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Decisione

52.2020.226

Dipendenti pubblici. Classificazione salariale. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 8C_815/2021 del 29 settembre 2022)

11 novembre 2021Italiano23 min

I compiti da lui svolti sarebbero quelli di un aggiunto: la sua funzione è

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.226

Lugano

11

novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 22 maggio 2020 di

RI

1

contro

la decisione del 29 aprile 2020 (n. 2057) del

Consiglio di Stato che ha respinto la sua richiesta di rivalutazione

individuale della funzione e di promozione a una funzione superiore a contare

dal 1° gennaio 2018;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 ha iniziato la

propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino come

avventizio il 1° gennaio 1995. Dal 1° novembre 1997 il medesimo è stato

nominato segretario (senza titolo specifico) a tempo parziale (60%) presso

l'allora Ufficio dell'insegnamento medio superiore del Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e gli è stata attribuita la

classe 28 con 1 aumento secondo il sistema salariale vigente fino al 31

dicembre 2017 (legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255). Per il restante 40% è rimasto

occupato con contratto per personale ausiliario, come segretario documentarista

presso la Divisione della scuola in sostituzione di una collaboratrice in

congedo maternità; impiego che è stato rinnovato sino al 2006. Per quanto attiene

alla sua nomina al 60%, a partire dal 1° novembre 2001 RI 1 ha beneficiato di

un avanzamento nella classe 29 con 3 aumenti, mentre dal 1° novembre 2006 gli è

stata attribuita la classe 30 con 7 aumenti quale segretario docente senza

titolo specifico (28-30). Negli anni seguenti ha raggiunto lo stipendio massimo

all'interno di questa classe.

B. a. Il 23 gennaio 2017 il Parlamento cantonale ha

adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta in vigore al

1° gennaio 2018. Per questa data il Consiglio di Stato ha pure emanato il regolamento concernente le funzioni e

le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310).

Il 12 ottobre 2017 RI 1 è stato informato dei cambiamenti in atto nel

sistema retributivo e gli è stato concesso

di presentare osservazioni riguardo all'intenzione di assegnargli la funzione

di segretario I, classe di stipendio 5, con lo stesso salario percepito a quel

momento (fr. 66'907.75.- già

rapportato all'onere lavorativo del 60%), superiore all'importo massimo

previsto per la nuova classe 5.

b.RI 1, con scritto del 20 ottobre 2017 ha chiesto la rivalutazione

della sua funzione sulla base dei compiti da lui svolti concretamente, che

andrebbero al di là delle semplici mansioni di un segretario; per questo motivo

si giustificherebbe una migliore classificazione rispetto a quanto prospettato,

con attribuzione almeno della classe di stipendio 9.

c. Con risoluzione del 22 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la

funzione di RI 1 quale segretario I e la classe già prospettatagli, alle

medesime condizioni di stipendio.

C. Contro la predetta

decisione, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone la modifica nel senso di attribuirgli almeno la

classe salariale 9 (collaboratore scientifico) oppure la classe 11 (aggiunto).

Ritenuto che l'autorità di nomina non si era espressa in merito alla domanda di

rivalutazione della funzione avanzata dall'insorgente, il Tribunale ha

parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e

retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunciasse

preliminarmente sulla richiesta e in seguito nuovamente sulla classificazione e

sullo stipendio del ricorrente a far tempo dal 1° gennaio 2018 per mezzo di una

decisione debitamente motivata (STA 52.2018.52 del 3 febbraio 2020).

D. A partire dal 1°

gennaio 2020 RI 1 è stato trasferito alla Divisione della cultura e degli studi

universitari del DECS, nella stessa funzione e alle stesse condizioni salariali.

E. a. Con scritto dell'11

marzo 2020 la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e

dell'economia ha comunicato al dipendente che la sua situazione era stata

attentamente valutata sulla base delle responsabilità attribuitegli, risultanti

dal descrittivo della funzione definito dai suoi superiori. L'assegnazione

della funzione di segretario I sarebbe adeguata, considerato pure che per

assumere una posizione superiore, quale quella di collaboratore scientifico

oppure di aggiunto, occorrerebbe disporre di titoli di studio accademici che lo

stesso non possiede. All'interessato è quindi stata trasmessa la valutazione

analitica della funzione di segretario I, con l'invito ad esprimersi in merito.

b. RI 1 ha preso posizione contestando il prospettato inserimento nella classe

di stipendio 5. In estrema sintesi, ha ribadito che le proprie mansioni

sarebbero parificabili a quelle svolte da un aggiunto e che il possesso

del titolo accademico, a parità di compiti e responsabilità, non dovrebbe

influire sulla classificazione.

F. Con risoluzione

del 29 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di

rivalutazione della funzione dell'insorgente e ha quindi confermato il suo

passaggio alla nuova scala di stipendio nella posizione di segretario I con un

salario di fr. 66'907.75, corrispondente a quello percepito in precedenza.

L'autorità di nomina ha in particolare ritenuto tale funzione adeguata ai

compiti assegnati al ricorrente, mentre le posizioni di collaboratore

scientifico o aggiunto al direttore, oltre a caratterizzarsi per livelli di

complessità e responsabilità maggiori, richiedono il possesso di titoli di

studio accademici.

G. Avverso la predetta

risoluzione insorge ora RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone la modifica nel senso che gli sia attribuita la classe 11, pari a

quella dell'aggiunto al capo della Sezione dell'insegnamento medio superiore

(SIMS), subordinatamente la classe 10 o la 9 spettanti al collaboratore

scientifico, e in via ancor più subordinata la classe 8, pari a quella di un

docente di scuola media. In subordine alla domanda di modifica della

risoluzione impugnata, il ricorrente ha chiesto il suo annullamento e il rinvio

degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. Dal profilo formale, il

ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per mancanza di

motivazione della decisione impugnata, in cui l'autorità non si sarebbe

confrontata con le argomentazioni da lui addotte.

Nel merito sostiene che la funzione assegnatagli non terrebbe conto delle

mansioni effettivamente svolte.

In particolare, la descrizione della funzione non sarebbe corretta e non

darebbe conto delle reali attività da lui esercitate e per lo svolgimento delle

quali è stato assunto nel 1997, in sostituzione di __________, allora aggiunto

all'Ufficio dell'insegnamento medio superiore. L'attuale posizione sarebbe

arbitraria, atteso che prima del passaggio alla nuova scala salariale occupava

una posizione collocata nelle classi alternative 28-30, che prevedeva salari

ben più alti rispetto alla classe 5 dell'attuale ordinamento. Tant'è che ai

collaboratori posizionati in classe 28-30 sono state oggi assegnate le classi

da 7 a 9. La sua funzione non sarebbe paragonabile a quella di un segretario

amministrativo, data la sua valenza intellettuale. L'autorità di nomina avrebbe

inoltre misconosciuto i titoli di studio universitari intermedi da lui

conseguiti.

Fatti

I compiti da lui svolti sarebbero quelli di un aggiunto: la sua funzione è

infatti del tutto paragonabile a quella di L__________, aggiunto alla Sezione

dell'insegnamento medio (SIM). Tanto più che a seguito del suo trasferimento

presso la Divisione della cultura e degli studi universitari, l'autorità di

nomina ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un aggiunto alla SIMS con

grado di occupazione dell'80%.

H. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, secondo cui la decisione impugnata

sarebbe convenientemente motivata. Ribadisce quindi che la funzione assegnata

all'insorgente corrisponde alle sue mansioni e responsabilità.

I. Con le

successive comparse scritte le parti hanno ribadito le proprie tesi, con

precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione richiamata dal giudice delegato, nonché da quella presente

nell'incarto 52.2018.52, a cui l'insorgente fa riferimento (art. 25 cpv. 1

LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti fornisce sufficienti elementi

per permettere al Tribunale di decidere con cognizione di causa; non

occorre assumere le prove offerte dall'insorgente.

Considerandi

2.

Il ricorrente

eccepisce innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per carenza

di motivazione della decisione impugnata, siccome l'autorità non si sarebbe

confrontata con le sue argomentazioni.

2.1

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per

scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto

di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta

sufficiente, e adempiere pertanto al citato

scopo, quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, oppure quando risulta implicitamente dai diversi

considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid.

3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003

consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2), ponendo in questo

modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 138 I 232 consid. 5.1,

136.

I 229 consid. 5.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). L'autorità

non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli

argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono

rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito

(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3,

134.

I 83 consid. 4.1).

2.2

Con la decisione impugnata, l'autorità di nomina ha esposto in maniera

succinta, ma sufficientemente chiara i motivi che l'hanno condotta a negare una

rivalutazione della funzione dell'insorgente. Innanzitutto ha considerato che

l'inserimento in classe 5 sarebbe adeguato ai suoi compiti, risultanti dalla

descrizione della funzione. In secondo luogo ha ritenuto che le funzioni di

classe 9 o superiori si caratterizzano per livelli di complessità e responsabilità

maggiori e richiedono il possesso di titoli di studio accademici. Anche se non

è entrata nel dettaglio di ogni argomentazione addotta dal ricorrente con le sue

osservazioni, la motivazione ha comunque permesso al medesimo di rendersi conto

della portata del provvedimento e di impugnarlo con cognizione di causa dinanzi

a questo Tribunale. La censura va pertanto respinta.

3.

Il

Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e

di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece

ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm).

Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e

scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90

LPAmm), in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici la legge non estende

il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili

sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o

dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di

ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o

altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti

alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art.

61). Decidere secondo apprezzamento non significa comunque decidere come pare e

piace. L'autorità di nomina è vincolata ai criteri che scaturiscono dal senso e

dagli scopi della norma applicabile, così com'è legata ai principi generali del

diritto. Essa deve accertare tutti gli elementi di fatto suscettibili di

determinare o di influenzare la decisione che è chiamata a rendere. Deve

comparare accuratamente gli interessi contrapposti ed attenersi, nell'esercizio

di tale potere, ai principi fondamentali del diritto. Nel controllo

dell'apprezzamento, l'autorità di ricorso deve, dal canto suo, limitarsi a

rilevare l'eventuale esistenza di un abuso, evitando in particolare di

sostituire il suo apprezzamento a quello dell'istanza inferiore (RtiD I-2000 n.

14.

consid. 2.2, STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006 consid. 2, 52.2004.321

dell'11 aprile 2006 consid. 3).

4.

Occorre

innanzitutto premettere che l'oggetto del ricorso è circoscritto all'attribuzione

della funzione di segretario I presso la SIMS a contare dal 1° gennaio 2018. Esula

per contro dalla lite la posizione occupata a seguito del trasferimento

avvenuto a contare dal 1° gennaio 2020. Di nessuna incidenza sono inoltre le

considerazioni in merito al lavoro svolto come ausiliario in sostituzione di __________

presso la Divisione della scuola: tale impiego non ha niente a che vedere con

la funzione ricoperta dal medesimo in seno alla SIMS.

5.

Il ricorrente contesta

la classificazione salariale della propria posizione, ritenendo in buona

sostanza di meritarne una superiore in considerazione dei compiti e delle

responsabilità affidategli. In particolare, la funzione svolta corrisponderebbe

a quella dell'aggiunto, inserito in classe 11. Tale era il ruolo di __________,

che il ricorrente avrebbe sostituito nel 1997, nonché quello della funzionaria

che è stata assunta dopo la partenza dell'insorgente dalla SIMS e che si è

installata nell'ufficio da lui precedentemente occupato. Dal canto suo,

l'autorità di nomina sostiene che la posizione di segretario I è adeguata alle mansioni

dell'insorgente, risultanti dal descrittivo della funzione definito dai suoi

superiori. Per assumere il ruolo di aggiunto occorrerebbe inoltre disporre di

titoli di studio accademici, che lo stesso non possiede.

5.1

La risoluzione governativa del 27 agosto 1997 con cui l'insorgente è stato

nominato come segretario (senza titolo specifico) presso l'allora

Ufficio dell'insegnamento medio superiore dà atto di un'istanza di

commutazione della funzione […] a favore di "un Segretario (con

titolo intermedio) o di un Segretario (senza titolo specifico)"

conseguente alla procedura di sostituzione del signor __________, per scadenza

incarico al 31 agosto 1997. Da ciò si deduce che il Consiglio di Stato ha

rinunciato alla funzione di aggiunto in favore di una nuova posizione, che ha

attribuito all'insorgente. I motivi che hanno condotto il Governo ad agire in

tal senso non sono noti. Potrebbe essersi trattato di ragioni di risparmio,

come della considerazione che la posizione precedente era in realtà

sopravvalutata. Sia come sia, è altamente verosimile che, almeno in parte, i

compiti precedentemente svolti da __________ siano stati poi affidati

all'insorgente. Lo si deduce dal tenore stesso della risoluzione, così come

dalle dichiarazioni di ex funzionari prodotte dal ricorrente e che il Governo

non contesta (scritto del 27 dicembre 2017 di __________ e scritto del 28

dicembre 2017 di __________, versati agli atti rispettivamente sub doc.

M e N nell'inc. 52.2018.52).

5.2

Fino al 31 dicembre 2017 il ricorrente ricopriva la funzione di segretario

(docente senza titolo specifico), a cui erano assegnate le classi alternative

di stipendio 28 - 30, al pari appunto dei docenti senza titolo specifico.

La carriera in questa funzione prevedeva un salario annuo minimo di fr.

79'020.- e uno stipendio massimo di fr. 111'513.-. La posizione attuale di

segretario I, in classe 5, comprende uno stipendio di partenza di fr. 61'446.-

e uno stipendio massimo di fr. 96'278.-.

Come giustamente

osserva l'insorgente appoggiandosi sul documento conversione delle funzioni

(doc. F inc. 52.2018.52), che il Governo non contesta, nella funzione di

segretario I hanno trovato collocazione posizioni che nella vecchia pianta

organica avevano classificazioni ben inferiori. Segnatamente alcune funzioni

precedentemente inserite nelle classi 23-25 (segretario assistente, segretario

d'impianto, segretario ispettore, utente qualificato SAP), nelle classi 24-25

(segretario, segretario del demanio), nella classe 25 (segretario controllore

di volo) e nelle classi 25-26 (segretario ispettore). Mentre posizioni

precedentemente retribuite con stipendi inferiori a quello del ricorrente hanno

ottenuto una miglior classificazione. Ad esempio il docente senza titolo

specifico presso l'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, a cui erano

assegnate le classi 25-27, è passato a docente di cultura III in classe 6,

mentre il docente di scuola professionale senza titolo specifico, classificato

come il ricorrente in classe 28-30, è passato alla classe 7. In linea generale,

alla funzioni che con il vecchio sistema potevano raggiungere la classe 30,

sono state assegnate le classi 7 o 8.

5.3

La transizione al nuovo modello salariale ha comportato per il ricorrente

l'assegnazione di una funzione che, alla luce delle considerazioni testé

svolte, non può che essere ritenuta di rango inferiore a quella precedentemente

occupata. Ciò non basta tuttavia per concludere che la decisione sia lesiva del

diritto, considerato l'ampio margine di apprezzamento del Governo nella

definizione dell'ordinamento retributivo dei dipendenti cantonali. Occorre ancora

esaminare se la funzione di segretario I sia confacente alle mansioni e alle

responsabilità affidategli.

6.

6.1. La

descrizione della funzione dell'insorgente su cui l'autorità di nomina fonda la

sua decisione è la seguente:

Scopo della funzione

Gestire alcune funzioni amministrative al fine di assicurare il coordinamento

tra l'ufficio, gli istituti scolastici e gli altri organismi e contribuire al

regolare funzionamento dell'ufficio.

Responsabilità principali

1.

Portare a buon fine le pratiche

relative all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di competenza

dell'Ufficio.

2.

Seguire fino alla chiusura le

pratiche relative alla partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento.

3.

Garantire l'iter procedurale

relativo ai pagamenti, in particolare: delle indennità di seduta dei docenti

membri dei gruppi disciplinari cantonali, delle indennità dovute ai relatori

dei corsi di aggiornamento di competenza dell'Ufficio, delle indennità di

seduta degli esperti di materia.

4.

Amministrare lo schedario e

mantenere i contatti con i docenti universitari esperti di materia nelle scuole

medie superiori.

5.

Dare consulenza ai docenti su

problemi di carattere amministrativo ed esaminare e preparare progetti di

risposta a problemi posti da utenti esterni.

6.

Collaborare nella preparazione di

progetti di decisioni dell'Ufficio.

All'insorgente è

inoltre stata inviata dal funzionario dirigente la bozza di nuova versione

della descrizione della funzione (segretario), invitandolo a discuterne

insieme. Questa si presenta come segue:

Scopo della funzione

Contribuire al regolare funzionamento della Sezione e

assicurare il coordinamento tra la Sezione, gli istituti scolastici e gli altri

organismi.

Responsabilità principali

1.

Gestire le pratiche relative

all'organizzazione dei corsi di formazione continua di competenza della

Sezione.

2.

Seguire fino alla chiusura le

pratiche relative alla partecipazione dei docenti a corsi di formazione

continua e mantenere aggiornato il conteggio dei giorni di formazione continua

svolti da ogni docente.

3.

Controllare e preavvisare

pagamenti, in particolare: delle indennità di seduta dei gruppi disciplinari

cantonali, delle indennità per relatori di corsi di formazione continua di

competenza della Sezione, delle indennità per gli esperti di materia.

4.

Tenere aggiornato lo schedario

degli esperti di materia e mantenere i contatti con loro.

5.

Fornire consulenza ai docenti su

problemi amministrativi.

6.

Collaborare con il caposezione

alla redazione e rilettura di testi (lettere, comunicati stampa, messaggi,

risoluzioni).

7.

Dare informazioni sui titoli di

studio di utenti esterni e sulle loro possibilità di accedere all'insegnamento.

6.2

Il ricorrente

elenca in modo dettagliato i suoi compiti. Sostiene di essersi occupato della

correzione di bozze di testi talora importanti, come le note esplicative

riguardanti la modifica del regolamento delle scuole medie superiori. Avrebbe

inoltre collaborato con il caposezione alla preparazione di messaggi

dipartimentali concernenti il settore dell'insegnamento medio superiore. Oltre

a ciò, le sue attività consistevano nell'esame dei corsi di formazione continua

dei docenti, in particolare dell'esame e del preavviso delle domande di

aggiornamento degli insegnanti e della preparazione delle decisioni di

autorizzazione ai corsi, nella valutazione dei titoli di studio in risposta

alle richieste di studenti di ogni ordine di scuola e di altri utenti esterni

come genitori e candidati all'insegnamento. L'autorità di nomina non contesta

l'effettivo svolgimento di tali attività da parte del ricorrente. D'altro

canto, queste emergono già dalla descrizione della funzione prodotta dalla

Sezione delle risorse umane e, ancora meglio, dalla bozza di descrizione della

funzione aggiornata redatta dal caposezione. Sono pure suffragate dalla

documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede (bozze di testi, lettere

e decisioni che sostiene di aver corretto o preparato personalmente) e con le

quali l'autorità di nomina non si è confrontata.

6.3

Nel mese di febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha indetto un concorso

per l'assunzione di un aggiunto al capo sezione II presso la SIMS, a tempo

parziale (80%). La descrizione della funzione della dipendente assunta in

questa posizione ricalca il bando di concorso ed è la seguente.

Scopo della funzione

Supporto al caposezione nella gestione del settore

delle scuole medie superiori.

Responsabilità principali

1.

coordina l'attività della Sezione

in collaborazione con il caposezione

2.

sostituisce il caposezione in caso

di assenza

3.

collabora con il caposezione

nell'elaborazione e attuazione di visioni e strategie di sviluppo del settore

delle scuole medie superiori

4.

collabora con il caposezione nella

gestione dei vari progetti in corso e previsti riguardanti la formazione

liceale e della SCC

5.

partecipa a commissioni e gruppi

di lavoro

6.

gestisce progetti

7.

svolge compiti amministrativi

La funzione di

aggiunto caposezione impiegato presso la SIM, L__________, è invece descritta

come segue:

Scopo della funzione

Aggiunto alla Direzione della Sezione delle scuole

medie.

Responsabilità principali

1.

È il diretto collaboratore del

direttore della Sezione dell'insegnamento medio

2.

Offre consulenza ai diversi

interlocutori interni ed esterni della Sezione (direttori, genitori, esperti,

docenti, docenti in formazione ecc.)

3.

Collabora attivamente ai lavori

dei vari collegi di scuola media (direttori, esperti, consulenti, capigruppo

del sostegno)

4.

Si occupa della formazione

continua dei docenti di scuola media

5.

Si occupa in particolare delle

verifiche degli incarti dei concorrenti, dell'organizzazione delle prove

d'assunzione e partecipa direttamente ai colloqui di assunzione

6.

Conduce o partecipa a Commissioni

e gruppi di lavoro (cantonali o intercantonali) assumendone all'occorrenza la Presidenza

(ad esempio la commissione allievi alloglotti; referente per l'agenda

scolastica; delegato cantonale per la piattaforma intercantonale per

l'educazione interculturale della CDPE)

7.

Approfondisce le richieste di

cambiamento di comprensorio e le preavvisa al caposezione

8.

È segretario della Commissione per

l'esame delle richieste di aiuto sociale speciale per la scuola dell'obbligo.

Appare difficile

paragonare i compiti dell'insorgente con quelli attribuiti all'aggiunta alla

SIMS, assunta dopo il trasferimento di quest'ultimo: la descrizione della

funzione dell'aggiunta è molto meno dettagliata e contiene indicazioni generali

delle responsabilità, senza un elenco delle mansioni concretamente affidatele.

L'autorità di nomina non si è del resto premurata di fornire maggiori

spiegazioni in proposito e in particolare sulla ridistribuzione delle

incombenze sino ad allora affidate all'insorgente. Quale punto in comune alle

due funzioni emerge in ogni caso la stretta collaborazione con il caposezione,

diretto superiore di entrambi. Per contro, si può ravvisare un'importante

analogia tra i compiti di quest'ultimo e quelli attribuiti a L__________,

aggiunto alla SIM. Anche il medesimo offre infatti consulenza ai diversi

interlocutori del settore scolastico e si occupa della formazione continua dei

docenti. Pur con qualche differenza, dovuta perlopiù alle particolarità proprie

dell'ordine di scuola in cui operano, le due funzioni appaiono sostanzialmente

paragonabili. Ciò è confermato dalla dichiarazione rilasciata da L__________ al

ricorrente, su cui l'autorità di nomina non si è espressa, in cui lo stesso ha

rilevato l'analogia di molte mansioni svolte. In particolare, ha sottolineato

la sua collaborazione con il ricorrente nell'esame di titoli di studio e nel

rispondere a utenti che intendono concorrere per insegnare nelle scuole

cantonali, dichiarando di confrontarsi di frequente con l'insorgente nella

ricerca di risposte concordate oppure per redigere una risposta comune.

7.

7.1. Come detto,

una volta che l'insorgente è stato trasferito ad altra sede, il posto di

segretario I alla SIMS non è stato occupato, mentre è stata assunta una

funzionaria come aggiunta, posizione che è stata (ri)creata con l'adozione

della nuova LStip e relativa pianta organica. Evitando di confrontarsi con i

compiti concretamente assegnati all'uno e all'altra dipendente, l'autorità di

nomina si limita a sostenere che il ricorrente non avrebbe potuto ricoprire la

funzione di aggiunto in quanto sprovvisto di un titolo accademico. Per quanto sia

sostenibile che per occupare una funzione in classe 11 sia richiesto un simile

titolo di studio, di cui l'insorgente non dispone, malgrado abbia superato

alcuni esami all'università, tale circostanza, da sola, non permette di fare

astrazione delle mansioni e delle responsabilità effettivamente assegnate. Non

va inoltre dimenticato che l'insorgente, al momento del passaggio alla nuova

scala stipendi, era attivo alla SIMS da vent'anni (cfr. art. 8 cpv. 3 LORD

secondo cui il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre

amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di

nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti).

7.2

Valutati tutti i predetti elementi, e meglio la funzione precedentemente

occupata dall'insorgente, a cui era riconosciuta una retribuzione di classe

superiore sulla scala degli stipendi, l'analogia con i compiti e le

responsabilità assegnati all'aggiunto alla SIM e l'assunzione di un'aggiunta a

seguito del trasferimento dell'insorgente, tutto lascia supporre che la nuova

funzionaria svolga le stesse attività in precedenza affidate al ricorrente.

L'attribuzione al medesimo della funzione di segretario I appare quindi insostenibile.

Con l'introduzione della nuova pianta organica e del nuovo modello salariale,

l'autorità di nomina avrebbe dovuto inserire l'insorgente nella funzione di

aggiunto in classe 11, che di fatto è andato a svolgere.

8.

Visto quanto

precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti

sono rinviati al Governo affinché agganci il ricorrente al nuovo modello

salariale nella funzione di aggiunto in classe 11 a decorrere dal 1° gennaio

2018.

Sul numero di aumenti spetterà all'autorità di nomina pronunciarsi.

9.

La tassa di

giustizia è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la

decisione del 29 aprile 2020 (n. 2057) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti

sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del consid. 8.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è

dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine

(art. 113 e segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera