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Decisione

52.2020.314

Licenza di condurre. Accertamento medico e laboratoristico

14 gennaio 2021Italiano14 min

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.314

Lugano

14

gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 23 giugno 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 3 giugno 2020 (n. 2977) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 5 marzo 2020 con cui la Sezione della circolazione

gli ha ordinato di sottoporsi a un accertamento medico e laboratoristico

preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1, nato il 20

febbraio 1968, è titolare di una licenza di condurre.

b. Il 15 luglio 2019 è stato interrogato dalla polizia cantonale in relazione

ai suoi acquisti e consumi di stupefacenti. In quell'occasione ha in

particolare preso atto che, nel corso di un'inchiesta per infrazione alla legge

federale sugli stupefacenti, una terza persona, il 19 giugno 2019, aveva

dichiarato alle autorità inquirenti di avergli venduto 4 grammi di cocaina,

sotto forma di buste/dosi da 0.7-0.8 grammi l'una al prezzo unitario di CHF

90.-, nel periodo febbraio-maggio 2019. Affermazione, questa, che RI 1 ha

contestato, negando qualsiasi acquisto di sostanze (cfr. verbale

d'interrogatorio del 15 luglio 2019 annesso al rapporto di segnalazione del 5

febbraio 2020).

c. A seguito di tali fatti, il 4 marzo 2020 il competente Procuratore pubblico

ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto di accusa per contravvenzione

all'art. 19a della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze

psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), e meglio per aver consumato

nel suddetto periodo la citata sostanza acquistata, proponendo una condanna a

una multa di fr. 300.-.

B. Nel frattempo, preso

atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 5 marzo 2020 la Sezione della

circolazione ha ordinato all'interessato di sottoporsi a un accertamento medico

e laboratoristico preliminare (a sue spese) della sua idoneità alla guida, a

cura di un medico del traffico SSML (di sua scelta). Gli ha inoltre impartito

un termine di 30 giorni per produrre il relativo certificato, preavvisandolo

che, in caso di mancato rispetto, avrebbe emanato una revoca preventiva della

licenza di condurre.

C. Con giudizio del 3

giugno 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1

avverso quest'ultimo provvedimento, che ha confermato. Il Governo ha

essenzialmente ritenuto che la misura fosse giustificata alla luce degli atti

di polizia, da cui emergerebbe un consumo irregolare di cocaina, suscettibile

di influire sull'attitudine alla guida del ricorrente.

D. RI 1 impugna ora il predetto

giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullato assieme alla decisione della Sezione della circolazione. Il

ricorrente contesta che vi siano i presupposti per disporre un accertamento

della sua idoneità alla guida, ritenuto che né dal rapporto di polizia, né dal

decreto d'accusa del 4 marzo 2020, frattanto cresciuto in giudicato, risulta

che egli abbia guidato un veicolo sotto l'influsso di sostanze. Non vi sarebbe

nemmeno la prova che egli faccia uso di droga; in sede penale, afferma, sarebbe

sicuramente stato prosciolto se la sua opposizione al citato decreto non fosse

stata dichiarata irricevibile dal Presidente della Pretura penale, in quanto

tardiva.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, ribandendo i

dubbi che sussistono sull'idoneità alla guida del ricorrente, a fronte del

consumo di cocaina risultante anche dalla decisione penale passata in

giudicato.

F. Con la replica l'insorgente

si riconferma nelle sue domande e conclusioni. Delle sue ulteriori motivazioni

si dirà, per quanto necessario, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm) e rivolto

contro una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm (considerato che l'insorgente è

tenuto ad avanzare le spese per l'accertamento e che, in caso di mancato

rispetto dell'ordine, gli verrà revocata a titolo preventivo la licenza di

condurre, cfr. STF 1C_569/2018 del 19 marzo 2019 consid. 1.1, 1C_13/2017 del 19

maggio 2017 consid. 1.1 e rinvii), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal decreto d'accusa

del 4 marzo 2020 prodotto dalla Sezione della circolazione. Le prove

sollecitate in modo del tutto generico dall'insorgente (informazioni scritte,

testi) non appaiono atte a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se

è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai

state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr, RS 741.01). Secondo l'art.

16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata

se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla

guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).

Considerandi

II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo

che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante

di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la

circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere

assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti,

qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire

l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in

particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore,

o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di

queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II

559.

consid. 3d).

2.2

Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità

alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La

norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla

guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). Due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la

presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di

condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). La

giurisprudenza del Tribunale federale

ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un chiarimento medico nel caso

in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti,

segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano

seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016

del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid.

4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche

non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo

sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli

stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012 del

26.

aprile 2013 consid. 3.2). Ciò in particolare ove si consideri che, come

visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo

(STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza riconosce

inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla

verifica della sua idoneità conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559

consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2).

3.

3.1. In

concreto, a seguito della segnalazione di polizia di cui si è detto in

narrativa, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti del

ricorrente un accertamento medico e laboratoristico preliminare, per

determinare l'esistenza o meno di un quadro di abuso tale da diminuire la sua

idoneità alla guida di veicoli. Misura, questa, che il Governo ha tutelato

condividendo i dubbi sulla sua attitudine alla guida, scaturiti dagli atti di

polizia.

Il ricorrente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare un

tale provvedimento. Rileva in sostanza di non essere stato sorpreso al volante sotto

l'influsso di droghe, che non sarebbe comprovato un suo uso di stupefacenti e

che occorra scostarsi dal rapporto di polizia e dal decreto penale cresciuto in

giudicato (basato a suo dire su indizi e non su prove concrete).

3.2

Come accennato, dagli atti emerge che, in occasione del suo interrogatorio

del 15 luglio 2019, il ricorrente - dopo aver ammesso un uso saltuario di

marijuana in passato (dieci anni fa) - ha preso atto che, nel corso di un'inchiesta

per infrazione alla LStup, una terza persona (da lui riconosciuta in una foto: "con

lui

un paio di volte al bancone abbiamo bevuto qualcosa assieme, presso

il ristorante __________" a __________) aveva dichiarato alle autorità

inquirenti: "a RI 1 ho

venduto 4 grammi di cocaina, sotto forma

di buste/dosi da 0.7-0.8 grammi l'una al prezzo unitario di CHF 90.-, nel

periodo febbraio-maggio 2019". Egli ha dal canto suo contestato tale

affermazione. Richiesto ancora di spiegare perché un certo giorno si era recato

in quell'osteria per ripartire dopo soli 2 minuti ca., l'insorgente ha poi

affermato di aver cercato invano una ragazza (che vi lavorava), bussando prima

alla sua porta e poi a un'altra (cfr. verbale d'interrogatorio citato).

Sta di fatto che, a fronte di queste risultanze, con decisione del 4 marzo

2020, passata in giudicato, il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una

multa di fr. 300.- per contravvenzione alla LStup, e meglio per aver nel

periodo febbraio 2019-maggio 2019, a __________ e in altre località del Canton

Ticino, senza essere autorizzato, consumato 4 grammi di cocaina, sostanza

previamente acquistata da __________.

3.3

Ora, se non già in base alle sole risultanze del rapporto di polizia,

perlomeno alla luce della predetta condanna, bisogna ritenere che sussistono

sufficienti elementi per dubitare dell'idoneità alla guida del ricorrente.

Nulla impone in particolare di scostarsi da tale decisione, cresciuta in

giudicato (dopo che l'opposizione contro di essa interposta dal ricorrente è

stata dichiarata irricevibile dal Presidente della Pretura penale, cfr. ricorso,

pag. 3). Anzitutto va ricordato che in virtù dei principi dell'unità

dell'ordinamento giuridico e della sicurezza del diritto, che raccomandano per

quanto possibile di evitare decisioni contradittorie, di regola l'autorità

amministrativa deve attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una

decisione penale passata in giudicato. A meno che non sussistano evidenti

motivi per ritenere errati tali accertamenti, per costante giurisprudenza del

Tribunale federale, essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione

su fatti sconosciuti al giudice penale, se assume nuove prove o se il giudice

penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto (DTF 139 II 95 consid.

3.2, 137 I 363 consid. 2.2, 136 II 447 consid. 3.1; STF 2C_21/2019 del 14

novembre 2019 consid. 4.2.1, 2C_89/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.1).

Ipotesi, che qui non emergono e non sono nemmeno fatte valere dal ricorrente,

se non in modo affatto generico. Anche se condotto in procedura sommaria, egli

ben doveva del resto attendersi che nel corso della presente procedura

sarebbero state considerate le risultanze di quel procedimento (cfr. pure l'intimazione

del decreto d'accusa alla Sezione della circolazione; cfr. DTF 123 II 97

consid. 3c/aa; STF 1C_403/2020 del 20 luglio 2020 consid. 3 e rinvii). Da

respingere sono dunque le generiche obiezioni dell'insorgente, che avrebbe

semmai dovuto proporle in sede penale.

3.4

Ciò detto, va considerato che gli elementi scaturiti dalla procedura

penale costituiscono sufficienti indizi concreti, atti a sollevare più di un

dubbio sull'esistenza di un uso significativo di stupefacenti da parte del

ricorrente e di una sua possibile problematica di droga, rilevante dal profilo

del traffico. Gli stessi portano infatti a ritenere che egli ha assunto 4 g di

cocaina (ripartiti in buste/dosi da 0.7-0.8 g) da febbraio a maggio 2019,

ovvero che l'ha consumata a più riprese, sull'arco di più mesi (mediamente,

almeno una volta al mese). Non si tratta quindi di un singolo episodio isolato,

ma di un uso reiterato che non può essere ignorato. E ciò a prescindere dalla

buona reputazione di conducente dell'insorgente, che come visto ha comunque a

suo carico una condanna per consumo di stupefacenti e - per sua stessa

ammissione - non è nuovo all'uso di tali sostanze (vedi il suo dichiarato passato

uso di marijuana, cfr. verbale d'interrogatorio citato). In particolare va

considerato che la cocaina è una droga "pesante", che presenta un

potenziale di dipendenza molto elevato e per il suo effetto disinibitorio è

assai pericolosa nella circolazione stradale (cfr. STF 1C_434/2016 del 1°

febbraio 2017 consid. 2.2; Manuale "Indizi

per l'inidoneità a condurre" edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza

della circolazione stradale" del 26 aprile 2000, ad 4.1; cfr. pure Isa Thiele, Neue Aspekte in der

Fahreignungsbegutachtung beim Drogenkonsum, in: René Schaffhauser, Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2005, Volume 34, San Gallo 2005, pag. 112 seg.).

Per tale ragione, il predetto Manuale (ad 4.1) raccomanda di procedere a un'indagine

già alla prima comunicazione della polizia o di un medico del consumo di questa

sostanza (indipendentemente da una connessione con la circolazione stradale;

cfr. pure Philippe Weissenberger,

Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach

Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 46 ad art. 15d SVG). Pur ritenendo

che una singola assunzione provata di cocaina non basti a fondare il sospetto

di una dipendenza (cfr. STF 6A.72/2006 del 7 febbraio 2007), a fronte dell'alto

rischio di assuefazione, il Tribunale federale ammette che già un uso

occasionale periodico di tale droga è atto a suscitare seri dubbi sull'idoneità

alla guida (cfr. STF 1C_434/2016 citata consid. 2.2 con riferimenti e consid.

3.4, riguardante un conducente che, sull'arco di un anno e mezzo, aveva

acquistato e consumato cocaina circa 25 volte [35 g]). In tal senso, anche la

giurisprudenza di altri Cantoni ha considerato giustificato imporre degli accertamenti

ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 LCStr in presenza di ripetuti consumi occasionali

di cocaina, anche se emersi al di fuori del contesto stradale (cfr. ad es.

sentenza Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt VD.2018.245 del 28

febbraio 2019 consid. 2.4.3, riguardante una persona trovata in possesso di 0.4

g di cocaina, che assumeva occasionalmente droga nei week-end in concomitanza con

eventi particolari; sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich

VB.2016.00644 del 5 gennaio 2017 consid. 3.2, dove l'interessato, che deteneva

3.

dosi [2.5 g] al momento di un controllo di polizia, ha ammesso di assumere

cocaina da un paio d'anni, l'ultima volta due mesi prima).

3.5

Ferme queste premesse occorre concludere che, nel caso concreto,

sussistono sufficienti dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente e meglio

su una sua possibile dipendenza da droga ex art.

14.

cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Ne discende che, nell'esito,

la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art.

15d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può che essere confermata da

questo Tribunale. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente

incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a

determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della

licenza di condurre dell'insorgente. Il provvedimento risulta senz'altro

proporzionato e giustificato; tanto più che l'autorità di prime cure ha (per il

momento) rinunciato a revocare all'insorgente la patente a titolo preventivo e

cautelativo in applicazione dell'art. 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

4.2

La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va

respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della

possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tener conto della sua

precaria situazione economica, è posta a carico del ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 700.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera