52.2020.109
Ammonimento per infrazione alle norme dalla circolazione (eccesso di velocità)
7 dicembre 2020Italiano16 min
le ore 12.30, RI 1 circolava in territorio di __________ in direzione __________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.109
Lugano
7
dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 24 febbraio 2020 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 385) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 28 giugno 2019 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di quattro mesi;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, cittadino
italiano, è nato il __________ e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a
motore (cat. B) nel 2000.
Impresario di
professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 6 aprile 2019, verso
le ore 12.30, RI 1 circolava in territorio di __________ in direzione __________
(fuori località) alla guida della vettura Porsche Cayenne targata __________ a
una velocità punibile - accertata mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio
ProVida 412242 - di 125 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige
un limite di 80 km/h.
Interrogato dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, il conducente non
ha negato gli estremi dell'infrazione, accettando in particolare le risultanze
del rilevamento tecnico e scusandosi per l'accaduto.
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 7 giugno 2019 la Sezione della
circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento
amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca
della licenza di condurre.
Raccolte le sue osservazioni, il 28 giugno successivo l'autorità amministrativa
ha risolto di revocargli la patente per la durata di quattro mesi (dal 1°
agosto al 30 novembre 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la
guida dei veicoli delle categorie speciali G
e M. La decisione è stata resa sulla
base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976
(OAC; RS 741.51).
c. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 21 agosto 2019
il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr e ne ha
quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni - di 75 aliquote giornaliere da fr. 300.- cadauna
(per un totale di fr. 22'500.-), oltre che al pagamento di una multa di fr.
1'100.-. Avverso questo decreto RI 1 ha interposto opposizione.
C. Con giudizio del 22 gennaio 2020,
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo
l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. In sintesi, l'Esecutivo
cantonale - appurata la conformità dell'apparecchio utilizzato dalla polizia
cantonale per il rilevamento della velocità - ha confermato la commissione di
un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, ritenendo adeguata,
vista l'entità dell'eccesso di velocità constatato, la durata della misura
disposta dalla Sezione della circolazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti
alla Sezione della circolazione per nuova decisione.
In sostanza, il ricorrente ammette di avere
violato il limite di 80 km/h, ma non nella misura imputatagli. Rileva come il
fatto di avere dichiarato a verbale di accettare l'esito delle misurazioni vada
relativizzato, ritenuto che per riconoscere le loro inesattezze occorreva
un'analisi approfondita, che al momento dell'interrogatorio non aveva ancora
potuto eseguire. Considera in particolare insufficiente, a fronte
dell'imprecisione dell'apparecchio utilizzato per le misurazioni e delle
modalità non ottimali dell'inseguimento (avvenuto su un tratto di strada troppo
breve per stabilire con la necessaria certezza la velocità da lui tenuta), il
margine di tolleranza applicato (8%), che ritiene debba essere almeno del
10-15%. L'eccesso di velocità si limiterebbe pertanto a 22/28 km/h e
comporterebbe al massimo una revoca della durata di un mese, che egli avrebbe
peraltro già scontato.
E.
All'accoglimento del gravame si
oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La
Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
F. Non
vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente
a presentare una replica.
G. Nel frattempo, chiamato a
pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza dell'8 ottobre
2020, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha ritenuto
che l'eccesso di velocità commesso si fosse limitato a 20 km/h. Ha pertanto derubricato
a infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv.
1 LCStr il reato imputato ad RI 1, che ha dunque condannato al pagamento di una
multa di fr. 500.-. Tale decisione, rimasta incontestata, è nel frattempo
passata in giudicato.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza
istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le
altre prove sollecitate dal ricorrente (audizione degli agenti intervenuti,
richiamo del rapporto di polizia da cui risulta l'inseguimento e acquisizione
del relativo filmato) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a
rendere.
2. 2.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata
pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II
447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal
giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti
sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se
l'apprezzamento delle prove compiuto dal
giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il
giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare
quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II
95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103
consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97
consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016
consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20
marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito
degli eventi occorsi il 6 aprile 2019, con decreto d'accusa del 21
agosto successivo RI 1 è stato ritenuto colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato 45 km/h
oltre il limite di 80 km/h, cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato,
con sentenza dell'8 ottobre 2020, il giudice della Pretura penale ha ritenuto, in
esito al dibattimento, che il conducente non avesse circolato a una velocità di
125 bensì di 100 km/h, superando il limite di "soli" 20 km/. Ha
pertanto prosciolto l'imputato dall'accusa di infrazione grave e lo ha
riconosciuto colpevole di infrazione semplice alle norme della circolazione
giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr, condannandolo al pagamento di una multa di fr.
500.-. La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi
regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, per
evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è vincolato ai fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno
ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Ne
discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure e argomentazioni contenute
nel ricorso, nella misura in cui sono volte a far accertare che l'insorgente ha
circolato a 100 e non a 125 km/h, ciò che è appunto nel frattempo e
definitivamente stato appurato a livello penale.
3. 3.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può
nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009
consid. 2). In concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza emanata l'8
ottobre 2020 dal giudice della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio
tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,
del reato di infrazione semplice alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan
Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare
in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione lieve ai sensi
dell'art. 16a cpv. 1
lett. a LCStr (Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 438).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure
l'ammonimento del conducente (cfr. art. 16
cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la
circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale
di fare uso del veicolo. La durata minima
della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.
1 lett. a LCStr). In tale evenienza, se non ci sono precedenti e altri reati di
cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese
(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione lieve chi,
violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la
sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (16a
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, il conducente è ammonito (art. 16a cpv.
3 LCStr) oppure - nei casi particolarmente lievi - va esente da ogni sanzione
(art. 16a cpv. 4 LCStr).
3.3. In una giurisprudenza recente (DTF 135
Considerandi
II 138 consid. 2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare
che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1
lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per
considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera
+ pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
3.4
Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004
è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità
di trattamento tra conducenti. Così, indipendentemente
dalle circostanze concrete, un eccesso di velocità di 15-25 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza
spartitraffico costituiva un caso di gravità lieve da punire con un
ammonimento in virtù dell'art. 16 cpv. 2 in fine vLCStr, mentre un
superamento di 26-29 km/h del limite autorizzato era
una violazione di media gravità passibile di revoca della licenza di condurre
giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un eccesso di velocità di 30 km/h era invece
reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria
della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 124 II 259 consid. 2b/bb e c, 124 II 475 consid. 2a e
rinvii; STF 6A.52/2005 del 2
dicembre 2005 consid. 2.2.3 e rimandi, 6A.11/2000 del 7 settembre 2000
consid. 2).
Il
nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per
categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la
catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr.
DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2,
6A.52/2005 citata consid. 2.2.3). Oggi come allora, un eccesso di velocità di 15-25
km/h fuori delle località costituisce un'infrazione lieve (art.
16a LCStr), mentre il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h è
nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo
diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di
almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un
eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato
grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.
a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi
esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della
messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al
fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.
3.
LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non
giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità (DTF 126
II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF 1C_293/2009 del
27.
agosto 2009 consid. 2.3.2).
3.5
Nel
caso in esame, a seguito della sentenza del giudice della Pretura penale, si
deve ritenere che RI 1 abbia, il 6 aprile
2019, circolato in territorio di __________, fuori località, ad una
velocità di 20 km/h superiore a quella massima consentita di 80 km/h. Comportamento,
questo, che gli è valso a livello penale una condanna per infrazione semplice alle
norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr.
Dal profilo amministrativo, contrariamente a quanto concluso dalle precedenti
istanze, egli non si è dunque macchiato di un'infrazione grave alle norme della
circolazione (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di quattro
mesi adottato dalla Sezione della circolazione in base all'art. 16c cpv.
2.
LCStr e tutelato dal Consiglio di Stato non può essere ulteriormente
confermato.
Il giudice penale, confrontato con un eccesso di velocità di 20 km/h fuori
località, ha come detto condannato il ricorrente a una multa di fr. 500.- per
infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1
LCStr. Il fatto che non si sia limitato a infliggere una multa disciplinare in
base all'art. 11 cpv. 1 della legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LMD; RU 1972 666) e del n. 303.2 lett. d dell'allegato 1 alla relativa ordinanza
in vigore al momento dell'infrazione (OMD; RU 1996 1078; ora: OMD; RS 314.11) -
che è applicabile soltanto in caso di messa in pericolo astratta semplice
(cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 805; Mizel, op. cit., pag. 267 segg.) - dimostra che il
giudice penale ha reputato il comportamento del conducente costitutivo di una
messa in pericolo astratta accresciuta della circolazione stradale (cfr.
pure Jeanneret, op. cit., pag. 809).
Proprio a
fronte dell'accertamento di una tale messa in pericolo astratta accresciuta,
dal quale non vi è motivo di scostarsi in questa sede, l'infrazione semplice di
cui il ricorrente si è reso colpevole a livello penale va considerata dal
profilo amministrativo un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16a cpv. 1
lett. a LCStr e della citata giurisprudenza (cfr. pure Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, II ed., Zurigo/San Gallo
2015, n. 24 ad art. 90). In assenza di
precedenti in materia di circolazione stradale del conducente e ritenuto come
non si sia in presenza - nemmeno l'interessato invero lo pretende - di
un caso particolarmente lieve ai sensi dell'art. 16a cpv. 4 LCStr (cfr.
al proposito, STF 1C_406/2010 del 29 novembre 2010 consid. 4.2; Weissenberger, op. cit., n. 23 ad art.
16.
e n. 33 ad art. 16a), alla presente fattispecie torna pertanto
applicabile l'art. 16a cpv. 3 LCStr. Ne
discende che gli atti vanno rinviati alla Sezione della circolazione
affinché pronunci nei confronti del ricorrente un ammonimento.
4.
4.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente
annullamento del giudizio governativo impugnato e della decisione
dipartimentale da esso tutelata. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della
circolazione affinché pronunci nei confronti del conducente un ammonimento,
così come indicato al considerando precedente.
4.2
Non si preleva alcuna
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato è invece tenuto a rifondere
al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1
la decisione del 22 gennaio 2020
(n. 385) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 28 giugno 2019 della
Sezione della circolazione sono annullate;
1.2
gli atti sono retrocessi alla
Sezione della circolazione affinché pronunci nei confronti di RI 1 un ammonimento,
come indicato al consid. 4.1.
2.
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va retrocesso l'importo di
fr. 1'500.- anticipato.
3.
Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà all'insorgente l'importo complessivo di fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
giudice presidente La
vicecancelliera