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Decisione

52.2020.108

Commessa pubblica. Delibera mandato di progettazione relativo alla costruzione di una galleria. Criteri di idoneità. Referenze

8 settembre 2020Italiano25 min

devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di

Source ti.ch

______________________________

Incarto n.

52.2020.108

Lugano

8

settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 24 febbraio 2020 di

RI

1, ,

RI

2, ,

RI

3, ,

RI

4,

componenti

il Consorzio __________,

patrocinate

da: PA 1,

contro

la decisione del 12 febbraio 2020 (n. 756) del

Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'assegnazione del mandato

di progettazione relativo alla costruzione della galleria di __________

comprendente i portali e i raccordi alla rete viaria esistente, lungo la

strada principale __________, nel tratto __________, nei Comuni di __________,

ha aggiudicato la commessa al Consorzio formato dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;

ritenuto, in

fatto

A. Il 22 marzo 2019 la

Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un

pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici

del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) ed impostato secondo la

procedura libera, per aggiudicare il mandato di progettazione relativo alla

costruzione della galleria di __________ comprendente i portali e i raccordi

alla rete viaria esistente, lungo la strada principale __________, nel tratto __________,

nei Comuni di __________ (FU n. __________ pag. __________). Le condizioni

d'appalto indicavano cinque criteri di idoneità. Tra questi, il CI1, CI2 e il CI3 esigevano dagli

studi capofila, dai concorrenti (ovvero dai singoli studi responsabili di

ciascun settore) e dalle persone di riferimento (persone chiave e specialisti) una

referenza.

CI 1 COMPETENZA

SPECIFICA DELLO STUDIO CAPOFILA

Referenza riguardante 1

progetto di complessità simile al progetto in appalto, eseguito nel rispetto

delle seguenti esigenze:

·

realizzazione di una nuova

galleria stradale o ferroviaria con avanzamento in sotterraneo, di lunghezza

> 800m;

·

prestazione con percorso completo

dalla progettazione all'esecuzione includente le fasi 3 progettazione, 4

appalto e 5 realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della

Società svizzera ingegneri ed architetti (SIA);

·

progetto concluso negli ultimi 30

anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei

committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia

estinta);

·

progetto realizzato quale studio

singolo o quale responsabile di un consorzio.

CI 2 COMPETENZA

TECNICA DELL'OFFERENTE

Per ogni settore

(disciplina) si richiede la produzione di referenze riguardanti progetti di

complessità paragonabile rispetto alle esigenze elencate di seguito.

Un singolo studio può

essere responsabile di più settori qualora ne attesti la capacità e ottemperi

al criterio di idoneità (CI) per ognuno dei settori di cui è responsabile.

Un singolo settore può essere

coperto da più studi a condizione che almeno lo studio responsabile ottemperi

al relativo criterio di idoneità (CI).

(…)

CI 2.2 STUDIO

RESPONSABILE MANUFATTI E TRACCIATI (K+T)

Referenza riguardante 1 progetto di complessità simile

al progetto in appalto, eseguito nel rispetto delle seguenti esigenze:

·

un nuovo manufatto del costo di

almeno 2.0 Mio. CHF comprovato al momento della scadenza del concorso (opere

costruttive, IVA esclusa);

·

prestazione con percorso completo

dalla progettazione all'esecuzione includente le 3 fasi di progettazione, 4

appalto e 5 realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della

Società svizzera ingegneri ed architetti (SIA);

·

progetto concluso negli ultimi 30

anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei

committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia

estinta);

·

progetto realizzato quale studio

singolo o quale responsabile K in un consorzio.

(…)

CI 3 PERSONE DI RIFERIMENTO

Le persone di riferimento devono ottemperare ai

seguenti requisiti per i quali devono essere fornite le relative dimostrazioni.

Le persone di riferimento possono, se soddisfano i requisiti richiesti e

garantiscono sufficiente disponibilità, assolvere due funzioni (al massimo).

CI 3.1 PERSONE CHIAVE

CI 3.1.1 CAPOPROGETTO (CP)

Formazione

richiesta: il CP deve essere in possesso di un diploma di Master of Science in

ingegneria civile conseguito in una scuola politecnica federale (ETH, livello A

o istituto equivalente) e fare parte dello studio Capofila.

Capacità linguistiche: padronanza dell'italiano, corrispondente al livello C1

secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue

(QCER).

Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 1, svolto in veste di CP T/G o

SCP T/G per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52 secondo SIA 103.

(…)

CI 3.1.4

INGEGNERE

PROGETTISTA RESPONSABILE MANUFATTI E TRACCIATO (K+T)

Formazione richiesta: il

responsabile K+T deve essere in possesso di un diploma di Master o Bachelor of

Science in ingegneria civile (ETH, SUP o equivalente).

Referenze: 1 progetto in

analogia al criterio CI 2.2, per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52 secondo SIA

103.

(…)

CI 3.1.6 INGEGNERE PROGETTISTA RESPONSABILE VENTILAZIONE

(V)

Formazione

richiesta: il responsabile ventilazione deve essere in possesso di un diploma

di Master o Bachelor of Science (ETH, SUP o equivalente).

Referenze:

1 progetto in analogia al criterio CI 2.4, per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52

secondo SIA 108.

CI

3.2 SPECIALISTI

(…)

CI

3.2.4 ARCHITETTURA E PAESAGGIO (ARCH)

Referenze: 1 progetto di

accompagnamento a un progetto di ingegneria (ponte, svincolo stradale, portale

galleria), riferite alle fasi 31 e 32 secondo il regolamento SIA 112 o a fasi

progettuali equivalenti.

Lo SP ARCH non può essere

un titolare o un dipendente né dello studio Capofila né di uno degli studi

responsabili o collaboranti di un altro settore (T/G, T+K, BSA, V).

Formazione:

diploma di Master of Science (ETH, livello A o equivalente).

Il CI 5 esigeva inoltre quanto

segue.

CI 5 LICENZE

CRB (CENTRO SVIZZERO DI STUDIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE) E

NORMATIVE SIA E VSS

(…)

CI

5.2 Per l'esecuzione del progetto si richiede la conoscenza e

l'utilizzo delle norme applicabili al mandante (tecniche e legali). Sia lo

studio capofila e responsabile T/G sia lo studio responsabile K+T devono

disporre delle norme SIA e VSS almeno dal 2018. Una copia dei rispettivi

giustificativi deve essere allegata. I concorrenti (esteri) che ne fossero

sprovvisti possono partecipare avvalendosi della facoltà di consorziamento.

Il documento stabiliva

che il mandato sarebbe stato aggiudicato sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri:

Criteri /sottocriteri

Ponderazione

sottocriteri

criteri

1 Prezzo

30%

2 Attendibilità del prezzo orario medio

20%

3 Attendibilità delle ore previste

20%

4 Organizzazione dell'offerente

10%

4.1

Possibilità di sostituire le persone chiave

5%

4.2

Ripartizione ore previste fra gli attori principali

5%

5 Persone chiave

20%

5.1

Progetto di referenze

10%

5.2

Esperienza

10%

TOTALE

100%

Le condizioni di gara

precisavano tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione

di ogni singolo criterio di aggiudicazione.

B.

Entro il termine prestabilito sono giunte al committente le

offerte di tre gruppi di progettazione, per importi compresi tra fr.

6'136'942.35 e fr. 6'995'880.-. Dopo aver valutato le stesse, il 12 febbraio

2020 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio __________

formato dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, giunto primo in graduatoria con

506.80 punti.

C. Contro la predetta

decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio

Team __________, composto dalle imprese RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, posizionatosi secondo con 503.30

punti, chiedendo l'annullamento della delibera con conseguente assegnazione

della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame. In via subordinata ha domandato il rinvio degli atti al committente per

nuova valutazione e delibera. Il

ricorrente ha contestato la nota attribuitagli nel sottocriterio progetto di

referenze, sostenendo che la referenza (galleria __________) del

sostituto capoprogetto da esso designato non avrebbe ricevuto il giusto

punteggio. L'errore, riconosciuto dallo stesso committente durante un incontro svoltosi

il 20 febbraio 2020 con il rappresentante del Consorzio ricorrente, avrebbe

indotto l'autorità cantonale, da un lato, ad ammettere che senza questo errore il

Consorzio Team __________ sarebbe risultato primo in graduatoria e, dall'altro,

a comunicare a quest'ultimo che avrebbe proceduto all'annullamento della

risoluzione di delibera emanando appena possibile una nuova decisione. L'insorgente

ha dunque avversato l'aggiudicazione a titolo puramente cautelativo in attesa

delle possibili nuove decisioni del committente, riservandosi di approfondire le censure una volta presa

visione degli atti concorsuali.

D.

a. Al gravame si è opposto il

committente, il quale ha dato atto al ricorrente dell'errore da esso denunciato in relazione alla valutazione

del criterio delle persone chiave. Ha tuttavia rilevato che la

correzione da apportare (attribuzione della nota 3.00 alla referenza del SCP)

non porterebbe alla modifica della posizione dell'insorgente che rimarrebbe -

con i suoi 505.30 punti totali - confinato al secondo posto.

b. Pure il deliberatario ha sollecitato la reiezione del gravame. Esso ha contestato

che il committente avrebbe apprezzato in maniera errata la referenza dell'ing.

M__________, riservandosi in sede di duplica di semmai affrontare

tutte le particolarità della delibera, incluso il punteggio attribuito a tutte

le concorrenti. Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà, ove

occorra, nel seguito.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E.

Dopo aver visionato l'incarto,

con la replica il ricorrente ha contestato la validità della referenza (Correzione

stradale __________) apportata dallo studio

responsabile manufatti e tracciato (T+K) designato dal deliberatario, sostenendo

che a fungere da "responsabile K" non sarebbe stata la CO 2 ma la

sua consociata D__________ SA. Ha annotato che neppure il capoprogetto (CP)

dell'aggiudicatario adempie ai requisiti posti dall'ente banditore per accedere

alla gara; egli non farebbe parte dell'organico della capofila CO 1, non possiederebbe

le necessarie conoscenze linguistiche, né avrebbe svolto per il progetto di

referenza Tunnel __________ le fasi di progettazione richieste (31 e 32

oppure 51 e 52). Ha inoltre obiettato che per le referenze Galleria di A__________

e N__________, l'ingegnere progettista responsabile della ventilazione

rispettivamente l'architetto designati avrebbero curato tutte le fasi di

progettazione esatte dall'ente banditore. Quest'ultimo non poteva riconoscere

in favore dell'ingegnere progettista responsabile manufatti e tracciato del

deliberatario (neppure) la referenza Sottopassi __________; il progetto

indicato (tre sottopassi pedonali e ciclabili del valore complessivo di CHF 2.2

Mio) non adempirebbe il requisito (un nuovo manufatto del costo di almeno

2.0 Mio CHF) richiesto dal bando. Per quanto riguarda infine le norme SIA e VSS, per lo studio responsabile K+T, il

Consorzio __________ avrebbe omesso di presentare tutti i relativi giustificativi. Il deliberatario andrebbe pertanto escluso in

difetto dei menzionati requisiti d'idoneità. Il ricorrente ha quindi obiettato

la valutazione delle offerte in relazione ai sottocriteri possibilità di

sostituire le persone chiave e progetto di referenze. Sostiene che

la sua offerta meriterebbe un punteggio complessivo superiore a quello

attribuito all'aggiudicatario.

F.

a. Con la duplica l'ente banditore ha precisato che la valutazione

dell'idoneità a partecipare alla gara del deliberatario si è basata sulle indicazioni

fornite nonché sulla documentazione (giustificativi relativi all'utilizzo delle

norme SIA, VSS e CRB) già in suo possesso in quanto pervenuta attraverso

altre procedure, senza procedere ad ulteriori accertamenti. Ha

quindi confermato la valutazione delle offerte ritenendola espressione corretta

dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in materia.

b. L'aggiudicatario, dal canto suo, oltre a contestare le allegazioni

del ricorrente con argomentazioni di cui si dirà nel seguito, ha sostenuto che

l'offerta del ricorrente non è priva di lacune significative. Ha in

particolare contestato la validità della referenza (__________ tunnel __________)

portata dal CP del Consorzio Team del __________ per accedere alla gara, non

potendosi affermare che il tunnel idroelettrico rientra nelle

caratteristiche progettuali ed esecutive dell'opera oggetto della gara. A

mente sua, non vi è nulla che lo rende simile alla galleria di __________,

non trattandosi di una galleria stradale o ferroviaria come richiesto dal

relativo criterio di idoneità. Il ricorrente andrebbe pertanto escluso in

difetto di un requisito d'idoneità. Delle altre argomentazioni addotte si dirà,

ove occorresse, nel seguito.

G. Con la triplica e la quadruplica

le parti hanno ribadito le proprie posizioni con precisazioni di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30

novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al concorso,

Fatti

i membri del Consorzio Team __________ sono senz'altro legittimati a contestare

l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e

CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Per le ragioni che saranno meglio esposte nel seguito, non occorre in

particolare procedere all'audizione testimoniale dell'ing. W__________ come

postulato in duplica dal deliberatario.

1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua

versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria

della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20

febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).

2. 2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le

disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica

dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal

canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP

prevede che i documenti di gara

devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di

predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per

entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che

devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono

essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità

vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono

soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa

fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello

di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei

concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che

deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con

l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

2.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo

soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo,

ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti

secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente

l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal

bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti

garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a

concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il

committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri

di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018

consid. 3.2 e rinvii).

2.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e

criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri

che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa

categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri

sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate

dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il

capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

3.

Nel caso concreto, come esposto in

narrativa, il committente ha inserito nel bando diversi criteri di idoneità di

natura particolare, chiedendo agli studi capofila, ai singoli studi responsabili

di ciascun settore e alle persone di riferimento (personale chiave e

specialisti operanti all'interno degli studi) di indicare una referenza atta ad

attestare la loro capacità di fornire la prestazione oggetto della commessa.

3.1. Il ricorrente contesta la

validità delle referenze addotte a questo scopo dallo studio responsabile

manufatti e tracciato (cfr. infra,

consid. 3.1.1), dal CP (cfr. infra,

consid. 3.1.2), dall'ingegnere progettista responsabile manufatti e

tracciato (cfr. infra,

consid. 3.1.3), dall'ingegnere progettista

responsabile ventilazione (cfr. infra,

consid. 3.1.4) e

dall'architetto (cfr. infra, consid. 3.1.5) del deliberatario.

3.1.1. Lo studio responsabile manufatti e tracciato (K+T) del deliberatario ha

apportato quale referenza il progetto di Correzione stradale __________ commissionato

dal Canton Vaud. Il progetto prevedeva l'eliminazione di due restringimenti

della strada cantonale mediante la realizzazione di diverse opere di sostegno e

protezione lungo due tratte stradali di 660m e 340m, di un nuovo ponte lungo

circa 190m sopra la linea ferroviaria reginale MOB, oltre che la protezione

degli imbocchi delle gallerie artificiali esistenti. L'insorgente obietta

l'ammissibilità di tale referenza, poiché la funzione di responsabile manufatti

(responsabile K) non sarebbe stata svolta dalla CO 2, bensì dallo studio

consorziato D__________ SA. Il deliberatario ha smentito questa circostanza

affermando - sulla scorta di alcuni estratti dell'offerta inoltrata a suo tempo

per il progetto indicato quale referenza dal Consorzio __________ (doc. 3) in

cui i collaboratori di CO 2 figurano sempre come persone chiave; in

particolare va menzionato il capoprogetto F__________ H__________ - che CO

2 ha allestito il progetto e si è occupata di tutta la parte esecutiva. Il

committente, malgrado la precisa critica del ricorrente, non ha sostenuto di aver esperito accertamenti in merito, limitandosi

invero a sostenere che nel fascicolo Offerta d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente, a pag. 18, l'aggiudicataria

ha descritto la propria attività come pilota del consorzio relativamente alle

prestazioni K+T e che, nonostante

un piccolo pasticcio di copia e incolla nell'illustrazione del progetto, le

ulteriori indicazioni rilasciate convergono nell'indicare CO 2 come

responsabile della specialità. In sede di triplica l'insorgente ha

annotato, da un lato, che gli estratti d'offerta esibiti sub doc. 3 non

facevano altro che puntualizzare sia il ruolo di CP, sia le persone chiave, sia infine il ruolo di capofila della CO 2

e, dall'altro, che tali documenti non erano stati prodotti nella loro

integralità, nel senso che sono stati esibiti i fogli F22.1 (capoprogetto) e

F22.4 (responsabile tracciato) ma non quelli inerenti lo "spécialiste

d'ouvrages d'art" (fogli F22.2 e F22.3). Ha quindi allegato i piani

esecutivi (planimetria e sezioni) del manufatto (ponte) oggetto della referenza

qui dibattuta (doc. T 1-2) da cui risulta chiaramente la consorziata D__________

SA quale progettista, evidenziando che tali documenti risultano in linea

con quanto apparso su un'altra rivista tecnica, a firma proprio

del committente (Canton __________) e del consorzio di progettazione, da cui si

evince che CO 2 era associata al progetto stradale mentre D__________ SA al

manufatto vero e proprio (doc. U). L'aggiudicataria non ha obiettato

alcunché al riguardo, salvo sostenere che il doc. U non offre nulla di

significativo ai fini del giudizio, ad eccezione della chiara indicazione di CO

2 quale primo studio di ingegneria consorziato, nonché studio capofila del consorzio,

né ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l'effettivo ruolo (di

responsabile K) assunto in quel contesto

dalla CO 2. Il committente è invece rimasto silente. In queste circostanze, al

Tribunale non è possibile pronunciarsi in merito alla valutazione operata dal

committente in punto alla validità della referenza addotta. Contrariamente a

quanto preteso dalle insorgenti, l'offerta non era incompleta su questo punto, giacché

munita delle informazioni richieste dagli atti di gara, e non meritava pertanto

l'esclusione. Tuttavia, gli atti devono essere retrocessi alla stazione

appaltante affinché raccolga le informazioni mancanti e si esprima circa

l'adempimento del criterio di idoneità CI 2.2 da parte dello studio

responsabile manufatti e tracciato del deliberatario.

3.1.2. L'insorgente afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto considerare

valida (neppure) la referenza portata dal CP del deliberatario avente per

oggetto il Tunnel __________. A torto, tuttavia. Innanzitutto occorre

rilevare che l'ing. A__________ W__________ fa parte dello studio capofila;

con quest'ultimo egli intrattiene infatti un rapporto di collaborazione

retribuito in qualità di Capo Progetto/Senior Consultant (cfr.

dichiarazione della CO 1, prodotta in duplica sub doc. 4). Questo Tribunale, al

pari del committente, non ha motivo di dubitare delle indicazioni fornite dal

deliberatario in punto alle sue conoscenze linguistiche, a maggior ragione ove

solo si consideri che per l'apprezzamento del criterio di cui trattasi faceva

stato unicamente l'autocertificazione da parte dell'offerente, rilasciata da

quest'ultimo con le comminatorie precisate nella copertina del fascicolo Offerta

d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente. I generici dubbi che il

ricorrente solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro oggettivo

agli atti. Dagli atti dell'incarto emerge inoltre che l'ing. W__________ ha

assunto la funzione di CP e che in questa veste ha svolto le fasi 31-51 (cfr.

doc. 6). Inutilmente l'insorgente tenta di attribuire all'ing. A__________ S__________

la responsabilità di tale referenza, citando un noto testo del settore.

L'esperienza che l'ing. S__________ ha accumulato per il progetto in

discussione, in seguito apprezzata grazie ai suoi contributi e scritti

pubblici, risale alla funzione di sostituto assistente (doc. 5) e non modifica

la sostanza della funzione (di CP) dell'ing. W__________. Da ciò discende che

la referenza apportata dal CP è senz'altro ammissibile.

3.1.3. Il ricorrente mette in dubbio anche la validità della referenza __________ Piazza __________ - Sottopassi portata dal deliberatario per l'ingegnere progettista responsabile

manufatti e tracciato. A mente sua, tale progetto non rientrerebbe tra quelli

richiesti a titolo di referenze, avendo per oggetto la realizzazione di tre

sottopassi pedonali e ciclabili del valore complessivo di CHF 2.2 Mio (quindi

tre distinti manufatti di minore importanza) e non

già quella di un nuovo manufatto del costo di al-

meno 2.0 Mio CHF, come prescritto dal capitolato. A

torto. Come rettamente sostiene il Consorzio deliberatario, la referenza è

costituita dal nodo di Piazza __________, ovvero da un solo progetto

costituito da diversi elementi inscindibili tra loro. Dagli atti dell'incarto

ben emerge che questo nodo nevralgico per la viabilità cittadina è stato

studiato per integrare al meglio anche la mobilità lenta. I sottopassi

ciclabili e pedonali permettono di collegare senza conflitti i quartieri

cittadini a ridosso della rotonda. In questa sede il deliberatario ha

inoltre spiegato di avere affrontato, nei compiti di progettazione, oltre agli

aspetti strutturali, anche tutti gli aspetti tecnici relativi alle fasi di

cantiere e di traffico. Ha sottolineato che parte dei sottopassi che conducono

allo spazio interno intersecano la carreggiata principale della rotonda a due

corsie e che il loro dimensionamento strutturale è stato determinato sulla

scorta dei carichi di traffico veicolare previsti, ed evidenziato che le fasi

di costruzione hanno dovuto tener conto dell'assetto provvisorio dei flussi di

traffico veicolare e dei suoi effetti sulle strutture temporanee e definitive. Checché

ne dica il ricorrente, la referenza in oggetto va considerata come un progetto

unico costituito da diverse componenti (tra cui i sottopassi carrabili,

pedonali e ciclabili, le strade, gli incroci e i muri di sostegno) che presenta

evidenti analogie con il progetto oggetto della commessa (interazione tra le

singole tipologie di traffico lungo un'arteria litoranea che dovrà rimanere

aperta al traffico per tutta la durata del cantiere, condizioni idrogeologiche

complesse, esigenze di sicurezza accresciute durante l'esercizio del cantiere e

le fasi di apertura al traffico, attenzione agli immobili situati nelle

immediate vicinanze). A ragione il committente ha dunque ammesso questa

referenza.

3.1.4.

L'insorgente afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto ritenere valevole

per l'ingegnere progettista responsabile della ventilazione del

deliberatario la referenza Galleria __________. Sostiene che i tempi di

realizzazione estremamente lunghi e il fatto che a far tempo proprio dal

mese di maggio 2020 l'ing. G__________ non è più un collaboratore della CO 1

non consentirebbero di rendere credibile che per il progetto in questione lo

stesso ingegnere possa aver curato le fasi di progettazione (dal 2003 e

2007) e in seguito le fasi 51 e 52 (dal 2007 al 2019). Orbene, questo

Tribunale non ha motivo di dubitare della bontà delle spiegazioni fornite in

duplica dal deliberatario circa le

fasi di progettazione curate dall'ing. G__________ e la sua posizione nei

confronti dello studio capofila (cfr. anche la dichiarazione di collaborazione

di cui al doc. 7). A giusta ragione la stazione appaltante ha quindi

considerato valida tale referenza.

3.1.5. Il Consorzio ricorrente obietta infine la referenza _______ tubo __________

portata dall'aggiudicatario per l'architetto G__________ G__________. Ritiene

oggettivamente impossibile che egli abbia potuto seguire la fase 32 del

progetto indicato, ovvero la riqualifica territoriale al portale sud ad __________

nel contesto della realizzazione del secondo tubo del __________, a suo dire iniziata

solo nel 2018. A torto. Come risulta dal plico di documenti di cui al doc. 8, la

fase 32 - il cui obiettivo ai sensi delle norme SIA è la preparazione di un progetto

destinato alla pubblicazione, in modo tale da conseguire l'approvazione dei

piani - è iniziata già nel 2017. L'arch. G__________ ha eseguito sia la fase 31

che la fase 32, premessa indispensabile per la pubblicazione del progetto

esecutivo (fase 33) avvenuta nel 2018. Da ciò

discende che la referenza in oggetto è senz'altro ammissibile.

3.2. L'insorgente ha contestato l'idoneità del

deliberatario anche perché, per lo studio responsabile K+T, il Consorzio

avrebbe omesso di presentare tutti i giustificativi relativi

alle norme SIA e VSS. Nella misura in cui i documenti mancanti sono stati

prodotti in questa sede (cfr. fatture SIA VSS 2018 con conferma iscrizione

SIA, esibite in duplica sub doc. 9), la doglianza del ricorrente cade

pertanto nel vuoto.

4.

4.1. Occorre ora

esaminare se, come eccepisce in questa sede il deliberatario, l'offerta del

ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa siccome non adempirebbe il

requisito d'idoneità (CI3)

prescritto dal capitolato (condizioni d'appalto, CI 3.1.1,

pag.

8), relativo alle referenze del CP.

4.2. Il deliberatario contesta la validità della referenza _______

tunnel - __________ portata dal ricorrente per il CP. A mente sua, l'intervento

in oggetto non riguarderebbe un progetto di complessità simile al progetto

in appalto, con le caratteristiche di una galleria ferroviaria o stradale. La

censura merita accoglimento.

Come detto, le clausole del concorso stabilivano che per il capoprogetto era

richiesta una referenza riguardante un progetto di complessità simile al

progetto in appalto; doveva, in particolare, trattarsi della realizzazione

di una nuova galleria stradale o ferroviaria con avanzamento in sotterraneo di

lunghezza > 800m. Ora, non v'è chi non veda come il tunnel idroelettrico

in discussione non può essere considerato tale. Invano il ricorrente si

avventura nell'affermare che nell'offerta il manufatto è stato correttamente

indicato quale galleria in ambito idroelettrico ma che, tuttavia, durante

i lavori sarebbe stato adibito al traffico veicolare. La sua tesi non può

essere seguita neppure laddove sostiene che esso sarebbe equiparabile ad una

galleria stradale o ferroviaria se si considerano, da un lato, le problematiche

geologiche complesse che la sua realizzazione ha dovuto affrontare e risolvere

e, dall'altro, i provvedimenti (esecutivi, gestionali, di coordinamento e di

sicurezza) che si sono imposti. Checché ne dicano i ricorrenti, l'opera

proposta quale referenza dall'ing. S_______ M__________ non corrisponde a

quanto richiesto dal committente, né può essere considerata analoga a quella

del progetto di gara. Una galleria stradale o ferroviaria ha una funzionalità

legata a flussi di traffico che impongono l'allestimento di un concetto

estremamente complesso, caratterizzato da soluzioni di natura geologica,

dall'equipaggiamento infrastrutturale, dalle soluzioni elettromeccaniche, da

quelle dettate dalle esigenze di sicurezza, nonché dall'allestimento di un

progetto giudicato anche dal profilo architettonico e paesaggistico. Un

cunicolo idroelettrico per sua natura è invece destinato a permettere

unicamente il flusso di acqua. Le esigenze che caratterizzano le fasi 31 e 32

della sua progettazione sono manifestamente diverse da quelle richieste per il

progetto oggetto del concorso. La referenza addotta non rispetta i parametri

indicati negli atti di gara (CI 3.1.1, pag. 8 delle condizioni di gara)

e non poteva dunque essere considerata valida. Alla luce di queste circostanze, in applicazione dell'art. 38

cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, s'imponeva quindi di escludere dalla gara il

Consorzio ricorrente, per mancato adempimento del criterio d'idoneità in questione. Non occorre

pertanto esaminare le censure rivolte contro la valutazione delle offerte,

siccome quella dell'insorgente non potrebbe in alcun caso permetterle di

ottenere la commessa.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto.

La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente affinché

si esprima nuovamente sull'offerta del Consorzio __________, unica rimasta in

gara, dopo aver verificato la referenza addotta dallo

studio responsabile manufatti e tracciato secondo quanto esposto al consid.

3.1.1.

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

5.3. La tassa di giustizia è posta a carico delle parti secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente rifonderà al ricorrente e al deliberatario, entrambi assistiti da un

legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili. Le indennità di patrocinio

tra il Consorzio aggiudicatario e il Consorzio ricorrente sono invece

compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. la

decisione del 12 febbraio 2020 (n. 756) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del

consid. 5.1.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del ricorrente, del deliberatario e

dello Stato in ragione di 1/3 ciascuno. Al ricorrente è restituito l'importo di

fr. 4'000.- versato in eccesso.

3.

Lo Stato

rifonderà al ricorrente e al deliberatario fr. 1'000.- ciascuno a titolo di

ripetibili. Tra il ricorrente e il deliberatario le ripetibili sono invece date

per compensate.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera