Lexipedia

Decisione

52.2020.181

Notaio, Ricusa

6 aprile 2021Italiano14 min

formato dai notai P__________ (presidente), M__________ (vicepresidente) e C__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.181

Lugano

6

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sull'istanza del 19 aprile 2019 dell'

RI

1

chiedente

la ricusa dell'intera Commissione di disciplina

notarile nell'ambito della procedura disciplinare aperta contro di lui;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Preso atto di una

segnalazione dell'Ordine dei notai relativa a un volantino elettorale del

notaio RI 1 (nell'ambito della campagna per le elezioni del Gran Consiglio), il

9 aprile 2019 la Commissione di disciplina notarile (Commissione) ha aperto nei

suoi confronti un procedimento disciplinare (inc. n. 20.2019.10) per una

possibile violazione del divieto di fare pubblicità.

Nell'atto di apertura ha precisato la composizione del collegio giudicante,

formato dai notai P__________ (presidente), M__________ (vicepresidente) e C__________

(membro), oltre al segretario notaio CO 2.

B. a. Nel termine

assegnato a tal fine, il 19 aprile 2019 il denunciato ha formulato un'istanza

di ricusa nei confronti di tutta la Commissione di disciplina notarile,

compreso il segretario, per ragioni di appartenenza partitica. L'avv. CO 2

avrebbe inoltre dovuto astenersi già soltanto perché avrebbe in essere duri

e pesanti contenziosi contro suoi clienti.

b. Reputando che riguardasse soltanto l'avv. CO 2, il 9 maggio 2019 la Commissione

gli ha intimato l'istanza, impartendogli un termine per presentare eventuali

osservazioni.

c. Prima ancora che

tali osservazioni gli fossero intimate, il 14 maggio 2019 il notaio RI 1 ha

rilevato di non avere ricusato soltanto l'avv. CO 2 ma l'intera Commissione,

lamentando la nullità della suddetta ordinanza in quanto emanata da un'autorità

ricusata.

C. Ritenendo, dopo nuova

valutazione delle sue motivazioni, che l'istanza di ricusa fosse indirizzata a

tutti i suoi membri e non solo alle quattro persone indicate nell'atto di

apertura della procedura, il 6 aprile 2020 la Commissione l'ha trasmessa al

Tribunale cantonale amministrativo per competenza. Contestualmente ha formulato

le proprie osservazioni in ordine e di merito, postulando la reiezione

dell'istanza, con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

D. Il 15 maggio 2020

l'istante ha preso posizione sulle osservazioni delle controparti, contestando

la competenza di questa Corte. Con riferimento al suo diritto di essere sentito,

ha anzitutto chiesto di trasmettergli lo scambio di informazioni che, per sua

stessa ammissione, il presidente della Commissione avrebbe avuto con il

Tribunale d'appello sulla questione della competenza. Ha quindi rilevato che,

se fosse davvero avvenuto, un tale scambio tra autorità giudicante e giudicata

implicherebbe la ricusa dell'autorità giudicante. Nulle sarebbero poi le

osservazioni dell'avv. CO 2, in quanto richieste dall'autorità ricusata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Da

verificare è anzitutto la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a

evadere la presente istanza di ricusa, rivolta nei confronti di tutti i membri

della Commissione.

1.1.1. Secondo l'art. 19 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL

952.100), la Commissione di disciplina notarile - che esercita il potere

disciplinare sui notai (cpv. 1) - si compone di tre membri e di tre supplenti e

si avvale di uno o più segretari cui può essere delegata l'istruttoria,

designati dalla Commissione per il notariato per un periodo di due anni tra i

notai iscritti nel registro cantonale (cpv. 2). Per la ricusa, soggiunge

il cpv. 3 dell'art. 19, valgono per analogia le disposizioni del Codice di

procedura civile (CPC); la Commissione di disciplina decide sulla ricusa senza

il membro ricusato e completandosi con i supplenti. Se è ricusata l'intera

Commissione di disciplina notarile, la Commissione per il notariato ne

costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai.

Quest'ultima norma riprende anzitutto la regola - comune anche alla legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) - secondo

cui, se è ricusato un membro di un'autorità collegiale, decide sulla

ricusa questa stessa autorità in assenza del membro ricusato (cfr. art. 53 cpv.

1 LPAmm, che ricalca il vecchio art. 32 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm; RU 1966, 181]). L'art. 19 cpv. 3 LN

non precisa per contro chi sia competente a statuire sull'istanza, nel caso in

cui questa sia rivolta contro tutti i membri del collegio. Come visto, esso

dispone unicamente che, se è ricusata l'intera autorità di disciplina, la

Commissione per il notariato ne costituisce una straordinaria,

scegliendo tra i notai. Stando al suo chiaro testo, tale norma non si riferisce quindi a chi decide

su una tale ricusa, ma soltanto alla fase successiva, ovvero a chi spetta

designare una commissione straordinaria qualora l'istanza nei confronti

dell'intera Commissione si riveli fondata: solo a quel punto, la Commissione

per il notariato è infatti propriamente chiamata a costituire una nuova

autorità (chiamata a giudicare la causa nel merito). Incombenza, questa, invero

in linea anche con l'art. 19 cpv. 2 LN, che la designa autorità di nomina.

In assenza di una diversa regola dell'art. 19 LN - e considerato che nemmeno il

CPC (a cui rimanda per analogia il cpv. 3) contiene norme di competenza

materiale in materia di ricusa (cfr. STF 5A_194/2014 del 21 aprile 2014 consid.

2.2) - vi è dunque da ritenere che, in caso di ricusa in blocco della

Commissione di disciplina, occorra riferirsi alla legge sulla procedura

amministrativa, che l'art. 104 LN dichiara applicabile a tutte le procedure in

prima istanza e su ricorso. Il già citato art. 53 cpv. 1 LPAmm prevede

segnatamente che, se il motivo di ricusazione è contestato, decide l'autorità

superiore. Ne discende che, essendo il Tribunale cantonale amministrativo

autorità di ricorso in base all'art. 102 LN - ovvero istanza gerarchicamente

superiore alla Commissione di disciplina -, è a questa Corte che vanno per

principio trasmesse le domande di ricusa contestate rivolte contro l'intero

gremio, così come ipotizzato anche dall'istanza inferiore. Una tale soluzione,

oltre a essere conforme al testo di legge (art. 19 cpv. 2 e 104 LN), è peraltro

anche in linea con quanto vale sotto la legge sull'avvocatura del 13 febbraio

2012 (LAvv; RL 951.100), che ha una struttura organizzativa analoga, a cui la

LN si è essenzialmente allineata (cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011

della legge sul notariato, pag. 3, 5 seg. e 11; STA 52.2018.432 del 19 dicembre

2018 consid. 2.3).

1.1.2. In concreto va dunque ammessa la competenza di questo Tribunale a

statuire sull'istanza in oggetto.

1.2. Certe sono inoltre la legittimazione attiva del notaio istante e la

tempestività della domanda di ricusa, che è stata presentata senza indugio

(cfr. art. 49 cpv. 1 CPC con l'art. 104 LN; cfr. pure art. 52 cpv. 1 LPAmm).

1.3. L'istanza è dunque

ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre in particolare esperire alcun

atto istruttorio volto a chiarire se e con chi in seno al Tribunale d'appello

sia avvenuto lo scambio di informazioni che avrebbe avuto il presidente della

Commissione in merito a una generale interpretazione dell'art. 53 cpv. 1 LPAmm

(cfr. osservazioni del 6 aprile 2020 della Commissione). Decisivo è infatti

unicamente che un tale scambio non

è senz'altro avvenuto con questa Corte, per modo che nessuno dei giudici che la

compongono potrebbe in qualche modo essere prevenuto. Le relative critiche

sollevate dall'istante cadono quindi nel vuoto.

Considerandi

2.

2.1

La ricusa di un membro di

un'autorità non giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di

disciplina, che non è un tribunale (cfr. DTF 123 I 87 consid. 4; STA

52.2018.534

del 13 gennaio 2020 consid. 2 e rif.; cfr. pure, per analogia, DTF

126.

I 228 consid. 2; STA 52.2018.432 citata consid. 2.1 e rinvii) - va

determinata sulla scorta del diritto procedurale applicabile, come pure dei principi

stabiliti dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazioni

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. ad esempio, STF 5A_707/2011

del 28 novembre 2011 consid. 3.1). Questa norma dispone che, in procedimenti

dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità

ed equità di trattamento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

l'art. 29 cpv. 1 Cost. permette in particolare di esigere la ricusa dei membri

di un'autorità amministrativa la cui situazione o il cui comportamento è tale

da far sorgere il dubbio sulla loro imparzialità. Mira a evitare che delle

circostanze estranee alla causa possano influenzare una decisione a favore o

detrimento della parte interessata. La ricusa può imporsi anche se una

prevenzione effettiva del membro dell'autorità adita non può essere accertata.

È sufficiente che le circostanze suscitino l'apparenza di una prevenzione e

facciano sorgere un dubbio di parzialità. Tuttavia devono essere prese in

considerazione solo circostanze oggettive; non sono invece determinanti le

impressioni puramente individuali di una delle persone implicate (cfr. STF

2C_238/2018 del 28 maggio 2018 consid. 4.2, 2C_931/2015 del 12 ottobre 2016

consid. 5.1 e rimandi).

In linea generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri

delle autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Diversamente dagli

art. 30 Cost. e 6 CEDU - applicabili solo ai tribunali - l'art. 29 cpv. 1 Cost.

non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima di organizzazione. Di

regola, le prese di posizione che s'iscrivono nel normale esercizio delle

funzioni governative, amministrative o di gestione o nei normali

compiti di un'autorità parte a una procedura - allorquando la stessa si esprime

con il necessario riserbo - non permettono di concludere per l'apparenza di una

parzialità e di giustificare una ricusa; diversamente, la procedura

amministrative sarebbe privata del suo senso (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2,

137.

II 431 consid. 5.3 e rimandi). Un'autorità, o uno dei suoi membri, ha per

contro il dovere di ricusarsi allorquando vanta un interesse personale in

relazione all'oggetto che deve trattare, se manifesta espressamente la sua

antipatia nei confronti di una parte o se si è già formata un'opinione

irremovibile ancor prima di aver preso conoscenza di tutti i fatti pertinenti

alla causa (cfr. STF 2C_238/ 2018 citata consid. 4.2, 2C_931/2015 citata

consid. 5.1 e rimandi; STA 52.2018.432 citata consid. 2.1).

2.2

Come già accennato, in virtù dell'art. 19 cpv. 3 LN per i motivi di ricusa

torna applicabile per analogia l'art. 47 CPC (norma alla quale si è peraltro

allineata anche la LPAmm, cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, pag. 27). Secondo tale disposizione, chi opera in seno a un'autorità

giudiziaria si ricusa se:

a) ha un interesse

personale nella causa;

b) ha partecipato alla

medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità,

patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

c) è o era unito in

matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di

fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato

alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

d) è in rapporto di

parentela o in affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo

grado incluso, con una parte;

e) è in rapporto di

parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo

grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha

partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

f) per altri

motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo

rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

Secondo l'art. 49 CPC, la parte che intende ricusare una

persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice

la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione e deve

rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (cfr. in senso analogo,

art. 52 cpv. 1 LPAmm).

2.3

Una domanda di ricusa deve di principio essere indirizzata contro una

determinata persona fisica, la ricusa di un'autorità in blocco non essendo di

massima ammissibile (cfr. STF 1C_44/ 2019 del 29 maggio 2019 consid. 4.3,

5A_707/2011 citata consid. 3.1). L'istituto della ricusa deve inoltre rimanere

una misura d'eccezione, affinché le regole sull'organizzazione delle autorità

giudiziarie e amministrative non vengano svuotate del loro contenuto (cfr. STF

5A_109/2012 del 3 maggio 2012 consid. 3.2.3 e rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3e all'art. 32; cfr. pure Messaggio

citato, pag. 27).

3.

3.1. In

concreto, l'istante ha motivato la sua domanda di ricusa contro tutti i membri

della Commissione di disciplina adducendo che sarebbero persone targate

politicamente, alcuni addirittura con attuali cariche politiche. Ha

affermato che per diritto consuetudinario tale autorità sarebbe eletta

sulla base della spartizione partitica tra i partiti storici (ciò che le

impedirebbe di rispettare i dettami costituzionali e dell'indipendenza),

che i suoi giudizi sarebbero marcati da preferenze politiche e che i

suoi membri vorrebbero applicare una sanzione contro un avversario politico.

Ora è manifesto che un'istanza così formulata si rivela d'acchito

inammissibile, già solo perché rivolta in modo indiscriminato nei confronti di

tutti membri di un'autorità, senza muovere delle specifiche critiche all'integrità

dei singoli interessati. A ciò aggiungasi che i membri e i supplenti dell'autorità

di disciplina non sono affatto eletti secondo un diritto consuetudinario,

ma per nomina della Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (art.

19.

cpv. 2 LN). In generale va poi ricordato che, per consolidata prassi, l'appartenenza

di un magistrato a un determinato partito non è di per sé sufficiente per

fondare una parvenza di parzialità (STF 2F_12/2018 del 10 agosto 2018 consid.

2.3, 1B_200/2018

del 15 maggio 2018 consid. 3.3 e rimandi), come nemmeno i suoi eventuali legami

con persone affiliate al medesimo partito politico (STF 1B_456/2017 del 6

dicembre 2017 consid. 2.4). Sempre per prassi costante, si presume pure che,

una volta eletti, i magistrati siano capaci di avere il necessario distacco dai

loro partiti politici e si pronuncino obiettivamente e in maniera imparziale

sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali

- qui peraltro nemmeno accennate -, e non di semplici congetture, si potrebbe

pensare che un magistrato potrebbe subire un'influenza dalla formazione

politica alla quale appartiene al punto da non apparire più come imparziale nella

trattazione di una determinata causa (STF 2F_12/2018 citata consid. 2.3, 1B_200/2018

citata consid. 3.3 e 1B_460/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.1-3.3, in: SJ

2013.

I 438). Infine va rilevato che domande di ricusazione la cui motivazione

consiste, come in concreto, solo in considerazioni generiche concernenti il

partito politico a cui appartiene un membro di un'autorità sono inammissibili e

possono essere dichiarate tali dalla medesima autorità, con il concorso dei

membri ricusati. Ne discende che l'istanza, inammissibile, avrebbe potuto

essere dichiarata tale dalla stessa Commissione di disciplina (cfr. STF

2F_12/2018 citata consid. 2.3; inoltre DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; cfr. in

tal senso anche art. 53 cpv. 3 LPAmm, che permette espressamente al Consiglio

di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo di statuire essi stessi su

domande di ricusazione in blocco o della maggioranza dei membri, manifestamente

irricevibili o prive di qualsiasi fondamento).

3.2

Analoga conclusione s'impone per la domanda di ricusa rivolta contro il

segretario della Commissione, CO 2, che l'istante ha motivato (oltre che per ragioni

di appartenenza partitica) adducendo che: avrebbe dovuto ricusarsi da solo

visto che ha in essere duri e pesanti contenziosi contro i clienti del

sottoscritto. Non v'è infatti chi non veda come anche una domanda così

formulata, che non rende in alcun modo verosimile i motivi su cui si fonda, non

possa che essere immediatamente dichiarata inammissibile. Tanto più che il

notaio CO 2 nelle proprie osservazioni del 10 maggio 2019 ha pure indicato che

le cause che lo vedono contrapporsi quale patrocinatore all'istante non

presentano alcuna particolarità, per rapporto all'ordinaria attività

professionale di avvocati che praticano civile e penale (come è il loro caso),

precisando che i suoi rapporti personali con l'istante sono assolutamente

normali. Atto, quest'ultimo (al quale l'istante non ha peraltro replicato

nel termine assegnatogli da questo Tribunale), che non è affatto nullo,

anche se è stato raccolto dalla Commissione su cui pendeva l'istanza di ricusa

in blocco. Come visto poc'anzi, tale istanza, avrebbe infatti potuto essere

rigettata in limine dalla stessa Commissione (cfr. consid. 3.1).

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, l'istanza di ricusa è inammissibile.

4.2

La tassa di giustizia è posta a carico dell'istante, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

L'istanza è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dell'istante.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera