (quelle

rivolte verso sud-est sono aperte anche su quel lato) non permette infatti di

considerarle abitabili. Pur essendo al riparo dalle precipitazioni

atmosferiche, lo spazio delle terrazze rimane esposto alle intemperie,

segnatamente al vento ed al freddo. Non si prestano dunque ad essere utilizzate

per il soggiorno di persone a scopo residenziale. Conforme al diritto appare pure

la decisione dell'autorità comunale di escludere dal computo della SUL le

lavanderie previste ad ogni piano. Malgrado le dimensioni piuttosto generose (4

x 14.1 m2, rispettivamente 12.5 m2), esse appaiono tutto

sommato ancora adeguatamente rapportate alla superficie degli appartamenti a

cui sono collegate (cfr. STA 52.2013.414 citata consid. 7.5, 52.2004.181 del 20

agosto 2004 consid. 3.4). Non può invece tutelato il mancato conteggio dei

ripostigli (4 x 7.1 m2, rispettivamente 7.3 m2) ai piani.

La circostanza che non siano integrati negli appartamenti, dai quali sono

comunque facilmente accessibili, dipende infatti da una scelta progettuale, che

non può portare alla loro esclusione dal computo della SUL. A maggior ragione

che ciascun appartamento dispone anche di una cantina di discrete dimensioni (4

x 14.3 m2, rispettivamente 15.7 m2) e che la generosa

superficie delle lavanderie consente verosimilmente di ricavare anche un

piccolo spazio utilizzabile come ripostiglio/deposito.

Da quanto precede, risulta

che alla SUL di progetto (667.67 m2) vanno

aggiunti complessivi 35.7 m2, ciò che determina un non trascurabile

sorpasso (+ 34.31 m2) della SUL realizzabile (669.06 m2)

e, di rilesso, dell'i.s. massimo ammissibile (0.66 > 0.63). Difetto, questo,

al quale non può essere posto rimedio senza un'adeguata riprogettazione. Il

diniego della licenza va dunque confermato.

7. 7.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va

respinto.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in

solido (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali rifonderanno inoltre ai resistenti,

assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa

sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti, che già l'hanno

anticipata nella misura di fr. 1'800.-. Gli stessi rifonderanno a CO 6, __________

e __________ complessivamente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere