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Decisione

52.2020.12

Licenza edilizia per l'installazione di un impianto di telefonia mobile

8 giugno 2022Italiano22 min

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.12

Lugano

8

giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso dell’8 gennaio

2020 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 20 novembre 2019 (n. 5829) del

Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 contro la risoluzione

del 30 ottobre 2015 con cui il Municipio di Ascona ha rilasciato a RI 1 la

licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile sul tetto di un edificio

(part. __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con domanda di

costruzione del 14 ottobre 2014, RI 1 (__________) ha chiesto al Municipio di

Ascona la licenza edilizia per posare un impianto di telefonia mobile sul tetto

di un edificio (part. __________) alto più di 13 m, situato in via __________,

in zona residenziale R3.

ESTRATTO MAPPA

L'impianto è essenzialmente formato da un supporto verticale a tre piedi, alto

4.15 m, al quale verranno applicate tre parabole unidirezionali e nove antenne

a pannello (GSM/UMTS) mascherate. Alcune apparecchiature tecniche saranno

collocate nel cantinato dell'edificio; a livello del piano terreno, verrà

inoltre posato un climatizzatore esterno.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione

di CO 1, proprietaria dello stabile d'appartamenti sul fondo confinante a nord

(part. __________).

c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 90943), il 30 ottobre 2015 il Municipio ha rilasciato la licenza

edilizia respingendo nel contempo tutte le opposizioni pervenute.

B. Con giudizio del 20

novembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO

1 avverso la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti al

Municipio per nuova decisione ai sensi del considerando 10.

Il Governo ha dapprima ritenuto il progetto completo, respingendo diverse

obiezioni sollevate dalla vicina. In particolare, ha disatteso la censura

riferita al rumore proveniente dal climatizzatore esterno e un'obiezione

relativa all'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23

dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710). Ha inoltre escluso che all'approvazione dell'impianto

ostasse l'art. 117 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del

20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), il limite d'altezza prescritto per i corpi

tecnici (art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Ascona;

NAPR), come pure l'art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100); in particolare, ha negato che la struttura

alterasse l'identità dell'edificio su cui insiste o aggravasse il contrasto con

l'altezza massima prevista dal PR. Per contro, alla luce della variante di PR

relativa all'introduzione di una normativa volta a regolamentare la posa di

antenne per la comunicazione mobile adottata dal Legislativo comunale il 20

dicembre 2018 e poi pubblicata, il Governo ha considerato che s'imponesse un

rinvio degli atti al Municipio, affinché si pronunciasse nuovamente sull'eventuale

applicazione alla fattispecie delle misure di salvaguardia e segnatamente in

punto all'art. 62 LST (decisione sospensiva) (consid. 10).

C. Avverso tale giudizio,

RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia rilasciatale dal

Municipio.

In sintesi, l'insorgente contesta che il Governo, che avrebbe pure

indebitamente procrastinato la sua decisione, potesse prendere in

considerazione la predetta variante adottata solo nelle more della procedura di

ricorso. In ogni caso, aggiunge, il progetto non si porrebbe in contrasto con

tale variante.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma essenzialmente nella

sua posizione. Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto; così pure la CO

1, contestando in particolare le tesi ricorsuali e riproponendo sinteticamente

alcune delle censure sollevate senza successo, di cui si dirà, per quanto

necessario, più avanti.

E. Con la replica, l'insorgente

si è essenzialmente riconfermata nelle sue conclusioni e domande di giudizio,

confutando puntualmente le tesi del Municipio e della resistente, con argomenti

che, nella misura del necessario, verranno discussi in appresso.

In sede di duplica, anche l'UDC e il Municipio hanno ribadito la loro

posizione. La vicina è invece rimasta silente.

F. Con decisione

del 19 gennaio 2022 (n. 242), cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato non

ha approvato la predetta variante di PR relativa all'introduzione di norme

volte a regolamentare la posa delle antenne di telefonia mobile.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio di cui è destinataria (cfr. art. 21 cpv. 1

LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm). Resta da verificare se la decisione sia impugnabile in quanto tale.

1.2.

1.2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che

rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di

principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid.

1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il

giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134

Considerandi

II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso

in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più

alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto

dall'autorità superiore (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1,

134.

II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche

per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante, STA 52.2020.423 del

7.

maggio 2021 consid. 2.1, 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5

ottobre 2015 consid. 2.3.1 e rinvii).

1.2.2

Le decisioni incidentali possono essere impugnate solo alle condizioni

poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, e meglio se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a

LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla

natura dell'atto impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio

2012.

[n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, pag. 1985 ad 2.4); di principio, è

sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione

all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata; il

pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il ricorrente

intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista

economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2020.423 citata

consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1 e rimandi).

L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di

ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della

decisione consenta di evitare

una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA 52.2020.423 citata

consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2 e rimandi).

1.2.3

In concreto, il Governo ha annullato la licenza edilizia,

rinviando gli atti al Municipio affinché si pronunciasse nuovamente sull'eventuale

applicazione alla fattispecie di misure di salvaguardia alla luce della

variante adottata dal Legislativo comunale relativa agli impianti di telefonia

mobile. Ora, tale giudizio costituisce una decisione incidentale, che non pone

fine alla lite. Pur avendo già statuito su tutte le obiezioni sollevate dalla

vicina opponente, retrocedendo l'incarto al Municipio per valutare la possibile

adozione di una misura di salvaguardia il Governo non ha impartito alcuna

istruzione vincolante sull'esito della procedura. Alla luce delle circostanze

intervenute in corso di procedura, occorre nondimeno ritenere che tale

decisione sia impugnabile in base all'art. 66 cpv. 2 LPAmm. Come visto, nel

frattempo la predetta variante di PR non è stata avallata dal Consiglio di

Stato. Con risoluzione del 19 gennaio 2022, l'Esecutivo cantonale ha in

particolare stabilito che la nuova norma proposta (art. 17bis NAPR) - che

ammetteva essenzialmente le antenne solo nelle zone lavorative e miste

(artigianale Ar e residenziale-commerciale Rc) e, a titolo eccezionale, nelle

altre zone (se giustificata da esigenze di servizio del comparto e se era

dimostrato che non erano disponibili ubicazioni in zone meno sensibili) - non

scaturiva da un analisi dettagliata del territorio comunale (ubicazione e

caratteristica di ciascuna zona) ed era troppo limitante nei confronti degli

operatori chiamati ad adempiere il compito pubblico di fornire servizi di telefonia

mobile (ai quali non poteva inoltre essere imposto un sistematico obbligo di

mascheramento e un obbligo di coutenza). Ha quindi stabilito che la stessa non

poteva essere approvata (lasciando semmai al Comune la facoltà di valutare se

proporre una nuova normativa o se invece rinunciare a regolare il tema a

livello pianificatorio).

Ferme queste premesse, il rinvio disposto con il giudizio impugnato si rivela

quindi del tutto superato, posto che non v'è più la pianificazione già adottata

a livello comunale con la quale poteva semmai porsi in contrasto il progetto

(per modo che nel vuoto cade pure ogni argomentazione sollevata al riguardo

dalle parti). Parimenti certo è di riflesso che questo Tribunale può ora

immediatamente rendere una decisione finale sull'oggetto della lite, evitando

un ulteriore procrastino della procedura, già durata quasi 8 anni (cfr. art. 66

cpv. 2 lett. b LPAmm). Ne discende che, anche da questo profilo, il ricorso è

ricevibile in ordine.

1.3

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25.

cpv. 1 LPAmm).

2.

Posto che l'unico

motivo per il quale il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia è

come visto venuto a cadere, resta solo da verificare la fondatezza o meno delle

censure qui riproposte dalla vicina resistente, invero in modo solo succinto,

contro il giudizio governativo.

3.

Corpi tecnici

3.1

Secondo

l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno

sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso

in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche

un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di

misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini

della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione,

sfuggono inoltre al computo

dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali

torrette degli ascensori, comignoli e antenne, che sporgono oltre il

tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal

fatto che queste installazioni non

determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità

perseguite dalle norme sull'altezza (cfr. RtiD I-2004 n. 37 consid. 2.2; RDAT

I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1235 ad art. 40/41 LE). Resta

comunque riservata al Comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita

norma di legge, anche i corpi tecnici o altri impianti installati sul tetto

degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale (cfr. STA 52.2016.466 del 14 settembre

2019.

consid. 3.1).

3.2

I corpi tecnici sono generalmente

costituiti da manufatti e impianti funzionalmente

connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la

connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità

della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di

sviluppo verticale e orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli

ingombri. Non mira a escludere installazioni estranee. Nella misura in cui

determinano ingombri, anche le installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alle norme applicabili ai corpi

tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l'edificio che le

supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un

trattamento più favorevole.

Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono

ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente

apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale e

orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità

perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti

d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce e antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti

d'altezza fissati per gli edifici (cfr. STA 52.2016.466 citata consid. 3.2, 52.2008.144 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2 con rinvii, 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; Scolari, op. cit., n.

1243.

ad art. 40/41 LE).

3.3

Per quanto riguarda più specificatamente le antenne di telefonia mobile,

va nondimeno ricordato che la giurisprudenza ha più volte indicato che, nell'ambito

delle proprie competenze in materia di pianificazione del territorio ed

edilizia, i Comuni e i Cantoni possono emanare misure pianificatorie e

disposizioni edilizie che regolano questi impianti. Di principio, ciò deve però

avvenire in modo esplicito, senza vanificare o eccessivamente aggravare

l'adempimento del compito di approvvigionamento del gestore di telefonia mobile

secondo la legislazione federale sulle telecomunicazioni (cfr. DTF 142 I 26

consid. 4.2; 133 II 64 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.4 e 4.3.5; 133 II 353

consid. 4.2).

Considerato che all'interno della zona edificabile gli impianti di telefonia

mobile adempiono di principio il requisito della conformità di zona (se servono

principalmente alla copertura della stessa, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 133

II 353 consid. 4.2), il loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in

particolare d'altezza) richiede dunque, di regola, un vincolo esplicito. Secondo

il Tribunale federale, non è invece possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle

altezze di edifici e impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti,

con la conseguenza che le stesse non

possano più in larga misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali,

affinché possano adempiere il loro

scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono

rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr.

DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4;

1C_239/2011 del 30 novembre 2011

consid. 3.5; 1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1; 1C_378/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 4.2; 1C_328/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 3.2 e

3.3; STA 52.2016.466 citata consid. 3.5).

3.4

Secondo l'art. 7 cifra 3 NAPR (che disciplina l'altezza dei "corpi

tecnici emergenti", cfr. titolo a margine), in quanto indispensabili

alla funzionalità dell'edificio e compatibili con l'estetica per i corpi

tecnici può essere concesso un supplemento d'altezza che non superi m 4.80

dalla quota del pavimento dell'ultimo piano abitabile.

Questa norma assoggetta quindi a uno specifico limite lo sviluppo verticale dei

corpi tecnici funzionalmente connessi all'edificio, facendola dipendere dall'altezza

dell'ultimo piano abitabile (m 4.80 dalla quota del suo pavimento). La

stessa mira essenzialmente a contenere gli ingombri di queste sporgenze, a

prescindere dallo sviluppo complessivo dello stabile su cui insistono (cfr.

pure, relativamente al previgente art. 12 cpv. 1 NAPR di Ascona, STA

52.2012.449

del 20 maggio 2014 consid. 3.3.2). Tale norma, stando al suo tenore

letterale, non vieta di per sé la posa di qualsiasi altra installazione che

serve ad altri scopi (cfr. in senso analogo, STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013

consid. 2.3, 90.2008.75 del 14 aprile 2011 consid. 4.2). In ogni caso, non

contiene alcuna esplicita restrizione (divieto o limite di altezza) per le

antenne di telefonia mobile. Già solo per questo motivo, conformemente alla

giurisprudenza sopraesposta, è da escludere che l'art. 7 cifra 3 NAPR - rivolto

indistintamente all'intero territorio comunale - possa limitare lo sviluppo di

tali impianti. A maggior ragione se si considera che questa disposizione

impedirebbe di fatto di collocare sul tetto di qualsiasi stabile avente un

ultimo livello abitabile normalmente alto almeno 3 m, ogni antenna che per

motivi tecnici-funzionali deve sopravanzare un tetto già per più di m 1.80. Ne

discende che, ostacolando in modo eccesivo lo sviluppo del servizio di

telefonia mobile richiesto dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni,

è escluso che il limite d'altezza prescritto dall'art. 7 cifra 3 NAPR possa

tornare applicabile a queste installazioni.

3.5

In concreto, l'impianto in oggetto - costituito da un supporto verticale a

tre piedi al quale sono applicate le antenne - si eleva per almeno m 7.15 dalla

quota dell'ultimo piano abitabile (ca. m 3 + 4.15 m; cfr. piano vista A; cfr.

pure osservazioni RI 1 del 28 agosto 2015 pag. 3). Lo stesso oltrepassa quindi

all'evidenza il limite d'altezza fissato dall'art. 7 cpv. 3 NAPR. Tale

circostanza è comunque irrilevante: come visto poc'anzi, e correttamente

concluso dal Governo, tale norma non è infatti applicabile agli impianti di

telefonia mobile. Da respingere è l'opposta generica obiezione della

resistente.

4.

Edifici in contrasto con il diritto

4.1

Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia

costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite -

è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in

contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere

trasformate (cd. Erweiterungsgarantie) a condizione che il contrasto col

nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e

quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3

RLst, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ovvero per

le quali il contrasto con il nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità

di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio

può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui

contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o

comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b)

il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità

della zona e l'interesse dei vicini.

Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base

all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr.

anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9

dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le

opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il

diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare

trasformazioni di una certa importanza - purché non sostanziali - se il

contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse

pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;

RDAT II-1994 n. 46 consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione

è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione

preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione,

ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando

aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I

limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo

conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto

esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando

attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del

principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;

RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; II-1994 n. 46; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto

2017.

consid. 4.1; Scolari, op.

cit., n. 515 seg. ad art. 70 LALPT).

4.2

In concreto l'impianto di telefonia mobile, ancorché situato su un

edificio risalente almeno agli anni '70, che supera di almeno m 3.50 l'altezza

massima (m 9.80) per gli edifici prescritta dal PR (cfr. art. 36 NAPR), non configura

un intervento sostanziale, inammissibile in base agli art. 66 cpv. 2 LST e 86

cpv. 3 RLst. Come stabilito dal Governo - con le cui considerazioni la vicina

neppure si confronta - l'impianto, avuto riguardo al suo modico ingombro, non

sovverte l'identità dell'edificio esistente, né aggrava il contrasto con l'altezza

fissata dall'art. 36 NAPR. Lo sviluppo verticale dell'impianto non va infatti

aggiunto a quello dell'edificio sottostante. Allo stesso, come visto sopra, non

torna neppure applicabile l'art. 7 cifra 3 NAPR. Le ripercussioni che deriveranno

dal palo con le antenne (mascherate) ai fondi circostanti possono tutto sommato

essere ritenute insignificanti, non solo dal profilo dell'areazione e

dell'insolazione naturali, ma anche del quadro del paesaggio (cfr. pure infra,

consid. 5). Le sommarie doglianze della resistente sono quindi infondate.

5.

Inserimento estetico

5.1

La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio

operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige

che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e

armoniosa. L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un

progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di

qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e

armonioso nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non

deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri

oggettivi, dimostrando che la sua applicazione ad una determinata fattispecie

deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63

del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio

2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid.

5.

e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide

Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare

riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata

clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle

vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni

contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani

regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1

LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni

(cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).

5.2

Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro

ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF

1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph

Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht,

Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio

troppo severo

ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico ad un'efficiente copertura

della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei

servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che

devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr.

STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2; 1C_118/2010 del 20 ottobre

2010.

consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/

Wipf, op. cit., pag. 674; STA 52.2016.466 citata consid. 4.2, 52.2011.323

citata consid. 3.2.2).

5.3

Nella fattispecie, il Governo ha ritenuto che il controverso impianto s'inserisse

tutto sommato in modo ordinato e armonioso nel paesaggio, tutelando le

conclusioni del Municipio. E questo avuto in particolare riguardo alle

caratteristiche del comparto residenziale di situazione (contraddistinto da

edifici di mole e foggia diversa), dello stabile su cui insiste (sul quale sono

già presenti diversi corpi tecnici) e dell'impianto, che sarà anche mascherato

da pareti in fibra, che ne attenueranno l'impatto. Ora non v'è alcun motivo di

scostarsi da tale valutazione, che la resistente passa sotto silenzio. In

particolare, non contesta che l'insediamento è caratterizzato da stabili di

altezze, volumi e forme diverse, né tanto meno pretende che l'edificio sia

connotato da particolari pregi (cfr. peraltro anche le viste su Google

Street View, cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12 maggio 2021 consid. 2.1, 1C_382/2015

del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii). L'impianto

presenta dal canto suo dimensioni e caratteristiche piuttosto ordinarie,

evidentemente condizionate da esigenze tecnico-funzionali. Le antenne,

arretrate rispetto alle facciate sottostanti, come indicato dal Governo saranno

inoltre parzialmente schermate da un cammuffamento,

che ne

mitigherà quindi l'impatto, alla fin fine non molto diverso da quello di una

canna fumaria (cfr. pure disegno in 3D allegato all'analisi fonica del 4 agosto

2016). Nulla permette insomma di ritenere che l'installazione tecnica sia

censurabile dal profilo dell'inserimento estetico (cfr. pure in senso analogo,

STA 52.2015.437-440 citata consid. 5.3 e rimandi). Anche su questo punto, le

sommarie obiezioni della resistente vanno quindi disattese.

6.

Parimenti da respingere sono

infine le stringate generiche doglianze della vicina riferite alle immissioni

immateriali e al mancato rispetto dell'ordinanza contro l’inquinamento fonico

del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41): al riguardo basta rinviare alle

pertinenti considerazione del giudizio impugnato, con cui la resistente neppure

si confronta (consid. 3 e 9). Relativamente alle immissioni immateriali, vale

inoltre la pena ricordare ancora che l'impianto con le antenne a pannello sarà

mascherato e quindi non percepibile visivamente e, come tale, non atto a generare

immissioni di natura immateriale (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.5).

7.

In conclusione, diversamente da

quanto sommariamente addotto dalla resistente, non vi è quindi alcun

impedimento di diritto pubblico che si oppone al rilascio della licenza

edilizia.

8.

8.1. Sulla base di tutte le considerazioni che

precedono, il ricorso è accolto. Di conseguenza, il giudizio governativo è

annullato e la licenza edilizia rilasciata dal Municipio a RI 1 per l'impianto

di telefonia mobile in oggetto è ripristinata.

8.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico della vicina resistente, soccombente. Quest'ultima rifonderà inoltre

alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili, a valere per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 20 novembre 2019 (n. 5829) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la risoluzione

del 30 ottobre 2015 del Municipio di Ascona che ha rilasciato a RI 1 la licenza

edilizia per l'impianto di telefonia mobile (part. __________) è confermata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà inoltre

alla ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili per entrambe le

istanze.

All'insorgente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera