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Decisione

52.2020.150

Diniego dell'autorizzazione alla detenzione di un cane appartenente a una razza soggetta a restruzioni - precedenti penali

23 dicembre 2020Italiano17 min

motivazione della decisione dell'UVC, sostiene, in sintesi, che il cane R__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.150

Lugano

23

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 13 marzo 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 19 febbraio 2020 (n. 856) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 13 maggio 2019 dell'Ufficio del veterinario

cantonale (UVC) con la quale gli è stata negata l'autorizzazione a detenere

un cane di razza soggetta a restrizioni ed è stato ordinato l'allontanamento

del cane "R__________";

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 12 marzo 2018 l'UVC

ha ricevuto una segnalazione di ritrovamento di un cane non identificato da

microchip di razza American Bully avvenuto il 21 gennaio precedente da parte di

RI 1. Dopo un colloquio con quest'ultimo, con decisione del 12 aprile 2018,

l'UVC gli ha ordinato di inoltrare immediatamente una richiesta di

autorizzazione per la detenzione di cani appartenenti alle razze soggette a

restrizioni, di frequentare entro il 23 aprile 2018 un corso di socializzazione

per cuccioli con il cane R____ e di procedere entro il 4 maggio 2018 a una

visita veterinaria al fine di attestare lo stato di salute dell'animale.

Il 17 aprile 2018, RI 1 ha inoltrato la richiesta di autorizzazione alla

Polizia comunale di __________, formulario pervenuto all'UVC solo il 25 luglio

2018 e al quale non era stato allegato l'estratto del casellario giudiziale. Il

22 agosto 2018 il Municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente il

rilascio dell'autorizzazione in parola. A seguito del cambiamento di domicilio

del detentore, il 19 dicembre 2018 l'UVC ha ricevuto il preavviso favorevole da

parte del Municipio di __________ in relazione ad una nuova richiesta di

autorizzazione alla detenzione del cane R__________ sottoscritta il 4 dicembre

2018 da RI 1. Anche a questa istanza non era tuttavia stato allegato l'estratto

del casellario giudiziale del richiedente. Su sollecito dell'UVC tale documento

è stato infine prodotto il 17 gennaio 2019.

Dopo aver preavvisato negativamente il rilascio dell'autorizzazione e preso

atto delle osservazioni inoltrate da RI 1, con decisione del 13 maggio 2019

l'UVC ha respinto la sua richiesta e ha ordinato l'allontanamento del cane.

B. Con risoluzione del 19

febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la suddetta

decisione dell'UVC. Il Governo, evocato il quadro normativo applicabile in

specie e evasa una censura riferita all'obbligo di motivazione da parte

dell'autorità di prime cure, ha ritenuto che le condanne penali iscritte a

casellario giudiziale, particolarmente biasimevoli e indicative di una

propensione del richiedente a non rispettare l'ordinamento giuridico vigente,

non permettessero di considerare RI 1 un detentore attendibile e responsabile.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento unitamente a

quella dipartimentale da essa tutelata. Ribadita la censura di carente

motivazione della decisione dell'UVC, sostiene, in sintesi, che il cane R__________

non presenti un rischio per la sicurezza pubblica e che il tempo passato

dai fatti oggetto dei precedenti penali iscritti a casellario giudiziale,

nonché il fatto che egli avrebbe tenuto da allora un comportamento corretto,

non permetterebbe di ritenerlo inidoneo alla detenzione di questo tipo di cane.

Afferma infine che la misura di allontanamento sarebbe inopportuna e

palesemente sproporzionata visto il tempo trascorso, proponendo l'adozione di misure

meno incisive.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

E. Il ricorrente non ha

presentato osservazioni di replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 22 della legge sui cani del 19 febbraio

2008 (LCani; RL 482.300). La legittimazione

attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario

della decisione impugnata (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono

certe. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente lamenta nuovamente una carente motivazione

della decisione dipartimentale in quanto le ragioni esposte dall'UVC sarebbero,

a suo dire, sin troppo succinte.

2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. Scopo dell'obbligo della

motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art.

34.

LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al

destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se

del caso di deferirla con piena cognizione di

causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un

suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi,

una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità

menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un

senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella

situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso

(DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54

consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003

consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può

limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a

influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle

che manifestamente non reggono o appaiono

ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530

consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 26 n. 2a).

2.3

Ora, nel caso di specie, detti requisiti minimi di motivazione sono stati

soddisfatti. La decisione del 13 maggio 2019 fa infatti esplicito riferimento

alle condanne iscritte a casellario giudiziale, tant'è che nel suo gravame,

inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale, il ricorrente è stato in

grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente

compreso la portata. D'altro canto, come giustamente rilevato dall'Esecutivo

cantonale, le ampie possibilità di esprimersi di cui l'insorgente ha

beneficiato dinanzi al Governo prima, e al Tribunale cantonale amministrativo

ora, entrambe autorità con pieno potere di cognizione, permetterebbero di ritenere sanata un'eventuale

violazione del suo diritto di essere sentito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT

II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017, consid. 2.1 e rimandi;

52.2011.288

del 12 settembre 2011 consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20). La censura si rivela pertanto infondata.

3.

3.1. L'art. 14 LCani stabilisce che il Consiglio di

Stato può allestire una lista di razze e di loro incroci la cui

detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso esso stabilisce

particolari condizioni od oneri per il rilascio dell'autorizzazione di

detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per

oggetto le qualità e le conoscenze canine del detentore, l'origine del cane e

le sue condizioni di detenzione e l'obbligo di seguire regolarmente corsi di

educazione canina a partire dall'acquisto del cane.

Sulla base di questa delega legislativa, il Governo ha adottato il regolamento sui

cani dell'11 febbraio 2009 (RCani; RL 482.310) al cui art. 11

ha elencato una serie di razze e di loro incroci, i cui esemplari nati dopo il

1° aprile 2009 soggiacciono alle restrizioni previste dagli artt. 13-16 RCani.

Per quanto qui interessa, fra di esse vi è da annoverare l'American Bully,

essendo questo un incrocio fra il Pit Bull e l'American Staffordshire Terrier,

entrambe razze soggette a restrizioni. Giusta l'art. 13 cpv. 1 RCani, le razze

sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'UVC l'autorizzazione di detenzione

prima dell'acquisto del cane. La richiesta di autorizzazione, precisa l'art. 14 cpv. 1 RCani, va indirizzata al Municipio

con l'estratto del casellario giudiziale. Il medesimo capoverso prevede pure la

presentazione dell'attestato di competenza relativo alla detenzione e al

trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione

degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), norma tuttavia abrogata dal

1° gennaio 2017, con il che va rilevato che ai fini della richiesta di

autorizzazione, l'unico documento da allegare è l'estratto del casellario

giudiziale. L'esecutivo comunale, giusta l'art. 14 cpv. 2 RCani,

verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn (prima

frase); esso preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'UVC

(seconda frase). Secondo il cpv. 3 della stessa norma, infine, l'UVC decide

circa il rilascio dell'autorizzazione.

3.2

Dai materiali legislativi concernenti la legge sui cani, si evince che il

Governo aveva inizialmente proposto un disegno di legge che non prevedeva una

lista di razze di cani pericolosi (messaggio del 10 ottobre 2006 [n. 5847] del

Consiglio di Stato concernente la nuova legge sui cani, in: RVGC anno

parlamentare 2007/2008, vol. 8, pag. 3816 e segg.). Esso aveva infatti

prospettato di vietare la detenzione di cani che raggiungessero il peso di 20

kg a persone con precedenti penali iscritti a casellario giudiziale per reati

contro la vita e l'integrità personale, nonché a persone la cui integrità

fisica o psichica impediva una gestione dell'animale conforme alla legge. Tale

proposta è stata poi abbandonata: nel rapporto di maggioranza del 7 novembre

2007.

(n. 5847, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008, vol. 6, pag. 2996 e segg.)

la Commissione della legislazione ha ritenuto che l'art. 6 LCani, così come

proposto dal Governo, fosse di difficile applicazione e pertanto tale norma è

stata modificata nel senso di dare facoltà al

Dipartimento della sanità e della socialità di vietare la detenzione di cani in

generale a chi, a causa di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti o di

altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare

una corretta gestione dell'animale. Per quanto attiene al divieto di alcune

razze di cani, il rapporto di maggioranza prevedeva inizialmente, al suo art.

14, l'obbligo per il Governo cantonale di stilare un elenco di razze ritenute

pericolose e dunque vietate sul territorio cantonale; tale proposta è stata poi

emendata nel senso di dare al Consiglio di Stato la facoltà di allestire tale

lista, imponendogli al contempo di prevedere ad ogni modo particolari

condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di

determinate razze e dei loro incroci (cfr. rapporto

di minoranza n. 5847 R2 del 20 dicembre 2007, in: RVGC anno parlamentare

2007/2008, vol. 6, pag. 3013 e segg.). Sulla base di quanto proposto nei

rapporti della Commissione della legislazione

(rapporto di maggioranza n. 5847 R del 7 novembre 2007 e rapporto di minoranza

n. 5847 R2 del 20 dicembre 2007, in: RVGC anno parlamentare 2007/2008,

vol. 6, pag. 2996 e segg e pag. 3013 e segg.),

il Parlamento ha adottato l'art. 6 e l'art. 14 LCani; il Consiglio di Stato ha poi emanato il relativo

regolamento d'applicazione.

4.

4.1. Il

ricorrente sostiene in primo luogo che il cane in oggetto, particolarmente

docile, non presenti alcun disturbo del comportamento e, dunque, non

rappresenti assolutamente un pericolo per la sicurezza pubblica. Ritiene poi

che i fatti oggetto delle condanne penali da lui subite risalgano ormai a

diversi anni fa. Almeno dal mese di novembre 2017 egli avrebbe tenuto una buona

condotta, diventando una persona diligente e riguardosa, nonché un lavoratore

modello; contesta dunque che lo si possa considerare incline ad assumere

comportamenti restii al rispetto dell'ordinamento giuridico. Sostiene infine

che la misura di allontanamento del cane ordinata dall'UVC, quale conseguenza

del diniego dell'autorizzazione alla detenzione, sia inopportuna e palesemente

sproporzionata visto il tempo ormai trascorso con l'animale e il conseguente

legame affettivo instauratosi; ritenendo il distacco del cane dal padrone

oltremodo dannoso per entrambi, propone l'applicazione di una misura meno

incisiva quale ad esempio l'obbligo di far indossare al cane un'idonea

museruola.

4.2

Anzitutto si deve considerare che l'indole del cane R_____ è del tutto

irrilevante ai fini del presente giudizio: appartenendo a una delle razze

soggette a restrizione la sua attitudine non permette di prescindere dal regime

autorizzativo o dall'adempimento delle condizioni di idoneità riferite al

detentore (per le possibilità dei Cantoni di prevedere divieti e restrizioni

secondo la razza dei cani cfr. DTF 133 I 249 consid. 4.2 e 4.3, 132 I 7 consid.

4.2). Va poi osservato che la legge non prevede che l'esistenza di precedenti

iscritti a casellario giudiziale comporti automaticamente il rigetto della richiesta

di autorizzazione a detenere un cane appartenente a una razza ritenuta

pericolosa. A questo proposito il regolamento sui cani stabilisce unicamente

che la domanda di autorizzazione debba essere corredata da un estratto del

casellario giudiziale, senza tuttavia definire quali siano le conseguenze sul

piano autorizzativo nei casi in cui su tale documento dovessero risultare

iscritte delle condanne. Ne discende pertanto che l'esistenza di precedenti

costituisce unicamente uno tra i vari elementi che devono essere tenuti in

considerazione e ponderati ai fini del rilascio (o del diniego)

dell'autorizzazione in questione. In questo senso è comunque necessario che

l'autorità esamini la situazione concreta e valuti se il reato commesso può

avere o non avere un'influenza sull'idoneità del richiedente a detenere un cane

appartenente a una delle razze definite come pericolose. Sebbene il Legislatore

abbia parzialmente modificato su questo punto le disposizioni proposte dal

Governo nel disegno di legge, resta comunque il fatto che, di fronte allo scopo

perseguito dalla normativa in questione, consistente innanzitutto nel garantire

la sicurezza pubblica e la protezione della popolazione, appare ragionevole

vietare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi specialmente a quelle

persone che con il loro comportamento violento hanno già messo a rischio la

vita e l'integrità fisica di altre persone così come pure a coloro che, senza

avere mai commesso reati di questo genere, denotano comunque una propensione

generale a delinquere, tale da far sorgere seri dubbi circa la loro capacità di

attenersi alle regole per la gestione di simili animali. Pertanto non tutti i

comportamenti che il diritto penale reprime sono connessi a un'indole del

condannato suscettibile di compromettere la sua corretta gestione di alcuni

tipi di cani.

Ora, nel caso in esame, l'insorgente è stato oggetto di svariate condanne

penali. Al di là di quelle riportate nei decreti d'accusa del 23 maggio 2011 e

14.

ottobre 2013 riferite a infrazioni alla legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), che per quanto biasimevoli e

non minimizzabili non permettono ancora di negare l'idoneità del ricorrente

alla corretta gestione di un cane di razza pericolosa, le condanne del 2 agosto

2016.

e del 24 novembre 2017 sono di tutt'altro tenore e forniscono un quadro decisamente

allarmante. In particolare quella del 2016 attesta la commissione di ripetuti

reati di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia avvenuti nell'abitazione

coniugale a danno della moglie, anche alla presenza della figlia minorenne (con

conseguente violazione del dovere di assistenza o educazione ex art. 219 cpv. 1

del codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), di svariate infrazioni alla legge

federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951

(LStup; RS 812.121), sia per spaccio sia per consumo, nonché di reiterate

infrazioni alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54). Il tutto per un periodo che va dal 2012

al 2017. A questo scenario già sufficientemente preoccupante, si aggiunge che

il ricorrente è stato nel frattempo oggetto di un'ulteriore condanna il 5

dicembre 2018 per ripetuta infrazione alla LStup (di nuovo sia per spaccio sia

per consumo) e infrazione alla LArm, per fatti avvenuti dal 2016 a ottobre

2018.

In questo senso non corrisponde assolutamente al vero che dal mese di

novembre del 2017 ad oggi l'insorgente avrebbe tenuto una buona condotta,

ravvedendosi per quelli che lui definisce errori di gioventù. Oltretutto

una parte considerevole dei reati commessi denota un temperamento aggressivo

del ricorrente; non solo i delitti contro la vita e l'integrità fisica della

persona (lesioni semplici e vie di fatto), che hanno una chiara connotazione

violenta, ma anche i reati contro la libertà personale (minaccia) e contro

l'onore e la sfera personale (ingiuria). Ad aggravare la situazione vi è poi la

commissione reiterata di infrazioni riferite all'uso e allo spaccio di sostanze

stupefacenti; circostanza questa che permette di dubitare seriamente che il

ricorrente, sotto l'influsso di sostanze alteranti, disponga della lucidità

necessaria per gestire un American Bully. Anche il possesso di armi non autorizzate

(in questo caso una pistola ad aria compressa simil vera e un manganello

telescopico in metallo) non milita certo a suo favore, così come neppure la

violazione del dovere di assistenza o educazione nei confronti della figlia

minorenne. Vista la gravità di quanto commesso dal ricorrente, su di un lungo

lasso di tempo e in modo reiterato, a giusto titolo la decisione dipartimentale

e quella governativa che la tutela, hanno ritenuto che egli denoti un'indole

tale da non poter garantire la corretta gestione di un cane di razza

pericolosa.

4.3

Per quanto attiene infine all'ordine di allontanamento, si rileva che

questa è l'unica conseguenza possibile visto come egli non risulti idoneo alla detenzione

del cane; l'insorgente, come detto, non adempie le condizioni per garantire la

corretta gestione dell'animale, per cui quest'ultimo non può essergli lasciato,

una deroga in questo senso non essendo nemmeno prevista dalla legge. Abbondanzialmente

si osserva che, ad ogni modo, non rappresenterebbe un'alternativa valida

l'obbligo di far indossare al cane una museruola, come proposto con il ricorso.

Tale mezzo comporta per il cane un notevole fastidio, e in certi casi pericolo,

che può essere tollerato solo a determinate condizioni e per periodi di tempo

limitati, nonché nell'ottica di assicurare interessi preponderanti; sicuramente

non si giustificherebbe di sottoporre l'animale a un simile trattamento perché

il suo padrone non è idoneo alla sua detenzione. D'altra parte poi, il

ricorrente stesso è causa del ritardo nell'emissione della decisione in merito

all'autorizzazione: nonostante abbia inoltrato la prima richiesta in aprile

2018, egli ha omesso, come invece esplicitamente indicato nel formulario, di

allegare l'estratto del casellario giudiziale, documento che è stato fornito

solo a gennaio 2019, con il che pretendere ora di poter tenere il cane visto il

lungo tempo trascorso appare finanche pretestuoso.

5.

5.1. Visto

quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto.

5.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia, di complessivi fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera