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Decisione

52.2020.201

Commessa pubblica. Annullamento del concorso

10 dicembre 2020Italiano21 min

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.201

Lugano

10

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 30 aprile 2020 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 21 aprile 2020 della CO 1 SA che ha

annullato il concorso pubblico per l'aggiudicazione delle prestazioni di

fornitura, montaggio e messa in esercizio degli impianti elettromeccanici,

della catena di trattamento e delle tubazioni, occorrenti al rinnovo e

all'ampliamento della stazione di trattamento delle acque di __________ per

la produzione di acqua potabile;

ritenuto, in

fatto

A. Il __________ CO 1 ha

indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato

secondo la procedura libera per l'aggiudicazione della fornitura, del montaggio

e della messa in esercizio degli impianti elettromeccanici, della catena di

trattamento e delle tubazioni, occorrenti al rinnovo e all'ampliamento della

stazione di trattamento delle acque di __________ per la produzione di acqua

potabile (FU ______ pag. __________ segg.).

Sia l'avviso di gara

sia la documentazione indicavano trattarsi di un appalto funzionale. Le

prestazioni oggetto del concorso erano descritte dapprima in sintesi nelle

condizioni d'appalto (documento 1, pag. 4, punto 1.3):

·

"Prestazioni di servizio": per tutte le "Prestazioni d'opera"

oggetto del presente appalto; progettazione / direzione locale lavori

(secondo SIA 108 / da fase 31 a 33 e da

51 a 53)

·

"Prestazioni d'opera": forniture, montaggi, messa in servizio di tutte

le parti oggetto delle "prestazioni di servizio" e del presente

appalto. In

particolare;

-

equipaggiamenti della stazione,

comprendenti: componenti per il trattamento dell'acqua potabile (TR)

Oltre a questi elementi, è prevista l'interale

sostituzione degli impianti semovibili esistenti, per i quali è richiesta la

seguente "durata di vita" […].

Le parti

relative all'edilizia ed all'ingegneria civile (costruzione grezza 1 / 2) e

finiture (finiture 1 / 2) secondo CRB, dell'edificio esistente e

dell'ampliamento, sono escluse dal presente appalto, come pure gli

allacciamenti esterni all'edificio.

Ulteriori informazioni

sul progetto erano contenute nel documento 3. Lo stesso, dopo una descrizione

della situazione esistente, elencava i seguenti obiettivi principali di

intervento (pag. 7, punto 2.1):

-

mantenere / aumentare la capacità

produttiva attraverso il rinnovo e l'ampliamento dell'edificio esistente;

-

migliorare la qualità dell'acqua

trattata (abbattimento di microinquinanti, ecc.) tramite tecniche

d'avanguardia, nel rispetto delle più recenti normative; ecc.;

-

razionale uso della struttura esistente

per contenere i costi di rinnovo sull'edificio;

-

installazione finale affidabile e

duratura, con produzione di acqua potabile conforme all'OPPD;

-

sostanziale prolungo della "durata

di vita" della stazione e degli impianti.

In sintesi, un trattamento delle acque con le tecniche

più recenti, l'integrale rinnovo delle installazioni, con sostanziale aumento

della "durata di vita" degli impianti e una significativa riduzione

dei costi di gestione ordinaria e manutenzione, che deve poter condurre:

-

efficace/razionale

operatività/funzionalità di produzione durante le fasi di cantiere;

-

futura maggiore flessibilità nella

gestione del trattamento acque;

-

futuri ridotti oneri di gestione

ordinaria e manutenzione.

Sia l'avviso di gara pubblicato sull'organo ufficiale simap sia le condizioni

d'appalto annunciavano che la commessa sarebbe stata aggiudicata tenendo conto

dei seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:

Criteri e sottocriteri

Ponderazione

sottocriterio

criterio

CA1 - Prezzo stazione di trattamento

30%

CA2 - Costi annuali di esercizio

10%

CA3 - Qualità tecnica dell'offerta

30%

.1 Qualità soluzione tecniche /materiali

proposti

15%

.2 Mantenimento in esercizio della stazione

durante la fase dei lavori

5%

.3 Programma lavori dettagliato

5%

.4 Servizio tecnico post vendita

5%

CA4 - Organizzazione e qualifiche dell'offerente

20%

.1 Organizzazione offerente per lo

svolgimento dell'incarico

10%

.2 Sistema qualità ISO 9001

5%

.3 Referenze del responsabile di progetto

(capoprogetto)

5%

CA5 - Referenze

10%

Impianti di trattamento AP realizzati negli

ultimi 15 anni

TOTALE

100%

L'ente banditore si è

riservato la facoltà di annullare la gara nel caso in cui le offerte pervenute

non siano in numero ritenuto congruo oppure nel caso non soddisfino le esigenze

del Committente medesimo. Oltre a questi casi, esso ha previsto di poter

annullare la gara per il mancato ottenimento nel credito o delle autorizzazioni

necessarie (documento 1, pag. 11, punto 1.22).

B. Al concorso hanno

preso parte due ditte, la RI 1, che ha presentato un'offerta di fr.

7'992'298.45 e la __________ con un'offerta di fr. 13'938'158.05.

C. Il committente ha

quindi inoltrato una serie di domande di chiarimento ai concorrenti, i quali

sono pure stati invitati a presentare l'offerta in occasione di un incontro.

D. Con decisione del 21

aprile 2020 il committente, richiamati la disposizione di cui al punto 1.22

delle condizioni d'appalto e l'art. 55 lett. c del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), ha annullato

il concorso, ritenendo non raggiunti gli obiettivi fissati a causa dei seguenti

aspetti:

-

le catene di trattamento proposte

presentano limiti in relazione alla sicurezza alimentare, secondo le esigenze

dell'Azienda;

-

le soluzioni transitorie proposte,

volte a garantire la continuità di approvvigionamento in acqua potabile durante

Fatti

i lavori, presentano limiti in relazione sia alla gestione della qualità che

della sicurezza del servizio erogato secondo le esigenze dell'Azienda;

-

le conseguenze sia tecniche che

finanziarie, indotte dalla tipologia d'impianti proposti sulle altre parti

d'opera, non oggetto del presente concorso (opere edili e genio civile) e

relative ai lavori di completazione della stazione di trattamento, possono

incidere in modo differenziato e sostanziale.

E. Contro la predetta

decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, che

ha chiesto di annullarla e di ordinare al committente di deliberare la commessa

sulla base delle offerte ricevute. In via cautelare ha inoltre chiesto di

vietare alla stazione appaltante di procedere con un nuovo concorso. Secondo la

ricorrente non vi sarebbero motivi sufficienti per annullare la gara: la

propria offerta, qualitativamente ineccepibile, risponderebbe appieno alle

esigenze poste dal bando. Le ragioni addotte dal committente a sostegno della

sua decisione non poggerebbero su alcun fondamento scientifico.

F. All'accoglimento

del gravame si è opposto il committente, sostenendo che le proprie esigenze

sono mutate a seguito dell'approfondita analisi delle offerte. I tre motivi

indicati nella decisione impugnata giustificherebbero nel loro insieme

l'interruzione della procedura. In sintesi, un nuovo bando di concorso dovrebbe

lasciare meno libertà ai concorrenti e precisare maggiormente la soluzione da

offrire. Sul nuovo progetto l'ente banditore non intende svelare troppi

dettagli per non correre il rischio di avvantaggiare la concorrente falsando la

concorrenza in una futura gara.

G. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con argomenti di

cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso,

la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'annullamento dello stesso

(art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere

all'assunzione delle prove sollecitate dalla ricorrente, e meglio una perizia

indipendente sui vari punti tecnici sollevati, insuscettibili di apportare

al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto

dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte

bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa. Come

meglio si vedrà in seguito, il Tribunale è in grado di determinarsi

sull'esistenza di motivi atti a giustificare l'annullamento del concorso, senza

che occorra pronunciarsi in dettaglio sulle questioni tecniche.

1.3. Alla presente fattispecie è

applicabile il RLCPubb/CIAP nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre

2019 (cfr. disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU

2019, 211).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 13 lett. i CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono la

limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di

aggiudicazione per gravi motivi. Di principio, tali sono tutti i motivi per i

quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa ragionevolmente

esigere che il committente proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee,

l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di indire una nuova procedura di

aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso

ogni obbligo di risarcimento in particolare quando, alternativamente: (a)

nessuna delle offerte presentate risponde ai criteri e alle esigenze tecniche

fissate nei documenti di gara, (b) si può contare su offerte più convenienti a

seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il

principio della concorrenza, (c) il progetto viene modificato in modo

sostanziale, (d) le offerte valide presentate superano manifestamente il limite

dei crediti allocati. Suscettibili di giustificare una rinuncia

all'aggiudicazione, in via eccezionale, sono in definitiva tutte quelle

circostanze che permettono di considerare un'interruzione della procedura

compatibile con gli obblighi, segnatamente quelli derivanti dal principio della

buona fede, che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente

nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come dai principi generali

applicabili alle commesse pubbliche, in particolare dal divieto di

discriminazione dei concorrenti (STA 52.2012.489 del 1. marzo 2013 consid. 3,

52.2009.13

del 16 marzo 2009 consid. 2; RDAT II-2001 n. 41 pag. 169 segg.). La

giurisprudenza federale, dal canto suo,

ritiene che il committente possa interrompere la procedura di aggiudicazione se

il provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non mira a discriminare

deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun

rilievo (DTF 141 II 353 consid. 6.1 e 6.4, 134 II 193 consid. 2.3; cfr. anche

STA 52.2012.489 del 1. marzo 2013 consid. 3.1; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, 3. ed., Zurigo 2013, n. 820; Martin

Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, in:

AJP/PJA 7/2005 pag. 784 e segg.). La liceità dell'interruzione della procedura

è in altre parole indipendente dalla questione di sapere se il committente, quando

ha indetto la gara, ha omesso di considerare, accettato o provocato il motivo

su cui fonda in seguito l'annullamento (Beyeler,

op. cit., pag. 284). Tra i

motivi che possono entrare in linea di conto ai fini di una legittima rinuncia

all'aggiudicazione ci sono i vizi essenziali di procedura, rispettivamente di

impostazione della gara (decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di

Friborgo n. 602 2008-123/125 del 14 gennaio 2009 pubblicata in BR 2009, S36,

pag. 89; Stefan Suter, Der Abbruch

des Vergabeverfahrens, Basel 2010, n. 182 segg.). In questo contesto, è

considerato essenziale l'errore concernente un aspetto della gara che se fosse

stato rilevato e valutato correttamente prima della sua instaurazione avrebbe

indotto la stazione appaltante a predisporre il concorso in modo del tutto

diverso (cfr. Martin Beyeler, op. cit.,

pag. 788).

2.2

Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55

RLCPubb/CIAP discende dunque che solo a titolo eccezionale il committente può

interrompere la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio. Questo

approccio restrittivo trova il suo fondamento nel fatto che quando mette in

atto una procedura di concorso, la stazione appaltante deve assicurare a ogni

concorrente una possibilità concreta di conseguire la commessa in funzione

delle esigenze poste. Ciò che evidentemente viene a mancare se il committente

interrompe o annulla la gara. Certo, nel caso in cui il committente intenda

ripresentare il concorso, i concorrenti potranno nuovamente inoltrare la loro

offerta, ma questo modo di procedere potrebbe apparire problematico nella

misura in cui, a prescindere dai costi supplementari generati a tutte le parti

coinvolte, le possibilità di attribuzione della commessa potrebbero, in

determinate circostanze, diminuire se il numero dei concorrenti fosse più

elevato o in presenza di accresciute esigenze di gara. Aggiungasi

inoltre che la ripetizione della procedura potrebbe avverarsi contraria anche

all'obiettivo della libera concorrenza, segnatamente perché i già concorrenti

avranno potuto (perlomeno parzialmente) avere accesso alle prime offerte

inoltrate dagli altri partecipanti al concorso. L'interruzione abusiva della

procedura deve quindi essere evitata (DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre

osservato che la semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per

sé atta a giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile

modo di procedere sarebbe contrario al principio della buona fede, poiché dopo

l'apertura delle offerte qualsiasi ripetizione della procedura di

aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in grado di procurare al committente

offerte più vantaggiose. Tale aspettativa potrebbe quindi giustificare la

ripetizione della gara soltanto quando dipende da cambiamenti significativi

delle circostanze (art. 55 lett. b prima parte RLCPubb/CIAP) o

dall'eliminazione di distorsioni della libera concorrenza dovute ad illecite

concertazioni dei concorrenti (art. 55 lett. b seconda parte RLCPubb/ CIAP; Clerc Evelyne,

L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Friborgo

1997, pag. 491 seg.; RDAT II-2001 n. 41).

2.3

Come l'art. 34 della legge sulle commesse pubbliche del 20 gennaio 2001

(LCPubb; RL 730.100), l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento

riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di prescindere da

un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di

rinunciarvi soltanto nel caso in cui sussistano motivi sufficientemente

importanti da svincolarlo dagli obblighi

derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico

concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come

dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il

divieto di discriminazione dei concorrenti (DTF 141 II 353 consid. 6.4 e

rinvii; STA 52.2012.489 del 1. marzo 2013 consid. 3.1; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne

Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, 3. ed., Zurigo 2013,

n. 820).

3.

Nel caso

concreto, il committente ha pubblicato un bando di concorso cosiddetto funzionale.

La particolarità di questa procedura risiede nel fatto che il committente si

limita a descrivere lo scopo della commessa, indicando i requisiti

imprescindibili della prestazione (cfr. quanto prevede a livello federale

l'art. 16a cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre

1995.

[OAPub; RS 172.056.11]; cfr. pure art. 10 RLCPubb/CIAP sulle informazioni

che devono contenere i documenti di gara). L'ente banditore rinuncia per contro

a stabilire un capitolato dettagliato, limitandosi a formulare le sue necessità

sotto forma di un programma di obiettivi. Spetta quindi ai concorrenti concretizzare

questa descrizione aperta dell'oggetto della commessa determinando precisamente

il contenuto delle prestazioni.

4.

4.1. Come

esposto in narrativa, il committente ha annullato il concorso ritenendo non

raggiunti gli obiettivi fissati a causa di tre aspetti, di cui la ricorrente

contesta il buon fondamento.

Il primo motivo addotto dal committente concerne le catene di trattamento

dell'acqua proposte, che presenterebbero limiti in relazione alla sicurezza

alimentare. A questo proposito, il capitolato prevedeva che il processo di trattamento

avrebbe dovuto comprendere una fase di ultrafiltrazione, una fase di

ozonizzazione e una fase di filtrazione biologica su carbone attivo granulare.

Il committente ha precisato inoltre che nel caso di filtrazione su granuli di

carbone attivo posta alla fine della catena di trattamento, sarebbe stata

obbligatoria una fase di disinfezione mediante irradiazione UV, prima della

vasca con acqua trattata. L'ordine di esecuzione delle diverse tappe era invece

lasciato a discrezione dell'offerente (documento 3, pag. 10, punto 3.6).

4.2

Le catene di trattamento proposte dai concorrenti sono state analizzate

dal profilo dei rischi dal responsabile e dal gestore della sicurezza

alimentare del committente. In relazione alla catena di trattamento dell'insorgente,

l'analisi esprime un giudizio nel complesso negativo, evidenziando gli aspetti

di seguito riportati (cfr. rapporto del 23 gennaio 2020; plico 7).

Vantaggi:

-

avendo posizionato

l'ultrafiltrazione come ultimo trattamento prima dello stoccaggio, si

presuppone che i filtri saranno meno soggetti ad intasamento e di conseguenza

il numero di lavaggi sarà minore (riduzione del quantitativo di prodotti

chimici da impiegare).

Svantaggi:

-

possibile contaminazione

microbiologica dopo il trattamento di disinfezione senza la possibilità di

agire proattivamente.

-

essendo l'ultrafiltrazione

l'ultimo stadio della catena, la probabilità che l'intero impianto si sporchi a

causa delle variazioni dell'acqua greggia è maggiore com'è maggiore il

dispendio di risorse da impiegare poi per la pulizia e la manutenzione.

-

l'ozonizzazione quale prima tappa

per l'eliminazione della materia organica disciolta e dei microinquinanti

implica un quantitativo di ozono sicuramente maggiore rispetto alla variante

del fornitore 2. Questo comporta anche una maggior formazione di sottoprodotti

da eliminare prima della messa in rete dell'acqua.

Rileva inoltre che

Qualora si verificasse una contaminazione

microbiologica del prodotto dopo la fase di ozonizzazione (cosa prevedibile

vista l'attività biologica, ossia la decomposizione delle sostanze biologiche

assimilabili nei filtri a carbone attivo) non vi è alcun modo di identificarla

proattivamente e applicare le dovute correzioni al fine di prevenire la

distribuzione in rete di acqua non conforme.

4.3

Nel rapporto, gli

analisti di CO 1 hanno motivato le proprie conclusioni descrivendo nel

dettaglio i punti critici riscontrati nelle catene di trattamento della

ricorrente. Tali riflessioni appaiono sorrette dalle ragioni tecniche diffusamente

illustrate e sulle quali l'insorgente non ha nemmeno preso posizione,

limitandosi a una generica contestazione. Non vi è quindi motivo di credere che

tali considerazioni siano prive di fondamento scientifico o dettate da ragioni

estranee alla materia. Il fatto che la soluzione sia stata ritenuta inadeguata,

malgrado rispettasse le esigenze poste dal capitolato, porta necessariamente a

concludere che il committente non aveva previsto una simile conseguenza e ha

quindi impostato il bando di concorso in maniera eccessivamente permissiva su

questo aspetto, che rilevando della sicurezza alimentare, non può essere

ritenuto di secondaria importanza.

5.

5.1. La seconda

motivazione su cui il committente ha fondato l'annullamento della procedura riguarda

le soluzioni transitorie proposte, volte a garantire la continuità di

approvvigionamento in acqua potabile durante i lavori, le quali presenterebbero

criticità in relazione alla gestione della qualità e della sicurezza del

servizio erogato.

5.2

In merito a questo tema, oggetto anche di valutazione (cfr. CA3.2, supra

consid. A), le condizioni d'appalto prevedevano che gli offerenti avrebbero

dovuto descrivere e rappresentare in maniera dettagliata come avrebbero

assicurato la produzione di acqua potabile durante l'esecuzione dei lavori. Essi

erano in particolare tenuti a indicare il quantitativo e le garanzie di

continuità di produzione, cosi come a presentare un concetto di gestione

dei rischi (documento 1, pag. 34, punto 8.3.7). Le informazioni sul

progetto di cui al documento 3 precisavano che durante l'esecuzione dei

lavori dev'essere garantito il mantenimento della produzione di acqua potabile/trattata

pari a 15'000.- m3/giorno (pag. 8, punto 3.3.2). Il committente ha quindi

previsto la seguente possibilità operativa per poter assicurare continuità al

trattamento delle acque durante l'esecuzione dei lavori:

-

attualmente le pompe principali di

immissione in rete delle acque trattate sono ubicate nell'edificio secondario;

-

visto il limitato spazio attorno

all'edificio principale esistente, risulta possibile:

·

posare delle pompe provvisorie,

con la stessa funzione, nel locale interrato posto nell'edificio adiacente;

·

successivamente demolire

l'edificio secondario e smantellare gli aggregati idraulici, ecc..

Così facendo tutto l'edificio principale esistente

risulta autonomo e funzionale per le capacità di trattamento attuale;

-

di riflesso, poter poi dare avvio

alla realizzazione dell'ampliamento ed inserire una nuova prima linea di

trattamento da allacciare al sistema di pescaggio/pompaggio della rete di acqua

tratta (con una capacità di almeno 15'000.- m3/giorno).

-

successivamente è possibile

mettere fuori servizio l'installazione dell'edificio principale e intervenire

con l'adeguamento di tutte le parti oggetto di rinnovo.

5.3

Il committente ritiene ora che le attività di cantiere svolte in

prossimità dell'attuale impianto di trattamento comportino un elevato rischio di

inquinamento e sabotaggio. Un nuovo concorso dovrebbe perciò prevedere di

spostare la produzione di acqua all'esterno dell'edificio tramite un impianto

provvisorio indipendente. Il committente, in seguito all'apertura delle

offerte, ha quindi deciso di modificare il progetto su un punto di un certo

rilievo. Già dalle argomentazioni dell'insorgente si deduce che la modifica

comporta per gli offerenti lo studio di una soluzione completamente diversa, che

necessita valutazioni sulle modalità di esercizio, sul rischio di sabotaggio e

sulla gestione degli spazi e la cui attuazione è ipotizzata dalla stessa per

mezzo di impianti provvisori multi-barriera di dimensioni importanti, come

svariati container da 40'' (cfr. replica, pag. 9). Un simile cambiamento

incide inoltre inevitabilmente sul programma lavori e sul prezzo. Non è

questione che merita di essere risolta in questa sede quella di sapere se tale

variante sia l'unica praticabile né se la soluzione proposta dall'insorgente

sia valida o addirittura preferibile. Ciò che qui conta è che il committente

intende apportare una modifica sostanziale al progetto, sulla base di

considerazioni inerenti ai rischi per la sicurezza che non appaiono prive di

pertinenza.

5.4

Oltre a questo aspetto, il committente ha ritenuto insoddisfacente dal

profilo della sicurezza alimentare la catena di trattamento provvisoria, ossia

da attuare a titolo transitorio durante i lavori, proposta dall'insorgente. L'analisi

svolta dagli addetti di CO 1 e riassunta nel predetto rapporto del 23 gennaio

2020.

(plico 7) evidenzia criticità nella proposta elaborata, siccome non

presenta il processo di ozonizzazione, mentre l'ultrafiltrazione non è ritenuta

sufficiente per gestire il rischio, in presenza di pericoli significativi e

senza un punto critico di controllo. Anche in relazione a questo tema non è determinante la questione di sapere se la conclusione

della stazione appaltante sia condivisibile o se, come sostiene l'insorgente,

la catena provvisoria da essa progettata sia tecnicamente adeguata. Resta il

fatto che la committenza non accetta di deliberare la commessa a queste

condizioni, ma intende rivedere l'impostazione del concorso apponendo maggiori

vincoli ai concorrenti sulla gestione provvisoria dell'impianto di

trattamento dell'acqua.

6.

Il terzo motivo

invocato dalla stazione appaltante a sostegno della propria decisione è la

mancata presa in considerazione delle conseguenze tecniche e finanziarie

indotte dalla tipologia d'impianti proposti sulle altre parti d'opera, non

oggetto del concorso (opere edili e genio civile) e relative ai lavori di ultimazione

della stazione di trattamento, che potrebbero incidere in modo differenziato e

sostanziale.

I concorrenti non erano infatti tenuti a quantificare i costi delle opere edili

e di genio civile necessarie all'inserimento del proprio impianto nell'edificio

esistente. Una lacuna del bando di concorso che il committente intende colmare

in una futura gara, prevedendo la possibilità di determinare anche queste spese

e prenderle in considerazione ai fini della valutazione delle offerte. La tesi

dell'insorgente secondo cui tali costi siano piuttosto marginali sull'insieme

della commessa è verosimile. Questo motivo, da solo, non giustificherebbe

quindi l'interruzione della procedura. L'intenzione della committenza di

includere nella valutazione l'impatto economico del progetto sui predetti costi

non appare tuttavia scriteriata. Tale aspetto, valutato nell'insieme delle

circostanze, configura quindi un ulteriore elemento che porta a concludere in

favore della necessità del committente di rivedere l'intera impostazione della

gara.

7.

Da quanto sopra

esposto si deduce che il committente ha ravvisato punti critici in relazione

all'impostazione del concorso che valutati nell'insieme non sono affatto

trascurabili. Emerge infatti che la stazione appaltante intende indire una

nuova gara, da un lato stabilendo condizioni più precise su alcuni aspetti che

non erano stati definiti con il bando di concorso, ma che si sono rilevati

importanti, dall'altro modificando il progetto su un punto rilevante. Occorre

dunque riconoscere l'esistenza di un motivo sufficiente per annullare la gara

ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/CIAP e della giurisprudenza sopra evocata. Benché

tali questioni derivino sostanzialmente da lacune del capitolato, ancora non si

intravede nell'odierno atteggiamento del committente un agire contrario al

principio della buona fede né altrimenti contrario al diritto. Considerate

l'entità e la complessità della commessa, appare invece degno di tutela

l'interesse della stazione appaltante

di interrompere la procedura, a fronte di esigenze che il bando di concorso non

permette di soddisfare in modo ottimale.

8.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto senza che si renda necessario esaminare gli

ulteriori aspetti messi in discussione dalle parti. La tassa di giustizia è

posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non

si assegnano ripetibili al committente che non si è avvalso dell'assistenza di

un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

9.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente

alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera