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Decisione

52.2020.241

Accesso a documentazione inerente l'Azienda cantonale dei rifiuti e ai suoi fornitori

10 febbraio 2022Italiano20 min

mediazione per permettere all'ACR di interpellare le ditte in questione, chiedendo

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.241

Lugano

10

febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2020 della

RI

1,

patrocinata da: PA

1

contro

la risoluzione del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.2) della Commissione

cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che accoglie

l'impugnativa presentata da CO 1 contro la decisione del 12 dicembre 2017 con

cui l'Azienda cantonale dei rifiuti ha negato l'accesso ai dati relativi ai

quantitativi di rifiuti per tipologia consegnati per lo smaltimento dai riciclatori

autorizzati ACR all'inceneritore di Giubiasco;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 1° settembre

2017 l'associazione CO 1 ha domandato all'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)

l'elencazione dei quantitativi rifiuti per tipologia consegnati per lo

smaltimento dai "Riciclatori autorizzati ACR" all'inceneritore di

Giubiasco. La domanda è stata formulata sulla base della legge

sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL

162.100), tramite l'apposito formulario pubblicato su sito Internet del Cantone

Ticino.

b. Con presa di

posizione dell'11 settembre 2017 l'ACR ha negato l'accesso alla documentazione

richiesta, siccome porrebbe problemi relativi alla protezione della sfera

privata di terzi e potrebbe implicare la rivelazione di segreti di affari.

B. a. Adita da CO 1, la

Commissione di mediazione indipendente LIT (CM-LIT) ha sospeso la procedura di

mediazione per permettere all'ACR di interpellare le ditte in questione, chiedendo

loro l'autorizzazione al rilascio dei seguenti dati: nome della ditta e

quantità di rifiuti consegnati per ogni tipologia, come da tabella consegnata

annualmente a CO 1.

b. Il 27 novembre 2017 la CM-LIT, preso

atto della comunicazione con cui l'ACR, non avendo ricevuto l'autorizzazione

unanime da parte delle ditte interpellate, ha confermato il diniego della

comunicazione dei dati, ha costatato l'insuccesso della mediazione.

C. Il 12 dicembre 2017

l'ACR ha quindi respinto formalmente la domanda formulata da CO 1, per i motivi

già addotti con la presa di posizione dell'11 settembre precedente.

D. Con decisione del 4

maggio 2020 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la

trasparenza (CC-PDT) ha accolto il ricorso presentato il 5 gennaio 2018 da CO 1,

ordinando all'ACR di mettere a disposizione la documentazione richiesta. In

estrema sintesi la CC-PDT, riconosciuto il carattere di documento ufficiale delle

informazioni richieste, ha considerato che queste toccano sì la sfera privata

delle ditte interessate, ma limitatamente alla tipologia e ai quantitativi di

rifiuti consegnati, senza che da ciò possano essere operati collegamenti e

deduzioni sui rapporti esistenti tra le imprese e l'ACR. La CC-PDT ha quindi ritenuto

preponderante l'interesse pubblico all'informazione nel settore dell'attività

della raccolta dei rifiuti sul territorio rispetto alla protezione dei dati

personali. Inoltre l'accesso ai documenti richiesti nella forma anonimizzata

non comporterebbe la rivelazione di segreti professionali, siccome non sarebbe

suscettibile di procurare un vantaggio economico a una delle imprese rispetto

alle altre, dato che tutte svolgono un'attività simile.

E. Il 14 maggio 2020 la

CC-PDT, adita dall'ACR con una domanda di interpretazione della decisione del 4

maggio precedente, che intravvedeva una contraddizione tra la motivazione e il

dispositivo, ha spiegato che l'accesso ai documenti richiesti deve avvenire in

forma completa e non anonimizzata.

F. Con ricorso del

3 giugno 2020, assistito da una replica, la (RI 1) insorge davanti al

Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione del 4 maggio 2020 della

CC-PDT, chiedendone l'annullamento. La ricorrente rimprovera alla precedente

istanza di non avere correttamente ponderato gli interessi privati e pubblici

in gioco per quanto concerne la lesione della sua sfera privata. Ponderazione

che sarebbe addirittura arbitraria in relazione alla rivelazione di segreti

professionali, di fabbricazione e di affari.

G. CO 1 e la CC-PDT

resistono all'impugnativa con argomenti che saranno discussi, in quanto

necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In

virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre

2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, società autorizzata

alla consegna di rifiuti all'ACR, che si è opposta alla trasmissione dei dati, è

certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),

può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza

istruttoria.

Considerandi

2.

2.1. Nel Cantone Ticino l'informazione del

pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, che

ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e

favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività

dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il

principio secondo cui l'attività

delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza

con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con

riserva della segretezza (messaggio

del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 10 novembre 2009 [n. 6296], non pubblicato nella RVGC, ma reperibile in:

www.ti.ch/gc, cap. I.2).

2.2

Giusta l'art. 2 cpv. 1 LIT essa si applica al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai

suoi servizi (lett. a); al Consiglio di Stato, all'amministrazione

cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (lett. b);

alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro

attività amministrative e di vigilanza (lett. c); alle Assemblee comunali, ai

Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni

comunali (lett. d); agli organi e servizi di altri enti e

corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale

maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico

(lett. e).

2.3

Secondo l'art. 8

cpv. 1 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in

possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate,

concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi

supporto. Il cpv. 2 della medesima disposizione specifica che non sono ritenuti

ufficiali i documenti la cui elaborazione

non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati

da un'autorità per scopi commerciali.

2.4

Per l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto di consultare i

documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte

dell'autorità. Essa, prosegue la norma (cpv. 2), può consultare i documenti

ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia; un diritto all'invio di copie è

riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona

interessata ne assume i costi. Il medesimo disposto sancisce anche che (cpv. 4)

se un documento è pubblicato in un

organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti

alla LIT, il diritto di consultazione è considerato adempiuto.

2.5

Il diritto all'accesso a documenti ufficiali non è,

comunque, assoluto. Per quanto qui interessi, la legge (art. 3 cpv. 3 LIT)

riserva esplicitamente le disposizioni speciali previste dal diritto federale o

da altre leggi cantonali che dichiarano segrete determinate informazioni (lett.

a) o prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla LIT per

accedervi (lett. b). Inoltre il diritto di accesso può essere limitato secondo

quanto previsto dagli articoli da 10 a 12 LIT.

2.6

L'art. 10g cpv.

1.

della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983

(LPAmb; RS 814.01) prevede che ognuno ha il

diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali,

nonché a informazioni concernenti l'ambiente

nell'ambito delle prescrizioni

energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da

parte delle autorità. Il cpv. 4 della medesima norma precisa che per quanto

riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal

diritto cantonale qualora una regolazione in materia sia stata adottata, ciò

che è il caso nel Cantone Ticino con la LIT e il regolamento della LIT

del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110).

2.7

L'art. 1 della convenzione

sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998

(convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) ne enuncia lo scopo, ovvero contribuire a tutelare il diritto di ogni persona,

nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare

la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di

accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi

decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità

delle disposizioni della presente convenzione. L'art. 4 cpv. 1 convenzione di

Aarhus prevede che, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità

pubbliche mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro

richieste; il cpv. 4 della medesima norma precisa - tra l'altro - che la

richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la

divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la riservatezza delle

informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a

salvaguardia di legittimi interessi economici, in questo contesto devono essere

divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente

(lett. d) e qualora la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier

riguardanti una persona fisica che non abbia acconsentito alla divulgazione

delle informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal

diritto nazionale (lett. f).

3.

Il presente procedimento trae origine dalla

domanda di accesso a documenti ufficiali formulata il 1° settembre 2017 da CO 1

all'indirizzo dell'ACR. Vista la natura giuridica di quest'ultima (art. 1 cpv.

1.

della legge concernente l'istituzione

dell'ACR del 24 marzo 2004 [LACR; RL 832.100] e art. 2 cpv. 1 lett. e LIT), la richiesta ricade nel campo di applicazione

della LIT. Del resto nessuna delle parti pretende altrimenti. A ragione,

inoltre, la CC-PDT ha considerato che gli atti oggetto della domanda devono

essere ritenuti documenti ufficiali, adempiendo i criteri di cui

all'art. 8 cpv. 1 LIT. Si tratta infatti di informazioni in possesso

dell'autorità, in questo caso l'ACR, che le ha elaborate o alla quale sono

state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate

su un qualsiasi supporto. Pure l'esistenza dei documenti e il fatto che la loro

elaborazione è terminata possono essere dati per acquisiti. Alla luce di queste

premesse e, tenuto conto dei principi enunciati dalla convenzione di Aarhus, CO

1.

dispone in linea di principio di un diritto a consultare quanto richiesto.

4.

4.1. La

ricorrente sostiene però che l'istanza di accesso a documenti formulata da CO 1

sarebbe contraria a quanto previsto all'art. 10 cpv. 1 LIT, in quanto lederebbe

la sua sfera privata (lett. e) e implicherebbe la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari

(lett. f).

4.2

4.2.1

L'art. 10 cpv. 1

lett. e LIT permette di negare l'accesso a un documento ufficiale se ciò può ledere la sfera privata di

terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente

prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 RLIT ciò è il caso se la pubblicazione risponde

a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special

modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare

interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la

salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe

essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una

delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli

(lett. c).

4.2.2

La legge,

tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio

relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di

questo concetto devono essere dedotte dal

testo dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), concernente la protezione della sfera

privata, e da quello dell'art. 28 del codice civile svizzero del 10

dicembre 1907 (CC; RS 210), relativo alla protezione della personalità contro

lesioni illecite (messaggio LIT cit., n. 7.2 ad art. 10). Le nozioni di sfera

privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il ricorso a

un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario

nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla

protezione dei dati (ibidem).

4.2.3

Per l'art. 13

cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,

della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue

relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un

vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il

privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai

comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con

terzi (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel

Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, III ed., Berna 2013,

n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno

ha diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si

tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui

ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni

che la concernono deve potere decidere se e per quale scopo i suoi dati

personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2). La nozione di

elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la

comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati

personali (ibidem).

4.2.4

Secondo l'art.

28.

cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata

dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o

privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve

sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve potere stabilire

autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono,

rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere

sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina E. Aebi-Müller, in: Peter

Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).

4.2.5

L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti

ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che

direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o

giuridica (art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati

personali del 9 marzo 1987 [LPDP; RL 163.100]; messaggio LIT cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile,

essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso

concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni

della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione

di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo

sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016

consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se

la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio

LIT cit., n. 4 ad art. 12).

4.2.6

L'art. 11 cpv. 2

LPDP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio

LIT cit., n. 7 ad art. 12), stabilisce che l'organo responsabile può

trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati

personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici

(lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro

pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT l'adempimento della prima

condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui

all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr.

anche DTF 144 II 91 consid. 4.4).

4.2.7

A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e

LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro

applicazione conduce l'autorità a

compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco,

conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3. riferito alla

legislazione federale analoga; inoltre: STAF A-3649/2014 del 25 gennaio

2016.

consid. 8.3.1 con rinvio a: Bertil

Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz,

Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in

cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

4.2.8

L'autorità deve

sempre tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.),

concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale

prevede una gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che

esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o

condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del

documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati

previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità

può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio

delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può

avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei.

Infine l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli

interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.

4.2.9

Nel caso in

disamina occorre considerare che le informazioni richieste da CO 1, ovvero

l'elenco dei quantitativi di rifiuti per ogni tipologia consegnati all'ACR

all'inceneritore di Giubiasco da ognuno dei soggetti autorizzati, contengono

dati personali appartenenti a queste imprese. Nulla osta alla loro

anonimizzazione, che non richiede un particolare dispendio di tempo. Va poi

considerato che in prima istanza CO 1 aveva postulato via subordinata la loro

trasmissione in questa forma. Certo, non si può escludere che stante il numero

tutto sommato limitato di ditte interessate, una persona particolarmente

accorta possa risalire all'identità di taluni operatori. In questo senso,

ponderando gli interessi in gioco, occorre riconoscere che la sfera privata

delle ditte risulta toccata in maniera tutto sommato limitata. Come rettamente

individuato dalla CC-PDP la divulgazione dei dati richiesti non permette di

operare particolari deduzioni sui rapporti esistenti tra imprese e ACR né tra

le ditte stesse. D'altro canto all'accesso di documenti che permettono, oltre

che una libera formazione dell'opinione pubblica, di verificare l'attività di

raccolta dei rifiuti è afferente alla tutela dell'ambiente, tema di stretta

attualità e di sicuro (accresciuto) pubblico interesse. Interesse che per

finire deve essere considerato preponderante in concreto, anche alla luce dei

principi enunciati dalla convenzione di Aarhus.

4.3

Nell'ipotesi in

cui, nonostante l'anonimizzazione dei dati, fosse possibile risalire alla

singola ditta interessata, si giustifica verificare se, come sostenuto dalla

ricorrente, la richiesta formulata da CO 1 si pone in contrasto con l'art. 10

cpv. 1 lett. f LIT, implicando la rivelazione di segreti

professionali, di fabbricazione e di affari.

4.3.1

La giurisprudenza relativa alla corrispondente norma

federale in materia, ovvero l'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge sulla

trasparenza del 17 dicembre 2004 (LTras; RS 152.3), valida anche per quanto

concerne la LIT (STF 1C_64/2018 del 25 luglio 2018 consid. 3.2.1), precisa che

questo tipo di segreti non concernono qualsiasi tipo di informazione detenuta

dall'autorità rispetto alla gestione di un'azienda con cui è in contatto, ma

mira a proteggere quei dati, la cui divulgazione condurrebbe a una distorsione

della concorrenza o ad avvantaggiare uno degli attori sul mercato in questione

(DTAF 2013/50 consid. 8.2; cfr. anche il messaggio del Consiglio federale

relativo alla LTras del 12 febbraio 2003, FF 2003 1873, n. 2.2.2.1.7 ad art. 7

cpv. 1 lett. g; Isabelle Häner,

in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta [curatori], Basler Kommentar,

Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, III ed., Basilea 2014, n. 38 ad art. 7). Si tratta generalmente di informazioni che

l'azienda, in quanto detentrice del segreto, vuole mantenere tali. Un segno

tangibile di una simile volontà è costituito dalle misure organizzative e

tecniche prese al fine di mantenere la riservatezza (STAF A-6291/2013 del 28

ottobre 2014 consid. 7.4.2, A-5489/2012 dell'8 ottobre 2013 consid. 6.3). Affinché

questi dati possano essere considerati segreti, devono essere considerati

quattro criteri. Innanzitutto deve esistere un legame tra il fatto da mantenere

riservato e il soggetto in questione; in secondo luogo tale circostanza deve essere

relativamente sconosciuta; il detentore del segreto vuole mantenerlo tale

(interesse soggettivo al mantenimento della riservatezza); infine deve esistere

un interesse legittimo alla salvaguardia del segreto (interesse oggettivo al

mantenimento della riservatezza; per quanto precede, cfr. STAF

A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.2.2; Incaricato federale della protezione dei

dati e della trasparenza, Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung:

Häufig gestellte Fragen, del 7 agosto 2013, in: www.edoeb.admin.ch,

n. 5.2.1, pag. 29).

4.3.2

In concreto le

prime tre condizioni sono senz'altro adempiute. Infatti il legame tra le

informazioni richieste da CO 1 in materia di rifiuti e la ricorrente è palese,

trattandosi quest'ultima di una delle società autorizzate dall'ACR a

consegnarle materiale di scarto destinato all'inceneritore di Giubiasco. I dati

richiesti risultano inoltre noti unicamente all'ACR e a ciascuna delle aziende

fornitrici per quanto di propria competenza, ragione per cui sono da

considerarsi relativamente sconosciuti. Assodata è pure la volontà del

detentore del segreto di mantenerlo tale, avendo l'insorgente chiaramente

espresso la sua opposizione all'accesso dei documenti postulati.

Controverso risulta

invece l'adempimento dell'ultimo requisito relativo all'interesse oggettivo al

mantenimento della riservatezza. La ricorrente sostiene al riguardo che vi sarebbe

una distorsione della concorrenza qualora l'ACR divulgasse i dati relativi ai

riciclatori autorizzati, poiché le aziende concorrenti sarebbero messe al

corrente delle quantità e delle tipologie dei rifiuti smaltiti da ciascuna di

loro, permettendo di conseguenza un adeguamento delle strategie di investimento

nei vari settori. In un mercato come quello in questione, caratterizzato da

un'agguerrita concorrenza, ciò creerebbe un grave pregiudizio a tutti gli

attori interessati. Ora, tuttavia, simile argomentazione non è sufficiente a

suffragare l'esistenza di un legittimo e oggettivo interesse ad opporsi alla

divulgazione dei dati richiesti. Certo, volere impedire che le ditte

concorrenti adattino le loro politiche commerciali con lo scopo di ampliare la

loro fetta di mercato è senz'altro un obiettivo legittimo, ma dal profilo

oggettivo non è dato di vedere come ciò potrebbe avvenire sulla base dei dati

richiesti, anche qualora fosse possibile ricondurli alla singola ditta. In

questi termini a torto l'insorgente ritiene che si tratti di segreti

commerciali (di affari) giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT (cfr. anche

l'eccezione al principio di trasparenza a fronte dell'interesse alla

salvaguardia della riservatezza di informazioni commerciali o industriali, tutelata

dalla legge o da interessi economici ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 lett. d

convenzione di Aarhus) atti a giustificare il diniego dell'accesso.

5.

5.1. In esito

alle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere parzialmente

accolto, riformando la decisione impugnata nel senso che i dati richiesti

vengono comunicati in forma anonima.

5.2

Considerato

l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa in parte uguali tra la ricorrente e CO

1.

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima è inoltre tenuta a rifondere un importo

ridotto per ripetibili all'insorgente, patrocinata, proporzionalmente al grado

di successo dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione impugnata è riformata nel senso che l'Azienda

cantonale dei rifiuti di Giubiasco dovrà trasmettere la documentazione

richiesta da CO 1 il 1° settembre 2017 in forma anonimizzata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali tra CO 1 e RI 1. A

quest'ultima deve essere retrocesso l'importo di fr. 500.- anticipato in

eccesso. CO 1 rifonderà fr. 1'500.- per ripetibili alla ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere