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Decisione

52.2020.364

Commessa pubblica. Aggiudicazione di un mandato di progettazione. Conformità offerta. Referenze

1 giugno 2021Italiano54 min

lo scambio degli allegati, il giudice delegato ha trasmesso al Consorzio A__________

Source ti.ch

Incarti n.

52.2020.357

52.2020.364

Lugano

1

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sui ricorsi

a.

del

6 luglio 2020 delle

RI

9, ,

RI

10, ,

RI

11, ,

RI

12, ,

RI

13, ,

RI

14, ,

RI

15,

RI

16, ,

RI

17, ,

che

compongono il Consorzio T__________,

patrocinate

da:

e

b.

del

10 luglio 2020 delle

RI

1

RI

2

RI

3

RI 4

RI 5

RI 6

RI 7

RI

8

che compongono il Consorzio A__________,

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 24 giugno 2020 (n. 3278) del

Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato il

mandato di progettazione per l'allestimento del progetto definitivo ed

esecutivo delle opere necessarie alla circonvallazione Agno-Bioggio al

Consorzio M__________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 14 gennaio 2020 il

Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni ha

indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo

la procedura libera, per aggiudicare il mandato per l'elaborazione del progetto

definitivo e per tutte le fasi seguenti secondo il modello SIA 103 (fasi 31-53),

esecuzione compresa, fino alla messa in esercizio della prevista strada di

circonvallazione tra la zona Vallone, nel Comune di Agno, e l'incrocio 5 vie,

nel comune di Bioggio (FU 4/2020 pag. 232 segg.).

L'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di idoneità (punto n. 4) per la

ditta capofila, rinviando alla documentazione di gara per ulteriori indicazioni

circa i requisiti richiesti ai membri consorziati e alle altre condizioni di

partecipazione.

Possono partecipare al concorso in qualità di

offerente responsabile (capofila di un consorzio di progettisti) unicamente

ingegneri o studi d'ingegneria civile aventi una referenza riguardante un

progetto di complessità simile al progetto in appalto, eseguito nel rispetto

delle seguenti esigenze:

-

nuova costruzione o ampliamento o

importante risanamento di infrastrutture stradali o ferroviarie (l'idoneità

della referenza è stabilita dal committente);

-

prestazione eseguita in qualità di

capofila per un progetto con percorso completo dalla progettazione

all'esecuzione includente le fasi 32+33 progettazione, 41 appalto e 51+52

realizzazione secondo la nomenclatura del regolamento 103 della Società

svizzera ingegneri ed architetti (SIA);

-

progetto concluso negli ultimi 30

anni, l'opera deve già essere stata ultimata a piena soddisfazione dei

committenti da almeno 24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia

estinta).

In alternativa, in mancanza di un progetto dal percorso

completo è possibile produrre con gli stessi vincoli soprastanti:

-

un progetto per le fasi 32+33

progettazione, la fase deve essere completa e conclusa a piena soddisfazione

dei committenti;

-

un progetto per le fasi 41 appalto

e 51+52 realizzazione ultimate, a piena soddisfazione dei committenti da almeno

24 mesi al momento della scadenza di gara (garanzia estinta).

Il documento indicava

inoltre i seguenti criteri di aggiudicazione:

a)

prezzo 30%

b)

attendibilità del prezzo orario

medio 20%

c)

attendibilità delle ore previste 20%

d)

organizzazione dell'offerente 15%

e)

referenze del capoprogetto

operativo 15%

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente le offerte di cinque consorzi, di importi compresi

tra fr. 12'988'137.- e fr. 18'096'348.-. Dopo valutazione delle stesse, il

committente ha deliberato la commessa al consorzio M__________, composto dalle

ditte CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, giunto primo in graduatoria con 512.70

punti.

C. a. Con ricorso del 6

luglio 2020 (inc. n. 52.2020.357) il Consorzio T__________, composto dalle

ditte RI 9, RI 10, RI 11, RI 12, RI 13, RI 14, RI 15, RI 16, RI 17, terzo

classificato, ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame. Lamenta la violazione del diritto di essere sentito

siccome il committente gli ha negato l'accesso alla documentazione di gara,

impedendogli di motivare il proprio ricorso. Si è quindi limitato a contestare

preventivamente la valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo

orario, riservandosi di presentare altre censure una volta visionati gli atti.

b. All'accoglimento del gravame si oppongono il committente e il Consorzio

aggiudicatario. Il primo precisa di aver fornito informazioni circostanziate al

ricorrente sugli aspetti più salienti della valutazione della sua offerta e di

quella vincitrice e motiva il diniego di accedere agli atti con la necessità di

tutelare la confidenzialità delle offerte degli altri partecipanti. Ritiene

pertanto rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Sostiene la

bontà della valutazione del criterio attendibilità del prezzo, conforme alle

regole annunciate. Dal canto suo, l'aggiudicatario difende l'operato del

committente.

D. a. Dopo aver preso

visione degli atti del concorso, il ricorrente, con la replica, sostiene

innanzitutto che l'offerta dell'aggiudicatario era carente di molteplici

attestazioni del pagamento degli oneri sociali. Non tutti i consorziati

avrebbero inoltre dimostrato di possedere le norme SIA e VSS aggiornate, come

richiesto dal bando di concorso. Il Consorzio avrebbe inoltre meritato

l'esclusione per mancato adempimento di alcuni criteri di idoneità. Contesta in

particolare la validità della referenza (galleria di base del Ceneri, opere

sotterranee e galleria a cielo aperto Vezia, lotto 854) apportata dallo studio

responsabile della galleria: l'opera sarebbe in realtà stata realizzata da

altri e non dalla ditta capofila CO 1. Il capo progetto operativo (CPO) G__________

non avrebbe inoltre la disponibilità per potersi occupare prioritariamente del

progetto, siccome impegnato su altri fronti. Circostanza che, oltre a determinare

l'esclusione dalla gara del Consorzio, dovrebbe pure incidere negativamente

sulla valutazione del criterio di aggiudicazione referenze del capo progetto

operativo con l'attribuzione della nota 0. Evidenzia inoltre che il

Consorzio aggiudicatario ha presentato due diverse persone come sostituto

capoprogetto (SCP): da un lato ha indicato M_______, dall'altro C__________.

Ciò basterebbe a invalidare l'offerta, siccome il committente avrebbe richiesto

una sola persona per quel ruolo. La manchevolezza dovrebbe quantomeno essere

sanzionata nel punteggio riferito al criterio di aggiudicazione organizzazione

dell'offerente con l'attribuzione della nota 4. Rivista la graduatoria,

l'insorgente meriterebbe 502.30 punti, mentre l'aggiudicataria 392.70. La

ricorrente ha infine censurato la ponderazione del criterio di aggiudicazione

attendibilità del prezzo orario medio, che l'avrebbe penalizzata

eccessivamente, e di quello riferito all'attendibilità delle ore.

b. Con la duplica, il committente esclude che l'aggiudicataria possa essere

estromessa dalla gara per la mancata presentazione di alcuni documenti

attestanti l'adempimento degli obblighi sociali, che notoriamente possono

essere inoltrati anche dopo il termine per la scadenza delle offerte. Per

quanto attiene alle norme SIA e VSS, esso spiega che secondo le regole di gara

era sufficiente che le predette normative fossero a disposizione di un

consorziato, requisito rispettato dall'aggiudicataria. Conferma quindi la

validità della referenza addotta dallo studio responsabile galleria, così come

dell'idoneità di G__________ ad assumere il ruolo di CPO. Essa avversa infine

la tesi dell'insorgente circa la difformità dell'offerta in relazione

all'indicazione della figura del sostituto capoprogetto, nonché quella inerente

alla ponderazione dei criteri di aggiudicazione.

c. L'aggiudicatario sostiene di rispettare tutti i criteri di idoneità

prescritti e versa agli atti la documentazione che attesterebbe l'adempimento

degli obblighi sociali e il possesso delle licenze per l'uso delle norme SIA e

VSS. In merito alla referenza dello studio capofila contestata, conferma la

validità della stessa producendo un'attestazione di __________, committente

dell'opera oggetto della referenza, che lo confermerebbe. Contesta quindi le critiche

dell'insorgente in merito alla mancanza di disponibilità di G__________ a

occuparsi del progetto e difende la validità dell'offerta benché preveda due

differenti sostituti capoprogetto. Avversa inoltre le critiche riferite alla

ponderazione dei criteri di aggiudicazione che, oltre ad essere tardive,

sarebbero pure infondate. Il Consorzio resistente sostiene infine che l'offerta

dell'insorgente avrebbe dovuto essere esclusa sia per motivi formali, ossia la

mancata presentazione di documenti attestanti il pagamento di oneri sociali,

sia per motivi sostanziali. Essa non avrebbe infatti presentato una valida

referenza del capoprogetto operativo designato, A__________. La referenza

concernerebbe infatti un'opera commissionata da società amministrate, e

verosimilmente di proprietà, dello stesso A__________.

E. a. Con un allegato di

triplica, l'insorgente ribadisce e affina le proprie tesi. Per quanto attiene

al sostituto capoprogetto, sostiene che M__________ non sarebbe idoneo a

ricoprire il ruolo siccome la referenza presentata non rispecchierebbe i

criteri del bando. Ravvisa un ulteriore motivo di esclusione del Consorzio

aggiudicatario, la cui referenza dello studio capofila e del capoprogetto

responsabile non sarebbe valida, siccome l'opera non sarebbe terminata almeno

24 mesi prima della scadenza della gara. Contesta infine che vi siano motivi di

esclusione della propria offerta.

b. Con la quadruplica, il committente e l'aggiudicatario confermano la propria

posizione e contestano le nuove allegazioni dell'insorgente sostenendo da un

lato la loro tardività, dall'altro che l'opera di cui alla referenza dello

studio capofila, rispettivamente del capoprogetto responsabile, è stata

collaudata nel 2016, mentre nel 2018 sono stati apportate riparazioni per

eliminare difetti minori. L'aggiudicatario ha pure precisato che M__________ è

in ogni caso idoneo a svolgere il ruolo di sostituto capoprogetto, essendo la

sua referenza (N9 UPlaNS Vennes-Chexbres-TP2) conforme alle esigenze poste

dagli atti di gara.

F. a. Pure il

Consorzio A__________, formato dalle ditte RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI

7 e RI 8, secondo classificato con 503.10 punti ha interposto ricorso dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo contro la delibera al Consorzio M__________

(inc. 52.2020.364). Esso chiede l'annullamento della decisione impugnata e

l'aggiudicazione della commessa in suo favore. In via subordinata, domanda che

la decisione sia annullata e gli atti rinviati al committente per nuova

decisione, rispettivamente l'annullamento dell'intera procedura di concorso. Il

tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Censura la

violazione del proprio diritto di essere sentito per non aver potuto accedere

al complesso degli atti di gara. Lesione che non potrebbe essere sanata nemmeno

dinanzi a questo Tribunale, a meno che non eserciti un potere cognitivo

completo rivedendo anche l'adeguatezza della decisione impugnata. Contesta

quindi la valutazione della propria offerta in relazione al criterio di

aggiudicazione (CA 5) riferito alle competenze delle persone chiave, ossia le

referenze del capo progetto operativo (CPO). Per tale criterio il ricorrente ha

ottenuto la nota 5, ossia 75 punti, mentre il Consorzio aggiudicatario la nota

6, ossia 90 punti.

b. All'accoglimento del gravame si oppongono il committente e l'aggiudicatario.

Entrambi ritengono che il diritto di essere sentito dell'insorgente non sia

stato leso, grazie alle informazioni rilasciate dalla stazione appaltante, che

gli hanno permesso di introdurre un ricorso motivato. Ogni eventuale violazione

potrebbe comunque essere sanata dal Tribunale. Nel merito, sostengono la

correttezza della valutazione delle referenze del CPO.

G. a. Con la replica, il

ricorrente ribadisce le proprie tesi e contesta il punteggio assegnato al

Consorzio aggiudicatario in relazione alla referenza del CPO, che meriterebbe

tuttalpiù la nota 4. Sostiene inoltre che il deliberatario andava escluso dalla

gara per aver modificato la composizione del Consorzio dopo la presentazione

dell'offerta, sostituendo T__________ con CO 2. Inoltre, come il ricorrente

(a), ritiene che l'aggiudicatario abbia presentato un'offerta viziata per aver

proposto due diverse persone per il ruolo di SCP. Una delle due, M__________,

non sarebbe neppure idonea a ricoprire il ruolo, in quanto il progetto di

referenza fornita concerne un'opera in corso di realizzazione e quindi non

terminata al momento della scadenza della gara. Il punteggio andrebbe quindi in

ogni caso ridotto con l'attribuzione della nota 4 per il criterio di

aggiudicazione legato all'organizzazione dell'offerente. Sollecita pure

l'esclusione del Consorzio __________, giunto al quarto rango, per diversi

motivi. Operazione che modificherebbe la classifica a proprio vantaggio.

b. Con la duplica, il committente ribadisce le proprie tesi con precisazioni di

cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. Contesta inoltre

che vi sia stata sostituzione di un membro del consorzio aggiudicatario: la ditta

T__________ è stata assorbita per fusione dalla CO 2, con mantenimento

dell'identità economica del concorrente. Sostiene inoltre che l'indicazione di

due SCP non costituirebbe una difformità tale da comportare l'esclusione

dell'offerta dell'aggiudicatario. La referenza apportata da M__________

sarebbe comunque valida per riconoscergli l'idoneità quale SCP. Con motivazioni

analoghe, pure l'aggiudicatario avversa le tesi dell'insorgente. Adduce inoltre

motivi che determinerebbero l'esclusione dell'offerta del ricorrente. Oltre

alla mancata allegazione delle attestazioni comprovanti il pagamento dell'IVA, sostiene

che la referenza per adempiere il criterio di idoneità CI 1 (competenza dello

studio capofila) non sarebbe valida. Capofila nell'ambito del progetto

presentato quale referenza (Consorzio Alptransit Biasca [CAB]) non sarebbe

infatti stata la RI 1, facente parte del Consorzio A__________, bensì la RI 9,

capofila del Consorzio T__________, unico che potrebbe quindi prevalersene. Nemmeno

sarebbe valida la referenza presentata quale requisito di idoneità del CPR A__________.

Infatti, il ruolo da lui assunto nell'ambito della progettazione della galleria

Vedeggio-Cassarate è stato quello di capoprogetto per il Dipartimento del

Territorio, ossia il committente, non invece in seno al mandatario della

progettazione dell'opera.

H. a. Con un allegato di

triplica il ricorrente ribadisce le proprie tesi, affinandole con motivi di cui

si dirà, nella misura del necessario, in appresso. Contesta inoltre di non

potersi prevalere della referenza addotta per dimostrare l'idoneità della ditta

capofila; esso avrebbe dimostrato di identificarsi, dal profilo sostanziale,

con la realtà imprenditoriale del soggetto che aveva effettivamente fornito la

prestazione. La medesima referenza, apportata anche a titolo personale da R__________

per la valutazione del criterio di aggiudicazione CA 5, sarebbe pure

perfettamente valida. Il Consorzio ricorrente contesta inoltre la censura

secondo cui A__________, designato quale CPR, non sarebbe idoneo. Il medesimo

può infatti vantare la referenza per il progetto della galleria Vedeggio-Cassarate

pur avendo ricoperto il ruolo di capoprogetto per conto del committente. Ravvisa

infine ulteriori motivi di esclusione dell'offerta del Consorzio M__________

per la mancata dimostrazione del pagamento degli oneri sociali.

b. Con la quadruplica, il committente e

l'aggiudicatario confermano la propria posizione con argomentazioni che saranno

riprese, per quanto necessario, in seguito.

Fatti

I. a. Terminato

lo scambio degli allegati, il giudice delegato ha trasmesso al Consorzio A__________

gli atti del ricorso introdotto dal Consorzio T__________ e viceversa, offrendo

loro la possibilità di presentare eventuali osservazioni.

b. Il Consorzio A__________ ha quindi preso posizione eccependo innanzitutto la

carenza di legittimazione del Consorzio T__________. Delle ulteriori

argomentazioni addotte e dello scambio di osservazioni delle parti che è

seguito si dirà, per quanto necessario, in appresso.

c. Dal canto suo il Consorzio T__________ sostiene che il Consorzio A__________

meritasse l'esclusione dalla gara sia per la mancata dimostrazione del pagamento

degli oneri sociali e del possesso delle norme SIA e VSS sia per inidoneità

dello studio capofila e del CPR, con argomentazioni analoghe a quelle addotte

dal Consorzio M__________. Censure che il Consorzio A__________ ha contestato

fermamente. Delle ulteriori argomentazioni di quest'ultimo, così come di quelle

addotte da committente e aggiudicatario si riferirà per quanto occorra, in

appresso.

J. Dell'accertamento

esperito dal Tribunale e delle prese di posizione delle parti al riguardo si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). I gravami sono tempestivi (art. 15

cpv. 2 CIAP).

1.2. In quanto partecipante al concorso e secondo classificato il ricorrente

(b) è senz'altro legittimato a contestare l'assegnazione della commessa a un

altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Va pure ammessa la legittimazione del ricorrente (a), terzo classificato,

conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale vigente al momento del

deposito del gravame, secondo cui la partecipazione al concorso basta perché

sia riconosciuta la facoltà di impugnare la decisione di aggiudicazione in

favore di un altro concorrente, senza che occorra verificare se sia in grado di

superare in graduatoria anche il secondo classificato. Giurisprudenza che nel

frattempo il Tribunale si è riservato di modificare (cfr. STA 52.2020.383 del

1° dicembre 2020 consid. 1.1.). In ogni caso, la possibilità del terzo

classificato di ottenere il mandato va pure ammessa siccome, per i motivi che

saranno esposti in seguito, il Consorzio A__________ avrebbe meritato

l'esclusione dalla gara. I ricorsi sono quindi ricevibili in ordine.

1.3. Avendo lo stesso fondamento di fatto, i ricorsi possono essere evasi con

un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm). Questo può essere emanato sulla base

degli atti, integrati dalla dichiarazione del 12 maggio 2021

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) acquisita agli atti dal

Tribunale, senza procedere all'assunzione delle prove sollecitate

dall'aggiudicataria (documentazione in merito all'azionariato di società che

hanno commissionato opere oggetto di referenze apportate dal Consorzio T__________),

e dal Consorzio A__________ (accertamenti sul doppio ruolo assunto nel progetto

di referenza dal CPO dell'aggiudicatario, audizione testimoniale). Per i motivi

che saranno meglio esposti nei seguenti considerandi, le prove richieste sono

insuscettibili di apportare elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1

LPAmm). Con l'acquisizione del citato documento da parte del Tribunale, il

carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la

documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

1.4. Saranno dapprima esaminate le censure comuni a entrambi i ricorsi (a) e

(b). Si procederà poi all'evasione di quelle avanzate dal Consorzio A__________

(ricorrente [b]), secondo classificato, e infine quelle del Consorzio T__________

(ricorrente [a]), terzo classificato.

Censure comuni dei

ricorrenti (a) e (b)

Considerandi

2.

Entrambi i

ricorrenti lamentano la violazione del diritto di essere sentito per il mancato

accesso agli atti della gara entro la scadenza del termine di ricorso.

2.1

La facoltà di consultare gli atti discende dal diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), mentre a livello cantonale tale garanzia

è ancorata all'art. 32 LPAmm ai sensi del quale chi è parte in un procedimento

amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto,

soggiunge il disposto (cpv. 2), può essere eccezionalmente negato a protezione

di legittimi interessi pubblici o privati preponderanti. Nell'ambito dei procedimenti di aggiudicazione di

commesse pubbliche, il diritto di esaminare gli atti assicurato

dall'art. 32 LPAmm è limitato dall'obbligo

dell'autorità di trattare in modo confidenziale le informazioni prescritto

dall'art. art. 11 lett. g CIAP. Situazioni conflittuali tra il diritto di esaminare

gli atti ed il diritto dei concorrenti a un trattamento confidenziale delle

informazioni fornite all'autorità

vanno risolte in base alla ponderazione degli interessi contrapposti (STA

52.2012.4

del 7 maggio 2012 consid. 3.1, 52.2010.397 del 25 novembre 2010

consid. 2.1; Etienne Poltier, Droit des marchés

publics, Berna 2014, n. 429, Peter Galli/

André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis

des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra

2013, n. 1191 segg.), fermo restando che una certa discrezionalità si

giustifica di regola unicamente in presenza

di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso

vedi l'art. 44 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

12.

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). In ogni modo, la tutela della natura confidenziale dei dati

comunicati dagli offerenti non deve andare a detrimento del principio della

trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP) od ostacolare, senza valide ragioni,

l'esercizio del diritto di ricorso (RtiD I-2013 n. 21).

2.2

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua

violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa

dall'autorità, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con

rinvii). La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio

nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga

dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3

con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in

presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una

riparazione entra inoltre in linea di

considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio

dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129

I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso

che l'autorità pervenga, attraverso una violazione

del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto

(DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii).

2.3

Nel caso concreto, la stazione appaltante non ha dato accesso all'intera

documentazione di gara e in particolare all'offerta dell'aggiudicataria. Ha

invece trasmesso la classifica finale e esposto oralmente gli aspetti salienti

della decisione. Il diniego assoluto alla visione degli atti del concorso

appare in effetti difficilmente giustificabile con l'esigenza di tutelare

segreti commerciali, ritenuto in particolare che non risultano indicazioni in

questo senso da parte degli offerenti. La questione non merita tuttavia

approfondimento ritenuto che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di consultare l'intero carteggio e di

pronunciarsi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, recuperando con la

replica e la triplica la possibilità di presentare ogni censura sulla

valutazione delle offerte. Ogni eventuale violazione del diritto di essere

sentito sarebbe quindi sanata dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di

fatto e di diritto che si pongono (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2b ad art. 61 e rif.). Contrariamente a quanto sostiene il Consorzio A__________,

il fatto che a questa Corte sia precluso il controllo dell'adeguatezza della

decisione (art. 16 cpv. 2 CIAP) non pregiudica in nessun modo i diritti di

parte degli insorgenti. Questi non hanno subito alcun pregiudizio ritenuto che la

particolarità della procedura in ambito di commesse pubbliche fa sì che l'accesso

agli atti sia utile e possibile soltanto dopo l'emanazione della decisione,

nell'ottica di valutare le possibilità di ricorso, nonché di argomentarlo

compiutamente. Del mancato accesso agli atti si potrà quindi tuttalpiù tenere

conto nella ripartizione delle spese, considerando il dispendio di tempo per

l'introduzione dell'atto di ricorso, a cui è necessariamente dovuta succedere

una replica per contestare adeguatamente la decisione di aggiudicazione.

Oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti

all'istanza inferiore si rivelerebbe un atto privo di qualsiasi interesse

pratico e costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia

processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid.

2.6.1; STF 2C_661/2011 del 17 marzo 2012 consid. 2; sentenze del

Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2014.234 del 7 luglio 2014 consid. 2.2

e VB.2012.668 del 15 luglio 2013 consid. 3).

3.

I ricorrenti

sostengono che il Consorzio M__________ non avrebbe allegato all'offerta tutte

le dichiarazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP.

3.1

Per l'art. 13 lett. d CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione

garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo

criteri oggettivi e verificabili. Secondo l'art. 5 lett. a della legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alla

presente fattispecie grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, il committente può

aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che

garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il

pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto

delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti

collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti

nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere

generale, volto a garantire le conquiste

sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale

(cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente

l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di

politica sociale, la norma tende

inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo

loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione

(cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/

Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che

non rispettano i principi sanciti

dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.

25.

lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018

consid. 3.1).

3.2

Riallacciandosi

all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare

all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

a) AVS/AI/IPG/AD;

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c) SUVA o istituto analogo;

d) Cassa pensione (LPP);

e) Imposte alla fonte;

f) Imposte federali, cantonali e comunali;

g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h) Pensionamento anticipato (PEAN);

i)

Contributi professionali;

unitamente a una dichiarazione

del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto

collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto

normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del rispetto della

parità di trattamento tra uomo e donna (cpv. 3).

L'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP prevede che le dichiarazioni sono valide per 6

mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. Le dilazioni di

pagamento degli oneri sociali e delle imposte, soggiunge il cpv. 5, non sono

ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

3.3

Per

principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39

cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da

considerare incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non

riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del

concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella

loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte

non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto -

quest'ultimo - notoriamente inammissibile (52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid.

6.3, 52.2018.281 consid. 3.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3). La

possibilità di sanare il difetto, producendo entro un termine perentorio le

dichiarazioni mancanti, va quindi concessa. Negarla, escludendo siccome

incomplete le offerte prive delle dichiarazioni richieste, configurerebbe una

disattenzione del principio di proporzionalità. Tale principio, ribadito

numerose volte anche in epoca recente dal Tribunale, è stato pure confermato anche in presenza di prescrizioni di gara

che violando il principio della proporzionalità e il divieto di formalismo

eccessivo prevedono l'esclusione immediata delle offerte prive, o non del tutto

provviste, delle dichiarazioni di cui trattasi (cfr. STA 52.2011.252 consid.

2.5

e 2.6).

3.4

I ricorrenti rimproverano all'aggiudicatario di non aver allegato all'offerta

attestazioni aggiornate comprovanti il pagamento di oneri sociali e imposte e

le autodichiarazioni del rispetto della parità di trattamento tra uomo donna

per diverse ditte consorziate e subappaltatrici. Laddove avvenuta, l'omissione

di tali documenti non poteva tuttavia comportare l'esclusione dell'offerta, ma

l'assegnazione da parte del committente di un congruo termine per presentarli,

come da costante giurisprudenza di questo Tribunale. Contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente (a), non si oppone a questa conclusione la disposizione

di gara di cui al n. 5.10 a pag. 23 delle condizioni d'appalto secondo cui:

All'offerta (Fascicolo "Offerta d'onorario -

Dichiarazioni dell'offerente") dovranno essere allegati tutti i documenti

previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri:

-

AVS/AI/IPG;

-

SUVA o Istituto analogo

-

Assicurazione perdita di guadagno

in caso di malattia;

-

Cassa pensione (LPP);

-

Contributi professionali;

-

Imposte alla fonte;

-

Imposte canconali e comunali

cresciute in giudicato;

-

Rispetto del CCL.

Tutte le dichiarazioni devono risultare valide almeno

fino a 6 mesi prima della scadenza della gara (si veda Allegato 1). Attestazioni

arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di

legge, prive di giustificazioni, non potranno essere considerate valide.

Qualora i concorrenti non fossero soggetti al pagamento dei contributi

professionali, essi sono tenuti a dichiararlo e motivarlo per iscritto.

[…]

Per la mancata presentazione dei documenti qui

sopra elencati: la stazione appaltante non ha più l'obbligo di richiamarli!

Ogni eventuale mancanza comporterà pertanto l'esclusione dell'offerta dalla

procedura.

Innanzitutto la

clausola non è prettamente in linea con l'indicazione di cui all'allegato 1

delle condizioni d'appalto, a cui essa stessa rinvia, secondo cui

In caso di mancata presentazione dei documenti qui sopra

elencati, di regola il committente escluderà l'offerta dalla procedura di

aggiudicazione.

La locuzione "di

regola" attenua infatti fortemente gli effetti preclusivi che potrebbero

derivare dalla clausola precedente, non escludendo la presentazione a posteriori

della documentazione. Le disposizioni di gara nel complesso non possono pertanto

essere ritenute chiare e inequivocabili su questo punto. Inoltre, la

comminatoria di esclusione immediata dalla procedura per la mancata

presentazione dei documenti di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP sarebbe contraria a

un principio giuridico indiscusso, sancito dalla giurisprudenza di questo

Tribunale, e violerebbe il principio di proporzionalità e del divieto di

formalismo eccessivo (STA 52.2011.252 consid. 2.6).

D'altro canto, sia la

disposizione di cui alla pos. 5.10 sia quella dell'allegato 1, riprendendo il

contenuto della versione dell'art. 39 RLCPubb/CIAP in vigore fino al 31

dicembre 2019, omettevano di richiedere l'attestazione del pagamento dell'IVA e

l'autodichiarazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna. Per

tutti questi motivi, va esente da critica la decisione del committente, che non

ha escluso l'offerta dell'aggiudicataria per la mancata produzione delle

attestazioni di alcune dichiarazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP, evitando

di cadere nel formalismo eccessivo.

Come di seguito

esposto, alcune censure sono prive di fondamento siccome la documentazione

allegata all'offerta era da ritenere conforme. Altre vanno invece disattese

poiché il deliberatario nel corso della procedura ha versato agli atti le

attestazioni mancanti e l'offerta, così sanata, va ritenuta completa.

3.4.1

Innanzitutto, le attestazioni concernenti il versamento dell'IVA da

parte della CO 1 e della __________ allegate all'offerta sono da ritenere

valide. Queste sono state rilasciate dall'autorità competente rispettivamente

il 27 febbraio 2020 e il 29 gennaio 2020, ossia entro i sei mesi dalla scadenza

del concorso (2 marzo 2020) e certificano che a quel momento le ditte erano in

regola con i loro obblighi fiscali. Che la dichiarazione precisi che le ditte

hanno saldato i rendiconti fino al 30 giugno 2019 nulla muta alla predetta

conclusione. Non vi è infatti motivo di credere che la società fosse in mora

con il pagamento di debiti di imposta: diversamente l'autorità non avrebbe

attestato la regolarità dei versamenti.

Il deliberatario ha

inoltre dimostrato che la ditta CO 3 era in regola con il pagamento dell'IVA al

momento della scadenza del termine per il deposito delle offerte (cfr. doc. 25

inc. 52.2020.357, doc. 23 inc. 52.2020.364).

È pure accertato che la ditta __________ (subappaltatrice) era in regola con il

pagamento degli oneri sociali al più tardi al 2 marzo 2020 (cfr. scritto del 12

maggio 2021 dell'AFC).

3.4.2

Per quanto attiene al consorziato CO 4, ditta individuale, si rileva che

la documentazione inoltrata con l'offerta è valida e attesta l'avvenuto

pagamento sia dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD sia delle imposte.

3.4.3

Cade pure nel vuoto la censura del ricorrente (b) secondo cui la __________

non avrebbe allegato all'offerta alcuna dichiarazione della Commissione

paritetica cantonale nel ramo del disegno, che invece risulta tra i documenti.

3.4.4

Il Consorzio ha inoltre comprovato che la ditta __________ era in regola

con il pagamento dell'imposta alla fonte, avendo saldato il 19 febbraio 2020,

ossia entro la data di scadenza per l'inoltro delle offerte, lo scoperto che

risultava dal documento annesso all'offerta (cfr. doc. 23 e 24 dell'inc.

52.2020.357, doc. 21 e 22 inc. 52.2020.364). L'aggiudicatario ha inoltre

versato agli atti un attestato della competente autorità fiscale del Canton __________

da cui emerge che la ditta __________ non è soggetta al pagamento di imposte alla

fonte (cfr. doc. 22 inc. 52.2020.357) invece dell'autodichiarazione

inizialmente presentata.

3.4.5

L'insorgente ha inoltre versato agli atti le necessarie

autodichiarazioni del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.

4.

I ricorrenti rimproverano

all'aggiudicatario di aver indicato due persone diverse per il ruolo di

sostituto capoprogetto (SCP). Ciò costituirebbe una difformità rispetto alle

condizioni di gara, da sanzionare con l'esclusione dell'offerta. In ogni caso,

la nota per il criterio di aggiudicazione legato all'organizzazione

dell'offerente andrebbe ridotta.

4.1

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb,

gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. L'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara e

univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di

trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in

ogni caso riservato il principio di

proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo

eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10

luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/

2008.

del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.

3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.

2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile

2013.

consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

4.2

Le condizioni di gara esigevano criteri di idoneità sia per quanto attiene

agli studi coinvolti, sia alle persone chiave designate per il progetto, ossia

il capoprogetto responsabile (CPR), il capoprogetto operativo (CPO), il

sostituto capoprogetto (SCP), l'ingegnere progettista responsabile tracciato

(T), l'ingegnere progettista responsabile manufatti (K), l'ingegnere

progettista responsabile galleria (GALL), l'ingegnere progettista responsabile

geotecnica (GT) e l'ingegnere progettista responsabile equipaggiamento di

esercizio e sicurezza (BSA). Per il CPR e l'SCP, le condizioni di gara

fornivano la seguente descrizione e ponevano i criteri di idoneità di seguito

riportati (cfr. fascicolo condizioni d'appalto, pag. 10 seg.).

CI 3.1.1. CAPOPROGETTO RESPONSABILE (CPR)

È il rappresentante designato del gruppo mandatario,

ma può limitarsi ad un impegno settimanale contenuto. Partecipa a tutte le

riunioni e alle sessioni di informazione, e funge da garante per la qualità

delle prestazioni dei suoi subordinati, in particolare del capoprogetto operativo.

Formazione richiesta: il CPR deve fare parte dello studio Capofila ed essere in

possesso di un diploma di Master of Science in ingegneria civile conseguito in

una scuola politecnica federale ETH o istituto equivalente (livello A); non

sono ammessi titoli rilasciati da istituti di livello B con successiva

iscrizione al registro REG A.

Esperienza: almeno 10 anni di esperienza professionale dopo la conclusione

degli studi.

Capacità linguistiche: padronanza dell'italiano, corrispondente al livello C1 secondo

il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 1,

svolto in veste di CP o SCP per le fasi 32 + 33 oppure 51 + 52 secondo SIA 103.

CI 3.1.2 SOSTITUTO CAPOPROGETTO (SCP)

Formazione richiesta: il SCP deve essere in possesso

di un diploma di Master o Bachelor of Science in ingegneria civile (ETH, USP o equivalente)

e fare parte dello studio Capofila o di uno studio consorziato T, K o GALL.

Esperienza: almeno 10 anni di esperienza professionale dopo la conclusione

degli studi.

Capacità linguistiche: padronanza dell'italiano,

corrispondente al livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento

per la conoscenza delle lingue (QCER).

Referenze: 1 progetto in analogia al criterio CI 1, svolto in veste di CP o SCP

per le fasi 32 + 33 oppure 51 + 52 secondo SIA 103.

Il criterio CI 1, al

quale la predette disposizioni rimandano, corrisponde al criterio di idoneità competenza

specifica dello studio capofila riportato in narrativa al consid. A).

4.3

Tra i criteri di aggiudicazione, il committente ha previsto di valutare l'organizzazione

dell'offerente (CA 4), per cui ha disposto quanto segue (cfr. fascicolo

condizioni d'appalto, pag. 20).

Con questo criterio viene valutata l'organizzazione

dell'offerente, in base all'organigramma che ciascun concorrente/consorzio

dovrà allegare e in base a quanto dichiarato e "crociato" nel

fascicolo "Offerta d'onorario - Dichiarazioni dell'offerente".

Possibilità di sostituire, se necessario, le persone chiave CPR, T, K, GALL,

GT, BSA (senza CPO) con altre di profilo analogo indicate tra i restanti

collaboratori:

tutte le 6 persone chiave nota 6

da 4 a 5 persone chiave nota 4

da 2 a 3 persone chiave nota 2

meno di 2 persone chiave nota 0

I sostituiti/subentranti devono soddisfare i seguenti

requisiti:

-

grado di occupazione settimanale

almeno uguale +/-20% a quello della persona da sostituire;

-

referenze almeno paragonabili a

quelle della persona da sostituire;

-

requisiti personali analoghi (italiano

min. B2, anni d'esperienza +/- 30%).

Prima della scadenza

del concorso, il committente ha risposto alle domande dei concorrenti, tra cui

quella di sapere se il sost. del Capoprogetto responsabile CPR di cui si

richiedono informazioni al § 5.2 del documento C-Offerta di

onorario-Dichiarazioni offerente-CAB-19-10-16 sia la stessa persona prevista al

criterio di idoneità CI 3.1.2. Esso ha confermato trattarsi della stessa

persona.

4.4

Nel fascicolo

offerta d'onorario - dichiarazioni dell'offerente, i concorrenti erano tenuti a

indicare i dati delle persone chiave, tra cui l'SCP. L'aggiudicatario ha

designato C__________, presentando quale progetto di referenza Alp transit:

tratta a cielo aperto tra "Portale sud Galleria di Base e l'innesto alla

Giustizia di Biasca".

I concorrenti dovevano pure proporre, più avanti nello stesso fascicolo, i

sostituti delle persone chiave, per la valutazione del criterio di

aggiudicazione CA 4. Negli appositi spazi, quale sostituto del CPR, il

Consorzio aggiudicatario ha indicato M__________ e il progetto di referenza USTRA

- N9 UPlaNS Vennes-Chexbres-TP2.

Ora, compilando in tale

maniera il modulo d'offerta, l'aggiudicatario ha proposto due figure diverse

per il ruolo di SCP. Si tratta a ben vedere di una scelta insolita, ma non

ancora vietata dalle disposizioni di gara. Nemmeno il fatto che il committente,

rispondendo a una precisa domanda, abbia confermato trattarsi della stessa

persona impediva espressamente di presentare due sostituti anziché uno solo.

Così come elaborata, l'offerta non appare quindi viziata.

Tanto più che la valutazione del criterio di aggiudicazione CA 4 non sarebbe

cambiata considerando C__________ quale SCP. La sua idoneità, e di conseguenza

l'analogia della referenza addotta con quella del CPR è stata valutata dal

committente e non è messa in discussione dai ricorrenti. La sua percentuale di

impiego è uguale a quella del CPR (100%, cfr. elenco del personale dedicato al

progetto, allegato 3 all'offerta dell'aggiudicataria) e vanta 27 anni di

esperienza professionale, ossia il 32.5 % in meno di quelli del CPR (40),

quindi entro il margine di tolleranza concesso dal committente per tutti i

concorrenti.

4.5

Ad ogni buon conto, vanno pure disattesi gli argomenti addotti dagli

insorgenti per contestare l'idoneità di M__________ ad assumere il ruolo di

SCP.

Il ricorrente (a) sostiene che il progetto portato quale referenza contempla

unicamente la fase SIA 31. Dal canto suo, il ricorrente (b) ritiene invece che

l'opera non sarebbe ancora compiuta.

Con l'offerta, il Consorzio ha tuttavia dichiarato che M__________ si è

occupato del progetto dal 2012 al 2016 e in questa sede ha prodotto scritti

datati 4 novembre 2016 del Dipartimento federale dell'ambiente, dell'energia e

delle comunicazioni (DATEC) da cui risulta che a quel momento il progetto era

pronto per la pubblicazione (cfr. doc. 40 inc. 52.2020.357 e doc. 6 inc.

52.2020.364). Da ciò si deve dedurre che anche le fasi SIA 32 (progetto

definitivo) e 33 (procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione)

erano concluse. Ciò basta per ammettere l'idoneità del sostituto capoprogetto secondo

quanto prescritto dalla disposizione CI 3.1.2. delle condizioni d'appalto. La

referenza poteva infatti concernere o le fasi 32 e 33 o le fasi 51 e 52. Il

rimando al criterio di idoneità CI 1 (competenze dello studio capofila, cfr. supra

consid. A) lascia intendere che, per quanto attiene al progetto per le fasi 32

+ 33 la fase deve essere completa e conclusa a piena soddisfazione dei

committenti. Non occorre per contro che l'opera stessa sia ultimata da

almeno 24 mesi.

4.6

Per riassumere quanto precede, l'offerta dell'aggiudicataria non deve

essere ritenuta viziata per la presentazione di due SCP, né merita di essere

ritoccata al ribasso la nota assegnata per il criterio di aggiudicazione CA 4.

Ricorso (b) del 10

luglio 2020 del Consorzio A__________

5.

Il Consorzio A__________

sostiene che l'aggiudicatario andava escluso dalla gara per aver modificato

composizione dopo la presentazione dell'offerta, sostituendo T__________ con CO

2.

La censura deve essere respinta. Come emerge dalla documentazione prodotta dal

ricorrente stesso, dopo l'inoltro delle offerte è avvenuta una fusione

nell'ambito della quale __________, ora ACO 2, ha assunto attivi e passivi

della società T__________. Una simile operazione non modifica l'identità

economica del concorrente (cfr. Martin

Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, pag. 794,

n. 1510 seg.). Non si tratta quindi della sostituzione di un membro del

Consorzio con un'altra persona giuridica. Inconferente è pertanto pure il

rimando alla condizione d'appalto di cui alla pos. 2.8 (pag. 6 del fascicolo)

che riguardano la sostituzione di un consorziato o di un subappaltatore dopo

l'assegnazione del mandato. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, è

ininfluente che la CO 2 sia inizialmente stata designata quale subappaltatrice

per le prestazioni specialistiche di ventilazione: nulla impediva al Consorzio

di eseguirle in proprio. Da questo profilo, l'aggiudicazione della commessa in

favore del Consorzio non viola quindi il diritto.

6.

Il Consorzio A__________

contesta la valutazione della propria offerta da parte del committente in

relazione al criterio di aggiudicazione CA 5 referenze del capoprogetto

operativo. Ritiene di meritare la nota 6, mentre il consorzio

aggiudicatario meriterebbe tuttalpiù la nota 4.

6.1

Per quanto attiene alle referenze del capoprogetto operativo il

committente ha stabilito la seguente regola di gara (cfr. condizioni d'appalto,

pag. 20).

Il capoprogetto operativo deve dimostrare le proprie

competenze e capacità nel muoversi nel contesto svizzero presentando:

- una referenza "tecnica" di un'opera (almeno

una parte di progetto) stradale o ferroviario da lui realizzato in veste di

progettista o verificatore o altro ruolo chiave (progetto T, K o GALL);

- una referenza "amministrativa" attestante lo

svolgimento di prestazioni di capoprogetto oppure di supporto al mandante BHU,

per progetti multidisciplinari di qualunque natura.

I progetti di referenza devono includere le fasi 32 +

33.

oppure 51 + 52 secondo SIA 103. Le stesse vanno indicate nelle apposite

schede del fascicolo "Dichiarazioni dell'offerente".

Il giudizio sarà suddiviso a metà tra le referenze "tecnica" e "amministrativa".

La nota finale verrà assegnata con libero metodo e

giudizio della stazione appaltante secondo lo specchietto per i criteri "non

matematici".

La valutazione si basa esclusivamente sui dati

dichiarati.

Inoltre, il Mandante si riserva il diritto di

coinvolgere altri specialisti per la valutazione del progetto di referenza.

L'assegnazione delle

note per criteri non matematici è definita nel seguente modo (condizioni d'appalto,

pag. 17).

Ottimo, chiaramente superiore alla media o migliore

offerta nota 6

Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi prefissati nota

4.

Carente nota

2.

Privo di valore, inattendibile nota

0.

Sono possibili valutazioni intermedie solo per

situazioni particolari.

6.2

Il Consorzio A__________

ha designato quale CPO R__________, con la referenza "Consorzio AlpTransit

Biasca" a valere come referenza sia tecnica sia amministrativa.

Per quanto attiene al Consorzio A__________, il committente ha assegnato la

nota 6 per la referenza tecnica e 4 per quella amministrativa, ossia una

valutazione finale corrispondente a 5. Circa la referenza amministrativa, la

stazione appaltante nelle sue schede di valutazione ha annotato quanto segue:

Capoprogetto, progetto analogo con medesima

tipologia/team di progettisti. Tutte le Fasi SIA svolte. La doppia funzione

implica tuttavia un conflitto di interessi e semplifica il compito

amministrativo. Di fatto il CP non "conduce" sé stesso ma si "segue"

in base alle sue esigenze progettuali. Presentando 2 referenze avrebbe prob.

risolto il problema.

Il committente, con la

risposta al ricorso, ha poi ulteriormente argomentato la propria valutazione

sulla referenza amministrativa del ricorrente. Ha osservato in primo luogo che

l'attività proposta non era completamente aderente alle attività richieste dal

concorso. Più precisamente, il progetto di referenza ha riguardato quasi

interamente aspetti del genio civile, mentre la parte rilevante

dell'impiantistica elettromeccanica è stata svolta internamente dal

committente. Questo non rispecchierebbe pertanto la caratteristica di

prestazione altamente pluridisciplinare come quella oggetto del concorso.

D'altro canto, il committente ha puntualizzato che il ruolo di direttore

generale (coordinatore) e quello di progettista (coordinato) non ha permesso di

intravedere nella referenza gli elementi di conduzione e di gestione del

progetto richiesti. L'accentramento su un'unica persona di questo doppio ruolo

garantirebbe meno efficienza nella conduzione e indipendenza nei confronti del

committente. Chi opera quale progettista, ha soggiunto, non riuscirebbe a

essere integralmente distaccato dagli interessi che lo coinvolgono nel contesto

delle difficoltà di risoluzione del progetto al pari di una figura che non

svolge alcun ruolo creativo o tecnico in seno al team di progettazione, ma ha

soltanto funzioni di coordinamento e di istruzione.

6.3

Occorre innanzitutto premettere che la stazione appaltante gode di ampio

margine di apprezzamento nella valutazione della referenza apportata. Posta

questa premessa, va poi rilevato che il criterio di aggiudicazione distingueva

nettamente l'esperienza tecnica del progettista da quella amministrativa del

capoprogetto. La considerazione, annotata già nelle tabelle di valutazione

delle offerte e meglio sviluppata negli allegati di causa dal committente,

secondo cui il doppio ruolo di progettista da un lato e coordinatore dall'altro

indebolisce la qualità della referenza amministrativa, destinata ad attestare

le capacità di coordinazione della persona chiave, non è priva di pertinenza. È

quindi sostenibile il giudizio del committente, che assegnando la nota 4 per la

parte amministrativa (soddisfacente, raggiunge gli obiettivi prefissati),

ha considerato la referenza conforme agli obiettivi, ma non ottimale, siccome

in quell'ambito R__________ non si era dedicato unicamente alla coordinazione e

alla direzione del progetto, con minori garanzie di indipendenza e

imparzialità.

6.4

Già solo per questo motivo, la valutazione del criterio di aggiudicazione

non lede il diritto. La criticità segnalata giustifica infatti, da sola, di non

assegnare la nota massima 6 per la referenza amministrativa. Non occorre

pertanto esaminare l'ulteriore argomentazione addotta dal committente soltanto

dinanzi a questo Tribunale, secondo cui il progetto di referenza non avrebbe

avuto una connotazione multidisciplinare sufficiente.

6.5

Il Consorzio A__________

sostiene che la nota assegnata per questo criterio di aggiudicazione al

Consorzio aggiudicatario meriti di essere ridotta da 6 a 5. La referenza

amministrativa presentata da G__________ potrebbe infatti aspirare al massimo

al 4.

Il ricorrente chiede innanzitutto di accertare che G__________ non abbia assunto

alcun doppio ruolo nell'ambito della referenza amministrativa presentata.

Inoltre, sostiene che il progetto presentato (USTRA EP-28 Tratta

Gentilino-Lamone) sarebbe tutt'ora in corso e non sarebbe conclusa che la fase

SIA 32. Nel 2012 sarebbero infatti state completate in tutte le fasi soltanto

le cosiddette misure anticipate. Il progetto presenterebbe inoltre meno

affinità con quello oggetto del concorso.

6.6

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la referenza

amministrativa di G__________ non è stata affatto presentata in modo

fuorviante. È infatti stato specificato che il progetto consisteva nelle misure

anticipate (cosiddette VoMa: vorgezogene Massnahmen, del valore di fr.

20'000'000.- a fronte dei 200'000'000.- dell'intero comparto), conclusesi nel

2012.

in tutte le fasi richieste. Sulla base della descrizione dettagliata del

progetto, il committente ha valutato positivamente la referenza, ammettendo

l'analogia delle prestazioni con quello del mandato (cfr. tabelle di

valutazione). Non vi è motivo di dubitare della sostenibilità di tale

conclusione, ritenuto che si tratta del progetto di un'opera stradale complessa

che ha coinvolto un team multidisciplinare. D'altra parte, nemmeno le

condizioni di gara ponevano esigenze particolarmente rigide al riguardo,

limitandosi a richiedere un progetto multidisciplinare di qualunque natura. La

funzione di capoprogetto svolta da G__________ è inoltre stata attestata con

uno scritto del 25 giugno 2012 dell'USTRA, da cui non emerge che abbia assunto

alcun ulteriore ruolo (cfr. scritto doc. 2, inc. 52.2021.364). La censura va

pertanto disattesa senza che occorra esperire ulteriori accertamenti.

Una diversa

valutazione del criterio di aggiudicazione non gioverebbe in ogni caso

all'insorgente dato che la sua offerta avrebbe meritato l'esclusione, per le

ragioni che seguono.

7.

Il Consorzio

aggiudicatario sostiene che la referenza di cui si vanta il CPR del Consorzio A__________

A__________ non sarebbe ammissibile. Nell'ambito del progetto di referenza, A__________

ha infatti svolto la funzione di capoprogetto per il committente e non per il

mandante. La persona chiave non adempirebbe al criterio di idoneità e il

Consorzio andrebbe escluso.

7.1

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di eseguire la prestazione oggetto della

commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza

ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione,

in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un

giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno

rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid.

2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla

dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004

n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3

ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64

segg.).

Di regola, le referenze sono

costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con

soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto

possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri,

specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3,

I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004

n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze

aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das

Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).

7.2

Come esposto al consid. 4.2 il CPR doveva apportare come referenza

un progetto in analogia al criterio CI 1 svolto in veste di CP o SCP per le

fasi 32 + 33 oppure 51 + 52 (criterio CI 3.1.1). Ne discende che, in difetto di

precisazioni contrarie e conformemente al senso che gli viene attribuito dalla

giurisprudenza sopra ricordata, per essere valida la referenza doveva

necessariamente consistere in un progetto eseguito per un committente, in grado

di attestare la propria soddisfazione se interpellato. Questa conclusione trova

conferma nel rinvio al criterio di idoneità CI 1, che prescrive espressamente

che l'opera realizzata e il progetto devono essere stati eseguiti a piena

soddisfazione dei committenti (cfr. supra consid. A).

Diversamente, l'ente appaltante avrebbe specificato il ruolo assunto dalla

persona chiave nell'ambito del progetto di referenza, come ha fatto per la

referenza amministrativa che il CPO doveva presentare per la valutazione del

criterio di aggiudicazione CA 5 (una referenza "amministrativa"

attestante lo svolgimento di prestazioni di capoprogetto oppure di supporto al

mandante BHU; cfr. capitolato d'appalto, pag. 20).

7.3

A__________ ha presentato quale referenza per dimostrare la propria

idoneità ad assumere la funzione di CPR il progetto della Galleria

Vedeggio-Cassarate nell'ambito del quale ha svolto il ruolo di capoprogetto per

conto del committente, lo Stato del Cantone Ticino (Dipartimento del

territorio), banditore della gara, quale suo dipendente. Ora, a prescindere

dall'importanza dell'opera e dalle competenze messe in campo nel suo lavoro, la

referenza non può essere ritenuta idonea per i motivi sopra descritti. Il

Consorzio A__________ andava pertanto escluso per non aver dimostrato il

rispetto dei criteri di idoneità da parte del CPR designato.

7.4

Visto quanto precede, il ricorso del Consorzio A__________ va respinto

senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure delle parti,

insuscettibili di condurre ad altro esito.

Ricorso (a) del 6

luglio 2020 del Consorzio T__________

8.

Il Consorzio T__________

rimprovera all'aggiudicatario di non aver dimostrato che tutti i consorziati

dispongono delle norme SIA e VSS almeno dal 2019. La CO 1 e la CO 3 avrebbero

inoltrato unicamente il giustificativo per l'abbonamento alle norme SIA del

2020, mentre quello alle norme VSS era scaduto il 30 giugno 2019. La T__________

avrebbe invece dimostrato soltanto la sua affiliazione alla SIA e non

l'abbonamento per l'utilizzo delle norme. Quello per le norme VSS sarebbe pure

scaduto al 1° agosto 2019.

8.1

A questo proposito le disposizioni di gara ponevano un criterio di

idoneità formulato come segue (cfr. fascicolo condizioni d'appalto, pag. 15, ad

CI 5.2):

Per l'esecuzione del progetto si richiede la

conoscenza e l'utilizzo delle norme applicabili al mandante (tecniche e

legali). Sia lo studio capofila sia gli studi consorziati responsabili T, K,

GALL devono disporre delle norme SIA e VSS necessarie almeno dal 2019. Una

copia dei rispettivi giustificativi deve essere allegata. I concorrenti

(esteri) che ne fossero sprovvisti possono partecipare avvalendosi della

facoltà di consorziamento.

8.2

Innanzitutto,

come rettamente rilevato dal committente, la disposizione di gara richiedeva

norme dal 2019 al mero scopo che queste fossero aggiornate. Abbonamenti per

l'anno 2020 sono quindi senz'altro ammissibili. Occorre inoltre convenire con

il committente che la regola di gara permetteva l'accesso a studi sprovvisti

delle norme avvalendosi del consorzio. La possibilità è stata accordata

principalmente per non svantaggiare gli studi esteri, ma non è esclusa per

quelli indigeni. È d'altro canto sostenibile interpretare le disposizioni di

gara in modo conforme al principio della parità di trattamento tra offerenti:

se in caso di concorrenti esteri il committente si accontenta che un solo

consorziato disponga delle normative SIA e VSS, così deve essere anche con

quelli indigeni.

8.3

Poste queste premesse, il Consorzio aggiudicatario ha dimostrato in sede

di offerta che le ditte CO 1, CO 4, CO 5 e CO 3 dispongono di un abbonamento

alle norme SIA. Che la T__________ (ora CO 2) non abbia allegato il

giustificativo per il predetto abbonamento, ma solo quello relativo

all'affiliazione alla SIA nulla muta alle predette circostanze. Tutte le altre

consorziate dispongono infatti del predetto abbonamento.

Esse hanno inoltre allegato i giustificativi riguardanti l'abbonamento alle

norme VSS: per tre di loro (CO 1, T__________ e CO 5) l'abbonamento risulta

valido soltanto fino a giugno, rispettivamente agosto 2019. Le critiche

dell'insorgente in proposito cadono nel vuoto già solo per il fatto che lo CO 4

ha allegato il giustificativo di un abbonamento valido per

tutto il 2019, al pari dei membri del Consorzio ricorrente, mentre la CO 3 ha

attestato di aver sottoscritto un abbonamento sino a febbraio 2020.

9.

L'insorgente contesta

la validità della referenza (galleria di base del Ceneri, opere sotterranee e

galleria a cielo aperto Vezia, lotto 854) apportata dallo studio responsabile

della galleria del Consorzio aggiudicatario: il progetto, concluso nel 2003,

sarebbe da attribuire al Consorzio __________ e T__________ e non alla ditta

capofila CO 1. L'idoneità del deliberatario non sarebbe quindi data.

Sennonché, come emerge dall'attestazione del 24 novembre 2016 di __________

versata agli atti dal resistente, CO 1 ha diretto il progetto per il lotto 854 quale

membro al 50% di un consorzio (cfr. doc. 30 inc. 52.2020.357). Tali dati

corrispondono a quanto indicato in sede di offerta, di modo che non vi sono

motivi per dubitare dell'idoneità dello studio responsabile galleria. La

censura va quindi disattesa.

10.

10.1. Il ricorrente mette inoltre

in dubbio l'idoneità di G__________ ad assumere il ruolo di CPO per il

Consorzio aggiudicatario. Sostiene che non avrebbe la disponibilità per potersi

occupare prioritariamente del progetto, siccome impegnato su altri fronti. In

appoggio alle sue argomentazioni, produce uno scritto del 16 aprile 2020 con

cui l'Ufficio federale delle strade (USTRA) comunica a un consorzio di cui

faceva parte pure la CO 1 la sua estromissione dal concorso "N02

Secondo tubo San Gottardo (2TG) - IP Opere definitive riordino svincolo Airolo"

per il motivo che G__________, designato come sostituto capoprogetto, non

avrebbe garantito la disponibilità richiesta per la funzione (40% per gli anni

2020.

e 2021); tenuto conto dell'impegno verificato per altri mandati in corso

all'interno di USTRA e AlpTransit, l'impegno complessivo reale sarebbe

risultato del 140% nel 2020 e del 135% nel 2021 (cfr. doc. F inc. 52.2020.357).

10.2

In relazione al ruolo chiave del CPO, il capitolato d'appalto si limitava

a prevedere che questo avrebbe dovuto potersi occupare prioritariamente del

mandato oggetto della commessa, partecipare a tutte le riunioni e sostenere il SCP

designato (cfr. condizioni d'appalto, pag. 10). Non erano per contro chieste prove

a dimostrazione della disponibilità effettiva del CPO né tantomeno specifiche

dichiarazioni al riguardo. Il committente non era pertanto tenuto a verificare il

coinvolgimento in altri progetti della persona chiave. I dubbi avanzati dal

ricorrente non possono condurre all'esclusione del Consorzio M__________. Le

valutazioni dell'USTRA non costituiscono una prova concreta per accreditare le

tesi dell'insorgente, ritenuto che sono emerse in una procedura estranea a

quella oggetto della presente vertenza e che non vi sono dettagli sugli elementi

presi in considerazione.

Di conseguenza, non ci sono nemmeno motivi per rivedere la valutazione del

criterio di aggiudicazione CA 5. Questa, d'altro canto, non si basava su

aspetti quali la disponibilità ad occupare la funzione in termini di tempo di

lavoro.

11.

Secondo il Consorzio ricorrente,

la referenza di cui si vanta l'aggiudicatario per dimostrare l'idoneità sia dello

studio capofila (CI 1) sia del CPR (CI 3.1.1) non sarebbe valida siccome

l'opera non sarebbe stata ultimata negli ultimi 24 mesi. A torto. Il verbale

versato agli atti dal ricorrente a sostegno della sua tesi (doc. L) porta la

data del 18 dicembre 2018, ma si riferisce all'eliminazione di difetti minori.

La consegna dell'opera in quanto tale è invece avvenuta il 30 novembre 2016,

come dimostrato dal verbale prodotto dall'aggiudicatario (doc. 42 inc.

52.2020.357). Lo conferma il fatto che in entrambi i documenti sia riportata la

data del 30 novembre 2019, rispettivamente del 30 novembre 2021 quale scadenza

del termine rispettivamente di 3 e 5 anni per la notifica dei difetti.

12.

L'insorgente contesta infine la

ponderazione dei criteri di aggiudicazione attendibilità del prezzo orario

medio (CA 2) e attendibilità delle ore (CA 3). Premesso di non

voler mettere in discussione la bontà delle formule adottate per valutare i

criteri, ma unicamente la loro ponderazione, sostiene che la propria offerta è

stata penalizzata in maniera eccessiva, malgrado la differenza di prezzo con

l'offerta della deliberataria fosse esigua.

12.1

Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica

l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38

cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede

(cfr. art. 5 cpv. 3 Cost.). È inoltre riconducibile al principio della

sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai

concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara

ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate

successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica

in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della

buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo

di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque

facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione,

pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I

241.

consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso

di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo

particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro

prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la

portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16

agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

12.2

Il committente ha stabilito, tra gli altri, un criterio di aggiudicazione

destinato a valutare l'attendibilità del prezzo orario medio, ponderato

al 20%, per cui ha annunciato il seguente metodo di valutazione (cfr.

condizioni d'appalto, pag. 18, ad CA 2):

Il prezzo orario indicato da ogni partecipante nel

fascicolo "Offerta d'onorario - Dichiarazione dell'offerente"

viene confrontato con il prezzo orario di riferimento. Il punteggio viene

assegnato in base alla percentuale di scostamento per rapporto a questo

riferimento.

Il "prezzo orario di riferimento" si ottiene mediando (50%-50%) il

prezzo orario medio valido per L'Amministrazione cantonale nell'anno in corso

(CHF 129.60/h) con il prezzo orario medio di tutte le offerte formalmente

valide pervenute.

I punti vengono assegnati in base alla formula

seguente:

Prezzo orario uguale al prezzo orario di riferimento

+/- 3% nota 6

Prezzo orario + 15% rispetto al prezzo orario di

riferimento nota 1

Prezzo orario - 15% rispetto al prezzo orario di

riferimento nota 1

Per gli altri valori,

il documento prevedeva che le note sarebbero state assegnate mediante interpolazione

lineare, come illustrato in un diagramma.

Esso precisava pure

che le offerte che avessero ottenuto una nota minore o uguale a 1.0 sarebbero

state considerate inattendibili e quindi scartate.

Per quanto attiene

invece al criterio di aggiudicazione CA 3 Attendibilità delle ore previste il

committente ha previsto il seguente metodo di calcolo:

il totale delle ore previste per il calcolo

dell'offerta, indicato da ogni partecipante nel fascicolo "Offerta d'onorario - Dichiarazione

dell'offerente" viene confrontato

col tempo medio (in ore) di riferimento. Il punteggio viene assegnato in base

alla percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento.

Il "tempo medio di riferimento" si ottiene

mediando (50%-50%) le ore definite dalla stazione appaltante con la media

risultante da tutti i montanti ore indicati dai partecipanti considerando le

offerte formalmente valide pervenute dopo avere verificato il criterio "Attendibilità

del prezzo orario medio" (criterio CA2).

Il committente ha

quindi annunciato che il montante ore ritenuto adeguato sarebbe stato

depositato con l'importo massimo di spesa e che i punti sarebbero stati

assegnati in base alla formula seguente:

Ore concorrente uguali al tempo medio di riferimento

+/- 3% nota 6

Ore concorrente + 20% rispetto al tempo medio di

riferimento nota 1

Ore concorrente - 20 % rispetto al tempo medio di

riferimento nota 1

Anche per questo

criterio il documento prevedeva che per gli altri valori le note sarebbero

state assegnate mediante interpolazione lineare e precisava che le offerte che avessero

ottenuto una nota minore o uguale a 1.0 sarebbero state considerate

inattendibili e quindi scartate.

12.3

La censura del

ricorrente è tardiva. Esso ha infatti omesso di impugnare il bando e ha

partecipato al concorso senza eccepire alcunché. Il metodo di valutazione e la

ponderazione dei criteri di aggiudicazione dell'attendibilità del prezzo e

dell'attendibilità delle ore previste erano illustrati in modo dettagliato

nelle condizioni di gara, così come era noto il prezzo orario medio

applicabile. Il possibile impatto della ponderazione dei criteri (20%), unico

aspetto contestato, era inoltre facilmente deducibile. Il Consorzio ricorrente,

formato da studi di ingegneria avvezzi alla partecipazione ai pubblici

concorsi, poteva pertanto rendersi conto fin da subito della portata e degli

effetti delle contestate regole di gara, e in particolare della loro

ponderazione, che non può pertanto rimettere in discussione in questa sede,

senza violare il principio della buona fede. Né d'altra parte, limitandosi a

una contestazione alquanto generica, il ricorrente sostiene che le norme

violino in modo particolarmente grave l'ordinamento delle commesse pubbliche.

13.

Visto quanto precede, anche il

ricorso del Consorzio T__________ va respinto senza che occorra esaminare le

ulteriori censure del Consorzio aggiudicatario, che non potrebbero condurre ad

altro esito.

14.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione delle domande cautelari tendenti alla concessione

dell'effetto sospensivo ai gravami.

15.

La tassa di giustizia è posta a

carico degli insorgenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). I medesimi

verseranno inoltre congrue ripetibili alle parti resistenti, entrambe

patrocinate (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm). Le ripetibili a favore dello Stato sono

tuttavia ridotte per tenere conto dello svantaggio subito dai ricorrenti per il

mancato accesso agli atti prima dell'introduzione del ricorso (cfr. consid. 2.3).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 15'000.- è posta a carico dei membri del Consorzio A__________

per fr. 7'500.- e a carico dei membri del Consorzio T__________ per fr.

7'500.-. Gli importi versati in eccesso a titolo di anticipo sono restituiti.

3.

A titolo di

ripetibili sia i membri del Consorzio A__________ sia i membri del Consorzio T__________

verseranno fr. 3'000.- ai membri del Consorzio M__________ e fr. 2'000.- allo

Stato.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera