52.2020.241
Accesso a documentazione inerente l'Azienda cantonale dei rifiuti e ai suoi fornitori
10 febbraio 2022Italiano20 min
mediazione per permettere all'ACR di interpellare le ditte in questione, chiedendo
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.241
Lugano
10
febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2020 della
RI
1,
patrocinata da: PA
1
contro
la risoluzione del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.2) della Commissione
cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, che accoglie
l'impugnativa presentata da CO 1 contro la decisione del 12 dicembre 2017 con
cui l'Azienda cantonale dei rifiuti ha negato l'accesso ai dati relativi ai
quantitativi di rifiuti per tipologia consegnati per lo smaltimento dai riciclatori
autorizzati ACR all'inceneritore di Giubiasco;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 1° settembre
2017 l'associazione CO 1 ha domandato all'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)
l'elencazione dei quantitativi rifiuti per tipologia consegnati per lo
smaltimento dai "Riciclatori autorizzati ACR" all'inceneritore di
Giubiasco. La domanda è stata formulata sulla base della legge
sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL
162.100), tramite l'apposito formulario pubblicato su sito Internet del Cantone
Ticino.
b. Con presa di
posizione dell'11 settembre 2017 l'ACR ha negato l'accesso alla documentazione
richiesta, siccome porrebbe problemi relativi alla protezione della sfera
privata di terzi e potrebbe implicare la rivelazione di segreti di affari.
B. a. Adita da CO 1, la
Commissione di mediazione indipendente LIT (CM-LIT) ha sospeso la procedura di
mediazione per permettere all'ACR di interpellare le ditte in questione, chiedendo
loro l'autorizzazione al rilascio dei seguenti dati: nome della ditta e
quantità di rifiuti consegnati per ogni tipologia, come da tabella consegnata
annualmente a CO 1.
b. Il 27 novembre 2017 la CM-LIT, preso
atto della comunicazione con cui l'ACR, non avendo ricevuto l'autorizzazione
unanime da parte delle ditte interpellate, ha confermato il diniego della
comunicazione dei dati, ha costatato l'insuccesso della mediazione.
C. Il 12 dicembre 2017
l'ACR ha quindi respinto formalmente la domanda formulata da CO 1, per i motivi
già addotti con la presa di posizione dell'11 settembre precedente.
D. Con decisione del 4
maggio 2020 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la
trasparenza (CC-PDT) ha accolto il ricorso presentato il 5 gennaio 2018 da CO 1,
ordinando all'ACR di mettere a disposizione la documentazione richiesta. In
estrema sintesi la CC-PDT, riconosciuto il carattere di documento ufficiale delle
informazioni richieste, ha considerato che queste toccano sì la sfera privata
delle ditte interessate, ma limitatamente alla tipologia e ai quantitativi di
rifiuti consegnati, senza che da ciò possano essere operati collegamenti e
deduzioni sui rapporti esistenti tra le imprese e l'ACR. La CC-PDT ha quindi ritenuto
preponderante l'interesse pubblico all'informazione nel settore dell'attività
della raccolta dei rifiuti sul territorio rispetto alla protezione dei dati
personali. Inoltre l'accesso ai documenti richiesti nella forma anonimizzata
non comporterebbe la rivelazione di segreti professionali, siccome non sarebbe
suscettibile di procurare un vantaggio economico a una delle imprese rispetto
alle altre, dato che tutte svolgono un'attività simile.
E. Il 14 maggio 2020 la
CC-PDT, adita dall'ACR con una domanda di interpretazione della decisione del 4
maggio precedente, che intravvedeva una contraddizione tra la motivazione e il
dispositivo, ha spiegato che l'accesso ai documenti richiesti deve avvenire in
forma completa e non anonimizzata.
F. Con ricorso del
3 giugno 2020, assistito da una replica, la (RI 1) insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione del 4 maggio 2020 della
CC-PDT, chiedendone l'annullamento. La ricorrente rimprovera alla precedente
istanza di non avere correttamente ponderato gli interessi privati e pubblici
in gioco per quanto concerne la lesione della sua sfera privata. Ponderazione
che sarebbe addirittura arbitraria in relazione alla rivelazione di segreti
professionali, di fabbricazione e di affari.
G. CO 1 e la CC-PDT
resistono all'impugnativa con argomenti che saranno discussi, in quanto
necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In
virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, società autorizzata
alla consegna di rifiuti all'ACR, che si è opposta alla trasmissione dei dati, è
certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),
può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza
istruttoria.
Considerandi
2.
2.1. Nel Cantone Ticino l'informazione del
pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, che
ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e
favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività
dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il
principio secondo cui l'attività
delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza
con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con
riserva della segretezza (messaggio
del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 10 novembre 2009 [n. 6296], non pubblicato nella RVGC, ma reperibile in:
www.ti.ch/gc, cap. I.2).
2.2
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LIT essa si applica al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai
suoi servizi (lett. a); al Consiglio di Stato, all'amministrazione
cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti (lett. b);
alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro
attività amministrative e di vigilanza (lett. c); alle Assemblee comunali, ai
Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni
comunali (lett. d); agli organi e servizi di altri enti e
corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale
maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico
(lett. e).
2.3
Secondo l'art. 8
cpv. 1 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in
possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate,
concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi
supporto. Il cpv. 2 della medesima disposizione specifica che non sono ritenuti
ufficiali i documenti la cui elaborazione
non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati
da un'autorità per scopi commerciali.
2.4
Per l'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto di consultare i
documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte
dell'autorità. Essa, prosegue la norma (cpv. 2), può consultare i documenti
ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia; un diritto all'invio di copie è
riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona
interessata ne assume i costi. Il medesimo disposto sancisce anche che (cpv. 4)
se un documento è pubblicato in un
organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti
alla LIT, il diritto di consultazione è considerato adempiuto.
2.5
Il diritto all'accesso a documenti ufficiali non è,
comunque, assoluto. Per quanto qui interessi, la legge (art. 3 cpv. 3 LIT)
riserva esplicitamente le disposizioni speciali previste dal diritto federale o
da altre leggi cantonali che dichiarano segrete determinate informazioni (lett.
a) o prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla LIT per
accedervi (lett. b). Inoltre il diritto di accesso può essere limitato secondo
quanto previsto dagli articoli da 10 a 12 LIT.
2.6
L'art. 10g cpv.
1.
della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983
(LPAmb; RS 814.01) prevede che ognuno ha il
diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali,
nonché a informazioni concernenti l'ambiente
nell'ambito delle prescrizioni
energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da
parte delle autorità. Il cpv. 4 della medesima norma precisa che per quanto
riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal
diritto cantonale qualora una regolazione in materia sia stata adottata, ciò
che è il caso nel Cantone Ticino con la LIT e il regolamento della LIT
del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110).
2.7
L'art. 1 della convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998
(convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) ne enuncia lo scopo, ovvero contribuire a tutelare il diritto di ogni persona,
nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare
la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di
accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità
delle disposizioni della presente convenzione. L'art. 4 cpv. 1 convenzione di
Aarhus prevede che, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità
pubbliche mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro
richieste; il cpv. 4 della medesima norma precisa - tra l'altro - che la
richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la
divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la riservatezza delle
informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a
salvaguardia di legittimi interessi economici, in questo contesto devono essere
divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente
(lett. d) e qualora la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier
riguardanti una persona fisica che non abbia acconsentito alla divulgazione
delle informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal
diritto nazionale (lett. f).
3.
Il presente procedimento trae origine dalla
domanda di accesso a documenti ufficiali formulata il 1° settembre 2017 da CO 1
all'indirizzo dell'ACR. Vista la natura giuridica di quest'ultima (art. 1 cpv.
1.
della legge concernente l'istituzione
dell'ACR del 24 marzo 2004 [LACR; RL 832.100] e art. 2 cpv. 1 lett. e LIT), la richiesta ricade nel campo di applicazione
della LIT. Del resto nessuna delle parti pretende altrimenti. A ragione,
inoltre, la CC-PDT ha considerato che gli atti oggetto della domanda devono
essere ritenuti documenti ufficiali, adempiendo i criteri di cui
all'art. 8 cpv. 1 LIT. Si tratta infatti di informazioni in possesso
dell'autorità, in questo caso l'ACR, che le ha elaborate o alla quale sono
state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate
su un qualsiasi supporto. Pure l'esistenza dei documenti e il fatto che la loro
elaborazione è terminata possono essere dati per acquisiti. Alla luce di queste
premesse e, tenuto conto dei principi enunciati dalla convenzione di Aarhus, CO
1.
dispone in linea di principio di un diritto a consultare quanto richiesto.
4.
4.1. La
ricorrente sostiene però che l'istanza di accesso a documenti formulata da CO 1
sarebbe contraria a quanto previsto all'art. 10 cpv. 1 LIT, in quanto lederebbe
la sua sfera privata (lett. e) e implicherebbe la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari
(lett. f).
4.2
4.2.1
L'art. 10 cpv. 1
lett. e LIT permette di negare l'accesso a un documento ufficiale se ciò può ledere la sfera privata di
terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente
prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 RLIT ciò è il caso se la pubblicazione risponde
a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special
modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare
interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la
salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe
essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una
delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli
(lett. c).
4.2.2
La legge,
tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio
relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di
questo concetto devono essere dedotte dal
testo dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), concernente la protezione della sfera
privata, e da quello dell'art. 28 del codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 (CC; RS 210), relativo alla protezione della personalità contro
lesioni illecite (messaggio LIT cit., n. 7.2 ad art. 10). Le nozioni di sfera
privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il ricorso a
un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario
nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla
protezione dei dati (ibidem).
4.2.3
Per l'art. 13
cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue
relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un
vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il
privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai
comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con
terzi (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, III ed., Berna 2013,
n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno
ha diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si
tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui
ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni
che la concernono deve potere decidere se e per quale scopo i suoi dati
personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2). La nozione di
elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la
comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati
personali (ibidem).
4.2.4
Secondo l'art.
28.
cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata
dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o
privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve
sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve potere stabilire
autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono,
rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere
sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (Regina E. Aebi-Müller, in: Peter
Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).
4.2.5
L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti
ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che
direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o
giuridica (art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati
personali del 9 marzo 1987 [LPDP; RL 163.100]; messaggio LIT cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile,
essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso
concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni
della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione
di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo
sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016
consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se
la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio
LIT cit., n. 4 ad art. 12).
4.2.6
L'art. 11 cpv. 2
LPDP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio
LIT cit., n. 7 ad art. 12), stabilisce che l'organo responsabile può
trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati
personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici
(lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro
pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT l'adempimento della prima
condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui
all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr.
anche DTF 144 II 91 consid. 4.4).
4.2.7
A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e
LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro
applicazione conduce l'autorità a
compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco,
conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3. riferito alla
legislazione federale analoga; inoltre: STAF A-3649/2014 del 25 gennaio
2016.
consid. 8.3.1 con rinvio a: Bertil
Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz,
Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in
cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
4.2.8
L'autorità deve
sempre tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.),
concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale
prevede una gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che
esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o
condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del
documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati
previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità
può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio
delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può
avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei.
Infine l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli
interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.
4.2.9
Nel caso in
disamina occorre considerare che le informazioni richieste da CO 1, ovvero
l'elenco dei quantitativi di rifiuti per ogni tipologia consegnati all'ACR
all'inceneritore di Giubiasco da ognuno dei soggetti autorizzati, contengono
dati personali appartenenti a queste imprese. Nulla osta alla loro
anonimizzazione, che non richiede un particolare dispendio di tempo. Va poi
considerato che in prima istanza CO 1 aveva postulato via subordinata la loro
trasmissione in questa forma. Certo, non si può escludere che stante il numero
tutto sommato limitato di ditte interessate, una persona particolarmente
accorta possa risalire all'identità di taluni operatori. In questo senso,
ponderando gli interessi in gioco, occorre riconoscere che la sfera privata
delle ditte risulta toccata in maniera tutto sommato limitata. Come rettamente
individuato dalla CC-PDP la divulgazione dei dati richiesti non permette di
operare particolari deduzioni sui rapporti esistenti tra imprese e ACR né tra
le ditte stesse. D'altro canto all'accesso di documenti che permettono, oltre
che una libera formazione dell'opinione pubblica, di verificare l'attività di
raccolta dei rifiuti è afferente alla tutela dell'ambiente, tema di stretta
attualità e di sicuro (accresciuto) pubblico interesse. Interesse che per
finire deve essere considerato preponderante in concreto, anche alla luce dei
principi enunciati dalla convenzione di Aarhus.
4.3
Nell'ipotesi in
cui, nonostante l'anonimizzazione dei dati, fosse possibile risalire alla
singola ditta interessata, si giustifica verificare se, come sostenuto dalla
ricorrente, la richiesta formulata da CO 1 si pone in contrasto con l'art. 10
cpv. 1 lett. f LIT, implicando la rivelazione di segreti
professionali, di fabbricazione e di affari.
4.3.1
La giurisprudenza relativa alla corrispondente norma
federale in materia, ovvero l'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge sulla
trasparenza del 17 dicembre 2004 (LTras; RS 152.3), valida anche per quanto
concerne la LIT (STF 1C_64/2018 del 25 luglio 2018 consid. 3.2.1), precisa che
questo tipo di segreti non concernono qualsiasi tipo di informazione detenuta
dall'autorità rispetto alla gestione di un'azienda con cui è in contatto, ma
mira a proteggere quei dati, la cui divulgazione condurrebbe a una distorsione
della concorrenza o ad avvantaggiare uno degli attori sul mercato in questione
(DTAF 2013/50 consid. 8.2; cfr. anche il messaggio del Consiglio federale
relativo alla LTras del 12 febbraio 2003, FF 2003 1873, n. 2.2.2.1.7 ad art. 7
cpv. 1 lett. g; Isabelle Häner,
in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta [curatori], Basler Kommentar,
Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, III ed., Basilea 2014, n. 38 ad art. 7). Si tratta generalmente di informazioni che
l'azienda, in quanto detentrice del segreto, vuole mantenere tali. Un segno
tangibile di una simile volontà è costituito dalle misure organizzative e
tecniche prese al fine di mantenere la riservatezza (STAF A-6291/2013 del 28
ottobre 2014 consid. 7.4.2, A-5489/2012 dell'8 ottobre 2013 consid. 6.3). Affinché
questi dati possano essere considerati segreti, devono essere considerati
quattro criteri. Innanzitutto deve esistere un legame tra il fatto da mantenere
riservato e il soggetto in questione; in secondo luogo tale circostanza deve essere
relativamente sconosciuta; il detentore del segreto vuole mantenerlo tale
(interesse soggettivo al mantenimento della riservatezza); infine deve esistere
un interesse legittimo alla salvaguardia del segreto (interesse oggettivo al
mantenimento della riservatezza; per quanto precede, cfr. STAF
A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.2.2; Incaricato federale della protezione dei
dati e della trasparenza, Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in der Bundesverwaltung:
Häufig gestellte Fragen, del 7 agosto 2013, in: www.edoeb.admin.ch,
n. 5.2.1, pag. 29).
4.3.2
In concreto le
prime tre condizioni sono senz'altro adempiute. Infatti il legame tra le
informazioni richieste da CO 1 in materia di rifiuti e la ricorrente è palese,
trattandosi quest'ultima di una delle società autorizzate dall'ACR a
consegnarle materiale di scarto destinato all'inceneritore di Giubiasco. I dati
richiesti risultano inoltre noti unicamente all'ACR e a ciascuna delle aziende
fornitrici per quanto di propria competenza, ragione per cui sono da
considerarsi relativamente sconosciuti. Assodata è pure la volontà del
detentore del segreto di mantenerlo tale, avendo l'insorgente chiaramente
espresso la sua opposizione all'accesso dei documenti postulati.
Controverso risulta
invece l'adempimento dell'ultimo requisito relativo all'interesse oggettivo al
mantenimento della riservatezza. La ricorrente sostiene al riguardo che vi sarebbe
una distorsione della concorrenza qualora l'ACR divulgasse i dati relativi ai
riciclatori autorizzati, poiché le aziende concorrenti sarebbero messe al
corrente delle quantità e delle tipologie dei rifiuti smaltiti da ciascuna di
loro, permettendo di conseguenza un adeguamento delle strategie di investimento
nei vari settori. In un mercato come quello in questione, caratterizzato da
un'agguerrita concorrenza, ciò creerebbe un grave pregiudizio a tutti gli
attori interessati. Ora, tuttavia, simile argomentazione non è sufficiente a
suffragare l'esistenza di un legittimo e oggettivo interesse ad opporsi alla
divulgazione dei dati richiesti. Certo, volere impedire che le ditte
concorrenti adattino le loro politiche commerciali con lo scopo di ampliare la
loro fetta di mercato è senz'altro un obiettivo legittimo, ma dal profilo
oggettivo non è dato di vedere come ciò potrebbe avvenire sulla base dei dati
richiesti, anche qualora fosse possibile ricondurli alla singola ditta. In
questi termini a torto l'insorgente ritiene che si tratti di segreti
commerciali (di affari) giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT (cfr. anche
l'eccezione al principio di trasparenza a fronte dell'interesse alla
salvaguardia della riservatezza di informazioni commerciali o industriali, tutelata
dalla legge o da interessi economici ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 lett. d
convenzione di Aarhus) atti a giustificare il diniego dell'accesso.
5.
5.1. In esito
alle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere parzialmente
accolto, riformando la decisione impugnata nel senso che i dati richiesti
vengono comunicati in forma anonima.
5.2
Considerato
l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa in parte uguali tra la ricorrente e CO
1.
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima è inoltre tenuta a rifondere un importo
ridotto per ripetibili all'insorgente, patrocinata, proporzionalmente al grado
di successo dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione impugnata è riformata nel senso che l'Azienda
cantonale dei rifiuti di Giubiasco dovrà trasmettere la documentazione
richiesta da CO 1 il 1° settembre 2017 in forma anonimizzata.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali tra CO 1 e RI 1. A
quest'ultima deve essere retrocesso l'importo di fr. 500.- anticipato in
eccesso. CO 1 rifonderà fr. 1'500.- per ripetibili alla ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere