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Decisione

52.2020.341

Sanzione disciplinare

8 luglio 2021Italiano25 min

assunto la difesa di G__________ in un procedimento penale (dipendente da una querela/denuncia

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.341

Lugano

8

luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 30 giugno 2020 dell'

RI

1

contro

la decisione del 19 maggio 2020 (n. 300) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

800.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con scritto del 18

settembre 2019, l'avv. B__________, già patrocinatore di G__________ in una

causa successoria rivelatasi poi perenta, ha segnalato alla Commissione di

disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, che

gli era nel frattempo subentrato. Al collega ha in particolare rimproverato (a)

di aver fatto spiccare nei suoi confronti, per conto del suo assistito, un

precetto esecutivo temerario e ingiustificato all'unico scopo di esercitare

pressione sulla sua assicurazione di responsabilità civile (affinché risarcisse

il danno asseritamente riconducibile a un suo errore professionale). Lo ha

inoltre accusato (b) di essere incorso in un conflitto d'interessi per avere

assunto la difesa di G__________ in un procedimento penale (dipendente da una querela/denuncia

dell'avv. B__________) solo pochi mesi dopo che egli stesso aveva sporto alcune

denunce nei suoi confronti, per conto della madre e del fratello.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 24

settembre 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un

procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. a della

legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000

(LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv;

RL 951.100) e 1 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD;

cura e diligenza) nonché 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD (conflitto

d'interessi).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui. Ha in particolare rilevato di essere stato incaricato di

occuparsi delle pratiche successorie di G__________, come pure della difesa

dei suoi interessi nella procedura penale avviata dal collega, con il pieno

accordo della madre e del fratello, sottolineando di non avere in alcun modo nuociuto

ai loro interessi. L'invio del precetto esecutivo - il cui scopo non sarebbe

affatto stato quello di mettere sotto pressione l'assicurazione RC del

segnalante - sarebbe avvenuto in vista dell'avvio della causa civile per il risarcimento

del danno (superiore al valore di causa) provocato dal collega (che,

sbagliando, avrebbe introdotto troppo tardi l'azione di riduzione), precisamente

per portarsi avanti nella pratica, visto che quest'ultimo lo aveva già

costretto a promuovere una procedura esecutiva per l'incasso di ripetibili riconosciutegli

dalla Pretura.

B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 19

maggio 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una

multa disciplinare di fr. 800.-.

Dopo aver minuziosamente esposto il quadro giuridico applicabile, la precedente

istanza ha ritenuto che il segnalato avesse disatteso gli art. 12 lett. a e c

LLCA. Quanto alla violazione del dovere di cura e diligenza (a), ha in

particolare spiegato che l'importo del precetto esecutivo (fr. 1'754'047.-) era

sproporzionato rispetto ai valori in gioco (fr. 1'312'500.- rispettivamente

1'016'362.-), escludendo comunque che vi fosse una reale necessità di

intraprendere la via esecutiva (visto che vi erano in atto delle trattative con

l'assicurazione RC e che non vi era alcun termine scadente a breve da

interrompere). Con riferimento al conflitto d'interessi (b), ha ritenuto

determinante che all'origine dei diversi mandati penali assunti dal segnalato

vi fossero sempre dei comportamenti di G__________ (dapprima contro i propri

familiari e poi contro il denunciante). Irrilevante sarebbero invece sia

l'accordo delle parti che l'assenza di un reale pregiudizio. La sanzione è

stata commisurata tenendo conto della gravità

media dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente, sottolineando di essere stato ammesso come difensore dal

procuratore pubblico incaricato di trattare la denuncia del segnalante, cui sarebbe

spettata la competenza esclusiva di esaminare la sua capacità di postulare, contesta

anzitutto la competenza della Commissione a decidere in merito all'asserito

conflitto d'interessi. Conflitto che in ogni caso nega, osservando come il

procedimento penale in cui rappresenta ora la sua ex controparte non abbia

nulla a che vedere con il precedente, ormai concluso, in cui patrocinava i suoi

familiari. Sarebbero del resto stati proprio questi ultimi a chiedergli di

assumere il nuovo mandato, al quale non sono parti. Nega di avere mai nuociuto

ad G__________ o ai suoi familiari o messo in pericolo il segreto

professionale, dal quale sarebbe peraltro stato liberato dai suoi ex clienti.

Ribadisce le ragioni per cui, pur essendo superiore rispetto ai valori in

causa, la pretesa fatta valere con il precetto esecutivo, peraltro già respinta

dall'assicurazione RC del collega, non sarebbe sproporzionata, così come i

motivi che avrebbero reso necessario l'avvio della procedura esecutiva.

D. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Non occorre in particolare procedere all'audizione testimoniale del presidente

dell'Ordine degli avvocati (che il ricorrente stesso propone di assumere solo se

ritenuto necessario), in quanto non appare idonea ad apportare al Tribunale

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia.

Invio del precetto esecutivo (a)

2. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA

impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La

regola vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i

contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione

pubblica (cfr. STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter

Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum

Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession

d'avocat, Berna 2009, n. 1161). Una mancanza di diligenza

nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare

solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare,

nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che

regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid.

4.1; STF 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e rinvii, 2C_507/2019 del

14 novembre 2019 consid. 5.1.2 e rif.).

Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare

al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera

unilaterale e parziale. Può intervenire in rappresentanza dei propri clienti

anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri. Entro

certi limiti ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione,

fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino

inutilmente offensive (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2, 2C_507/2019

citata consid. 5.1.3, 2C_907/2017 del 13 marzo 2018 consid. 3.2, 2C_103/2016

del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1).

2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego

di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi

comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Un

diligente esercizio della professione presuppone che l'avvocato, visto il

particolare ruolo che ricopre, dia prova di un certo riserbo ed eviti di

favorire un inasprimento della lite. Un comportamento inutilmente aggressivo

dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la

professione con cura e diligenza e può, in determinate circostanze,

giustificare una sanzione disciplinare per violazione dell'art. 12 lett. a

LLCA. Da un lato, il fatto di esasperare inutilmente la controparte,

irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del

cliente. L'avvocato è d'altra parte corresponsabile del buon funzionamento

dello Stato di diritto e deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi

alla controparte (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.3, 130 II 270 consid. 3.2.2; STF

2C_307/2019 citata consid. 7.1.3, 2C_507/2019 citata consid. 5.1.3, 2C_907/2017

citata consid. 3.2, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67

consid. 2.2.2).

2.3. Di principio, il semplice avvio di una procedura esecutiva non costituisce

di per sé un atto contrario all'art. 12 lett. a LLCA, anche se l'iscrizione nel

registro delle esecuzioni può essere spiacevole per l'escusso. Ne va

diversamente soltanto qualora l'esecuzione sia abusiva. Secondo costante giurisprudenza, un tale abuso può

essere ravvisato solo in casi eccezionali, ove sia manifesto che il creditore agisce per

scopi che non hanno la minima relazione con la procedura esecutiva, in specie

per angariare deliberatamente l'escusso (cfr. STF 5A_773/2014 del 10

luglio 2015 consid. 3.2 e rimandi). Ciò è segnatamente il caso se il creditore

mira soltanto a danneggiare l'attendibilità creditizia del (presunto) debitore rispettivamente

a rovinarne il buon nome oppure quando a scopo vessatorio pone in esecuzione un

importo del tutto eccessivo (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, 130 II 270 consid.

32.2, 115 III 18 consid. 3b; STF 2C_507/2019 citata consid. 5.1.4 e rif.).

2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente

ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la

professione nel rispetto delle leggi,

con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto

nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto

nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come

pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a

livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione

delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid.

2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF

4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 CSD, l'avvocato esercita la

sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento

giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua

credibilità (cpv. 2).

3. 3.1. In concreto, dagli

atti emerge che il ricorrente è subentrato il 18 ottobre 2016 quale patrocinatore

di G__________ nella causa successoria introdotta dal segnalante. Già l'8

marzo 2017, informando il collega di non avere potuto fare altro che tenere

nell'arringa finale del litigio la linea da lui assunta, dopo avergli ricordato

la giurisprudenza federale in materia di termini di perenzione dell'azione di

riduzione, si è rivolto a lui in questi termini:

"Appare quindi piuttosto evidente che la

petizione è stata inoltrata in ritardo. Anche nel merito l'azione di riduzione

non appare sostenuta da corrette argomentazioni, non essendo stato dato modo al

pretore di ricostruire l'intero asse ereditario a partire dal quale calcolare

le legittime. Da ultimo, nell'ipotesi remota che la petizione sia tempestiva,

appare deludente che non si siano poste delucidazioni al perito circa la

modesta valutazione degli immobili" (cfr. doc. BB).

In effetti, con sentenza

del 25 luglio 2018, il pretore del Distretto di Lugano ha respinto la

petizione, accertando l'intervenuta perenzione della causa (doc. H).

Sempre dalle tavole processuali risulta che il 17 agosto successivo l'insorgente

si è rivolto al segnalante comunicandogli di ritenerlo responsabile di aver

perso il predetto termine. Messa a conoscenza di tale scritto, l'assicurazione

RC del denunciante (__________) ha integralmente respinto i rimproveri

formulati nei confronti del proprio assicurato (cfr. scritto del 28 agosto 2018

sub doc. M), mantenendo la sua posizione anche dopo un ulteriore scambio di

corrispondenza e un incontro con il ricorrente avvenuto l'11 settembre 2018. In

seguito, l'insorgente ha trattato per quasi un anno con il patrocinatore delle

controparti nella causa successoria al fine di definire comunque una

liquidazione tra gli eredi. In quel contesto avrebbe pure appurato la

sussistenza dell'ulteriore rimprovero già mosso al segnalante (adagiatosi,

senza contestarla, su una perizia giudiziaria che avrebbe sottostimato un bene

immobile compreso nell'asse ereditario, cfr. osservazioni del 15 novembre 2019,

nota 5, pag. 6). Non vedendo soluzioni imminenti, in vista della

causa in responsabilità (cfr. doc. R e doc. 1), il 13/19 agosto 2019 ha

quindi fatto spiccare nei confronti del denunciante un precetto esecutivo di

fr. 1'754'047.-, oltre interessi, al quale quest'ultimo ha interposto

opposizione totale.

Il ricorrente ha sin da subito sostenuto che lo scopo della sua iniziativa era

quello di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione già nell'ambito della

causa in responsabilità, evidenziando il fatto che il collega lo aveva già in

precedenza costretto a una procedura esecutiva per l'incasso di ripetibili che

non si decideva a versare e che si era trascinata in più procedimenti (cfr.

doc. R, pag. 1-2 e 4-5). Quanto all'importo posto in esecuzione, ha sempre spiegato

che la somma corrisponde a quella che, a causa dell'errore professionale del

collega, non è stata riconosciuta ad G__________ nella successione in

questione:

"L'intervenuta prescrizione ha privato il

mio assistito di 30/128 dell'eredità e dei relativi frutti. L'importo reclamato

è la differenza tra i 9/128 che verranno liquidati nell'ambito della

successione […] e quanto avrebbe dovuto ricevere il mio assistito (ben oltre […]

la somma di fr. 1'000'000.00 calcolata non si capisce bene come dall'avv. B__________

nella sua tardiva petizione" (cfr. doc. R, pag. 2).

Già in precedenza aveva puntualmente

giustificato l'ammontare del predetto importo, evidenziando tra l'altro come

esso dipendesse dalla diversa stima (fondata su due offerte d'acquisto ben

superiori rispetto al valore indicato dal perito giudiziario e fatto valere in

causa dal segnalato) di un immobile facente parte della massa ereditaria (avente

un valore complessivo di oltre 7 milioni di franchi; cfr. scritto del 13 agosto

2019 alla __________ sub doc. 1).

3.2. Ora, premesso che

l'avvio di una procedura esecutiva può costituire una violazione del dovere

dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza soltanto nei

casi eccezionali in cui la stessa sia da considerare abusiva, contrariamente a

quanto concluso dalla precedente istanza, non si ravvisa in concreto alcuna

violazione dell'art. 12 lett. a LLCA da parte dell'insorgente. Egli ha infatti

chiaramente spiegato che lo scopo del precetto esecutivo era quello di portarsi

avanti nella pratica, ossia di guadagnare tempo ottenendo già con la

sentenza di merito nella causa di risarcimento danni il rigetto definitivo

dell'opposizione. Tale spiegazione appare del tutto plausibile, ritenuto pure

come il segnalante abbia ripetutamente dimostrato di non sottomettersi alle

decisioni negative emanate nei suoi confronti, costringendo la controparte a

intraprendere la via esecutiva (con diversi strascichi procedurali) per

ottenere soddisfazione delle proprie pretese (cfr. plichi doc. E e F). Non si

può pertanto ritenere che con la notifica del precetto esecutivo qui in

discussione per conto del suo cliente l'insorgente abbia manifestamente perseguito uno scopo senza

alcuna attinenza con la procedura esecutiva. Non può in particolare essere

considerato che egli abbia voluto deliberatamente angariarlo, con

l'unico intento di rovinarne la reputazione o di danneggiarne l'attendibilità

creditizia. Diversamente dalla fattispecie di cui alla DTF 140 III 481 (cfr. in

particolare consid. 2.3.3), l'agire del ricorrente non appare contrario al

principio della buona fede ritenuto che, se è vero che vi erano stati dei contatti

con l'assicurazione RC del segnalante, questa aveva a più riprese fermamente

respinto le pretese avanzate contro di lui (ancora il 23 agosto e il 22 ottobre

2019, cfr. doc. 3 e doc. U). Mai, contrariamente a quanto sembra assumere la

Commissione, il ricorrente ha invece giustificato la scelta della via esecutiva

con la necessità di interrompere una prescrizione (ciò che ha anzi

espressamente escluso, cfr. osservazioni, pag. 6). Neppure può essere ritenuto

che l'importo posto in esecuzione sia del tutto eccessivo. Seppur superiore a

quello fatto valere dal segnalante con l'istanza di conciliazione (fr. almeno

1'312'500.-), poi ridotto nella petizione ad almeno fr. 1'016'362.-

(cfr. doc. H), esso appare comunque in rapporto con i valori oggetto del

contendere, come chiaramente e ripetutamente spiegato dal ricorrente (cfr. doc.

1; doc. R, pag. 2; ricorso, pag. 9), il quale oltre a far valere la

responsabilità del segnalante per aver fatto perimere la causa successoria, lo ritiene

responsabile anche per non avere chiesto l'importo corretto nella petizione. Al

proposito va in generale ricordato che quale mandatario l'avvocato è

responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari

affidatigli (art. 398 cpv. 2 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) e

risponde del danno che causa violando i suoi obblighi di diligenza e fedeltà

(cfr. DTF 134 III 534 consid. 3.2.2, 127 III 357 consid. 1b con rinvii). La

giurisprudenza riconosce che una mancanza ai doveri professionali nell'ambito

di una rappresentanza in giudizio (come ad esempio il mancato rispetto di un

termine di perenzione o di prescrizione) può comportare una responsabilità dell'avvocato,

in particolare se viene dimostrato che la causa sarebbe stata vinta se il

mandatario non avesse violato il suo obbligo di diligenza (cfr. al riguardo:

STF 4A_659/2018 del 15 luglio 2019 consid. 3.1, 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016

consid. 3 e rimandi; cfr. pure sentenza II CCA inc. n. 12.2016.61 del 21 luglio

2017 consid. 9 e rinvii). Premesso che non spetta evidentemente a questo

Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza o meno della pretesa fatta

concretamente valere dal cliente del ricorrente (cfr. per analogia, DTF 140 III

481 consid. 2.3.1), alla luce di tutto quanto precede, non è in ogni caso

possibile affermare che la controversa esecuzione forzata appaia addirittura

vessatoria. Tantomeno può essere considerata un mezzo per esercitare pressione

sull'assicurazione __________ al fine di muoverla a intervenire per risarcire

il danno. La stessa non può dunque essere considerata abusiva. Nulla muta il

fatto che la causa di risarcimento danni non fosse (almeno a quel momento) ancora

stata promossa: al di là dei problemi di finanziamento evocati dal ricorrente,

non appare peraltro del tutto inverosimile che, a fronte della segnalazione

effettuata dal collega, egli abbia voluto evitare che l'avvio della causa

giudiziaria potesse essere letto come un gesto irrispettoso nei confronti

della Commissione di disciplina ed un'ulteriore violazione delle regole (cfr.

ricorso, pag. 9).

Assunzione del mandato a

favore della ex controparte (b)

4. 4.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita

qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone

con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti

del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr.

STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e

patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della

professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA

- secondo cui l'avvocato esercita la

professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito

dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130

Considerandi

II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza

limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto

gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF

1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).

4.2

Da questo dovere generale di

fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia

rappresentanza. L'avvocato non può in generale

rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno

interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente

né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale

federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio

vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente

- un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea

Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes

gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il

divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i

quali sussiste una connessione fattuale,

bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann,

in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum

Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed.,

Berna 2017, n. 388).

Il divieto della doppia rappresentanza in giudizio di parti con

interessi contrapposti è assoluto. L'avvocato non può svolgere una tale doppia

rappresentanza nemmeno qualora entrambe le parti ne siano a conoscenza e vi

acconsentano, ritenuto che sussiste sempre il pericolo che a posteriori una di

esse abbia la sensazione che i suoi interessi non siano stati sufficientemente

salvaguardati (cfr. Testa, op.

cit., pag. 107 e 115 seg.).

4.3

Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale,

pertanto la possibilità di

agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità

del singolo caso, ritenuto che egli può accettare il nuovo incarico soltanto se

è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto

a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto

professionale (cfr. STF 2C_427/2009 del 23 marzo 2010 consid. 2.2 e

rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.; cfr. pure STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid.

5.1.3, confermata da STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1; STA 52.2018.409

del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio

2020.

consid. 7 e rimandi).

4.4

Nessun problema si pone invece di regola quando l'avvocato, terminato un

mandato, assume la tutela degli interessi della ex controparte, a

condizione che il nuovo mandato non abbia alcuna connessione con il precedente e

la riservatezza di tutte le informazioni del precedente cliente sia garantita (cfr.

Fellmann, Anwaltsrecht, n. 415;

cfr. pure Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 1445). Si tratta in particolare di casi in cui l'avvocato viene

incaricato dalla ex controparte di agire nei confronti di un terzo e il mandato

non ha nulla a che vedere con il suo ex cliente (cfr. Testa, op. cit., pag. 120 seg.).

4.5

Il rischio di incorrere

in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto

ancorché non materializzato. Non è quindi

necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B_510/2018

citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.4,

confermata dal TF).

4.6

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati

dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche.

L'art. 11 CSD ricorda in particolare il dovere dell'avvocato di evitare

ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli

di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati.

Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve

essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di

più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi

sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un

conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o

quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al

mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD

riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato

di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente

rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti

clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

5.

5.1. Nella decisione

impugnata, la Commissione ha ritenuto che, assumendo la difesa penale di G__________

dopo che aveva patrocinato i suoi familiari in altri procedimenti penali contro

di lui, il ricorrente fosse incorso in un conflitto d'interessi, vietato

dall'art. 12 lett. c LLCA, evidenziando come i mandati penali assunti

dall'avv. RI 1 abbiano un comun denominatore: benché non trattasi degli stessi

reati penali, essi hanno la stessa origine, ossia i comportamenti del signor G__________

(vuoi contro i propri famigliari, vuoi contro l'avv. B__________). Ha in

particolare considerato che l'accordo dei familiari non fosse sufficiente per

evitare la violazione di tale norma, ritenuta la sua finalità di tutela della

fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati, tanto più che la particolare

(potenzialmente conflittuale) situazione familiare del signor G__________ è una

volta di più confermata dal più recente scritto del fratello (doc. HH).

Altrettanto irrilevante ha reputato il fatto che non si sia realizzato alcun

reale pregiudizio. Ha al contrario ritenuto significativo che anche il

procuratore pubblico si sia chinato sulla questione.

5.2

Il ricorrente contesta la conclusione cui è pervenuta la precedente

istanza, sostenendo che nulla vieterebbe a un avvocato di difendere una ex

controparte in una pratica che non riguarda i propri clienti, per di più dopo

aver ottenuto il loro accordo e senza aver loro causato alcun pregiudizio o

messo in pericolo il segreto professionale, dal quale sarebbe peraltro stato

liberato. Rileva poi che, al momento di assumere il nuovo mandato, le querele

penali della madre e del fratello di G__________ nei suoi confronti erano già

state ritirate. Censura inoltre l'accertamento operato dalla Commissione,

secondo cui sarebbe stato il magistrato inquirente a sollevare spontaneamente

il problema di un potenziale conflitto d'interessi, evidenziando che la

questione sarebbe invece stata portata alla sua attenzione dal segnalante stesso.

A tal proposito sottolinea comunque come il procuratore pubblico, sentita la

sua presa di posizione, abbia continuato il procedimento fino all'emanazione

del decreto di non luogo a procedere, senza nulla eccepire. Ricordato come la

competenza di esaminare la capacità di un avvocato di assumere un mandato

professionale spetti all'autorità di procedura, disconosce quindi in concreto

alla Commissione qualsiasi competenza a esprimersi in proposito dal profilo

disciplinare.

5.3

Ora, dagli atti emerge che il 18 ottobre 2016 si tenne un incontro alla

presenza di G__________, di sua madre e di suo fratello nonché dell'avv. RI 1.

In quell'occasione gli interessati decisero anzitutto, di comune accordo, di

cessare le azioni nei confronti di __________ (invero avviate con il

solo scopo di "proteggerlo" in un momento complicato della sua vita;

cfr. dichiarazioni sub doc. B-C). Sempre di comune accordo, stabilirono che il

ricorrente avrebbe assunto il patrocinio di G__________, sia nella citata causa

successoria nei confronti degli zii (rivelatasi poi perenta), che nella

procedura penale aperta su querela/denuncia del segnalante (espressamente

menzionata nelle dichiarazioni sub doc. A-C). Procedure, queste, che da quanto

risulta dalle tavole processuali non avevano alcuna relazione con i mandati

penali precedentemente svolti dall'insorgente per conto dei familiari di G__________

e a quel punto conclusi con il ritiro delle querele. In concreto non si è dunque

in presenza di una situazione in cui l'avvocato rappresenta contemporaneamente

interessi divergenti. Neppure si tratta, come correttamente rilevato nel

gravame, del caso in cui l'avvocato si trova ad agire contro un ex cliente. Il

ricorrente ha infatti assunto la difesa di una sua ex controparte contro terzi

(gli zii nella procedura civile rispettivamente il segnalante in quella penale)

in procedimenti che nulla hanno a che vedere con il precedente mandato a favore

dei suoi familiari, che hanno peraltro acconsentito e addirittura richiesto il

suo intervento. Non si tratta quindi neppure di una situazione in cui gli ex

clienti potrebbero avere a posteriori la sensazione che i loro interessi non

siano stati adeguatamente tutelati, né in cui potrebbero essere utilizzate a

favore del nuovo cliente delle conoscenze apprese nello svolgimento del

precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale (ritenuto che la

madre e il fratello, ex clienti dell'insorgente, non sono parte né all'azione

di riduzione promossa in nome e per conto di G__________ contro i suoi zii, né

al procedimento penale avviato a seguito della querela/denuncia del segnalante).

In queste circostanze non è dunque ravvisabile alcun conflitto d'interesse

(cfr. supra, consid. 4.4). Significativo in questo senso - seppur non decisivo

(nella misura in cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la decisione

sulla capacità di postulare di un avvocato, che spetta all'autorità incaricata

del merito della causa, non riveste natura disciplinare e non esclude quindi la

pronuncia di una sanzione da parte della Commissione; cfr. DTF 138 II 162

consid. 2.5.1; STF 2A.560/2004 del 1 febbraio 2005 consid. 8; STA 90.2014.38

del 9 ottobre 2015 consid. 2.1; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1465 segg.) - appare il fatto che anche il procuratore pubblico

incaricato di trattare la querela/denuncia del segnalante nei confronti di G__________,

sebbene al corrente della concreta situazione, dopo avere sentito il ricorrente

in proposito, abbia ritenuto di procedere nei suoi incombenti senza negargli la

facoltà di difendere l'imputato.

6.

6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente

annullamento della decisione impugnata.

6.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza,

la decisione del 19 maggio 2020 (n. 300) della Commissione di disciplina degli

avvocati è annullata.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr.

1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera