52.2020.10
Sanzione disciplinare
1 marzo 2021Italiano16 min
avere ricevuto la chiara e precisa istruzione di inviare le due cartelle a L__________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.10
Lugano
1
marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 7 gennaio 2020 dell'
RI
1
contro
la decisione del 14 novembre 2019 (n. 20.2019.17)
con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi
confronti un avvertimento a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 24 novembre 2016
L e J__________ - proprietari in ragione di un mezzo ciascuno della part. __________
di __________ - hanno sottoscritto, avanti al notaio RI 1, due atti notarili
finalizzati all'emissione di due cartelle ipotecarie documentali al portatore
gravanti (ciascuna per nominali fr. 1'500'000.-) le rispettive quote di
comproprietà.
b. Ricevute le due cartelle ipotecarie, il 23 gennaio 2017 il notaio le ha
inviate presso la società __________ SA di __________, dove ha pure indirizzato
la copia autentica degli atti costitutivi di pertinenza di ciascun
comproprietario.
c. Il 15 luglio 2019 M__________, madre di J__________ e precedente
proprietaria della quota di comproprietà donata alla figlia nonché titolare di
una procura generale da lei conferitale (per potersi occupare di ogni questione
relativa ai beni mobili e immobili posseduti e poterne disporre come se
fosse l'assoluta proprietaria, cfr. doc. C), ha segnalato alla Commissione
di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio nei confronti
suoi e di sua figlia. Ha in particolare rimproverato al pubblico ufficiale di
non avere trasmesso a J__________ una copia autentica dell'atto costitutivo
della cartella ipotecaria gravante la sua quota di comproprietà e di non avere spiegato
in modo chiaro e univoco i passaggi che ci sono stati di rogiti e cartelle
ipotecarie. Alla segnalazione ha allegato uno scritto indirizzato
direttamente al notaio, nel quale ha formulato essenzialmente le medesime
critiche, in particolare quella di avere rimesso ad L__________ la cartella
ipotecaria gravante la quota di comproprietà della figlia.
B. a. Preso atto della
segnalazione, il 31 luglio 2019 la Commissione ha aperto nei confronti del
notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso nei suoi confronti. Ha in particolare escluso di non avere adeguatamente informato
la segnalante e la figlia circa la portata dell'atto sottoscritto, rilevando di
avere letto entrambi gli atti notarili alla presenza dei firmatari, cui avrebbe
pure ricordato la finalità dell'operazione, senza ricevere alcuna richiesta di
delucidazioni. Quanto alla trasmissione di entrambe le cartelle a L__________
(presso la società __________ SA), rileva di essersi limitato a seguire la
chiara istruzione impartitagli da quest'ultimo al momento della firma dell'atto
e anticipatagli già durante un precedente incontro alla presenza della
segnalante, senza che né la madre né la figlia abbiano avuto nulla da ridire in
proposito. Ha infine rilevato di avere - come da istruzioni ricevute -
spedito anche la copia autentica dell'atto costitutivo della cartella destinata
a J__________ alla __________ SA, dove era già stata trasmessa altra
documentazione relativa alla pratica in oggetto senza suscitare contestazioni.
C. Con decisione del 14
novembre 2019, la Commissione ha pronunciato nei confronti di RI 1 un avvertimento.
Ricordati gli obblighi di informazione e di chiarezza che incombono al pubblico
ufficiale, la precedente istanza ha reputato che non si potessero muovere
critiche all'operato del notaio durante la fase di sottoscrizione dell'atto. Ha
invece ritenuto che egli non avesse adempiuto ai predetti doveri trasmettendo
la cartella iscritta sulla quota di comproprietà di J__________ e la copia
autentica dell'atto costitutivo a lei destinata presso la __________ SA senza
disporre di una precisa istruzione al riguardo. Pur non mettendo in dubbio
che abbia seguito l'indicazione ricevuta oralmente da L__________, la
precedente istanza ha in particolare rimproverato al notaio di non avere
formalizzato una chiara istruzione di trasmissione della cartella ipotecaria
documentale al portatore da parte di J__________, sola proprietaria della quota
gravata, che non risulta peraltro avergli dato scarico per il proprio operato. La
sanzione è stata commisurata avuto riguardo all'assenza di precedenti in materia
disciplinare.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva anzitutto che la segnalazione si iscrive in un contezioso
che ha preso avvio nell'estate 2019 tra L________ e M__________, rispettivamente
Fatti
i suoi figli J__________e e __________, avente per oggetto il fondo gravato
dalle cartelle ipotecarie qui in oggetto. Ripercorsi gli antefatti che hanno
condotto all'emissione delle due cartelle ipotecarie in parola, ha spiegato di
avere ricevuto la chiara e precisa istruzione di inviare le due cartelle a L__________
presso la __________ SA sia da L__________ stesso, che dalla segnalante, la
quale avrebbe dato il proprio consenso, in quanto valida rappresentante della
figlia, durante l'incontro che ha preceduto la firma degli atti. Contesta che
tale chiara istruzione necessitasse di approfondimento rispettivamente di formalizzazione.
Eccessivo sarebbe del resto stato esigere in concreto un'istruzione scritta,
ritenuto come egli conoscesse e seguisse da anni le parti. Il consenso di J__________
sia alla costituzione della cartella che alla sua consegna in proprietà a L__________
sarebbe stato evidente, tant'è che non avrebbe sollevato alcuna obiezione in
merito.
E. In sede di risposta, la
Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel
provvedimento impugnato.
F. Non vi è stato un ulteriore
scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una
replica.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul
notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione
attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla
decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e
68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione
di particolari mezzi di prova.
Considerandi
2.
2.1
La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata
a livello disciplinare. Corollario
della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio
irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è
regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22
novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.2
In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare
degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da
compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore
in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il
pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla
legge sul notariato, al regolamento, alla
legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto.
Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della
previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è
stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al
perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto
può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al
riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile
2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001
n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le
droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221
seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie
notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).
3.
Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si
annovera quello di esprimere nell'atto la volontà (concordante) delle parti in
maniera chiara, precisa e inequivocabile (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 126, n. 208). Ruolo del notaio è infatti quello di formulare un atto che sia il più chiaro
e completo possibile, allo scopo di facilitarne la comprensione e di
contribuire così alla certezza dei rapporti giuridici (cfr. STA 52.2017.445
dell'8 agosto 2018 consid. 6.3 e 7.3; Mooser,
op. cit., pag. 126 seg., n. 208 e pag. 290, n. 432). I
termini utilizzati non devono prestarsi a interpretazioni e devono
corrispondere al loro senso giuridico. L'atto deve permettere di distinguere
ciò che costituisce il contenuto degli impegni delle parti da quello che costituisce
soltanto un desiderio, un'intenzione o un'aspettativa. Deve poter essere
compreso facilmente dalle parti, dai loro successori in diritto, dai terzi e
dalle autorità (cfr. Mooser, op.
cit., n. 208, pag. 126 e rif.).
L'obbligo di chiarezza discende dagli scopi perseguiti dalla forma autentica, tutti orientati a contribuire
alla certezza del diritto e così a limitare le controversie tra le parti,
concorrendo alla pace sociale (cfr. Mooser,
op. cit., pag. 287 seg., n. 427 seg.; cfr. pure, pag. 83, n. 139). L'atto
autentico costituisce infatti un mezzo di prova particolarmente sicuro, tanto
che il legislatore gli ha conferito una forza probante accresciuta (cfr. art. 9
del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]; cfr. Mooser, op.
cit., pag. 288, n. 428). L'importanza che i predetti scopi rivestono non è
necessariamente la stessa in ogni caso in cui viene richiesta la forma
autentica, ma dipende in particolare dalla natura e
dalla destinazione dell'atto in questione (cfr. Mooser, op. cit., pag. 287 seg., n. 427).
A livello cantonale l'obbligo
di chiarezza si deduce, oltre che dal dovere di diligenza del notaio (sancito all'art.
12.
LN, giusta il quale il notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare
le proprie funzioni), in particolare dall'art. 38 cpv. 1 lett. f LN, secondo
cui il pubblico istromento deve contenere la chiara formulazione dei patti o
delle disposizioni che ne formano l'oggetto. Tale principio è inoltre ricordato
all'art. 5 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone
Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), che prescrive al notaio di formulare
gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero.
4.
4.1.
Come accennato in narrativa, dagli atti emerge che il 24 novembre 2016 L__________
e J__________ hanno sottoscritto, avanti al ricorrente, due atti notarili
tendenti all'emissione di due cartelle ipotecarie documentali al portatore del
valore di fr. 1'500'000.- ciascuna da iscrivere sulla rispettiva quota di
comproprietà. Cartelle che, il 23 gennaio 2017, l'insorgente ha allegato
a uno scritto indirizzato ad L__________ e J__________ presso la __________
SA, dove ha inviato anche le copie autentiche degli atti costitutivi di
pertinenza di ciascun comproprietario (cfr. doc. 5.1) e, successivamente, la
sua nota d'onorario (cfr. doc. 5.2).
4.2
Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il notaio avesse
mancato al proprio obbligo di informazione e chiarezza trasmettendo la predetta
cartella ipotecaria iscritta sulla quota di comproprietà di J__________ e la
copia autentica dell'atto costitutivo a lei destinata alla società __________
SA senza disporre di una chiara istruzione (formalizzata) al riguardo. Ha in
particolare ritenuto insufficiente l'istruzione ricevuta oralmente da L__________
durante l'incontro preliminare tenutosi alla presenza della segnalante (che non
avrebbe sollevato obiezioni) e ribadita, sempre verbalmente, dopo la firma
dell'atto (senza che J__________ avesse nulla da ridire in proposito). Premesso
che una cartella ipotecaria documentale al portatore di nuova emissione viene
trasmessa al notaio quale rappresentante del proprietario, ha considerato che
era J__________, sola comproprietaria della quota gravata, a dover indicare in
modo chiaro e univoco al notaio a chi il titolo avrebbe dovuto essere
consegnato.
4.3
Nella sua impugnativa, il ricorrente ribadisce anzitutto che l'incarico
di emettere le due cartelle ipotecarie in questione gli era stato conferito congiuntamente
da L__________ e dalla segnalante, in qualità di procuratrice della figlia J__________,
durante il citato incontro preliminare del 22 novembre 2016, in occasione del
quale entrambi gli avevano spiegato che i titoli dovevano garantire a L__________
la differenza di finanziamento non coperta dalla banca, che si sarebbe assunto
personalmente per consentire l'ultimazione dell'edificio progettato sulla part.
__________ di __________. Precisa poi che L__________ gli aveva impartito -
alla presenza della segnalante, che aveva acconsentito - la chiara istruzione
di inviare a lui (per essergli rimesse in proprietà) le due nuove cartelle
ipotecarie presso la __________ SA, società che già si occupava di questioni
tecniche e gestionali connesse alla part. __________. Contesta quindi che tale
istruzione - peraltro ribadita in occasione della firma dell'atto, in presenza
di J__________ (che nulla ha obiettato al riguardo) - necessitasse di essere
formalizzata, ritenuto, da un lato, come la LN non preveda l'obbligo di
disporre di un'istruzione scritta e considerato, dall'altro, che una
formalizzazione poteva apparire in concreto eccessiva, a fronte dei pregressi
rapporti (anche professionali) intrattenuti da lungo tempo con le parti.
4.4
La tesi dell'insorgente
non può essere condivisa.
È ben vero che in una
dichiarazione giurata prodotta con il gravame (cfr. doc. D, brevetto n. 7192
del 7 gennaio 2020 del notaio __________) L__________ ha confermato
l'istruzione data al ricorrente (così come l'accordo della segnalante e della
figlia). Inoltre non si può invero nemmeno ignorare che, per oltre due anni dopo
l'emissione delle cartelle (da novembre 2016 a luglio 2019) tanto J__________
quanto sua madre sono apparentemente rimaste passive senza nulla chiedere o
eccepire sul destino della cartella ipotecaria, ciò che sembra avvalorare che i
fatti si siano svolti così come illustrati dall'insorgente (cosa che neppure la
precedente istanza ha invero negato). Cionondimeno va ritenuto che, accontentandosi
di un'istruzione verbale (che non trova alcun riscontro scritto) riguardo alla
consegna del titolo ipotecario in questione, il ricorrente abbia manifestamente
mancato al suo obbligo di chiarezza. Il notaio deve
infatti formulare le clausole in maniera tanto più chiara e inequivocabile
quanto più l'atto rogato comporta conseguenze importanti e gravose. Tali sono
quelle di una cartella ipotecaria documentale al
portatore, ritenuto che, giusta l'art. 978 cpv. 1 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911 [CO; RS 220] in combinazione con l'art. 842 cpv. 1 CC, il
portatore è presunto titolare del credito garantito dal pegno immobiliare.
Ora, come indicato dalla precedente istanza, il notaio riceve la
cartella ipotecaria documentale al portatore di nuova emissione in
rappresentanza del proprietario gravato. Nella misura in cui il titolo ipotecario
è destinato ad altri, egli deve quindi disporre di una chiara indicazione del
proprietario che precisi a chi vada consegnato. Affinché i rapporti giuridici
siano chiari per le parti, ma anche per i loro successori in diritto, per i
terzi e per le autorità eventualmente chiamate a statuire in merito, occorre
che tale istruzione sia formalizzata nell'atto. Poco importa che, come afferma
il ricorrente, la LN (né invero il relativo regolamento del 25 marzo 2015 [RN;
RL 952.110] o il codice professionale dell'Ordine dei notai) non stabilisca
espressamente che il notaio possa agire unicamente in base a istruzioni scritte
delle parti. Tale obbligo deriva direttamente dal suo dovere di formulare atti
chiari allo scopo di favorire la certezza dei rapporti giuridici e di evitare
che in un secondo tempo possano generarsi delle controversie. Obbligo che in concreto
il ricorrente ha effettivamente disatteso. Prova ne sia l'esigenza di
produrre, nell'ambito del presente procedimento disciplinare, la dichiarazione
giurata di L__________ per rispondere alle critiche della segnalante e
difendere il proprio operato. Esigenza che non vi sarebbe stata se la
pattuizione in questione fosse stata chiaramente formalizzata direttamente
nell'atto rogato.
Da tutto quanto sopra
discende che, accontentandosi di un'istruzione orale circa la trasmissione di
un documento importante quale una cartella ipotecaria documentale al portatore
e non procedendo alla sua formalizzazione, l'insorgente è incorso in una
violazione del suo dovere di chiarezza, così come appurato dalla precedente
istanza.
5.
Ferme
queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al
ricorrente.
5.1
In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le
misure disciplinari seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la sospensione
dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul
Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o
con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di
principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha
svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2016.158
del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
5.2
In concreto, la violazione in cui è incorso il ricorrente,
evidentemente imputabile a una negligenza (così come indicato anche dalla
precedente istanza), può tutto sommato ancora essere ritenuta piuttosto
leggera. Depongono inoltre favore dell'insorgente l'assenza di precedenti
disciplinari come pure il lungo tempo trascorso dai fatti (oltre quattro anni).
Alla luce di tutto
quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato
dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura
prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta opportunamente ragguagliata alle
circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della
proporzionalità, anche avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti. Tiene adeguatamente
conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al
rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6.
6.1.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
6.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera