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Decisione

52.2020.313

Sanzione disciplinare

25 maggio 2021Italiano16 min

b. Con scritto del 12 settembre 2019, quest'ultima ha segnalato alla Commissione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.313

Lugano

25

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 23 giugno 2020 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 19 maggio 2020 (n. 299) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

800.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. L'avv. RI 1 ha assistito

__________ nell'ambito di due procedimenti, uno di natura penale e l'altro di

natura amministrativa.

b. Con scritto del 12 settembre 2019, quest'ultima ha segnalato alla Commissione

di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento del suo

patrocinatore, cui ha rimproverato di non averle fornito, nonostante le sue

ripetute richieste, né una fattura né un rendiconto delle sue prestazioni.

c. Preso atto di tale segnalazione, il 17 settembre 2019 la Commissione ha

aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione degli art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 20 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 21 del codice

svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; obbligo di rendiconto).

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito.

Ha richiamato la fattura emessa il 27 febbraio 2019, da cui risulta come tutte

le prestazioni - che sarebbero state svolte in maniera accurata e trasparente -

a favore della sua cliente, comprese quelle riferite alla pratica

amministrativa, abbiano giustificato un onorario di fr. 13'469.-, che sarebbe del

tutto adeguato. Ha poi rilevato di averle trasmesso il 7 marzo 2019 un

rendiconto stilato il giorno precedente, dal quale si evincerebbero le

prestazioni effettuate (di cui sarebbe comunque sempre stata messa al corrente).

Si è quindi dilungato nell'illustrazione delle pratiche - definite complesse

sia dal profilo fattuale che giuridico - e nella giustificazione del suo

operato, rilevando come la cliente avesse dimostrato la sua piena soddisfazione

manifestando, ancora nell'estate del 2019, l'intenzione di affidargli altri

incarichi (da lui rifiutati, salvo poi comunque essere intervenuto a suo

favore, senza tuttavia emettere ulteriori fatture).

B. Con

decisione del 19 maggio 2020, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al

pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. La precedente istanza ha

anzitutto rilevato che nell'incarto non vi erano documenti atti a chiarire se

il legale avesse fatto sottoscrivere una procura con indicata la propria tariffa

oraria. A prescindere da tale questione, la Commissione ha in ogni caso concluso

che il denunciato fosse incorso in una violazione del suo obbligo di rendiconto

per non aver mai prodotto alla mandante, nonostante i diversi solleciti, il

dettaglio del tempo dedicato alle singole prestazioni e delle spese fatturate

il 27 febbraio 2019. La misura è stata commisurata tenendo conto dell'entità

medio-grave dell'infrazione, della mancata consapevolezza della violazione

commessa e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso

la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta il rimprovero mossogli, sostenendo che il tempo

consacrato a ogni singola prestazione vada indicato soltanto in caso di

onorario stabilito in base a quel criterio e non quando sia stata pattuita una

retribuzione forfettaria (come in concreto per la procedura penale). Evidenziato

come per la causa amministrativa sia stato fatturato un onorario simbolico

(limitato alla parte di quanto già spontaneamente versato dalla cliente che non

era stata utilizzata per coprire le spese vive e gli anticipi), esclude che la

mancata indicazione del tempo impiegato possa configurare una violazione delle

regole professionali, tanto più che la pratica si è conclusa con pieno successo

e gli importi ottenuti dal Cantone (ripetibili e restituzione dell'anticipo

versato) sono stati restituiti alla cliente, che gli avrebbe peraltro attestato

tutta la sua stima, offrendogli altri mandati.

D. In

sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni,

riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

E. Non

vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente

a presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid.

3.3 e rimandi), le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (documenti,

richiamo di documenti, edizione di documenti e ogni altra consentita) non

appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti per l'esito della controversia.

2. 2.1. Secondo l'art. 12

lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al

cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su

sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. anche art. 18 cpv. 3 e

21 CSD, seppur non abbiano valore normativo; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1).

Per giurisprudenza, in caso di onorario calcolato in base al tempo, il cliente

può pretendere in ogni momento una fattura dettagliata e l'avvocato viola

l'art. 12 lett. i LLCA se non dà seguito alla richiesta (cfr. STF 2C_314/2020

del 3 luglio 2020 consid. 4.1, 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017

consid. 4.1, 2C_133/2012 del 18 giugno 2012

consid. 4.3.1; cfr. pure STA 52.2014.390/391 del 22 novembre 2016

consid. 4.1 e rimandi).

2.2. La modalità e l'entità della remunerazione è soggetta alla libertà

contrattuale. L'onorario può essere

pattuito non solo in base al dispendio orario, ma anche in maniera forfettaria

(cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2 e rimandi, 2C_247/2010 del 16 febbraio 2011

consid. 5.4; cfr. anche art. 19 cpv. 1

CSD; inoltre: Walter Fellmann, Anwaltsrecht,

Considerandi

II ed., Berna 2017, n. 490; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit

de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1599, 1776

e 2963; Michel Valticos, in:

Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis, Commentaire romand, Loi

sur les avocats, Basilea 2010, n. 274 e 283 ad art. 12). Se è stato convenuto

un onorario forfettario, l'avvocato non può pretendere un aumento nemmeno se ha

dovuto adoperarsi più di quanto originariamente pronosticato. Viceversa, il

cliente deve corrispondere l'onorario pieno anche se il mandato conferito ha

impegnato l'avvocato meno di quanto le parti si aspettassero alla conclusione

del relativo accordo (cfr. STF 2C_314/2020 citata

consid. 4.2; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel

[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Berna/Ginevra 2011, n. 165 ad art. 12).

2.3

Con riferimento a onorari calcolati in

base al tempo, il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo dell'avvocato

di presentare, su richiesta, una fattura dettagliata rappresenta il

corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante

prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911

(CO; RS 220; cfr. STF 2C_314/2020

citata consid. 4.3, 2C_133/2012 citata consid. 4.3.2;

RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2; cfr. anche Fellmann,

Anwaltsrecht, n. 506; Bohnet/Mar-tenet,

op. cit., n. 1785; Valticos, op. cit., n. 292 ad art. 12). Norma, questa, che impone

all'avvocato di presentare su richiesta in ogni momento una fattura indicante

le singole prestazioni e il tempo consacrato a ognuna di esse (nonché le spese;

cfr. Fellmann,

Anwaltsrecht, n. 510). L'indicazione del tempo complessivo impiegato per

l'attività svolta non è pertanto sufficiente (cfr.

STF 4A_144/2012 citata consid. 3.2.2; Fellmann, Anwalts-recht, n. 506). L'obbligo di rendiconto mira a permettere al cliente di

esercitare un controllo sulle attività dell'avvocato, di impartire le

necessarie istruzioni o di revocare semmai il mandato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 4A_144/2012 dell'11 settembre

2012.

consid. 3.2.2 e rif.; cfr. pure Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1785 e 2825).

2.4

Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha inoltre espressamente

stabilito che, anche in caso di pattuizione di un onorario forfettario, l'avvocato

non è liberato dall'obbligo di indicare correttamente il tempo consacrato a

ogni sua prestazione (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_205/2019 citata consid. 5.2.2; cfr.

pure Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506). L'Alta Corte ha in

particolare considerato che né l'art. 12 lett. i LLCA né le norme deontologiche

fanno distinzioni riguardo all'obbligo di rendiconto a dipendenza dei

differenti tipi di onorario e che il controllo della fattura, rispettivamente

la valutazione della sua adeguatezza da parte del cliente, deve essere

possibile non soltanto nel caso in cui l'onorario sia stabilito secondo il

dispendio orario, bensì anche in caso di onorario forfettario. Ciò implica la

presentazione, su richiesta, di una fattura dettagliata, da cui si possano

evincere le singole prestazioni fornite e il tempo loro consacrato. Solo così

il cliente può verificare se l'onorario pattuito si trova in un rapporto

ragionevole rispetto alle prestazioni svolte dall'avvocato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.1). Il Tribunale

federale ha inoltre rilevato che, anche dopo avere

proceduto al pagamento dell'onorario e anche in caso di pattuizione di una remunerazione forfettaria, il cliente

può ancora avere un legittimo interesse al dettaglio della fattura, ad esempio

in vista di un ulteriore mandato conferito o da conferire al medesimo avvocato

o come paragone con gli onorari di altri avvocati (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2 e rif.). Irrilevante è

quindi la circostanza che un onorario stabilito a forfait sia dovuto, nella

misura in cui tutte le prestazioni sono state fornite, indipendentemente dal

dispendio orario effettivo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2).

3.

3.1. Nel caso concreto,

emerge dagli atti ed è incontestato che, nel corso degli anni 2017 - 2019, il

ricorrente ha patrocinato la segnalante nell'ambito di due procedimenti, uno

penale (con addentellati in Svizzera e in Italia) e uno amministrativo (legato

al suo diritto di soggiorno nel nostro Paese). Per le due pratiche l'insorgente

ha emesso il 27 febbraio 2019 una nota professionale di complessivi fr.

16'231.00 (doc. 9), così suddivisi:

- fr. 13'469.- onorario

complessivo per prestazioni nell'ambito del procedimento penale (A) e

della procedura amministrativa (B)

- fr. 40.- esborso

- fr. 1'531.- spese

- fr. 230.80 IVA al 7.7% su fr. 2'997.30

- fr. 960.20 IVA

all'8% su fr. 12'002.70,

con la precisazione che tale importo sarebbe stato compensato con l'anticipo

già versato.

La nota d'onorario si limita a una sommaria descrizione delle prestazioni

fornite (esame della fattispecie, diversi incontri con cliente, consulenza,

assistenza e rappresentanza in procedura, redazione di atti processuali,

corrispondenza varia, colloqui telefonici, ecc.), a indicare globalmente e

genericamente le spese (apertura e chiusura incartamento, scritturazione,

fotocopie, postali, telefoniche, e-mail, accessi, trasferte), ad attribuire l'esborso

alla Pretura penale e a esporre gli importi complessivi, oltre l'IVA (senza

precisare in che modo sono stati stabiliti gli importi soggetti alle diverse

aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2017 e a partire dal 1° gennaio 2018). Non

dà per contro alcuna indicazione sul metodo di calcolo degli onorari, né sulle

singole prestazioni, né sulle date e sul tempo impiegato per ognuna di esse e

neppure precisa come si compongono nello specifico le spese relative a tali

prestazioni.

Dagli atti emerge inoltre che, per giustificare le sue pretese, il 7 marzo 2019

il ricorrente ha trasmesso all'interessata un rendiconto/promemoria di

quattro pagine, in cui ha elencato in maniera discorsiva l'attività svolta a

suo favore e riepilogato gli acconti ricevuti. Malgrado le sue svariate

richieste (e-mail del 27 febbraio 2019 e del 5 e 7 marzo 2019, nonché

raccomandata del 4 settembre 2019), non le ha invece mai trasmesso una distinta

dettagliata delle proprie prestazioni, indicante il tempo impiegato per

ciascuna di esse, e delle spese sopportate.

3.2

Con la decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto rilevato che non

vi erano nell'incarto documenti atti a chiarire se il legale avesse fatto

sottoscrivere una procura con indicata la propria tariffa oraria. Ha tuttavia

ritenuto che la questione potesse rimanere irrisolta, dato che non si trattava

in quella sede né di giudicare l'adeguatezza della nota d'onorario né di

valutare la qualità dell'operato dell'avvocato. Considerato che quest'ultimo

non aveva fornito una fattura indicante il dispendio orario riferito a ogni

prestazione effettuata, ha tuttavia ritenuto manifestamente violato il suo

obbligo di rendiconto.

Il ricorrente contesta dal canto suo tale conclusione. Nega in particolare che

sussista un obbligo di esporre nella nota professionale il dispendio orario

riferito alle singole prestazioni effettuate qualora, come in concreto, avvocato

e cliente abbiano pattuito un onorario forfettario. La tesi va respinta.

3.3

È ben vero che, dalle affermazioni della segnalante stessa, è possibile

dedurre che le parti - perlomeno per il procedimento penale - avevano pattuito

un onorario forfettario e non "a tempo", così come afferma l'insorgente

(cfr. e-mail del 7 marzo 2019 della denunciante, secondo cui l'importo

versato per la denuncia penale era a titolo forfettario CHF 13'000.00 versato

anticipatamente). Tale aspetto non è tuttavia decisivo. Come visto, in base

alla giurisprudenza del Tribunale federale, la pattuizione di un onorario

forfettario non libera in ogni caso l'avvocato dall'obbligo di registrare

correttamente il dispendio orario relativo a ogni attività. Al contrario, a

richiesta del cliente anche il legale retribuito a forfait è tenuto a produrre

una distinta sufficientemente dettagliata, da cui si possano dedurre le

prestazioni effettuate e il tempo loro dedicato, così da permettere al mandante

di valutare se le stesse stiano in un rapporto ragionevole con l'onorario

pattuito (cfr. pure il commento alla STF 2C_314/2020 citata di Lukas Müller/Julia Eiholzer in AJP 2020

pag. 1472 segg., pag. 1474 seg., che ricorda come in base alla giurisprudenza

sull'obbligo di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO basti ad es. che i rapporti d'attività

vengano allestiti con le indicazioni delle date, dei lavori prestati mediante

parole chiave e del relativo dispendio di tempo; cfr. anche STF 4A_238/2016 del

26.

luglio 2016 consid. 2.2.2). Ciò detto, in concreto è evidente che la nota d'onorario

del 27 febbraio 2019 e il rapporto rendiconto/promemoria del 6/7 marzo

2019.

stilati dall'insorgente non presentano il necessario grado di dettaglio ai

sensi dell'art. 12 lett. i LCCA. Per quanto tali documenti, e in particolare il

citato rapporto, riassumano per sommi capi le diverse procedure e il

particolare contesto in cui ha operato il legale, dagli stessi non è in alcun

modo possibile dedurre le singole attività che egli ha svolto e, soprattutto,

il tempo ad esse consacrato. Tali documenti non permettono di riflesso nemmeno

di comprendere e verificare la congruità degli importi globalmente fatturati

alla cliente.

Ne discende che non avendo presentato alla mandante - malgrado le sue diverse

richieste - un rendiconto dettagliato, conformemente a quanto richiesto dalla

suesposta giurisprudenza, l'insorgente è effettivamente incorso in una

violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i LLCA, così

come concluso dalla precedente istanza.

4.

Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e

48.

del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità

terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2015.68

del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna, in

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art.

17.

n. 23 segg.).

4.2

In concreto, è ben vero che l'obbligo di presentare

al cliente una fattura dettagliata costituisce un importante corollario del

dovere di rendiconto del mandatario e che, venendo meno a tale dovere, il

ricorrente ha impedito alla segnalante di verificare l'adeguatezza della nota

di onorario sottopostale per il pagamento. Vero è pure che

all'insorgente non giova il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e

di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza.

A suo favore depone d'altra parte la circostanza che, durante la sua lunga

carriera, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare. Pur tenuto

conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in

questo ambito, la sanzione in concreto inflitta al ricorrente appare tuttavia

eccessiva, a fronte della giurisprudenza in materia resa sia dal Tribunale

federale (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 5 e 2C_133/2012 citata) sia dalla

stessa Commissione (cfr. STA 52.2014.390/391 citata, con riferimento alla

decisione n. 35 della Commissione). Alla luce di tutto quanto precede, si

giustifica pertanto di pronunciare nei confronti dell'insorgente un semplice ammonimento.

La sanzione così commisurata, risulta meglio ragguagliata alle circostanze del

caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene

adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a

richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto

disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti

dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento, così come indicato al precedente

considerando.

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di

soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma è tenuto a

rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili, nella misura in cui risulta vittorioso.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 19 maggio 2020 (n. 299) della Commissione di disciplina degli

avvocati è annullata e riformata nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato

un ammonimento.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va

retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo

Stato del Cantone Ticino verserà inoltre all'insorgente l'importo di fr. 500.-

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera