52.2020.150
Diniego dell'autorizzazione alla detenzione di un cane appartenente a una razza soggetta a restruzioni - precedenti penali
23 dicembre 2020Italiano17 min
motivazione della decisione dell'UVC, sostiene, in sintesi, che il cane R__________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.150
Lugano
23
dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo
sul ricorso del 13 marzo 2020 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2020 (n. 856) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 13 maggio 2019 dell'Ufficio del veterinario
cantonale (UVC) con la quale gli è stata negata l'autorizzazione a detenere
un cane di razza soggetta a restrizioni ed è stato ordinato l'allontanamento
del cane "R__________";
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12 marzo 2018 l'UVC
ha ricevuto una segnalazione di ritrovamento di un cane non identificato da
microchip di razza American Bully avvenuto il 21 gennaio precedente da parte di
RI 1. Dopo un colloquio con quest'ultimo, con decisione del 12 aprile 2018,
l'UVC gli ha ordinato di inoltrare immediatamente una richiesta di
autorizzazione per la detenzione di cani appartenenti alle razze soggette a
restrizioni, di frequentare entro il 23 aprile 2018 un corso di socializzazione
per cuccioli con il cane R____ e di procedere entro il 4 maggio 2018 a una
visita veterinaria al fine di attestare lo stato di salute dell'animale.
Il 17 aprile 2018, RI 1 ha inoltrato la richiesta di autorizzazione alla
Polizia comunale di __________, formulario pervenuto all'UVC solo il 25 luglio
2018 e al quale non era stato allegato l'estratto del casellario giudiziale. Il
22 agosto 2018 il Municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente il
rilascio dell'autorizzazione in parola. A seguito del cambiamento di domicilio
del detentore, il 19 dicembre 2018 l'UVC ha ricevuto il preavviso favorevole da
parte del Municipio di __________ in relazione ad una nuova richiesta di
autorizzazione alla detenzione del cane R__________ sottoscritta il 4 dicembre
2018 da RI 1. Anche a questa istanza non era tuttavia stato allegato l'estratto
del casellario giudiziale del richiedente. Su sollecito dell'UVC tale documento
è stato infine prodotto il 17 gennaio 2019.
Dopo aver preavvisato negativamente il rilascio dell'autorizzazione e preso
atto delle osservazioni inoltrate da RI 1, con decisione del 13 maggio 2019
l'UVC ha respinto la sua richiesta e ha ordinato l'allontanamento del cane.
B. Con risoluzione del 19
febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la suddetta
decisione dell'UVC. Il Governo, evocato il quadro normativo applicabile in
specie e evasa una censura riferita all'obbligo di motivazione da parte
dell'autorità di prime cure, ha ritenuto che le condanne penali iscritte a
casellario giudiziale, particolarmente biasimevoli e indicative di una
propensione del richiedente a non rispettare l'ordinamento giuridico vigente,
non permettessero di considerare RI 1 un detentore attendibile e responsabile.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento unitamente a
quella dipartimentale da essa tutelata. Ribadita la censura di carente
motivazione della decisione dell'UVC, sostiene, in sintesi, che il cane R__________
non presenti un rischio per la sicurezza pubblica e che il tempo passato
dai fatti oggetto dei precedenti penali iscritti a casellario giudiziale,
nonché il fatto che egli avrebbe tenuto da allora un comportamento corretto,
non permetterebbe di ritenerlo inidoneo alla detenzione di questo tipo di cane.
Afferma infine che la misura di allontanamento sarebbe inopportuna e
palesemente sproporzionata visto il tempo trascorso, proponendo l'adozione di misure
meno incisive.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato,
senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
E. Il ricorrente non ha
presentato osservazioni di replica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 22 della legge sui cani del 19 febbraio
2008 (LCani; RL 482.300). La legittimazione
attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario
della decisione impugnata (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono
certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente lamenta nuovamente una carente motivazione
della decisione dipartimentale in quanto le ragioni esposte dall'UVC sarebbero,
a suo dire, sin troppo succinte.
2.2
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della
motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art.
34.
LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al
destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se
del caso di deferirla con piena cognizione di
causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un
suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II
ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi,
una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un
senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso
(DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54
consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003
consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può
limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a
influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle
che manifestamente non reggono o appaiono
ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530
consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 26 n. 2a).
2.3
Ora, nel caso di specie, detti requisiti minimi di motivazione sono stati
soddisfatti. La decisione del 13 maggio 2019 fa infatti esplicito riferimento
alle condanne iscritte a casellario giudiziale, tant'è che nel suo gravame,
inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale, il ricorrente è stato in
grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente
compreso la portata. D'altro canto, come giustamente rilevato dall'Esecutivo
cantonale, le ampie possibilità di esprimersi di cui l'insorgente ha
beneficiato dinanzi al Governo prima, e al Tribunale cantonale amministrativo
ora, entrambe autorità con pieno potere di cognizione, permetterebbero di ritenere sanata un'eventuale
violazione del suo diritto di essere sentito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT
II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017, consid. 2.1 e rimandi;
52.2011.288
del 12 settembre 2011 consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20). La censura si rivela pertanto infondata.
3.
3.1. L'art. 14 LCani stabilisce che il Consiglio di
Stato può allestire una lista di razze e di loro incroci la cui
detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso esso stabilisce
particolari condizioni od oneri per il rilascio dell'autorizzazione di
detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per
oggetto le qualità e le conoscenze canine del detentore, l'origine del cane e
le sue condizioni di detenzione e l'obbligo di seguire regolarmente corsi di
educazione canina a partire dall'acquisto del cane.
Sulla base di questa delega legislativa, il Governo ha adottato il regolamento sui
cani dell'11 febbraio 2009 (RCani; RL 482.310) al cui art. 11
ha elencato una serie di razze e di loro incroci, i cui esemplari nati dopo il
1° aprile 2009 soggiacciono alle restrizioni previste dagli artt. 13-16 RCani.
Per quanto qui interessa, fra di esse vi è da annoverare l'American Bully,
essendo questo un incrocio fra il Pit Bull e l'American Staffordshire Terrier,
entrambe razze soggette a restrizioni. Giusta l'art. 13 cpv. 1 RCani, le razze
sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'UVC l'autorizzazione di detenzione
prima dell'acquisto del cane. La richiesta di autorizzazione, precisa l'art. 14 cpv. 1 RCani, va indirizzata al Municipio
con l'estratto del casellario giudiziale. Il medesimo capoverso prevede pure la
presentazione dell'attestato di competenza relativo alla detenzione e al
trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione
degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), norma tuttavia abrogata dal
1° gennaio 2017, con il che va rilevato che ai fini della richiesta di
autorizzazione, l'unico documento da allegare è l'estratto del casellario
giudiziale. L'esecutivo comunale, giusta l'art. 14 cpv. 2 RCani,
verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn (prima
frase); esso preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'UVC
(seconda frase). Secondo il cpv. 3 della stessa norma, infine, l'UVC decide
circa il rilascio dell'autorizzazione.
3.2
Dai materiali legislativi concernenti la legge sui cani, si evince che il
Governo aveva inizialmente proposto un disegno di legge che non prevedeva una
lista di razze di cani pericolosi (messaggio del 10 ottobre 2006 [n. 5847] del
Consiglio di Stato concernente la nuova legge sui cani, in: RVGC anno
parlamentare 2007/2008, vol. 8, pag. 3816 e segg.). Esso aveva infatti
prospettato di vietare la detenzione di cani che raggiungessero il peso di 20
kg a persone con precedenti penali iscritti a casellario giudiziale per reati
contro la vita e l'integrità personale, nonché a persone la cui integrità
fisica o psichica impediva una gestione dell'animale conforme alla legge. Tale
proposta è stata poi abbandonata: nel rapporto di maggioranza del 7 novembre
2007.
(n. 5847, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008, vol. 6, pag. 2996 e segg.)
la Commissione della legislazione ha ritenuto che l'art. 6 LCani, così come
proposto dal Governo, fosse di difficile applicazione e pertanto tale norma è
stata modificata nel senso di dare facoltà al
Dipartimento della sanità e della socialità di vietare la detenzione di cani in
generale a chi, a causa di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti o di
altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare
una corretta gestione dell'animale. Per quanto attiene al divieto di alcune
razze di cani, il rapporto di maggioranza prevedeva inizialmente, al suo art.
14, l'obbligo per il Governo cantonale di stilare un elenco di razze ritenute
pericolose e dunque vietate sul territorio cantonale; tale proposta è stata poi
emendata nel senso di dare al Consiglio di Stato la facoltà di allestire tale
lista, imponendogli al contempo di prevedere ad ogni modo particolari
condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di
determinate razze e dei loro incroci (cfr. rapporto
di minoranza n. 5847 R2 del 20 dicembre 2007, in: RVGC anno parlamentare
2007/2008, vol. 6, pag. 3013 e segg.). Sulla base di quanto proposto nei
rapporti della Commissione della legislazione
(rapporto di maggioranza n. 5847 R del 7 novembre 2007 e rapporto di minoranza
n. 5847 R2 del 20 dicembre 2007, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008,
vol. 6, pag. 2996 e segg e pag. 3013 e segg.),
il Parlamento ha adottato l'art. 6 e l'art. 14 LCani; il Consiglio di Stato ha poi emanato il relativo
regolamento d'applicazione.
4.
4.1. Il
ricorrente sostiene in primo luogo che il cane in oggetto, particolarmente
docile, non presenti alcun disturbo del comportamento e, dunque, non
rappresenti assolutamente un pericolo per la sicurezza pubblica. Ritiene poi
che i fatti oggetto delle condanne penali da lui subite risalgano ormai a
diversi anni fa. Almeno dal mese di novembre 2017 egli avrebbe tenuto una buona
condotta, diventando una persona diligente e riguardosa, nonché un lavoratore
modello; contesta dunque che lo si possa considerare incline ad assumere
comportamenti restii al rispetto dell'ordinamento giuridico. Sostiene infine
che la misura di allontanamento del cane ordinata dall'UVC, quale conseguenza
del diniego dell'autorizzazione alla detenzione, sia inopportuna e palesemente
sproporzionata visto il tempo ormai trascorso con l'animale e il conseguente
legame affettivo instauratosi; ritenendo il distacco del cane dal padrone
oltremodo dannoso per entrambi, propone l'applicazione di una misura meno
incisiva quale ad esempio l'obbligo di far indossare al cane un'idonea
museruola.
4.2
Anzitutto si deve considerare che l'indole del cane R_____ è del tutto
irrilevante ai fini del presente giudizio: appartenendo a una delle razze
soggette a restrizione la sua attitudine non permette di prescindere dal regime
autorizzativo o dall'adempimento delle condizioni di idoneità riferite al
detentore (per le possibilità dei Cantoni di prevedere divieti e restrizioni
secondo la razza dei cani cfr. DTF 133 I 249 consid. 4.2 e 4.3, 132 I 7 consid.
4.2). Va poi osservato che la legge non prevede che l'esistenza di precedenti
iscritti a casellario giudiziale comporti automaticamente il rigetto della richiesta
di autorizzazione a detenere un cane appartenente a una razza ritenuta
pericolosa. A questo proposito il regolamento sui cani stabilisce unicamente
che la domanda di autorizzazione debba essere corredata da un estratto del
casellario giudiziale, senza tuttavia definire quali siano le conseguenze sul
piano autorizzativo nei casi in cui su tale documento dovessero risultare
iscritte delle condanne. Ne discende pertanto che l'esistenza di precedenti
costituisce unicamente uno tra i vari elementi che devono essere tenuti in
considerazione e ponderati ai fini del rilascio (o del diniego)
dell'autorizzazione in questione. In questo senso è comunque necessario che
l'autorità esamini la situazione concreta e valuti se il reato commesso può
avere o non avere un'influenza sull'idoneità del richiedente a detenere un cane
appartenente a una delle razze definite come pericolose. Sebbene il Legislatore
abbia parzialmente modificato su questo punto le disposizioni proposte dal
Governo nel disegno di legge, resta comunque il fatto che, di fronte allo scopo
perseguito dalla normativa in questione, consistente innanzitutto nel garantire
la sicurezza pubblica e la protezione della popolazione, appare ragionevole
vietare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi specialmente a quelle
persone che con il loro comportamento violento hanno già messo a rischio la
vita e l'integrità fisica di altre persone così come pure a coloro che, senza
avere mai commesso reati di questo genere, denotano comunque una propensione
generale a delinquere, tale da far sorgere seri dubbi circa la loro capacità di
attenersi alle regole per la gestione di simili animali. Pertanto non tutti i
comportamenti che il diritto penale reprime sono connessi a un'indole del
condannato suscettibile di compromettere la sua corretta gestione di alcuni
tipi di cani.
Ora, nel caso in esame, l'insorgente è stato oggetto di svariate condanne
penali. Al di là di quelle riportate nei decreti d'accusa del 23 maggio 2011 e
14.
ottobre 2013 riferite a infrazioni alla legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), che per quanto biasimevoli e
non minimizzabili non permettono ancora di negare l'idoneità del ricorrente
alla corretta gestione di un cane di razza pericolosa, le condanne del 2 agosto
2016.
e del 24 novembre 2017 sono di tutt'altro tenore e forniscono un quadro decisamente
allarmante. In particolare quella del 2016 attesta la commissione di ripetuti
reati di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia avvenuti nell'abitazione
coniugale a danno della moglie, anche alla presenza della figlia minorenne (con
conseguente violazione del dovere di assistenza o educazione ex art. 219 cpv. 1
del codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), di svariate infrazioni alla legge
federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951
(LStup; RS 812.121), sia per spaccio sia per consumo, nonché di reiterate
infrazioni alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54). Il tutto per un periodo che va dal 2012
al 2017. A questo scenario già sufficientemente preoccupante, si aggiunge che
il ricorrente è stato nel frattempo oggetto di un'ulteriore condanna il 5
dicembre 2018 per ripetuta infrazione alla LStup (di nuovo sia per spaccio sia
per consumo) e infrazione alla LArm, per fatti avvenuti dal 2016 a ottobre
2018.
In questo senso non corrisponde assolutamente al vero che dal mese di
novembre del 2017 ad oggi l'insorgente avrebbe tenuto una buona condotta,
ravvedendosi per quelli che lui definisce errori di gioventù. Oltretutto
una parte considerevole dei reati commessi denota un temperamento aggressivo
del ricorrente; non solo i delitti contro la vita e l'integrità fisica della
persona (lesioni semplici e vie di fatto), che hanno una chiara connotazione
violenta, ma anche i reati contro la libertà personale (minaccia) e contro
l'onore e la sfera personale (ingiuria). Ad aggravare la situazione vi è poi la
commissione reiterata di infrazioni riferite all'uso e allo spaccio di sostanze
stupefacenti; circostanza questa che permette di dubitare seriamente che il
ricorrente, sotto l'influsso di sostanze alteranti, disponga della lucidità
necessaria per gestire un American Bully. Anche il possesso di armi non autorizzate
(in questo caso una pistola ad aria compressa simil vera e un manganello
telescopico in metallo) non milita certo a suo favore, così come neppure la
violazione del dovere di assistenza o educazione nei confronti della figlia
minorenne. Vista la gravità di quanto commesso dal ricorrente, su di un lungo
lasso di tempo e in modo reiterato, a giusto titolo la decisione dipartimentale
e quella governativa che la tutela, hanno ritenuto che egli denoti un'indole
tale da non poter garantire la corretta gestione di un cane di razza
pericolosa.
4.3
Per quanto attiene infine all'ordine di allontanamento, si rileva che
questa è l'unica conseguenza possibile visto come egli non risulti idoneo alla detenzione
del cane; l'insorgente, come detto, non adempie le condizioni per garantire la
corretta gestione dell'animale, per cui quest'ultimo non può essergli lasciato,
una deroga in questo senso non essendo nemmeno prevista dalla legge. Abbondanzialmente
si osserva che, ad ogni modo, non rappresenterebbe un'alternativa valida
l'obbligo di far indossare al cane una museruola, come proposto con il ricorso.
Tale mezzo comporta per il cane un notevole fastidio, e in certi casi pericolo,
che può essere tollerato solo a determinate condizioni e per periodi di tempo
limitati, nonché nell'ottica di assicurare interessi preponderanti; sicuramente
non si giustificherebbe di sottoporre l'animale a un simile trattamento perché
il suo padrone non è idoneo alla sua detenzione. D'altra parte poi, il
ricorrente stesso è causa del ritardo nell'emissione della decisione in merito
all'autorizzazione: nonostante abbia inoltrato la prima richiesta in aprile
2018, egli ha omesso, come invece esplicitamente indicato nel formulario, di
allegare l'estratto del casellario giudiziale, documento che è stato fornito
solo a gennaio 2019, con il che pretendere ora di poter tenere il cane visto il
lungo tempo trascorso appare finanche pretestuoso.
5.
5.1. Visto
quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto.
5.2
La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia, di complessivi fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera