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Decisione

52.2020.23

Revisione del piano regolatore con emendamenti commissionali

1 marzo 2021Italiano21 min

legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del Municipio secondo l'art. 27 cpv. 2 LST,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.23

Lugano

1° marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 13 gennaio 2020 di

RI

1

contro

la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5844) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del __________ 2018 con cui il Consiglio comunale di CO

1 ha adottato il I pacchetto di varianti del piano regolatore, susseguente

all'approvazione della revisione - con emendamenti - da parte del Governo del

__________ 2011 (messaggio municipale n. __________ del __________ 2018);

ritenuto, in

fatto

A. a. Il __________ 2011 il

Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune di

CO 1, chiedendo tuttavia di apportare modifiche e completamenti di diversi

aspetti pianificatori.

b. Raccolto il preavviso dipartimentale del __________

2017 e viste le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del __________

2013 e del __________ 2014, il __________ 2018 il CO 1 ha licenziato il

messaggio n. __________ (ris. mun. n. __________) concernente il I pacchetto di

varianti del piano regolatore comunale.

c. Il messaggio

municipale è stato trasmesso alla Commissione delle opere pubbliche e della

pianificazione, che il __________ 2018 ha stilato il proprio rapporto.

Quest'ultimo, seppure sostanzialmente favorevole, conteneva alcuni emendamenti.

d. Durante la seduta

ordinaria del __________ 2018 il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato il I

pacchetto di varianti del piano regolatore, apportando però le modifiche al

progetto municipale suggerite dagli emendamenti commissionali citati. In

particolare per quanto concerne il punto 10.3 del messaggio n. __________ relativo

all'art. 33 cpv. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) - ovvero

l'unico a cui l'Esecutivo non ha aderito in sede di discussione - concernente

la costituzione della Commissione consultiva per valutare le opere edilizie nei

nuclei storici (Commissione consultiva nucleo) la proposta commissionale ha

ricevuto 19 voti favorevoli, mentre quella municipale è stata sostenuta da 5

consiglieri comunali. In sede di votazione finale, la variante commissionale è

stata approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti (al momento

del voto erano presenti 26 consiglieri su 30). L'intero progetto è stato

adottato con 24 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

e. Il presidente del

Consiglio comunale di CO 1 ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni

all'albo comunale dal __________ 2018.

B. Con risoluzione del 20

novembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da RI

1 - proprietario in comunione ereditaria del mapp. __________ di __________ - contro

la decisione del Legislativo comunale del __________ 2018. Secondo il Governo,

ad eccezione delle censure sollevate in merito alla procedura di votazioni

eventuali per le competenze della costituenda Commissione consultiva nucleo e

alla questione di sapere se gli emendamenti al messaggio municipale n. __________

proposti dalla Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione fossero

sostanziali, i motivi del ricorso non riguardavano questioni di procedura ai

sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), ma di

merito relative ad aspetti pianificatori secondo la legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), che vanno sollevati al

momento della pubblicazione del piano secondo quest'ultima legge. Il Consiglio

di Stato ha quindi giudicato regolare lo svolgimento delle votazioni attinenti

all'emendamento commissionale in questione, considerandolo inoltre non

sostanziale, motivo per cui non si sarebbe reso necessario un rinvio della

trattanda al Municipio per l'elaborazione di un nuovo messaggio.

C. Con ricorso del 13

gennaio 2020, assistito da una replica, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo avverso la decisione governativa testé descritta. Il

ricorrente mette in discussione il merito delle varianti di piano regolatore

adottate dal Legislativo comunale, con particolare riferimento all'inserimento

nella zona nucleo di un passaggio pedonale situato su un fondo privato della

località di __________, ciò che equivarrebbe a una sua soppressione foriera di

conseguenze nefaste per gli (anziani, prevalentemente) abitanti. Egli sostiene inoltre

che il Consiglio comunale non ha potuto decidere con sufficiente cognizione di

causa, poiché fuorviato dalle informazioni errate o omesse dal Municipio. Egli ripropone

pure le censure sollevate davanti al Consiglio di Stato riguardanti le modalità

con cui il Legislativo comunale ha adottato le NAPR che, visto quanto deciso in

merito alla costituenda Commissione consultiva nucleo, violerebbero il

principio della gerarchia delle norme, poiché in contrasto con la legislazione

edilizia e pianificatoria cantonale. L'insorgente ribadisce quindi la propria

doglianza relativa all'emendamento commissionale adottato dal Consiglio

comunale contro il parere del Municipio, definendolo sostanziale, ciò che

avrebbe dovuto comportare il differimento della votazione con l'elaborazione di

un nuovo messaggio.

D. Il Consiglio di Stato chiede

di respingere il gravame, senza formulare osservazioni. A identica conclusione giungono

anche il Municipio e il presidente del Consiglio comunale di CO 1, tramite un allegato

di risposta congiunto, con argomenti che, ove necessario, saranno discussi in

seguito e domandando che al ricorso sia revocato l'effetto sospensivo. La

Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni dichiara di non

avere particolari osservazioni, precisando di non essere stata coinvolta in

precedenza.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La

legittimazione attiva del ricorrente è

data (art. 209 lett. b LOC e 65 cpv.

1 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC e 68 cpv. 1 LPAmm) è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. L'insorgente

critica il fatto che il Municipio e il presidente del Consiglio comunale abbiano

presentato un allegato di risposta congiunto, ciò che violerebbe il principio

della separazione dei poteri. Egli spiega che il presidente del Consiglio

comunale intratterrebbe un rapporto d'affari stretto e pluriennale (presidente

del consiglio di amministrazione della società per anni responsabile del sito

web del Comune) con il Municipio e mette in dubbio che ciò sia compatibile con

Fatti

i compiti di rappresentanza del presidente del Consiglio comunale, membro e già

presidente della Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione. Il

ricorrente ipotizza che ciò possa costituire pure un caso di collisione

d'interessi.

Entrambe le tesi sono

prive di fondamento. Intanto, nulla vietando agli organi comunali di concordare

una presa di posizione comune, se condivisa. In secondo luogo, il semplice

fatto di intrattenere rapporti commerciali con

il Comune non determina un'incompatibilità funzionale per il consigliere

comunale, dunque nemmeno per il suo presidente. Né è ravvisabile in cosa

consisterebbe il conflitto d'interessi, non essendo dato di vedere quale

vantaggio comporterebbe la decisione impugnata per le parti citate dal

ricorrente.

3. 3.1. Giusta

l'art. 74 cpv. 1 LOC il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo

comunale le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e

dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di

referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore l'art. 27

cpv. 2 LST dispone inoltre che il Municipio procede alla sua pubblicazione,

previo avviso anche personale ai proprietari, presso la cancelleria comunale

per un periodo di trenta giorni. La pubblicazione è annunciata almeno cinque

giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani (art. 36

cpv. 3 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110). La

prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal

presidente del Legislativo, è volta a permettere, nei Comuni ove è stato

istituito il Consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in

tutti i Comuni, l'esercizio del diritto di ricorso davanti al Consiglio di

Stato prima e in seconda istanza dinanzi al Tribunale amministrativo (art. 208

cpv. 1 LOC), per violazione della LOC, ma in particolare della procedura

prescritta da quest'ultima legge per addivenire alla deliberazione dell'Organo

legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del Municipio secondo l'art. 27 cpv. 2 LST,

dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti

nella prima (art. 36 cpv. 2 RLst), è invece volta a permettere l'impugnazione, dapprima

innanzi al Consiglio di Stato e successivamente

davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, del contenuto del piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e 30 cpv. 1

LST): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere

esaminata dalle autorità decidenti - tra l'altro la violazione delle

disposizioni della LST concernenti il piano regolatore (RDAT II-1999 n. 23

consid. 3; cfr. inoltre pro multis STA

52.2017.29/50 del 21 dicembre 2018 consid. 3.1, 52.2004.260 del 5 settembre

2005 con rinvii; Raffaello Balerna, La

protezione giuridica in materia di piani

regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., cap. 3.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348

ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore).

Tale soluzione permette di evadere celermente,

prima dell'esame di merito del piano regolatore, le contestazioni concernenti

la procedura seguita a livello comunale per adottare questo strumento,

scongiurando il rischio di un annullamento dello stesso, a distanza di anni

dalla sua adozione e - talora - successivamente alla sua approvazione ed

entrata in vigore, per motivi puramente formali.

3.2. Nel caso concreto,

come peraltro avvenuto dinanzi al Governo, la maggior parte delle censure sollevate

dall'insorgente concernono il merito della pianificazione adottata, disciplinato

dalla LST. Esse sono dunque premature e non possono essere esaminate a questo

stadio. A ragione il Consiglio di Stato non è entrato nel merito delle

contestazioni. Sotto questo profilo il ricorso va pertanto respinto.

4. 4.1. Le decisioni del Consiglio comunale sono

annullabili non solo quando sono

contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.

a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non

garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e

LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del

voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della

deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di

correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2).

Il compito principale

di informare l'Organo legislativo comunale incombe al Municipio, che vi

provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione

(art. 33 e 56 LOC; RDAT

I-1996 n. 2 consid. 3.2 con rinvii).

Spetta in seguito alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a

una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33

cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla

discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.

Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e

completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte

al Legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC).

Il controllo

giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività

dell'informazione dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle

Commissioni attraverso i relativi rapporti è in ogni caso limitato.

Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che l'Esecutivo sottopone

al Legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che

ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la

conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto

determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid.

3.1 con rinvii; STA 52.2013.410 del 3 luglio 2014 consid. 2, 52.2009.321/351

del 15 dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).

4.2. Giusta l'art. 186

cpv. 1 LOC il Comune disciplina

mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. Il cpv. 2

della medesima norma prevede che l'approvazione dei regolamenti deve avvenire

mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono

proposte di modifica rispetto alla proposta municipale. L'art. 9 del regolamento

di applicazione della LOC del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110) specifica che

quando vi sono più proposte si procede per votazioni eventuali (cpv. 1); queste

ultime devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte,

eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor

numero di voti affermativi, in caso di parità nelle votazioni preliminari si

procede con il sorteggio (cpv. 2); la proposta che ha raggiunto il maggior

numero di consensi va messa in votazione finale, in sede di adozione o modifica

di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere

supplita dal voto finale sul complesso (cpv. 3).

In merito alle proposte di emendamento l'art. 38 cpv. 1 LOC prevede che nessuna di esse può essere esaminata dal

Consiglio comunale senza il preavviso municipale. Il secondo capoverso del

medesimo disposto precisa che è possibile presentare per iscritto proposte di

emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno; le proposte marginali

possono essere decise seduta stante; quelle sostanziali, se contenute in un

rapporto di una commissione del Consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal

Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi, l'oggetto

deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel

termine di 6 mesi; è riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC concernente il

moltiplicatore d'imposta. Per l'art. 14a RALOC la proposta di emendamento è una proposta

alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di

rapporto commissionale o di seduta del Legislativo, dai contenuti marcatamente

o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale (cpv. 1); sono

proposte di modifica sostanziale quelle che mutano in modo rilevante

l'impostazione della proposta municipale, sono proposte di modifica marginale

quelle che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta

municipale (cpv. 2).

4.3. Questa regolamentazione è

stata sostanzialmente recepita anche dal regolamento organico comunale di CO 1

del __________ 2010 (ROC; approvato dalla Sezione degli enti locali il __________

2010), che sancisce all'art. 12 lett. b che quando vi sono più proposte

sull'oggetto si procede per votazioni eventuali, che l'ordine è fissato dal

presidente del Consiglio comunale, che le votazioni eventuali devono avvenire

mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con

susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero dei voti

affermativi e che la proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va

messa in votazione finale. La lett. d della medesima disposizione comunale

prevede che le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un

rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise

seduta stante; negli altri casi sono rinviate all'Esecutivo, affinché licenzi

un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta; le proposte aventi carattere

marginale sono decise seduta stante. L'art. 12 lett. e ROC precisa infine che

l'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante

voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di

modifica rispetto alla proposta municipale.

5. 5.1. Nella

fattispecie l'insorgente censura l'agire del Consiglio comunale in merito alle

votazioni concernenti l'art. 33 cpv. 8 della variante, avente per oggetto la

costituzione di una Commissione consultiva

nucleo, e in particolare la proposta della Commissione delle opere pubbliche e

della pianificazione di estendere la competenza dell'organo consultivo a tutti

gli interventi edilizi, compresi quelli soggetti alla procedura di notifica

secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Per i

motivi già esposti in precedenza (cfr. precedente consid. 3.2) il merito di

questa scelta, compreso il quesito di sapere se essa contrasti con le norme

cantonali in materia di competenza per valutare la conformità di interventi

edilizi nei nuclei, non può essere qui esaminato. Il contenuto della norma in

questione adottata dal Legislativo comunale non rende invalide le votazioni che

hanno portato all'accettazione del I pacchetto di varianti del piano regolatore.

5.2. Sempre in merito

all'adozione di questa norma, l'insorgente sostiene inoltre che siano stati

violati gli art. 38 LOC e 12 ROC, poiché quanto proposto dalla Commissione

delle opere pubbliche e della pianificazione avrebbe carattere sostanziale. Non

avendovi il Municipio aderito, l'articolo avrebbe dovuto essere oggetto di un

rinvio all'Esecutivo comunale affinché procedesse a licenziare un messaggio

aggiuntivo.

5.2.1. La distinzione tra proposte di emendamento

sostanziale e marginale di cui all'art. 38 cpv. 2 LOC, entrato in vigore il 1°

gennaio 2000 a seguito della modifica adottata dal Gran Consiglio il 3 febbraio

1999 (BU 1999, 273), non è sempre evidente. A suo tempo il Consiglio di Stato aveva

indicato che in generale possono essere considerate proposte marginali quelle

che non incidono o incidono poco sui contenuti che caratterizzano la proposta

municipale. Sostanziali sono per contro quelle che tendono a migliorare o a

completare la proposta municipale, mutandone sensibilmente impostazione,

indicazioni e crediti necessari per la realizzazione (messaggio del Consiglio

di Stato n. 4671 del 27 agosto 1997 concernente la citata modifica della LOC,

pag. 18); esse assumono di fatto la connotazione di una nuova proposta. Come

poc'anzi rilevato questi principi sono stati ripresi nell'art. 14a cpv. 2 RALOC.

5.2.2. Con il

messaggio n. __________ del __________ 2018 l'Esecutivo comunale ha proposto

l'adozione dell'art. 33 cpv. 8 NAPR dal seguente tenore:

Alfine di garantire interventi

coerenti con gli obiettivi della presente Norma, il Municipio istituisce una Commissione

nucleo consultiva composta di 5 membri.

Nei casi di trasformazione sostanziale con

cambiamento della destinazione e modifica dell'identità della costruzione, di

riattazione con cambiamento dell'aspetto esterno, di ampliamento e di nuova

costruzione, i progetti

devono essere preventivamente discussi e valutati in collaborazione con la

Commissione nucleo nel rispetto del seguente iter:

-

incontro preliminare per una

conoscenza approfondita degli obiettivi del Piano regolatore;

-

domanda di costruzione preliminare

ai sensi dell'art. 15 LE che deve comprendere:

- la descrizione dell'intervento, modalità e materiali;

- disegni illustrativi sia dell'edificio sia delle

sistemazioni esterne;

- documentazione fotografica dell'edificio e degli

edifici circostanti.

L'emendamento

elaborato alla Commissione delle opere pubbliche nel rapporto del __________

2018 prevedeva invece una diversa formulazione della prima parte della disposizione,

ovvero:

Alfine di garantire interventi coerenti con gli

obiettivi della presente Norma, il Municipio istituisce una Commissione nucleo

consultiva, composta da 3 a 5 membri, preferibilmente professionisti della

costruzione, che discute e valuta preventivamente formulando un proprio

preavviso, tutti i progetti legati ai nuclei sia che prevedano la procedura di

Notifica di costruzione che di Domanda di costruzione.

Per il suo funzionamento sarà allestito un Regolamento

specifico.

5.2.3. Come visto,

dopo avere proceduto a una discussione dalla quale è emersa la contrarietà del

Municipio, il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato la versione della

disposizione con l'emendamento commissionale. Ora, quanto approvato dal

Legislativo comunale non stravolge la proposta municipale, che conferma nei sui

tratti e finalità essenziali. Il Consiglio comunale ha in particolare condiviso

lo scopo di garantire che gli interventi edilizi nei comparti in questione

siano coerenti con gli obiettivi delle NAPR. Quelle apportate dal Legislativo sono

unicamente precisazioni tutto sommato di dettaglio che, comunque, s'iscrivono

nel solco della proposta avanzata dal Municipio.

5.3. Priva di fondamento è pure la tesi sollevata in

sede di replica secondo cui, accogliendo l'emendamento commissionale, il

Consiglio comunale avrebbe inteso stralciare la seconda parte dell'art.

33 cpv. 8 NAPR (ma poi reinserito in occasione della votazione finale),

adottando unicamente la prima parte. Dal verbale della seduta si evince,

infatti, che l'emendamento riguardava essenzialmente la questione

dell'estensione della competenza della Commissione consultiva nucleo anche alla

procedura della notifica di costruzione, non le considerazioni in merito al suo

funzionamento in caso di interventi edilizi sostanziali esposte nella seconda

parte della disposizione. Il fatto che in occasione della votazione finale

nessuno abbia sollevato obiezioni in proposito conferma la volontà del Legislativo

comunale di accogliere l'art. 33 cpv. 8 NAPR così come è stato adottato con la

votazione definitiva sull'intero progetto.

5.4. Il ricorrente rimprovera

al Consiglio comunale di aver approvato l'art. 54 NAPR in materia di posteggi in

violazione degli art. 186 cpv. 2 LOC e 12 lett. e ROC, poiché non vi sarebbe

stata una votazione sul singolo articolo, modificato rispetto alla proposta

municipale, ma unicamente quella finale.

5.4.1. Sul tema dei posteggi pubblici previsto

all'art. 54 NAPR effettivamente la Commissione delle opere pubbliche e della

pianificazione ha apportato alcune modifiche al progetto municipale, dato che

nel rapporto del __________ 2018 ha proposto di aggiungere 13 parcheggi sul

mapp. __________, di proprietà del Comune, in località __________ e di

mantenere la possibilità di edificare un posteggio coperto di 15 stalli ai

mapp. __________ e __________ di __________, che il Municipio proponeva di

stralciare. Dal verbale della seduta consigliare del __________ 2018 si evince

però che l'Esecutivo comunale ha aderito a entrambe le proposte di emendamento,

le quali non sono effettivamente state oggetto di una votazione separata, ma

sono state approvate tramite la votazione finale sull'intero progetto con 24

favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

5.4.2. Ora, se è vero

che sia l'art. 186 cpv. 2 sia l'art. 12 lett. e ROC prevedono che in materia di

regolamenti il Consiglio comunale deve votare sui singoli articoli qualora vi

sia una proposta di modifica rispetto alla proposta municipale, è altrettanto

vero che nell'evenienza concreta vi è stato il pieno accordo dell'Esecutivo

comunale rispetto a questi emendamenti. Dal verbale della seduta in questione si

evince inoltre che nessuno ha sollevato obiezioni in merito. Ne discende che

quand'anche vi sia stata una violazione formale delle disposizioni testé

descritte, tale vizio risulta alla fin fine sanato mediante la votazione finale

che ha sancito l'accoglimento del progetto conformemente a quanto previsto

dall'art. 9 cpv. 3 RALOC. Per questo motivo una ripetizione dell'iter di

votazioni concernente l'art. 54 NAPR si rivelerebbe un esercizio sterile, fine

a sé stesso, e costituirebbe un formalismo eccessivo. Anche su questo aspetto

il gravame non merita accoglimento.

6. Nella replica

l'insorgente ha ulteriormente sviluppato le tesi esposte nel ricorso

concernenti l'opacità delle informazioni fornite dal Municipio, rimproverando

in particolare a quest'ultimo di non avere sufficientemente motivato il

messaggio n. __________, limitandosi a rimandare al contenuto della relazione

tecnica elaborata dallo studio __________ nel giugno del 2018. Ora, tuttavia,

il caso non è assimilabile a quello dal citato dal ricorrente, riferito a un

caso di adozione della revisione del piano da parte dell'Assembla comunale (STA

52.1999.326 del 15 marzo 2000). Intanto, il messaggio, seppur in modo

estremamente succinto, spiega che si tratta di adeguare il piano alle decisioni

delle autorità giudiziarie oltre ad altre varianti, così come il rinvio a

successiva decisione di alcune tematiche. Inoltre, dallo stesso si evince che

vi è allegata la relazione di pianificazione, della quale segue la numerazione

delle proposte pianificatorie ai fini di facilitare l'assunzione di

informazione. Quest'ultimo documento, a sua volta, appare sufficientemente

dettagliato. Ne discende che il singolo cittadino, consigliere o membro di

commissione ha potuto prendere sufficientemente conoscenza delle motivazioni e

delle proposte del Municipio.

Né vi è stata una carente informazione del Legislativo chiamato a deliberare. È

vero che la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione nel

proprio rapporto del __________ 2018 ha segnalato le difficoltà riscontrate

nell'analisi del messaggio anche a causa della complessità del tema e delle

modalità con cui il citato documento è stato redatto. Dopo avere auspicato in

futuro l'allestimento di messaggi municipali più chiari e di lettura più

agevole, essa ha nondimeno specificato di avere potuto approfondire il tema e

proporre modifiche all'indirizzo del plenum, grazie anche all'intervento del

pianificatore e del municipale a capo del Dicastero territorio, piano

regolatore e pianificazione. Si può quindi considerare che tutto sommato il

Consiglio comunale ha potuto deliberare con sufficiente cognizione di causa

sulla base del rapporto commissionale e della discussione avvenuta durante la

seduta del __________ 2018, a cui hanno preso parte anche il sindaco e un

municipale. Anche quest'ultima censura va dunque respinta.

7. In esito alle

pregresse considerazioni, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto l'istanza di revoca dell'effetto

sospensivo formulata dal Municipio e dal presidente del Consiglio comunale.

8. La tassa di

giustizia è posta in capo al ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipati dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere