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Decisione

52.2020.109

Ammonimento per infrazione alle norme dalla circolazione (eccesso di velocità)

7 dicembre 2020Italiano16 min

le ore 12.30, RI 1 circolava in territorio di __________ in direzione __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.109

Lugano

7

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 24 febbraio 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 385) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 28 giugno 2019 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di quattro mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano, è nato il __________ e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a

motore (cat. B) nel 2000.

Impresario di

professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 6 aprile 2019, verso

le ore 12.30, RI 1 circolava in territorio di __________ in direzione __________

(fuori località) alla guida della vettura Porsche Cayenne targata __________ a

una velocità punibile - accertata mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio

ProVida 412242 - di 125 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige

un limite di 80 km/h.

Interrogato dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, il conducente non

ha negato gli estremi dell'infrazione, accettando in particolare le risultanze

del rilevamento tecnico e scusandosi per l'accaduto.

b. Preso atto del rapporto di polizia, il 7 giugno 2019 la Sezione della

circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento

amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca

della licenza di condurre.

Raccolte le sue osservazioni, il 28 giugno successivo l'autorità amministrativa

ha risolto di revocargli la patente per la durata di quattro mesi (dal 1°

agosto al 30 novembre 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la

guida dei veicoli delle categorie speciali G

e M. La decisione è stata resa sulla

base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a della

legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976

(OAC; RS 741.51).

c. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 21 agosto 2019

il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr e ne ha

quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di tre anni - di 75 aliquote giornaliere da fr. 300.- cadauna

(per un totale di fr. 22'500.-), oltre che al pagamento di una multa di fr.

1'100.-. Avverso questo decreto RI 1 ha interposto opposizione.

C. Con giudizio del 22 gennaio 2020,

il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo

l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. In sintesi, l'Esecutivo

cantonale - appurata la conformità dell'apparecchio utilizzato dalla polizia

cantonale per il rilevamento della velocità - ha confermato la commissione di

un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, ritenendo adeguata,

vista l'entità dell'eccesso di velocità constatato, la durata della misura

disposta dalla Sezione della circolazione.

D. Contro il predetto giudizio

governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti

alla Sezione della circolazione per nuova decisione.

In sostanza, il ricorrente ammette di avere

violato il limite di 80 km/h, ma non nella misura imputatagli. Rileva come il

fatto di avere dichiarato a verbale di accettare l'esito delle misurazioni vada

relativizzato, ritenuto che per riconoscere le loro inesattezze occorreva

un'analisi approfondita, che al momento dell'interrogatorio non aveva ancora

potuto eseguire. Considera in particolare insufficiente, a fronte

dell'imprecisione dell'apparecchio utilizzato per le misurazioni e delle

modalità non ottimali dell'inseguimento (avvenuto su un tratto di strada troppo

breve per stabilire con la necessaria certezza la velocità da lui tenuta), il

margine di tolleranza applicato (8%), che ritiene debba essere almeno del

10-15%. L'eccesso di velocità si limiterebbe pertanto a 22/28 km/h e

comporterebbe al massimo una revoca della durata di un mese, che egli avrebbe

peraltro già scontato.

E.

All'accoglimento del gravame si

oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La

Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

F. Non

vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente

a presentare una replica.

G. Nel frattempo, chiamato a

pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza dell'8 ottobre

2020, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha ritenuto

che l'eccesso di velocità commesso si fosse limitato a 20 km/h. Ha pertanto derubricato

a infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv.

1 LCStr il reato imputato ad RI 1, che ha dunque condannato al pagamento di una

multa di fr. 500.-. Tale decisione, rimasta incontestata, è nel frattempo

passata in giudicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le

altre prove sollecitate dal ricorrente (audizione degli agenti intervenuti,

richiamo del rapporto di polizia da cui risulta l'inseguimento e acquisizione

del relativo filmato) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la

conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a

rendere.

2. 2.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione

penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata

pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II

447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal

giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti

sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume

nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se

l'apprezzamento delle prove compiuto dal

giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il

giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare

quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II

95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103

consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento

amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a

proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di

diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97

consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016

consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20

marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, a seguito

degli eventi occorsi il 6 aprile 2019, con decreto d'accusa del 21

agosto successivo RI 1 è stato ritenuto colpevole di grave infrazione alle

norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato 45 km/h

oltre il limite di 80 km/h, cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato,

con sentenza dell'8 ottobre 2020, il giudice della Pretura penale ha ritenuto, in

esito al dibattimento, che il conducente non avesse circolato a una velocità di

125 bensì di 100 km/h, superando il limite di "soli" 20 km/. Ha

pertanto prosciolto l'imputato dall'accusa di infrazione grave e lo ha

riconosciuto colpevole di infrazione semplice alle norme della circolazione

giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr, condannandolo al pagamento di una multa di fr.

500.-. La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi

regolarmente passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, per

evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è vincolato ai fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno

ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Ne

discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure e argomentazioni contenute

nel ricorso, nella misura in cui sono volte a far accertare che l'insorgente ha

circolato a 100 e non a 125 km/h, ciò che è appunto nel frattempo e

definitivamente stato appurato a livello penale.

3. 3.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può

nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009

consid. 2). In concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza emanata l'8

ottobre 2020 dal giudice della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio

tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,

del reato di infrazione semplice alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan

Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione lieve ai sensi

dell'art. 16a cpv. 1

lett. a LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 438).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure

l'ammonimento del conducente (cfr. art. 16

cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la

circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale

di fare uso del veicolo. La durata minima

della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.

1 lett. a LCStr). In tale evenienza, se non ci sono precedenti e altri reati di

cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese

(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione lieve chi,

violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la

sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (16a

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, il conducente è ammonito (art. 16a cpv.

3 LCStr) oppure - nei casi particolarmente lievi - va esente da ogni sanzione

(art. 16a cpv. 4 LCStr).

3.3. In una giurisprudenza recente (DTF 135

Considerandi

II 138 consid. 2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare

che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1

lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per

considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera

+ pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

3.4

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004

è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità

di trattamento tra conducenti. Così, indipendentemente

dalle circostanze concrete, un eccesso di velocità di 15-25 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza

spartitraffico costituiva un caso di gravità lieve da punire con un

ammonimento in virtù dell'art. 16 cpv. 2 in fine vLCStr, mentre un

superamento di 26-29 km/h del limite autorizzato era

una violazione di media gravità passibile di revoca della licenza di condurre

giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un eccesso di velocità di 30 km/h era invece

reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria

della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 124 II 259 consid. 2b/bb e c, 124 II 475 consid. 2a e

rinvii; STF 6A.52/2005 del 2

dicembre 2005 consid. 2.2.3 e rimandi, 6A.11/2000 del 7 settembre 2000

consid. 2).

Il

nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per

categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la

catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr.

DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2,

6A.52/2005 citata consid. 2.2.3). Oggi come allora, un eccesso di velocità di 15-25

km/h fuori delle località costituisce un'infrazione lieve (art.

16a LCStr), mentre il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h è

nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo

diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di

almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un

eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato

grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett.

a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi

esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della

messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al

fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.

3.

LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non

giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità (DTF 126

II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF 1C_293/2009 del

27.

agosto 2009 consid. 2.3.2).

3.5

Nel

caso in esame, a seguito della sentenza del giudice della Pretura penale, si

deve ritenere che RI 1 abbia, il 6 aprile

2019, circolato in territorio di __________, fuori località, ad una

velocità di 20 km/h superiore a quella massima consentita di 80 km/h. Comportamento,

questo, che gli è valso a livello penale una condanna per infrazione semplice alle

norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr.

Dal profilo amministrativo, contrariamente a quanto concluso dalle precedenti

istanze, egli non si è dunque macchiato di un'infrazione grave alle norme della

circolazione (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di quattro

mesi adottato dalla Sezione della circolazione in base all'art. 16c cpv.

2.

LCStr e tutelato dal Consiglio di Stato non può essere ulteriormente

confermato.

Il giudice penale, confrontato con un eccesso di velocità di 20 km/h fuori

località, ha come detto condannato il ricorrente a una multa di fr. 500.- per

infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1

LCStr. Il fatto che non si sia limitato a infliggere una multa disciplinare in

base all'art. 11 cpv. 1 della legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RU 1972 666) e del n. 303.2 lett. d dell'allegato 1 alla relativa ordinanza

in vigore al momento dell'infrazione (OMD; RU 1996 1078; ora: OMD; RS 314.11) -

che è applicabile soltanto in caso di messa in pericolo astratta semplice

(cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 805; Mizel, op. cit., pag. 267 segg.) - dimostra che il

giudice penale ha reputato il comportamento del conducente costitutivo di una

messa in pericolo astratta accresciuta della circolazione stradale (cfr.

pure Jeanneret, op. cit., pag. 809).

Proprio a

fronte dell'accertamento di una tale messa in pericolo astratta accresciuta,

dal quale non vi è motivo di scostarsi in questa sede, l'infrazione semplice di

cui il ricorrente si è reso colpevole a livello penale va considerata dal

profilo amministrativo un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16a cpv. 1

lett. a LCStr e della citata giurisprudenza (cfr. pure Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, II ed., Zurigo/San Gallo

2015, n. 24 ad art. 90). In assenza di

precedenti in materia di circolazione stradale del conducente e ritenuto come

non si sia in presenza - nemmeno l'interessato invero lo pretende - di

un caso particolarmente lieve ai sensi dell'art. 16a cpv. 4 LCStr (cfr.

al proposito, STF 1C_406/2010 del 29 novembre 2010 consid. 4.2; Weissenberger, op. cit., n. 23 ad art.

16.

e n. 33 ad art. 16a), alla presente fattispecie torna pertanto

applicabile l'art. 16a cpv. 3 LCStr. Ne

discende che gli atti vanno rinviati alla Sezione della circolazione

affinché pronunci nei confronti del ricorrente un ammonimento.

4.

4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente

annullamento del giudizio governativo impugnato e della decisione

dipartimentale da esso tutelata. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della

circolazione affinché pronunci nei confronti del conducente un ammonimento,

così come indicato al considerando precedente.

4.2

Non si preleva alcuna

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato è invece tenuto a rifondere

al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 22 gennaio 2020

(n. 385) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 28 giugno 2019 della

Sezione della circolazione sono annullate;

1.2

gli atti sono retrocessi alla

Sezione della circolazione affinché pronunci nei confronti di RI 1 un ammonimento,

come indicato al consid. 4.1.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va retrocesso l'importo di

fr. 1'500.- anticipato.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà all'insorgente l'importo complessivo di fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera