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Decisione

52.2020.323

Sanzione disciplinare

2 luglio 2021Italiano23 min

mosso contro di lui, esprimendo peraltro dubbi circa la legittimazione di T__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.323

Lugano

2

luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 26 giugno 2020 dell'

RI

1

contro

la decisione del 19 maggio 2020 (n. 298) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

600.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con scritto del 2

settembre 2019 T__________, a nome e per conto del marito A__________, ha

segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il

comportamento dell'avv. RI 1, suo patrocinatore in una causa di responsabilità

civile che lo opponeva a una compagnia assicurativa (per le conseguenze di un

incidente della circolazione di cui era stato vittima). Al denunciato è stata

in particolare rimproverata una violazione dei doveri di fedeltà e diligenza

che incombono a un avvocato per non avere, nonostante le ripetute richieste in

tal senso, consegnato al cliente l'incarto completo o una sua copia,

rispettivamente per non avergli dato la possibilità di fotocopiarlo contro

pagamento delle spese vive.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 10

settembre 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un

procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. a della

legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000

(LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv;

RL 951.100; mancata restituzione incarto).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui, esprimendo peraltro dubbi circa la legittimazione di T__________

a presentare la segnalazione in rappresentanza del marito. Ha inoltre spiegato

di non avere inizialmente dato seguito alle richieste di T__________, poiché la

stessa non aveva prodotto alcuna procura del marito. Si sarebbe poi offerto di

restituire gli atti che gli erano stati affidati dal cliente, opponendosi

tuttavia alla consegna degli altri documenti dell'incarto, che sarebbero stati

di sua proprietà e che avrebbe dovuto conservare per dieci anni ex art. 19 cpv.

3 LAvv. Posizione, questa, la cui correttezza sarebbe stata confermata anche

dal segretario dell'Ordine degli avvocati, da lui interpellato. Ha infine

rilevato come la proposta di T__________ di fotocopiare l'incarto presso il suo

studio fosse incompatibile con la salvaguardia del segreto professionale dovuto

agli altri suoi clienti. Si è infine offerto di estrarre fotocopia dell'intero

incarto dietro rifusione completa delle spese, quantificate in fr. 2.- per

fotocopia.

B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 19

maggio 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una

multa disciplinare di fr. 600.-.

La precedente istanza ha anzitutto spiegato

che sono soggetti all'obbligo di consegna al cliente, in originale e a prima

richiesta, non solo gli atti da lui ricevuti, ma anche quelli riferiti a

operazioni che lo possono interessare, con facoltà dell'avvocato di estrarne

copia a sue spese. Ha poi spiegato che l'obbligo di conservazione per dieci

anni sussiste quando il cliente non chiede la restituzione dell'incarto

(precisando che lo stesso non è comunque di proprietà del legale). Ne ha quindi

dedotto che il segnalato avrebbe dovuto consegnare tutti gli atti componenti

l'incarto (e non solo quelli da lui ricevuti) al cliente rispettivamente alla sua

mandataria, entro dieci giorni dalla

richiesta, senza pretendere che questi ultimi sopportassero eventuali spese di

fotocopiatura. Non avendolo fatto, ha concluso ch'egli fosse incorso in una violazione delle norme

deontologiche. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione, della mancanza di

segni di autocritica e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento. Richiamata la natura penale della

multa inflittagli, l'insorgente lamenta preliminarmente una violazione

dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Ribadisce poi i

dubbi sulla validità della procura prodotta da T__________, che sarebbe

insufficiente per chiedere la restituzione dell'incarto e far aprire un procedimento

disciplinare nei suoi confronti. Rileva di aver sempre inviato copia al cliente

di ogni documento spedito o ricevuto in relazione con il mandato e di avere già

nell'agosto 2017 messo l'intero incarto a disposizione di T__________, che

avrebbe quindi avuto la possibilità di fotocopiarlo (l'unico atto aggiuntosi

nel frattempo essendo stato puntualmente trasmesso in copia al cliente). Contesta

la condanna pronunciata dalla Commissione, che violerebbe il principio nulla

poena sine lege. Ritiene comunque che, trattandosi di una seconda copia, le

spese di fotocopiatura debbano essere poste a carico del cliente. Rifiuta

inoltre l'accertamento circa la proprietà dell'incarto. Censurato l'ammontare

delle spese poste a suo carico, chiede infine che la multa inflittagli,

comunque sproporzionata, sia annullata e che sia semmai pronunciato nei suoi

confronti soltanto un richiamo ai doveri professionali.

D. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente

nel provvedimento impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Da respingere è anzitutto la

censura con cui il ricorrente, sollevando dubbi sulla procura prodotta da T__________,

sembra contestarne la legittimazione a chiedere l'avvio del presente procedimento

disciplinare. A prescindere dal fatto che questa procura, come si vedrà più

avanti, l'abilitava ad agire in nome e per conto del marito (cliente), al

riguardo basta ricordare che, in base al chiaro testo dell'art. 24 cpv. 1 LAvv,

un procedimento disciplinare può anche essere avviato su semplice segnalazione

di terzi (cfr. pure il previgente art. 34 della legge sull'avvocatura

del 16 settembre 2002 [BU 2002, 365], a cui l'art. 24 LAvv si è ispirato;

Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura,

pag. 12).

3.

Neppure può essere

rimproverato alla precedente istanza di avere omesso di indire una pubblica

udienza.

È ben vero che, a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad

un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale

indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione

sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della

fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta, e che il Tribunale

federale ha recentemente avuto modo di chiarire che le vertenze in materia di

disciplina degli avvocati vanno considerate controversie di carattere civile ai

sensi della predetta disposizione (cfr. STF 2C_204/2020 del 3 agosto 2020

consid. 2.2). Tuttavia, come rilevato anche nel gravame, la Commissione non è

un tribunale, ma un'autorità amministrativa (cfr. STA 52.2018.534 del 13

gennaio 2020 consid. 2.2 e rif.). L'aggiornamento di una pubblica udienza può

dunque essere preteso soltanto davanti a questo Tribunale - che soddisfa i requisiti di imparzialità e

indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 CEDU

(cfr. STA 52.2018.534 citata consid.

2.2

e rif.). Facoltà, questa, di cui il ricorrente non si è però avvalso in

concreto (come neppure aveva invero fatto davanti alla Commissione, salvo poi

lamentarne in questa sede l'omissione). La vertenza può in ogni caso essere

decisa in maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse

scritte delle parti (cfr., in tal senso, STF 4A_199/2020

del 22 luglio 2020 consid. 2.3.2, 5A_1035/2019 del 12 marzo 2020 consid. 4.2.1

e rif., 9C_37/2019 del 1° luglio 2019 consid. 1.1).

4.

4.1. Giusta l'art. 12 lett.

a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle

obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al

cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione non concerne

solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da

terzi (cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa; STA

52.2018.276

del 20 novembre 2018 consid. 2.2 confermata da STF 2C_50/2019 del

16.

gennaio 2020 consid. 4.2; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi). Per

dottrina e giurisprudenza, tale obbligo, di natura

principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato,

in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett.

a LLCA (cfr. STA 52.2018.276 citata consid.

2.2, confermata da STF 2C_50/2019 citata consid.

4.2

e rif.; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi; Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n.

257.

con rinvii). Lo stesso dicasi per

l'obbligo di conservare accuratamente gli atti di cui il cliente non pretende

la consegna (cfr. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la

profession d'avocat, Berna 2009, n. 2853 seg.). L'obbligo di

restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni

che possono interessare il mandante (come la corrispondenza, gli atti

giudiziari, i contratti, ecc.), ad eccezione di documenti puramente interni,

quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico

raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi; Bohnet/Marte-net, op. cit., n. 2845; Michel

Valticos, in: Michel Valticos/Benoît Chappuis/Christian M. Reiser

[curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 31 ad art. 12). Fatto salvo un diverso accordo tra le parti, i documenti

devono essere restituiti quando l'avvocato non ne ha più bisogno per

l'esecuzione del mandato, generalmente alla fine dello stesso, oppure quando il

cliente li richiede (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2).

La restituzione deve avvenire entro un termine adeguato, laddove dieci

giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. STF

2C_50/2019 citata consid. 4.2; Fellmann,

op. cit. n. 257 con rinvii). L'avvocato che, senza motivi giustificativi, tarda alla

riconsegna, viola il suo obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a

LLCA (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2854). Una mancanza di diligenza

nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare

solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare,

nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che

regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid.

4.1; STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2 e rinvii).

4.2

I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche all'art. 19

LAvv. Secondo il cpv. 2 della norma, gli atti che sono affidati all'avvocato

sono restituiti all'avente diritto alla prima

richiesta, sia o no coperto l'onorario dell'avvocato (cpv. 2). Il cpv. 3

precisa poi che gli atti affidati di cui non è richiesta la restituzione e gli

altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la

conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo

l'invio della nota d'onorario (cpv. 3).

5.

5.1. Nella fattispecie,

dagli atti emerge che, fino al 2018, il ricorrente aveva patrocinato A__________,

vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto nel 2003, in una lunga

e complessa causa civile contro la compagnia assicurativa del conducente responsabile.

Nel 2017 l'insorgente aveva consegnato l'intero incarto (corrispondenza,

atti e documenti) riguardante la predetta pratica alla moglie del suo

cliente, T__________, che, per conto del marito, si era impegnata a restituirli

nel più breve tempo possibile, dal momento che la corrispondenza e gli atti

sarebbero stati di proprietà dell'avv. RI 1 (cfr. ricevuta del 18 agosto

2017.

sub doc. 2 allegato alla segnalazione). L'intero incarto è stato quindi

restituito al legale per la preparazione di un nuovo atto procedurale.

Dopo il passaggio in giudicato della decisione finale nel 2018, trasmessa in

copia al cliente (cfr. doc. 2 prodotto dal ricorrente), con e-mail del 4 aprile

2019.

T__________ ha nuovamente chiesto la consegna dell'intero incarto del

marito (cfr. doc. 3 allegato alla segnalazione). Non avendo ricevuto alcun

riscontro né tantomeno le carte desiderate, T__________ ha ribadito la sua

richiesta con e-mail del 1° maggio 2019 (cfr. doc. 3 citato).

Il ricorrente ha quindi comunicato direttamente al suo cliente di non potere,

in assenza di una procura che autorizzasse sua moglie a rappresentarlo, dar

seguito a tali richieste. Ha comunque precisato di non poter restituire

l'incarto, che sarebbe di sua proprietà e che per legge sarebbe tenuto a

conservare. Si è tuttavia dichiarato disposto a restituire tutti i documenti

che il cliente gli aveva consegnato, sottolineando di avergli in ogni caso

sempre trasmesso copia di tutti gli scritti e gli atti di causa (cfr. scritto del

2.

maggio 2019, prodotto dal ricorrente, sub doc. 4).

Dopo un'ulteriore richiesta telefonica rimasta senza esito, con scritto del 19

maggio 2019 T__________ ha nuovamente sollecitato il ricorrente a consegnarle l'intero

incarto oppure una copia dello stesso (cfr. doc. 4 allegato alla segnalazione),

allegando una procura del marito che la autorizzava ad avere accesso

all'incarto completo riguardante

la sua pratica (cfr. doc. 1, del 9

maggio 2019, allegato alla segnalazione).

Rivolgendosi a T__________, richiamato l'art. 19 cpv. 2 e 3 LAvv, l'insorgente

ha ribadito di essere senz'altro disposto a riconsegnare tutti i documenti

che mi sono stati affidati nel corso del tempo ma di non potere invece consegnare

gli altri atti dell'incarto (in particolare corrispondenza e atti), che sono di

proprietà dell'avvocato e che devo conservare per un periodo di dieci anni.

Ha inoltre evidenziato di averle già consegnato l'incarto nel 2017 (con la

conseguente possibilità di trarre fotocopia degli atti) e di avere sempre inviato

copia degli atti al cliente (cfr. doc. 5 allegato alla segnalazione), rilevando

come il suo rifiuto di procedere alla consegna di tutto l'incarto fosse stato

avallato anche dal segretario dell'OATI (cfr. scritto del 3 giugno 2019,

prodotto dal ricorrente, sub doc. 5).

T__________ ha quindi precisato di avere richiesto la consegna dell'incarto

soltanto per poterne trarre copia completa, impegnandosi a restituirlo

immediatamente per la conservazione.

In alternativa si è offerta di

andare nel suo ufficio per fare personalmente le fotocopie, contro pagamento

delle spese vive (cfr. scritto del 2 luglio 2019, prodotto dal ricorrente, sub doc.

6).

Non avendo ottenuto soddisfazione alle sue reiterate richieste, il 2 settembre

2019.

T__________ ha quindi segnalato alla Commissione il comportamento

dell'avv. RI 1.

Il ricorrente ha sempre respinto le accuse mossegli, dichiarandosi in un primo

tempo semmai disposto a estrarre fotocopia completa dell'intero incarto (ad

eccezione dei documenti consegnati dal cliente che verranno ovviamente

restituiti) dietro rifusione completa delle spese di fotocopiatura, ovvero fr.

2.- per fotocopia, secondo la tariffa stabilità per l'incarto e per analogia

con l'abrogata Tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 3 lett. b), con la

vigente Legge sulla tariffa notarile (art. 23) e secondo il tariffario

applicato da Uffici pubblici e Autorità giudiziarie (cfr. osservazioni del

21.

ottobre 2019, pag. 5). In seguito, si è detto d'accordo di far fotocopiare

l'intero incarto da una ditta specializzata, da lui reperita, in grado di

eseguire il lavoro, nel rispetto del segreto professionale, al costo (a carico

del cliente) di fr. 0.10 per fotocopia, precisando che l'importante per lui era

di disporre degli atti (o di una loro copia integrale) per potersi difendere in

caso di rimproveri circa l'esecuzione del mandato (cfr. duplica del 9 dicembre

2019, pag. 2-3).

5.2

Ora, è incontestato che, almeno fino al 21 giugno 2020 (cfr. scritto di T__________,

in nome e per conto del marito, alla Commissione), i coniugi __________ non

erano tornati in possesso dell'incarto completo relativo alla pratica del

marito e ciò benché la prima richiesta in tal senso, formulata dalla moglie del

cliente, risalisse al 4 aprile 2019. Rivendicazione, questa, cui l'insorgente non

ha mai dato seguito, sostenendo (tra l'altro) che la moglie del suo cliente non

fosse legittimata a formulare una tale richiesta. Nella misura in cui pretende ancora in questa sede che la procura

prodotta non autorizzasse la segnalante a chiedere la consegna dell'incarto del

marito ma si limitasse a permetterle di avervi accesso, ossia di prenderne

visione (cfr. ricorso, pag. 3), la sua tesi non si rivela soltanto infondata,

ma addirittura pretestuosa. Come appena ricordato, dagli atti emerge infatti

come già in passato fosse stata T__________ a chiedere la consegna dell'incarto

relativo alla pratica del marito, che il ricorrente aveva consegnato

direttamente nelle sue mani, senza che ciò avesse posto alcun problema (cfr.

ricevuta del 18 agosto 2017, firmata per procura).

A ciò

aggiungasi che le richieste pervenute via e-mail, seppur formulate dalla

denunciante, provenivano da quello che verosimilmente è l'indirizzo di posta

elettronica comune dei coniugi (__________), registrato dall'avvocato sotto il

nome del mandante (cfr. doc. 3 prodotto dal segnalato). La procura del 9 maggio

2019.

con cui A__________ ha poi espressamente autorizzato mia moglie T__________

ad avere accesso all'incarto completo riguardante il mio caso è stata

inoltre trasmessa proprio a seguito dell'obiezione del ricorrente che aveva

lamentato di non disporre di alcuna procura che autorizzi tua moglie a

rappresentarti (cfr. scritto del 2 maggio 2019). Tant'è che, una volta

ricevuto tale atto, egli si è rivolto direttamente alla moglie del cliente,

senza più sollevare tale aspetto (che ha riproposto solo in sede di

procedimento disciplinare), ma negandole ancora l'accesso agli atti formanti l'incarto

(cfr. scritto del 3 giugno 2019).

Ciò detto, il fatto che il ricorrente abbia sostenuto di avere sempre inviato

copia di ogni singolo scritto, atto giudiziario, perizia e più in generale

di ogni documento da lui spedito o ricevuto in relazione alla

vertenza non giustifica anzitutto la mancata restituzione (nonostante le

ripetute dichiarazioni d'intenti) degli atti originali ricevuti dal cliente, alla

quale era chiaramente tenuto (cfr. supra, consid. 4.1). Identica

conclusione vale per tutti gli altri documenti che si riferiscono a operazioni

svolte nell'interesse del mandante (quali la corrispondenza e gli atti

giudiziari), ad eccezione dei documenti prettamente interni (cfr. DTF 139 III

60.

consid. 4.1.3; cfr. supra, consid. 4.1). Questo Tribunale ha già

avuto modo di considerare che, alla fine del mandato, l'avvocato non può

rifiutare di consegnare gli atti a un nuovo patrocinatore con l'argomento che

il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare

affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del

precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver

consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o

aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza

(compiutamente) archiviarli (cfr. RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 con rimandi a Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel

[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II

ed., Zurigo 2011, n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di

vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006,

consid. 6). Non vi è ragione di decidere diversamente qualora la richiesta

provenga dal cliente. Anche se il ricorrente, in corso di mandato, avesse

trasmesso al suo mandante una copia degli atti, così come afferma (senza però

che sia stato accertato), tale circostanza non gli permetterebbe comunque di

rifiutare la consegna, alla fine del mandato, dell'incarto completo,

comprensivo non solo dei documenti originali del mandante, ma anche di quelli

che ha ricevuto da terzi e che ha elaborato in rappresentanza del cliente, in

forza del mandato. Altrettanto priva di rilevanza è, per le stesse ragioni, la

circostanza che già nell'estate del 2017 l'incarto fosse stato messo a

disposizione dei coniugi __________, che avrebbero, secondo il ricorrente,

avuto la possibilità di fotocopiarlo nei diversi mesi in cui era stato in loro

possesso (prima di restituirlo per la stesura di un ulteriore atto processuale).

Ciò non toglie infatti il diritto del mandante (rispettivamente della sua

procuratrice) di ottenere la restituzione degli atti alla fine del mandato,

quando li richiede, fatto salvo il diritto del legale di conservarne una copia

per tutelarsi da eventuali critiche contro il suo operato (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2846; Valticos, op. cit., n. 31 ad art. 12).

Quest'ultima facoltà, contrariamente a quanto sembra assumere l'insorgente, non

permette in ogni caso al legale di rifiutare la consegna dell'incarto fintanto

che non gli siano state rifuse le spese per le copie. A prescindere dalla

questione a sapere se e in che misura sussista un diritto a tale rimborso, l'avvocato

non può infatti esercitare alcun diritto di ritenzione sui documenti non

realizzabili che spettano al cliente (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; STF

2C_50/2019 citata consid. 4.2; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1).

Ne discende che la conclusione cui è giunta la Commissione merita piena

conferma. Rifiutandosi senza valide ragioni di riconsegnare, a prima richiesta

ed entro un termine ragionevole, al suo cliente rispettivamente alla sua

procuratrice gli atti richiesti, l'insorgente ha innegabilmente disatteso

l'obbligo di restituzione, incorrendo così in una violazione dell'art. 12 lett.

a LLCA. Infondata è la tesi secondo cui la condanna pronunciata dalla

Commissione, basandosi unicamente su opinioni dottrinali (e non su di una

chiara ed esplicita base legale), violerebbe il principio nulla poena sine

lege, che non si applica in concreto (cfr. STF 2C_507/2019 del 14 novembre

2019.

consid. 4; RDAF 2003 I 454 consid. 3).

6.

Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1

In caso di

violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari

seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento

deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della

violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente

un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve

raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21

dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche

degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la

procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/

Martenet, op. cit., n.

2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011,

n. 23 segg. ad art. 17).

6.2

In concreto, la violazione commessa dal ricorrente dev'essere

considerata di una certa gravità. Non giova poi all'insorgente il fatto di non

aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento.

Deplorevole è in particolare ch'egli non si sia adoperato per restituire gli

atti richiestigli a più riprese, e di fatto nemmeno quelli affidatigli dal

mandante, non soltanto nel termine di dieci giorni dopo la richiesta della

segnalante ma neppure dopo la decisione con cui la Commissione ha ritenuto il

suo comportamento lesivo delle regole professionali. Depone per contro a

suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto

precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 600.- inflitta

dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così

commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma,

risulta tutto sommato opportunamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio

della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del

ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza

della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda

dell'insorgente di pronunciare un semplice

richiamo a doveri

professionali: che con la sua richiesta egli intendesse la pronuncia di un avvertimento

o di un ammonimento, non va infatti dimenticato che tali

misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve

entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità

(cfr. Poledna, op. cit., n. 30 e

32.

ad art. 17).

7.

Da respingere è infine la

censura con la quale il ricorrente contesta gli oneri processuali posti a suo

carico, sostenendo che, dato il loro ammontare, gli stessi configurerebbero una

sanzione aggiuntiva.

7.1

La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi

e dell'equivalenza (STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio

della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione

fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi

anticipati dall'ente pubblico, incluse le

spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri

giudiziari, ritenuto come l'esperienza

insegni che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della

giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che

l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il

valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che

può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve trovarsi

in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve

contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid.

3.3.2

e riferimenti ivi citati, 120 Ia 171

consid. 2a e 3; STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.). Entro

questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un

ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di eccesso

o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158

citata consid. 6.1 e rif.; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 28).

7.2

Nel caso concreto,

l'ammontare della tassa applicata dalla Commissione (fr. 400.-), oltre che

rientrare nella forchetta prevista

all'art. 47 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 30 LAvv), appare del

tutto rispettoso dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. La commisurazione della controversa tassa di

giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un

esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve

quindi essere tutelata. Lo stesso dicasi per le spese, quantificate in fr.

200.-.

8.

8.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

8.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera