52.2020.126
Ordine di inabitabilità
20 giugno 2022Italiano18 min
ricorrenti approfondiscono le loro tesi. In particolare, sostengono che il Municipio,
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
52.2020.126
Lugano
20
giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 28 febbraio
2020 di
RI
1
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 29 gennaio 2020 (n. 482) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti
avverso la decisione dell'11 marzo/4 aprile 2019 con la quale il Municipio di
Cevio ha dichiarato inabitabile l'abitazione al mapp. __________ di quel
Comune, sezione di Cevio;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 e RI 2 sono
comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno, del mapp. __________ di Cevio,
sezione di Cevio. Il vigente piano regolatore assegna il fondo alla zona
agricola, ad eccezione di una porzione di terreno nella parte nord-ovest del
sedime ubicata in area forestale. Sul sedime sorge una casa d'abitazione,
risalente al 1842.
b. L'8 febbraio 2019, su
incarico del Municipio, l'ing. ____________________, tecnico riconosciuto in
materia di polizia del fuoco, e il tecnico comunale, hanno esperito un
sopralluogo al mapp. __________, alla presenza di CO 1, allora conduttrice
dell'abitazione.
c. Il 12 febbraio 2019,
l'ing. __________ ha redatto un rapporto che riassumeva le risultanze del sopralluogo,
indicando di avere constatato una situazione dell'abitazione abbastanza
precaria ed elencando le problematiche riscontrate, segnatamente:
- Il riscaldamento avviene con il vecchio camino a
legna e delle stufe elettriche.
- Il focolare è completamente aperto e non rispetta le
DA che richiedono una distanza di protezione verso il materiale combustibile =
a H (vedi disegno) con un minimo di 40 cm.
(…)
- La canna fumaria, data la vetustà del camino,
necessita di una verifica integrale che ne certifichi l'idoneità.
- L'impianto elettrico, nonostante che l'ultimo
controllo RaSi pare che sia stato eseguito nel 2009 (controllo periodico ogni
20 anni), si presenta al quanto mal ridotto, interruttori rotti e fili "volanti".
L'inquilina, la Signora CO 1 non ha accesso al quadro
principale e contatore in quanto si trova in un locale chiuso e senza la
possibilità d'accesso, in caso di corto circuito con conseguente stacco della
corrente rimarrebbe senza possibilità di ripristinarla.
Vista la situazione è necessario ed auspicabile un
nuovo controllo dell'impianto elettrico che lo verifichi integralmente (nuovo
rapporto RaSi).
(…)
A fronte delle
problematiche rilevate, l'ing. __________ ha concluso che:
La situazione globale della casa è problematica per
una signora sola con neonato, senza entrare nell'ambito igienico sanitario, a
mio modo di vedere il rischio residuo non è accettabile e necessita di
un immediato intervento di risanamento affinché lo stabile abitativo sia messo
in sicurezza.
d. Recepito il rapporto
dell'ing. __________, con decisione dell'11 marzo/4 aprile 2019 il Municipio ha
dichiarato
inabitabile l'immobile al mapp. __________, riservandosi
inoltre la facoltà di avviare una procedura contravvenzionale nei confronti di RI
1 e RI 2 per la presunta manomissione del sigillo che certifica l'avvenuta
chiusura dell'allacciamento dello stabile alla rete dell'acqua potabile. La
decisione municipale, fondata sull'art. 15 del regolamento sull'igiene del
suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RISA; RL 831.350), è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
B. a. Con decisione del
14 giugno 2019 (n. 39), il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto
l'istanza provvisionale volta a ottenere l'effetto sospensivo all'impugnativa
presentata da RI 1 e RI 2 contro la risoluzione municipale.
b. Con giudizio del 29
gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando il
provvedimento del Municipio.
Ripercorse anzitutto le
verifiche esperite dall'ing. __________ e le ulteriori risultanze istruttorie,
il Governo ha concluso che la risoluzione municipale si fonderebbe su criteri
pertinenti e giustificati, sarebbe sorretta da interessi pubblici prevalenti,
nonché proporzionata. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha indicato
che restava impregiudicato il diritto degli interessati di apportare i
necessari correttivi volti a mettere in sicurezza l'abitazione e, previo esame dell'Autorità,
richiederne l'abitabilità.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato con contestuale ripristino
dell'abitabilità dell'immobile.
Anzitutto, lamentano
una violazione del loro diritto di essere sentiti, posto che il sopralluogo dell'8
febbraio 2019 sarebbe avvenuto in loro assenza. Di seguito, sostengono che la
decisione municipale sarebbe sproporzionata, arbitraria, lesiva del principio
della buona fede e del divieto di formalismo eccessivo. A sostegno delle loro
tesi, argomentano che il rapporto redatto dall'ing. __________ sarebbe errato, in
quanto indicherebbe a torto che il camino è aperto e che non sarebbe rispettata
la lunghezza minima (0.4 m) della protezione anteriore, nonché incompleto, posto
che non spiegherebbe le misure di ripristino da adottare. Sostengono poi che le
problematiche riscontrate concernerebbero piccole sistemazioni/riparazioni
normalmente a carico dell'inquilino. Inoltre, asseriscono che la problematica del
camino e della relativa canna fumaria non sarebbe stata menzionata nella
decisione del 23 gennaio 2020 del Pretore di Vallemaggia emessa nell'ambito del
procedimento civile tra RI 1 e CO 1 (inc. __________). Oltre a ciò, lamentano una
perdita economica di fr. 54'000.- in relazione alle pigioni non incassate
(locazione di tre anni), che potrebbe raggiungere fr. 180'000.- se si
considera una locazione decennale. Infine, sostengono che la decisione di
inabitabilità non potrebbe nemmeno basarsi sulla successiva perizia redatta in data
17 giugno 2019 dall'ing. __________, ritenuto che la stessa sarebbe stata
intimata ai ricorrenti soltanto tre mesi dopo la risoluzione municipale e che
richiederebbe misure di risanamento non necessarie per un edificio esistente.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione
perviene il Municipio, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in
appresso.
Fatti
I Servizi generali del
Dipartimento del territorio formulano diverse osservazioni. In particolare,
rilevano che la decisione municipale sarebbe idonea a conseguire l'obiettivo di
tutelare la sicurezza delle persone.
CO 1 è rimasta silente.
b. Con la replica, i
ricorrenti approfondiscono le loro tesi. In particolare, sostengono che il Municipio,
prima di ordinare l'inabitabilità, avrebbe dovuto impartire loro un termine per
effettuare le riparazioni.
Con la duplica, il
Municipio e i Servizi generali del Dipartimento del territorio si riconfermano
nelle proprie posizioni. Il Consiglio di Stato e CO 1 sono invece rimasti
silenti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e 21 cpv. 1
della legge edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione
attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio
impugnato, è certa (art. 209 lett. b LOC; 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF
141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dai ricorrenti (sopralluogo,
richiamo dalla Pretura di Vallemaggia degli incarti civili)
non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge infatti sufficientemente dalle tavole
processuali. Ininfluenti sono inoltre gli esiti del procedimento civile in
materia di locazione tra RI 1 e CO 1 (inc. __________).
Considerandi
2.
Gli insorgenti eccepiscono
anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti, posto che il
sopralluogo dell'8 febbraio 2019 sarebbe avvenuto in loro assenza.
2.1
Secondo costante giurisprudenza, la natura
e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla
normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma
assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché
possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I
265.
consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra
queste, il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi
esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà
essere reso (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii, 140 I 99 consid. 3.4; STF 1C_305/2020
del 24 agosto 2020 consid. 2.2; STA 90.2017.5 del 20 luglio 2018 consid. 3.1 e
rif.).
2.2
La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo
nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279
consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene
tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto
la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame
dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3
In concreto, il sopralluogo dell'8 febbraio 2019 è stato esperito
dall'ing. __________ e dal tecnico comunale in assenza dei proprietari
dell'immobile (cfr. verbale di sopralluogo dell'8 febbraio 2019). Nemmeno
risulta che gli esiti del sopralluogo siano stati trasmessi successivamente ai
ricorrenti per osservazioni, prima che il Municipio rendesse la propria
decisione. Agendo in tal modo, l'Esecutivo comunale ha indubitabilmente violato
il loro diritto di essere sentiti.
Nelle circostanze
concrete, la violazione del diritto di essere sentiti può comunque essere considerata
sanata, ritenuto che gli insorgenti hanno potuto impugnare la decisione
municipale dinnanzi al Consiglio di Stato, dotato di pieno potere cognitivo. In
particolare, nell'ambito della procedura ricorsuale, il Governo ha ripetuto il
sopralluogo all'abitazione dei ricorrenti, a cui ha partecipato (pure) RI 1
(cfr. verbale di sopralluogo dell'11 giugno 2019). La questione non merita in
ogni caso ulteriore disamina, atteso che l'ordine municipale e il giudizio
governativo che lo conferma vanno comunque annullati.
3.
3.1. Il permesso di
abitabilità in senso stretto accerta il rispetto negli edifici d'abitazione o
d'uso collettivo delle prescrizioni di natura igienica. Lo stesso è rilasciato
dal Municipio o, qualora si tratti di edifici ad uso pubblico e collettivi
[cfr. art. 38a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario del 18 aprile 1989 (Lsan; RL 801.100); art. 4 RISA)], dal
Dipartimento. In senso più ampio, esso concerne il rispetto delle prescrizioni
di polizia, segnatamente della sicurezza (polizia del fuoco, ecc.). Un diniego (o
una revoca) del permesso di abitabilità fondato su difformità irrilevanti dal
profilo dell'igiene o della sicurezza delle costruzioni non entra, di principio,
in considerazione (cfr. RDAT I-1994 n. 32; STA 52.2011.331 del 2 dicembre 2011).
È in quest'ottica che va inteso il passaggio contenuto nel Messaggio (n. 4385)
del Consiglio di Stato dell'8 marzo 1995 relativo all'introduzione degli art.
41a-g, laddove a pag. 2 viene indicato che i provvedimenti da adottare in un
caso specifico dipendono dalla gravità del difetto riscontrato, rispettando il
principio di proporzionalità. Se il difetto è grave e vi è pericolo per l'incolumità
delle persone, dovrà essere negato il permesso di abitabilità; negli altri casi
sarà sufficiente fissare un termine per porre rimedio alla situazione illegale,
sotto le comminatorie del caso (divieto di utilizzazione di certi impianti,
locali, ecc. esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, ecc.).
3.2
Giusta l'art. 41a LE,
le norme sulla Polizia del fuoco hanno per scopo la prevenzione degli incendi
nell'ambito edilizio (cpv. 1). La loro applicazione è esercitata dal comune con
il concorso del Cantone (cpv. 2). In particolare, il Municipio effettua, a
scadenze regolari, controlli sul rispetto delle prescrizioni, sull'efficienza e
sul funzionamento dei dispositivi antincendio, esigendo, se del caso, i
provvedimenti necessari al ripristino della situazione legale (art. 44a cpv. 2
lett. b del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992; RLE, RL 705.110). Applicabili sono, in base all'art. 41d cpv. 1 LE, le
norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato (cfr., al riguardo, art. 44c cpv.
1.
RLE).
Secondo gli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE (in combinazione con
l'allegato 4 del RLE), alle domande per la costruzione, la ricostruzione e la
riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole,
alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti
edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di
carburanti e gas, deve essere annesso un attestato, rilasciato da un tecnico
riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco, che certifichi che il
progetto è allestito conformemente alle norme tecniche in materia emanate dal
Consiglio di Stato. Per gli altri edifici ed impianti è invece sufficiente
presentare un certificato di collaudo prima dell'uso dell'opera (art. 41d cpv.
4.
LE e 44e RLE).
Per l'art. 41g cpv. 1 LE,
gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica
di legge, ossia anteriori al 1° gennaio 1997 (cfr. BU 1996, 735), sono soggetti
al diritto precedente. Per "diritto precedente", s'intende
sostanzialmente la legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949 (vLPF; BU
1949, 135), il cui art. 13 abilitava il Municipio ad intervenire d'ufficio nei
confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure
necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione (cfr. STA 52.2007.137
del 5 giugno 2007 consid. 2.2, 52.2007.143 del 1° giugno 2007 consid. 2.2,
52.2007.136
del 1° giugno 2007 consid. 2.2, 52.1999.61 del 1° giugno 1999).
Anche questi edifici ed impianti devono tuttavia essere adeguati alle nuove
disposizioni in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni e di
ampliamenti (cpv. 2), a meno che non si tratti di interventi di modesta entità
che non incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto (cpv. 3). Riallacciandosi
all'elencazione dell'art. 44d RLE (e dell'allegato 4 del RLE), l'art. 44g cpv.
1.
RLE impone poi al proprietario di questa particolare tipologia di edifici ed
impianti (edifici ed impianti esistenti ad uso collettivo) realizzati
prima del 1° gennaio 1997, che dovessero costituire un reale pericolo per le
cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare i medesimi (almeno)
secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo. Tale
obbligo di risanamento decade unicamente se il proprietario dimostra mediante
perizia che il rischio è accettabile, potendo il Municipio in tal caso concedere
esenzioni all'adeguamento (cpv. 2).
Dall'insieme delle norme
summenzionate emerge che per gli edifici ed impianti ad uso collettivo
esistenti prima dell'entrata in vigore degli art. 41a - 41g LE il Municipio può
esigere la presentazione di un attestato di conformità alle prescrizioni di
sicurezza antincendio vigenti soltanto in caso di riattazione, trasformazione o
di ricostruzioni e ampliamenti. Per tutti quegli edifici ed impianti esistenti
che non formano oggetto di interventi di natura edilizia, il Municipio non può
pertanto pretendere la presentazione di un attestato di conformità. Può
soltanto imporre le opere necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio
(cfr. art. 13 LPF) e, nel caso di edifici o impianti ai sensi degli art. 41d
cpv. 3 LE e 44d RLE che presentano un reale pericolo per le cose e le persone
secondo il diritto precedente, per adattarli secondo un concetto di
protezione che renda accettabile il rischio residuo (art. 44g cpv. 1 RLE).
Va da sé che l'accertamento dell'esistenza di questi presupposti incombe all'Esecutivo
comunale: spetta a quest'ultimo dimostrare che sussiste un evidente rischio d'incendio,
rispettivamente che la costruzione rappresenta un reale pericolo per le persone
e le cose (STA 52.1999.61 citata).
3.3
In concreto, sulla base del rapporto allestito dall'ing.
__________, il Municipio ha revocato il permesso d'abitabilità allo stabile in
questione. Tale provvedimento equivale(va) in sostanza ad un divieto - di
natura cautelare - di utilizzare lo stabile fintanto che non venissero/vengano
risolte le problematiche riscontrate. Lo si deduce anche dalla considerazione
effettuata a titolo abbondanziale dal Governo, secondo cui sta(va) agli
interessati di apportare i necessari correttivi volti a mettere in sicurezza
l'abitazione e, previo esame dell'Autorità, richiedere poi di nuovo il rilascio
del permesso d'abitabilità. Sennonché, lo stabile in questione è certamente
anteriore al 1° gennaio 1997 e non era oggetto di alcuna domanda di
costruzione. In quanto tale, sfugge alle nuove disposizioni. Non trattandosi di
un edificio ai sensi degli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE, l'art. 44g RLE non gli
era/è applicabile (STA 52.2004.174 del 7 settembre 2004). La fattispecie era/è
quindi retta esclusivamente dal diritto previgente, segnatamente dall'art. 13 vLPF.
Spetta(va) pertanto all'autorità comunale di dimostrare che erano/sono date le
premesse per esigere l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare rischi evidenti
d'incendio, rispettivamente per vietare cautelarmente, stante la particolare
gravità dei difetti, l'utilizzo dell'abitazione nella sua integralità. Il
Municipio non ha tuttavia per nulla dimostrato che l'immobile
costituiva/costituisce un pericolo concreto, imminente e non altrimenti
evitabile (cfr. Messaggio citato, commento ad art. 41g, pag. 6), tale da
giustificare la decisione avversata. Il rapporto su cui si è fondato si limita
in effetti ad evidenziare che il camino, completamente aperto, non
rispetterebbe le direttive vigenti concernenti la distanza di protezione verso
il materiale combustibile
[cfr. cifra 4 e relativo disegno in appendice
della Nota esplicativa antincendio Caminetti {103-15it} emanata dall'Associazione
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio {AICAA} il 1° gennaio
2015]. Disattenzione, questa, che, come detto sopra, non comporta di principio
un obbligo di adeguamento. Rileva inoltre che la canna fumaria, data
la vetustà del camino, necessiterebbe di una verifica integrale che ne
certifichi l'idoneità e che
l'impianto elettrico, al quanto mal
ridotto (con interruttori rotti e
fili volanti), dovrebbe essere sottoposto ad un nuovo controllo
RaSi, nonostante che apparentemente l'ultimo controllo RaSi sarebbe stato
eseguito nel 2009 (con validità ventennale). Constatazioni, queste, che a loro
volta non attesta(va)no l'esistenza di evidenti rischi d'incendio e
che, in quanto tali, avrebbero semmai giustificato, tenuto conto del principio
di proporzionalità, la fissazione di un termine per effettuare le ulteriori, opportune
verifiche e le riparazioni necessarie, rispettivamente, tutt'al più, un divieto
d'uso temporaneo del camino. Stando così le cose, non porta ad altra
conclusione la circostanza che l'autore del rapporto, nel quale non si trova peraltro
alcun cenno all'esigenza di ordinare l'immediata inabitabilità dell'abitazione,
abbia ritenuto, invero senza fornire particolari spiegazioni e senza elaborare
un concetto di protezione contro gli incendi volto a realizzare le misure
necessarie per ridurre il rischio residuo ad un livello accettabile (cfr., sul
tema, STA 52.2007.143 del 1° giugno 207 consid. 3.2), che la situazione
globale della casa fosse problematica per una signora sola con neonato e
che
il rischio residuo non fosse (più) accettabile. Nozione, quest'ultima,
che di principio concerne gli edifici ed impianti ai sensi degli art. 41d cpv.
3.
LE e 44d RLE e che non trova quindi diretta applicazione nel caso di specie.
Ne consegue che il ricorso
va accolto, annullando la decisione municipale dell'11 marzo/4 aprile 2019 e
quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto, in particolare sotto
il profilo del principio di proporzionalità. Resta impregiudicata la facoltà
del Municipio di approfondire gli accertamenti e di poi adottare, in quanto
ancora necessario, gli opportuni provvedimenti.
4.
4.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale
che dichiara inabitabile l'abitazione al mapp. __________ e la decisione governativa
che la conferma.
4.2
Dato l'esito, si prescinde dalla tassa di giustizia,
ritenuto che il CO 2 ne va esente (art. 47 cpv. 6 LE). Quest'ultimo,
intervenuto d'ufficio e dunque all'origine del procedimento, rifonderà tuttavia
ai ricorrenti, patrocinati in questa sede, una congrua indennità per ripetibili
per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LE).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di
conseguenza, il giudizio del 29 gennaio 2020 del Consiglio di Stato (n. 482) e
la decisione dell'11 marzo/4 aprile 2019 del Municipio di Cevio sono annullati.
2.
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. Il CO 2 verserà fr. 1'500.- ai ricorrenti a titolo
di ripetibili per questa sede.
Agli
insorgenti va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle
presumibili spese processuali.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere