52.2020.368
Commessa pubblica. Procedura ad invito. Specifiche tecniche
23 ottobre 2020Italiano22 min
personale, fornitura di PC portatile compreso di installazione e programmazione).
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.368
Lugano
23
ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo
sul ricorso del 16 luglio 2020 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 2 luglio 2020 con cui il Municipio
di CO 2, in esito a un concorso a invito per l'aggiudicazione della fornitura
di apparecchi di videosorveglianza occorrenti alla realizzazione del nuovo
impianto di lettura targhe sito nel nucleo del Comune, ha escluso l'offerta
della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'8 giugno 2020 il
Municipio di CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la RI 1, ad
inoltrare entro il 18 giugno seguente un'offerta per la fornitura di apparecchi
di videosorveglianza occorrenti alla realizzazione del nuovo impianto di
lettura targhe sito nel nucleo del Comune.
La documentazione di
gara trasmessa agli invitati indicava che la procedura era retta dalla legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e che il
concorso aveva per oggetto la fornitura e posa di tre apparecchiature di
videosorveglianza complete
(vale a dire munite di telecamera, custodia
per antenna 4G, router 4G e bride di fissaggio), nonché le prestazioni di
servizio correlate alla messa in funzione di questi impianti (quali la
fornitura e programmazione di software per tre telecamere, l'istruzione del
personale, fornitura di PC portatile compreso di installazione e programmazione).
Relativamente al software, il modulo d'offerta inserito nel
capitolato d'appalto prevedeva la seguente posizione.
236.73
Installazioni di videosorveglianza
Prezzo Importo
554.161.004
Software e programmazione.
Fornitura e programmazione
di software CATCH KEN per 3
telecamere.
Il software è completo di:
- Sistema letture targhe.
- Controllo transiti.
- Licenza per 1 posto lavoro.
Completo di contratto di
Manutenzione per una durata
di 4 anni che comprende:
- Supporto e manutenzione a distanza.
- Supporto e manutenzione in loco.
- Aggiornamento software
(updates e upgrades gratuiti)
1 up
……………..
……………..
Il documento conteneva inoltre le seguenti posizioni, identiche per tutte e tre
le apparecchiature di videosorveglianza richieste (cfr. descrittivo e modulo
d'offerta impianto TVCC, pos. 00.01, 00.02 e 00.03, pag. 3 e segg.).
235.65
App. videosorveglianza
Prezzo Importo
554.161.001
554.161.002
554.161.003
Telecamera.
Fornitura e posa in opera di
CATCH KEN telecamera, completa di
illuminazione IR.
Obiettivo telecamera da 16 o 25 a scelta (da definire
con la direzione lavori sul posto).
Cavi e connettori inclusi.
Completa di tutti gli accessori e attività
necessarie per dare il lavoro a norma e
perfettamente funzionante.
CI20.
up = pz
Prodotto equivalente offerto
………………………………
………………………………
1 up
Custodia con antenna 4G
Fornitura e posa in opera di
Custodia CATCH KEN.
Custodia per trasmissione dati 4G con Catch Cam
comprensivo di:
- Custodia RAL7042 colore grigio (standard)
- Sportello retro con chiusura
- Ventilatore per funzionamento continuo
- Profilo a U
- Brida per applicazione rapida (2 pezzi)
- Cavo corrente ca. 3 m completo di connettori.
Completo di tutti gli accessori e attività necessarie
per dare il lavoro a norma e perfettamente funzionante.
CI2.
up = pz
Prodotto equivalente offerto
……………………………….
……………………………….
1 up
Router 4G
Fornitura e posa in opera di CATCH KEN 4GM
SISTEMA 4G comprensivo di:
- 4G router incluso
- Corrente per CatchCam
- Alimentazione +12V e 230V
- Cavo corrente +12V/230V
- Classe protezione IP65
Completo di tutti gli accessori e attività necessarie
per dare il lavoro e perfettamente funzionante.
CI20.
up = pz
Prodotto equivalente offerto
………………………………
………………………………
1 up
……………..
……………...
………………
……………..
…………….
………………
Gli atti del concorso
non specificavano secondo quali criteri e modalità le offerte sarebbero state
valutate.
B. Nel termine stabilito
tutte le ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando offerte
comprese tra fr. 34'783.86 e fr. 72'859.10.
Il 30 giugno 2020 il
Municipio, fondandosi sul rapporto di delibera del 26 giugno 2020 allestito
dalla _______, ha risolto di escludere dalla gara l'offerta della RI 1 poiché
difforme [non rispetta i requisiti nel capitolato di concorso (vedi rapporto
di delibera allegato)], e di deliberare la commessa alla CO 1, dandone
comunicazione alle parti il 2 luglio 2020.
C. Contro la predetta
decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone la modifica nel senso che la commessa le sia aggiudicata,
subordinatamente l'annullamento e il rinvio degli atti al committente affinché
riformuli il capitolato e lo ritrasmetta ai concorrenti. Il tutto previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha eccepito per cominciare la carenza di motivazione della
decisione impugnata. Nel merito, ha reputato il capitolato carente
giacché non indica quali aspetti della fornitura erano vincolanti e
inderogabili e quali condizioni potevano invece essere soddisfatte mediante
prodotti alternativi. Infatti, da un lato ha solamente parzialmente indicato
la possibilità di fornire prodotti equivalenti e a quali condizioni,
dall'altro non ha minimamente menzionato il fatto che il marchio CATCH KEN fosse
vincolante e per quali ragioni. Ha
inoltre rilevato che il capitolato non preannunciava alcun criterio di
aggiudicazione, né specificava secondo quali modalità le offerte sarebbero
state valutate. Per il resto, la ricorrente si è riservata di
approfondire le proprie censure una volta presa visione degli atti concorsuali.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il committente, domandando anche la revoca
dell'effetto sospensivo frattanto concesso al ricorso dal Tribunale in via
supercautelare. Ha annotato che il
diritto di essere sentito dell'insorgente non è stato violato, atteso che la
decisione impugnata e il relativo rapporto di delibera ad essa annesso
risultano debitamente motivati. Ha rilevato di aver deciso di procedere
all'acquisto di un determinato impianto di letture targhe che si basa sul software
CATCH KEN per renderlo compatibile con il sistema di gestione delle
contravvenzioni in procinto d'acquisto presso la polizia di Bioggio,
convenzionata con il Comune di CO 2. Infondata oltre che tardiva è dunque
la critica secondo cui il capitolato sarebbe stato allestito allo scopo di
favorire i prodotti CATCH KEN. La stazione appaltante ha inoltre sostenuto
che trattandosi di una procedura ad invito, l'introduzione nel capitolato di
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata marca fosse del tutto
legittima. Ha annotato che i prodotti oggetto di fornitura sono descritti in
modo preciso e univoco negli atti del concorso e costituiscono dei beni
ampiamente standardizzati. Richiamando l'art. 32 cpv. 3 LCPubb, ha ritenuto di
aver quindi operato in modo corretto valutando le offerte unicamente sulla base
del criterio del minor prezzo.
b. La deliberataria si
è rimessa al giudizio del Tribunale.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto operante nel campo degli impianti di videosorveglianza e invitata a
partecipare alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la sua
estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La
potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1
potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto
contro la decisione di esclusione (fra le tante, STA 52.2016.330 del 9 novembre
2016 consid. 1).
1.2. Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le
generiche prove testimoniali
offerte dall'insorgente non appaiono idonee a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
1.3. Alla fattispecie tornano applicabili la LCPubb e il regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e il concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
730.110) nella loro versione in vigore dal 1° gennaio 2020.
Considerandi
2.
L'insorgente eccepisce
per cominciare la carenza di motivazione della decisione impugnata, che non
specificherebbe la ragione della sua esclusione dalla gara.
2.1
La natura e i
limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla
normativa procedurale cantonale: secondo l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere
motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del
termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la
trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del
provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto
di difesa e a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla
legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31
consid. 2c; Marco Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 26, n. 1). L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di
aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto
all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati
e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio,
effetto sospensivo.
2.2
Ferma restando
l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle predette norme che
disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione
e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate,
conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito
ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la
motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni
operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai
diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti,
ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di
esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del
18.
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e
rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle
contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e).
Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti
all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la
motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere
posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT
II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 citata consid. 2.1 e rimandi, 52.2011.288 del 12
settembre 2011 consid. 2.1).
2.3
Con la decisione impugnata il committente,
oltre ad aver aggiudicato la commessa alla CO 1, ha sancito l'esclusione
dell'offerta dell'insorgente in quanto non rispetta i requisiti contenuti
nel capitolato di concorso, richiamandosi al rapporto di delibera del suo
consulente esterno, di cui ha allegato una copia alla propria comunicazione.
Da questo documento emerge che la ditta RI 1 non ha rispettato la richiesta di
fornire la quotazione esclusiva per il software CATCH KEN, ma bensì ha offerto
un software diverso denominato Tecnosens (https: www.tecnosens.it/) e che relativamente
al software la marca era imposta e non si poteva cambiare e proporre altre
tipologie di software.
Queste indicazioni hanno permesso alla ricorrente di capire alla perfezione i
motivi e la portata della decisione censurata. Lo prova il fatto che la stessa
è stata impugnata compiutamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
con il gravame che ci occupa. D'altro canto, in
sede di risposta il committente ha inoltre illustrato ulteriormente le
ragioni della propria decisione, alle quali la ricorrente ha potuto replicare.
In simili evenienze l'insorgente non può dolersi con successo di una violazione
del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di
accogliere la censura in tal senso sollevata nel suo ricorso. Ogni eventuale
lesione del suo diritto di essere sentito sarebbe stata comunque e ampiamente
sanata in questa sede.
3.
La ricorrente rileva che gli atti del concorso non indicherebbero
alcun criterio di aggiudicazione e non specificherebbero le modalità di
valutazione delle offerte.
3.1
Secondo l'art. 32 cpv. 1
LCPubb, il committente aggiudica la
commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata
sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la
sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,
l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la
responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il
valore tecnico. I
criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere
indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a
questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con
la commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo
valore di ponderazione. L'esigenza di
fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza
discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. c LCPubb). I criteri di
aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della
commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo
scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del
quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini
della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero
limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di
giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre
nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il
committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che
intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,
lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di
valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura
delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo
di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende
invece salvaguardare (STA 52.2011.97 dell'11 maggio 2011).
3.2
Trattandosi di beni ampiamenti
standardizzati, l'art. 32 cpv. 3 LCPubb precisa che l'aggiudicazione della
commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor
prezzo. L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una
questione giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di
apprezzamento che il Tribunale può sindacare unicamente nella misura in cui il
suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto
il profilo dell'abuso del poter d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb),
dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base
del solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di
beni ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla
possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr. Peter Galli/André Moser/
Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
3.
ed., Zurigo 2013, n. 832 e 879; STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid.
3.1
con riferimenti alle sentenze del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo VB.2014.701 del 7 maggio 2015, consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11
settembre 2003, consid. 3, decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6
luglio 2005, pubblicata in BR 2007, pag. 199
e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque permettere alla
stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far capo, di massima,
ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1 LCPubb. Per ciò fare,
possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che caratterizzano la
prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia, non invece
requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le referenze
o la formazione degli apprendisti. Lo
standard comune richiesto è dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi
dalle esigenze qualitative imposte dalle norme del relativo settore in cui la
commessa si situa, vuoi dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr.
STA 52.2019.646 del 25 giugno 2020 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali
e dottrinali sopra citati).
3.3
In concreto, è ben vero che, contrariamente
a quanto prescritto dagli art. 32 cpv. 2 LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, il committente non ha indicato nei documenti di gara i criteri di aggiudicazione in
ordine di importanza, con la relativa ponderazione. Né ha precisato secondo
quali modalità le offerte sarebbero state valutate. Tuttavia, nella
misura in cui i concorrenti dovevano compilare il modulo di offerta indicando
unicamente il prezzo delle varie componenti necessarie a dotare il nucleo di CO
2.
di un sistema di rilevamento targhe (prodotte su larga scala industriale e
qualificabili alla stregua di beni ampiamente standardizzati; cfr. in senso
analogo, STA 52.2019.646 citata consid. 3.2), non poteva sfuggire loro che le offerte
sarebbero state valutate unicamente sulla scorta di questo criterio. L'unico
criterio di aggiudicazione del minor prezzo si basa infatti su di un parametro
valutabile in modo oggettivo e permette di salvaguardare i principi che
governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare da un punto di
vista della trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza
efficace tra concorrenti. Da questo profilo, gli atti di gara - peraltro
rimasti incontestati - non ledevano quindi il diritto.
4.
Giusta l'art. 26 cpv.
1.
LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo
completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a
diposizione dal committente. L’offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed
univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del
capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di
trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al
riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La
conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque
un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in
ogni caso riservato il principio di
proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo
eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/
2008.
del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.
3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.
2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile
2013.
consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
5.
Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15
aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che
definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà
d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia,
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e metodi di produzione,
come pure le prescrizioni relative alle procedure di valutazione della
conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite,
adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio
internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto (cpv. 1). Le
specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso: (a)
definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto piuttosto che in
funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono,
oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali, su norme
nazionali riconosciute o su codici delle costruzioni (cpv. 2). Non devono
essere richiesti o menzionati, soggiunge la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica
o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini
o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi
sufficientemente precisi o intellegibili per descrivere le condizioni
dell'appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali "o
l'equivalente". Per le commesse
edili e le forniture, dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto
deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere
(art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). L'art. 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che
nell'allestimento del capitolato è di
principio vietato introdurvi
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o marca
oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o escludere
determinati concorrenti. Prescrizioni
del genere, accompagnate dall'indicazione "o equivalente" sono ammesse soltanto nei casi in cui
non sia possibile una descrizione dell'oggetto della commessa mediante
prescrizioni sufficientemente precise. L'onere della prova dell'equivalenza è a
carico dell'offerente (art. 10a cpv. 4
RLCPubb/CIAP). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi
nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei
potenziali concorrenti (STA 52.2019.646 citata consid. 6.1; Galli/Moser/Lang/Steiner,
op. cit., n. 405 segg.). Si giustifica una
deroga quando, segnatamente: (a) le norme, i benestare
tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano
alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o
qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo
soddisfacente la conformità di un prodotto a
tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, (b) le
apparecchiature già impiegate dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti
non compatibili, o il cui costo risulterebbe sproporzionato rispetto al valore
complessivo della commessa, oppure (c) ciò è necessario per promuovere o
conservare le risorse naturali o la protezione dell'ambiente (art. 10a cpv. 3
RLCPubb/CIAP).
6.
6.1
Nell'evenienza concreta, il capitolato esplicitava in modo
concreto, preciso e completo l'oggetto della prestazione messa a concorso. Esso
stabiliva esattamente le caratteristiche di ogni componente del nuovo impianto
di rilevamento targhe da posare nel nucleo di CO 2 in corrispondenza del Muro __________,
di via __________ e di __________. Relativamente al software,
specificava che era richiesto il software CATCH KEN per 3 telecamere (vedi
pos. 554.161.004). La condizione, chiarissima, non poteva essere interpretata
altrimenti se non nel senso che i concorrenti avrebbero dovuto offrire quel
determinato software, e non già un altro tipo di programma informatico. Del
resto, non vi era nessuno spazio riservato nel capitolato per specificare altri
prodotti equivalenti (diversamente da quanto valeva per altre posizioni, come
ad esempio il PC portatile e le singole componenti delle apparecchiature di
videosorveglianza; cfr. pos. 554.161.006 e 554.161.001 e segg.), né il
committente era tenuto ad offrire ai concorrenti questa possibilità, vista la
sua dichiarata esigenza (della quale meglio si dirà in appresso) di disporre di
un impianto di lettura targhe che si basa sul software CATCH KEN. A
torto la ricorrente pensa quindi di avversare questa scelta nel contesto di
un'impugnativa contro la delibera. Avendo rinunciato ad impugnare la
documentazione di gara, la RI 1 - che ha anche presentato un'offerta senza
sollevare alcuna obiezione (agire implicante ex lege l'accettazione di tutte le
condizioni di gara; art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) - non può ora contestare con
successo la tipologia di software esatto dalla stazione appaltante. Ferme
queste premesse, è pacifico che il software offerto dalla ricorrente (Tecnosens)
è diverso da quello (CATCH KEN) richiesto dal committente. Se ne deve
concludere che rettamente l'offerta della RI 1 è stata estromessa dalla
procedura poiché difforme. La controversa esclusione non procede da un eccesso
di formalismo, né viola il principio della proporzionalità o disattende quello
della buona fede. Al contrario, ammettere l'offerta in discussione avrebbe
costituito una palese disattenzione del diritto, in particolare sotto il
profilo dell'uguaglianza di trattamento che va assicurata a tutti gli
offerenti.
6.2
A titolo abbondanziale, si osserva che la censura dell'insorgente secondo
cui il capitolato sarebbe stato allestito allo scopo di favorire i prodotti
CATCH KEN appare ad ogni modo infondata. Se da un lato è vero che alla pos.
554.161.004
del modulo d'offerta l'ente banditore ha richiesto la fornitura di
un software di una ben specifica marca, non attenendosi al divieto
sancito, a titolo di regola generale, dagli art. VI cpv. 3 AAP e 10a cpv. 2
RLCPubb/CIAP, è dall'altro lato altrettanto evidente che nel caso di specie
tale circostanza non è però tale da inficiare la validità del bando. In effetti,
nella misura in cui il Municipio di CO 2 ha indetto una procedura di concorso
ad invito e tutte e quattro le ditte da esso interpellate erano in grado di
fornire il prodotto che intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta
di specificare nel dettaglio il medesimo, indicandone la marca, non ha portato
ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. Ne
deriva dunque che la finalità dell'art. 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP - che mira in
definitiva solo ad evitare che il committente possa ostacolare l'accesso al
mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione di specifiche tecniche
troppo precise (cfr. 52.2019.646 citata consid. 6.2) - non è stata in alcun
modo disattesa all'occorrenza. A ciò si deve aggiungere che la decisione di
pretendere la fornitura di un determinato programma informatico piuttosto che
di un altro è dettata dalla volontà del Municipio di renderlo compatibile con
il sistema di gestione delle contravvenzioni. Ora, una simile scelta si
giustifica per i diversi vantaggi tecnici e gestionali (si pensi in particolare
alla compatibilità con il sistema per la gestione delle contravvenzioni in
procinto d'acquisto presso il corpo di polizia convenzionato con il Comune),
che verrebbero meno nel caso in cui le telecamere di videosorveglianza fossero gestite
con un software diverso.
7.
Confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va pertanto
respinto nella misura in cui è ricevibile (cfr. supra, consid. 1.1).
8.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione
della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
9.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre al committente,
patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Essa verserà al Comune di CO 2 identico importo a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera