52.2020.23
Revisione del piano regolatore con emendamenti commissionali
1 marzo 2021Italiano21 min
legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del Municipio secondo l'art. 27 cpv. 2 LST,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.23
Lugano
1° marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 13 gennaio 2020 di
RI
1
contro
la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5844) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del __________ 2018 con cui il Consiglio comunale di CO
1 ha adottato il I pacchetto di varianti del piano regolatore, susseguente
all'approvazione della revisione - con emendamenti - da parte del Governo del
__________ 2011 (messaggio municipale n. __________ del __________ 2018);
ritenuto, in
fatto
A. a. Il __________ 2011 il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune di
CO 1, chiedendo tuttavia di apportare modifiche e completamenti di diversi
aspetti pianificatori.
b. Raccolto il preavviso dipartimentale del __________
2017 e viste le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del __________
2013 e del __________ 2014, il __________ 2018 il CO 1 ha licenziato il
messaggio n. __________ (ris. mun. n. __________) concernente il I pacchetto di
varianti del piano regolatore comunale.
c. Il messaggio
municipale è stato trasmesso alla Commissione delle opere pubbliche e della
pianificazione, che il __________ 2018 ha stilato il proprio rapporto.
Quest'ultimo, seppure sostanzialmente favorevole, conteneva alcuni emendamenti.
d. Durante la seduta
ordinaria del __________ 2018 il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato il I
pacchetto di varianti del piano regolatore, apportando però le modifiche al
progetto municipale suggerite dagli emendamenti commissionali citati. In
particolare per quanto concerne il punto 10.3 del messaggio n. __________ relativo
all'art. 33 cpv. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) - ovvero
l'unico a cui l'Esecutivo non ha aderito in sede di discussione - concernente
la costituzione della Commissione consultiva per valutare le opere edilizie nei
nuclei storici (Commissione consultiva nucleo) la proposta commissionale ha
ricevuto 19 voti favorevoli, mentre quella municipale è stata sostenuta da 5
consiglieri comunali. In sede di votazione finale, la variante commissionale è
stata approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti (al momento
del voto erano presenti 26 consiglieri su 30). L'intero progetto è stato
adottato con 24 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.
e. Il presidente del
Consiglio comunale di CO 1 ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni
all'albo comunale dal __________ 2018.
B. Con risoluzione del 20
novembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da RI
1 - proprietario in comunione ereditaria del mapp. __________ di __________ - contro
la decisione del Legislativo comunale del __________ 2018. Secondo il Governo,
ad eccezione delle censure sollevate in merito alla procedura di votazioni
eventuali per le competenze della costituenda Commissione consultiva nucleo e
alla questione di sapere se gli emendamenti al messaggio municipale n. __________
proposti dalla Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione fossero
sostanziali, i motivi del ricorso non riguardavano questioni di procedura ai
sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), ma di
merito relative ad aspetti pianificatori secondo la legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), che vanno sollevati al
momento della pubblicazione del piano secondo quest'ultima legge. Il Consiglio
di Stato ha quindi giudicato regolare lo svolgimento delle votazioni attinenti
all'emendamento commissionale in questione, considerandolo inoltre non
sostanziale, motivo per cui non si sarebbe reso necessario un rinvio della
trattanda al Municipio per l'elaborazione di un nuovo messaggio.
C. Con ricorso del 13
gennaio 2020, assistito da una replica, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo avverso la decisione governativa testé descritta. Il
ricorrente mette in discussione il merito delle varianti di piano regolatore
adottate dal Legislativo comunale, con particolare riferimento all'inserimento
nella zona nucleo di un passaggio pedonale situato su un fondo privato della
località di __________, ciò che equivarrebbe a una sua soppressione foriera di
conseguenze nefaste per gli (anziani, prevalentemente) abitanti. Egli sostiene inoltre
che il Consiglio comunale non ha potuto decidere con sufficiente cognizione di
causa, poiché fuorviato dalle informazioni errate o omesse dal Municipio. Egli ripropone
pure le censure sollevate davanti al Consiglio di Stato riguardanti le modalità
con cui il Legislativo comunale ha adottato le NAPR che, visto quanto deciso in
merito alla costituenda Commissione consultiva nucleo, violerebbero il
principio della gerarchia delle norme, poiché in contrasto con la legislazione
edilizia e pianificatoria cantonale. L'insorgente ribadisce quindi la propria
doglianza relativa all'emendamento commissionale adottato dal Consiglio
comunale contro il parere del Municipio, definendolo sostanziale, ciò che
avrebbe dovuto comportare il differimento della votazione con l'elaborazione di
un nuovo messaggio.
D. Il Consiglio di Stato chiede
di respingere il gravame, senza formulare osservazioni. A identica conclusione giungono
anche il Municipio e il presidente del Consiglio comunale di CO 1, tramite un allegato
di risposta congiunto, con argomenti che, ove necessario, saranno discussi in
seguito e domandando che al ricorso sia revocato l'effetto sospensivo. La
Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni dichiara di non
avere particolari osservazioni, precisando di non essere stata coinvolta in
precedenza.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La
legittimazione attiva del ricorrente è
data (art. 209 lett. b LOC e 65 cpv.
1 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC e 68 cpv. 1 LPAmm) è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente
critica il fatto che il Municipio e il presidente del Consiglio comunale abbiano
presentato un allegato di risposta congiunto, ciò che violerebbe il principio
della separazione dei poteri. Egli spiega che il presidente del Consiglio
comunale intratterrebbe un rapporto d'affari stretto e pluriennale (presidente
del consiglio di amministrazione della società per anni responsabile del sito
web del Comune) con il Municipio e mette in dubbio che ciò sia compatibile con
Fatti
i compiti di rappresentanza del presidente del Consiglio comunale, membro e già
presidente della Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione. Il
ricorrente ipotizza che ciò possa costituire pure un caso di collisione
d'interessi.
Entrambe le tesi sono
prive di fondamento. Intanto, nulla vietando agli organi comunali di concordare
una presa di posizione comune, se condivisa. In secondo luogo, il semplice
fatto di intrattenere rapporti commerciali con
il Comune non determina un'incompatibilità funzionale per il consigliere
comunale, dunque nemmeno per il suo presidente. Né è ravvisabile in cosa
consisterebbe il conflitto d'interessi, non essendo dato di vedere quale
vantaggio comporterebbe la decisione impugnata per le parti citate dal
ricorrente.
3. 3.1. Giusta
l'art. 74 cpv. 1 LOC il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo
comunale le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e
dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di
referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore l'art. 27
cpv. 2 LST dispone inoltre che il Municipio procede alla sua pubblicazione,
previo avviso anche personale ai proprietari, presso la cancelleria comunale
per un periodo di trenta giorni. La pubblicazione è annunciata almeno cinque
giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani (art. 36
cpv. 3 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110). La
prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal
presidente del Legislativo, è volta a permettere, nei Comuni ove è stato
istituito il Consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in
tutti i Comuni, l'esercizio del diritto di ricorso davanti al Consiglio di
Stato prima e in seconda istanza dinanzi al Tribunale amministrativo (art. 208
cpv. 1 LOC), per violazione della LOC, ma in particolare della procedura
prescritta da quest'ultima legge per addivenire alla deliberazione dell'Organo
legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del Municipio secondo l'art. 27 cpv. 2 LST,
dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti
nella prima (art. 36 cpv. 2 RLst), è invece volta a permettere l'impugnazione, dapprima
innanzi al Consiglio di Stato e successivamente
davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, del contenuto del piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e 30 cpv. 1
LST): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere
esaminata dalle autorità decidenti - tra l'altro la violazione delle
disposizioni della LST concernenti il piano regolatore (RDAT II-1999 n. 23
consid. 3; cfr. inoltre pro multis STA
52.2017.29/50 del 21 dicembre 2018 consid. 3.1, 52.2004.260 del 5 settembre
2005 con rinvii; Raffaello Balerna, La
protezione giuridica in materia di piani
regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., cap. 3.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348
ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore).
Tale soluzione permette di evadere celermente,
prima dell'esame di merito del piano regolatore, le contestazioni concernenti
la procedura seguita a livello comunale per adottare questo strumento,
scongiurando il rischio di un annullamento dello stesso, a distanza di anni
dalla sua adozione e - talora - successivamente alla sua approvazione ed
entrata in vigore, per motivi puramente formali.
3.2. Nel caso concreto,
come peraltro avvenuto dinanzi al Governo, la maggior parte delle censure sollevate
dall'insorgente concernono il merito della pianificazione adottata, disciplinato
dalla LST. Esse sono dunque premature e non possono essere esaminate a questo
stadio. A ragione il Consiglio di Stato non è entrato nel merito delle
contestazioni. Sotto questo profilo il ricorso va pertanto respinto.
4. 4.1. Le decisioni del Consiglio comunale sono
annullabili non solo quando sono
contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.
a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non
garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e
LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del
voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della
deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di
correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2).
Il compito principale
di informare l'Organo legislativo comunale incombe al Municipio, che vi
provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione
(art. 33 e 56 LOC; RDAT
I-1996 n. 2 consid. 3.2 con rinvii).
Spetta in seguito alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a
una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33
cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla
discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.
Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e
completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte
al Legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC).
Il controllo
giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività
dell'informazione dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle
Commissioni attraverso i relativi rapporti è in ogni caso limitato.
Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che l'Esecutivo sottopone
al Legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che
ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la
conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto
determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid.
3.1 con rinvii; STA 52.2013.410 del 3 luglio 2014 consid. 2, 52.2009.321/351
del 15 dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).
4.2. Giusta l'art. 186
cpv. 1 LOC il Comune disciplina
mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. Il cpv. 2
della medesima norma prevede che l'approvazione dei regolamenti deve avvenire
mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono
proposte di modifica rispetto alla proposta municipale. L'art. 9 del regolamento
di applicazione della LOC del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110) specifica che
quando vi sono più proposte si procede per votazioni eventuali (cpv. 1); queste
ultime devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte,
eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor
numero di voti affermativi, in caso di parità nelle votazioni preliminari si
procede con il sorteggio (cpv. 2); la proposta che ha raggiunto il maggior
numero di consensi va messa in votazione finale, in sede di adozione o modifica
di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere
supplita dal voto finale sul complesso (cpv. 3).
In merito alle proposte di emendamento l'art. 38 cpv. 1 LOC prevede che nessuna di esse può essere esaminata dal
Consiglio comunale senza il preavviso municipale. Il secondo capoverso del
medesimo disposto precisa che è possibile presentare per iscritto proposte di
emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno; le proposte marginali
possono essere decise seduta stante; quelle sostanziali, se contenute in un
rapporto di una commissione del Consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal
Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi, l'oggetto
deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel
termine di 6 mesi; è riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC concernente il
moltiplicatore d'imposta. Per l'art. 14a RALOC la proposta di emendamento è una proposta
alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di
rapporto commissionale o di seduta del Legislativo, dai contenuti marcatamente
o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale (cpv. 1); sono
proposte di modifica sostanziale quelle che mutano in modo rilevante
l'impostazione della proposta municipale, sono proposte di modifica marginale
quelle che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta
municipale (cpv. 2).
4.3. Questa regolamentazione è
stata sostanzialmente recepita anche dal regolamento organico comunale di CO 1
del __________ 2010 (ROC; approvato dalla Sezione degli enti locali il __________
2010), che sancisce all'art. 12 lett. b che quando vi sono più proposte
sull'oggetto si procede per votazioni eventuali, che l'ordine è fissato dal
presidente del Consiglio comunale, che le votazioni eventuali devono avvenire
mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con
susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero dei voti
affermativi e che la proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va
messa in votazione finale. La lett. d della medesima disposizione comunale
prevede che le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un
rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise
seduta stante; negli altri casi sono rinviate all'Esecutivo, affinché licenzi
un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta; le proposte aventi carattere
marginale sono decise seduta stante. L'art. 12 lett. e ROC precisa infine che
l'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante
voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di
modifica rispetto alla proposta municipale.
5. 5.1. Nella
fattispecie l'insorgente censura l'agire del Consiglio comunale in merito alle
votazioni concernenti l'art. 33 cpv. 8 della variante, avente per oggetto la
costituzione di una Commissione consultiva
nucleo, e in particolare la proposta della Commissione delle opere pubbliche e
della pianificazione di estendere la competenza dell'organo consultivo a tutti
gli interventi edilizi, compresi quelli soggetti alla procedura di notifica
secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Per i
motivi già esposti in precedenza (cfr. precedente consid. 3.2) il merito di
questa scelta, compreso il quesito di sapere se essa contrasti con le norme
cantonali in materia di competenza per valutare la conformità di interventi
edilizi nei nuclei, non può essere qui esaminato. Il contenuto della norma in
questione adottata dal Legislativo comunale non rende invalide le votazioni che
hanno portato all'accettazione del I pacchetto di varianti del piano regolatore.
5.2. Sempre in merito
all'adozione di questa norma, l'insorgente sostiene inoltre che siano stati
violati gli art. 38 LOC e 12 ROC, poiché quanto proposto dalla Commissione
delle opere pubbliche e della pianificazione avrebbe carattere sostanziale. Non
avendovi il Municipio aderito, l'articolo avrebbe dovuto essere oggetto di un
rinvio all'Esecutivo comunale affinché procedesse a licenziare un messaggio
aggiuntivo.
5.2.1. La distinzione tra proposte di emendamento
sostanziale e marginale di cui all'art. 38 cpv. 2 LOC, entrato in vigore il 1°
gennaio 2000 a seguito della modifica adottata dal Gran Consiglio il 3 febbraio
1999 (BU 1999, 273), non è sempre evidente. A suo tempo il Consiglio di Stato aveva
indicato che in generale possono essere considerate proposte marginali quelle
che non incidono o incidono poco sui contenuti che caratterizzano la proposta
municipale. Sostanziali sono per contro quelle che tendono a migliorare o a
completare la proposta municipale, mutandone sensibilmente impostazione,
indicazioni e crediti necessari per la realizzazione (messaggio del Consiglio
di Stato n. 4671 del 27 agosto 1997 concernente la citata modifica della LOC,
pag. 18); esse assumono di fatto la connotazione di una nuova proposta. Come
poc'anzi rilevato questi principi sono stati ripresi nell'art. 14a cpv. 2 RALOC.
5.2.2. Con il
messaggio n. __________ del __________ 2018 l'Esecutivo comunale ha proposto
l'adozione dell'art. 33 cpv. 8 NAPR dal seguente tenore:
Alfine di garantire interventi
coerenti con gli obiettivi della presente Norma, il Municipio istituisce una Commissione
nucleo consultiva composta di 5 membri.
Nei casi di trasformazione sostanziale con
cambiamento della destinazione e modifica dell'identità della costruzione, di
riattazione con cambiamento dell'aspetto esterno, di ampliamento e di nuova
costruzione, i progetti
devono essere preventivamente discussi e valutati in collaborazione con la
Commissione nucleo nel rispetto del seguente iter:
-
incontro preliminare per una
conoscenza approfondita degli obiettivi del Piano regolatore;
-
domanda di costruzione preliminare
ai sensi dell'art. 15 LE che deve comprendere:
- la descrizione dell'intervento, modalità e materiali;
- disegni illustrativi sia dell'edificio sia delle
sistemazioni esterne;
- documentazione fotografica dell'edificio e degli
edifici circostanti.
L'emendamento
elaborato alla Commissione delle opere pubbliche nel rapporto del __________
2018 prevedeva invece una diversa formulazione della prima parte della disposizione,
ovvero:
Alfine di garantire interventi coerenti con gli
obiettivi della presente Norma, il Municipio istituisce una Commissione nucleo
consultiva, composta da 3 a 5 membri, preferibilmente professionisti della
costruzione, che discute e valuta preventivamente formulando un proprio
preavviso, tutti i progetti legati ai nuclei sia che prevedano la procedura di
Notifica di costruzione che di Domanda di costruzione.
Per il suo funzionamento sarà allestito un Regolamento
specifico.
5.2.3. Come visto,
dopo avere proceduto a una discussione dalla quale è emersa la contrarietà del
Municipio, il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato la versione della
disposizione con l'emendamento commissionale. Ora, quanto approvato dal
Legislativo comunale non stravolge la proposta municipale, che conferma nei sui
tratti e finalità essenziali. Il Consiglio comunale ha in particolare condiviso
lo scopo di garantire che gli interventi edilizi nei comparti in questione
siano coerenti con gli obiettivi delle NAPR. Quelle apportate dal Legislativo sono
unicamente precisazioni tutto sommato di dettaglio che, comunque, s'iscrivono
nel solco della proposta avanzata dal Municipio.
5.3. Priva di fondamento è pure la tesi sollevata in
sede di replica secondo cui, accogliendo l'emendamento commissionale, il
Consiglio comunale avrebbe inteso stralciare la seconda parte dell'art.
33 cpv. 8 NAPR (ma poi reinserito in occasione della votazione finale),
adottando unicamente la prima parte. Dal verbale della seduta si evince,
infatti, che l'emendamento riguardava essenzialmente la questione
dell'estensione della competenza della Commissione consultiva nucleo anche alla
procedura della notifica di costruzione, non le considerazioni in merito al suo
funzionamento in caso di interventi edilizi sostanziali esposte nella seconda
parte della disposizione. Il fatto che in occasione della votazione finale
nessuno abbia sollevato obiezioni in proposito conferma la volontà del Legislativo
comunale di accogliere l'art. 33 cpv. 8 NAPR così come è stato adottato con la
votazione definitiva sull'intero progetto.
5.4. Il ricorrente rimprovera
al Consiglio comunale di aver approvato l'art. 54 NAPR in materia di posteggi in
violazione degli art. 186 cpv. 2 LOC e 12 lett. e ROC, poiché non vi sarebbe
stata una votazione sul singolo articolo, modificato rispetto alla proposta
municipale, ma unicamente quella finale.
5.4.1. Sul tema dei posteggi pubblici previsto
all'art. 54 NAPR effettivamente la Commissione delle opere pubbliche e della
pianificazione ha apportato alcune modifiche al progetto municipale, dato che
nel rapporto del __________ 2018 ha proposto di aggiungere 13 parcheggi sul
mapp. __________, di proprietà del Comune, in località __________ e di
mantenere la possibilità di edificare un posteggio coperto di 15 stalli ai
mapp. __________ e __________ di __________, che il Municipio proponeva di
stralciare. Dal verbale della seduta consigliare del __________ 2018 si evince
però che l'Esecutivo comunale ha aderito a entrambe le proposte di emendamento,
le quali non sono effettivamente state oggetto di una votazione separata, ma
sono state approvate tramite la votazione finale sull'intero progetto con 24
favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.
5.4.2. Ora, se è vero
che sia l'art. 186 cpv. 2 sia l'art. 12 lett. e ROC prevedono che in materia di
regolamenti il Consiglio comunale deve votare sui singoli articoli qualora vi
sia una proposta di modifica rispetto alla proposta municipale, è altrettanto
vero che nell'evenienza concreta vi è stato il pieno accordo dell'Esecutivo
comunale rispetto a questi emendamenti. Dal verbale della seduta in questione si
evince inoltre che nessuno ha sollevato obiezioni in merito. Ne discende che
quand'anche vi sia stata una violazione formale delle disposizioni testé
descritte, tale vizio risulta alla fin fine sanato mediante la votazione finale
che ha sancito l'accoglimento del progetto conformemente a quanto previsto
dall'art. 9 cpv. 3 RALOC. Per questo motivo una ripetizione dell'iter di
votazioni concernente l'art. 54 NAPR si rivelerebbe un esercizio sterile, fine
a sé stesso, e costituirebbe un formalismo eccessivo. Anche su questo aspetto
il gravame non merita accoglimento.
6. Nella replica
l'insorgente ha ulteriormente sviluppato le tesi esposte nel ricorso
concernenti l'opacità delle informazioni fornite dal Municipio, rimproverando
in particolare a quest'ultimo di non avere sufficientemente motivato il
messaggio n. __________, limitandosi a rimandare al contenuto della relazione
tecnica elaborata dallo studio __________ nel giugno del 2018. Ora, tuttavia,
il caso non è assimilabile a quello dal citato dal ricorrente, riferito a un
caso di adozione della revisione del piano da parte dell'Assembla comunale (STA
52.1999.326 del 15 marzo 2000). Intanto, il messaggio, seppur in modo
estremamente succinto, spiega che si tratta di adeguare il piano alle decisioni
delle autorità giudiziarie oltre ad altre varianti, così come il rinvio a
successiva decisione di alcune tematiche. Inoltre, dallo stesso si evince che
vi è allegata la relazione di pianificazione, della quale segue la numerazione
delle proposte pianificatorie ai fini di facilitare l'assunzione di
informazione. Quest'ultimo documento, a sua volta, appare sufficientemente
dettagliato. Ne discende che il singolo cittadino, consigliere o membro di
commissione ha potuto prendere sufficientemente conoscenza delle motivazioni e
delle proposte del Municipio.
Né vi è stata una carente informazione del Legislativo chiamato a deliberare. È
vero che la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione nel
proprio rapporto del __________ 2018 ha segnalato le difficoltà riscontrate
nell'analisi del messaggio anche a causa della complessità del tema e delle
modalità con cui il citato documento è stato redatto. Dopo avere auspicato in
futuro l'allestimento di messaggi municipali più chiari e di lettura più
agevole, essa ha nondimeno specificato di avere potuto approfondire il tema e
proporre modifiche all'indirizzo del plenum, grazie anche all'intervento del
pianificatore e del municipale a capo del Dicastero territorio, piano
regolatore e pianificazione. Si può quindi considerare che tutto sommato il
Consiglio comunale ha potuto deliberare con sufficiente cognizione di causa
sulla base del rapporto commissionale e della discussione avvenuta durante la
seduta del __________ 2018, a cui hanno preso parte anche il sindaco e un
municipale. Anche quest'ultima censura va dunque respinta.
7. In esito alle
pregresse considerazioni, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del
presente giudizio rende priva d'oggetto l'istanza di revoca dell'effetto
sospensivo formulata dal Municipio e dal presidente del Consiglio comunale.
8. La tassa di
giustizia è posta in capo al ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-, già anticipati dal ricorrente, resta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere