Lexipedia

Decisione

52.2020.277

Licenza edilizia per un complesso residenziale

17 dicembre 2021Italiano22 min

del traffico, aggiungono, la strada non sarebbe stata espropriata dal Comune (che

Source ti.ch

Incarti n.

52.2020.277

52.2020.279

52.2020.288

52.2020.289

52.2020.290

Lugano

17

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sui ricorsi

a.

b.

c.

d.

e.

del

12 giugno 2020 di

RI

1, ,

patrocinata

da: PA 1, ,

del

10 giugno 2020 di

RI

2, ,

patrocinati

da: PA 3, ,

del

17 giugno 2020 di

RI

3, ,

RI

4, ,

RI

5, ,

patrocinati

da: PA 4, ,

del

17 giugno 2020 di

RI

6, ,

patrocinato

da: PA 4, ,

del

17 giugno 2020 di

RI

7e RI 8, ,

patrocinati

da: PA 4, ,

contro

la risoluzione del 13 maggio 2020 (n. 2453) del

Consiglio di Stato che ha respinto le impugnative presentate dai ricorrenti

contro la decisione del 17 aprile 2019 con cui il Municipio di Sorengo ha

rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di un complesso

residenziale formato da quattro case (part. __________ e __________);

ritenuto, in

fatto

A. a. La CO 1 è

proprietaria di un terreno in pendio (part. __________ e __________ di ca.

1'800 m²) su cui vi è una casa d'abitazione (sub A) con piscina, situato a

Sorengo, in zona residenziale, lungo un braccio di via __________ (part. __________)

gravato da diritti di passo.

ESTRATTO MAPPA

b. Il 31 luglio 2017, la CO 1 ha chiesto al Municipio di Sorengo il permesso di

demolire il predetto edificio e costruire un nuovo complesso residenziale,

formato da quattro case. Il progetto prevede in particolare di realizzare un

edificio unifamiliare di due piani (casa 1) nella parte alta del terreno (part.

__________) e uno stabile con tre unità abitative nel pendio sottostante (part.

__________), che degrada verso nord-est e sud-est. Le tre case (2, 3 e 4) sono

in sostanza strutturate su tre gradoni di due livelli, sfalsati tra di loro (a

ventaglio) e collegate da un corpo scale. I volumi inferiori sono inoltre

collegati a casa 1 da un'autorimessa comune (con 13 posti auto, che si

aggiungono a uno esterno). Quest'ultima sarà raggiungibile da via __________,

mediante una rampa d'accesso.

c. Alla domanda di costruzione si sono opposti diversi proprietari di fondi

situati nelle vicinanze, tra cui RI 6 (part. __________), RI 3, RI 4 e RI 5

(part. __________), RI 7 e RI 8 (part. __________), RI 1 (part. __________) e RI

2 (part. __________ e part. __________ del vicino comune di Lugano).

d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 102547), con decisione del 17 aprile 2019 il Municipio ha

rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia richiesta, respingendo le opposizioni.

B. Con giudizio del 13

maggio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative interposte dai

suddetti opponenti (e altri due ricorrenti) avverso tale decisione. In sintesi,

dopo aver disatteso le critiche relative alla completezza della domanda di

costruzione, il Governo ha rigettato anche le obiezioni riguardanti l'altezza

massima (10 m) prescritta dall'art. 28 cpv. 2 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR), che ha

ritenuto rispettata sia per la casa 1, che per gli altri edifici (2, 3 e 4), su

cui non andrebbe nemmeno conteggiato un muro di controriva a valle del fondo.

Ha in seguito considerato sufficiente in fatto e in diritto l'accesso da via __________,

percorso asfaltato largo almeno m 3.50 rispettivamente strada di servizio aperta

al pubblico secondo il piano regolatore, che sarebbe fruibile dai proprietari

dei fondi fronteggianti anche in virtù del diritto di passo veicolare. Ha

quindi aggiunto che la questione di un eventuale aggravio di tale servitù, così

come le contestazioni inerenti a una servitù di altezza che grava i fondi

dedotti in edificazione, fossero di natura civile ed esulassero dalla

procedura. Da ultimo, non ha nemmeno dato seguito a delle obiezioni attinenti alla

piscina biologica e al sistema di smaltimento delle acque.

C. Con distinti ricorsi,

Fatti

i suddetti vicini opponenti impugnano ora tale giudizio davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza

edilizia.

a. RI 1 (a) eccepisce una disattenzione dell'altezza massima prescritta,

considerato in particolare che lo sviluppo verticale delle case 2, 3 e 4 -

arretrate a suo dire meno di 12 m l'una dall'altra - andrebbe cumulato in

applicazione dell'art. 40 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo

1991 (LE; RL 705.100). L'altezza, obbietta, non sarebbe nemmeno rispettata

verso la strada pedonale a sud-est (part. __________).

b. Con il loro gravame, RI 2 (b) negano dal canto loro l'esistenza di un

accesso sufficiente in fatto e in diritto, in particolare per l'insufficiente

calibro della strada (che impedirebbe l'incrocio tra veicoli, ma anche il

transito di autocarri) rispettivamente per l'inammissibile estensione della

servitù di passo derivante dal traffico generato dal progetto.

c. Con tre impugnative di tenore identico, RI 3, RI 4 e RI 5 (c)

rispettivamente RI 6 (d), come pure RI 7 e RI 8 (e), eccepiscono parimenti

l'insufficienza dell'accesso, sia in fatto che in diritto. La larghezza della

strada sarebbe inferiore a m 3.50. Il progetto comporterebbe inoltre un

notevole aggravio della servitù di passo esistente. Anche se inserita nel piano

del traffico, aggiungono, la strada non sarebbe stata espropriata dal Comune (che

non potrebbe quindi disporne, senza indennizzare i proprietari e sopportare i

costi di gestione e manutenzione).

Anche i ricorrenti __________ contestano il progetto dal profilo delle altezze.

Errato sarebbe a loro dire il profilo del terreno naturale considerato dal

progetto, nella misura in cui non coincide con quello esistente, in

corrispondenza del piazzale antistante la villa che verrebbe demolita. Sostengono

inoltre che il complesso andrebbe considerato in modo unitario: di conseguenza,

l'altezza della casa 1 andrebbe conteggiata su quella dei gradoni sottostanti,

distanti meno di 12 m. Accennano infine ad altre questioni (quali la posizione

della trincea d'infiltrazione e dell'impianto di cantiere), riservandosi se del

caso di adire il giudice civile.

D. All'accoglimento delle

cinque impugnative si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nella sua posizione.

Il Municipio postula il rigetto dei gravami; così pure l'istante in licenza, confutando

puntualmente le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza,

nel seguito.

E. Con le repliche e la

duplica, i ricorrenti __________ e l'insorgente RI 1 rispettivamente la

resistente CO 1 si sono riconfermati nelle loro conclusioni e domande di

giudizio, sviluppando in parte le proprie tesi contrapposte. L'UDC si è

limitato a richiamare la sua precedente presa di posizione.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dall'art. 21 cpv. 1 LE. I ricorrenti, tutti già vicini opponenti, sono

senz'altro abilitati a impugnare il giudizio impugnato, di cui sono destinatari

(cfr. art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I

gravami, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi

emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Le

prove sollecitate dai ricorrenti (perizia per accertare la larghezza della

strada, sopralluogo, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi

rilevanti ai fini del presente giudizio.

Considerandi

2.

Altezza

2.1

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal

terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda

o del parapetto. Per principio, l'altezza degli edifici è misurata sulla

verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto

superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello

del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35

consid. 4.1).

2.2

Il terreno può essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la cui

altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in

cui supera il limite di m 1.50 a una distanza di 3 m dal filo della facciata

(cfr. art. 41 LE). Se il terreno è sistemato mediante escavazione del terreno

naturale, fa stato il livello del terreno risultante dallo scavo. I limiti

d'altezza non sono infatti destinati soltanto a salvaguardare i fondi

circostanti da immissioni d'ombra eccessive, ma perseguono anche finalità

d'ordine paesaggistico (cfr. STA 52.2014.204 del 27 mar-zo 2015 consid. 2.1,

52.2005.426

del 15 febbraio 2006 consid. 4.1, confermata da STF 1P.173/2006 del

26.

ottobre 2006 consid. 2.2; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1123 ad art. 40 LE).

2.3

Nel caso di costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, l'altezza

si misura per ogni singolo edificio, a condizione che si verifichi tra i corpi

situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m (art. 40 cpv. 2 LE). Se

l'arretramento è inferiore a 12 m, la maggior altezza del gradone superiore va quindi

aggiunta a quella del gradone sottostante. Modalità di misurazione, questa, che

risponde alla regola generale secondo cui l'altezza degli edifici è rilevata

lungo il loro perimetro esterno, conteggiando anche le parti arretrate, in

quanto rilevanti dal profilo degli ingombri verticali e delle ripercussioni

ingenerate sui fondi circostanti e sul paesaggio (cfr. STA 52.2010.172 citata

consid. 3.1; Scolari, op. cit., n.

1234.

ad art. 40/41 LE; nonché art. 43 del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110; cfr. pure STA

52.2019.412-415 del 4 novembre 2021 consid. 3.2 e 3.5 e rimandi). L'altezza si

misura pertanto a partire dal terreno sistemato a valle del corpo inferiore

sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto del gradone più

alto (cfr. RtiD I-2006 n. 17 consid. 5.1; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3.2; STA

52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012 consid. 3.2).

2.4

In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di realizzare un

edificio unifamiliare di due piani (casa 1) nella parte alta del terreno (part.

__________) e uno stabile con tre unità abitative nel pendio sottostante (part.

__________), che degrada verso via __________ (N-E) e una strada pedonale (part.

__________; S-E). Le tre case (2, 3 e 4) sono essenzialmente articolate su tre

gradoni di due piani l'uno sfalsati tra di loro (a ventaglio), e collegate a

nord-est da un corpo scale. I blocchi inferiori sono uniti alla casa 1 da un'autorimessa

comune, per lo più interrata.

Controverso è il rispetto dell'altezza dei volumi sulla part. __________, ma

anche dello stabile superiore (casa 1), che secondo i ricorrenti __________ andrebbe

cumulato ai primi in quanto parte di un unico complesso, di cui non andrebbe

solo considerata la distanza tra edifici.

2.5

Ora, dai piani agli atti risulta anzitutto che - facendo astrazione dall'edificio

superiore (casa 1) - il complesso con le case 2, 3 e 4, contrariamente a quanto

censura in particolare l'insorgente RI 1, rispetta ovunque l'altezza massima

(10 m) prescritta dall'art. 28 cpv. 2 NAPR.

2.5.1

L'altezza del gradone inferiore con la casa 4,

in corrispondenza del fronte rivolto verso via __________, non supera i 10 m

dal terreno escavato perpendicolarmente sottostante (348.91 m/

slm). Nell'altezza è incluso lo sviluppo delle facciate a valle di casa 3 (S-E

e N-E; 357.90 m/slm), arretrate meno di 12 m (357.90 - 348.91 = 8.99 m; cfr.

schema distanze, sezioni B-B', F-F', L-L'; inoltre piano integrazione

ricorsi del 14 giugno 2017 sezione B-B'). È parimenti computato il

parapetto alto ca. 1 m della terrazza sovrastante (cfr. schema distanze,

sezioni F-F' e L-L'). Non va invece conteggiato il maggior ingombro di casa 2

(360.84 m/slm), le cui facciate a valle (S-E e N-E) - nel punto più vicino

(cfr. art. 41 cpv. 1 RLE) - distano più di 12 m dalla facciata a valle di casa

4.

(come rettamente indicato sui piani di progetto, cfr. schema distanze).

2.5.2

Rispetta inoltre il predetto limite di 10 m il gradone con la casa 3. Dal

terreno sbancato ai piedi della facciata sud-est (351.86 m/slm), l'altezza di

questo blocco è infatti pari a 8.98 m, computando le facciate sovrastanti di

casa 2 (360.84 m/slm), che presentano una rientranza inferiore a 12 m (cfr. schema

distanze, sezioni B-B', D-D' e H-H'; inoltre piano integrazione ricorsi citato

sezioni E-E' e C-C').

2.5.3

Il complesso con le case 2, 3 e 4 ossequia inoltre l'altezza di 10 m in

corrispondenza del corpo scale, articolato su due gradoni, che si estende fino

alla rampa d'accesso (cfr. sezione H-H' e piante P-1 e PT; cfr. pure rendering

immagine 3, che restituisce una parziale visione di questo corpo). L'altezza

del blocco inferiore (con l'atrio comune e il locale tecnico, cfr. pianta P-1),

determinata sulla verticale della facciata N-E, misura infatti meno di 10 m dal

terreno perpendicolarmente sottostante (351.86 m/slm; cfr. sezioni F-F' e H-H').

E questo anche se si conteggia nelle parti arretrate meno di 12 m non solo il

volume con l'atrio sovrastante (cfr. pianta PT), ma anche la facciata N-E di

casa 2 (360.84 m/slm) a cui si avvicina fino a ca. 10 m (cfr. sezioni H-H', F-F'

e E-E', schema distanze e piante PT e 1P e rendering immagine 3).

2.6

Ciò detto, resta da verificare il rispetto dei parametri tenendo conto

anche della casa 1. Il Governo è partito dall'assunto che l'edificio

unifamiliare sia indipendente dai volumi che si sviluppano sulla part. __________.

A prima vista la casa 1 non sembra formare un'unica costruzione con i volumi

sottostanti, con i quali è però collegata dall'autorimessa comune (cfr. sezione

D-D' e pianta PT). Ai fini del giudizio, tale aspetto non merita in realtà di

essere approfondito poiché, come si vedrà, tanto nell'una quanto nell'altra

ipotesi, il progetto non è in ogni caso conforme alle NAPR.

2.6.1

È ben vero che l'edificio 1 dista più di 6 m dalle case 2 e 3, e più di

12.

m dalle loro rispettive facciate a valle - ciò che, come obbietta la

resistente, esclude qualsiasi computo d'altezza su questi due volumi (cfr.

schema distanze). Dai piani annessi al progetto non si può tuttavia ignorare

come la casa 1, in corrispondenza dello spigolo N-E/S-E, si avvicina fino a ca.

3.

m al corpo scale dello stabile a gradoni, rispettivamente a meno di 12 m dal

prospetto a valle del suo blocco inferiore (adibito ad atrio e locale tecnico,

cfr. supra consid. 2.5.3, schema distanze, piante P-1 e PT, sezione B-B').

Quantomeno nella misura in cui si considera il complesso come un'unica

costruzione, è certo che sulla facciata a valle del predetto blocco andrebbe

quindi riportato il maggior sviluppo della casa 1 (362.22 m/slm), in

particolare della sua facciata sud-est. Avuto specialmente riguardo alla

duplice pendenza del pendio (cfr. sezioni geometra 1-1B/2, 3A-4B; cfr. pure

schema orografia doc. A allegato alla decisione municipale del 17 aprile 2019),

non si può del resto ignorare come questo fronte - arretrato meno di 12 m - incrementi

di tutta evidenza l'ingombro della costruzione (cfr. in particolare sezione H-H').

Da cui un sorpasso dell'altezza massima prescritta dall'art. 28 cpv. 2 NAPR

(362.22 - 351.86 = 10.36 m; cfr. sezione H-H'; cfr. pure sezione B-B').

Da questo profilo, il progetto non potrebbe pertanto essere autorizzato.

L'esito non cambia tuttavia nemmeno se, come afferma la resistente, si

considera l'edificio più a monte come uno stabile monofamiliare autonomo e

separato dalla costruzione a gradoni sottostante. Non v'è infatti chi non veda

come - su questo lato - l'eccessiva vicinanza con la costruzione sulla part. __________

impedisce in ogni caso di ritenerlo conforme alle NAPR: l'art. 4 lett. a NAPR

esige infatti che, nella zona residenziale, tra due edifici vi sia almeno una

distanza di 6 m. Parametro, questo, che la casa 1 - avvicinandosi come detto

fino a ca. 3 m al corpo scale del complesso - manifestamente non rispetta (valore

dedotto per misurazione dalle piante citate e schema distanze; cfr. pure

Dispositivo

sezione B-B'). Ne discende che, già solo per questi motivi, il giudizio

impugnato che ha tutelato la licenza edilizia non può essere confermato.

2.6.2. Per il resto può invece essere dato atto alla resistente che, presa

isolatamente, la casa 1 (362.22 m/slm) rispetterebbe l'altezza massima di 10 m

dal terreno sistemato ai suoi piedi, che coincide con la quota (354.80 m/slm)

del piazzale esistente invocata dai ricorrenti __________ (cfr. sezioni N-N',

A-A' e B-B', da cui risulta un'altezza di m 7.42). Irrilevante risulta quindi

la loro contestazione in merito al livello del terreno naturale riportato sui

piani.

3.

Accesso

3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se

dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista

utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La

nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce

tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono

eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n.

59 consid. 3; André Jomini, in:

Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2010, n. 2, 10 e 19 ad

art. 19). L'esigenza di un accesso

sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e

del fuoco. L'accesso - che comprende anche il collegamento dalla strada pubblica

(cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c) - deve essere tale da non compromettere la

sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre

garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo.

La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto

dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del

comparto interessato e delle circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid.

7d, 123 II 337 consid. 5b). La legge fa quindi dipendere la sufficienza dalla

prospettata utilizzazione di una determinata superficie rispettivamente

richiede che una strada destinata a dare l'accesso a un fondo, per costruzione

e assetto, sia praticabile per il traffico da esso generato (cfr. STF

1C_234/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1, 1C_379/2019 del 7 agosto 2020

consid. 3.3). L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine

di giudizio, censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui

perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a

LPAmm; DTF 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve di massima

essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del

permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con

rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi).

3.2. In concreto il progetto prevede l'accesso

da via __________, che si dirama dalla soprastante strada cantonale (via

__________). Dopo un primo tratto rettilineo (di ca. 30-40 m) di proprietà del

Comune (part. __________), per raggiungere i fondi dedotti in edificazione occorre

svoltare e immettersi per ca. 60 m in un braccio privato di via __________, che

discende il pendio e serve alcune proprietà del quartiere (in particolare,

oltre ai terreni in oggetto, le part. __________, __________, __________ e

part. __________ di Lugano). Questo braccio di proprietà privata (part. __________,

__________ e __________) è gravato da diritti di passo con veicoli a favore dei

fondi confinanti, incluse le part. __________ e __________. A livello

pianificatorio, la via è designata dal piano del traffico quale strada di

servizio.

Qui controversa è la sufficienza di tale accesso, in particolare del tratto

privato di via __________, sia dal profilo giuridico che fattuale.

3.2.1. Ora, alla luce della predetta servitù di passo iscritta a registro

fondiario, in questa sede non v'è anzitutto motivo di dubitare che i fondi in

questione dispongano di un sufficiente accesso veicolare sul piano giuridico

(cfr. STF 1C_471/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1.3, 1C_245/2014 del consid.

4.1 e 4.2). Invano i ricorrenti si limitano ad affermare, in modo generico, che

la servitù non consentirebbe l'accesso a 4 case con 14 posteggi, poiché quando

fu costituita (nel 1950) si poteva attendere al massimo un traffico generato da

una casa unifamiliare con due posti auto. Nulla nella designazione della

servitù permette infatti di ritenere che quest'ultima sia limitata al transito

di un paio di veicoli. Particolari limiti o condizioni d'utilizzo non risultano

invero nemmeno dal titolo d'acquisto prodotto dalle parti (DG 1713/

18.09.1950 di cui al doc. 4 prodotto dalla CO 1 davanti al Governo). Con le

loro mere affermazioni gli insorgenti non dimostrano quindi che la servitù di

cui beneficiano le ampie part. __________ e __________ - attualmente edificate

solo con una villa che dispone di 4 posteggi (cfr. formulario domanda di

costruzione, sub 9 "posteggi esistenti") - non è atta a coprire il

traffico che potrà derivare dal complesso residenziale di 4 unità abitative, né

che ne risulterà un inammissibile aggravamento ai sensi dell'art. 739 del

codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Tanto più che, per

giurisprudenza, alcuni passaggi veicolari supplementari causati da uno

sfruttamento più intenso del fondo dominante non costituiscono di principio un

aggravamento rilevante di un diritto di passo pedonale e veicolare

incondizionato (cfr. DTF 122 III 358 consid. 2c; STF 5A_602/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 4.3; STA 52.2019.451 del 18 dicembre 2020 consid. 4.3.2.1

in: RtiD II-2021 n. 45). L'accesso da via __________ non si pone inoltre in

contrasto con la sua destinazione pianificatoria. Seppur occorra dar atto ai

ricorrenti che il Comune non ha inspiegabilmente ancora espropriato la tratta

di proprietà privata, determinante è il fatto che la strada di servizio

prevista dal piano regolatore, che coincide per tracciato e calibro con quella

esistente, risulta inserita nel piano del traffico come strada pubblica.

3.2.2. Contrariamente a quanto lamentano gli insorgenti RI 2 e i ricorrenti __________,

a prima vista l'accesso appare inoltre sufficientemente garantito anche dal

profilo fattuale. Il controverso tratto di via __________ che i veicoli devono

discendere per raggiungere le part. __________ e __________ - largo all'incirca

3.50 m o poco meno (cfr. doc. 9 prodotto dalla resistente davanti al Governo e

planimetria allegata al ricorso degli insorgenti __________) - è infatti

piuttosto breve (ca. 60 m), seppur curvilineo. Come visto, la via in questione

si limita inoltre a servire poche abitazioni del quartiere. Per il numero

ridotto di unità abitative (meno di una decina) che allaccia, la larghezza di

questo troncone - essenzialmente assimilabile a una

strada d'accesso (chemin d'accès; Zufahrtsweg) secondo la norma

VSS 40 045 (che serve piccole zone abitate fino a 30 unità, con una portata

sino a 50 veicoli all'ora) - non appare d'acchito inammissibile (cfr. pure STF

1C_476/2018 del 3 luglio 2019 consid. 3.1). Contrariamente a quanto affermano i

ricorrenti RI 2, non sembra inoltre che non vi sia alcuna possibilità di

incrocio tra due automobili che dovessero immettersi su questo tratto di

strada. Anzitutto va ricordato che affinché un accesso sia sufficiente non

occorre che le possibilità d'incrocio siano garantite su tutta la sua

lunghezza, ma basta

che lo siano per garantire la sicurezza dei suoi utenti (cfr. STF 1C_225/2017 del 16

gennaio 2018 consid. 4.2; STA 52.2017.18 del 6 aprile 2018 consid. 2.3 e rinvii;

cfr. norma VSS 40 045, pag. 3, secondo cui per questo tipo di strade basta che

l'incrocio di autovetture e di pedoni e ciclisti sia possibile a velocità molto

ridotta; per i rari casi di scambio tra due veicoli è possibile utilizzare gli

spazi laterali liberi, cfr. pure STF 1C_589/2020 del 25 marzo 2021 consid.

3.2.1). In concreto le fotografie e le planimetrie agli atti inducono a

ritenere che due conducenti provenienti in senso opposto - prestando la dovuta

attenzione e rispettando le usuali regole della circolazione - dovrebbero poter

scorgere tempestivamente la rispettiva presenza e scambiarsi ad es. all'imbocco

del tratto comunale di via __________ (dove la strada si allarga

progressivamente fino a una dozzina di metri, cfr. doc. 9 allegato alla duplica

davanti al Governo) o circa a metà percorso, all'altezza della part. __________

(dove vi è uno slargo ampio fino a ca. 5 m, cfr. planimetria 1:500 del geometra

agli atti), o ancora in corrispondenza dell'accesso alla part. __________ (cfr.

pure filmato di cui al doc. 6 prodotto dalla resistente al Governo, da cui emerge

anche che sulla strada è possibile il transito di un camion). Dato che il

progetto non può essere confermato per i motivi di cui si è detto in

precedenza, non mette comunque conto di verificare ulteriormente tale aspetto.

Identica conclusione vale per le ulteriori questioni, invero solo abbozzate, a

cui accennano i ricorrenti __________.

4. 4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, i ricorsi sono accolti. Di conseguenza,

sono annullati il giudizio governativo, come pure la licenza edilizia che

conferma.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'istante in licenza, che rifonderà ai ricorrenti un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv.

1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. I ricorsi

(a), (b), (c), (d) ed (e) sono accolti.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1. la decisione

del 13 maggio 2020 (n. 2453) del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza

edilizia del 17 aprile 2019 rilasciata dal Municipio di Sorengo alla CO 1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della CO 1, la quale rifonderà

inoltre ai ricorrenti le seguenti indennità a titolo di ripetibili per entrambe

le sedi: fr. 1'200.- ad RI 6; complessivi fr. 1'200.- a RI 3, RI 4 e RI 5;

complessivi fr. 1'200.- a RI 7 e RI 8; fr. 1'500.- a RI 1 e complessivi fr.

1'500.- a RI 2. Agli insorgenti vanno retrocessi gli importi versati a titolo

di anticipo delle presumibili spese processuali.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera