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Decisione

52.2020.10

Sanzione disciplinare

1 marzo 2021Italiano16 min

avere ricevuto la chiara e precisa istruzione di inviare le due cartelle a L__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.10

Lugano

1

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 7 gennaio 2020 dell'

RI

1

contro

la decisione del 14 novembre 2019 (n. 20.2019.17)

con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi

confronti un avvertimento a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 24 novembre 2016

L e J__________ - proprietari in ragione di un mezzo ciascuno della part. __________

di __________ - hanno sottoscritto, avanti al notaio RI 1, due atti notarili

finalizzati all'emissione di due cartelle ipotecarie documentali al portatore

gravanti (ciascuna per nominali fr. 1'500'000.-) le rispettive quote di

comproprietà.

b. Ricevute le due cartelle ipotecarie, il 23 gennaio 2017 il notaio le ha

inviate presso la società __________ SA di __________, dove ha pure indirizzato

la copia autentica degli atti costitutivi di pertinenza di ciascun

comproprietario.

c. Il 15 luglio 2019 M__________, madre di J__________ e precedente

proprietaria della quota di comproprietà donata alla figlia nonché titolare di

una procura generale da lei conferitale (per potersi occupare di ogni questione

relativa ai beni mobili e immobili posseduti e poterne disporre come se

fosse l'assoluta proprietaria, cfr. doc. C), ha segnalato alla Commissione

di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio nei confronti

suoi e di sua figlia. Ha in particolare rimproverato al pubblico ufficiale di

non avere trasmesso a J__________ una copia autentica dell'atto costitutivo

della cartella ipotecaria gravante la sua quota di comproprietà e di non avere spiegato

in modo chiaro e univoco i passaggi che ci sono stati di rogiti e cartelle

ipotecarie. Alla segnalazione ha allegato uno scritto indirizzato

direttamente al notaio, nel quale ha formulato essenzialmente le medesime

critiche, in particolare quella di avere rimesso ad L__________ la cartella

ipotecaria gravante la quota di comproprietà della figlia.

B. a. Preso atto della

segnalazione, il 31 luglio 2019 la Commissione ha aperto nei confronti del

notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso nei suoi confronti. Ha in particolare escluso di non avere adeguatamente informato

la segnalante e la figlia circa la portata dell'atto sottoscritto, rilevando di

avere letto entrambi gli atti notarili alla presenza dei firmatari, cui avrebbe

pure ricordato la finalità dell'operazione, senza ricevere alcuna richiesta di

delucidazioni. Quanto alla trasmissione di entrambe le cartelle a L__________

(presso la società __________ SA), rileva di essersi limitato a seguire la

chiara istruzione impartitagli da quest'ultimo al momento della firma dell'atto

e anticipatagli già durante un precedente incontro alla presenza della

segnalante, senza che né la madre né la figlia abbiano avuto nulla da ridire in

proposito. Ha infine rilevato di avere - come da istruzioni ricevute -

spedito anche la copia autentica dell'atto costitutivo della cartella destinata

a J__________ alla __________ SA, dove era già stata trasmessa altra

documentazione relativa alla pratica in oggetto senza suscitare contestazioni.

C. Con decisione del 14

novembre 2019, la Commissione ha pronunciato nei confronti di RI 1 un avvertimento.

Ricordati gli obblighi di informazione e di chiarezza che incombono al pubblico

ufficiale, la precedente istanza ha reputato che non si potessero muovere

critiche all'operato del notaio durante la fase di sottoscrizione dell'atto. Ha

invece ritenuto che egli non avesse adempiuto ai predetti doveri trasmettendo

la cartella iscritta sulla quota di comproprietà di J__________ e la copia

autentica dell'atto costitutivo a lei destinata presso la __________ SA senza

disporre di una precisa istruzione al riguardo. Pur non mettendo in dubbio

che abbia seguito l'indicazione ricevuta oralmente da L__________, la

precedente istanza ha in particolare rimproverato al notaio di non avere

formalizzato una chiara istruzione di trasmissione della cartella ipotecaria

documentale al portatore da parte di J__________, sola proprietaria della quota

gravata, che non risulta peraltro avergli dato scarico per il proprio operato. La

sanzione è stata commisurata avuto riguardo all'assenza di precedenti in materia

disciplinare.

D. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente rileva anzitutto che la segnalazione si iscrive in un contezioso

che ha preso avvio nell'estate 2019 tra L________ e M__________, rispettivamente

Fatti

i suoi figli J__________e e __________, avente per oggetto il fondo gravato

dalle cartelle ipotecarie qui in oggetto. Ripercorsi gli antefatti che hanno

condotto all'emissione delle due cartelle ipotecarie in parola, ha spiegato di

avere ricevuto la chiara e precisa istruzione di inviare le due cartelle a L__________

presso la __________ SA sia da L__________ stesso, che dalla segnalante, la

quale avrebbe dato il proprio consenso, in quanto valida rappresentante della

figlia, durante l'incontro che ha preceduto la firma degli atti. Contesta che

tale chiara istruzione necessitasse di approfondimento rispettivamente di formalizzazione.

Eccessivo sarebbe del resto stato esigere in concreto un'istruzione scritta,

ritenuto come egli conoscesse e seguisse da anni le parti. Il consenso di J__________

sia alla costituzione della cartella che alla sua consegna in proprietà a L__________

sarebbe stato evidente, tant'è che non avrebbe sollevato alcuna obiezione in

merito.

E. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel

provvedimento impugnato.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul

notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla

decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione

di particolari mezzi di prova.

Considerandi

2.

2.1

La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata

a livello disciplinare. Corollario

della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio

irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è

regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22

novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare

degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da

compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore

in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il

pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla

legge sul notariato, al regolamento, alla

legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto.

Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della

previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è

stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al

perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto

può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al

riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile

2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001

n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le

droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221

seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie

notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).

3.

Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si

annovera quello di esprimere nell'atto la volontà (concordante) delle parti in

maniera chiara, precisa e inequivocabile (cfr. Mooser,

op. cit., pag. 126, n. 208). Ruolo del notaio è infatti quello di formulare un atto che sia il più chiaro

e completo possibile, allo scopo di facilitarne la comprensione e di

contribuire così alla certezza dei rapporti giuridici (cfr. STA 52.2017.445

dell'8 agosto 2018 consid. 6.3 e 7.3; Mooser,

op. cit., pag. 126 seg., n. 208 e pag. 290, n. 432). I

termini utilizzati non devono prestarsi a interpretazioni e devono

corrispondere al loro senso giuridico. L'atto deve permettere di distinguere

ciò che costituisce il contenuto degli impegni delle parti da quello che costituisce

soltanto un desiderio, un'intenzione o un'aspettativa. Deve poter essere

compreso facilmente dalle parti, dai loro successori in diritto, dai terzi e

dalle autorità (cfr. Mooser, op.

cit., n. 208, pag. 126 e rif.).

L'obbligo di chiarezza discende dagli scopi perseguiti dalla forma autentica, tutti orientati a contribuire

alla certezza del diritto e così a limitare le controversie tra le parti,

concorrendo alla pace sociale (cfr. Mooser,

op. cit., pag. 287 seg., n. 427 seg.; cfr. pure, pag. 83, n. 139). L'atto

autentico costituisce infatti un mezzo di prova particolarmente sicuro, tanto

che il legislatore gli ha conferito una forza probante accresciuta (cfr. art. 9

del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]; cfr. Mooser, op.

cit., pag. 288, n. 428). L'importanza che i predetti scopi rivestono non è

necessariamente la stessa in ogni caso in cui viene richiesta la forma

autentica, ma dipende in particolare dalla natura e

dalla destinazione dell'atto in questione (cfr. Mooser, op. cit., pag. 287 seg., n. 427).

A livello cantonale l'obbligo

di chiarezza si deduce, oltre che dal dovere di diligenza del notaio (sancito all'art.

12.

LN, giusta il quale il notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare

le proprie funzioni), in particolare dall'art. 38 cpv. 1 lett. f LN, secondo

cui il pubblico istromento deve contenere la chiara formulazione dei patti o

delle disposizioni che ne formano l'oggetto. Tale principio è inoltre ricordato

all'art. 5 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone

Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), che prescrive al notaio di formulare

gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero.

4.

4.1.

Come accennato in narrativa, dagli atti emerge che il 24 novembre 2016 L__________

e J__________ hanno sottoscritto, avanti al ricorrente, due atti notarili

tendenti all'emissione di due cartelle ipotecarie documentali al portatore del

valore di fr. 1'500'000.- ciascuna da iscrivere sulla rispettiva quota di

comproprietà. Cartelle che, il 23 gennaio 2017, l'insorgente ha allegato

a uno scritto indirizzato ad L__________ e J__________ presso la __________

SA, dove ha inviato anche le copie autentiche degli atti costitutivi di

pertinenza di ciascun comproprietario (cfr. doc. 5.1) e, successivamente, la

sua nota d'onorario (cfr. doc. 5.2).

4.2

Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il notaio avesse

mancato al proprio obbligo di informazione e chiarezza trasmettendo la predetta

cartella ipotecaria iscritta sulla quota di comproprietà di J__________ e la

copia autentica dell'atto costitutivo a lei destinata alla società __________

SA senza disporre di una chiara istruzione (formalizzata) al riguardo. Ha in

particolare ritenuto insufficiente l'istruzione ricevuta oralmente da L__________

durante l'incontro preliminare tenutosi alla presenza della segnalante (che non

avrebbe sollevato obiezioni) e ribadita, sempre verbalmente, dopo la firma

dell'atto (senza che J__________ avesse nulla da ridire in proposito). Premesso

che una cartella ipotecaria documentale al portatore di nuova emissione viene

trasmessa al notaio quale rappresentante del proprietario, ha considerato che

era J__________, sola comproprietaria della quota gravata, a dover indicare in

modo chiaro e univoco al notaio a chi il titolo avrebbe dovuto essere

consegnato.

4.3

Nella sua impugnativa, il ricorrente ribadisce anzitutto che l'incarico

di emettere le due cartelle ipotecarie in questione gli era stato conferito congiuntamente

da L__________ e dalla segnalante, in qualità di procuratrice della figlia J__________,

durante il citato incontro preliminare del 22 novembre 2016, in occasione del

quale entrambi gli avevano spiegato che i titoli dovevano garantire a L__________

la differenza di finanziamento non coperta dalla banca, che si sarebbe assunto

personalmente per consentire l'ultimazione dell'edificio progettato sulla part.

__________ di __________. Precisa poi che L__________ gli aveva impartito -

alla presenza della segnalante, che aveva acconsentito - la chiara istruzione

di inviare a lui (per essergli rimesse in proprietà) le due nuove cartelle

ipotecarie presso la __________ SA, società che già si occupava di questioni

tecniche e gestionali connesse alla part. __________. Contesta quindi che tale

istruzione - peraltro ribadita in occasione della firma dell'atto, in presenza

di J__________ (che nulla ha obiettato al riguardo) - necessitasse di essere

formalizzata, ritenuto, da un lato, come la LN non preveda l'obbligo di

disporre di un'istruzione scritta e considerato, dall'altro, che una

formalizzazione poteva apparire in concreto eccessiva, a fronte dei pregressi

rapporti (anche professionali) intrattenuti da lungo tempo con le parti.

4.4

La tesi dell'insorgente

non può essere condivisa.

È ben vero che in una

dichiarazione giurata prodotta con il gravame (cfr. doc. D, brevetto n. 7192

del 7 gennaio 2020 del notaio __________) L__________ ha confermato

l'istruzione data al ricorrente (così come l'accordo della segnalante e della

figlia). Inoltre non si può invero nemmeno ignorare che, per oltre due anni dopo

l'emissione delle cartelle (da novembre 2016 a luglio 2019) tanto J__________

quanto sua madre sono apparentemente rimaste passive senza nulla chiedere o

eccepire sul destino della cartella ipotecaria, ciò che sembra avvalorare che i

fatti si siano svolti così come illustrati dall'insorgente (cosa che neppure la

precedente istanza ha invero negato). Cionondimeno va ritenuto che, accontentandosi

di un'istruzione verbale (che non trova alcun riscontro scritto) riguardo alla

consegna del titolo ipotecario in questione, il ricorrente abbia manifestamente

mancato al suo obbligo di chiarezza. Il notaio deve

infatti formulare le clausole in maniera tanto più chiara e inequivocabile

quanto più l'atto rogato comporta conseguenze importanti e gravose. Tali sono

quelle di una cartella ipotecaria documentale al

portatore, ritenuto che, giusta l'art. 978 cpv. 1 del codice delle obbligazioni

del 30 marzo 1911 [CO; RS 220] in combinazione con l'art. 842 cpv. 1 CC, il

portatore è presunto titolare del credito garantito dal pegno immobiliare.

Ora, come indicato dalla precedente istanza, il notaio riceve la

cartella ipotecaria documentale al portatore di nuova emissione in

rappresentanza del proprietario gravato. Nella misura in cui il titolo ipotecario

è destinato ad altri, egli deve quindi disporre di una chiara indicazione del

proprietario che precisi a chi vada consegnato. Affinché i rapporti giuridici

siano chiari per le parti, ma anche per i loro successori in diritto, per i

terzi e per le autorità eventualmente chiamate a statuire in merito, occorre

che tale istruzione sia formalizzata nell'atto. Poco importa che, come afferma

il ricorrente, la LN (né invero il relativo regolamento del 25 marzo 2015 [RN;

RL 952.110] o il codice professionale dell'Ordine dei notai) non stabilisca

espressamente che il notaio possa agire unicamente in base a istruzioni scritte

delle parti. Tale obbligo deriva direttamente dal suo dovere di formulare atti

chiari allo scopo di favorire la certezza dei rapporti giuridici e di evitare

che in un secondo tempo possano generarsi delle controversie. Obbligo che in concreto

il ricorrente ha effettivamente disatteso. Prova ne sia l'esigenza di

produrre, nell'ambito del presente procedimento disciplinare, la dichiarazione

giurata di L__________ per rispondere alle critiche della segnalante e

difendere il proprio operato. Esigenza che non vi sarebbe stata se la

pattuizione in questione fosse stata chiaramente formalizzata direttamente

nell'atto rogato.

Da tutto quanto sopra

discende che, accontentandosi di un'istruzione orale circa la trasmissione di

un documento importante quale una cartella ipotecaria documentale al portatore

e non procedendo alla sua formalizzazione, l'insorgente è incorso in una

violazione del suo dovere di chiarezza, così come appurato dalla precedente

istanza.

5.

Ferme

queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al

ricorrente.

5.1

In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le

misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione

dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul

Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o

con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2016.158

del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

5.2

In concreto, la violazione in cui è incorso il ricorrente,

evidentemente imputabile a una negligenza (così come indicato anche dalla

precedente istanza), può tutto sommato ancora essere ritenuta piuttosto

leggera. Depongono inoltre favore dell'insorgente l'assenza di precedenti

disciplinari come pure il lungo tempo trascorso dai fatti (oltre quattro anni).

Alla luce di tutto

quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato

dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura

prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta opportunamente ragguagliata alle

circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della

proporzionalità, anche avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti. Tiene adeguatamente

conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6.

6.1.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera