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Decisione

52.2020.231

Le vertenze relative al contratto susseguente all'aggiudicazione di una commessa pubblica sono rette dal diritto privato

29 maggio 2020Italiano6 min

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile nei casi elencati all’art. 84 LPAmm; la lett. e prevede

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Incarto

n.

Fatti

52.2020.231

Lugano

29 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistito

dal segretario:

David Algul

statuendo

sul ricorso del 25 maggio 2020 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 20 maggio 2020 con cui il Municipio

di _______ ha revocato il contratto di appalto del 3 settembre 2019 concluso

con l’insorgente per la gestione dell’ecocentro comunale;

ritenuto, in

fatto

che il __________ il Municipio

di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la

procedura libera, relativo alla gestione dell’ecocentro (smaltimento rifiuti e

noleggio di un mezzo meccanico “polipo”) per il periodo dal 1° marzo 2019 al 28

febbraio 2023 (FU __________ pag. __________ e segg.);

che con risoluzione

del 15 ottobre 2018 il committente ha deliberato la commessa alla RI 1, per fr.

239'476.35; la decisione è cresciuta in giudicato incontestata;

che il relativo contratto di appalto (SIA 118) per i lavori messi a concorso è

stato sottoscritto dalla deliberataria il 21 agosto 2019 e dal Municipio il 3

settembre 2019;

che nel corso del 2020

l’Esecutivo comunale ha appreso di presunte gravi disfunzioni nella gestione

dell’ecocentro da parte della RI 1; il 20 maggio 2020 ha quindi intimato a

quest’ultima la revoca del

contratto di appalto 3 settembre 2019 per

violazione dell’art. 25 lett. a e b LCPubb;

che l’atto, considerato quale decisione impugnabile ai sensi dell’art. 37 lett.

d LCPubb, indicava la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo secondo l’art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che il 25 maggio 2020 la RI 1 è insorta a questo Tribunale contro la predetta

decisione, della quale ha chiesto l’annullamento, previa concessione

dell’effetto sospensivo al ricorso e autorizzazione a proseguire nell’appalto

affidatole; ha pure domandato di accertare il rispetto dei requisiti formali

e procedurali di legge tra cui la LOC, la LPamm e la LCPubb;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il

giudice delegato ha nondimeno richiamato dal Municipio di __________ l’offerta

della ricorrente del 3 ottobre 2018 e la decisione del 18 ottobre 2018 di

delibera dei lavori oggetto del concorso pubblico;

considerato, in

diritto

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso

l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 6 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile nei casi elencati all’art. 84 LPAmm; la lett. e prevede

il ricorso contro decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge,

tra cui si annovera anche la LCPubb;

che, tuttavia, l’art. 37 LCPubb, nella sua versione in vigore fino al 31

dicembre 2019 applicabile alla presente fattispecie in virtù della disposizione

transitoria della modifica della LCPubb del 10 aprile 2017, configura quali

decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione

dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura

selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della

procedura;

che in realtà, una volta

aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e

tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione

soggiacciono al diritto civile (Peter Galli/André

Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

3. ed., Zurigo 2013, pag. 504; Evelyne

Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection

juridique, Fribourg 1997, pag.496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ 1992 pag. 348;

BR 1994 n. 206 pag. 104; STA 52.2013.576 del 10 gennaio 2014);

che in difetto di precipue

norme di diritto pubblico di segno opposto, nulla in concreto permette di

dedurre che il contratto di appalto del 21 agosto/3 settembre 2019 sottoscritto

dalle parti non sia governato in modo esclusivo dal diritto privato,

segnatamente dalle norme SIA 118 esplicitamente citate e, eventualmente, dagli

art. 363 e segg. della legge federale di complemento del codice civile svizzero

(libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220);

che, di riflesso, anche la

rescissione di un tale contratto (impropriamente definita revoca)

non

attiene al diritto pubblico, ma rientra nel novero delle questioni di diritto

privato che all'insorgere di una contestazione vanno sottoposte al giudice

civile;

che l’art. 25 lett. a e b LCPubb, a prescindere dal fatto che regola unicamente

l’esclusione degli offerenti, che qui non entra in linea di conto, non ha

nessuna rilevanza in questo contesto, che rimane puramente civilistico;

che ad identica conclusione si perverrebbe anche applicando l'art. 25 LCPubb

nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2020, che prevede in capo al

committente, oltre all'obbligo di escludere i concorrenti in determinati casi,

anche quello di revocare l'aggiudicazione; tale provvedimento è infatti

riferito alle situazioni intercorse tra la delibera e la conclusione del contratto

(cfr. messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb ad art.

25 pag. 16); mentre posteriormente a questa il legislatore ha previsto la facoltà

di scogliere il negozio giuridico;

che, del resto, nel contratto di appalto del 21 agosto/3 settembre 2019 (punti

n. 8 e 9) le parti hanno convenuto per il giudizio su controversie di

qualsiasi natura (…) il tribunale ordinario, con il foro al domicilio della

parte convenuta (tribunale ordinario);

che eventuali mancanze nell'esecuzione del contratto di

appalto e la contestata legittimità della sua disdetta esulano dunque dalla

sfera cognitiva del Tribunale cantonale amministrativo;

che il ricorso si rivela

pertanto irricevibile per difetto di competenza;

che la tassa di giustizia, ridotta in proporzione del limitato dispendio

causato al Tribunale, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47

cpv. 1 LPAmm); non le viene in soccorso l’errata indicazione dei rimedi

giuridici contenuta nella decisione impugnata, ritenuto che la ricorrente era

patrocinata da un legale cognito della materia già prima dell’inoltro del

ricorso e l’errore era facilmente riconoscibile.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei termini e alle condizioni di cui

all’art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario