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Decisione

52.2020.319

Procedimento disciplinare. Legittimazione attiva

30 giugno 2020Italiano5 min

che con ricorso del 25 giugno 2020 (redatto in tedesco), RI 1 si aggrava ora davanti

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2020.319

Lugano

30

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

assistito

dalla vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 25 giugno 2020 di

RI 1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 25 maggio 2020 della Commissione di

disciplina notarile, con la quale non è stato dato seguito alla segnalazione

dell'insorgente nei confronti del notaio __________;

ritenuto, in

fatto

che con decisione del 22 maggio 2020 la Commissione di disciplina notarile

(Commissione) ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro la parcella

notarile del 17 dicembre 2018 del notaio __________ (inc. 20.2019.3),

confermandola integralmente;

che con scritto del 25 maggio 2020, la Commissione ha inoltre comunicato a RI 1

di aver deciso di non dar seguito alla sua segnalazione contro l'operato del

medesimo notaio (inc. 20.2019.2), precisando di non poter intimargli la

motivazione di dettaglio, poiché, per costante giurisprudenza, il segnalante

non ha qualità di parte;

che con ricorso del 25 giugno 2020 (redatto in tedesco), RI 1 si aggrava ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione della Commissione del

22/25/26 maggio 2020 (Entscheid vom 22./25./26. Mai [..] bretreffend

angedrohte Nichtrückzahlung eines Anteils des Treuhandgeldes bei Nichtabschluss

des Kaufvertrags), chiedendo che sia annullata e che gli atti siano

retrocessi alla precedente istanza affinché irroghi una sanzione disciplinare

al notaio __________ (o, in via subordinata, che gli venga inflitta

direttamente una tale sanzione);

che il ricorrente rimprovera in sostanza alla Commissione di non aver

minimamente trattato la sua denuncia contro l'operato del notaio (che avrebbe

agito in modo parziale e incompatibile con la dignità della sua funzione nel

contesto di una compravendita), violando il suo diritto di essere sentito

(obbligo di motivazione); la precedente istanza si sarebbe infatti limitata a

vagliare la parcella notarile, d'importanza affatto secondaria;

che il ricorso non è

stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice, è data dagli

art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del

26 novembre 2013 (LN; RL 952.100) e 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che oggetto di impugnazione - come si evince dalle domande di giudizio

formulate dall'insorgente, oltre che dal testo del ricorso e dall'incarto

richiamato quale mezzo di prova (inc. 20.2019.2) - è solo la pronuncia con cui

la Commissione ha risolto di non dar seguito alla sua segnalazione contro l'operato

del notaio ______;

che il ricorrente non impugna (anche) la risoluzione con cui la precedente

istanza ha respinto il suo reclamo avverso la citata parcella notarile del 17

dicembre 2018 (inc. 20.2019.3), contro la quale non solleva obiezioni di sorta;

che le decisioni con cui la Commissione statuisce sui reclami circa le parcelle

notarili (art. 20 cpv. 1 e 92 LN) vanno del resto tenute distinte da quelle che

adotta in veste di autorità disciplinare (cfr. art. 20 cpv. 1 e 95 segg. LN);

che in concreto l'insorgente - in quanto denunciante - non è tuttavia abilitato

a impugnare la decisione della Commissione di non dar seguito alla sua denuncia

(senza comunicargli la motivazione di dettaglio), per carenza di legittimazione

attiva;

che, infatti, ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 LN, al segnalante è data la

possibilità di provare la segnalazione; per il resto, non ha qualità di parte

nel procedimento, così come già ricordato dalla precedente istanza;

che questa norma rispecchia la giurisprudenza federale; infatti, per

consolidata prassi del Tribunale federale, il denunciante non ha qualità di

parte nell'ambito di un procedimento disciplinare, dato che una tale procedura

è volta essenzialmente ad assicurare l'esercizio corretto della funzione da

parte dei notai e di preservare la fiducia del pubblico, non di difendere

interessi privati dei singoli; scopo di una denuncia è in effetti l'adozione di

sanzioni nei confronti di chi viene

denunciato, non la soppressione di eventuali pregiudizi subiti dal

denunciante, che sono le conseguenze del comportamento criticato; ne discende

che la decisione di non dar seguito a una segnalazione non tocca gli interessi

degni di protezione del denunciante, al quale difetta quindi la facoltà di

chiederne l'annullamento (cfr. DTF 133 II 468 consid. 2; STF 2C_668/2017 del 29 agosto 2017 consid. 2.4; STA

52.2019.187 del 30 aprile 2019; Michel Mooser,

Le droit notarial en Suisse, Berna 2014, n. 355);

che in queste circostanze, il ricorso deve quindi d'acchito essere dichiarato

irricevibile (senza che si renda necessario esigerne la traduzione in italiano,

art. 10 cpv. 1 LPAmm);

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera