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Decisione

52.2020.218

Commessa pubblica. Procedura a incarico diretto concorrenziale mediante richiesta di due offerte. Ammissibilità della procedura instaurata (questione lasciata aperta). Aggiudicazione insostenibile

7 settembre 2020Italiano19 min

b. Il medesimo giorno la stazione appaltante, sempre per il tramite dell'arch. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.218

Lugano

7

settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 18 maggio 2020 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 5 maggio 2020 del Municipio del

Comune di CO 2 che ha aggiudicato alla CO 1, le prestazioni da ingegnere d'impianti

RCVS e di refrigerazione industriale nell'ambito dell'edificazione della

nuova ala adibita a mensa e cucina del centro scolastico __________;

ritenuto, in

fatto

A.

a. Il 15 aprile 2020 l'arch. __________, agendo nella sua veste di

consulente tecnico del Comune di CO 2, ha preso contatto telefonico con la RI 1,

per chiederle se era interessata a presentare un'offerta per la fornitura di prestazioni

da ingegnere d'impianti RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la

realizzazione della nuova ala adibita a mensa e a cucina del centro scolastico __________.

Il medesimo giorno l'arch. __________ ha quindi inviato tramite posta

elettronica alla RI 1 un documento di 17 pagine, a cui erano allegate le

planimetrie del nuovo edificio, denominato "offerta d'onorario"

da compilare e da inoltrare all'Ufficio tecnico del Comune di CO 2 in busta

chiusa e sigillata con la dicitura "Edificazione nuova cucina e mensa

presso Centro scolastico __________ – Prestazioni da ingegnere

RCVS-Refrigerazione industriale" entro le ore 11.30 di mercoledì 22

aprile 2020 (cfr. punto 5.7).

Il capitolato, al punto 2.4 indicava quali basi legali la "Procedura d'appalto

a mandato diretto".

Al punto 3, sotto la marginale "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", esso

stabiliva quanto segue:

Fatti

I criteri per la scelta del miglior offerente

sono i seguenti:

Criteri

/ sotto criteri

Ponderazione

S

P

A

Prezzo

40%

B

Attendibilità del prezzo

B1

Attendibilità delle ore

previste per il progetto

75%

25%

B2

Attendibilità della tariffa

oraria media proposta

25%

C

Organizzazione degli

offerenti e competenze BIM

15%

Organizzazione

dell'offerente e qualifiche referenze dei responsabili del progetto. Anni di

esperienza BIM (nella progettazione RCVS) e referenze di progetti RCVS BIM

già svolti e/o in corso d'opera (fase 32 completata).

D

Analisi del mandato

12%

D1

Analisi dei lavori della

progettazione ed identificazione delle problematiche presumibili di

realizzazione che si presenteranno, comprese le questioni legate al

coordinamento tra specialisti in considerazione dell'esecuzione delle opere

E

Formazione apprendisti

5%

F

Perfezionamento

professionale

3%

TOTALE

100%

Per i

criteri C e D e i sottocriteri i punteggi assegnati saranno i seguenti:

Ottimo, nettamente superiore alla media delle altre offerte nota

6

Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte nota

5

Sufficiente,

raggiunge gli obbiettivi richiesti nota

4

Carente, non

raggiunge gli obbiettivi richiesti nota

3

Nettamente

insufficiente nota

2

Privo di

valore, inattendibile nota

1

Ai punti da 3.1 a 3.6 del capitolato

venivano poi spiegate nel dettaglio le modalità con le quali i singoli criteri

d'aggiudicazione sarebbero stati applicati per la valutazione dell'offerta.

b. Il medesimo giorno la stazione appaltante, sempre per il tramite dell'arch. __________,

ha contattato per la medesima questione anche la CO 1, a cui ha parimenti

trasmesso per posta elettronica il suddetto capitolato d'offerta.

B. Nel termine stabilito sono pervenute

al committente le offerte di entrambi gli studi di ingegneria interpellati,

vale a dire quella della RI 1 per un importo di fr. 118'130.42 IVA compresa e

quella della CO 1 per un importo di fr. 106'975.80 IVA compresa.

Le stesse sono quindi state valutate secondo i criteri preannunciati al punto 3

del capitolato dal consulente del committente, il quale ha assegnato il primo

posto alla RI 1 con una nota di 5.52 su 6 corrispondente a 92.01 punti su 100 e

il secondo posto alla CO 1, la cui offerta aveva ottenuto la nota 4.67 pari a

77.77 punti.

Mediante risoluzione n. 4630 del 4 maggio 2020 il Municipio di CO 2 ha deciso

di deliberare i lavori messi a concorso a quest'ultima ditta. Con scritto del

giorno seguente esso ha poi comunicato alle offerenti l'esito della gara.

Dando seguito ad una richiesta della RI 1, il 12 maggio 2020 l'Esecutivo di CO

Considerandi

2.

le ha trasmesso la tabella di valutazione delle due offerte pervenutegli,

allestita dall'arch. __________.

C. Avverso la suddetta risoluzione municipale la RI 1

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando che le sia aggiudicata la commessa. Ritiene di

avere presentato un'offerta che - valutata in base ai criteri preannunciati nel

capitolato - è risultata essere di gran lunga migliore rispetto a quella della CO

1, ragione per la quale il Municipio non poteva fare altro che assegnarle il

mandato messo a concorso.

D. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia la CO

1.

sia il Municipio di CO 2. Quest'ultimo afferma di avere indetto nel caso di

specie una procedura di concorso per incarico diretto comparativa o

concorrenziale prevista dagli art. 6 cpv. 1 lett. d e 7 cpv. 4 della legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e 13c del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

730.110), nella loro versione in vigore dal 1° gennaio 2020. Sostiene che in

questo ambito il committente - che può richiedere sino ad un massimo di tre

offerte contemporaneamente o una per volta - ha il diritto di scegliere quella

che per le garanzie di affidabilità in ordine alla qualità delle prestazioni

richieste per rapporto alla convenienza degli onorari praticati, ritiene essere

la più conveniente, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali che

reggono la materia delle commesse pubbliche. A suo dire l'aggiudicataria offre

sufficienti garanzie, non ha presentato un'offerta che possa apparire

sottocosto e ha chiesto la corresponsione di un onorario inferiore rispetto a

quello proposto dalla RI 1. Da qui la legittimità della sua scelta di affidarle

il mandato messo a concorso.

E. In sede di replica e di duplica la RI

1.

e il Municipio di CO 2 si sono sostanzialmente confermati nelle loro

contrapposte tesi e domande di giudizio. Dal canto suo la CO 1 è rimasta

silente.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.

1.

LCPubb. In quanto attiva nel campo

della commessa e sollecitata a presentare un'offerta, la ricorrente è

senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il Municipio di CO 2

ha assegnato ad un altro offerente il mandato di fornire le prestazioni

da ingegnere d'impianti RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la

costruzione della nuova ala adibita a mensa e a cucina del centro scolastico __________ (art. 37 lett. d LCPubb e art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

2.1. In materia di commesse

pubbliche l'art. 6 cpv. 1 LCPubb prevede sia procedure aperte (procedura

libera, selettiva) sia procedure a concorrenza limitata (procedura ad invito,

incarico diretto). A differenza delle prime, che richiedono l'esperimento di un

pubblico concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente,

le seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono

carattere eccezionale, tant'è che possono essere applicate soltanto in casi

particolari, elencati esaustivamente dalla legge (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle

commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 22 e seg. con

riferimenti; Jean-Baptiste Zufferey/Corinne

Mallard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, p. 86

e 207; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, in RDAT I-2001, pag. 450). Il

committente non può quindi aggiudicare lavori e forniture mediante procedura ad

invito o per incarico diretto al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge.

2.2

Per quanto attiene in particolare alla procedura d'incarico diretto, che

secondo il committente sarebbe stata applicata nel caso di specie, si deve

rilevare che la stessa può essere seguita soltanto nei casi contemplati dall'art.

7.

cpv. 3 LCPubb. Per quanto qui più interessa la lett. h di questa disposizione

prevede che ciò è il caso, tra l'altro, quando:

"il valore della commessa,

senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:

-

fr. 200'000.– per

commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;

- fr. 60'000.– per commesse edili di altro

genere e artigianali;

- fr. 100'000.– per commesse di fornitura;

- fr. 150'000.– per prestazioni di servizio.

Il nuovo art. 7 cpv. 4 LCPubb,

prevede che nella procedura ad incarico diretto possono essere richieste in

forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito l'art. 13c

RLCPubb/CIAP specifica che il committente può sollecitare le offerte una alla

volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le medesime (cpv. 3).

Con queste disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2020, il Legislatore ticinese

ha voluto introdurre nell'ordinamento cantonale sulle commesse pubbliche la

procedura dell'incarico diretto comparativo o concorrenziale, già conosciuta in

altri Cantoni, la cui legittimità è comunque controversa in seno alla dottrina in

quanto mira a reintrodurre la concorrenza in un ambito che si caratterizza

proprio per l'essenza di questa componente (cfr. in particolare: Olivier Rodondi, Les marchés de gré à

gré, in: Aktuelles Vergaberecht 2014/Marchés publics 2014, Friburgo 2014, pag.

177.

e segg. n. 29; Manuel Jaquier,

Le "gré à gré exceptionnel" dans les marchés publics, Zurigo 2018, n.

743.

e segg). Da un lato in effetti questa procedura risponde all'esigenza

pratica dei committenti di disporre di una procedura semplice, informale e poco

costosa in grado di consentire loro nei casi di scarso valore di raccogliere

più offerte e di confrontarle tra di loro in modo tale da poter optare per

quella più vantaggiosa (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

III ed., Zurigo 2013, n. 371; Jaquier,

op. cit., n. 747). Ciò si avvera particolarmente utile laddove l'ente

pubblico deve procacciarsi beni o prestazioni senza essere a conoscenza in modo

preciso della situazione di mercato all'interno della quale deve muoversi:

sollecitando più offerte, anziché una sola, esso si pone nella condizione di poter

effettuare dei paragoni che gli consentono di scegliere con la dovuta

cognizione di causa l'offerta economicamente più conveniente. In quest'ottica,

secondo una parte della dottrina, la procedura ad incarico diretto

concorrenziale può essere in particolare ammessa per prestazioni o forniture

tutto sommato semplici, dove il criterio del prezzo è il solo determinante o perlomeno

ha un ruolo chiaramente preponderante (Rodondi,

op. cit., n. 35). In questo senso vanno anche le direttive emanate dalle

autorità di vigilanza sui mercati pubblici di alcuni cantoni svizzeri, come ad

esempio Vaud e Vallese. Secondo altri autori la procedura per incarico diretto

concorrenziale può essere impiegata anche per aggiudicare delle commesse di una

certa complessità: decisivo è unicamente il fatto che il committente eviti di

far sorgere nei concorrenti la convinzione che egli voglia seguire una

procedura ad invito, poiché se invece dovesse procedere in via di incarico

diretto violerebbe l'affidamento da loro riposto in tale circostanza (Nicolas Zufferey/Hubert Stöckli, L'État

réglemente, adjuge et construit, in: Journées suisses du droit de la

construction 2013, Friburgo 2013, pag. 25 e segg).

Dall'altro lato si deve però considerare che contro l'ammissibilità di un

simile modo di procedere viene eccepito il fatto che in pratica si mette in

atto una sorta di procedura ad invito, per la quale il committente sarebbe però

tenuto ad osservare tutte le prescrizioni che la legge prevede in questi casi

(in questo senso: Peter Rechsteiner,

Die Ausschreibungspflicht: Grundsatz mit vielen Ausnahmen, in: Baurecht,

Sonderheft Vergaberecht 2004, Zurigo 2004, pag. 36 e segg. e in particolare

pag. 39; Christian Bovet, La

procédure de gré à gré, in: Baurecht, Sonderheft Vergaberecht 2004, op. cit.,

pag. 42). A tale proposito occorre ricordare che il committente è pur sempre

libero di scegliere una procedura di concorso di rango superiore rispetto a

quella che sarebbe necessario seguire in base al valore della commessa. In

questo senso esso può, laddove è ammissibile procedere con un incarico diretto,

optare in sua vece per una procedura ad invito, selettiva o aperta. Se fa ciò,

deve comunque attenersi fino in fondo alla procedura prescelta, osservandone

tutte le regole che la disciplinano e la contraddistinguono (Galli/Moser/Lang/ Steiner,

op. cit., n. 283).

La questione di sapere se il committente abbia optato per una procedura

ad incarico diretto concorrenziale o per una procedura ad invito non è comunque

sempre di agevole momento. Per questo motivo la stazione appaltante deve mantenere

sin dall'inizio un atteggiamento trasparente e non contraddittorio riguardo

alla procedura che intende effettivamente applicare e non può mescolare i vari

tipi di procedura a sua disposizione. Se opta per un incarico diretto

concorrenziale, deve soprattutto fare in modo, come già esposto sopra, di non

confondere i potenziali offerenti dando loro l'impressione di voler indire una

procedura ad invito. Una simile convinzione può ad esempio nascere dal fatto

che il committente ha informato tutti gli offerenti interpellati che verranno

messi in concorrenza tra loro e che le loro offerte saranno valutate sulla base

di una serie di criteri di aggiudicazione annunciati in anticipo, come pure se

pretende da loro informazioni precise sui termini di esecuzione della commessa,

sulle persone chiave che interverranno come pure sull'impegno della ditta nella

formazione di apprendisti (Rodondi,

op. cit., n. 34; Zufferey/ Stöckli,

op. cit., pag. 40).

3.

3.1. Nel caso di specie il

Municipio di CO 2 si è trovato confrontato con la necessità di aggiudicare delle

prestazioni di servizio in ambito ingegneristico per un costo complessivo del

mandato inferiore a fr. 150'000.-. Visto il genere della commessa (di servizio)

e il suo valore, la stessa rientrava di principio nel novero di quelle aggiudicabili

per incarico diretto, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 cpv. 3 lett. h

LCPubb. Ora, secondo quanto emerge al punto 2.4 dell'"offerta d'onorario"

consegnata ai due studi di ingegneria interpellati, il committente ha

indicato chiaramente di voler aggiudicare le prestazioni da ingegnere d'impianti

RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la realizzazione della

nuova mensa e cucina del centro scolastico __________ attraverso una simile

procedura, ritenuto comunque che, nella misura in cui esso si è preoccupato di

raccogliere più offerte, la stessa è stata di fatto impostata secondo la

modalità dell'incarico diretto concorrenziale (o compartivo), ora contemplato

dall'art. 7 cpv. 4 LCPubb, sebbene di quest'ultima specifica circostanza non

venga fatto alcun accenno nel capitolato.

3.2

La procedura di concorso scelta nel caso di specie dal Municipio di CO 2

non è del tutto immune da critiche.

Innanzitutto va detto che, come sopra esposto (cfr. consid. 2.2.), una parte

della dottrina e della giurisprudenza tendono a ritenere che l'incarico diretto

concorrenziale possa trovare di principio applicazione solo in quei casi in cui

si è confrontati con commesse semplici, aggiudicabili esclusivamente o in

misura chiaramente preponderante in base al criterio del minor prezzo. Ciò che

non è evidentemente il caso nella presente fattispecie dove il committente al

punto 3 del capitolato d'offerta ha stabilito una serie di criteri d'aggiudicazione

che vanno dal prezzo (40%), alla sua attendibilità (25%), all'organizzazione

degli offerenti e competenze BIM (15%), all'analisi del mandato (12%), alla

formazione degli apprendisti (5%) e al perfezionamento professionale (3%). A

questo proposito occorre d'altronde rammentare che giusta l'art. 32 cpv. 1

LCPubb di principio l'offerta complessivamente più

vantaggiosa a cui deve essere aggiudicata la commessa deve essere determinata

sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la

sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza

della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità

sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore

tecnico. Il solo criterio del prezzo può essere utilizzato unicamente per le commesse

pubbliche riferite a beni ampiamente standardizzati (art. 37 cpv. 3 LCPubb).

Ora, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che di regola le

prestazioni di servizio, fornite dietro mandato da liberi professionisti quali

ingegneri, architetti, medici o avvocati non sono assimilabili a beni

standardizzati. Le stesse non possono dunque essere messe a concorso unicamente

in base al loro prezzo. In effetti, non di rado, l'aspetto economico di queste

prestazioni è secondario rispetto a quello qualitativo: è infatti noto che le

prestazioni di servizio fornite da specialisti particolarmente qualificati

possono anche assicurare risparmi consistenti atti a compensare la maggior

spesa per onorari sostenuta dal committente (STA 52.2008.116-120 del 18 aprile

2008). Per cui, nel caso in rassegna, si deve ritenere che, stante la natura

altamente tecnica e specialistica della prestazione di servizio messa a

concorso, descritta al punto 1.2 del capitolato, il committente non poteva

prescindere dal prevedere dei criteri di aggiudicazione che vertessero in

maniera significativa anche sulla qualità delle offerte. Date queste

circostanze ci si può domandare se una simile commessa, malgrado il suo valore

tutto sommato contenuto, si prestava veramente ad essere aggiudicata tramite

incarico diretto concorrenziale. Questo genere di procedura si dovrebbe infatti

contraddistinguere per la sua semplicità e per l'assenza di particolari

esigenze di forma. Peculiarità, queste, che certo non sono riscontrabili nel

lungo e articolato capitolato d'offerta elaborato dal committente, il quale

oltretutto, prevedendo che le offerte sarebbero state valutate in base ai

criteri testé menzionati, contempla delle prescrizioni di gara tipiche delle

procedure di concorso aperte o a concorrenza limitata di rango superiore.

Al di là di tutto quanto precede si deve comunque rilevare che nulla permette

di affermare che gli offerenti siano stati indotti dal comportamento della

stazione appaltante a ritenere che quest'ultima fosse intenzionata ad

aggiudicare la prestazione di servizio in oggetto mediante una procedura ad

invito ex art. 6 cpv. 1 lett c e 7 cpv. 2 LCPubb Nemmeno la RI 1 ha mai

sostenuto nel corso di causa di aver creduto che il committente fosse

intenzionato a seguire una procedura diversa da quella indicata nel capitolato

e di essersi quindi comportata di conseguenza.

Tenuto conto di questo aspetto e del fatto che né la ricorrente né l'aggiudicataria

avevano sollevato la benché minima obiezione nei confronti della documentazione

di gara al momento della sua ricezione, si deve tutto sommato ritenere che,

benché non del tutto appropriata alle circostanze, la procedura di concorso

seguita dal Municipio non appare ancora affetta da vizi tali che, dovendo

essere rilevati d'ufficio dal Tribunale, ne giustificherebbero il totale

annullamento.

3.3

Fatta questa lunga ma doverosa premessa in merito alla procedura seguita

dal committente, occorre rilevare che la decisione con cui quest'ultimo ha

aggiudicato alla CO 1 il mandato di fornire le prestazioni da ingegnere d'impianti

RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la realizzazione della

nuova ala adibita a mensa e a cucina del centro scolastico __________

non

può assolutamente essere tutelata e come tale va annullata. Nella misura

infatti in cui al punto 3 del capitolato, il Municipio di CO 2 ha chiaramente

indicato che avrebbe determinato l'offerta migliore in funzione dei criteri lì di

seguito esposti, esso non poteva, se non violando il principio della buona

fede, prescindere da questo suo impegno. Facendo ricadere la propria scelta sull'offerta

della CO 1, seconda classificata con soli 77.77 punti su 100 (nota complessiva:

4.67

su 6) rispetto ai 92.01 punti raccolti dalla ricorrente (nota complessiva:

5.52

su 6), il Municipio di CO 2 ha chiaramente disatteso la suddetta regola di

gara. La sua decisione risulta pertanto manifestamente lesiva del diritto, al

punto da integrare addirittura gli estremi dell'arbitrio. Nulla permetteva

infatti al committente di fare astrazione dalle valutazioni delle offerte che

erano state allestite dal suo consulente tecnico in applicazione dei criteri di

aggiudicazione stabiliti nel capitolato. Nemmeno il fatto che quella da esso

avviata fosse una procedura ad incarico diretto concorrenziale glielo consentiva. Le regole contenute

negli atti del concorso, formulate

in modo chiaro e semplice, erano infatti vincolanti

tanto per le partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore che doveva

rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo

della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e

c LCPubb). E questo indipendentemente dal tipo di procedura scelto. L'avvio di

una procedura ad incarico diretto concorrenziale non dispensa infatti il

committente dall'obbligo di rispettare tutti i principi fondamentali che

reggono la materia delle commesse pubbliche, tra cui in particolare il divieto

d'arbitrio, la tutela della buona fede e il rispetto della parità di

trattamento (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del

20.

maggio 2009 n. VB 2008.00555 consid. 2.2, pubblicata in BR 2009, pag. 175 e

seg.; Galli/Moser/Lang/Steiner,

op. cit., pag. 170 e seg.).

Il semplice fatto che, come sostenuto dal Municipio nelle sue comparse di

causa, l'offerta della CO 1 sia meno cara e dia comunque sufficienti garanzie

quanto alla sua corretta esecuzione non gli consentiva certo di derogare al suo

obbligo di aggiudicare il mandato allo studio di ingegneria che aveva

presentato l'offerta migliore, determinata applicando i criteri annunciati

nella documentazione di gara.

4.

4.1. Sulla scorta di quanto

precede il ricorso va dunque accolto, con il conseguente inevitabile

annullamento della decisione impugnata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è

aggiudicata direttamente alla

ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb). Nulla lascia infatti inferire che la sua offerta non sia conforme

alle esigenze previste dalla legge e dal capitolato.

4.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

4.3

La tassa di giustizia e le spese sono suddivise in parti

uguali fra il committente e la CO 1 (art. 47 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria rifonderanno alla

ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 5 maggio 2020 con

cui il Municipio di CO 2 ha

aggiudicato alla CO 1 le prestazioni da ingegnere d'impianti RCVS e di

refrigerazione industriale è

annullata;

1.2

la commessa è aggiudicata alla RI 1

come da sua offerta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è

posta in ragione di metà ciascuno a carico del Comune di CO 2 e della CO 1. Alla ricorrente va restituita la somma di

fr. 2'000.- versata a titolo di anticipo.

3.

Il Comune di CO 2 e la CO 1

verseranno alla ricorrente fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera