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Decisione

52.2020.18

Divieto d'uso quale residenza di appartamenti situati in zona turistico-alberghiera sottoposta a piano di quartiere - in particolare: nozione di apparthotel

31 agosto 2023Italiano58 min

loro appartamenti, in modo da assicurarne un'effettiva utilizzazione turistico-alberghiera.

Source ti.ch

Incarti n.

a. 52.2020.14

b. 52.2020.18

Lugano

31

agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi:

a.

del

9 gennaio 2020 del

RI

3

rappresentato

dal suo Municipio,

(evasione

parziale)

contro

b.

- la risoluzione del 20 novembre

2019 (n. 5824) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata da

RI 1 e RI 2 avverso la decisione del 16 maggio 2018 con cui il Municipio CO 1

vieta l'uso quale residenza della PPP n. 20915 e di una quota di 1/61 della

PPP n. 20923 del fondo base 6056 di __________ a partire dal 18 giugno 2018;

- la risoluzione del 20 novembre

2019 (n. 5827) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso interposto

da RI 1 e RI 2 avverso la decisione del 10 gennaio 2018 con cui il Municipio CO

1 ha vietato l'autorizzazione di residenza o di domicilio nell'appartamento

di cui al foglio PPP n. 20915 del fondo base 6056 di __________;

del 10 gennaio 2020 di

RI

1 e RI 2

patrocinati

da: avv. PA 1,

contro

la

risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5824) del Consiglio di Stato descritta

in precedenza;

ritenuto, in

fatto

A. Con risoluzione del 22 giugno 2004 (n. 2715) il

Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune CO

1 concernente il comparto formato dagli attuali mapp. 19 e 6056 (quest'ultimo

scorporato dal mapp. 19 e costituito in proprietà per piani il 31 maggio

2011), di complessivi 66'114 m2 e ospitante il CO 2. Il comparto,

attribuito alla zona turistico-alberghiera, è disciplinato dalla scheda grafica

n. 4A e dall'art. 19 delle norme di attuazione del piano regolatore/settore 4

(NAPR/settore 4), che lo riserva a impianti e strutture per attività turistiche

di tipo alberghiero, sottoponendolo all'allestimento di un piano di quartiere

obbligatorio.

B. a. Il 5 dicembre 2007 CO

1, proprietaria del mapp. 19 e, attualmente, di 40 quote di PPP del fondo base

6056 (appartamenti) e comproprietaria di 45/61 della quota 20923 (autorimessa),

ha inoltrato per approvazione al Municipio CO 1 un piano di quartiere (PQ),

suddiviso in 5 sottozone (PQA, PQB, PQC, PQD e ZNA), per la riorganizzazione e

lo sviluppo della struttura alberghiera e per la realizzazione di quattro palazzine

nella sottozona PQC. Il piano prevedeva anche delle "norme di attuazione"

(NAPQ), il cui art. 7 recita

Nel comparto del PQ sono ammesse in generale

destinazioni di residenza legata ad attività alberghiera e turistica.

Gli appartamenti che sorgeranno sulla zona PQC e

venduti con la formula dell'Aparthotel, devono rispettare il "Regolamento

per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani" della "Nuova

residenza D__________" che fa parte integrante di queste Norme.

Alla domanda erano

inoltre allegate una bozza del Regolamento per

l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani (Regolamento PPP), che

elencava i servizi che l'albergo - tramite l'iscrizione a carico della relativa

particella di oneri fondiari per riscaldamento, energia elettrica, acqua calda

e TV via cavo, oppure tramite contratto di abbonamento annuale per

manutenzione, servizi lavanderia, parti ricreative, coperture assicurative - avrebbe

fornito ai condomini, nonché la lettera esplicativa del 15 novembre 2006 dell'avv.

__________.

b. A seguito dell'opposizione del 28 febbraio 2008 dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio, dettata da interessi di natura

paesaggistica, è stata inoltrata una variante del PQ.

c. Raccolto il nuovo avviso cantonale, positivo, il 26 ottobre 2009 il

Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per il piano di quartiere.

C. a. Il 1° ottobre 2010

il PI 1 ha presentato una domanda di costruzione (datata 4 ottobre 2010),

coordinata con l'assicurazione di massima per l'estensione della patente di

esercizio (alloggio e struttura fitness), per l'edificazione di quattro nuove palazzine

con alloggi (apparthotel) nella sottozona PQC, con autorimessa interrata e ampliamento

della struttura fitness.

b. Raccolto l'avviso

cantonale, favorevole, il 1° febbraio 2011 il Municipio ha statuito sulla

domanda come segue:

1.

Domanda di licenza edilizia

·

È rilasciata la licenza edilizia

al PI 1, __________, per l'edificazione di quattro nuove palazzine per alloggi

(apparthotel) e per l'ampliamento della struttura fitness sul fondo al mapp.

N.19 RFD-__________, coordinata con l'assicurazione di massima inerente l'esercizio;

·

L'allegato avviso cantonale

no.72951 del 14 gennaio 2011 costituisce parte integrante della presente

decisione;

·

Condizioni particolari della

licenza:

· Quelle contenute nell'avviso

cantonale no.72951 del 14 gennaio 2011.

· La connessione funzionale degli

appartamenti con la struttura alberghiera dovrà essere garantita attraverso una

chiara definizione, nel regolamento delle future PPP, dei servizi che l'albergo

dovrà garantire.

·

(…)

2.

Autorizzazione per l'assicurazione

di massima per l'esercizio

· L'istanza intesa ad ottenere una

garanzia di massima per l'estensione della patente di esercizio no.1932

(alloggio e struttura fitness) è accolta.

·

La costruzione delle nuove

strutture dovrà rispettare le prescrizioni igienico sanitarie (art.47 Rles

pubb.).

·

(…)

D. Sollecitato in merito

alla problematica delle residenze secondarie con scritto del 26 aprile 2012 il

Municipio CO 1 ha risposto all'allora legale di CO 1, avv. __________, nei

seguenti termini:

La particella è inserita nella Scheda grafica no. 4A "Albergo

D__________" del Piano Regolatore della Città di __________, Settore 4

(PR.SE4), (…).

L'art. 19 delle Norme di attuazione del PR.SE4 ammette

in questo comparto impianti e strutture di tipo alberghiero e condiziona le

nuove edificazioni all'allestimento di un piano di quartiere obbligatorio.

Queste indicazioni sono poi riprese ed ampliate nello specifico descrittivo

della scheda grafica allegato alle norme di attuazione.

Sulla scorta di quanto precede, il Municipio ha

approvato il 25 ottobre 2009 il piano di quartiere presentato dalla

proprietaria, giudicandolo - alla luce dell'insieme degli atti inoltrati

(piani, norme di attuazione, regolamento per l'amministrazione e l'uso della

proprietà per piani, …) - conforme alla destinazione di zona, di tipo

alberghiero, ed in data 1° febbraio 2011 ha rilasciato la licenza edilizia per

il progetto di costruzione.

A tali condizioni l'utilizzo previsto è da

considerarsi, conformemente alla destinazione pianificatoria, di tipo

alberghiero, ed il problema della residenza secondaria, peraltro non menzionato

nella norma, visto che la residenza pura e semplice non è ammessa, non si pone.

E. Raccolto il nuovo

avviso cantonale, il 3 maggio 2013 la licenza per

l'edificazione di quattro nuove palazzine con alloggi (apparthotel) e l'ampliamento

della struttura fitness è stata rinnovata, alle condizioni del precedente

permesso.

F. a. Il 25 ottobre 2013 il PI 1 ha presentato una

domanda di modifiche al progetto di licenza, tendente a portare da 30 a

48 le unità immobiliari interne alle palazzine, tramite ridisegno delle

partizioni.

Il medesimo giorno l'istante

ha pure presentato una domanda di variante concernente la copertura e la

formazione di un nuovo appartamento.

b. Il 20 novembre 2013,

tramite procedura di notifica, il Municipio ha rilasciato l'autorizzazione

relativa alle modifiche interne.

c. Il 3 febbraio 2014

il Municipio ha rilasciato la licenza concernente la variante per la

formazione di un nuovo appartamento nel sottotetto, nella prevista edificazione

di quattro nuove palazzine per alloggi (apparthotel) e l'ampliamento della

struttura fitness sul fondo no. 19 RFD __________.

G. Di nuovo interpellato

dall'avv. __________, con scritto del 12 marzo 2014 il Municipio ha ribadito

che

La licenza edilizia era stata rilasciata per un nuovo

complesso edilizio (quattro palazzine per alloggi) di tipo Apparthotel,

conformemente alla destinazione di zona ammessa nel comparto dalla relativa

scheda grafica No. 4° (costruzioni e impianti per l'esercizio di attività

turistiche di tipo alberghiero).

In virtù di quanto sopra esposto, non trattandosi

di un contenuto residenziale, non torna applicabile l'art. 30bis della

NAPR,

che disciplina la

destinazione e l'utilizzazione delle costruzioni residenziali dal profilo della

residenza primaria e secondaria.

H. Il 24 aprile 2014 l'arch.

__________ ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione e nella primavera è

cominciata la messa in vendita degli appartamenti.

Fatti

I.

a. A partire dal mese di ottobre 2014 è ripreso uno scambio di

corrispondenza fra CO 1, rispettivamente

fra il legale che già l'assisteva, e le Autorità comunali in merito ai

contenuti del Regolamento PPP e in particolare in merito all'obbligo,

contestato dalla proprietaria, di locazione a terzi degli appartamenti da parte

dei proprietari delle PPP. In tale contesto, agli inizi di gennaio 2015 il

Municipio ha chiesto un parere sulla

conformità di zona del Condominio D__________ alla __________

(SCA), del quale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

b. Con scritto del 18

marzo 2015 il Municipio, citando la comunicazione del 7 luglio 2006 dei

progettisti, secondo cui, fra l'altro, vi sarebbe stata una gestione degli

appartamenti ad affitto temporaneo, ha chiesto all'avv. __________ di

completare il Regolamento PPP introducendo vincoli relativi all'affitto

temporaneo di parte degli appartamenti inseriti nell'ambito di una gestione

alberghiera del complesso.

c. Il 27 marzo 2015, l'Esecutivo

comunale ha ribadito all'avv. __________ di non poter avallare la sua tesi

secondo cui non sussiste un obbligo di affitto degli appartamenti a terzi,

in quanto contraria alla destinazione di zona che stabilisce un'utilizzazione

turistico-alberghiera dei fondi. In tal senso, ha confermato la necessità di

emendare il Regolamento PPP, in particolare laddove riservava ai singoli

comproprietari l'uso esclusivo degli appartamenti acquistati.

L. a. Con decisione

del 22 aprile 2015 il Municipio ha quindi imposto a CO 1 un adeguamento del

Regolamento PPP, al fine di introdurre l'obbligo per i singoli comproprietari

di mettere periodicamente a disposizione dell'amministrazione dell'albergo i

loro appartamenti, in modo da assicurarne un'effettiva utilizzazione turistico-alberghiera.

b. RI 1 ha impugnato,

tramite il suo nuovo legale, avv. dott. PA 1, la decisione in parola davanti al

Consiglio di Stato, domandando che fosse dichiarata nulla, rispettivamente

annullata.

c. Con risoluzione del 20

gennaio 2016 (n. 200) il Governo ha dichiarato nulla la predetta decisione.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha dichiarato d'ufficio nulla pure la

condizione, contenuta all'art. 7 delle NAPQ, relativa al regolamento

condominiale, e la condizione, sempre relativa a detto regolamento, contenuta

nella successiva licenza edilizia del 1° febbraio 2011.

In sostanza, l'Esecutivo

cantonale, pur ritenendo tale condizione corretta nel merito, ha considerato

che il Municipio non avesse la competenza di imporre nelle sue decisioni

clausole fondate su norme di diritto privato. Avrebbe invece dovuto far capo

agli strumenti del diritto amministrativo per assicurarsi il rispetto delle norme

di piano regolatore.

d. La decisione del

Consiglio di Stato non è stata oggetto di ricorsi.

M. Di propria iniziativa il 2

maggio 2016 PI 2 ha modificato il Regolamento PPP per tener conto dell'esigenza

di mettere a disposizione dell'albergo gli appartamenti per la locazione a

terzi. In particolare, tramite rinvio contenuto all'art. 6, è stato introdotto

il contratto/regolamento speciale (convenzione) per la messa a disposizione

degli appartamenti a favore dell'Albergo. La clausola n. 5 prevede segnatamente

che il condominio garantisce a quest'ultimo la messa a disposizione di

appartamenti per almeno 520 settimane all'anno, di cui la metà in alta stagione

e la metà in bassa stagione.

N. Il 20 giugno 2016, il

Municipio ha commissionato all'avv. dott. __________ un parere sulla conformità

di zona della struttura. Del rapporto, reso il 29 ottobre 2016, si riferirà in

seguito, nella misura del necessario.

O. Con scritto del 21

aprile 2017, indirizzato all'avv. dott. PA 2, il Municipio ha ribadito che la

messa a disposizione a terzi degli appartamenti costituisce il criterio

fondamentale per ritenerli conformi alla destinazione turistico-alberghiera

della zona di situazione, che esclude la residenza primaria e secondaria.

P. a. Il 13 dicembre 2017

RI 1 e CO 2 hanno notificato all'Ufficio controllo abitanti (UCA) il loro

arrivo a __________, con residenza nell'appartamento di cui alla PPP 20915. Il

successivo 22 dicembre i medesimi sono divenuti proprietari della citata unità

abitativa e di 1/61 della PPP 20923.

b. Con decisione del 10 gennaio 2018 il Municipio CO 1 ha negato

loro l'autorizzazione di residenza e di domicilio, poiché le PPP da loro

acquistate erano state realizzate sulla base di un piano regolatore e di una

licenza edilizia che escludevano la residenza primaria e secondaria nella zona

di situazione.

c. Contro tale

decisione i citati proprietari sono insorti davanti al Consiglio di Stato,

postulandone l'annullamento. Contestando che l'uso del loro appartamento si

ponesse in contrasto con la destinazione di zona e la licenza edilizia a suo

tempo concessa, essi hanno invocato in particolare una lesione della libertà di

domicilio (art. 24 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del

18 aprile 1999; Cost.; RS 101), dell'art. 6 della legge organica comunale del

10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e del principio dell'affidamento.

All'accoglimento del

gravame si è opposto il Comune CO 1, facendosi patrocinare dall'avv. PA 1 e

postulando nel petitum l'assegnazione di ripetibili.

d. Con risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5827) il Consiglio di Stato

ha respinto il ricorso, non riconoscendo al Comune, dotato di un servizio

giuridico, un indennizzo a titolo di ripetibili, … non essendo altresì

date le condizioni della particolare complessità della (…) vertenza e dell'azione

comunale a tutela dei suoi interessi pecuniari. La decisione non è stata

contestata da RI 1 e RI 2.

Q. Con risoluzione del 16

maggio 2018 il Municipio ha deciso:

1.

Dal 18 giugno 2018 è vietato l'uso quale residenza

della PPP 20915 e una quota di 1/61 del foglio PPP n. 20923 (appartamento al

mapp. 6056 di __________, via __________, D__________).

Considerandi

2.

In particolare è vietato

risiedervi a RI 1 e RI 2, salvo nei limiti di cui ai successivi punti 3 e 4.

3.

I destinatari della decisione (e i

loro parenti stretti: figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle) potranno

ancora usufruire del loro appartamento quale apparthotel per complessive

quattro settimane (o frazioni di settimane) nel corso del 2018.

3.1

Per permettere una normale gestione alberghiera dell'apparthotel,

dovranno comunicare le settimane in cui intendono usufruire dell'appartamento e

quelle di messa a disposizione dei terzi al Municipio, con copia all'albergo

(oppure a un'altra struttura ricettiva organizzata di appoggio all'apparthotel),

entro il 1 giugno 2018.

3.2

In assenza di comunicazione vincolante, qualsiasi uso

delle PPP in discussione a far tempo dal 18 giugno 2018 è vietato.

4.

I destinatari della decisione (e i loro parenti stretti)

potranno in futuro utilizzare il loro appartamento quale apparthotel per otto

settimane (o frazioni di settimane) ogni anno.

4.1

Per permettere una normale gestione alberghiera dell'apparthotel,

dovranno comunicare le settimane in cui intendono usufruire dell'appartamento

al Municipio e all'albergo entro la fine ottobre dell'anno precedente, quindi entro

la fine ottobre 2018 per il 2019 e così di seguito.

4.2

In assenza di comunicazione vincolante, qualsiasi uso

delle PPP in discussione a far tempo dal 18 giugno 2018 è vietato.

5.

La prova dell'effettiva messa a disposizione ai terzi

(esclusi quindi i parenti stretti) dell'appartamento e della sua effettiva

utilizzazione da parte di terzi nell'ambito di un esercizio alberghiero dovrà

essere fornita dai destinatari della decisione, contestualmente all'indicazione

delle settimane di cui essi intendono usufruire l'anno successivo.

6.

Qualora le comunicazioni e la prova di cui ai punti 3,

4.

e 5 non pervenissero al Municipio entro il 18 giugno 2018 (e per gli anni

successivi entro la fine del mese di ottobre dell'anno precedente),

rispettivamente qualora i signori RI 1RI 2 continuassero a utilizzare il loro

appartamento come una residenza (o comunque in modo incompatibile con il regime

di un apparthotel), qualora l'appartamento non fosse effettivamente messo a

disposizione di terzi quale apparthotel (ad es. rimanesse vuoto e inutilizzato),

qualora i proprietari non provassero la messa a disposizione ai terzi

(effettiva e a condizioni normali, in particolare economiche), saranno apposti

i sigilli e gli eventuali occupanti saranno allontanati dalla polizia.

7.

L'ordine (dispositivo punti 1 e 2) è impartito con la

comminatoria dell'art. 292 CPS che recita chiunque non ottempera ad una

decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è

punito con la multa.

8.

La presente decisione è esecutiva dal 18 giugno 2018;

un eventuale ricorso non esplicherà effetto sospensivo.

(…)

R. a.

a.a. Contro il predetto

provvedimento del 16 maggio 2018 RI 1 e RI 2 sono insorti il 7 giugno 2018

davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse dichiarato nullo e in

subordine annullato. Hanno inoltre postulato l'assunzione di svariate prove,

fra cui l'audizione di diversi testimoni, e che all'impugnativa fosse concesso

l'effetto sospensivo.

Ripercorrendo l'iter

pianificatorio ed edilizio che ha condotto all'approvazione del progetto e alle

divergenze nate in seguito con il Municipio, essi hanno rimproverato a quest'ultimo

un vero e proprio voltafaccia, visto che solo nell'ottobre 2014 nell'ambito

delle discussioni volte a concretizzare il Regolamento PPP esso avrebbe

avanzato la richiesta di introdurre un obbligo di locazione a terzi degli

appartamenti e ritenuto peraltro che in passato avrebbe ammesso a più riprese

la costituzione di domicilio nella zona. Alla luce di tutte le circostanze e

appoggiandosi al parere del perito del Comune, avv. dott. __________, essi

hanno contestato che il loro appartamento fosse soggetto a limitazioni d'uso

dal profilo pianificatorio-edilizio e, nella denegata ipotesi in cui lo fosse,

hanno sostenuto che l'obbligo di locazione risulterebbe rispettato alla luce

delle modifiche apportate il 2 maggio 2016 al Regolamento PPP. Inoltre tali

limitazioni avrebbero violato la libertà di domicilio e, in ogni caso, il

principio dell'affidamento. Hanno poi contestato la legittimità dei singoli

oneri, carenti nella motivazione, giungendo alla conclusione che l'avversato

provvedimento fosse arbitrario, sprovvisto di base legale e di interesse

pubblico nonché lesivo del principio della proporzionalità.

a.b. In sede di

risposta il Comune, postulando che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e,

in quanto ricevibile, respinto, ha chiesto l'assegnazione di congrue ripetibili,

quantificate in sede di duplica in almeno fr. 10'000.-, trattandosi di una

procedura complessa e laboriosa.

b.

b.a. Il 18 giugno 2018 il presidente del

Consiglio di Stato ha accolto la domanda provvisionale, conferendo l'effetto

sospensivo all'impugnativa del 7 giugno 2018.

b.b. Con sentenza del

14.

settembre 2018 (inc. n. 52.2018.314) il Tribunale cantonale amministrativo,

in accoglimento del ricorso del Comune CO 1, ha annullato la decisione del 18 giugno 2018 del presidente del

Governo, negando così il ripristino dell'effetto sospensivo al ricorso del 7

giugno 2018.

Questa Corte, precisato che il divieto d'uso

pronunciato aveva natura analoga a un ordine di rettifica o di demolizione, ha

ritenuto prevalente l'interesse generale alla sua immediata esecutività su

quello privato a un'utilizzazione residenziale dell'alloggio, prima facie

non autorizzata e manifestamente contraria con la funzione prevista per la zona

turistico-alberghiera. La sentenza è rimasta incontestata.

c. I ricorrenti hanno

in seguito aderito alla richiesta formulata nell'ambito di due procedure parallele,

che hanno visto coinvolta la venditrice, di indire un esperimento di

conciliazione, al fine di trovare un accordo globale sulla base di una bozza

prodotta il 29 luglio 2019.

S. Con risoluzione del 20

novembre 2019 (n. 5824) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del 7 giugno

2018.

di RI 1 e RI 2.

Il Governo ha ritenuto

anzitutto che il gravame potesse essere evaso sulla scorta della documentazione

annessa agli atti, in quanto pertinente e sufficiente all'accertamento dei

fatti, senza necessità di ulteriore istruttoria. Analizzato poi nel dettaglio

il contenuto del piano regolatore, del piano di quartiere e delle licenze

rilasciate dal Municipio, ha escluso che i ricorrenti potessero appellarsi al

principio dell'affidamento e, chiarita la nozione di apparthotel, ha

ritenuto che l'uso dell'appartamento in questione si ponesse in contrasto con

quanto approvato nel corso degli anni, osservando come d'altro canto un puro

uso residenziale delle palazzine non fosse mai stato richiesto né tanto meno

autorizzato. Ha quindi tutelato il divieto d'uso contestato e negato che esso

violasse la libertà di domicilio, ritenendo poi che gli oneri imposti

risultassero legittimi, sorretti da un evidente interesse pubblico e

proporzionati. Ha infine escluso che i ricorrenti potessero appellarsi al

principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità e, da ultimo, di

dover entrare nel merito della proposta transattiva trasmessa.

Escludendo che fossero

adempiute le condizioni, il Governo non ha assegnato al Comune le ripetibili.

T. a. Avverso la

risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5824) RI 1 e RI 2 insorgono davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento unitamente alla

decisione del 16 maggio 2018 del Municipio.

Gli insorgenti

rimproverano anzitutto al Governo di aver accertato in modo inesatto e

incompleto la fattispecie, non procedendo neppure al richiamo dall'Autorità

comunale degli atti informanti le varie procedure edilizie susseguitesi dal

2006, espressamente richiesto. In particolare l'accertamento arbitrario

sussisterebbe sia in relazione alla (necessaria) ricostruzione degli antefatti

relativi all'edificazione del , sia in relazione al numero di casi in cui in

passato il Municipio vi avrebbe ammesso la costituzione di domicilio, chiedendo,

come già davanti al Governo, che l'Esecutivo comunale venga astretto a produrre

informazioni scritte in proposito. Ripropongono poi le tesi esposte in prima

sede sulla base della loro ricostruzione dei fatti, sostenendo che il giudizio

impugnato si rivelerebbe arbitrario anche nel merito. In proposito, ribadiscono

che non sarebbero date le premesse per pronunciare il contestato divieto, posto

che l'uso in questione sarebbe conforme alla destinazione di zona e, comunque,

alle varie licenze concesse negli anni. Irrilevanti sarebbero di conseguenza

tutte le prese di posizione del Municipio successive al rilascio dei permessi. Inoltre

l'uso (residenziale) indicato nelle varie domande nonché al n. 10 del

formulario ufficiale loro annesso, sarebbe stato autorizzato anche qualora

contrario al diritto materiale, di modo che potrebbe ora essere impedito solo

facendo capo all'istituto della revoca. In ogni caso il divieto d'uso

risulterebbe lesivo del principio dell'affidamento. Nella denegata ipotesi in

cui tali tesi non trovassero ascolto, sostengono che il Regolamento PPP nella

sua versione attuale renderebbe l'uso del conforme alla destinazione di zona.

Da ultimo essi contestano gli oneri contemplati nella decisione municipale in

special modo dal profilo della proporzionalità.

b. In sede di risposta

il Consiglio di Stato precisa, riguardo al mancato richiamo degli atti

relativi alle procedure di approvazione del Piano di quartiere nonché della

licenza edilizia, che i documenti determinanti gli sono noti in quanto già

oggetto di precedenti decisioni, richiamate in ingresso alle contestate

decisioni, chiedendo poi la reiezione del gravame.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) richiama la sua presa di posizione davanti al

Governo, senza formulare osservazioni particolari.

Il Comune CO 1 chiede

che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in quanto ricevibile, respinto.

Postula inoltre la congiunzione con le procedure di cui agli incarti n. 52.2020.16

e n. 52.2020.17 poiché portano sullo stesso complesso di fatti e pongono i

medesimi problemi giuridici. Dei suoi argomenti si dirà, per quanto necessario,

in diritto.

c. I ricorrenti non hanno

replicato.

U. a. Con un unico

ricorso il 9 gennaio 2020 il Comune è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo

contro le predette risoluzioni governative (n. 5824 e n. 5827) e contro quelle di

stessa data (n. 5825 e n. 5826), oggetto di parallela sentenza di data odierna (inc.

n. 52.2020.14 [evasione parziale]/52.2020.16/52.2020.17), limitatamente alla

mancata assegnazione di ripetibili, postulando in via principale il rinvio

degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci su tale aspetto, e in via

subordinata che il Tribunale ponga fine alle procedure, decidendo nel merito e

assegnandogli un'indennità per ripetibili di fr. 15'000.- per ognuna delle cause

di prima istanza. Esso sostiene che l'assistenza di uno studio legale esterno

si è resa necessaria per il fatto che le risoluzioni impugnate si inserirebbero

in una vertenza annosa e complessa concernente il comparto in cui è ubicato il

mapp. 6056, in relazione al quale sarebbero state promosse numerose procedure,

di cui si occupa da tempo l'avv. PA 1, specialista nel settore, e il suo studio

legale, e di cui, data la rilevanza giuridica, si sono interessati anche i

media svizzeri e il Gran Consiglio; inoltre, l'ufficio giuridico comunale non

avrebbe potuto occuparsi della trattazione delle cause per mancanza di tempo e

risorse. L'Autorità ricorrente aggiunge che l'assegnazione di ripetibili in suo

favore si giustificherebbe anche per le importanti implicazioni finanziarie

della vertenza, vista la pretesa risarcitoria di fr. 12'000'000.- avanzata da PI

2.

nei suoi confronti.

b. Con la risposta RI 1

e RI 2 si oppongono all'accoglimento del gravame in quanto rivolto contro le

risoluzioni che li concernono, con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito, chiedendo contestualmente la sospensione della

procedura. In particolare ritengono sproporzionata la richiesta formulata dal

Comune in via subordinata, postulando tuttavia che in caso di accoglimento

delle sue tesi, l'ammontare delle ripetibili venga stabilito in modo congruo e

equo. Anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, confermando

i motivi addotti nelle decisioni impugnate circa la mancata attribuzione di

ripetibili, mentre l'UDC rileva di non avere osservazioni da formulare.

c. Con decreto dell'8

maggio 2020 la giudice preposta all'istruzione della causa ha respinto la

domanda di sospensione della procedura, evadendo ai sensi dei considerandi la

richiesta di congiungere le procedure di cui agli inc. n. 52.2020.14, n. 52.2020.16,

n. 52.2020.17 e n. 52.2020.18 formulata dal Comune.

d. Il ricorrente non ha

in seguito replicato.

V. Nell'ambito della

procedura promossa da RI 1 e RI 2 la giudice delegata all'istruzione della

causa ha proceduto a richiamare agli atti diversa documentazione, di cui si

riferirà ove necessario in seguito. Nel termine impartito, solo il Comune ha

formulato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45.

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e i

ricorsi sono tempestivi (art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2

Certa è la legittimazione

attiva del Comune e di RI 1 e RI 2, personalmente e direttamente toccati dal giudizio

impugnato di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 LPAmm). In

particolare, in relazione al ricorso di questi ultimi, va respinta la tesi

avanzata dal Comune nella risposta, secondo cui in punto alla questione del

divieto di residenza e dell'obbligo di messa a disposizione a terzi, il gravame

di RI 1 e RI 2 in prima sede era irricevibile, in quanto la risoluzione del 16

maggio 2018 rappresentava un provvedimento meramente esecutivo e confermativo delle

varie licenze edilizie concesse alla venditrice e delle numerose comunicazioni

indirizzate al legale della medesima, susseguitesi a partire dal 2012, che costituirebbero

delle decisioni passate in giudicato con conseguente tardività delle contestazioni

rivolte contro di esse. Infatti, a prescindere dal fatto che il

rimproverato abuso si è concretizzato solo al momento della notifica da parte

dei proprietari all'UCA del loro arrivo a __________, con residenza nell'appartamento

di cui alla PPP 20915, motivando per l'appunto il divieto d'uso, oggetto della

vertenza è la verifica della conformità dell'utilizzazione istaurata per

rapporto alle varie licenze che la venditrice ha ottenuto nel corso degli anni,

che i ricorrenti non contestano in quanto tali bensì in relazione alla portata

dei loro contenuti. Inoltre, come rettamente sostengono gli insorgenti, tale

verifica va effettuata anzitutto per rapporto alle licenze rilasciate e non

sulla base degli scambi epistolari avvenuti successivamente fra il Municipio e

la venditrice. A giusto titolo dunque il Governo è entrato nel merito delle

loro censure, non divergendo la loro posizione giuridica da quella della

venditrice, alla quale sono subentrati (STF 1C_533/2015 del 6 gennaio 2016

consid. 3.4 e rinvii).

1.3

Nella misura in

cui i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine, il giudizio può essere reso

sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), integrati, nell'ambito della

procedura promossa da RI 1 e RI 2, dagli incarti richiamati il 21 settembre

2021.

dal Comune, dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio e, constatata

l'impossibilità di reperire l'istanza per l'estensione della patente d'esercizio,

annessa allo scritto del 7 dicembre 2010 dell'arch. __________, delle

successive conclusioni. Documenti sui quali le parti hanno potuto esprimersi. Inoltre,

per i motivi che verranno esposti al consid. 3.9, non occorre chiedere al

Muncipio l'edizione di informazioni scritte in merito ai casi in cui in

passato, nella zona di situazione, avrebbe ammesso la costituzione di

domicilio.

1.4

Vertendo sul

medesimo complesso di fatti e vedendo coinvolte le medesime parti, in parziale

accoglimento della richiesta del Comune (cfr. supra, U.c.) le

impugnative possono essere evase con un unico giudizio in applicazione dell'art.

76.

cpv. 1 LPAmm. Ai fini di permetterne l'evasione con un unico giudizio, la

procedura dipendente dal ricorso del Comune viene disgiunta nella misura in cui

contesta anche le risoluzioni governative del 20 novembre 2019 n. 5825 e n. 5826,

oggetto anche di altre impugnative (art. 76 cpv. 2 LPAmm; inc. n. 52.2020.16 e

n. 52.2020.17).

Ricorso del 10

gennaio 2020 di RI 1 e RI 2

2.

2.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la

demolizione o la rettifica delle opere

eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori,

tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse

pubblico.

Il principio della

legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza

autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte

rettificare o demolire; ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza

della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità

non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 1277).

L'ordine

di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione

non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di

proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera

eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la

demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario

poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento

dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (DTF 132 II 21

consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid.

5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).

La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito

va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della

situa-zione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i

vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini

(cfr. fra le tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009 consid. 5). Chi pone l'autorità

di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi

maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che

degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21

consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).

2.2

Al

fine di impedire che un'opera edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal

profilo non soltanto formale (mancanza del permesso), ma anche sostanziale, segnatamente

poiché destinata a un uso contrario alla funzione assegnata alla zona di

utilizzazione, l'autorità deve per principio emanare un divieto, ovvero un

provvedimento d'imperio, che ingiunga al proprietario di astenersi dall'utilizzarla

in quel modo. A differenza dell'ordine di sospendere un'utilizzazione

formalmente abusiva, un divieto d'uso, di natura analoga a un ordine di

rettifica o di demolizione, si fonda sull'art. 43 LE e presuppone una

preventiva verifica (da esperire di regola nell'ambito di una procedura di

rilascio del permesso in sanatoria) della conformità dell'utilizzazione

instaurata senza permesso con il diritto materiale concretamente applicabile, a

meno che il contrasto con quest'ultimo risulti evidente e incontestabile (cfr. RtiD I-2017 n. 15 consid. 4.1 e rimandi, II-2009 n. 23 consid. 2; STA 52.2018.314 del 14 settembre 2018 consid.

3.1).

2.3

In concreto,

ancorché l'Autorità comunale si sia richiamata (tra l'altro) agli art. 42 segg.

LE, è evidente che il Municipio ha concepito il controverso ordine alla stregua

di una misura retta dall'art. 43 LE. È peraltro quanto già stabilito nel

precedente giudizio del 14 settembre 2018 di questa Corte, alle cui motivazioni

si può su questo punto rinviare. L'ordine è stato tutelato dal Governo, il

quale ha in sostanza stabilito che l'utilizzo della PPP quale residenza non è

stato autorizzato né è autorizzabile, considerando le condizioni d'uso imposte

legittime, sorrette da un evidente interesse pubblico e proporzionate.

Di parere opposto la parte ricorrente,

la quale ritiene che sulla base del PQ e delle successive licenze edilizie il

Comune abbia inteso autorizzare l'uso residenziale degli appartamenti, la cui

qualifica di Apparthotel sarebbe da ricondurre ad appartamenti con servizio

alberghiero, privi di limitazioni d'uso, la connessione alla struttura

alberghiera essendo garantita dal regolamento della PPP. A torto tuttavia.

3.

Sulla base del

piano di quartiere (sul quale si tornerà in seguito) la venditrice ha

presentato una domanda di costruzione datata 4 ottobre 2010 concernente la nuova

edificazione di palazzine per alloggi (apparthotel) con autorimessa interrata e

ampliamento struttura fitness, abbinata alla richiesta di estensione della

patente d'esercizio fondata sulla legislazione relativa agli esercizi pubblici.

Sulla base di questa domanda il 1° febbraio 2011 il Municipio ha rilasciato la

(prima) licenza edilizia.

3.1

Ora, la dicitura apparthotel

è riportata su tutti i documenti informanti la domanda. In modo speculare la

licenza edilizia rilasciata il 1° febbraio 2011 autorizza l'edificazione di

quattro nuove palazzine per alloggi (apparthotel) e per l'ampliamento della

struttura fitness (…) coordinata con l'assicurazione massima inerente l'esercizio.

Peraltro, a fronte del chiaro tenore dell'art. 19 NAPR/settore 4 e dell'indicazione

contenuta nella domanda di costruzione ("apparthotel") il Municipio

non era tenuto a chiedere chiarimenti in sede di rilascio del permesso circa le

modalità di gestione della struttura. Tanto più che la domanda era abbinata

alla richiesta di estendere la patente d'esercizio.

3.2

Infatti, le

NAPR/settore 4 non contemplano la nozione di apparthotel; tanto meno

definiscono quali requisiti debbano essere soddisfatti dalla struttura per

essere ritenuta tale. In mancanza di una diversa definizione da parte del

diritto comunale o quanto meno indizi che conducano a ritenere che il

legislatore del comune abbia inteso far uso della propria autonomia nel

definire le strutture per attività turistiche di tipo alberghiero e

scostarsi da quanto previsto dalla legislazione sugli esercizi pubblici in

vigore al momento dell'adozione della norma e dell'approvazione della

pianificazione (e ancora validi al momento del rilascio sia della licenza per

il piano di quartiere sia di quella edilizia del 1° febbraio 2011) occorre

dunque riferirsi a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento della legge

sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Res pubb; BU 2011, 143). Secondo

questa norma l'apparthotel è l'esercizio analogo all'albergo, di cui deve

soddisfare i medesimi requisiti, ma che offre alloggio in appartamenti (cfr.

anche l'art. 10 cpv. 1 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di

persone all'estero del 16 dicembre 1983 [LAFE; RS 211.412.41], per il quale l'apparthotel

è un albergo; DTF 132 II 171, 130 II 290, 118 Ib 178; Valérie Bodevin, Les "hotels" en droit public de

la construction, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 381-385; Andreas Ruch, Hybride

Beherbergungsformen - das Zweitwohnungsgesetz als Chance für eine nachhaltige

Entwicklung der Beherbergungsformen in alpinen Tourismusregionen in: SREJ

13/2016, capitolo 4). Posto che semplici case o appartamenti di vacanza non

possono essere considerati alberghi (cfr. STA 52.2008.269 dell'8 ottobre 2008

consid. 2.1 con rinvio alla STA 52.1998.329 dell'8 febbraio 1999), determinante

nella definizione di apparthotel è la gestione da parte dell'albergo degli

appartamenti con relativa loro messa a disposizione a terzi per soggiorni di

breve durata (cfr. anche art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da

parte di persone all'estero del 1° ottobre 1984; OAFE; RS 211.412.411, secondo

cui l'esercizio alberghiero permanente è assicurato se l'atto di costituzione

ed il regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione obbligano i

comproprietari a mettere le loro unità d'abitazione a disposizione dell'esercente).

A nulla valgono dunque le opposte tesi degli insorgenti.

3.3

Nemmeno soccorre

la parte ricorrente l'appellarsi alla STA 52.2017.428 del 2 maggio 2019,

confermata con STF 1C_308/2019 del 16 luglio 2019, con riferimento al fatto di

aver apposto la crocetta al punto 10.

Caratteristiche generali della

costruzione sia sulla casella abitazione primaria sia sulla casella abitazione

secondaria.

Quel caso diverge infatti sostanzialmente da quello qui in

esame. Si trattava, infatti, di uso residenziale, di principio ammissibile

nella zona di situazione, con limitazione della percentuale di superficie utile

lorda (SUL) destinabile ad abitazione secondaria. Ben diverso, dunque, dal

domandare tramite l'apposizione di una semplice crocetta la possibilità di

conseguire l'uso residenziale in una zona riservata alle attività turistiche di

tipo alberghiero. In effetti, l'indicazione contenuta al punto 10 del

formulario rappresenta un singolo elemento che non è atto a mutare il

significato complessivo degli atti sottoposti ad approvazione, che riportavano

su tutti i documenti la dicitura apparthotel.

3.4

La licenza del 1°

febbraio 2011, in definitiva, non autorizza l'uso quale residenza degli stabili

in parola, dunque anche della PPP in esame. In ogni caso la venditrice non ne

ha fatto uso.

3.5

Il 3 maggio 2013

il Municipio ha rinnovato la licenza edilizia.

Ora, dal profilo dei principi generali del diritto,

il rinnovo non configura né un prolungamento del termine perentorio di

validità, né un ripristino del permesso iniziale, ormai decaduto, bensì una

nuova licenza. La licenza rilasciata su richiesta di rinnovo è in realtà un

nuovo permesso a tutti gli effetti, ovvero un atto emanato secondo una

procedura agevolata, mediante il quale l'autorità stabilisce nuovamente che

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori a

suo tempo autorizzati con il permesso iniziale (RDAT II-1994 n. 39; STA

52.2011.225

del 15 ottobre 2012 consid. 3.3.).

Ferma questa

premessa, la (nuova) licenza è stata rilasciata sulla base della domanda

inoltrata il 7 febbraio 2013 direttamente dalla venditrice in qualità di

proprietaria. Domanda circoscritta, appunto, al semplice rinnovo di quanto già

stabilito nel precedente permesso. Dal profilo del diritto comunale, la nuova

licenza si esaurisce nel ribadire le condizioni di quella precedente. In

definitiva, dunque, anche con il nuovo permesso il Municipio non può di per sé

aver concesso altro di quanto previsto dal primo: l'edificazione di una

struttura di tipo apparthotel.

3.6

A ciò si aggiunge

che la licenza rinnovata è successiva allo scritto del 26 aprile 2012 con cui il

Municipio CO 1 ha risposto all'allora legale della venditrice, che chiedeva

lumi in merito alla problematica delle residenze secondarie nei termini

riportati in precedenza (supra, D.), concludendo che

l'utilizzo previsto è da considerarsi, conformemente

alla destinazione pianificatoria, di tipo alberghiero, ed il problema della

residenza secondaria, peraltro non menzionato nella norma [art. 19 NAPR/settore

4] visto che la residenza pura e semplice non è ammessa, non si pone.

Tale risposta, in

linea con quella assunta in sede del rilascio del precedente permesso, dimostra

che il Municipio era in chiaro sul contenuto autorizzato e le relative

implicazioni (messa a disposizione a terzi). Ma, soprattutto, il contenuto

chiarissimo della comunicazione non può che essere stato recepito e condiviso

dalla venditrice, tant'è che con la domanda di rinnovo (presentata il 7

febbraio 2013) essa non ha sollevato obiezione e/o riserva alcuna in proposito,

limitandosi a postulare il rinnovo della licenza senza pretendere che venisse

specificata l'autorizzazione all'uso residenziale che intendeva conseguire. La

licenza rinnovata (e poi concretamente utilizzata) autorizzava invece (e

nuovamente) la costruzione di palazzine per alloggi (apparthotel).

Se, invece, non era

questo che la venditrice intendeva conseguire, essa avrebbe dovuto semmai

insorgere a suo tempo e domandare tempestivamente una precisazione del permesso

di costruzione nel senso da lei auspicato. In quest'ottica occorre comunque

rilevare che essa era/è un'imprenditrice immobiliare e che in tutte le

procedure era affiancata da esperti legali. Lo scambio di corrispondenza

intervenuto successivamente al rinnovo (cfr. supra,

G. e I.) appare

come il tentativo da parte della venditrice di mettere in discussione a

posteriori i contenuti dei permessi conseguiti, contrario alla buona fede

processuale, che non può essere tutelato.

3.7

Non muta queste conclusioni il fatto

che con decisione del 22 aprile 2015 il Municipio abbia imposto alla venditrice

un adeguamento del Regolamento PPP, al fine di introdurre l'obbligo per i

singoli comproprietari di mettere periodicamente a disposizione dell'amministrazione

dell'albergo i loro appartamenti, in modo da assicurarne un'effettiva

utilizzazione turistico-alberghiera (obbligo, come visto in precedenza, poi

dichiarato nullo dal Consiglio di Stato). Tale decisione non dimostra che il

Municipio non fosse in chiaro sul contenuto dei permessi rilasciati e che

tentasse di rettificarli a posteriori, bensì va messa in relazione al

consistente scambio di corrispondenza - di cui costituisce la conclusione -

avente come oggetto tale obbligo, la cui sussistenza, come appena visto, la venditrice

aveva iniziato a contestare a partire all'ottobre 2014, dopo la messa in

cantiere del progetto.

Parimenti non giova agli insorgenti

richiamarsi alla circostanza che la venditrice abbia in seguito modificato il

Regolamento PPP per tener conto di tale obbligo, già solo per il fatto che,

esclusi dalla modifica, risultano gli appartamenti già venduti, di modo che, contrariamente a quanto essi asseriscono, il

contrasto con la destinazione di zona dell'insieme della struttura permane.

3.8

Pure da respingere, per i motivi che verranno

meglio illustrati in seguito relativi all'inconciliabilità dell'uso residenziale,

primario e secondario, nella zona di situazione (cfr. infra, consid. 5.1

e 5.2), la tesi secondo cui dal profilo della conformità di zona, in analogia

ai criteri di cui all'art. 10 LAFE, farebbe stato l'utilizzo complessivo delle

quattro palazzine e non quello delle singole PPP, di modo che l'uso

residenziale di una parte delle PPP sarebbe lecito.

3.9

Non merita infine ulteriore disamina l'argomento

secondo cui il Municipio avrebbe assunto l'attuale posizione solo in un secondo

tempo, come dimostrerebbe il fatto che in passato la costituzione di domicilio

negli stabili in questione sarebbe stata autorizzata. Infatti, come il Comune

spiega in sede di risposta, l'unico caso a cui i ricorrenti fanno riferimento non

concerne la sottozona PQC e i quattro apparthotel che vi insistono, bensì la

sottozona PQA. Inoltre le eventuali autorizzazioni che l'Esecutivo comunale

potrebbe aver concesso inopportunamente in passato anche in relazione ai vecchi

stabili dell'albergo non consentirebbero di giungere a un diverso risultato.

Non permetterebbero difatti ai ricorrenti di invocare con successo la parità di

trattamento nell'illegalità, la quale può essere riconosciuta soltanto in casi

del tutto particolari e a condizioni qui comunque non date (cfr. DTF 139 II 49

consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6, 134 V 34 consid. 9).

3.10

Da tutto quanto

precede si deve concludere che l'utilizzo residenziale delle palazzine e,

dunque, della PPP in esame non è al beneficio di una licenza edilizia.

4.

La parte ricorrente nulla può dedurre in favore delle

proprie tesi nemmeno dalla licenza rilasciata per il PQ.

4.1

Il piano di quartiere è un progetto

planovolumetrico per un insieme di edifici, inteso a favorire la promozione

urbanistica quando sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione

degli obiettivi urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore (art. 56

cpv. 1 vLALPT nella versione originaria, BU 1990, 365, in vigore sino al 14

dicembre 2009, BU 2009, 541, qui determinante). Analogamente, l'art. 23 cpv. 1 NAPR/settore 4 stabilisce che esso è un progetto piano-volumetrico

inteso a favorire l'insediamento di quartieri urbanisticamente validi. Per

le finalità perseguite, il piano di quartiere è del tutto simile al piano

particolareggiato, in particolare per quanto attiene alla promozione degli

obiettivi di qualità urbanistica,

architettonica o paesaggistica di un certo comparto. Tuttavia, se il

piano particolareggiato permette di creare un regime speciale per i fondi

compresi nel suo perimetro, il piano di quartiere costituisce un piano di

utilizzazione imperfetto, nella misura in cui l'art. 56 cpv. 2 vLALPT

(versione originaria in vigore sino al 14 dicembre 2009) è silente in merito

alla possibilità di fissare, oltre ai parametri essenziali, anche la

destinazione di zona; esso appartiene pertanto alla zona in cui si inserisce

(cfr. Matea Pessina, Il piano di

quartiere nel diritto della pianificazione del territorio ticinese, aspetti e

problematiche giuridiche, in: RDAT II-1997 pag. 285 segg., 299). Inoltre, diversamente dal piano particolareggiato, quello di

quartiere segue la procedura di una domanda di costruzione (art. 56 cpv. 3

vLALPT). È dunque il Municipio che decide, non il Legislativo comunale,

sul piano di quartiere (art. 10 LE). Esso si configura in sostanza come un'assicurazione

di massima, mediante la quale viene definito in modo vincolante il quadro degli

interventi ammissibili all'interno di un determinato comprensorio territoriale.

Esso ha gli stessi effetti di una licenza preliminare, limitandosi ad accertare

che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di ulteriori

licenze per l'attuazione degli interventi previsti dal piano a livello di

semplice progetto planovolumetrico (cfr. RDAT II-2000 n. 31 consid. 3.1 e

3.3.1; Scolari, Commentario,

Cadenazzo 1996, n. 418). In sede di permesso di costruzione non possono in

particolare essere rimessi in discussione gli elementi approvati nell'ambito

del piano di quartiere (Scolari,

Commentario, n. 421).

4.2

Come esposto in narrativa, il 5 dicembre 2007 la

venditrice ha inoltrato al Municipio il PQ per la riorganizzazione e lo

sviluppo della struttura alberghiera e per la realizzazione di quattro

palazzine nella sottozona PQC. Ora, stante quanto appena spiegato, ancorché la

venditrice avesse a suo tempo presentato delle "norme di attuazione"

del PQ (che peraltro non sono previste da nessuna norma) esse non erano in

alcun modo suscettibili di modificare la destinazione d'uso del fondo, dal

momento che lo strumento del piano di quartiere non permette di farlo; non è,

infatti, questo il suo scopo, che, come visto, consiste in un progetto

planovolumetrico nell'ottica di promuovere insediamenti di particolare qualità

architettonica e urbanistica (cfr. anche linea guida cantonale, Piani di

quartiere, ottobre 2013, pag. 5). Prova ne è l'opposizione inoltrata nel 2008

dai Servizio generali del Dipartimento del territorio, dettata da meri

interessi di natura paesaggistica. Ragionamento che vale a maggior ragione in

relazione al Regolamento PPP a cui le NAPQ fanno riferimento. Già per questi

motivi nulla possono dedurre i ricorrenti dalla relativa licenza rilasciata per

il PQ.

4.3

Ma quand'anche si volesse conferire al PQ una

portata che per sua natura non potrebbe avere, questo non gioverebbe comunque

alla causa della parte ricorrente.

Infatti, secondo l'art. 7 delle norme di PQ (NAPQ), proposte

dalla venditrice stessa, e concernente la destinazione (generale) dei fondi,

Nel comparto del PQ sono ammesse in generale

destinazioni di residenza legata ad attività alberghiera e turistica.

Gli appartamenti che sorgeranno sulla zona PQC e

venduti con la formula dell'Aparthotel, devono rispettare il "Regolamento

per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani" della "Nuova

residenza D__________" che fa parte integrante di queste Norme.

L'art. 11 NAPQ specifica, per quanto attiene alla zona

PQC, che su questa zona possono sorgere blocchi abitativi di tipo Aparthotel

in ossequio all'art. 7 delle presenti Norme.

Tutti i documenti e i piani allegati alla domanda del

5.

dicembre 2007, in quanto riferiti alle quattro palazzine, riportavano la

dicitura "Apparthotel", senza ulteriori indicazioni e/o precisazioni,

limitandosi a spiegare nella sezione Premessa e obiettivi che

S'intende aumentare il numero delle camere di tipo

tradizionale, di creare un certo numero di "suites" e di mettere sul

mercato appartamenti da vendere, legati però indissolubilmente alla struttura

alberghiera da un preciso regolamento di gestione. Si tratta quindi di

appartamento con servizio alberghiero.

(…)

Non si può dunque che concludere che nemmeno in

occasione del rilascio del permesso del PQ il Municipio abbia inteso

autorizzare contenuti residenziali in luogo di alberghieri, derogando alla

destinazione di zona. Non può portare a diversa conclusione il riferimento ai

contenuti del Regolamento PPP (presentato solo in forma di bozza) che non può

che essere interpretato conformemente alle NAPQ.

5.

Il Municipio ha

pronunciato i divieti d'uso contestati, senza chiedere preventivamente alla parte

ricorrente l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria. A ragione,

poiché il contrasto con il diritto materialmente applicabile dell'uso dell'appartamento

posto in essere dai ricorrenti risulta evidente.

5.1

Il piano

regolatore di __________/settore 4 assegna il comparto di situazione alla zona

turistico-alberghiera, retta dall'art. 19 NAPR/settore 4 secondo cui essa è

destinata a impianti e strutture per attività turistiche di tipo alberghiero ed

è soggetta a piano di quartiere obbligatorio sulla base delle disposizioni

contenute nelle schede grafiche n. 4A (Albergo D__________), 4B (Albergo C__________)

e 4C (Campeggio D__________). Se per la parte di zona rappresentata nella

scheda grafica 4C è pure ammessa, alternativamente, la destinazione

para-alberghiera (campeggio), la scheda grafica n. 4A ribadisce che sono

ammesse (unicamente) costruzioni e impianti per l'esercizio di attività

turistiche di tipo alberghiero, ossia a usi strettamente legati alle attività

alberghiere (cfr. Bodevin, op.

cit., n. 263-268). Non si tratta, dunque, di una zona "turistica mista"

nel senso più ampio, dove possono eventualmente trovare spazio anche contenuti

di residenza secondaria; la norma non prevede infatti questa possibilità.

Eloquente circa le

destinazioni ammesse nel comparto è il Rapporto di pianificazione relativo alla

revisione del piano regolatore, settore 4, dell'aprile 1996, secondo cui (pag.

6, obiettivo 5.c):

Alcune importanti aree situate nel __________ sono da

riservare per la realizzazione di grandi strutture turistiche di tipo

alberghiero per assecondare in modo adeguato e sufficiente la vocazione di polo

turistico cantonale del __________. Esse completano le altre proposte quali la

zona alberghiera del lungolago, il __________, le zone ricreative e di svago a

lago, i parchi urbani e montani, il golf, la golena e il lungofiume (…).

Altrettanto

esplicita è la risoluzione d'approvazione del 22 giugno 2004 (n. 2715), con cui

il Governo metteva in risalto il fatto che (pag. 6)

le zone turistico alberghiere descritte (…) sono

situate in comparti particolari sul . Se non fosse per le preesistenze

alberghiere di pregio non potrebbero essere considerate quali zone edificabili

(…). Vista la preoccupazione (…) di meglio coordinare lo sviluppo di queste

attività alberghiere già presenti sul territorio si approva il principio di

avere delle zone speciali ex art. 18 LPT, in modo da evitare di dover gestire

eventuali nuove domande di costruzione con il restrittivo regime del fuori zona

edificabile. È altresì evidente che con la presente approvazione non si può

evincere la possibilità di concedere altre destinazioni, anche in futuro, per

destinazioni non strettamente legate all'attività alberghiera.

5.2

Viste le chiare

finalità della zona turistico-alberghiera e le premesse che avevano portato

alla sua adozione, l'inconciliabilità dell'uso residenziale, primario e

secondario che sia, con la sua destinazione è evidente (cfr. anche STA

52.1998.329

dell'8 febbraio 1999 consid. 3). Del resto è quanto già questa

Corte aveva stabilito nel giudizio in materia provvisionale del 14 settembre

2018.

Come visto, priva di qualsiasi valore è la tesi avanzata dalla parte ricorrente,

secondo la quale il piano regolatore non darebbe una definizione precisa di

attività turistica di tipo alberghiero e, pertanto, avrebbe rinviato al PQ il

compito di meglio precisarne la portata. Tanto più che, pure come già detto,

ciò non è nemmeno possibile.

5.3

Nulla può dedurre

la parte ricorrente in suo favore dallo scopo della variante adottata, che

sottolinea essere quello di sostenere l'attività turistico-alberghiera

esercitata nel . A prescindere dal fatto che la decisione di approvazione

governativa spiega che si tratta innanzitutto di evitare che questo pregiato

comparto e l'attività alberghiera ivi svolta sia gestita tramite autorizzazioni

eccezionali, la volontà di sostegno all'esercizio alberghiero non significa che

il pianificatore abbia inteso concedere la possibilità di compiere l'operazione

commerciale secondo l'impostazione che gli insorgenti pretendono. Lo dimostra

già il fatto che non vi è nessuna garanzia allo stadio pianificatorio che l'utile

che da essa deriverebbe venga poi effettivamente reinvestito in favore dell'albergo.

Né appare sostenibile che la possibilità di far usufruire i residenti delle

palazzine delle strutture alberghiere in parola possa da sola generare ricadute

tali da giustificare tale tesi, pretestuosa. Scopo della variante era piuttosto

quello di permettere la gestione e lo sviluppo dell'attività alberghiera già

esistente per garantirne la continuità.

6.

In definitiva,

sulla scorta di tutto quanto precede, occorre concludere che

- le

palazzine in esame sono state autorizzate quali apparthotel, ovvero quale

struttura alberghiera, nella quale la residenza non è ammessa;

- non

essendo stata autorizzata la residenza, cade nel vuoto la tesi secondo cui la

contestata decisione municipale equivarrebbe a una revoca della licenza

edilizia (art. 18 cpv. 1 LE);

- il

Municipio può (anzi, deve) ordinare la rettifica delle opere eseguite in

contrasto con la legge (art. 43 cpv. 1 LE; inoltre: Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegale Bauen unter

besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 51

segg.).

7.

7.1. Ai fini di

ripristinare l'uso conforme della PPP il Municipio ha disposto una serie di

oneri, che possono così essere riassunti:

- l'appartamento

deve essere messo a disposizione di terze persone nell'ambito di un esercizio

alberghiero;

- l'utilizzo

personale (incluso quello di parenti stretti: figli, nipoti, genitori, fratelli

e sorelle) è limitato a otto settimane (o frazioni di settimane) all'anno;

- entro la fine

di ottobre dell'anno precedente devono essere fornite le date per le quali avviene

l'uso personale e la messa a disposizione di terzi dell'appartamento, con copia

all'albergo (oppure a un'altra struttura ricettiva organizzata in appoggio all'apparthotel),

in difetto di che l'uso dell'appartamento in discussione è vietato;

- in caso di

inadempienza, ciò che si avvera pure allorquando l'appartamento dovesse

rimanere vuoto e inutilizzato, il Municipio provvederà ad apporre i sigilli e

la polizia allontanerà eventuali occupanti;

- l'ordine è

impartito con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP.

Con la risoluzione

impugnata il Consiglio di Stato ha tutelato la decisione del Municipio anche in

merito agli oneri imposti, ritenuti essere sorretti da un evidente interesse

pubblico e proporzionati.

7.2

Davanti al

Tribunale la parte ricorrente ribadisce invece che si tratterebbe di oneri

sproporzionati, che pongono vincoli molto severi, ingiustificati alla luce

dello scopo perseguito. Anzitutto l'obbligo di effettiva messa a disposizione a

terzi dell'appartamento si scontrerebbe con considerazioni di carattere pratico,

ad esempio in caso di mancanza di turisti disposti a soggiornarvi. Inoltre,

ribadendo l'argomento ispirato alla LAFE secondo cui la conformità di zona

sarebbe garantita anche dalla messa a disposizione dell'albergo di solo parte

delle PPP, sostengono (implicitamente) che la loro ne possa andare esente.

Ritengono poi che il periodo di utilizzo a loro riservato (otto settimane all'anno)

sarebbe stato fissato in modo arbitrario, senza alcun bisogno concreto per tale

limitazione, e che l'inclusione nel suo computo dei loro parenti più stretti

sarebbe inspiegabile, trattandosi a tutti gli effetti di terze persone. Infine

l'obbligo di comunicare con un anticipo di un anno i periodi in cui intendono

soggiornare nel loro appartamento, oltre che sproporzionato si rivelerebbe

discriminatorio per rapporto al normale turista interessato a soggiornarvi che

potrebbe riservarlo a breve termine.

Nella risposta il

Municipio sottolinea la legittimità di far capo a oneri e condizioni di

utilizzazione quale strumento adeguato per rispettare la proporzionalità

laddove non è l'edificio ma l'uso che se ne fa ad essere illecito. Spiega

quindi di aver ritenuto troppo severo vietare ai proprietari anche l'uso

temporaneo della PPP. Si tratterebbe di una limitazione idonea e necessaria,

visto che i ricorrenti intendevano usarla come una normale residenza, in modo

esclusivo e continuo. Otto settimane sarebbero un periodo considerevole, molto

più lungo di quelli previsti dalla legislazione relativa alle residenze

secondarie e a quello indicato dalla __________ nel suo parere. Un ulteriore

elemento di proporzionalità è dato dalla libera scelta del periodo, che

permette di soggiornare per le più importanti festività e nei migliori periodi.

Il provvedimento, infine, non impedisce ogni tipo di locazione, ma solo quella

durevole a scopo residenziale, come già evidenziato dal Tribunale federale nel

giudizio del 2 novembre 2018 (STF

1C_534/2018).

La tesi municipale

merita conferma.

7.3

Gli oneri in

contestazione perseguono innanzitutto un importante interesse pubblico qual è

il rispetto del principio della conformità di zona, che costituisce uno dei

cardini della pianificazione del territorio. L'utilizzo quale residenza

(primaria o secondaria) di una struttura autorizzata quale apparthotel non può

certo essere considerata una divergenza irrilevante. Nemmeno risulta, di

principio, impossibile ripristinare l'utilizzazione conforme dell'appartamento,

ciò che non comporta particolari difficoltà tecniche. Nemmeno la parte ricorrente

lo pretende.

7.4

Le misure imposte

dal Comune sono idonee e necessarie per ripristinare un'utilizzazione conforme

della PPP.

7.4.1

Non è dato in particolare di vedere una misura alternativa o meno

incisiva che permetta di conseguire tale scopo. In particolare, non entra in

linea di conto la possibilità di autorizzare una parte minoritaria delle quote

di PPP per la residenza, posto che, come visto, essa (primaria o secondaria che

sia) non è ammessa nel comparto. Concedendo la facoltà supplementare per il

proprietario della singola unità abitativa di farne un uso proprio per otto

settimane, il Municipio ha poi anche considerato le particolarità della

costituzione in PPP della struttura, rendendo maggiormente interessante l'acquisto

dell'appartamento ai fini di investimento. Anche la durata di otto settimane,

che la parte ricorrente ritiene arbitraria sia sulla base di motivazioni che si

ispirano alla LAFE, sia indicando che la maggior parte delle strutture

alberghiere poste nei dintorni rimarrebbero chiuse nella stagione invernale, appare

- alla luce delle spiegazioni date dall'Autorità comunale - del tutto

confacente. Infatti, a prescindere dal fatto che se da un lato un uso (più)

prolungato dell'appartamento da parte dei ricorrenti risulterebbe

irrimediabilmente contrario alla destinazione di zona e che, dall'altro, gli

stessi insorgenti riconoscono l'inapplicabilità alla fattispecie dei disposti

della LAFE, la durata stabilita dal Municipio è anche generosa se rapportata a

quanto prevede, per esempio la Guida di applicazione della legislazione

federale sulle abitazioni secondarie emanata dal Dipartimento dell'economia

pubblica e socialità del Cantone dei Grigioni nel 2016, che considera che l'uso

proprio delle abitazioni da parte del proprietario della PPP deve rimanere

di scarsa entità (l'uso proprio può avvenire da parte dei proprietari o di loro

familiari, amici e conoscenti) (…) e di norma non deve superare circa le

tre settimane per ciascuna alta stagione (pag. 22).

Inoltre,

contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, non è possibile equiparare i

loro parenti a dei semplici terzi, poiché appartengono alla loro cerchia

familiare, il loro soggiorno avviene su invito e gratuitamente (o tutt'al più

partecipando alle spese) e non esclude la presenza degli stessi proprietari.

Ben inteso a questi ultimi rimane aperta la possibilità di alloggiare i parenti

stretti nel loro appartamento al di fuori di detto periodo, annunciandoli all'albergo

che li ospiterà nel quadro di un normale rapporto di alloggio alberghiero. Infine

anche l'obbligo di comunicare con un anticipo di un anno i periodi in cui

intendono soggiornare nel loro appartamento non risulta lesivo del principio

della proporzionalità. Infatti, se da un lato la loro posizione diverge in modo

sostanziale da quella di un turista che vorrebbe soggiornarvi, come giustamente

rileva il Comune in sede di risposta, per permettere di locare l'appartamento

nell'ambito di un'attività alberghiera è necessario che l'Albergo possa

programmare con anticipo sufficientemente ampio le scadenze e sapere quando

potrà disporre dei vari appartamenti. Peraltro il termine di un anno corrisponde

a quello indicato a pag. 16 del parere SCA (cfr. supra, I.a. e doc.

richiamato dal Comune in sede di risposta dall'inc. 52.2020.17).

7.4.2

Occorre per

contro convenire con i ricorrenti che l'obbligo di effettiva messa a

disposizione a terzi dell'appartamento di cui al punto 6, quarta ipotesi, del

dispositivo della decisione municipale (cfr. supra, Q.), così come

formulato, non può essere confermato, già solo per il fatto che il suo adempimento

non dipende esclusivamente dagli sforzi profusi dai ricorrenti ma soprattutto dalle

condizioni del mercato nel settore alberghiero. Essa va dunque precisata nel

senso che la mancata messa a disposizione a terzi dev'essere motivata da valide

ragioni. Di conseguenza la decisione impugnata, nella misura in cui conferma il

punto 6 del dispositivo dev'essere completata in questo senso.

Anche, la posa dei

sigilli e l'allontanamento degli occupanti dell'appartamento va tutelata solo

laddove vi sia un utilizzo come residenza o in modo incompatibile con il regime

di un apparthotel dell'appartamento, rispettivamente laddove esso non venisse

messo a disposizione ai terzi. Tali misure coercitive appaiono sostenibili alla

luce della severa giurisprudenza del Tribunale federale in materia, che

riconosce in casi analoghi un ruolo ridotto al principio della proporzionalità,

permettendo all'autorità di adottare misure più severe rispetto a quelle

teoricamente possibili, per evitarle oneri di controllo eccessivi (cfr. STF 1C_464/2016 del 23 maggio 2017 consid. 2.6, 1C_283/2017 del 23

agosto 2017 consid. 4.1). Per contro, un semplice ritardo nell'inoltro delle

comunicazioni e della prova richieste non può giustificarle, se non previa

diffida. Di conseguenza il punto n. 6 della decisione impugnata dev'essere

riformata in questo senso. Infine va da sé che la prova dell'effettiva messa a

disposizione ai terzi dell'appartamento e della sua effettiva utilizzazione da

parte di terzi nell'ambito di un esercizio alberghiero, di cui al punto n. 5

del dispositivo, vada fornita al Municipio.

8.

8.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere parzialmente

accolto e la risoluzione impugnata riformata nel senso appena spiegato.

8.2

Dal profilo degli

oneri processuali, i ricorrenti hanno ottenuto ragione su aspetti del tutto

marginali, sicché nel complesso devono essere considerati soccombenti.

Pertanto, non si giustifica di riformare la tassa di giustizia della decisione

impugnata. Quanto alle ripetibili di prima istanza, si rinvia al successivo

considerando.

Per quel che concerne

la sede di appello, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, i

quali rifonderanno al Comune (sulla base delle medesime ragioni che si

illustreranno in appresso) un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1

e 2 LPAmm).

Ricorso del 9 gennaio

2020.

del Comune CO 1

9.

Come spiegato in narrativa, malgrado la soccombenza

dei ricorrenti, il Consiglio di Stato nelle risoluzioni impugnate non ha

assegnato ripetibili al Comune, patrocinato, escludendo l'adempimento dei

requisiti di cui all'art. 49 cpv. 2 LPAmm.

A torto, tuttavia.

9.1

9.1.1

Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le

autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità

alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili).

Quanto

previsto da questa norma non costituisce una semplice facoltà dell'autorità

giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dalla lettera stessa della

disposizione citata (STA 52.2018.439 del

20.

novembre 2018, 52.2015.18 del 29 aprile 2015). In questo senso, la non assegnazione a

torto di ripetibili alla parte che ne ha fatto richiesta costituisce una

violazione del diritto e, come tale, è censurabile dinanzi a questo Tribunale

(cfr. STA 90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.1).

Soccombente è la parte che propone un

ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986

n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31);

ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di

natura formale o materiale (Lukas Müller

in: Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar VwVG,

III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2023, n. 15 ad art. 63), rispettivamente quanto

siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar Plüss,

in: Martin Bertschi/Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina

Kiener/Kaspar Plüss [curatori], Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, III ed., Zurigo 2014, n. 51

ad § 13).

L'indennità

di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal

ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura di ricorso avverso

il giudizio impugnato (DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Müller, op. cit., ibidem). Se la parte risulta solo parzialmente

vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (Müller, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 64). Ovvero, la stessa

deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente

alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12).

La

determinazione delle spese ripetibili poi, è sindacabile da parte di questo

Tribunale solo nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

9.1.2

L'art.

49.

cpv. 2 LPAmm stabilisce che gli enti pubblici e gli organismi incaricati di

compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno

diritto a un'indennità per ripetibili; rimangono riservate le procedure

particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi

pecuniari. Tranne

nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di un'indennità

per ripetibili a favore dell'autorità pubblica può quindi entrare in linea di

conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della

conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di

fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un

legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure

poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli

interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2019.286 del 20

settembre 2019 consid. 5.2, 52.2017.350 del 7 marzo 2018, 52.2008.409 del 6

marzo 2009 consid. 4.1; Plüss, op.

cit., n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti). Nella prassi si ritiene che il

fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti

ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico

autonomamente, adottando, se del caso, i

dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte;

inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si

trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di

conoscenze specialistiche (Plüss, loc.

cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via del

ricorso per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di

massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno

altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le

spese di procedura da esso generate (si veda in

questo senso: Ruth Herzog in: Ruth

Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 32 ad

art. 104).

9.2

In concreto, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di RI 1 e RI 2, di modo che essi erano

soccombenti davanti al Governo. Il fatto che in questa sede il loro ricorso sia

stato parzialmente accolto non muta questa conclusione. Infatti, come spiegato

in precedenza, essi vanno considerati come totalmente soccombenti anche in

seconda istanza (cfr. supra, consid. 8.2).

Contrariamente

a quanto ha concluso il Consiglio di Stato, la causa presentava effettivamente

una certa complessità sia dal profilo giuridico sia dal profilo fattuale,

derivante anche dalle numerose censure di carattere edilizio e pianificatorio

sollevate dai ricorrenti nell'ambito di procedure che si sovrapponevano.

Inoltre ciò esorbita da quella che può essere ritenuta l'ordinaria attività di

un ufficio giuridico comunale per rapporto alla singola procedura. Viste anche

le implicazioni politiche e mediatiche della questione, che

mettevano in dubbio l'operato dell'organo esecutivo e dell'amministrazione

comunali, nonché le importanti implicazioni economiche (ancorché indirette) che

potevano scaturirne, la scelta di affidarsi a un legale esterno appare tutto

sommato giustificata.

Non spetta in prima battuta al Tribunale di chinarsi sull'ammontare

dell'indennità. Alla luce della citata complessità delle diverse procedure e

del fatto che occorre compiere una valutazione complessiva del dispendio da

loro occasionato, ciò che comporta un certo margine di apprezzamento, tocca al

Governo, cui gli atti vengono retrocessi, pronunciarsi in merito. Con ciò viene

anche rispettato il principio del doppio grado di giudizio, previsto dalla

LPAmm.

9.3

Il ricorso va dunque

accolto nella sua domanda principale. La tassa

di giustizia, fissata tenendo conto dell'evasione solo parziale dell'impugnativa

del Comune, segue la soccombenza dei resistenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Poiché

il Comune non è patrocinato, la questione relativa all'assegnazione di

ripetibili in questa sede nemmeno si pone (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

1.1. Nella

misura in cui concerne le risoluzioni del Consiglio di Stato del 20 novembre

2019.

n. 5824 e n. 5827 il ricorso del Comune CO 1 (inc. n. 52.2020.14) è

accolto.

Di conseguenza gli

atti sono retrocessi al Governo perché stabilisca l'ammontare delle ripetibili

in favore del Comune CO 1.

1.2

La contestazione

relativa all'assegnazione delle ripetibili in relazione alle risoluzioni

governative del 20 novembre 2019 n. 5825 e n. 5826 è disgiunta dal ricorso del

Comune CO 1 e viene evasa congiuntamente agli incarti n. 52.2020.16 e n.

52.2020.17

2.

Il ricorso di RI

1.

e RI 1 (inc. 52.2020.18) è parzialmente accolto.

Di conseguenza la

risoluzione governativa del 20 novembre 2019 (n. 5824) è riformata come segue:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione del 16 maggio 2018 del

Municipio CO 1 è confermata e il punto n. 6 del dispositivo così riformulato:

"Qualora le comunicazioni e la prova di cui ai

punti 3, 4 e 5 non pervenissero al Municipio entro il 18 giugno 2018 (e per gli

anni successivi entro la fine del mese di ottobre dell'anno precedente),

rispettivamente qualora i signori RI 1RI 2 continuassero a utilizzare il loro

appartamento come una residenza (o comunque in modo incompatibile con il regime

di un apparthotel), qualora l'appartamento non fosse effettivamente messo a

disposizione di terzi quale apparthotel (ad es. rimanesse vuoto e inutilizzato

senza valide ragioni), qualora i proprietari non provassero la messa a

disposizione ai terzi (effettiva e a condizioni normali, in particolare

economiche), saranno apposti i sigilli e gli eventuali occupanti saranno

allontanati dalla polizia. La posa dei sigilli e l'allontanamento degli

occupanti nel caso di ritardo nelle comunicazioni e della prova richiesta devono

essere preceduti da una diffida."

Per il resto è invariata.

3.

3.1. La tassa di

giustizia di fr. 800.- per l'evasione parziale del ricorso del Comune CO 1

(inc. 52.2020.14) è posta a carico di RI 1 e RI 2.

Non si assegnano

ripetibili in relazione a questa procedura.

3.2

La tassa di

giustizia relativa al ricorso di RI 1 e RI 2 di fr. 3'000.- è posta a carico

dei ricorrenti, che già l'hanno anticipata.

I ricorrenti

verseranno inoltre fr. 2'500.- al Comune a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera