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Decisione

52.2020.271

Revoca di 3 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione

21 dicembre 2020Italiano16 min

condurre di 1 mese a seguito di un'infrazione medio grave (eccesso di velocità);

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.271

Lugano

21

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso dell'11 giugno 2020 di

RI

1

contro

la decisione del 13 maggio 2020 (n. 2482) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 27 dicembre 2019 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è nato il __________

e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore il 30 agosto 1967.

Attualmente pensionato, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti

iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

29 marzo 2007 revoca della licenza di

condurre di 1 mese a seguito di un'infrazione medio grave (eccesso di velocità);

la misura è stata scontata dal 2 maggio al 1° giugno 2007;

3 marzo 2009 revoca della licenza di

condurre di 8 mesi per un'infrazione grave

(eccesso di velocità); il provvedimento è stato scontato dal 4 maggio 2009 al 3

gennaio 2010;

3 dicembre 2009 revoca

della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (guida nonostante revoca); la

misura è stata scontata dal 24 ottobre 2009 al 23 ottobre 2010;

22 gennaio 2019 revoca

della licenza di condurre di durata indeterminata a seguito dell'inosservanza

delle condizioni poste al suo mantenimento (mancata produzione della

certificazione periodica d'idoneità alla guida).

B. a. Nonostante fosse

oggetto di quest'ultima decisione di revoca, RI 1 ha continuato a guidare. Il 4

giugno 2019, verso le 17.20, è stato fermato dalle Guardie di Confine

nell'ambito di un controllo di routine al valico doganale di __________, __________,

poco dopo essere rientrato in Svizzera alla guida del veicolo VW targato __________,

di proprietà della società __________ con sede a __________.

Interrogato dalla polizia cantonale, il conducente ha sostenuto di non essere

stato al corrente della predetta decisione di revoca non avendo mai ricevuto

comunicazioni ufficiali in merito e di avere dunque sempre guidato normalmente

(cfr. verbale d'interrogatorio del 4 giugno 2019, che si è rifiutato di firmare).

Al termine del verbale, la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata

sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 25 giugno

2019, dopo che l'interessato ha trasmesso il richiesto rapporto medico

attestante la sua idoneità alla guida, la cui mancanza era all'origine della

revoca pronunciata il 22 gennaio 2019.

b. A seguito degli

stessi accadimenti, con decreto di accusa del 23 settembre 2019, passato in

giudicato, il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di ripetuta

(nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 4 giugno 2019) guida senza

autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo alla

pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti

a fr. 1'350.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni),

oltre al pagamento di una multa di fr. 200.-.

c. Venuta a conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo rapporto

di polizia nonché della condanna penale, il 4 dicembre 2019 la Sezione della

circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in

relazione a una probabile revoca della licenza di condurre.

Raccolte le sue osservazioni, il 27 dicembre successivo l'autorità

amministrativa ha risolto di revocargli la patente per la durata di tre mesi

(dal 2 marzo all'11 maggio 2020 inclusi, tenuto conto del periodo già

effettuato dal 5 al 25 giugno 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale

periodo la guida dei veicoli delle categorie

speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f e 16c cpv. 2 lett.

a LCStr, nonché 33 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 13 maggio

2020 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo

l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Il Governo, avuto riguardo al reato di guida senza autorizzazione commesso

dall'interessato, ha dapprima constatato la sussistenza di un'infrazione grave

ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr. Posto come la stessa

imponesse una revoca della durata minima di tre mesi in base all'art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr, ha poi confermato la

misura disposta dall'autorità di prime cure, ritenendo ininfluenti i motivi

addotti - ma non comprovati - dall'interessato per rinunciare a un tale

provvedimento.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'abbandono del procedimento. Il ricorrente sembra

voler rimettere in discussione i motivi alla base della revoca pronunciata il

22 gennaio 2019 (di cui non sarebbe stato a conoscenza), limitandosi per il

resto a far valere la sua grande necessità di disporre della licenza di

condurre per poter accompagnare il figlio - affetto da gravi problemi di salute

- ai controlli medici, riproponendo così in sostanza le argomentazioni sviluppate

senza successo dinanzi alla precedente

istanza.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

La Sezione della circolazione non si è invece espressa.

F. In replica, l'insorgente ha

sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, mentre il Governo e la Sezione

della circolazione sono rimasti silenti.

G. Dell'ulteriore scritto del

13 ottobre 2020 del ricorrente si dirà, per quanto occorre, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente a ordinare la revoca della licenza

di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II

312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo

se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui

non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce

a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/aa). A determinate

condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una

procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la

decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità

dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti

sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della

licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del

procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In

simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento

amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il

principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire,

se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del

21.

settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 4 giugno 2019

RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni) di fr. 1'350.-,

corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, oltre che al

pagamento di una multa di fr. 200.- per avere, nel periodo compreso tra il 1°

febbraio e il 4 giugno 2019, a __________ e in altre imprecisate

località del Cantone Ticino, ripetutamente condotto l'autovettura VW __________

targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata

dalla competente Autorità amministrativa in data 22.01.2019, per un periodo

indeterminato. Il decreto di accusa del 23 settembre 2019 è rimasto

incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato.

Ora, alla luce della

giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come

stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla

fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di

giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che

hanno portato alla condanna di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione

penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto,

avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di

accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via

d'opposizione, adducendo in quel contesto

tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è sin da

subito giustificato sostenendo di non essere stato al corrente della decisione

di revoca pronunciata nei suoi confronti il 22 gennaio 2019 in quanto non

avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito (cfr. verbale

d'interrogatorio del 4 giugno 2019, pag. 4 e 5 nonché lettera n. 1 del 5 giugno

2019.

alla Sezione della circolazione). La sua linea difensiva - che egli sembra

riproporre in questa sede (cfr. ricorso e replica, punto n. 1) - avrebbe perciò

dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla

di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la gravità del reato

rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, è invece rimasto

passivo, adagiandosi sul decreto con il quale il procuratore pubblico l'ha

condannato a una pena pecuniaria e una multa per avere ripetutamente guidato

senza autorizzazione, senza contestarlo. Il ricorrente ha dunque lasciato

passare in giudicato il decreto d'accusa, pur sapendo - viste le sue precedenti

esperienze (in particolare il provvedimento della durata di 12 mesi del 3

dicembre 2009 per avere guidato nonostante la revoca) e considerato peraltro come

fosse stato informato che il procedimento amministrativo sarebbe rimasto

sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. scritto del 25 giugno 2019

della Sezione della circolazione) - che l'illecito stradale di cui si era reso

protagonista avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza

di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli

impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la

sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre

applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

2.3

A titolo abbondanziale, si osserva che la sommaria doglianza (abbandonata

davanti al Governo ma riaccennata in questa sede) con cui sembra rieccepire di

non essere stato a conoscenza del provvedimento pronunciato nei suoi confronti

il 22 gennaio 2019 risulterebbe ad ogni modo infondata.

La procedura di revoca della licenza di condurre è

regolata dal diritto cantonale (cfr. art. 106 cpv. 2 LCStr). Lo stesso vale

anche per la notificazione degli atti, ritenuto che il diritto federale

prescrive unicamente che la decisione di revoca sia notificata per iscritto

all'interessato, con l'indicazione dei motivi (cfr. art. 23 cpv. 1 LCStr; cfr.

STF 1C_31/2008 del 31 marzo 2008 consid. 2.1, 1C_162/2007 del 1° novembre 2007 consid. 4; Cédric Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berna 2015, pag. 510). Nel Canton Ticino,

giusta l'art. 17 cpv. 1 LPAmm, la notificazione

avviene di regola per iscritto, mediante invio postale semplice o raccomandato.

Quando il destinatario risulta d'ignota dimora (e non ha un rappresentante raggiungibile)

l'autorità può notificare le decisioni che lo

riguardano con la pubblicazione nel Foglio ufficiale (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. a LPAmm).

In concreto, come già rilevato dalla Sezione della circolazione (cfr. scritto

del 13 giugno 2019 al ricorrente), non solo la decisione di revoca è stata

notificata - dapprima per raccomandata e poi per posta semplice - a Chiasso, al

suo domicilio (unico recapito che dalle

tavole processuali risulta fosse noto alle autorità e che lui stesso ha

peraltro confermato anche al momento dei fatti, cfr. formulario di polizia del

4.

giugno 2019, agli atti; cfr. pure decreto d'accusa del 23 settembre 2019,

pag. 2), ma, dopo che gli invii sono ritornati al mittente con

l'indicazione che il destinatario era irreperibile all'indirizzo indicato, il

dispositivo della decisione è anche stato

pubblicato sul Foglio ufficiale. Modalità di notificazione, questa, che rispetta le esigenze minime poste dall'art.

23.

cpv. 1 LCStr e permette di garantire una notifica regolare quando il

destinatario è irreperibile (cfr. STF 1C_162/2007 citata consid. 4; cfr. pure

STF 1C_31/2008 citata consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag. 511 seg.).

Malvenuto è quindi l'insorgente a sostenere di non essere stato al corrente

della misura di revoca di cui era oggetto.

3.

3.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può

nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza

alcun giovamento per il ricorrente, poiché

gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 23 settembre 2019 adempiono

senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,

del reato di guida senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales

de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 319 segg.; cfr. STF 1C_162/2007 citata consid. 4.2.2). Di riflesso, a RI 1 è imputabile il

compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f

LCStr (Mizel, op. cit., pag. 504

segg., in particolare pag. 510 segg.).

3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2

LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la

colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore

e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima

della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della

licenza (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, se non vi

sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve

essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Deve

essere invece revocata per un tempo

indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza

è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni

almeno medio gravi, ritenuto che si rinuncia a questo provvedimento se durante

almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state

commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo (art. 16c cpv. 2 lett. d

LCStr).

3.3

In concreto, sebbene nei dieci anni che hanno preceduto

l'infrazione grave commessa il 4 giugno 2019 il ricorrente risulti essere stato

oggetto di due revoche per infrazioni gravi (che ha finito di scontare il 3

gennaio e il 23 ottobre 2010; cfr., a proposito della decorrenza del termine

decennale soltanto dalla fine dell'esecuzione del provvedimento, DTF 136 II 447 consid. 5.3), nei cinque anni

dalla scadenza dell'ultima revoca (23 ottobre 2010) egli non ha più fatto

oggetto di alcuna misura amministrativa. Ne discende che al suo caso non torna

applicabile la lett. d bensì la lett. a dell'art. 16c cpv. 2 LCStr. Se

ne deve concludere che il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal

Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo

Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e

rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al

minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui l'insorgente si

è reso protagonista. Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza

di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente,

effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF

1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4

con numerosi rinvii).

4.

4.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto.

Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente

decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della

circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo

essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2019

e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per

conservare il loro carattere istruttivo.

4.2

In quanto lo scritto del ricorrente del 12 luglio 2020 sia da intendere

quale domanda di assistenza giudiziaria, la stessa va respinta già per il fatto

che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito

favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

4.3

La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della sua

precaria situazione finanziaria (cfr. scritto del 12 luglio 2020 e allegati), segue

la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico

del ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera