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Decisione

52.2020.155

Permesso di dimora UE/AELS - Attività lucrativa come prostituta dipendente/indipendente

8 aprile 2021Italiano15 min

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 96 della legge federale sugli stranieri del 16

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.155

Lugano

8

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 16 marzo 2020 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la risoluzione del 19 febbraio 2020 (n. 979) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 18 dicembre 2018 con cui la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo e le ha revocato il permesso di dimora

UE/AELS;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 (1988), cittadina

rumena, è giunta in Svizzera una prima volta il 5 maggio 2012 ed è stata posta

al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per lavorare come prostituta. Il

10 marzo 2013 è ritornata in Romania, notificando la propria partenza alla

competente Autorità comunale.

B. Il 21 maggio 2013 RI 1

è nuovamente entrata nel nostro Paese e il giorno successivo ha postulato il

rilascio di un'autorizzazione di dimora UE/AELS al fine di esercitare la

professione di prostituta indipendente a __________. Il permesso richiesto le è

stato rilasciato il 2 agosto 2013, quando nel frattempo aveva spostato il suo

luogo d'attività a __________.

C. Il 16 aprile 2018

l'interessata ha inoltrato una domanda di rinnovo della sua autorizzazione di

dimora UE/AELS, che - dopo l'esperimento di alcuni approfondimenti e averle

concesso la facoltà di esprimersi - la Sezione della popolazione ha respinto

con decisione del 18 dicembre 2018, fissando un termine con scadenza il 18

febbraio 2019 per lasciare il territorio elvetico. L'Autorità dipartimentale ha

considerato che RI 1 non adempisse più le condizioni per le quali le era stato

rilasciato il permesso di dimora UE/AELS al suo arrivo in Svizzera. La Sezione

della popolazione ha in particolare ritenuto che, non disponendo di locali

propri per l'esercizio della sua professione, ma unicamente di una camera ad

uso giornaliero presa in sublocazione, l'interessata non potesse essere

considerata lavoratrice indipendente. La risoluzione descritta è stata emanata

in virtù degli art. 12 dell'allegato

Fatti

I all'accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 96 della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e

la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]) e 23 dell'ordinanza sull'introduzione

della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

D. Con giudizio del 19

febbraio 2020 il Consiglio di Stato ha confermato il suddetto provvedimento

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Il Governo ha

sostanzialmente sposato la tesi della Sezione della popolazione in merito al

carattere non indipendente dell'attività di prostituta svolta dall'interessata

in ragione del fatto che quest'ultima non disponeva di locali di lavoro propri

o presi in locazione in suo nome, bensì di una camera sublocata presso una

società responsabile di un esercizio pubblico a luci rosse situato nel medesimo

immobile, dei cui clienti anch'essa approfitterebbe, dimostrando un certo grado

di dipendenza. Il mancato rinnovo dell'autorizzazione di dimora UE/AELS è altresì

stato considerato conforme al principio della proporzionalità.

E. Contro la predetta

pronuncia governativa la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

RI 1 sostiene di

adempiere le condizioni per il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS,

sottolineando di avere sottoscritto in proprio nome un contratto di locazione

degli spazi utilizzati per lavorare, non essendo rilevante il fatto che si

tratti di una sublocazione. Essa precisa inoltre di essere libera nella

gestione della propria attività, sebbene quest'ultima sia svolta in prossimità

di un locale a luci rosse gestito dall'azienda sua partner contrattuale per la

locazione della camera utilizzata ed evidenzia le difficoltà a reperire gli

spazi dove potere esercitare la professione di prostituta che siano idonei dai

punti di vista pianificatorio e di polizia. La ricorrente lamenta anche una

violazione del principio della proporzionalità e del diritto al rispetto della

vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 (CEDU; RS 0.101), in quanto non vi sarebbe alcun interesse al mancato

rinnovo e alla revoca della sua autorizzazione di dimora UE/AELS nonché vista

l'ormai lunga permanenza in Svizzera.

F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia

il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

G. In replica RI 1

ribadisce le proprie argomentazioni ricorsuali.

H. Con la duplica la

Sezione della popolazione si riconferma nelle precedenti prese di posizione. Il

Governo è dal canto suo rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)

e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'ALC,

direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli

Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, essendo

cittadina rumena e titolare di un documento di legittimazione valido, RI 1 può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare

un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni,

risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (art. 2 cpv. 1 e 2 allegato

I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

2.2

Giusta l'art. 12 cpv.

1.

allegato I ALC il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi

nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività

indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno

della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché

dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi

stabilire a tal fine. L'art. 15 cpv. 1 allegato I ALC dispone che il lavoratore autonomo, per quanto riguarda l'accesso a

un'attività indipendente e al suo esercizio, riceve nel paese ospitante lo

stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

La nozione di

lavoratore autonomo si applica a persone che esercitano un'attività economica

reale ed effettiva, in contropartita della quale ottengono una remunerazione.

Il lavoratore autonomo svolge quest'attività per proprio conto e a proprio

rischio, in assenza di legami di subordinazione; egli deve avere la volontà di

stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti e di esercitare

un'attività economica in maniera duratura. La cessazione, volontaria,

dell'attività porta alla revoca del titolo di soggiorno (DTF 140 II 460 consid.

4.1.3; STF 2C_1062/2017 del 4 maggio 2018 consid. 6.2; Astrid Epiney/Gaetan Blaser, in: Cesla

Amarelle/Minh Son Nguyen [curatori], Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n.

30.

seg. ad art. 4 ALC). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha

emanato delle istruzioni concernenti

l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone secondo le

disposizioni dell'ALC e dell'OLCP. Per quanto riguarda i lavoratori

indipendenti queste direttive prevedono che

gli interessati devono provare che la loro attività sia effettiva e durevole e

che permetta loro di sopperire ai propri bisogni (istruzioni OLCP, versione del

gennaio 2021, n. 4.3). Questo significa che se il

lavoratore autonomo cade a carico della pubblica assistenza perde

il diritto di residenza (Philipp Gremper, Ausländische Personen als Selbstständig

Erwerbende, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser

[curatori], Ausländerrecht, II ed.,

Basilea 2009, n. 18.26, pag. 923). Per stabilire se si tratta di un'attività

dipendente o indipendente occorre tenere conto delle circostanze del singolo

caso. Il fattore determinante è che l'attività sia svolta per proprio conto e a

proprio rischio. Inoltre la persona che esercita l'attività non deve essere

vincolata a direttive di terzi né deve essere integrata nell'organizzazione

lavorativa di un'azienda. Non deve nemmeno sussistere alcun rapporto di

subordinazione (DTF 123 V 161 consid. 1; precitate istruzioni OLCP, n. 4.3.2).

2.3

Giusta l'art. 6

cpv. 1 allegato I ALC il lavoratore dipendente cittadino di una parte

contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al

servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di

soggiorno della durata di almeno 5 anni a

decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per

almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di

soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora

il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da

oltre 12 mesi.

2.4

Un diritto di soggiorno UE/AELS sul

territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte

delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2

allegato I ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un

cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC

non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134

IV 57 consid. 4). Ciò vuol dire che quando le condizioni previste dall'ALC per

la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date, e non

sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5

allegato I ALC), il documento richiesto va concesso o rinnovato; in

effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, limitandosi ad

attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4.4, 136 II 329 consid. 2 e 3).

3.

3.1.

Nell'evenienza concreta, con decisione del 18 dicembre 2018 - confermata dal

Consiglio di Stato il 19 febbraio 2020 - l'Autorità dipartimentale ha respinto

la domanda di proroga e ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di RI 1,

considerando che dalla documentazione trasmessa non si potessero ritenere

adempiuti i criteri per considerare l'interessata lavoratrice indipendente ai

sensi dell'art. 12 allegato I ALC. La Sezione della popolazione ha fondato il

proprio ragionamento sul fatto che l'insorgente esercitava la propria attività

in una camera presa in sublocazione ad uso giornaliero in un immobile di cui la

società sua partner contrattuale non è proprietaria. Il Consiglio di Stato ha

condiviso questa conclusione richiamandosi anche alla DTF 128 IV 170 - riferita

agli allora in vigore art. 3 cpv. 3 e 24 cpv. 3 della legge federale

sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 49 293,

1988.

332) - con cui l'Alta Corte federale aveva confermato

una condanna per il reato di impiego di stranieri non autorizzati a lavorare in

Svizzera al gestore di un salone di massaggi presso cui erano attive come

prostitute due donne ungheresi, le quali non erano formalmente al beneficio di

un contratto di lavoro con il condannato e non ricevevano indicazioni in merito

all'orario di lavoro, al genere di prestazioni o ai clienti da soddisfare, ma

gli versavano una parte dei loro guadagni in cambio della messa a disposizione

della struttura, degli strumenti di lavoro e del promovimento dell'attività

mediante inserzioni e pubblicità. Il Governo ha inoltre precisato che, in base

alle precitate istruzioni OLCP (n. 3.1.2.1 e 3.1.2.2; cfr. anche Rapport sur le

milieu érotique, elaborato dall'Ufficio federale della migrazione [attualmente:

SEM] nel gennaio del 2012, n. 2.2.2),

l'ammissione di una prestatrice di servizi indipendente nel settore a luci

rosse è possibile unicamente se l'attività è esercitata all'infuori di uno

stabilimento e qualora non vengono impartite istruzioni in merito. Pur

prendendo atto del fatto che la ricorrente sia registrata presso la

Cassa di compensazione AVS/AI/IPG quale lavoratrice indipendente (fatto

avvenuto solo il 1° novembre 2016 quando già si trovava in Svizzera da oltre

tre anni) e che dalla sua professione consegue introiti regolari tali da

permetterle di non dovere ricorrere all'aiuto sociale, l'Esecutivo cantonale ha

respinto il gravame ritenendo che per l'esercizio dell'attività lucrativa essa

non faccia capo a un'infrastruttura propria, ma di una camera messa a

disposizione dall'azienda partner contrattuale, senza la quale non potrebbe lavorare.

Vi sarebbe dunque l'assenza del rischio imprenditoriale tipico dei lavoratori

indipendenti. L'occupazione giornaliera della camera utilizzata per il

meretricio situata sopra un postribolo, così come la mancanza di un contratto

di locazione sottoscritto in proprio nome, ma in sublocazione, e del consenso

del locatore rappresenterebbero ulteriori indizi in questo senso, considerato

inoltre che è la società gerente del locale a luci rosse situata nell'immobile

che decide chi vi può lavorare e che dunque andrebbe considerata come datrice

di lavoro, sebbene non impartisca precise direttive. Il Consiglio di Stato ha

infine ritenuto che non risulta che l'insorgente abbia promosso la propria

attività mediante pubblicità, ma sembra usufruire dell'afflusso di clienti del

postribolo.

3.2

Dalla documentazione agli atti emerge che dall'arrivo in Svizzera, avvenuto il

21.

maggio 2013, RI 1 ha in un primo tempo esercitato la sua professione a __________,

in seguito a __________ e infine a __________, dapprima in un appartamento

preso in sublocazione in via __________ (corrispondendo pigioni giornaliere) e

da una data non precisata del 2016 in una camera (anch'essa presa in

sublocazione in cambio di pagamenti giornalieri) di una residenza situata in un

immobile in cui si trova una struttura dove è esercitato il meretricio in via ______, gestita dalla società __________, conduttrice

degli spazi. Agli atti figurano inoltre due fatture concernenti la citata

camera, relative al 2016 e al 2017, da cui si evince che l'insorgente ne ha

fatto uso per 60 giorni (pagando in totale di fr. 6'600.-),

rispettivamente per 66 giorni (corrispondendo complessivamente fr. 7'260.-) nonché

una copia dell'accordo in essere tra la ricorrente e la predetta società

sottoscritto il 1° gennaio 2018 denominato contratto quadro d'uso di spazio

commerciale e prevede che alla ricorrente (definita cliente) è messa

a disposizione una camera arredata dove svolgere l'attività di prostituta a

tempo indeterminato per fr. 50.- al giorno da corrispondere anticipatamente, a

cui vanno aggiunti fr. 60.- per vari servizi, ovvero sicurezza,

telecomunicazioni, colazione e lavanderia. La seconda pagina dell'accordo

precisa le condizioni generali, tra cui emerge un termine di disdetta ordinario

di due settimane. Agli atti non figurano ulteriori dettagli in merito al

rapporto in essere tra RI 1 e la citata azienda. Non vi sono in particolare

indicazioni in merito all'eventuale promozione dell'attività esercitata

nell'immobile mediante inserzioni e pubblicità effettuate dalla __________ o al

diritto per l'insorgente di entrare in contatto con gli avventori del locale a

luci rosse situato al piano terreno dell'immobile di via __________ a __________.

Non risultano nemmeno informazioni circa l'esistenza di istruzioni impartite in

merito alle modalità di utilizzo della camera sublocata alla ricorrente, che

sembrerebbe al contrario essere libera di disporne, con l'eccezione relativa al

mancato utilizzo durante tre mesi, che comporterebbe lo scioglimento

dell'accordo.

3.3

In definitiva non

è quindi possibile stabilire se vi sia un reale rapporto di subordinazione tra RI

1.

e l'azienda che le mette a disposizione lo spazio di lavoro. Certo, la

relazione contrattuale tra le parti è assimilabile a una sublocazione, ciò non

si avvera tuttavia decisivo, poiché determinante nella fattispecie risulta

invece il fatto che l'insorgente - cittadina rumena, dunque di uno Stato

facente parte dell'Unione europea - esercita in Svizzera un'attività lavorativa

che le permette di conseguire un reddito sufficiente per non dovere dipendere

dall'aiuto sociale. Ora, la questione di sapere se tale professione debba

essere definita autonoma o dipendente non è suscettibile di rimettere in

discussione il diritto di potere continuare a risiedere nel nostro Paese per svolgerla,

dato che esso sussiste in entrambi i casi (art. 6 cpv. 1 e 12 cpv. 1 allegato I

ALC), non essendo dati nella fattispecie motivi di revoca dovuti a questioni di

ordine pubblico (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).

4.

4.1. In esito a

queste considerazioni il gravame deve essere

parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella

governativa che la tutela. Non essendo adempiuti i requisiti per non

rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di cui beneficiava la ricorrente si

giustifica di rinviare gli atti all'Autorità di prime cure affinché stabilisca

se RI 1 possa essere effettivamente considerata come una lavoratrice dipendente

e, qualunque sia il risultato di tale accertamento, provveda al rinnovo della

sua autorizzazione di dimora UE/AELS (giusta l'art. 6 o 12 allegato I ALC).

4.2

Visto l'esito del

ricorso si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistita da un avvocato,

un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la

risoluzione del 19 febbraio 2020 (n. 979) del Consiglio di Stato e quella del

18.

dicembre 2018 (n. SIMIC _________) della Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni sono annullate;

1.2

gli atti

sono retrocessi all'Autorità dipartimentale affinché rinnovi il permesso di

dimora UE/AELS della ricorrente, dopo avere proceduto così come indicato ai

considerandi.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito

l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese

processuali.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere