52.2020.221
Commessa pubblica. Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile
18 agosto 2020Italiano8 min
il suo atteggiamento o con la sua inazione l'autorità abbia provocato l'introduzione
Source ti.ch
Incarto
n.
52.2020.221
Lugano
18 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 18 maggio 2020 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
l'eventuale delibera da parte del Consiglio di Stato
della commessa relativa alla fornitura di due natanti per corpi pompieri,
rispettivamente per denegata giustizia avverso l'operato del Governo;
ritenuto, in
fatto
che con decisione del
14 novembre 2018 (STA 52.2018.305) il Tribunale cantonale amministrativo,
accogliendo il ricorso della RI 1, ha dichiarato nulla la risoluzione del 2
maggio 2018 con cui il Consiglio di Stato aveva aggiudicato per incarico
diretto alla ditta CO 1 la fornitura di due natanti occorrenti ai corpi
pompieri di __________ e __________ per l'importo di fr. 1'200'000.-;
che, contestualmente il Tribunale ha ordinato al committente di mettere fine al
contratto (già) concluso con la CO 1;
che con risoluzione del 5 dicembre 2018 il Governo ha disdetto il contratto con
la predetta ditta;
che con scritto del 25 marzo 2020 la RI 1 si è rivolta al Consiglio di Stato, con
copia al Dipartimento del territorio e a quello delle finanze e dell'economia;
che ripercorsi gli antefatti e ricordato che con un accordo extragiudiziale lo
Stato si era impegnato ad aggiornare la RI 1 sullo stato della procedura di
appalto, in particolare anticipandole l'eventuale pubblicazione del relativo
avviso di gara, ha osservato che alcun concorso era ancora stato indetto,
malgrado vi fossero le condizioni per farlo;
che essa ha poi comunicato di aver appreso che la CO 1 starebbe costruendo dei
natanti su incarico del Governo; ha quindi chiesto la notifica di un'eventuale
decisione di delibera in favore della predetta ditta entro il 20 aprile 2020;
che nell'ipotesi in cui l'incarico diretto non fosse stato attribuito, la RI 1,
fondandosi sull'art. 64 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100; decisione per atti materiali) ha invece
domandato (1) che la stazione appaltante interrompa immediatamente qualsiasi
negoziazione contrattuale in relazione all'acquisto in oggetto; (2) che venga
indicato il nominativo del/dei concorrenti contattati e precisato l'oggetto
della fornitura; (3) che venga indetto un concorso internazionale secondo la
procedura libera per l'aggiudicazione dell'acquisto in oggetto; (4) che in
merito ai suddetti punti venga emessa una decisone impugnabile entro lunedì 20
aprile 2020;
che con lettera del 9 aprile 2020 la Divisone dell'ambiente ha comunicato alla
ditta l'infondatezza delle ipotesi formulate nel suo scritto;
che la RI 1 ha ribadito le proprie richieste al Consiglio di Stato con scritto
del 29 aprile 2020, pretendendone l'evasione entro l'8 maggio 2020 direttamente
dal Governo e non dai suoi dipartimenti;
che, non avendo
ottenuto il riscontro auspicato, il 18 maggio 2020 la RI 1 ha inoltrato un
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione con cui lo
Stato avrebbe attribuito la predetta commessa per incarico diretto alla CO 1 o
ad altra ditta;
che la ricorrente ha chiesto di annullare l'aggiudicazione in favore della CO 1
o di eventuali terzi; ha inoltre domandato di accertare la nullità del
contratto eventualmente perfezionato mentre in via subordinata di ordinare alla
stazione appaltante di rescindere il contratto; in ogni caso ha postulato di imporre
alla committenza di indire un concorso per l'acquisto in oggetto; il tutto
previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che secondo l'insorgente, l'aggiudicazione della commessa tramite incarico
diretto disattenderebbe il diritto internazionale e interno delle commesse
pubbliche;
che nell'ipotesi in cui alcuna decisione di aggiudicazione sia stata emanata,
il gravame andrebbe comunque accolto quale ricorso per denegata o ritardata
giustizia, con conseguente rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché
evada nel merito, in un termine ragionevolmente breve, l'istanza del 25 marzo
2020;
che con scritto del 20 maggio 2020 il Governo si è rivolto alla ricorrente;
premesso di non poter dar seguito a una richiesta di informazioni per mezzo di
una decisone impugnabile, ha confermato quanto comunicato dalla Divisione dell'ambiente,
ovvero che il Cantone tiene fede all'impegno assunto, secondo cui "il
servizio cantonale preposto aggiornerà RI 1 sullo stato della procedura di
Appalto (in particolare anticipando l'eventuale pubblicazione del relativo
avviso di gara)";
che esso si è quindi opposto al gravame, stigmatizzando l'agire dell'insorgente
e sottolineando l'assenza di qualsiasi fatto che lasci pensare che la commessa
sia stata aggiudicata;
che pure la CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, evidenziando l'infondatezza
delle ipotesi dell'insorgente e negando fermamente di essere in trattativa con
lo Stato per la fornitura dei natanti;
che con la replica la ricorrente, preso atto delle dichiarazioni delle
controparti, non ha escluso che il ricorso possa essere prematuro; ha tuttavia
chiesto l'acquisizione agli atti di eventuale documentazione (risposta della CO
1 alla decisione di disdetta 5 dicembre 2018 del Consiglio di Stato, richieste
della stazione appaltante di restituzione degli anticipi a suo tempo versati,
reazioni della predetta ditta, documentazione bancaria attestante i flussi
finanziari tra le controparti);
che essa si è quindi riservata di ritirare il ricorso qualora dalla
documentazione non fosse emerso alcun indizio a sostegno della sua tesi; ha
comunque osservato che l'introduzione del gravame è stata quantomeno favorita
dalle omissioni della committenza;
che con la duplica, il Governo e la CO 1 hanno ribadito la propria posizione;
che degli ulteriori scritti delle parti si dirà, laddove occorra, nei seguenti
considerandi;
considerato, in
diritto
che, vista la materia
oggetto del contendere, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione
del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6
febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510);
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale
amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne
determinano la ricevibilità;
che per l'art. 15 cpv.
1bis CIAP, sono impugnabili autonomamente mediante ricorso:
a) il bando di
concorso della commessa;
b) la decisione
sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13
lett. e;
c) la decisione
sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
d) l'esclusione
dalla procedura;
e) l'attribuzione
dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;
che nel caso concreto
la ricorrente ha interposto ricorso contro un'eventuale decisione di delibera
che in realtà il Consiglio di Stato non ha emanato;
che il Governo ha infatti espressamente negato l'esistenza di una simile
risoluzione; della veridicità di tale informazione non vi è motivo di dubitare;
che non occorre pertanto approfondire la questione; di nessuna utilità appare
quindi l'assunzione delle prove offerte dall'insorgente in merito alle
relazioni intercorse tra lo Stato e la CO 1 posteriormente alla sentenza del 14
novembre 2018 del Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che in assenza di qualsiasi decisione impugnabile, il gravame non può che
essere dichiarato irricevibile;
che il ricorso per denegata giustizia, introdotto a titolo subordinato, è
divenuto privo di oggetto con lo scritto del 20 maggio 2020 del Consiglio di
Stato;
che l'istanza della ricorrente può infatti essere ritenuta evasa; d'altra parte
la medesima, preso atto della lettera, nulla ha più rivendicato al proposito
con le ulteriori comparse scritte;
che per quanto attiene alla ripartizione degli oneri processuali si rileva che,
contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, non si può considerare che con
Fatti
il suo atteggiamento o con la sua inazione l'autorità abbia provocato l'introduzione
del ricorso;
che né il fatto che alcun bando di concorso sia ancora stato pubblicato né le
tempistiche (del tutto consone) usate per dare riscontro alle richieste della
ricorrente fanno apparire giustificato l'inoltro del gravame;
che, per questa ragione, il ricorso per denegata o ritardata giustizia appariva
destinato all'insuccesso anche nella (dubbia) ipotesi in cui la ricorrente
avesse potuto effettivamente esigere dal Consiglio di Stato l'emanazione di un
provvedimento impugnabile;
che, dato l'esito, va disattesa la richiesta di indire una pubblica udienza ai
sensi dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; cfr. 136 I 279
consid. 1);
che l'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto le domande
cautelari formulate con il ricorso;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm); che non si assegnano ripetibili alla CO 1 che non si è
avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente a cui sarà restituito
l'anticipo versato in eccesso. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83
lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera