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Decisione

52.2020.307

Ordine di demolizione

29 marzo 2022Italiano12 min

anche le aperture, le quote e il tetto. Ha quindi sospeso i lavori e ordinato l'inoltro

Source ti.ch

CO 3

Incarto n.

52.2020.307

Lugano

29

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 19 giugno

2020 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 20 maggio 2020 (n. 2660) del

Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente contro la

risoluzione del 25 ottobre 2019 con cui il Municipio di Capriasca le ha

ordinato la demolizione di una casa d'abitazione (part. __________ di

Capriasca, sezione Bidogno);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. La RI 1 è

proprietaria di un vasto fondo (part. __________) situato a Bidogno, a monte

del nucleo, fuori della zona edificabile, in area agricola. Sul terreno vi è

una casa d'abitazione (sub A), che il 14 aprile 2010 ha beneficiato di una

licenza edilizia per una ristrutturazione con ampliamento (sopraelevazione).

b. Nel novembre 2016, il Municipio ha essenzialmente constatato che,

scostandosi dai piani approvati, lo stabile (su cui non era ancora stato posato

il tetto) era stato parzialmente demolito e ampliato su più lati, modificandone

anche le aperture, le quote e il tetto. Ha quindi sospeso i lavori e ordinato l'inoltro

di una domanda di costruzione in sanatoria per le opere non autorizzate.

c. Con domanda di costruzione del 25 novembre 2016, la RI 1 ha quindi chiesto

il permesso a posteriori per le diverse modifiche. Raccolto l'avviso cantonale

sfavorevole (n. 99937), il 16 marzo 2018 il Municipio ha tuttavia negato la

licenza a posteriori, escludendo in particolare che gli interventi potessero

essere autorizzati in base all'art. 24c della legge sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).

Adito dalla proprietaria, con pronuncia del 20 marzo 2019 il Consiglio di Stato

ne ha respinto il gravame, tutelando la risoluzione municipale, che è cresciuta

in giudicato.

B. Fatto proprio l'avviso

dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 25 ottobre 2019 il

Municipio ha ordinato alla RI 1:

- la demolizione totale e completa dell'edificio

al mappale __________ in tutte le sue parti, comprese le parti interrate e la

sistemazione esterna, con relativo sgombero del materiale e deposito dello

stesso presso la discarica pubblica autorizzata;

- il riempimento dello sbancamento venutosi a

creare a seguito della demolizione dell'edificio, con terra vegetale e

rinverdimento, ripristino del terreno secondo l'andamento naturale, prendendo

come riferimento le curve di livello ad est e ad ovest dell'edificio.

C. Con giudizio del 20

maggio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla proprietaria avverso tale provvedimento.

Ritenuta assodata l'esistenza della violazione materiale (accertata nella

procedura sfociata nel suo giudizio del 20 marzo 2019) e considerato come gli

interventi effettuati all'edificio ne avessero stravolto l'identità, il Governo

ha in sostanza stabilito che non si potesse prescindere dalla demolizione

totale della costruzione, unico rimedio idoneo a ristabilire una situazione

conforme al diritto.

D. Contro quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento. L'insorgente si appella anzitutto alla licenza

edilizia rilasciata nel 2010, sostenendo che la situazione immortalata nel 2016

sarebbe stata solo transitoria. Nega l'esistenza di uno stato contrario

agli interessi agricoli (come avrebbe già affermato la Sezione dell'agricoltura)

e rimprovera in particolare alle precedenti istanze di non essersi

compiutamente confrontate con le possibilità d'intervento date dall'art. 24c

LPT. Norma che permetterebbe anche modifiche all'aspetto esterno per esigenze

di risanamento energetico. Invoca inoltre la sua buona fede e pure il principio

in dubio pro reo.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione pervengono CO 3, l'Ufficio delle domande di costruzione

(UDC) e il Municipio, con argomenti che, per quanto occorre, verranno discussi

in appresso.

F. In sede di

replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro

conclusioni e domande di giudizio, ribadendo in parte le proprie tesi. Di

queste, come pure della domanda di sospensione della procedura successivamente

presentata dall'insorgente - a cui si sono opposti l'ARE e l'UDC, ma non il Municipio

- si dirà, nella misura del necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata

dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE, 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Avuto riguardo all'importanza delle opere eseguite in contrasto con la

legge, così come risulta chiaramente dagli atti, non v'è ragione di sospendere

la procedura per discutere una soluzione, di cui nulla è dato di sapere,

che dovrebbe tener conto di non meglio precisati sviluppi sullo stato

della costruzione. Da respingere è la generica domanda dell'insorgente.

2. 2.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la

demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i

regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze

siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento

dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito

di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia

processuale e al divieto di formalismo

eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando la

violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il

contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile (cfr.

RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2016.430 del 20

dicembre 2018 consid. 3.1 e rimandi, 52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2;

Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad art. 43 LE).

2.2. L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per

la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario

al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di

ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato,

quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico o se il

proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al

mantenimento dello stato di fatto non ostano importanti interessi pubblici (cfr.

DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio

2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).

La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata

comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme

al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne

deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le

tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009 consid. 5). Chi pone l'autorità di

fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi

maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che

degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21

consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).

3. 3.1. In

concreto, come visto in narrativa, l'esistenza di una violazione del diritto

materiale è già stata accertata con la decisione del Municipio del 16 marzo

2018, che ha negato la licenza edilizia a posteriori per tutti gli interventi

realizzati all'edificio, scostandosi dal permesso del 2010. Tale rifiuto è

stato confermato dal Consiglio di Stato con giudizio del 20 marzo 2019, che ha a

sua volta escluso la possibilità di rilasciare un'autorizzazione eccezionale in

base agli art. 24 segg. LPT, e in particolare anche all'art. 24c LPT.

Non vi è ragione di rimettere in discussione tale decisione, pacificamente

cresciuta in giudicato, con cui l'insorgente peraltro nemmeno si confronta. Da

questo profilo, nulla osta dunque all'adozione di un provvedimento di

ripristino.

3.2. Gli interventi attuati senza permesso sono senz'altro gravi e importanti.

Come emerge dagli atti, lo stabile abitativo (risalente all'inizio degli anni '70)

era un tempo formato da un volume principale di due piani (6.80 x 7.80), a cui

era annesso a est un corpo arretrato più basso, adibito a soggiorno-cucina

(4.50 x 6 m; cfr. piani 2010 e foto annesse alla scheda dell'inventario degli

edifici fuori zona). Il progetto autorizzato nel 2010 prevedeva dal canto suo

solo un leggero innalzamento (< 1 m) del volume a ovest, la modifica di un'apertura

sulla facciata sud e alcuni interventi minori interni. La proprietaria non si è

tuttavia manifestamente attenuta ai piani approvati. Lo stabile è stato infatti

parzialmente demolito e ricostruito, trasformandolo in modo massiccio per

diventare una nuova casa formata da un unico volume più grande su due piani. L'abitazione,

su cui non è ancora stato posato il tetto, è stata ampliata in misura

consistente, sia in orizzontale che in verticale. Come già osservato dal

Governo nella passata procedura, le superfici dell'edificio - ampliato specialmente

sul lato est e a monte - sono quasi raddoppiate (PT: 10.55 x 13.83 m, 1P: 6.80

x 13.83, oltre al piano interrato-vespaio esistente, cfr. piante del 2016). In

tutte le sue facciate sono inoltre state ricavate nuove aperture, anche molto

ampie (cfr. in particolare facciate sud ed est). Basta un semplice raffronto

dei piani e delle fotografie agli atti per rendersi conto che la nuova

costruzione, seppur non ancora ultimata, ben diverge dallo stabile originario,

di cui è stata stravolta l'identità e di cui non è rimasto quasi più nulla.

Gli interventi realizzati in spregio al permesso ricevuto sono insomma di

estrema serietà e importanza. Essi si pongono in chiaro contrasto con uno dei

principi cardine della pianificazione del territorio, segnatamente quello della

separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 132

Considerandi

II 21 consid. 6.4; cfr. pure Rudolf

Muggli, in: Aemiseger/Moor/Ruch/Tschannen,

Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone,

Zurigo 2017, Vorbemerkungen zu den art. 24-24e und 37a, n. 16). A

differenza di quanto genericamente afferma l'insorgente, alla demolizione

dell'edificio e al ripristino dello stato naturale del terreno sussiste quindi

un chiaro interesse pubblico (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9; STF

1C_480/2019 citata consid. 5.2).

Una tale misura, a cui non risulta opporsi alcun ostacolo di natura tecnica, s'avvera

inoltre come l'unica soluzione idonea e necessaria per ristabilire una

situazione di legalità. In particolare, nulla può più dedurre la ricorrente

dalla licenza edilizia del 2010, che è diventata inutilizzabile poiché lo

stabile originario che aveva autorizzato a ristrutturare e a sopraelevare

leggermente - di fatto - non esiste più. In queste circostanze, a fronte

dell'entità degli interventi edilizi eseguiti in contrasto con il diritto

materiale applicabile, con le precedenti istanze occorre concludere che non si

possa prescindere da una demolizione totale dell'edificio (cfr. pure STF 1C_106/2017

citata consid. 3.6, 1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4 in RtiD II-2015).

Dal profilo della proporzionalità si può senz'altro attribuire un peso

accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al

diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura economica

(spese di ripristino), derivanti alla proprietaria che ha comunque posto

l'autorità di fronte al fatto compiuto.

3.3

Invano l'insorgente afferma di aver acquistato il fondo in buona fede,

quando era già stato oggetto di una serie di interventi ad opera del

precedente proprietario. Al riguardo va anzitutto osservato che un ordine

di ripristino può essere impartito anche all'acquirente in buona fede di

un'opera abusiva, che ha veste di perturbatore per situazione. Ad esso è pure

opponibile la malafede del precedente proprietario (cfr. STA 52.2002.493 del 26

maggio 2003 consid. 2.1; Scolari,

op. cit., n. 1307 ad art. 43 LE e rimandi). In concreto, dagli atti emerge

comunque che, ad eccezione di alcuni lavori

preliminari, gli

interventi all'edificio sono stati soprattutto attuati tra aprile e novembre

2016.

(fino al fermo lavori), ovvero quando la società ricorrente era

proprietaria del fondo da ormai più di due anni (cfr. relazione tecnica del 25

novembre 2016 pag. 1; cfr. pure avviso cantonale n. 99937 pag. 1). L'insorgente

- peraltro amministrata dallo stesso soggetto (__________) che è anche

amministratore unico della ditta esecutrice dei lavori (cfr. ordine sospensione

lavori del 23 novembre 2016) - ben doveva quindi conoscere i limiti del

permesso rilasciato nel 2010 e, di riflesso, l'illegalità degli interventi

messi in atto. Non poteva quindi non attendersi di essere confrontata, prima o

poi, con un ordine di demolizione.

3.4

In conclusione, il controverso ordine di demolizione e rimozione dello

stabile risulta quindi giustificato e proporzionato, e in particolare

necessario per ripristinare una situazione conforme al diritto, al cui rispetto

sussiste come detto un'importante interesse pubblico, anche in un'ottica di

parità di trattamento (cfr. STF 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.6).

Per quanto una tale misura comporti un'inevitabile perdita di valori

patrimoniali, non si può inoltre ignorare che la proprietaria ha agito a

proprio rischio, sapendo o comunque dovendo sapere dell'illegalità dei suoi

investimenti (cfr. DTF 136 II 359 consid. 9 e rinvii).

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la

soccombenza. Non si assegnano ripetibili all'ARE (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di giustizia

di fr. 1'800.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera