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Decisione

52.2020.258

Diniego licenza edilizia per la posa di una tenda

16 maggio 2022Italiano14 min

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione RI 1 e RI

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.258

Lugano

16

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 9 giugno

2020 di

RI

1

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 6 maggio 2020 del Consiglio di

Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti contro la

risoluzione del 24 maggio 2019 con cui il Municipio di Capriasca ha concesso

a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per la posa di una tenda amovibile (part. __________,

sezione Lugaggia);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. CO 1e CO 2 sono

comproprietari di un terreno (part. __________) con una casa d'abitazione

situato nel comune di Capriasca, a Lugaggia, in zona residenziale estensiva

(RE).

ESTRATTO MAPPA

N

Sul lato nord dell'edificio, a confine con il fondo (part. __________)

appartenente RI 1e RI 2, vi è un deposito attrezzi (sub B, ca. m 3 x 5), sopra

il quale vi è un posteggio sovrastato da un pergolato. Quest'ultimo - formato

da una struttura con quattro pilastri e traverse di legno e alto più di 5 m dal

terreno sistemato ai piedi del deposito - è stato autorizzato con licenza

edilizia del 20 maggio 2011.

b. Con notifica del 18 febbraio 2019, CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio il

permesso di rimuovere parte del pergolato e posare una tenda amovibile.

Il progetto prevede in particolare di togliere le traverse superiori (oblique)

del pergolato e collocare una nuova tenda sorretta da quattro liste orizzontali

(infisse nei pilastri esistenti); dalla facciata nord, la tenda scorrerà fino

al confine, coprendo il posteggio. Secondo la relazione tecnica, la pendenza

del manufatto per lo scorrimento dell'acqua sarà rivolta verso la gronda

dell'abitazione e convogliata nel pluviale esistente.

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione RI 1 e RI

2i.

d. Il 24 maggio 2019,

l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel

contempo l'opposizione dei vicini.

B. Con giudizio del 6

maggio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI

2 avverso la predetta decisione, che ha confermato.

Circoscritto l'oggetto della lite, il Governo ha anzitutto tutelato la

procedura di notifica seguita per l'installazione della tenda, che ha

assimilato a una costruzione elementare, che non richiama l'applicazione di

norme rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (rinviando al foro civile

eventuali contestazioni sullo scorrimento delle acque piovane). In tale

contesto ha pure ricordato che la struttura in legno del pergolato era già

stata autorizzata nel 2011 (al pari del parapetto che delimita il posteggio),

escludendo inoltre che la tenda potesse modificare l'aspetto e il volume dello

stabile. Infine, ha negato che l'opera fosse da conteggiare nella superficie

edificata, non costituendo un edificio accessorio, né un ingombro

dell'edificio principale.

C. Contro il predetto

giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.

Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti ripropongono essenzialmente le censure

sollevate senza successo in prima istanza. In sintesi, ribadiscono che l'opera

avrebbe dovuto essere assoggettata alla procedura ordinaria (comportando

problematiche relative all'evacuazione delle acque piovane di competenza dell'autorità

cantonale e non essendo di secondaria importanza); il progetto avrebbe inoltre

dovuto essere sottoscritto da un architetto o ingegnere autorizzato. Ritengono

in sostanza che la tenda, avente una struttura fissa e destinata a coprire

definitivamente il posteggio, sarebbe da computare nell'indice di occupazione e

dovrebbe rispettare la distanza da confine (già oggi non rispettata dai

manufatti esistenti, che in parte non sarebbero autorizzati). Per l'altezza

delle opere su cui insiste, la stessa non potrebbe in ogni caso essere

assimilata a una costruzione accessoria.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica

conclusione pervengono i resistenti, con argomentazioni che verranno riprese,

nella misura del necessario, in appresso. Il Municipio postula la conferma

della licenza edilizia rilasciata, richiamandosi ai suoi precedenti scritti.

E. Con replica e duplica,

le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande di

giudizio, ad eccezione del Consiglio di Stato che è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini opponenti, personalmente e

direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono destinatari (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm). Dai piani agli atti relativi alla licenza edilizia del 20 maggio 2011

emerge con sufficiente chiarezza la natura e l'estensione delle opere a confine

già approvate in passato (deposito, pergolato e posteggio). Il richiamo dell'incarto

della licenza del 2001 e quello di un permesso del 2014 (in cui era stato

allegato un calcolo degli indici), postulato genericamente dai resistenti, non

appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

Considerato che

la posa della nuova tenda non può in ogni caso essere autorizzata per i motivi

che seguono, non mette conto di dilungarsi sulle censure di natura procedurale

riproposte dai ricorrenti.

3.

3.1. Secondo l'art.

13.

lett. a cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Capriasca,

sezione Lugaggia (NAPR), nelle zone edificabili i nuovi edifici devono rispettare

la distanza minima: di 3 m (se alti fino a 7.50 m) verso fondi aperti o

semplicemente cinti, nonché verso edifici esistenti su fondi confinanti,

costruiti prima dell'entrata in vigore del PR; di 6 m verso edifici esistenti

su fondi confinanti, costruiti dopo l'entrata in vigore del PR. In base

all'art. 14 lett. a cpv. 1 NAPR, le costruzioni accessorie possono invece

sorgere, alternativamente, o a confine o alle distanze previste per gli edifici

principali.

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 NAPR, si ritengono accessorie le co-struzioni al

servizio di un edificio principale o per un uso particolare del fondo, che non

siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non siano moleste. In virtù

dell'art. 20 NAPR, l'altezza massima prescritta per queste opere, dal filo del

terreno sistemato rispettivamente dal filo del terreno confinante, è di 3 m.

La trasformazione di una costruzione accessoria in costruzione principale deve

rispettare tutte le disposizioni previste per le nuove costruzioni (cfr. art. 8

cpv. 3 NAPR).

3.2

Qui controversa è la rimozione della parte superiore del pergolato

esistente e la posa di una nuova tenda scorrevole, che dalla facciata nord

coprirà il posteggio realizzato sopra il deposito giardino, a confine

con il fondo dei ricorrenti.

Ora, come essenzialmente eccepiscono questi ultimi, non vi è anzitutto alcun

dubbio che il pergolato oggetto d'intervento - che al pari di qualsiasi altra

costruzione è soggetto al rispetto delle altezze e delle distanze (cfr. STA

52.2011.201

del 16 luglio 2012 consid. 2.1) - è un'opera in contrasto con le

norme esistenti. Il manufatto, tenuto conto dell'ingombro del fabbricato

sottostante, presenta infatti un'altezza superiore a 5 m dal terreno sistemato

ai suoi piedi (cfr. incarto licenza edilizia del 2011, sezione B-B e prospetto

nord). Va quindi assimilato a una costruzione principale, che non rispetta già

solo la distanza minima di 6 m verso l'edificio dei ricorrenti (cfr. citato

incarto del 2011, planimetria 1:1000), posteriore all'entrata in vigore del

primo PR. Stabile al quale appare peraltro addossata anche un'ulteriore

costruzione più bassa (cfr. foto agli atti). Dal profilo degli ingombri, il

pergolato non può invece essere ricondotto a un'opera accessoria, che può

sorgere a confine (ex art. 14 lett. a cpv. 1 NAPR), poiché supera l'altezza

massima (3 m) per questo genere di manufatti - e non tanto quella,

inapplicabile, riguardante le opere di cinta evocata dagli insorgenti (cfr.

ricorso, pag. 7).

Nonostante il contrasto con tali norme, il pergolato è stato tuttavia approvato

con la predetta licenza edilizia del 20 maggio 2011: in tal senso, non

configura quindi un'opera venuta a trovarsi in contrasto con il nuovo diritto

(come assumono i resistenti, cfr. duplica pag. 7), ma una costruzione

formalmente autorizzata, in urto con il diritto materiale applicabile. A torto

le precedenti istanze hanno ignorato tale circostanza.

Ferma questa premessa, resta quindi da verificare se la stessa possa essere

trasformata così come previsto dal progetto.

4.

4.1. Il diritto

federale non disciplina espressamente questa particolare fattispecie. Regola

invece il caso delle costruzioni fuori delle zone edificabili che sono state

erette o trasformate legalmente ma che, a seguito di una successiva modifica

del diritto, non sono più conformi alla

destinazione della zona, prevedendo per esse una tutela (allargata) delle situazioni acquisite (cd.

[erweiterte] Besitzstandsgarantie; cfr. art. 24c e 37a della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700).

4.2

Analogamente, il

diritto cantonale disciplina il caso delle costruzioni esistenti all'interno

delle zone edificabili divenute in contrasto con il nuovo diritto, laddove la

collisione può concernere sia la conformità di zona sia altre norme edilizie,

come quelle, ad esempio, sulle altezze o sulle distanze. Di queste opere è

consentita la conservazione e la manutenzione, nonché, a determinate

condizioni, la trasformazione (cfr. art. 66

cpv. 1 e 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]

e art. 86 del regolamento della LST del

20.

dicembre 2011 [RLst; RL 701.110).

Il diritto cantonale

stabilisce inoltre, all'art. 18 cpv. 1 LE, che la licenza edilizia concessa in

contrasto con le prescrizioni di diritto pubblico, qual è la licenza rilasciata

con risoluzione municipale n. 187 del 16 maggio 2011, può essere revocata,

precisando al cpv. 2 che, se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo

la licenza accordata, la revoca è possibile solo se l'istante ha ottenuto il

permesso inducendo l'autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo

esigono. In quest'ultima evenienza è dovuta un'indennità se il provvedimento

equivale a espropriazione (espropriazione materiale).

4.3

La rinuncia o l'impossibilità di procedere alla revoca di una licenza

rilasciata in contrasto con il diritto non significa che le costruzioni

autorizzate formalmente, ma materialmente abusive, vadano trattate alla stessa

stregua di quelle che, oltre a beneficiare di un permesso, sono conformi al

diritto. In difetto di una specifica norma, non si giustifica neppure di

assimilarle alle costruzioni divenute non conformi al diritto entrato in vigore

dopo la loro costruzione. In quanto formalmente legali, esse beneficiano

tuttavia (almeno) della tutela (cd. Bestandesschutz) derivante dalla

validità del permesso (cd. Bestandeskraft der Bewilligung) e fondata

direttamente sugli art. 9 (principio della buona fede) e 26 (garanzia della

proprietà) della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost; RS 101; cfr. Bernhard

Waldmann, in: Griffel et al. [curatori], Fachhandbuch öffentliches Baurecht - Expertenwissen

für die Praxis, Zurigo 2016, n. 6.3 e 6.52; Konrad

Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige

Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 25; Magdalena Ruoss Fierz,

Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des

zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 34 seg. e 170). Questa tutela

(ridotta) conferisce al beneficiario del permesso il diritto di utilizzare

l'edificio o l'impianto secondo la sua destinazione e di conservarlo. Il

permesso ricomprende inoltre il diritto di effettuare lavori di manutenzione

(inclusi lavori di riparazione, con sostituzione di parti difettose) e di

ammodernamento (che non trascendono l'usuale rinnovamento dell'opera; ad

esempio, per riportare gli impianti tecnici agli standard attuali; cfr. Waldmann, op.

cit., n. 6.52). La situazione non è sostanzialmente

dissimile da quella delle costruzioni materialmente illegali erette

fuori della zona edificabile, il cui ripristino è escluso siccome

sproporzionato o contrario al principio dell'affidamento, oppure a causa del

lungo tempo trascorso, e che, in quanto tali, sono semplicemente tollerate

(cfr., a questo riguardo, STF

1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5-2.2.7, pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384

segg. con commento redazionale di Arnold Marti, secondo il quale, in

applicazione del principio di proporzionalità, oltre ai lavori di manutenzione [inclusi le riparazioni e gli ammodernamenti],

dovrebbero essere ammissibili pure piccoli interventi di modifica, nella misura

in cui non vi sia un consolidamento o aggravamento del contrasto; STA 52.2016.250

del 30 maggio 2018 consid. 2; cfr. per tutto quanto precede: STA 52.2019.409 del 26 febbraio 2021 in RtiD

II-2021 n. 24, consid. 5).

4.4

In concreto, è

escluso che il progetto che prevede come detto la rimozione della parte

superiore del pergolato esistente e la posa di una nuova tenda scorrevole (supportata

da quattro liste orizzontali, infisse nei pilastri esistenti) possa essere

ricondotto a un mero intervento di manutenzione, riparazione o anche solo

rinnovamento ai sensi della giurisprudenza sopraesposta. L'intervento,

destinato a coprire il posteggio sottostante con ogni tempo (sole e pioggia),

rappresenta al contrario una trasformazione del pergolato, che non sarà più una

semplice impalcatura formata da alcuni elementi in legno destinati a supportare

della vegetazione (non considerata una componente dell'opera edilizia, cfr. STA

52.2011.201

del 16 luglio 2012 consid. 2.1), ma un manufatto diverso, in

sostanza più riconducibile a una vera e propria tettoia, avente dimensioni non

trascurabili (ca. 15 mq) e, al di là delle affermazioni dei resistenti su una sua

possibile "rimozione quotidiana", oggettivamente atta a riparare

giorno e notte la sosta auto precedentemente scoperta (cfr.

incarto citato del 2011, piante). Inoltre, anziché rimuovere il momento di

contrasto esistente con le distanze, l'intervento in questione finisce pure per

consolidarlo, incrementando gli ingombri a confine. Il progetto travalica

insomma i limiti dei lavori di natura essenzialmente conservativa ammissibili su

costruzioni formalmente autorizzate, ma materialmente lesive del diritto. Già

solo per questo motivo - e senza che occorra soffermarsi sulle altre censure

sollevate dai ricorrenti - la licenza edilizia e il giudizio che la tutela non

possono quindi essere confermati.

Ai resistenti resta semmai riservata la possibilità di far crescere sul

pergolato una pianta rampicante, così come già previsto (cfr. citato incarto

del 2011, relazione tecnica).

5.

5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,

annullando la contestata licenza nonché la decisione governativa che la

conferma.

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è a carico dei resistenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Quest'ultimi rifonderanno agli insorgenti, patrocinati, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Il Comune non deve

contribuire al pagamento degli oneri processuali, essendo comparso in lite per

esigenze di funzione e non per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 46

cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1

la

decisione del 6 maggio 2020 (n. 2283) del Consiglio di Stato;

1.2

la licenza

edilizia del 24 maggio 2019 rilasciata dal Municipio di Capriasca a CO 1e CO 2.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1e CO 2 CO 1, in solido, che

rifonderanno inoltre a RI 1e RI 2 complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili

a valere per entrambe le istanze.

Ai ricorrenti va

restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese

processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera