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Decisione

52.2020.312

Dipendente cantonale. Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali. Norma transitoria

27 maggio 2021Italiano12 min

i due anni soltanto in caso di ripresa lavorativa della durata di tre mesi. Contrariamente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.312

Lugano

27

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 22 giugno 2020 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 27 maggio 2020 (n. 2813) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 13

dicembre 2018 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle

risorse umane, in materia di riduzione dello stipendio del mese di dicembre

2018 a seguito dell'accumulo di più di 365 giorni di assenza per malattia o

infortunio non professionale;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 lavora alle

dipendenze dello Stato da diversi anni ed è attiva presso l'Ufficio dell'azione

sociale e delle famiglie in qualità di operatrice socio-amministrativa. Dal

2015 è confrontata con problemi di salute che l'hanno costretta ad assentarsi

dal posto di lavoro.

B. a. Con scritto del 19

febbraio 2018, l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni della Sezione

delle risorse umane ha comunicato a RI 1 che dal 1° gennaio 2018 il diritto

allo stipendio in caso di assenza per malattia era regolato dall'art. 30 della

legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio

2017 (LStip; RL 173.300), secondo cui il dipendente percepisce l'intero stipendio

per il primo anno d'assenza e il 90% per il secondo anno. L'ha quindi informata

che al 31 gennaio 2018 aveva totalizzato 272 giorni d'assenza per infortunio

non professionale e che se l'inabilità lavorativa si fosse prolungata oltre il

4 maggio 2018 si sarebbe vista applicare una riduzione di stipendio. La

dipendente è rientrata al lavoro per assentarsi nuovamente per malattia il

luglio successivo.

b. Frattanto RI 1, per il tramite di un rappresentante sindacale, ha contestato

presso la Sezione delle risorse umane le modalità di applicazione della nuova

normativa, che prevede il diritto all'intero stipendio in caso di malattia o

infortunio non professionali per i primi 365 giorni e al 90% dello stesso per i

successivi 365 giorni all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni. L'abrogata

disposizione (art. 23 cpv. 6 della legge sugli stipendi degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255) prevedeva invece

che il dipendente riacquistava il diritto di ricevere lo stipendio se, dopo

almeno due anni dall'inizio della prima assenza per malattia, riprendeva il

lavoro in modo continuato per più di tre mesi. Con il passaggio dal vecchio al

nuovo sistema la dipendente si vedrebbe conteggiare i giorni di assenza

accumulati a contare dal 2015, discendendone un periodo di osservazione di

cinque anni. La medesima ha quindi chiesto che non le siano riportati i giorni

di assenza precedenti al 1° gennaio 2018, oppure che le sia concessa la

possibilità di riacquisire il diritto a ricevere lo stipendio in caso di

abilità lavorativa per almeno tre mesi consecutivi, come nel vecchio sistema.

C. Alla fine del mese di

novembre 2018 RI 1 ha ricevuto il conteggio di stipendio, nel quale era

riportata una detrazione di fr. 133.10. La medesima ha quindi chiesto delucidazioni

in merito alla Sezione delle risorse umane, sollecitando l'emanazione di una

decisione formale. Risoluzione che l'autorità ha adottato il 13 dicembre 2018,

spiegando che la riduzione di stipendio riportata nel conteggio del mese di

novembre era da ricondurre all'accumulo di più di 365 giorni di assenza per

malattia o infortunio non professionali, e precisamente sei giorni di malattia

nel mese di ottobre 2018. La riduzione di salario sarebbe avvenuta in corretta

applicazione delle nuove regole stabilite dalla LStip e dalla relativa norma

transitoria che prescrive il riporto dei giorni di malattia o infortunio

accumulati dai dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio

non professionale aperto secondo la vLStip (art. 43 cpv. 1 e 2 LStip).

D. Avverso la predetta

decisione RI 1 è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, che il 27 maggio 2020

ha respinto il ricorso. Il Governo ha in particolare ritenuto la norma

transitoria applicabile alla fattispecie rispettosa dei principi della parità

di trattamento e del divieto dell'arbitrio.

E. RI 1 è quindi insorta

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa,

chiedendone l'annullamento, al pari della decisione dell'autorità inferiore,

con conseguente stralcio della riduzione salariale fondata sull'art. 43 cpv. 1

LStip, sia in relazione al conteggio di salario del novembre 2018 sia in

relazione a futuri conteggi che dovessero fondarsi sulle stesse motivazioni. Ha

inoltre chiesto che il Gran Consiglio sia invitato a porre rimedio

all'incostituzionalità dell'art. 43 cpv. 1 LStip. Ripercorsi i problemi di

salute di cui ha sofferto dal 2015, la ricorrente ha ribadito che la norma

transitoria di cui all'art. 43 cpv. 1 LStip sarebbe contraria al principio

della parità di trattamento e del divieto di arbitrio. Lo dimostrerebbe

l'applicazione al suo caso concreto, in cui l'autorità ha conteggiato le

assenze accumulate dal 2015 al 2017, facendo poi decorrere dal 1° gennaio 2018

un nuovo periodo di osservazione di 900 giorni secondo la nuova legge, con la

conseguenza che le assenze le sono conteggiate in un periodo complessivo di

1'900 giorni. Il risultato violerebbe il senso della giustizia e dell'equità,

penalizzandola in maniera eccessiva e ingiustificata. La norma transitoria

snaturerebbe il senso della vecchia e della nuova normativa. La prima prevedeva

infatti un periodo di osservazione di due anni, mentre la seconda di due anni e

sei mesi. Nel caso concreto, invece, il periodo di osservazione si estende

addirittura a cinque anni. Ciò discriminerebbe i collaboratori nella situazione

dell'insorgente verso quelli che non avevano un periodo di malattia o

infortunio non professionale aperto all'entrata in vigore della nuova LStip.

F. All'accoglimento

del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato, senza formulare

osservazioni, e la Sezione delle risorse umane, che ha confermato la

correttezza della propria decisione. Ricordato che secondo la vecchia legge il

conteggio dei giorni di assenza avveniva sì su un periodo di due anni, ma era interrotto

soltanto in caso di ripresa del lavoro della durata di tre mesi consecutivi,

l'autorità ha difeso la costituzionalità della norma transitoria, che si

fonderebbe su criteri oggettivi e ragionevoli e non violerebbe il principio

della parità di trattamento.

G. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti permette al

Tribunale di decidere con cognizione di causa.

2. 2.1. Fino al 31

dicembre 2017 il diritto allo stipendio dei dipendenti cantonali in caso di

assenza per malattia o infortunio non professionali era regolato dall'art. 23

vLStip. La normativa assicurava l'intero stipendio per i primi 360 giorni di

assenza e il 90% per i successivi 360 giorni (cpv. 1). L'art. 23 cpv. 6 vLStip

prevedeva poi che il dipendente avrebbe riacquistato il diritto allo stipendio

in caso di assenza per le predette ragioni, se dopo almeno due anni dall'inizio

della prima assenza per malattia avesse ripreso il lavoro in modo continuato

per più di tre mesi. Il periodo biennale in cui erano conteggiate le assenze

iniziava in caso di inabilità lavorativa superiore ai 15 giorni consecutivi

(art. 52 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 2 luglio 2014; RDS;

BU 2014, 367).

2.2. Con la nuova LStip, il legislatore ha introdotto un nuovo sistema per il

computo dei giorni di assenza per malattia e infortunio non professionali.

Questo non avviene più per un biennio a decorrere dall'inizio dell'assenza per

malattia, ma su un periodo di osservazione di 900 giorni, che si sposta sull'asse

del tempo (cfr. messaggio n. 7181 dell'11 aprile 2016 sulla revisione totale

della LStip, pag. 21, ad art. 30). Il dipendente ha ora diritto all'intero

stipendio per i primi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o

totale e il 90% per i successivi 365 giorni all'interno del periodo di

osservazione (art. 30 cpv. 1 LStip). Allo scadere dei 730 giorni di durata

dell'inabilità lavorativa parziale o totale, oppure a fronte di una decisione

dell'Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita intera di

invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso (art. 30 cpv. 3

LStip).

2.3. Il passaggio al nuovo sistema di computo dei giorni di malattia o

infortunio è disciplinato dall'art. 43 LStip che, per quanto qui interessa,

prevede per i dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio non

professionali aperto secondo la legge previgente, il riporto nel nuovo sistema

del numero di giorni di assenza accumulati fino a quel momento e la successiva

applicazione dei nuovi disposti (cpv. 1).

3. Secondo la

ricorrente la norma transitoria di cui all'art. 43 cpv. 1 LStip sarebbe

contraria al principio della parità di trattamento e violerebbe il divieto

dell'arbitrio. Questa discriminerebbe i collaboratori nella situazione dell'insorgente

verso quelli che non avevano un periodo di malattia o infortunio non

professionale aperto all'entrata in vigore della nuova LStip. L'applicazione al

suo caso concreto porterebbe a un risultato lesivo del senso di giustizia ed

equità.

3.1. Secondo giurisprudenza, una norma viola il divieto d'arbitrio sancito

dall'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) se

non poggia su motivi seri e oggettivi o non ha né senso né scopo. È contraria

al principio della parità di trattamento, garantito in termini generali

dall'art. 8 cpv. 1 Cost., quando stabilisce tra casi simili distinzioni che

nessun fatto importante giustifica o sottopone a un regime identico situazioni

che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere

necessario un trattamento diverso (DTF 140 I 201 consid. 6.5.1, DTF 129 I 1

consid. 3, 124 I 297 consid. 3b).

3.2. La norma transitoria in discussione mira a disciplinare la situazione dei

dipendenti che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge avevano un

biennio di malattia o infortunio non professionali aperto. Ciò significa che

gli stessi avevano accumulato giorni di assenza sotto il regime della vLStip

per meno di due anni, rispettivamente per un periodo più lungo, ma senza aver

ripreso il lavoro per almeno tre mesi consecutivi. Secondo l'art. 43 cpv. 1

LStip, al 1° gennaio 2018 è riportato il conteggio dei giorni di inabilità

lavorativa accumulati in precedenza, potenzialmente anche sull'arco di un lungo

periodo, siccome l'abrogata normativa permetteva l'interruzione del conteggio dopo

Fatti

i due anni soltanto in caso di ripresa lavorativa della durata di tre mesi. Contrariamente

a quanto sostenuto dall'insorgente, la situazione di questi dipendenti non è

paragonabile a quella dei collaboratori che al 31 dicembre 2017 non avevano

accumulato giorni di assenza. Benché entrambe le categorie di dipendenti si assentino

dal lavoro per le medesime ragioni nel 2018, i primi hanno già registrato

giorni di inabilità lavorativa l'anno precedente. Ciò rende le due situazioni

diverse e giustifica un trattamento differente. È quindi senza violare il

principio della parità di trattamento che il legislatore ha previsto di tenere

conto di queste assenze precedenti, che non possono essere semplicemente

ignorate.

3.3. Nella scelta della

modalità di regolare a titolo transitorio la situazione di questi collaboratori

il legislatore non è neppure incorso nell'arbitrio. Come detto, la disposizione

legale poggia sulla necessità oggettiva di tenere conto dei giorni di assenza

accumulati dai dipendenti precedentemente alla modifica legislativa. La

circostanza per cui l'applicazione della disposizione legale ha comportato per

l'insorgente il conteggio di assenze cumulate a decorrere dall'aprile 2015 non

è scioccante e non permette di concludere che la norma sia priva di senso e

scopo. Che potessero entrare in linea di conto altre soluzioni, preferibili

agli occhi dell'insorgente, per trattare i casi di dipendenti che avevano già registrato

un numero importante di assenze secondo il vecchio regime, ancora non significa

che quella concretamente adottata sia arbitraria. Nemmeno può essere seguita

l'insorgente laddove afferma che la disposizione transitoria snaturerebbe il

senso della vecchia e della nuova normativa. Infatti, la legge precedente

prevedeva un periodo di conteggio di principio biennale, che tuttavia poteva

anche prolungarsi oltre, se il dipendente non avesse ripreso il lavoro per tre

mesi consecutivi. Di conseguenza, il fatto che nella concreta fattispecie la

dipendente si veda conteggiati giorni di assenza risalenti ad aprile 2015 non

appare contrario allo spirito della vecchia normativa. Trattandosi di un regime

transitorio, non urta infine il senso di giustizia la circostanza per cui all'insorgente

sono computate assenze per inabilità lavorativa più vecchie di 900 giorni, con

un risultato meno favorevole di quello previsto dall'art. 30 cpv. 1 LStip.

4. Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso Contro la presente decisione è dato ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine

di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è

superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF)

oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85

cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale

entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera