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Decisione

52.2020.126

Ordine di inabitabilità

20 giugno 2022Italiano18 min

ricorrenti approfondiscono le loro tesi. In particolare, sostengono che il Municipio,

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

52.2020.126

Lugano

20

giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso del 28 febbraio

2020 di

RI

1

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 29 gennaio 2020 (n. 482) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti

avverso la decisione dell'11 marzo/4 aprile 2019 con la quale il Municipio di

Cevio ha dichiarato inabitabile l'abitazione al mapp. __________ di quel

Comune, sezione di Cevio;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 e RI 2 sono

comproprietari, in ragione di 1/2 ciascuno, del mapp. __________ di Cevio,

sezione di Cevio. Il vigente piano regolatore assegna il fondo alla zona

agricola, ad eccezione di una porzione di terreno nella parte nord-ovest del

sedime ubicata in area forestale. Sul sedime sorge una casa d'abitazione,

risalente al 1842.

b. L'8 febbraio 2019, su

incarico del Municipio, l'ing. ____________________, tecnico riconosciuto in

materia di polizia del fuoco, e il tecnico comunale, hanno esperito un

sopralluogo al mapp. __________, alla presenza di CO 1, allora conduttrice

dell'abitazione.

c. Il 12 febbraio 2019,

l'ing. __________ ha redatto un rapporto che riassumeva le risultanze del sopralluogo,

indicando di avere constatato una situazione dell'abitazione abbastanza

precaria ed elencando le problematiche riscontrate, segnatamente:

- Il riscaldamento avviene con il vecchio camino a

legna e delle stufe elettriche.

- Il focolare è completamente aperto e non rispetta le

DA che richiedono una distanza di protezione verso il materiale combustibile =

a H (vedi disegno) con un minimo di 40 cm.

(…)

- La canna fumaria, data la vetustà del camino,

necessita di una verifica integrale che ne certifichi l'idoneità.

- L'impianto elettrico, nonostante che l'ultimo

controllo RaSi pare che sia stato eseguito nel 2009 (controllo periodico ogni

20 anni), si presenta al quanto mal ridotto, interruttori rotti e fili "volanti".

L'inquilina, la Signora CO 1 non ha accesso al quadro

principale e contatore in quanto si trova in un locale chiuso e senza la

possibilità d'accesso, in caso di corto circuito con conseguente stacco della

corrente rimarrebbe senza possibilità di ripristinarla.

Vista la situazione è necessario ed auspicabile un

nuovo controllo dell'impianto elettrico che lo verifichi integralmente (nuovo

rapporto RaSi).

(…)

A fronte delle

problematiche rilevate, l'ing. __________ ha concluso che:

La situazione globale della casa è problematica per

una signora sola con neonato, senza entrare nell'ambito igienico sanitario, a

mio modo di vedere il rischio residuo non è accettabile e necessita di

un immediato intervento di risanamento affinché lo stabile abitativo sia messo

in sicurezza.

d. Recepito il rapporto

dell'ing. __________, con decisione dell'11 marzo/4 aprile 2019 il Municipio ha

dichiarato

inabitabile l'immobile al mapp. __________, riservandosi

inoltre la facoltà di avviare una procedura contravvenzionale nei confronti di RI

1 e RI 2 per la presunta manomissione del sigillo che certifica l'avvenuta

chiusura dell'allacciamento dello stabile alla rete dell'acqua potabile. La

decisione municipale, fondata sull'art. 15 del regolamento sull'igiene del

suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RISA; RL 831.350), è stata dichiarata

immediatamente esecutiva.

B. a. Con decisione del

14 giugno 2019 (n. 39), il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto

l'istanza provvisionale volta a ottenere l'effetto sospensivo all'impugnativa

presentata da RI 1 e RI 2 contro la risoluzione municipale.

b. Con giudizio del 29

gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando il

provvedimento del Municipio.

Ripercorse anzitutto le

verifiche esperite dall'ing. __________ e le ulteriori risultanze istruttorie,

il Governo ha concluso che la risoluzione municipale si fonderebbe su criteri

pertinenti e giustificati, sarebbe sorretta da interessi pubblici prevalenti,

nonché proporzionata. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha indicato

che restava impregiudicato il diritto degli interessati di apportare i

necessari correttivi volti a mettere in sicurezza l'abitazione e, previo esame dell'Autorità,

richiederne l'abitabilità.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato con contestuale ripristino

dell'abitabilità dell'immobile.

Anzitutto, lamentano

una violazione del loro diritto di essere sentiti, posto che il sopralluogo dell'8

febbraio 2019 sarebbe avvenuto in loro assenza. Di seguito, sostengono che la

decisione municipale sarebbe sproporzionata, arbitraria, lesiva del principio

della buona fede e del divieto di formalismo eccessivo. A sostegno delle loro

tesi, argomentano che il rapporto redatto dall'ing. __________ sarebbe errato, in

quanto indicherebbe a torto che il camino è aperto e che non sarebbe rispettata

la lunghezza minima (0.4 m) della protezione anteriore, nonché incompleto, posto

che non spiegherebbe le misure di ripristino da adottare. Sostengono poi che le

problematiche riscontrate concernerebbero piccole sistemazioni/riparazioni

normalmente a carico dell'inquilino. Inoltre, asseriscono che la problematica del

camino e della relativa canna fumaria non sarebbe stata menzionata nella

decisione del 23 gennaio 2020 del Pretore di Vallemaggia emessa nell'ambito del

procedimento civile tra RI 1 e CO 1 (inc. __________). Oltre a ciò, lamentano una

perdita economica di fr. 54'000.- in relazione alle pigioni non incassate

(locazione di tre anni), che potrebbe raggiungere fr. 180'000.- se si

considera una locazione decennale. Infine, sostengono che la decisione di

inabitabilità non potrebbe nemmeno basarsi sulla successiva perizia redatta in data

17 giugno 2019 dall'ing. __________, ritenuto che la stessa sarebbe stata

intimata ai ricorrenti soltanto tre mesi dopo la risoluzione municipale e che

richiederebbe misure di risanamento non necessarie per un edificio esistente.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene il Municipio, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in

appresso.

Fatti

I Servizi generali del

Dipartimento del territorio formulano diverse osservazioni. In particolare,

rilevano che la decisione municipale sarebbe idonea a conseguire l'obiettivo di

tutelare la sicurezza delle persone.

CO 1 è rimasta silente.

b. Con la replica, i

ricorrenti approfondiscono le loro tesi. In particolare, sostengono che il Municipio,

prima di ordinare l'inabitabilità, avrebbe dovuto impartire loro un termine per

effettuare le riparazioni.

Con la duplica, il

Municipio e i Servizi generali del Dipartimento del territorio si riconfermano

nelle proprie posizioni. Il Consiglio di Stato e CO 1 sono invece rimasti

silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e 21 cpv. 1

della legge edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione

attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio

impugnato, è certa (art. 209 lett. b LOC; 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF

141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove sollecitate dai ricorrenti (sopralluogo,

richiamo dalla Pretura di Vallemaggia degli incarti civili)

non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge infatti sufficientemente dalle tavole

processuali. Ininfluenti sono inoltre gli esiti del procedimento civile in

materia di locazione tra RI 1 e CO 1 (inc. __________).

Considerandi

2.

Gli insorgenti eccepiscono

anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti, posto che il

sopralluogo dell'8 febbraio 2019 sarebbe avvenuto in loro assenza.

2.1

Secondo costante giurisprudenza, la natura

e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla

normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma

assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una

decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché

possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I

265.

consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra

queste, il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi

esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà

essere reso (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii, 140 I 99 consid. 3.4; STF 1C_305/2020

del 24 agosto 2020 consid. 2.2; STA 90.2017.5 del 20 luglio 2018 consid. 3.1 e

rif.).

2.2

La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo

nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279

consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene

tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata

nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto

la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame

dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3

In concreto, il sopralluogo dell'8 febbraio 2019 è stato esperito

dall'ing. __________ e dal tecnico comunale in assenza dei proprietari

dell'immobile (cfr. verbale di sopralluogo dell'8 febbraio 2019). Nemmeno

risulta che gli esiti del sopralluogo siano stati trasmessi successivamente ai

ricorrenti per osservazioni, prima che il Municipio rendesse la propria

decisione. Agendo in tal modo, l'Esecutivo comunale ha indubitabilmente violato

il loro diritto di essere sentiti.

Nelle circostanze

concrete, la violazione del diritto di essere sentiti può comunque essere considerata

sanata, ritenuto che gli insorgenti hanno potuto impugnare la decisione

municipale dinnanzi al Consiglio di Stato, dotato di pieno potere cognitivo. In

particolare, nell'ambito della procedura ricorsuale, il Governo ha ripetuto il

sopralluogo all'abitazione dei ricorrenti, a cui ha partecipato (pure) RI 1

(cfr. verbale di sopralluogo dell'11 giugno 2019). La questione non merita in

ogni caso ulteriore disamina, atteso che l'ordine municipale e il giudizio

governativo che lo conferma vanno comunque annullati.

3.

3.1. Il permesso di

abitabilità in senso stretto accerta il rispetto negli edifici d'abitazione o

d'uso collettivo delle prescrizioni di natura igienica. Lo stesso è rilasciato

dal Municipio o, qualora si tratti di edifici ad uso pubblico e collettivi

[cfr. art. 38a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento

sanitario del 18 aprile 1989 (Lsan; RL 801.100); art. 4 RISA)], dal

Dipartimento. In senso più ampio, esso concerne il rispetto delle prescrizioni

di polizia, segnatamente della sicurezza (polizia del fuoco, ecc.). Un diniego (o

una revoca) del permesso di abitabilità fondato su difformità irrilevanti dal

profilo dell'igiene o della sicurezza delle costruzioni non entra, di principio,

in considerazione (cfr. RDAT I-1994 n. 32; STA 52.2011.331 del 2 dicembre 2011).

È in quest'ottica che va inteso il passaggio contenuto nel Messaggio (n. 4385)

del Consiglio di Stato dell'8 marzo 1995 relativo all'introduzione degli art.

41a-g, laddove a pag. 2 viene indicato che i provvedimenti da adottare in un

caso specifico dipendono dalla gravità del difetto riscontrato, rispettando il

principio di proporzionalità. Se il difetto è grave e vi è pericolo per l'incolumità

delle persone, dovrà essere negato il permesso di abitabilità; negli altri casi

sarà sufficiente fissare un termine per porre rimedio alla situazione illegale,

sotto le comminatorie del caso (divieto di utilizzazione di certi impianti,

locali, ecc. esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, ecc.).

3.2

Giusta l'art. 41a LE,

le norme sulla Polizia del fuoco hanno per scopo la prevenzione degli incendi

nell'ambito edilizio (cpv. 1). La loro applicazione è esercitata dal comune con

il concorso del Cantone (cpv. 2). In particolare, il Municipio effettua, a

scadenze regolari, controlli sul rispetto delle prescrizioni, sull'efficienza e

sul funzionamento dei dispositivi antincendio, esigendo, se del caso, i

provvedimenti necessari al ripristino della situazione legale (art. 44a cpv. 2

lett. b del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992; RLE, RL 705.110). Applicabili sono, in base all'art. 41d cpv. 1 LE, le

norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato (cfr., al riguardo, art. 44c cpv.

1.

RLE).

Secondo gli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE (in combinazione con

l'allegato 4 del RLE), alle domande per la costruzione, la ricostruzione e la

riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole,

alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti

edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di

carburanti e gas, deve essere annesso un attestato, rilasciato da un tecnico

riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco, che certifichi che il

progetto è allestito conformemente alle norme tecniche in materia emanate dal

Consiglio di Stato. Per gli altri edifici ed impianti è invece sufficiente

presentare un certificato di collaudo prima dell'uso dell'opera (art. 41d cpv.

4.

LE e 44e RLE).

Per l'art. 41g cpv. 1 LE,

gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica

di legge, ossia anteriori al 1° gennaio 1997 (cfr. BU 1996, 735), sono soggetti

al diritto precedente. Per "diritto precedente", s'intende

sostanzialmente la legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949 (vLPF; BU

1949, 135), il cui art. 13 abilitava il Municipio ad intervenire d'ufficio nei

confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure

necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione (cfr. STA 52.2007.137

del 5 giugno 2007 consid. 2.2, 52.2007.143 del 1° giugno 2007 consid. 2.2,

52.2007.136

del 1° giugno 2007 consid. 2.2, 52.1999.61 del 1° giugno 1999).

Anche questi edifici ed impianti devono tuttavia essere adeguati alle nuove

disposizioni in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni e di

ampliamenti (cpv. 2), a meno che non si tratti di interventi di modesta entità

che non incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto (cpv. 3). Riallacciandosi

all'elencazione dell'art. 44d RLE (e dell'allegato 4 del RLE), l'art. 44g cpv.

1.

RLE impone poi al proprietario di questa particolare tipologia di edifici ed

impianti (edifici ed impianti esistenti ad uso collettivo) realizzati

prima del 1° gennaio 1997, che dovessero costituire un reale pericolo per le

cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare i medesimi (almeno)

secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo. Tale

obbligo di risanamento decade unicamente se il proprietario dimostra mediante

perizia che il rischio è accettabile, potendo il Municipio in tal caso concedere

esenzioni all'adeguamento (cpv. 2).

Dall'insieme delle norme

summenzionate emerge che per gli edifici ed impianti ad uso collettivo

esistenti prima dell'entrata in vigore degli art. 41a - 41g LE il Municipio può

esigere la presentazione di un attestato di conformità alle prescrizioni di

sicurezza antincendio vigenti soltanto in caso di riattazione, trasformazione o

di ricostruzioni e ampliamenti. Per tutti quegli edifici ed impianti esistenti

che non formano oggetto di interventi di natura edilizia, il Municipio non può

pertanto pretendere la presentazione di un attestato di conformità. Può

soltanto imporre le opere necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio

(cfr. art. 13 LPF) e, nel caso di edifici o impianti ai sensi degli art. 41d

cpv. 3 LE e 44d RLE che presentano un reale pericolo per le cose e le persone

secondo il diritto precedente, per adattarli secondo un concetto di

protezione che renda accettabile il rischio residuo (art. 44g cpv. 1 RLE).

Va da sé che l'accertamento dell'esistenza di questi presupposti incombe all'Esecutivo

comunale: spetta a quest'ultimo dimostrare che sussiste un evidente rischio d'incendio,

rispettivamente che la costruzione rappresenta un reale pericolo per le persone

e le cose (STA 52.1999.61 citata).

3.3

In concreto, sulla base del rapporto allestito dall'ing.

__________, il Municipio ha revocato il permesso d'abitabilità allo stabile in

questione. Tale provvedimento equivale(va) in sostanza ad un divieto - di

natura cautelare - di utilizzare lo stabile fintanto che non venissero/vengano

risolte le problematiche riscontrate. Lo si deduce anche dalla considerazione

effettuata a titolo abbondanziale dal Governo, secondo cui sta(va) agli

interessati di apportare i necessari correttivi volti a mettere in sicurezza

l'abitazione e, previo esame dell'Autorità, richiedere poi di nuovo il rilascio

del permesso d'abitabilità. Sennonché, lo stabile in questione è certamente

anteriore al 1° gennaio 1997 e non era oggetto di alcuna domanda di

costruzione. In quanto tale, sfugge alle nuove disposizioni. Non trattandosi di

un edificio ai sensi degli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE, l'art. 44g RLE non gli

era/è applicabile (STA 52.2004.174 del 7 settembre 2004). La fattispecie era/è

quindi retta esclusivamente dal diritto previgente, segnatamente dall'art. 13 vLPF.

Spetta(va) pertanto all'autorità comunale di dimostrare che erano/sono date le

premesse per esigere l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare rischi evidenti

d'incendio, rispettivamente per vietare cautelarmente, stante la particolare

gravità dei difetti, l'utilizzo dell'abitazione nella sua integralità. Il

Municipio non ha tuttavia per nulla dimostrato che l'immobile

costituiva/costituisce un pericolo concreto, imminente e non altrimenti

evitabile (cfr. Messaggio citato, commento ad art. 41g, pag. 6), tale da

giustificare la decisione avversata. Il rapporto su cui si è fondato si limita

in effetti ad evidenziare che il camino, completamente aperto, non

rispetterebbe le direttive vigenti concernenti la distanza di protezione verso

il materiale combustibile

[cfr. cifra 4 e relativo disegno in appendice

della Nota esplicativa antincendio Caminetti {103-15it} emanata dall'Associazione

degli istituti cantonali di assicurazione antincendio {AICAA} il 1° gennaio

2015]. Disattenzione, questa, che, come detto sopra, non comporta di principio

un obbligo di adeguamento. Rileva inoltre che la canna fumaria, data

la vetustà del camino, necessiterebbe di una verifica integrale che ne

certifichi l'idoneità e che

l'impianto elettrico, al quanto mal

ridotto (con interruttori rotti e

fili volanti), dovrebbe essere sottoposto ad un nuovo controllo

RaSi, nonostante che apparentemente l'ultimo controllo RaSi sarebbe stato

eseguito nel 2009 (con validità ventennale). Constatazioni, queste, che a loro

volta non attesta(va)no l'esistenza di evidenti rischi d'incendio e

che, in quanto tali, avrebbero semmai giustificato, tenuto conto del principio

di proporzionalità, la fissazione di un termine per effettuare le ulteriori, opportune

verifiche e le riparazioni necessarie, rispettivamente, tutt'al più, un divieto

d'uso temporaneo del camino. Stando così le cose, non porta ad altra

conclusione la circostanza che l'autore del rapporto, nel quale non si trova peraltro

alcun cenno all'esigenza di ordinare l'immediata inabitabilità dell'abitazione,

abbia ritenuto, invero senza fornire particolari spiegazioni e senza elaborare

un concetto di protezione contro gli incendi volto a realizzare le misure

necessarie per ridurre il rischio residuo ad un livello accettabile (cfr., sul

tema, STA 52.2007.143 del 1° giugno 207 consid. 3.2), che la situazione

globale della casa fosse problematica per una signora sola con neonato e

che

il rischio residuo non fosse (più) accettabile. Nozione, quest'ultima,

che di principio concerne gli edifici ed impianti ai sensi degli art. 41d cpv.

3.

LE e 44d RLE e che non trova quindi diretta applicazione nel caso di specie.

Ne consegue che il ricorso

va accolto, annullando la decisione municipale dell'11 marzo/4 aprile 2019 e

quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto, in particolare sotto

il profilo del principio di proporzionalità. Resta impregiudicata la facoltà

del Municipio di approfondire gli accertamenti e di poi adottare, in quanto

ancora necessario, gli opportuni provvedimenti.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale

che dichiara inabitabile l'abitazione al mapp. __________ e la decisione governativa

che la conferma.

4.2

Dato l'esito, si prescinde dalla tassa di giustizia,

ritenuto che il CO 2 ne va esente (art. 47 cpv. 6 LE). Quest'ultimo,

intervenuto d'ufficio e dunque all'origine del procedimento, rifonderà tuttavia

ai ricorrenti, patrocinati in questa sede, una congrua indennità per ripetibili

per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LE).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di

conseguenza, il giudizio del 29 gennaio 2020 del Consiglio di Stato (n. 482) e

la decisione dell'11 marzo/4 aprile 2019 del Municipio di Cevio sono annullati.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Il CO 2 verserà fr. 1'500.- ai ricorrenti a titolo

di ripetibili per questa sede.

Agli

insorgenti va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle

presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere