52.2020.218
Commessa pubblica. Procedura a incarico diretto concorrenziale mediante richiesta di due offerte. Ammissibilità della procedura instaurata (questione lasciata aperta). Aggiudicazione insostenibile
7 settembre 2020Italiano19 min
b. Il medesimo giorno la stazione appaltante, sempre per il tramite dell'arch. __________,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.218
Lugano
7
settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 18 maggio 2020 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2020 del Municipio del
Comune di CO 2 che ha aggiudicato alla CO 1, le prestazioni da ingegnere d'impianti
RCVS e di refrigerazione industriale nell'ambito dell'edificazione della
nuova ala adibita a mensa e cucina del centro scolastico __________;
ritenuto, in
fatto
A.
a. Il 15 aprile 2020 l'arch. __________, agendo nella sua veste di
consulente tecnico del Comune di CO 2, ha preso contatto telefonico con la RI 1,
per chiederle se era interessata a presentare un'offerta per la fornitura di prestazioni
da ingegnere d'impianti RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la
realizzazione della nuova ala adibita a mensa e a cucina del centro scolastico __________.
Il medesimo giorno l'arch. __________ ha quindi inviato tramite posta
elettronica alla RI 1 un documento di 17 pagine, a cui erano allegate le
planimetrie del nuovo edificio, denominato "offerta d'onorario"
da compilare e da inoltrare all'Ufficio tecnico del Comune di CO 2 in busta
chiusa e sigillata con la dicitura "Edificazione nuova cucina e mensa
presso Centro scolastico __________ – Prestazioni da ingegnere
RCVS-Refrigerazione industriale" entro le ore 11.30 di mercoledì 22
aprile 2020 (cfr. punto 5.7).
Il capitolato, al punto 2.4 indicava quali basi legali la "Procedura d'appalto
a mandato diretto".
Al punto 3, sotto la marginale "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", esso
stabiliva quanto segue:
Fatti
I criteri per la scelta del miglior offerente
sono i seguenti:
Criteri
/ sotto criteri
Ponderazione
S
P
A
Prezzo
40%
B
Attendibilità del prezzo
B1
Attendibilità delle ore
previste per il progetto
75%
25%
B2
Attendibilità della tariffa
oraria media proposta
25%
C
Organizzazione degli
offerenti e competenze BIM
15%
Organizzazione
dell'offerente e qualifiche referenze dei responsabili del progetto. Anni di
esperienza BIM (nella progettazione RCVS) e referenze di progetti RCVS BIM
già svolti e/o in corso d'opera (fase 32 completata).
D
Analisi del mandato
12%
D1
Analisi dei lavori della
progettazione ed identificazione delle problematiche presumibili di
realizzazione che si presenteranno, comprese le questioni legate al
coordinamento tra specialisti in considerazione dell'esecuzione delle opere
E
Formazione apprendisti
5%
F
Perfezionamento
professionale
3%
TOTALE
100%
Per i
criteri C e D e i sottocriteri i punteggi assegnati saranno i seguenti:
Ottimo, nettamente superiore alla media delle altre offerte nota
6
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte nota
5
Sufficiente,
raggiunge gli obbiettivi richiesti nota
4
Carente, non
raggiunge gli obbiettivi richiesti nota
3
Nettamente
insufficiente nota
2
Privo di
valore, inattendibile nota
1
Ai punti da 3.1 a 3.6 del capitolato
venivano poi spiegate nel dettaglio le modalità con le quali i singoli criteri
d'aggiudicazione sarebbero stati applicati per la valutazione dell'offerta.
b. Il medesimo giorno la stazione appaltante, sempre per il tramite dell'arch. __________,
ha contattato per la medesima questione anche la CO 1, a cui ha parimenti
trasmesso per posta elettronica il suddetto capitolato d'offerta.
B. Nel termine stabilito sono pervenute
al committente le offerte di entrambi gli studi di ingegneria interpellati,
vale a dire quella della RI 1 per un importo di fr. 118'130.42 IVA compresa e
quella della CO 1 per un importo di fr. 106'975.80 IVA compresa.
Le stesse sono quindi state valutate secondo i criteri preannunciati al punto 3
del capitolato dal consulente del committente, il quale ha assegnato il primo
posto alla RI 1 con una nota di 5.52 su 6 corrispondente a 92.01 punti su 100 e
il secondo posto alla CO 1, la cui offerta aveva ottenuto la nota 4.67 pari a
77.77 punti.
Mediante risoluzione n. 4630 del 4 maggio 2020 il Municipio di CO 2 ha deciso
di deliberare i lavori messi a concorso a quest'ultima ditta. Con scritto del
giorno seguente esso ha poi comunicato alle offerenti l'esito della gara.
Dando seguito ad una richiesta della RI 1, il 12 maggio 2020 l'Esecutivo di CO
Considerandi
2.
le ha trasmesso la tabella di valutazione delle due offerte pervenutegli,
allestita dall'arch. __________.
C. Avverso la suddetta risoluzione municipale la RI 1
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando che le sia aggiudicata la commessa. Ritiene di
avere presentato un'offerta che - valutata in base ai criteri preannunciati nel
capitolato - è risultata essere di gran lunga migliore rispetto a quella della CO
1, ragione per la quale il Municipio non poteva fare altro che assegnarle il
mandato messo a concorso.
D. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia la CO
1.
sia il Municipio di CO 2. Quest'ultimo afferma di avere indetto nel caso di
specie una procedura di concorso per incarico diretto comparativa o
concorrenziale prevista dagli art. 6 cpv. 1 lett. d e 7 cpv. 4 della legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e 13c del regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
730.110), nella loro versione in vigore dal 1° gennaio 2020. Sostiene che in
questo ambito il committente - che può richiedere sino ad un massimo di tre
offerte contemporaneamente o una per volta - ha il diritto di scegliere quella
che per le garanzie di affidabilità in ordine alla qualità delle prestazioni
richieste per rapporto alla convenienza degli onorari praticati, ritiene essere
la più conveniente, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali che
reggono la materia delle commesse pubbliche. A suo dire l'aggiudicataria offre
sufficienti garanzie, non ha presentato un'offerta che possa apparire
sottocosto e ha chiesto la corresponsione di un onorario inferiore rispetto a
quello proposto dalla RI 1. Da qui la legittimità della sua scelta di affidarle
il mandato messo a concorso.
E. In sede di replica e di duplica la RI
1.
e il Municipio di CO 2 si sono sostanzialmente confermati nelle loro
contrapposte tesi e domande di giudizio. Dal canto suo la CO 1 è rimasta
silente.
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.
1.
LCPubb. In quanto attiva nel campo
della commessa e sollecitata a presentare un'offerta, la ricorrente è
senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il Municipio di CO 2
ha assegnato ad un altro offerente il mandato di fornire le prestazioni
da ingegnere d'impianti RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la
costruzione della nuova ala adibita a mensa e a cucina del centro scolastico __________ (art. 37 lett. d LCPubb e art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.
2.1. In materia di commesse
pubbliche l'art. 6 cpv. 1 LCPubb prevede sia procedure aperte (procedura
libera, selettiva) sia procedure a concorrenza limitata (procedura ad invito,
incarico diretto). A differenza delle prime, che richiedono l'esperimento di un
pubblico concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente,
le seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono
carattere eccezionale, tant'è che possono essere applicate soltanto in casi
particolari, elencati esaustivamente dalla legge (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle
commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 22 e seg. con
riferimenti; Jean-Baptiste Zufferey/Corinne
Mallard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, p. 86
e 207; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, in RDAT I-2001, pag. 450). Il
committente non può quindi aggiudicare lavori e forniture mediante procedura ad
invito o per incarico diretto al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge.
2.2
Per quanto attiene in particolare alla procedura d'incarico diretto, che
secondo il committente sarebbe stata applicata nel caso di specie, si deve
rilevare che la stessa può essere seguita soltanto nei casi contemplati dall'art.
7.
cpv. 3 LCPubb. Per quanto qui più interessa la lett. h di questa disposizione
prevede che ciò è il caso, tra l'altro, quando:
"il valore della commessa,
senza computo dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:
-
fr. 200'000.– per
commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;
- fr. 60'000.– per commesse edili di altro
genere e artigianali;
- fr. 100'000.– per commesse di fornitura;
- fr. 150'000.– per prestazioni di servizio.
Il nuovo art. 7 cpv. 4 LCPubb,
prevede che nella procedura ad incarico diretto possono essere richieste in
forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito l'art. 13c
RLCPubb/CIAP specifica che il committente può sollecitare le offerte una alla
volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le medesime (cpv. 3).
Con queste disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2020, il Legislatore ticinese
ha voluto introdurre nell'ordinamento cantonale sulle commesse pubbliche la
procedura dell'incarico diretto comparativo o concorrenziale, già conosciuta in
altri Cantoni, la cui legittimità è comunque controversa in seno alla dottrina in
quanto mira a reintrodurre la concorrenza in un ambito che si caratterizza
proprio per l'essenza di questa componente (cfr. in particolare: Olivier Rodondi, Les marchés de gré à
gré, in: Aktuelles Vergaberecht 2014/Marchés publics 2014, Friburgo 2014, pag.
177.
e segg. n. 29; Manuel Jaquier,
Le "gré à gré exceptionnel" dans les marchés publics, Zurigo 2018, n.
743.
e segg). Da un lato in effetti questa procedura risponde all'esigenza
pratica dei committenti di disporre di una procedura semplice, informale e poco
costosa in grado di consentire loro nei casi di scarso valore di raccogliere
più offerte e di confrontarle tra di loro in modo tale da poter optare per
quella più vantaggiosa (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,
III ed., Zurigo 2013, n. 371; Jaquier,
op. cit., n. 747). Ciò si avvera particolarmente utile laddove l'ente
pubblico deve procacciarsi beni o prestazioni senza essere a conoscenza in modo
preciso della situazione di mercato all'interno della quale deve muoversi:
sollecitando più offerte, anziché una sola, esso si pone nella condizione di poter
effettuare dei paragoni che gli consentono di scegliere con la dovuta
cognizione di causa l'offerta economicamente più conveniente. In quest'ottica,
secondo una parte della dottrina, la procedura ad incarico diretto
concorrenziale può essere in particolare ammessa per prestazioni o forniture
tutto sommato semplici, dove il criterio del prezzo è il solo determinante o perlomeno
ha un ruolo chiaramente preponderante (Rodondi,
op. cit., n. 35). In questo senso vanno anche le direttive emanate dalle
autorità di vigilanza sui mercati pubblici di alcuni cantoni svizzeri, come ad
esempio Vaud e Vallese. Secondo altri autori la procedura per incarico diretto
concorrenziale può essere impiegata anche per aggiudicare delle commesse di una
certa complessità: decisivo è unicamente il fatto che il committente eviti di
far sorgere nei concorrenti la convinzione che egli voglia seguire una
procedura ad invito, poiché se invece dovesse procedere in via di incarico
diretto violerebbe l'affidamento da loro riposto in tale circostanza (Nicolas Zufferey/Hubert Stöckli, L'État
réglemente, adjuge et construit, in: Journées suisses du droit de la
construction 2013, Friburgo 2013, pag. 25 e segg).
Dall'altro lato si deve però considerare che contro l'ammissibilità di un
simile modo di procedere viene eccepito il fatto che in pratica si mette in
atto una sorta di procedura ad invito, per la quale il committente sarebbe però
tenuto ad osservare tutte le prescrizioni che la legge prevede in questi casi
(in questo senso: Peter Rechsteiner,
Die Ausschreibungspflicht: Grundsatz mit vielen Ausnahmen, in: Baurecht,
Sonderheft Vergaberecht 2004, Zurigo 2004, pag. 36 e segg. e in particolare
pag. 39; Christian Bovet, La
procédure de gré à gré, in: Baurecht, Sonderheft Vergaberecht 2004, op. cit.,
pag. 42). A tale proposito occorre ricordare che il committente è pur sempre
libero di scegliere una procedura di concorso di rango superiore rispetto a
quella che sarebbe necessario seguire in base al valore della commessa. In
questo senso esso può, laddove è ammissibile procedere con un incarico diretto,
optare in sua vece per una procedura ad invito, selettiva o aperta. Se fa ciò,
deve comunque attenersi fino in fondo alla procedura prescelta, osservandone
tutte le regole che la disciplinano e la contraddistinguono (Galli/Moser/Lang/ Steiner,
op. cit., n. 283).
La questione di sapere se il committente abbia optato per una procedura
ad incarico diretto concorrenziale o per una procedura ad invito non è comunque
sempre di agevole momento. Per questo motivo la stazione appaltante deve mantenere
sin dall'inizio un atteggiamento trasparente e non contraddittorio riguardo
alla procedura che intende effettivamente applicare e non può mescolare i vari
tipi di procedura a sua disposizione. Se opta per un incarico diretto
concorrenziale, deve soprattutto fare in modo, come già esposto sopra, di non
confondere i potenziali offerenti dando loro l'impressione di voler indire una
procedura ad invito. Una simile convinzione può ad esempio nascere dal fatto
che il committente ha informato tutti gli offerenti interpellati che verranno
messi in concorrenza tra loro e che le loro offerte saranno valutate sulla base
di una serie di criteri di aggiudicazione annunciati in anticipo, come pure se
pretende da loro informazioni precise sui termini di esecuzione della commessa,
sulle persone chiave che interverranno come pure sull'impegno della ditta nella
formazione di apprendisti (Rodondi,
op. cit., n. 34; Zufferey/ Stöckli,
op. cit., pag. 40).
3.
3.1. Nel caso di specie il
Municipio di CO 2 si è trovato confrontato con la necessità di aggiudicare delle
prestazioni di servizio in ambito ingegneristico per un costo complessivo del
mandato inferiore a fr. 150'000.-. Visto il genere della commessa (di servizio)
e il suo valore, la stessa rientrava di principio nel novero di quelle aggiudicabili
per incarico diretto, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 cpv. 3 lett. h
LCPubb. Ora, secondo quanto emerge al punto 2.4 dell'"offerta d'onorario"
consegnata ai due studi di ingegneria interpellati, il committente ha
indicato chiaramente di voler aggiudicare le prestazioni da ingegnere d'impianti
RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la realizzazione della
nuova mensa e cucina del centro scolastico __________ attraverso una simile
procedura, ritenuto comunque che, nella misura in cui esso si è preoccupato di
raccogliere più offerte, la stessa è stata di fatto impostata secondo la
modalità dell'incarico diretto concorrenziale (o compartivo), ora contemplato
dall'art. 7 cpv. 4 LCPubb, sebbene di quest'ultima specifica circostanza non
venga fatto alcun accenno nel capitolato.
3.2
La procedura di concorso scelta nel caso di specie dal Municipio di CO 2
non è del tutto immune da critiche.
Innanzitutto va detto che, come sopra esposto (cfr. consid. 2.2.), una parte
della dottrina e della giurisprudenza tendono a ritenere che l'incarico diretto
concorrenziale possa trovare di principio applicazione solo in quei casi in cui
si è confrontati con commesse semplici, aggiudicabili esclusivamente o in
misura chiaramente preponderante in base al criterio del minor prezzo. Ciò che
non è evidentemente il caso nella presente fattispecie dove il committente al
punto 3 del capitolato d'offerta ha stabilito una serie di criteri d'aggiudicazione
che vanno dal prezzo (40%), alla sua attendibilità (25%), all'organizzazione
degli offerenti e competenze BIM (15%), all'analisi del mandato (12%), alla
formazione degli apprendisti (5%) e al perfezionamento professionale (3%). A
questo proposito occorre d'altronde rammentare che giusta l'art. 32 cpv. 1
LCPubb di principio l'offerta complessivamente più
vantaggiosa a cui deve essere aggiudicata la commessa deve essere determinata
sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la
sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza
della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità
sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore
tecnico. Il solo criterio del prezzo può essere utilizzato unicamente per le commesse
pubbliche riferite a beni ampiamente standardizzati (art. 37 cpv. 3 LCPubb).
Ora, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che di regola le
prestazioni di servizio, fornite dietro mandato da liberi professionisti quali
ingegneri, architetti, medici o avvocati non sono assimilabili a beni
standardizzati. Le stesse non possono dunque essere messe a concorso unicamente
in base al loro prezzo. In effetti, non di rado, l'aspetto economico di queste
prestazioni è secondario rispetto a quello qualitativo: è infatti noto che le
prestazioni di servizio fornite da specialisti particolarmente qualificati
possono anche assicurare risparmi consistenti atti a compensare la maggior
spesa per onorari sostenuta dal committente (STA 52.2008.116-120 del 18 aprile
2008). Per cui, nel caso in rassegna, si deve ritenere che, stante la natura
altamente tecnica e specialistica della prestazione di servizio messa a
concorso, descritta al punto 1.2 del capitolato, il committente non poteva
prescindere dal prevedere dei criteri di aggiudicazione che vertessero in
maniera significativa anche sulla qualità delle offerte. Date queste
circostanze ci si può domandare se una simile commessa, malgrado il suo valore
tutto sommato contenuto, si prestava veramente ad essere aggiudicata tramite
incarico diretto concorrenziale. Questo genere di procedura si dovrebbe infatti
contraddistinguere per la sua semplicità e per l'assenza di particolari
esigenze di forma. Peculiarità, queste, che certo non sono riscontrabili nel
lungo e articolato capitolato d'offerta elaborato dal committente, il quale
oltretutto, prevedendo che le offerte sarebbero state valutate in base ai
criteri testé menzionati, contempla delle prescrizioni di gara tipiche delle
procedure di concorso aperte o a concorrenza limitata di rango superiore.
Al di là di tutto quanto precede si deve comunque rilevare che nulla permette
di affermare che gli offerenti siano stati indotti dal comportamento della
stazione appaltante a ritenere che quest'ultima fosse intenzionata ad
aggiudicare la prestazione di servizio in oggetto mediante una procedura ad
invito ex art. 6 cpv. 1 lett c e 7 cpv. 2 LCPubb Nemmeno la RI 1 ha mai
sostenuto nel corso di causa di aver creduto che il committente fosse
intenzionato a seguire una procedura diversa da quella indicata nel capitolato
e di essersi quindi comportata di conseguenza.
Tenuto conto di questo aspetto e del fatto che né la ricorrente né l'aggiudicataria
avevano sollevato la benché minima obiezione nei confronti della documentazione
di gara al momento della sua ricezione, si deve tutto sommato ritenere che,
benché non del tutto appropriata alle circostanze, la procedura di concorso
seguita dal Municipio non appare ancora affetta da vizi tali che, dovendo
essere rilevati d'ufficio dal Tribunale, ne giustificherebbero il totale
annullamento.
3.3
Fatta questa lunga ma doverosa premessa in merito alla procedura seguita
dal committente, occorre rilevare che la decisione con cui quest'ultimo ha
aggiudicato alla CO 1 il mandato di fornire le prestazioni da ingegnere d'impianti
RCVS e di refrigerazione industriale necessarie per la realizzazione della
nuova ala adibita a mensa e a cucina del centro scolastico __________
non
può assolutamente essere tutelata e come tale va annullata. Nella misura
infatti in cui al punto 3 del capitolato, il Municipio di CO 2 ha chiaramente
indicato che avrebbe determinato l'offerta migliore in funzione dei criteri lì di
seguito esposti, esso non poteva, se non violando il principio della buona
fede, prescindere da questo suo impegno. Facendo ricadere la propria scelta sull'offerta
della CO 1, seconda classificata con soli 77.77 punti su 100 (nota complessiva:
4.67
su 6) rispetto ai 92.01 punti raccolti dalla ricorrente (nota complessiva:
5.52
su 6), il Municipio di CO 2 ha chiaramente disatteso la suddetta regola di
gara. La sua decisione risulta pertanto manifestamente lesiva del diritto, al
punto da integrare addirittura gli estremi dell'arbitrio. Nulla permetteva
infatti al committente di fare astrazione dalle valutazioni delle offerte che
erano state allestite dal suo consulente tecnico in applicazione dei criteri di
aggiudicazione stabiliti nel capitolato. Nemmeno il fatto che quella da esso
avviata fosse una procedura ad incarico diretto concorrenziale glielo consentiva. Le regole contenute
negli atti del concorso, formulate
in modo chiaro e semplice, erano infatti vincolanti
tanto per le partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore che doveva
rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo
della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e
c LCPubb). E questo indipendentemente dal tipo di procedura scelto. L'avvio di
una procedura ad incarico diretto concorrenziale non dispensa infatti il
committente dall'obbligo di rispettare tutti i principi fondamentali che
reggono la materia delle commesse pubbliche, tra cui in particolare il divieto
d'arbitrio, la tutela della buona fede e il rispetto della parità di
trattamento (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del
20.
maggio 2009 n. VB 2008.00555 consid. 2.2, pubblicata in BR 2009, pag. 175 e
seg.; Galli/Moser/Lang/Steiner,
op. cit., pag. 170 e seg.).
Il semplice fatto che, come sostenuto dal Municipio nelle sue comparse di
causa, l'offerta della CO 1 sia meno cara e dia comunque sufficienti garanzie
quanto alla sua corretta esecuzione non gli consentiva certo di derogare al suo
obbligo di aggiudicare il mandato allo studio di ingegneria che aveva
presentato l'offerta migliore, determinata applicando i criteri annunciati
nella documentazione di gara.
4.
4.1. Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va dunque accolto, con il conseguente inevitabile
annullamento della decisione impugnata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è
aggiudicata direttamente alla
ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb). Nulla lascia infatti inferire che la sua offerta non sia conforme
alle esigenze previste dalla legge e dal capitolato.
4.2
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
4.3
La tassa di giustizia e le spese sono suddivise in parti
uguali fra il committente e la CO 1 (art. 47 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria rifonderanno alla
ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione del 5 maggio 2020 con
cui il Municipio di CO 2 ha
aggiudicato alla CO 1 le prestazioni da ingegnere d'impianti RCVS e di
refrigerazione industriale è
annullata;
1.2
la commessa è aggiudicata alla RI 1
come da sua offerta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è
posta in ragione di metà ciascuno a carico del Comune di CO 2 e della CO 1. Alla ricorrente va restituita la somma di
fr. 2'000.- versata a titolo di anticipo.
3.
Il Comune di CO 2 e la CO 1
verseranno alla ricorrente fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera