52.2020.108
Commessa pubblica. Delibera mandato di progettazione relativo alla costruzione di una galleria. Criteri di idoneità. Referenze
8 settembre 2020Italiano25 min
devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di
Source ti.ch
______________________________
Incarto n.
52.2020.108
Lugano
8
settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo
sul ricorso del 24 febbraio 2020 di
RI
1, ,
RI
2, ,
RI
3, ,
RI
4,
componenti
il Consorzio __________,
patrocinate
da: PA 1,
contro
la decisione del 12 febbraio 2020 (n. 756) del
Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'assegnazione del mandato
di progettazione relativo alla costruzione della galleria di __________
comprendente i portali e i raccordi alla rete viaria esistente, lungo la
strada principale __________, nel tratto __________, nei Comuni di __________,
ha aggiudicato la commessa al Consorzio formato dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 marzo 2019 la
Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un
pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) ed impostato secondo la
procedura libera, per aggiudicare il mandato di progettazione relativo alla
costruzione della galleria di __________ comprendente i portali e i raccordi
alla rete viaria esistente, lungo la strada principale __________, nel tratto __________,
nei Comuni di __________ (FU n. __________ pag. __________). Le condizioni
d'appalto indicavano cinque criteri di idoneità. Tra questi, il CI1, CI2 e il CI3 esigevano dagli
studi capofila, dai concorrenti (ovvero dai singoli studi responsabili di
ciascun settore) e dalle persone di riferimento (persone chiave e specialisti) una
referenza.
CI 1 COMPETENZA
SPECIFICA DELLO STUDIO CAPOFILA
Referenza riguardante 1
progetto di complessità simile al progetto in appalto, eseguito nel rispetto
delle seguenti esigenze:
·
realizzazione di una nuova
galleria stradale o ferroviaria con avanzamento in sotterraneo, di lunghezza
> 800m;
·
prestazione con percorso completo
dalla progettazione all'esecuzione includente le fasi 3 progettazione, 4
appalto e 5 realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della
Società svizzera ingegneri ed architetti (SIA);
·
progetto concluso negli ultimi 30
anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei
committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia
estinta);
·
progetto realizzato quale studio
singolo o quale responsabile di un consorzio.
CI 2 COMPETENZA
TECNICA DELL'OFFERENTE
Per ogni settore
(disciplina) si richiede la produzione di referenze riguardanti progetti di
complessità paragonabile rispetto alle esigenze elencate di seguito.
Un singolo studio può
essere responsabile di più settori qualora ne attesti la capacità e ottemperi
al criterio di idoneità (CI) per ognuno dei settori di cui è responsabile.
Un singolo settore può essere
coperto da più studi a condizione che almeno lo studio responsabile ottemperi
al relativo criterio di idoneità (CI).
(…)
CI 2.2 STUDIO
RESPONSABILE MANUFATTI E TRACCIATI (K+T)
Referenza riguardante 1 progetto di complessità simile
al progetto in appalto, eseguito nel rispetto delle seguenti esigenze:
·
un nuovo manufatto del costo di
almeno 2.0 Mio. CHF comprovato al momento della scadenza del concorso (opere
costruttive, IVA esclusa);
·
prestazione con percorso completo
dalla progettazione all'esecuzione includente le 3 fasi di progettazione, 4
appalto e 5 realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della
Società svizzera ingegneri ed architetti (SIA);
·
progetto concluso negli ultimi 30
anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei
committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia
estinta);
·
progetto realizzato quale studio
singolo o quale responsabile K in un consorzio.
(…)
CI 3 PERSONE DI RIFERIMENTO
Le persone di riferimento devono ottemperare ai
seguenti requisiti per i quali devono essere fornite le relative dimostrazioni.
Le persone di riferimento possono, se soddisfano i requisiti richiesti e
garantiscono sufficiente disponibilità, assolvere due funzioni (al massimo).
CI 3.1 PERSONE CHIAVE
CI 3.1.1 CAPOPROGETTO (CP)
Formazione
richiesta: il CP deve essere in possesso di un diploma di Master of Science in
ingegneria civile conseguito in una scuola politecnica federale (ETH, livello A
o istituto equivalente) e fare parte dello studio Capofila.
Capacità linguistiche: padronanza dell'italiano, corrispondente al livello C1
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER).
Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 1, svolto in veste di CP T/G o
SCP T/G per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52 secondo SIA 103.
(…)
CI 3.1.4
INGEGNERE
PROGETTISTA RESPONSABILE MANUFATTI E TRACCIATO (K+T)
Formazione richiesta: il
responsabile K+T deve essere in possesso di un diploma di Master o Bachelor of
Science in ingegneria civile (ETH, SUP o equivalente).
Referenze: 1 progetto in
analogia al criterio CI 2.2, per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52 secondo SIA
103.
(…)
CI 3.1.6 INGEGNERE PROGETTISTA RESPONSABILE VENTILAZIONE
(V)
Formazione
richiesta: il responsabile ventilazione deve essere in possesso di un diploma
di Master o Bachelor of Science (ETH, SUP o equivalente).
Referenze:
1 progetto in analogia al criterio CI 2.4, per le fasi 31 e 32 oppure 51 e 52
secondo SIA 108.
CI
3.2 SPECIALISTI
(…)
CI
3.2.4 ARCHITETTURA E PAESAGGIO (ARCH)
Referenze: 1 progetto di
accompagnamento a un progetto di ingegneria (ponte, svincolo stradale, portale
galleria), riferite alle fasi 31 e 32 secondo il regolamento SIA 112 o a fasi
progettuali equivalenti.
Lo SP ARCH non può essere
un titolare o un dipendente né dello studio Capofila né di uno degli studi
responsabili o collaboranti di un altro settore (T/G, T+K, BSA, V).
Formazione:
diploma di Master of Science (ETH, livello A o equivalente).
Il CI 5 esigeva inoltre quanto
segue.
CI 5 LICENZE
CRB (CENTRO SVIZZERO DI STUDIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE) E
NORMATIVE SIA E VSS
(…)
CI
5.2 Per l'esecuzione del progetto si richiede la conoscenza e
l'utilizzo delle norme applicabili al mandante (tecniche e legali). Sia lo
studio capofila e responsabile T/G sia lo studio responsabile K+T devono
disporre delle norme SIA e VSS almeno dal 2018. Una copia dei rispettivi
giustificativi deve essere allegata. I concorrenti (esteri) che ne fossero
sprovvisti possono partecipare avvalendosi della facoltà di consorziamento.
Il documento stabiliva
che il mandato sarebbe stato aggiudicato sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri:
Criteri /sottocriteri
Ponderazione
sottocriteri
criteri
1 Prezzo
30%
2 Attendibilità del prezzo orario medio
20%
3 Attendibilità delle ore previste
20%
4 Organizzazione dell'offerente
10%
4.1
Possibilità di sostituire le persone chiave
5%
4.2
Ripartizione ore previste fra gli attori principali
5%
5 Persone chiave
20%
5.1
Progetto di referenze
10%
5.2
Esperienza
10%
TOTALE
100%
Le condizioni di gara
precisavano tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione
di ogni singolo criterio di aggiudicazione.
B.
Entro il termine prestabilito sono giunte al committente le
offerte di tre gruppi di progettazione, per importi compresi tra fr.
6'136'942.35 e fr. 6'995'880.-. Dopo aver valutato le stesse, il 12 febbraio
2020 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio __________
formato dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, giunto primo in graduatoria con
506.80 punti.
C. Contro la predetta
decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio
Team __________, composto dalle imprese RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, posizionatosi secondo con 503.30
punti, chiedendo l'annullamento della delibera con conseguente assegnazione
della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame. In via subordinata ha domandato il rinvio degli atti al committente per
nuova valutazione e delibera. Il
ricorrente ha contestato la nota attribuitagli nel sottocriterio progetto di
referenze, sostenendo che la referenza (galleria __________) del
sostituto capoprogetto da esso designato non avrebbe ricevuto il giusto
punteggio. L'errore, riconosciuto dallo stesso committente durante un incontro svoltosi
il 20 febbraio 2020 con il rappresentante del Consorzio ricorrente, avrebbe
indotto l'autorità cantonale, da un lato, ad ammettere che senza questo errore il
Consorzio Team __________ sarebbe risultato primo in graduatoria e, dall'altro,
a comunicare a quest'ultimo che avrebbe proceduto all'annullamento della
risoluzione di delibera emanando appena possibile una nuova decisione. L'insorgente
ha dunque avversato l'aggiudicazione a titolo puramente cautelativo in attesa
delle possibili nuove decisioni del committente, riservandosi di approfondire le censure una volta presa
visione degli atti concorsuali.
D.
a. Al gravame si è opposto il
committente, il quale ha dato atto al ricorrente dell'errore da esso denunciato in relazione alla valutazione
del criterio delle persone chiave. Ha tuttavia rilevato che la
correzione da apportare (attribuzione della nota 3.00 alla referenza del SCP)
non porterebbe alla modifica della posizione dell'insorgente che rimarrebbe -
con i suoi 505.30 punti totali - confinato al secondo posto.
b. Pure il deliberatario ha sollecitato la reiezione del gravame. Esso ha contestato
che il committente avrebbe apprezzato in maniera errata la referenza dell'ing.
M__________, riservandosi in sede di duplica di semmai affrontare
tutte le particolarità della delibera, incluso il punteggio attribuito a tutte
le concorrenti. Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà, ove
occorra, nel seguito.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E.
Dopo aver visionato l'incarto,
con la replica il ricorrente ha contestato la validità della referenza (Correzione
stradale __________) apportata dallo studio
responsabile manufatti e tracciato (T+K) designato dal deliberatario, sostenendo
che a fungere da "responsabile K" non sarebbe stata la CO 2 ma la
sua consociata D__________ SA. Ha annotato che neppure il capoprogetto (CP)
dell'aggiudicatario adempie ai requisiti posti dall'ente banditore per accedere
alla gara; egli non farebbe parte dell'organico della capofila CO 1, non possiederebbe
le necessarie conoscenze linguistiche, né avrebbe svolto per il progetto di
referenza Tunnel __________ le fasi di progettazione richieste (31 e 32
oppure 51 e 52). Ha inoltre obiettato che per le referenze Galleria di A__________
e N__________, l'ingegnere progettista responsabile della ventilazione
rispettivamente l'architetto designati avrebbero curato tutte le fasi di
progettazione esatte dall'ente banditore. Quest'ultimo non poteva riconoscere
in favore dell'ingegnere progettista responsabile manufatti e tracciato del
deliberatario (neppure) la referenza Sottopassi __________; il progetto
indicato (tre sottopassi pedonali e ciclabili del valore complessivo di CHF 2.2
Mio) non adempirebbe il requisito (un nuovo manufatto del costo di almeno
2.0 Mio CHF) richiesto dal bando. Per quanto riguarda infine le norme SIA e VSS, per lo studio responsabile K+T, il
Consorzio __________ avrebbe omesso di presentare tutti i relativi giustificativi. Il deliberatario andrebbe pertanto escluso in
difetto dei menzionati requisiti d'idoneità. Il ricorrente ha quindi obiettato
la valutazione delle offerte in relazione ai sottocriteri possibilità di
sostituire le persone chiave e progetto di referenze. Sostiene che
la sua offerta meriterebbe un punteggio complessivo superiore a quello
attribuito all'aggiudicatario.
F.
a. Con la duplica l'ente banditore ha precisato che la valutazione
dell'idoneità a partecipare alla gara del deliberatario si è basata sulle indicazioni
fornite nonché sulla documentazione (giustificativi relativi all'utilizzo delle
norme SIA, VSS e CRB) già in suo possesso in quanto pervenuta attraverso
altre procedure, senza procedere ad ulteriori accertamenti. Ha
quindi confermato la valutazione delle offerte ritenendola espressione corretta
dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in materia.
b. L'aggiudicatario, dal canto suo, oltre a contestare le allegazioni
del ricorrente con argomentazioni di cui si dirà nel seguito, ha sostenuto che
l'offerta del ricorrente non è priva di lacune significative. Ha in
particolare contestato la validità della referenza (__________ tunnel __________)
portata dal CP del Consorzio Team del __________ per accedere alla gara, non
potendosi affermare che il tunnel idroelettrico rientra nelle
caratteristiche progettuali ed esecutive dell'opera oggetto della gara. A
mente sua, non vi è nulla che lo rende simile alla galleria di __________,
non trattandosi di una galleria stradale o ferroviaria come richiesto dal
relativo criterio di idoneità. Il ricorrente andrebbe pertanto escluso in
difetto di un requisito d'idoneità. Delle altre argomentazioni addotte si dirà,
ove occorresse, nel seguito.
G. Con la triplica e la quadruplica
le parti hanno ribadito le proprie posizioni con precisazioni di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30
novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al concorso,
Fatti
i membri del Consorzio Team __________ sono senz'altro legittimati a contestare
l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e
CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Per le ragioni che saranno meglio esposte nel seguito, non occorre in
particolare procedere all'audizione testimoniale dell'ing. W__________ come
postulato in duplica dal deliberatario.
1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua
versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria
della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).
2. 2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le
disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica
dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal
canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP
prevede che i documenti di gara
devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di
predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per
entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che
devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono
essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità
vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono
soltanto ad accertare se i concorrenti sono
in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione
richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa
fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello
di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei
concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che
deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con
l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
2.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo
soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo,
ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti
secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente
l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal
bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti
garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a
concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il
committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri
di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018
consid. 3.2 e rinvii).
2.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e
criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri
che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della
commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa
categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri
sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di
carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate
dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il
capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.
3.
Nel caso concreto, come esposto in
narrativa, il committente ha inserito nel bando diversi criteri di idoneità di
natura particolare, chiedendo agli studi capofila, ai singoli studi responsabili
di ciascun settore e alle persone di riferimento (personale chiave e
specialisti operanti all'interno degli studi) di indicare una referenza atta ad
attestare la loro capacità di fornire la prestazione oggetto della commessa.
3.1. Il ricorrente contesta la
validità delle referenze addotte a questo scopo dallo studio responsabile
manufatti e tracciato (cfr. infra,
consid. 3.1.1), dal CP (cfr. infra,
consid. 3.1.2), dall'ingegnere progettista responsabile manufatti e
tracciato (cfr. infra,
consid. 3.1.3), dall'ingegnere progettista
responsabile ventilazione (cfr. infra,
consid. 3.1.4) e
dall'architetto (cfr. infra, consid. 3.1.5) del deliberatario.
3.1.1. Lo studio responsabile manufatti e tracciato (K+T) del deliberatario ha
apportato quale referenza il progetto di Correzione stradale __________ commissionato
dal Canton Vaud. Il progetto prevedeva l'eliminazione di due restringimenti
della strada cantonale mediante la realizzazione di diverse opere di sostegno e
protezione lungo due tratte stradali di 660m e 340m, di un nuovo ponte lungo
circa 190m sopra la linea ferroviaria reginale MOB, oltre che la protezione
degli imbocchi delle gallerie artificiali esistenti. L'insorgente obietta
l'ammissibilità di tale referenza, poiché la funzione di responsabile manufatti
(responsabile K) non sarebbe stata svolta dalla CO 2, bensì dallo studio
consorziato D__________ SA. Il deliberatario ha smentito questa circostanza
affermando - sulla scorta di alcuni estratti dell'offerta inoltrata a suo tempo
per il progetto indicato quale referenza dal Consorzio __________ (doc. 3) in
cui i collaboratori di CO 2 figurano sempre come persone chiave; in
particolare va menzionato il capoprogetto F__________ H__________ - che CO
2 ha allestito il progetto e si è occupata di tutta la parte esecutiva. Il
committente, malgrado la precisa critica del ricorrente, non ha sostenuto di aver esperito accertamenti in merito, limitandosi
invero a sostenere che nel fascicolo Offerta d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente, a pag. 18, l'aggiudicataria
ha descritto la propria attività come pilota del consorzio relativamente alle
prestazioni K+T e che, nonostante
un piccolo pasticcio di copia e incolla nell'illustrazione del progetto, le
ulteriori indicazioni rilasciate convergono nell'indicare CO 2 come
responsabile della specialità. In sede di triplica l'insorgente ha
annotato, da un lato, che gli estratti d'offerta esibiti sub doc. 3 non
facevano altro che puntualizzare sia il ruolo di CP, sia le persone chiave, sia infine il ruolo di capofila della CO 2
e, dall'altro, che tali documenti non erano stati prodotti nella loro
integralità, nel senso che sono stati esibiti i fogli F22.1 (capoprogetto) e
F22.4 (responsabile tracciato) ma non quelli inerenti lo "spécialiste
d'ouvrages d'art" (fogli F22.2 e F22.3). Ha quindi allegato i piani
esecutivi (planimetria e sezioni) del manufatto (ponte) oggetto della referenza
qui dibattuta (doc. T 1-2) da cui risulta chiaramente la consorziata D__________
SA quale progettista, evidenziando che tali documenti risultano in linea
con quanto apparso su un'altra rivista tecnica, a firma proprio
del committente (Canton __________) e del consorzio di progettazione, da cui si
evince che CO 2 era associata al progetto stradale mentre D__________ SA al
manufatto vero e proprio (doc. U). L'aggiudicataria non ha obiettato
alcunché al riguardo, salvo sostenere che il doc. U non offre nulla di
significativo ai fini del giudizio, ad eccezione della chiara indicazione di CO
2 quale primo studio di ingegneria consorziato, nonché studio capofila del consorzio,
né ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l'effettivo ruolo (di
responsabile K) assunto in quel contesto
dalla CO 2. Il committente è invece rimasto silente. In queste circostanze, al
Tribunale non è possibile pronunciarsi in merito alla valutazione operata dal
committente in punto alla validità della referenza addotta. Contrariamente a
quanto preteso dalle insorgenti, l'offerta non era incompleta su questo punto, giacché
munita delle informazioni richieste dagli atti di gara, e non meritava pertanto
l'esclusione. Tuttavia, gli atti devono essere retrocessi alla stazione
appaltante affinché raccolga le informazioni mancanti e si esprima circa
l'adempimento del criterio di idoneità CI 2.2 da parte dello studio
responsabile manufatti e tracciato del deliberatario.
3.1.2. L'insorgente afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto considerare
valida (neppure) la referenza portata dal CP del deliberatario avente per
oggetto il Tunnel __________. A torto, tuttavia. Innanzitutto occorre
rilevare che l'ing. A__________ W__________ fa parte dello studio capofila;
con quest'ultimo egli intrattiene infatti un rapporto di collaborazione
retribuito in qualità di Capo Progetto/Senior Consultant (cfr.
dichiarazione della CO 1, prodotta in duplica sub doc. 4). Questo Tribunale, al
pari del committente, non ha motivo di dubitare delle indicazioni fornite dal
deliberatario in punto alle sue conoscenze linguistiche, a maggior ragione ove
solo si consideri che per l'apprezzamento del criterio di cui trattasi faceva
stato unicamente l'autocertificazione da parte dell'offerente, rilasciata da
quest'ultimo con le comminatorie precisate nella copertina del fascicolo Offerta
d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente. I generici dubbi che il
ricorrente solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro oggettivo
agli atti. Dagli atti dell'incarto emerge inoltre che l'ing. W__________ ha
assunto la funzione di CP e che in questa veste ha svolto le fasi 31-51 (cfr.
doc. 6). Inutilmente l'insorgente tenta di attribuire all'ing. A__________ S__________
la responsabilità di tale referenza, citando un noto testo del settore.
L'esperienza che l'ing. S__________ ha accumulato per il progetto in
discussione, in seguito apprezzata grazie ai suoi contributi e scritti
pubblici, risale alla funzione di sostituto assistente (doc. 5) e non modifica
la sostanza della funzione (di CP) dell'ing. W__________. Da ciò discende che
la referenza apportata dal CP è senz'altro ammissibile.
3.1.3. Il ricorrente mette in dubbio anche la validità della referenza __________ Piazza __________ - Sottopassi portata dal deliberatario per l'ingegnere progettista responsabile
manufatti e tracciato. A mente sua, tale progetto non rientrerebbe tra quelli
richiesti a titolo di referenze, avendo per oggetto la realizzazione di tre
sottopassi pedonali e ciclabili del valore complessivo di CHF 2.2 Mio (quindi
tre distinti manufatti di minore importanza) e non
già quella di un nuovo manufatto del costo di al-
meno 2.0 Mio CHF, come prescritto dal capitolato. A
torto. Come rettamente sostiene il Consorzio deliberatario, la referenza è
costituita dal nodo di Piazza __________, ovvero da un solo progetto
costituito da diversi elementi inscindibili tra loro. Dagli atti dell'incarto
ben emerge che questo nodo nevralgico per la viabilità cittadina è stato
studiato per integrare al meglio anche la mobilità lenta. I sottopassi
ciclabili e pedonali permettono di collegare senza conflitti i quartieri
cittadini a ridosso della rotonda. In questa sede il deliberatario ha
inoltre spiegato di avere affrontato, nei compiti di progettazione, oltre agli
aspetti strutturali, anche tutti gli aspetti tecnici relativi alle fasi di
cantiere e di traffico. Ha sottolineato che parte dei sottopassi che conducono
allo spazio interno intersecano la carreggiata principale della rotonda a due
corsie e che il loro dimensionamento strutturale è stato determinato sulla
scorta dei carichi di traffico veicolare previsti, ed evidenziato che le fasi
di costruzione hanno dovuto tener conto dell'assetto provvisorio dei flussi di
traffico veicolare e dei suoi effetti sulle strutture temporanee e definitive. Checché
ne dica il ricorrente, la referenza in oggetto va considerata come un progetto
unico costituito da diverse componenti (tra cui i sottopassi carrabili,
pedonali e ciclabili, le strade, gli incroci e i muri di sostegno) che presenta
evidenti analogie con il progetto oggetto della commessa (interazione tra le
singole tipologie di traffico lungo un'arteria litoranea che dovrà rimanere
aperta al traffico per tutta la durata del cantiere, condizioni idrogeologiche
complesse, esigenze di sicurezza accresciute durante l'esercizio del cantiere e
le fasi di apertura al traffico, attenzione agli immobili situati nelle
immediate vicinanze). A ragione il committente ha dunque ammesso questa
referenza.
3.1.4.
L'insorgente afferma che l'ente banditore non avrebbe dovuto ritenere valevole
per l'ingegnere progettista responsabile della ventilazione del
deliberatario la referenza Galleria __________. Sostiene che i tempi di
realizzazione estremamente lunghi e il fatto che a far tempo proprio dal
mese di maggio 2020 l'ing. G__________ non è più un collaboratore della CO 1
non consentirebbero di rendere credibile che per il progetto in questione lo
stesso ingegnere possa aver curato le fasi di progettazione (dal 2003 e
2007) e in seguito le fasi 51 e 52 (dal 2007 al 2019). Orbene, questo
Tribunale non ha motivo di dubitare della bontà delle spiegazioni fornite in
duplica dal deliberatario circa le
fasi di progettazione curate dall'ing. G__________ e la sua posizione nei
confronti dello studio capofila (cfr. anche la dichiarazione di collaborazione
di cui al doc. 7). A giusta ragione la stazione appaltante ha quindi
considerato valida tale referenza.
3.1.5. Il Consorzio ricorrente obietta infine la referenza _______ tubo __________
portata dall'aggiudicatario per l'architetto G__________ G__________. Ritiene
oggettivamente impossibile che egli abbia potuto seguire la fase 32 del
progetto indicato, ovvero la riqualifica territoriale al portale sud ad __________
nel contesto della realizzazione del secondo tubo del __________, a suo dire iniziata
solo nel 2018. A torto. Come risulta dal plico di documenti di cui al doc. 8, la
fase 32 - il cui obiettivo ai sensi delle norme SIA è la preparazione di un progetto
destinato alla pubblicazione, in modo tale da conseguire l'approvazione dei
piani - è iniziata già nel 2017. L'arch. G__________ ha eseguito sia la fase 31
che la fase 32, premessa indispensabile per la pubblicazione del progetto
esecutivo (fase 33) avvenuta nel 2018. Da ciò
discende che la referenza in oggetto è senz'altro ammissibile.
3.2. L'insorgente ha contestato l'idoneità del
deliberatario anche perché, per lo studio responsabile K+T, il Consorzio
avrebbe omesso di presentare tutti i giustificativi relativi
alle norme SIA e VSS. Nella misura in cui i documenti mancanti sono stati
prodotti in questa sede (cfr. fatture SIA VSS 2018 con conferma iscrizione
SIA, esibite in duplica sub doc. 9), la doglianza del ricorrente cade
pertanto nel vuoto.
4.
4.1. Occorre ora
esaminare se, come eccepisce in questa sede il deliberatario, l'offerta del
ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa siccome non adempirebbe il
requisito d'idoneità (CI3)
prescritto dal capitolato (condizioni d'appalto, CI 3.1.1,
pag.
8), relativo alle referenze del CP.
4.2. Il deliberatario contesta la validità della referenza _______
tunnel - __________ portata dal ricorrente per il CP. A mente sua, l'intervento
in oggetto non riguarderebbe un progetto di complessità simile al progetto
in appalto, con le caratteristiche di una galleria ferroviaria o stradale. La
censura merita accoglimento.
Come detto, le clausole del concorso stabilivano che per il capoprogetto era
richiesta una referenza riguardante un progetto di complessità simile al
progetto in appalto; doveva, in particolare, trattarsi della realizzazione
di una nuova galleria stradale o ferroviaria con avanzamento in sotterraneo di
lunghezza > 800m. Ora, non v'è chi non veda come il tunnel idroelettrico
in discussione non può essere considerato tale. Invano il ricorrente si
avventura nell'affermare che nell'offerta il manufatto è stato correttamente
indicato quale galleria in ambito idroelettrico ma che, tuttavia, durante
i lavori sarebbe stato adibito al traffico veicolare. La sua tesi non può
essere seguita neppure laddove sostiene che esso sarebbe equiparabile ad una
galleria stradale o ferroviaria se si considerano, da un lato, le problematiche
geologiche complesse che la sua realizzazione ha dovuto affrontare e risolvere
e, dall'altro, i provvedimenti (esecutivi, gestionali, di coordinamento e di
sicurezza) che si sono imposti. Checché ne dicano i ricorrenti, l'opera
proposta quale referenza dall'ing. S_______ M__________ non corrisponde a
quanto richiesto dal committente, né può essere considerata analoga a quella
del progetto di gara. Una galleria stradale o ferroviaria ha una funzionalità
legata a flussi di traffico che impongono l'allestimento di un concetto
estremamente complesso, caratterizzato da soluzioni di natura geologica,
dall'equipaggiamento infrastrutturale, dalle soluzioni elettromeccaniche, da
quelle dettate dalle esigenze di sicurezza, nonché dall'allestimento di un
progetto giudicato anche dal profilo architettonico e paesaggistico. Un
cunicolo idroelettrico per sua natura è invece destinato a permettere
unicamente il flusso di acqua. Le esigenze che caratterizzano le fasi 31 e 32
della sua progettazione sono manifestamente diverse da quelle richieste per il
progetto oggetto del concorso. La referenza addotta non rispetta i parametri
indicati negli atti di gara (CI 3.1.1, pag. 8 delle condizioni di gara)
e non poteva dunque essere considerata valida. Alla luce di queste circostanze, in applicazione dell'art. 38
cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, s'imponeva quindi di escludere dalla gara il
Consorzio ricorrente, per mancato adempimento del criterio d'idoneità in questione. Non occorre
pertanto esaminare le censure rivolte contro la valutazione delle offerte,
siccome quella dell'insorgente non potrebbe in alcun caso permetterle di
ottenere la commessa.
5.
5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto.
La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente affinché
si esprima nuovamente sull'offerta del Consorzio __________, unica rimasta in
gara, dopo aver verificato la referenza addotta dallo
studio responsabile manufatti e tracciato secondo quanto esposto al consid.
3.1.1.
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
5.3. La tassa di giustizia è posta a carico delle parti secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente rifonderà al ricorrente e al deliberatario, entrambi assistiti da un
legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili. Le indennità di patrocinio
tra il Consorzio aggiudicatario e il Consorzio ricorrente sono invece
compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1.1. la
decisione del 12 febbraio 2020 (n. 756) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del
consid. 5.1.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del ricorrente, del deliberatario e
dello Stato in ragione di 1/3 ciascuno. Al ricorrente è restituito l'importo di
fr. 4'000.- versato in eccesso.
3.
Lo Stato
rifonderà al ricorrente e al deliberatario fr. 1'000.- ciascuno a titolo di
ripetibili. Tra il ricorrente e il deliberatario le ripetibili sono invece date
per compensate.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera