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Decisione

52.2020.352

Multa LEPICOSC - responsabilità del direttore dei lavori

3 febbraio 2021Italiano12 min

A. RI 1, titolare di uno

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.352

Lugano

3

febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 2 luglio 2020 di

RI

1

contro

la decisione del 3 giugno 2020 della Commissione di

vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di

impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale

della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500), con la quale è

stata inflitta all'insorgente una multa di fr. 1'300.-;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, titolare di uno

studio d'ingegneria civile, ha eseguito la progettazione ingegneristica delle

strutture portanti per la ristrutturazione, con ampliamento, dello stabile sito

sul mappale _______ di __________, assumendo altresì l'incarico di direttore

dei lavori. Le opere da capomastro sono state appaltate alla ditta __________

di __________, non iscritta all'albo delle imprese di costruzione. I lavori

sono iniziati nel 2018 e il costo complessivo indicato nella domanda di

costruzione ammontava a fr. 203'500.-.

B. Il 6 maggio e il 2

ottobre 2019 la Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e

d'intonacatura (CPC) ha esperito dei controlli sul predetto fondo rilevando la

presenza di alcuni operai della ditta __________ i quali hanno riferito di aver

eseguito tutte le opere da capomastro sul cantiere in oggetto.

Dopo un accertamento presso l'Ufficio tecnico comunale di __________, l'8

ottobre 2019 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge

sull'esercizio della professione d'impresario costruttore e di operatore

specialista (CV-LEPICOSC) ha esperito anch'essa un sopralluogo sul cantiere,

rilevando la presenza di uno degli operai della ditta __________ già

controllato precedentemente dalla CPC. Questi, che stava eseguendo opere edili

(chiusura delle scanalature), ha confermato che i lavori da capomastro sul

fondo - tra cui demolizioni di pareti e costruzione di muri in cotto,

esecuzione di casseri, getto muri e solette in calcestruzzo armato - erano

stati interamente eseguiti da dipendenti della suddetta impresa. Il 16 ottobre

2019 la Commissione, considerata l'esecuzione di importanti opere edili da

parte di una ditta non iscritta all'albo delle imprese, ha notificato alla

ditta __________ un ordine di sospensione dei lavori e l'avvio di una procedura

disciplinare nei suoi confronti. L'ordine di sospensione dei lavori è stato

trasmesso, tra gli altri, anche a RI 1.

Il 19 novembre 2019 la CV-LEPICOSC ha autorizzato la ripresa dei lavori,

ritenuto che nel frattempo gli stessi erano stati attribuiti ad una ditta

regolarmente iscritta all'albo delle imprese di costruzione. Il medesimo giorno

la Commissione ha notificato a RI 1 l'avvio di una procedura disciplinare nei

suoi confronti e, preso atto delle osservazioni da questi inoltrate, con

risoluzione del 3 giugno 2020 gli ha inflitto una multa di fr. 1'300.- per

violazione dell'art. 4 LEPICOSC.

C. Avverso quest'ultima

decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; in subordine postula che

la multa inflittagli venga ridotta a fr. 500.-. Sostiene, in sostanza, che come

progettista e direttore dei lavori egli non abbia alcun obbligo di verifica che

l'impresa di costruzioni incaricata sia iscritta all'albo; di conseguenza egli

non può essere ritenuto responsabile di alcuna negligenza.

D. In sede di risposta, a

fronte degli argomenti ricorsuali esposti, la Commissione ha postulato una

riduzione della multa a fr. 1'000.-. Per il resto chiede, con argomenti di cui

si dirà per quanto necessario in seguito, che le altre censure sollevate da RI

1 vengano respinte.

E. In sede di replica e

di duplica, nonché di triplica e quadruplica, le parti hanno ulteriormente

sviluppato le loro contrapposte argomentazioni, riconfermandosi nelle

rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La

legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 16 cpv. 1 e

art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività

è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori

specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4

cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di

lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici

che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel

ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4

cpv. 2 LEPICOSC). Sono considerati di modesta

importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr.

30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.-

(art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC, il quale disciplina gli

obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti, emerge

chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo di requisiti

professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti edilizi e della

legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della sicurezza sul

cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui contratti

collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano

l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d)

nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di determinati

obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio del 30 agosto 1988 [n. 3344] del

Consiglio di Stato concernente la legge

sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF 2P.196/1999 del

13.

marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa

in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv. 2

RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita dalla

CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione

dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di

committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale

oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).

2.2

Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989,

emerge che tali norme sono state volute per ovviare

alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali

delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e

privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la

collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da

opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata

proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o

organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un

albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte

avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion

fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che

potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle

costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi

citati).

Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per

tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate

dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e

del genio civile.

3.

3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente

contesta la propria responsabilità. Ritiene che la LEPICOSC non imponga alcun

obbligo all'ingegnere progettista o al direttore dei lavori di controllare che

l'impresa di costruzione sia iscritta all'albo LEPICOSC, compito che

spetterebbe semmai al Municipio una volta ricevuta la richiesta di

autorizzazione all'apertura di un cantiere. In specie sostiene di avere segnalato,

prima dell'inizio dei lavori, che per l'esecuzione delle opere in parola era

necessaria l'iscrizione all'albo. Dal canto suo la ditta __________ aveva

rassicurato sia lui che la committente del fatto che disponeva dei necessari

permessi. A scanso di qualsiasi sua responsabilità, rileva poi come l'impresa

di costruzione abbia stipulato il contratto d'appalto direttamente con la

committente, senza alcun suo coinvolgimento in quanto direttore dei lavori.

Lamenta infine che gli ispettori della CV-LEPICOSC abbiano, a più riprese,

esperito dei controlli sul cantiere senza preventivamente avvisarlo.

3.2

Anzitutto va osservato che, contrariamente a quanto pretende il

ricorrente, né la CV-LEPICOSC né la CPC sono tenute a preannunciare

l'esperimento di un sopralluogo sui cantieri, ciò che di tutta evidenza

rischierebbe di compromettere la verifica del rispetto delle norme applicabili.

Gli ispettori, d'altronde, conoscono le norme di sicurezza da adottare e

nemmeno il ricorrente pretende che in specie questi abbiano tenuto comportamenti

irregolari sul cantiere.

Nel caso concreto si deve poi considerare che, trattandosi di un'importante

ristrutturazione con ampliamento dello stabile abitativo, le opere eseguite non

erano di modesta importanza e il valore totale delle opere da realizzare era

nettamente superiore alla soglia di fr. 30'000.-, per cui solo una ditta

iscritta all'albo poteva eseguire tali lavori, fatto questo che non è

contestato.

L'art. 16 LEPICOSC stabilisce che la violazione delle disposizioni di legge sia

punita con delle sanzioni che vanno dal semplice ammonimento, alla multa e fino

alla radiazione dall'albo. Il cpv. 3 del suddetto disposto prevede che il

contravventore sia punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in

qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore

principale oppure di subappaltatore, instaurando così un regime di

responsabilità che sanziona non solo l'impresa che esegue lavori edili senza la

necessaria autorizzazione, ma pure chi, anche solo per negligenza, non verifica

che l'esecuzione delle opere avvenga nel rispetto della LEPICOSC. Ora,

preliminarmente va osservato che, il principio di legalità è applicabile in

materia di sanzioni amministrative sia per quanto attiene alla legalità dell'infrazione (nullum crimen sine lege), sia per

quanto concerne la legalità della pena (nulla poena sine lege). La legge

deve dunque definire l'infrazione rimproverata all'amministrato e deve

prevedere la pena che gli sarà inflitta (Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 1212, pag. 415). Inoltre è ormai opinione

comune sia in dottrina che in giurisprudenza che per poter essere pronunciata,

una sanzione amministrativa presuppone una colpa da parte dell'amministrato,

che può essere intenzionale o per negligenza (Tanquerel, op.

cit. n. 1214, pag. 415 con numerosi riferimenti). Ne discende pertanto che l'estensione

del regime sanzionatorio a persone che non sono sottoposte alle regole di

comportamento sancite dal diritto pubblico applicabile, alle quali dunque quest'ultimo

non attribuisce né obblighi né diritti, appare alquanto problematica dal

profilo dei principi appena illustrati. Per quanto attiene più specificatamente

al caso in esame si deve innanzitutto considerare che la LEPICOSC prevede una

serie di disposizioni volte a regolare l'attività delle ditte di costruzione,

assoggettandole ad un regime autorizzativo. La stessa non sancisce alcun

obbligo a carico di quelle persone (fisiche o giuridiche) che in ambito

edilizio si occupano della direzione dei lavori. Ma quand'anche così non fosse,

si renderebbe perlomeno necessario

dimostrare una responsabilità del prevenuto, che potrebbe ad esempio consistere

nella sua partecipazione alla scelta di un'impresa di costruzione non iscritta

all'albo per la realizzazione di interventi edili assoggettati alla

LEPICOSC e che, di conseguenza, abbia violato, anche solo per negligenza, le

prescrizioni di legge. Sennonché anche questa evenienza non è qui data. Infatti,

non risulta che l'insorgente abbia avuto un ruolo nella scelta dell'impresa di

costruzione __________, la quale d'altronde ha stipulato il contratto d'appalto

direttamente con la committente (cfr. contratto d'appalto del 30 novembre 2018,

doc. I). Per contro, RI 1 aveva segnalato alla proprietaria del fondo e alla

stessa ditta esecutrice che, visto il tipo di lavoro in programma, era

necessaria l'iscrizione all'albo LEPICOSC (cfr. doc. F) e ha inoltre correttamente

indicato il nominativo dell'impresa di costruzione nella notifica di inizio dei

lavori inviata il 7 novembre 2018 (doc. H) all'Esecutivo comunale. Così facendo

il ricorrente ha messo in atto quanto in suo potere per permettere il rispetto

della LEPICOSC, la quale, come già detto, non gli attribuisce d'altra parte alcun

obbligo di agire né di segnalare all'Autorità di vigilanza eventuali

irregolarità nella gestione del cantiere di cui dovesse venire a conoscenza

nella sua qualità di direttore dei lavori. In simili circostanze si deve dunque

escludere qualsiasi responsabilità da parte del ricorrente, non potendosi nemmeno

pretendere che egli rinunci semplicemente al lavoro qualora l'impresa di

costruzione non si dovesse conformare alle prescrizioni legali. Non essendo

ravvisabile nella fattispecie in esame una violazione della LEPICOSC da parte

del ricorrente, lo stesso va di conseguenza prosciolto dagli addebiti che gli

sono stati rivolti.

4.

4.1. Visto

quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

4.2

Visto l'esito non si prelevano

né tasse né spese (art. 47 cpv. 6 LPAmm) e non si attribuiscono ripetibili al

ricorrente, non essendo egli patrocinato da un avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza la

decisione del 3 giugno 2020 della CV-LEPICOSC con cui è stata inflitta al

ricorrente una multa di fr. 1'300.- è annullata.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr.

1'200.- versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera