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Decisione

52.2020.263

Ordine di ripristino

2 giugno 2022Italiano19 min

proprietaria di un fondo (part. __________) situato a Rancate, in zona residenziale

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.263

Lugano

2

giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 10 giugno

2020 della

RI

1,

patrocinata

da: avv. PA 1,

contro

la decisione del 6 maggio 2020 (n. 2284) del

Consiglio di Stato, che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione

del 23 maggio 2019, con la quale il Municipio di Mendrisio ha ordinato la

rimozione totale del materiale di scavo depositato sul mapp. __________ di

quel Comune, sezione Rancate;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. La RI 1 è

proprietaria di un fondo (part. __________) situato a Rancate, in zona residenziale

estensiva, che confina con un ampio terreno (part. __________, comproprietà

coattiva della part. __________) collocato in zona agricola e, in parte, nel

bosco e in una zona di protezione della natura.

ESTRATTO MAPPA

b. Dopo aver constatato che su quest'ultimo fondo - contestualmente all'edificazione

della vicina part. __________ - era stato depositato senza autorizzazione un

ingente quantitativo di materiale di scavo (stimato in ca. 1'000 m3),

il 18 gennaio 2019 il Municipio di Mendrisio ha invitato la RI 1 a rimuoverlo

entro trenta giorni, avvertendola che, scaduto infruttuosamente il termine,

avrebbe avviato una formale procedura di ripristino.

c.

Il 23 maggio 2019, dopo aver preavvisato negativamente una proposta della

proprietaria di mantenere il materiale di scavo (per riutilizzarlo in

particolare sulla vicina part. __________), raccolto l'avviso dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio, l'Autorità comunale ha ordinato alla RI

1 la rimozione totale del materiale, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione

(con le comminatorie di rito).

B. Con decisione del 6

maggio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da quest'ultima

avverso la predetta decisione, che ha confermato. Il Governo - premettendo che

il deposito di materiale fuori zona era soggetto a licenza edilizia - ha

escluso che lo stesso potesse essere autorizzato a posteriori. Ha quindi tutelato

l'ordine di ripristino, ritenendolo sorretto da un interesse pubblico, conforme

al principio di proporzionalità e di parità di trattamento.

C. L'insorgente si

aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via

principale l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato e di quella

del Municipio o, in via subordinata, che quest'ultima sia sospesa. In sintesi,

eccepita una violazione del diritto di essere sentita, la RI 1 contesta che il

deposito provvisorio sia soggetto a permesso. In ogni caso, il provvedimento

sarebbe sproporzionato per i tempi e le modalità ordinate, in particolare non

terrebbe conto che nel frattempo sta rimuovendo il materiale, solo con delle

tempistiche più dilatate dipendenti dall'avanzare delle opere sul fondo vicino,

sul quale lo riutilizzerebbe.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Governo senza formulare particolari osservazioni. Ad identica

conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) e il

Municipio, con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nel seguito.

E. Con la replica e le

dupliche, la ricorrente rispettivamente l'UDC e l'Esecutivo comunale si

riconfermano sostanzialmente nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.

F. a. Con scritto

del 1° marzo 2022, corredato da alcune foto scattate quel giorno, la ricorrente

ha segnalato al Tribunale l'avvenuta rimozione del materiale, postulando

comunque l'accoglimento del gravame - considerata l'illegittimità della

decisione impugnata ab initio - protestando spese, tasse e ripetibili.

b. Il Municipio,

invitato a prendere posizione, ha confermato che già durante il sopralluogo del

10 giugno 2021 era stata constatata la rimozione quasi totale del materiale,

aggiungendo che il ricorso sarebbe oggi divenuto privo d'oggetto; l'UDC e il

Governo sono invece rimasti silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

1.2.

1.2.1. Per quanto riguarda la legittimazione

attiva della ricorrente, va ricordato che, secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100;

applicabile per rimando dell'art. 50 LE), ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinnanzi

all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a),

è particolarmente toccato dalla

decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante

giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e

qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del

provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che

permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della

collettività; il riconoscimento della

legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse

personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il

provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un

interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12

consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis:

STA 52.2019.232 del 21 maggio 2021 consid. 1.2.1, 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2.1 in RtiD II-2018 n. 48

consid. 1.2.1 e rif.).

Di principio, l'interesse degno di protezione

deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì

anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 142 I 135 consid.

1.3.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare eccezionalmente

astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando la contestazione

può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e la sua

natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua attualità e, in

ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente

importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 147 I 478 consid. 2.2).

1.2.2. In concreto,

per la ricorrente può essere ammessa una relazione particolarmente stretta con

la decisione impugnata che ha confermato l'ordine di ripristino del Municipio.

Da questo profilo, in quanto personalmente e direttamente toccata dalla qui

controversa risoluzione, di cui è destinataria, l'insorgente soddisfa l'art. 65

cpv. 1 LPAmm. Tuttavia, considerata l'avvenuta rimozione del materiale, il suo

interesse degno di protezione all'annullamento della decisione non risulta

invero più attuale. Alla luce della surriferita giurisprudenza, vi sarebbe da

chiedersi se da tale requisito non possa tuttavia essere fatta astrazione, in

particolare se non possa essere esclusa la possibilità che le contestazioni

mosse in concreto possano ripresentarsi anche in futuro, in condizioni

analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto dal Tribunale a

causa dei termini legati alla procedura di ricorso. La questione, con la quale

la ricorrente non si confronta, può comunque rimanere aperta, visto che il

ricorso deve essere in ogni caso respinto nel merito.

1.3. Entro questi

termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile

in ordine.

1.4. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il

sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare in grado di apportare al

Tribunale ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei

luoghi e dell'oggetto della controversia emergono in modo sufficientemente

chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti, che riproducono lo stato del

deposito nei diversi stadi della procedura (cfr. incarto del Municipio doc. 1,

3 e 11; doc. H prodotto dinnanzi al Governo e doc. 1 e L allegati in questa

sede).

Per gli stessi motivi,

non lede il diritto di essere sentito la decisione del Governo, fondata su una

sostenibile valutazione anticipata delle prove (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3),

di prescindere dallo stesso.

Considerandi

2.

Obbligo della

licenza edilizia

2.1

Secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

l'autorizzazione dell'autorità. Sono considerati edifici o impianti ai sensi di

tale norma, quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo

relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti

all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente

l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia

che risultino pregiudizievoli per l'ambiente (cfr. DTF 139 II 134 consid. 5.2;

STF 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD II-2009 n. 39 consid. 2.2;

STA 52.2009.360 dell'8 luglio 2010 consid. 2.1; Bernhard

Waldmann/ Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n.

10.

ad art. 22 LPT e rif. ivi citati). Per giurisprudenza rientrano nella nozione

di edificio e impianto anche le costruzioni mobiliari utilizzate stabilmente

per un periodo di tempo non irrilevante (cfr. DTF 123 II 256, STF 1C_505/2017 del

15.

maggio 2018 consid. 5, 1C_89/2009 citata consid. 2.2). La procedura di

rilascio del permesso deve permettere all'autorità di controllare

preventivamente la conformità di un progetto con il piano di utilizzazione e

con le altre leggi determinanti. Decisiva è dunque la questione a sapere se

l'opera, secondo l'andamento ordinario delle cose, comporti delle conseguenze

tali per cui esiste un interesse della collettività o dei vicini ad un

controllo preventivo (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; cfr. anche 123 II 256

consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). Anche semplici modifiche del terreno o del

paesaggio (chiusure, barriere, stagni, ecc.) o un mero cambiamento di

utilizzazione del fondo, senza provvedimenti costruttivi, sono soggetti a

permesso se hanno un impatto rilevante sull'ambiente rispettivamente sulla

pianificazione (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; 1C_505/2017 citata consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 10 ad art.

22.

LPT). Secondo il diritto federale, non sono soggetti a costruzione progetti

di minima entità che hanno scarse dimensioni e che nel contempo non ledono né

interessi pubblici né privati dei vicini, come ad esempio piccole modifiche

interne di un edificio, costruzioni mobiliari posate per poco tempo (ad es. una

tenda), piccoli stagni da giardino o altri impianti che non hanno un influsso

degno di nota sullo spazio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente. Il quesito dell'obbligo del permesso non dipende

comunque soltanto dal progetto in sé ma anche dal tipo e dalla sensibilità di

ambiente in cui deve essere realizzato (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit, n. 12 ad art. 22 LPT). L'obbligo di

autorizzazione previsto dal diritto federale costituisce un'esigenza minima che

non lascia spazio a esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale

(STF 1C_89/2009 citata consid. 2.2; STA 52.2011.483 del 1° febbraio 2012

consid. 2.1; Waldmann/Hänni, op.

cit, n. 13 ad art. 22 LPT).

2.2

Dal canto suo, il diritto cantonale stabilisce all'art. 1 cpv. 2 LE che la

licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione,

trasformazione rilevante (ivi compreso il cambia-mento di destinazione) e

demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante

della configurazione del suolo. Non è invece necessaria, tra l'altro, per

lavori di manutenzione, piccole costruzioni e per costruzioni provvisorie (art.

1.

cpv. 3 lett. b LE). L'art. 3 cpv. 1 del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) precisa a sua volta che

non soggiacciono fra l'altro a licenza edilizia le costruzioni provvisorie,

ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui

durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e

attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni (lett. i). Pure il deposito di

materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi non necessita di un

permesso di costruzione, a condizione che non interessi biotopi protetti o

degni di protezione e sia fuori dall'area forestale (art. 3 cpv. 1 lett. l

RLE).

2.3

Qui controverso è

il deposito di un ingente quantitativo di materiale di scavo (oscillante almeno

tra 600-1'000 m3, cfr. incarto Municipio rapporto doc. 3 e doc. H

allegato alla replica al Governo; cfr. pure la situazione al 7 luglio 2020,

doc. 1 prodotto in questa sede), che la ricorrente ha sistemato sul suo terreno

per un lasso di tempo considerevole. Dai documenti agli atti si evince che

almeno dal 17 dicembre 2018 (cfr. incarto Municipio, doc. 1) sino a giugno 2021

(cfr. scritti del 1° e 23 marzo 2022), ovvero per oltre due anni e mezzo, l'insorgente

ha utilizzato il mapp. __________ quale deposito per il materiale di scavo

proveniente dalla costruzione sul terreno vicino (part. __________). Ora, tali

circostanze escludono il carattere temporaneo del deposito, che ha con ogni

evidenza anche modificato in modo rilevante l'aspetto e l'utilizzazione del

fondo, in particolare della parte situata in zona agricola, se non anche di

quella ricoperta da bosco (cfr. fascia a nord-est). Si tratta quindi, a non

averne dubbio, come concluso dal Governo, di un impianto soggetto a licenza ai

sensi della LPT. Lo stesso non può in ogni caso essere assimilato ad una

costruzione provvisoria giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. i RLE; tanto meno ad un

deposito per un periodo non superiore a 3 mesi, non soggetto a licenza secondo

l'art. 3 cpv. 1 lett. l RLE. Su questo punto, le obiezioni dell'insorgente

vanno quindi respinte.

3.

Ordine di

ripristino

3.1

Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio

ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la

legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le

differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento

dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di principio effettuato

nell'ambito di un procedimento di rilascio della licenza a posteriori.

Conformemente al principio di economia processuale ed al divieto di formalismo

eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando la violazione

materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il contrasto

insanabile con il diritto materiale è palese ed incontestabile (cfr. tra tante,

STA 52.2017.634 del 28 aprile 2021 consid. 3.1; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 1287 ad art. 43 LE).

3.2

In concreto, le

precedenti istanze hanno essenzialmente ritenuto che il controverso deposito si

ponesse in palese e insanabile contrasto con il diritto materiale, senza che

occorresse esperire una procedura di rilascio del permesso. A giusta ragione.

Pacifico è anzitutto che il deposito di inerti, per lo più realizzato nella

parte di terreno in zona agricola (cfr. planimetria di cui al doc. H) - se non

anche all'interno del bosco (cfr. foto incarto del Municipio) - non avrebbe

potuto beneficiare di un permesso ordinario (principio della conformità di

zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Lo stesso non era infatti necessario alla

coltivazione agricola, né all'orticoltura (art. 16a cpv. 1 LPT). Tanto

meno poteva essere ricondotto a un impianto forestale conforme alla

destinazione della foresta, necessario al suo sfruttamento nel luogo previsto

(cfr. DTF 123 II 499 consid. 2; STF 1C_359/2009 del 2 febbraio 2010 in RtiD

II-2010 n. 62, consid. 2.2; STA 52.2012.102 del 4 aprile 2013 consid. 2; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 58 ad art.

22.

LPT). Nessuno del resto lo pretende.

3.3

Altrettanto certo è che l'impianto non poteva beneficiare di un permesso

eccezionale in base all'art. 24 LPT.

In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili

possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o

impianti soltanto se sono date, cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252

consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro

destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se

non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua

realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia

necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile

per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno.

Non sono sufficienti motivi finanziari,

personali o di comodità (cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere

negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona

edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle

immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per

la tenuta di animali o uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 8

segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24

lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano

all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la

valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto,

in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali

(cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno

200.

[OPT; RS 700.1]; DTF 129 II 63, consid. 3.1).

In concreto, è certo che l'impianto non adempiva il requisito dell'ubicazione

vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine tecnico, inerente

all'esercizio o alla natura del terreno,

imponeva in particolare di realizzare il deposito in zona agricola. Tanto meno

all'interno di un'area boschiva, che il PR tutela pure quale zona di protezione

della natura. Nulla impediva poi all'insorgente di trovare una soluzione per il

materiale all'interno dell'area edificabile. Del resto, l'ubicazione è

stata scelta solo per ragioni personali e di comodità, e meglio per la

vicinanza del fondo dedotto in edificazione da cui proveniva il materiale di

scavo.

Inoltre, neppure il secondo requisito è adempiuto, non essendo l'interesse

della ricorrente prevalente su quello pubblico teso ad evitare costruzioni di

questo genere all'interno della zona agricola, ovvero un'area che per principio

deve rimanere libera da costruzioni per poter assolvere le sue diverse funzioni

(segnatamente i vari compiti dell'agricoltura, di salvaguardia del paesaggio,

di svago e di compensazione ecologica, cfr. art. 16 cpv. 1 LPT). Nella misura

in cui è stato anche realizzato nel bosco, va inoltre osservato che pure l'interesse

pubblico sancito dalla legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921), ovvero quello di conservare

la foresta nella sua estensione e ripartizione geografica, di proteggerla come

ambiente naturale di vita e di garantire che possa svolgere le sue funzioni, in

particolare protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a-c

LFo), prevale su quello personale della ricorrente.

4.

Assodata l'esistenza

di una palese violazione materiale, resta da verificare se l'ordine di

ripristino impartito rispettava il principio di proporzionalità.

4.1

L'ordine

di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione

non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di

proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento quando il manufatto diverge

solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non

persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere

in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di

fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6,

111.

Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1,

1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2). La proporzionalità dell'ordine di

demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il

ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e,

d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per

quello dei vicini (cfr., fra le tante, STA 52.2017.634 citata consid. 3.2). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve

comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una

situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne

derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C_480/2019

citata consid. 5.1).

4.2

In concreto l'impianto

che la ricorrente ha realizzato senza permesso sul suo fondo non è affatto di

trascurabile importanza. L'ingente quantitativo di materiale depositato sul

terreno per un lasso di tempo considerevole si poneva infatti in chiaro

contrasto con uno dei principi cardine della pianificazione del territorio,

segnatamente quello della separazione del territorio edificabile da quello non

edificabile (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; cfr. pure Rudolf Muggli, Vorbemerkungen zu den Art. 24bis 24e

und 37a, in: Heinz Aemisegger e al. [curatori], Praxiskommentar RPG:

Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 16). Alla sua rimozione e al ripristino dello stato naturale

del terreno sussisteva quindi un importante interesse pubblico, a

maggior ragione se ha invaso pure un'area boschiva che il PR tutela anche quale

zona di protezione della natura.

Il provvedimento risultava inoltre l'unica misura idonea e necessaria

per ristabilire la legalità. Non poneva nemmeno particolari problemi d'ordine

tecnico, trattandosi di materiale facilmente amovibile. Dal profilo della

proporzionalità, si poteva inoltre senz'altro attribuire un peso accresciuto

all'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto,

piuttosto che agli inconvenienti derivanti dal provvedimento alla ricorrente,

quali i costi di rimozione o il disagio di reperire un'altra sistemazione per

il materiale di scavo. Al riguardo a torto l'insorgente lamenta che l'ordine

avrebbe dovuto essere impartito con altre modalità e tempistiche, dipendenti

segnatamente dall'evoluzione del cantiere sul fondo attiguo, sul quale

intendeva riutilizzare progressivamente il materiale. La ricorrente, che ha posto

l'autorità di fronte al fatto compiuto, non poteva infatti certo pretendere di

ottenere attraverso un ordine di ripristino differito a sua discrezione sull'arco

di oltre due anni, quanto non poteva conseguire mediante una licenza edilizia.

5.

Sulla base di

tutte le considerazioni che precedono, nella misura in cui non è privo

d’oggetto, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Al Comune, dotato di un servizio giuridico,

non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera