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Decisione

52.2020.368

Commessa pubblica. Procedura ad invito. Specifiche tecniche

23 ottobre 2020Italiano22 min

personale, fornitura di PC portatile compreso di installazione e programmazione).

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.368

Lugano

23

ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 16 luglio 2020 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 2 luglio 2020 con cui il Municipio

di CO 2, in esito a un concorso a invito per l'aggiudicazione della fornitura

di apparecchi di videosorveglianza occorrenti alla realizzazione del nuovo

impianto di lettura targhe sito nel nucleo del Comune, ha escluso l'offerta

della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. L'8 giugno 2020 il

Municipio di CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la RI 1, ad

inoltrare entro il 18 giugno seguente un'offerta per la fornitura di apparecchi

di videosorveglianza occorrenti alla realizzazione del nuovo impianto di

lettura targhe sito nel nucleo del Comune.

La documentazione di

gara trasmessa agli invitati indicava che la procedura era retta dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e che il

concorso aveva per oggetto la fornitura e posa di tre apparecchiature di

videosorveglianza complete

(vale a dire munite di telecamera, custodia

per antenna 4G, router 4G e bride di fissaggio), nonché le prestazioni di

servizio correlate alla messa in funzione di questi impianti (quali la

fornitura e programmazione di software per tre telecamere, l'istruzione del

personale, fornitura di PC portatile compreso di installazione e programmazione).

Relativamente al software, il modulo d'offerta inserito nel

capitolato d'appalto prevedeva la seguente posizione.

236.73

Installazioni di videosorveglianza

Prezzo Importo

554.161.004

Software e programmazione.

Fornitura e programmazione

di software CATCH KEN per 3

telecamere.

Il software è completo di:

- Sistema letture targhe.

- Controllo transiti.

- Licenza per 1 posto lavoro.

Completo di contratto di

Manutenzione per una durata

di 4 anni che comprende:

- Supporto e manutenzione a distanza.

- Supporto e manutenzione in loco.

- Aggiornamento software

(updates e upgrades gratuiti)

1 up

……………..

……………..

Il documento conteneva inoltre le seguenti posizioni, identiche per tutte e tre

le apparecchiature di videosorveglianza richieste (cfr. descrittivo e modulo

d'offerta impianto TVCC, pos. 00.01, 00.02 e 00.03, pag. 3 e segg.).

235.65

App. videosorveglianza

Prezzo Importo

554.161.001

554.161.002

554.161.003

Telecamera.

Fornitura e posa in opera di

CATCH KEN telecamera, completa di

illuminazione IR.

Obiettivo telecamera da 16 o 25 a scelta (da definire

con la direzione lavori sul posto).

Cavi e connettori inclusi.

Completa di tutti gli accessori e attività

necessarie per dare il lavoro a norma e

perfettamente funzionante.

CI20.

up = pz

Prodotto equivalente offerto

………………………………

………………………………

1 up

Custodia con antenna 4G

Fornitura e posa in opera di

Custodia CATCH KEN.

Custodia per trasmissione dati 4G con Catch Cam

comprensivo di:

- Custodia RAL7042 colore grigio (standard)

- Sportello retro con chiusura

- Ventilatore per funzionamento continuo

- Profilo a U

- Brida per applicazione rapida (2 pezzi)

- Cavo corrente ca. 3 m completo di connettori.

Completo di tutti gli accessori e attività necessarie

per dare il lavoro a norma e perfettamente funzionante.

CI2.

up = pz

Prodotto equivalente offerto

……………………………….

……………………………….

1 up

Router 4G

Fornitura e posa in opera di CATCH KEN 4GM

SISTEMA 4G comprensivo di:

- 4G router incluso

- Corrente per CatchCam

- Alimentazione +12V e 230V

- Cavo corrente +12V/230V

- Classe protezione IP65

Completo di tutti gli accessori e attività necessarie

per dare il lavoro e perfettamente funzionante.

CI20.

up = pz

Prodotto equivalente offerto

………………………………

………………………………

1 up

……………..

……………...

………………

……………..

…………….

………………

Gli atti del concorso

non specificavano secondo quali criteri e modalità le offerte sarebbero state

valutate.

B. Nel termine stabilito

tutte le ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando offerte

comprese tra fr. 34'783.86 e fr. 72'859.10.

Il 30 giugno 2020 il

Municipio, fondandosi sul rapporto di delibera del 26 giugno 2020 allestito

dalla _______, ha risolto di escludere dalla gara l'offerta della RI 1 poiché

difforme [non rispetta i requisiti nel capitolato di concorso (vedi rapporto

di delibera allegato)], e di deliberare la commessa alla CO 1, dandone

comunicazione alle parti il 2 luglio 2020.

C. Contro la predetta

decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone la modifica nel senso che la commessa le sia aggiudicata,

subordinatamente l'annullamento e il rinvio degli atti al committente affinché

riformuli il capitolato e lo ritrasmetta ai concorrenti. Il tutto previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha eccepito per cominciare la carenza di motivazione della

decisione impugnata. Nel merito, ha reputato il capitolato carente

giacché non indica quali aspetti della fornitura erano vincolanti e

inderogabili e quali condizioni potevano invece essere soddisfatte mediante

prodotti alternativi. Infatti, da un lato ha solamente parzialmente indicato

la possibilità di fornire prodotti equivalenti e a quali condizioni,

dall'altro non ha minimamente menzionato il fatto che il marchio CATCH KEN fosse

vincolante e per quali ragioni. Ha

inoltre rilevato che il capitolato non preannunciava alcun criterio di

aggiudicazione, né specificava secondo quali modalità le offerte sarebbero

state valutate. Per il resto, la ricorrente si è riservata di

approfondire le proprie censure una volta presa visione degli atti concorsuali.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il committente, domandando anche la revoca

dell'effetto sospensivo frattanto concesso al ricorso dal Tribunale in via

supercautelare. Ha annotato che il

diritto di essere sentito dell'insorgente non è stato violato, atteso che la

decisione impugnata e il relativo rapporto di delibera ad essa annesso

risultano debitamente motivati. Ha rilevato di aver deciso di procedere

all'acquisto di un determinato impianto di letture targhe che si basa sul software

CATCH KEN per renderlo compatibile con il sistema di gestione delle

contravvenzioni in procinto d'acquisto presso la polizia di Bioggio,

convenzionata con il Comune di CO 2. Infondata oltre che tardiva è dunque

la critica secondo cui il capitolato sarebbe stato allestito allo scopo di

favorire i prodotti CATCH KEN. La stazione appaltante ha inoltre sostenuto

che trattandosi di una procedura ad invito, l'introduzione nel capitolato di

prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata marca fosse del tutto

legittima. Ha annotato che i prodotti oggetto di fornitura sono descritti in

modo preciso e univoco negli atti del concorso e costituiscono dei beni

ampiamente standardizzati. Richiamando l'art. 32 cpv. 3 LCPubb, ha ritenuto di

aver quindi operato in modo corretto valutando le offerte unicamente sulla base

del criterio del minor prezzo.

b. La deliberataria si

è rimessa al giudizio del Tribunale.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto operante nel campo degli impianti di videosorveglianza e invitata a

partecipare alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la sua

estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La

potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1

potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto

contro la decisione di esclusione (fra le tante, STA 52.2016.330 del 9 novembre

2016 consid. 1).

1.2. Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le

generiche prove testimoniali

offerte dall'insorgente non appaiono idonee a procurare la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

1.3. Alla fattispecie tornano applicabili la LCPubb e il regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e il concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

730.110) nella loro versione in vigore dal 1° gennaio 2020.

Considerandi

2.

L'insorgente eccepisce

per cominciare la carenza di motivazione della decisione impugnata, che non

specificherebbe la ragione della sua esclusione dalla gara.

2.1

La natura e i

limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla

normativa procedurale cantonale: secondo l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere

motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del

termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la

trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del

provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto

di difesa e a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla

legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31

consid. 2c; Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 26, n. 1). L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di

aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto

all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati

e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio,

effetto sospensivo.

2.2

Ferma restando

l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle predette norme che

disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione

e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate,

conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito

ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la

motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni

operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai

diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti,

ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di

esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del

18.

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e

rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento

della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle

contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e).

Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti

all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la

motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere

posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT

II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 citata consid. 2.1 e rimandi, 52.2011.288 del 12

settembre 2011 consid. 2.1).

2.3

Con la decisione impugnata il committente,

oltre ad aver aggiudicato la commessa alla CO 1, ha sancito l'esclusione

dell'offerta dell'insorgente in quanto non rispetta i requisiti contenuti

nel capitolato di concorso, richiamandosi al rapporto di delibera del suo

consulente esterno, di cui ha allegato una copia alla propria comunicazione.

Da questo documento emerge che la ditta RI 1 non ha rispettato la richiesta di

fornire la quotazione esclusiva per il software CATCH KEN, ma bensì ha offerto

un software diverso denominato Tecnosens (https: www.tecnosens.it/) e che relativamente

al software la marca era imposta e non si poteva cambiare e proporre altre

tipologie di software.

Queste indicazioni hanno permesso alla ricorrente di capire alla perfezione i

motivi e la portata della decisione censurata. Lo prova il fatto che la stessa

è stata impugnata compiutamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo

con il gravame che ci occupa. D'altro canto, in

sede di risposta il committente ha inoltre illustrato ulteriormente le

ragioni della propria decisione, alle quali la ricorrente ha potuto replicare.

In simili evenienze l'insorgente non può dolersi con successo di una violazione

del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di

accogliere la censura in tal senso sollevata nel suo ricorso. Ogni eventuale

lesione del suo diritto di essere sentito sarebbe stata comunque e ampiamente

sanata in questa sede.

3.

La ricorrente rileva che gli atti del concorso non indicherebbero

alcun criterio di aggiudicazione e non specificherebbero le modalità di

valutazione delle offerte.

3.1

Secondo l'art. 32 cpv. 1

LCPubb, il committente aggiudica la

commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata

sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la

sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,

l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la

responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il

valore tecnico. I

criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere

indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a

questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con

la commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo

valore di ponderazione. L'esigenza di

fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza

discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. c LCPubb). I criteri di

aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della

commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo

scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del

quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini

della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero

limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre

nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il

committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che

intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di

valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura

delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo

di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare (STA 52.2011.97 dell'11 maggio 2011).

3.2

Trattandosi di beni ampiamenti

standardizzati, l'art. 32 cpv. 3 LCPubb precisa che l'aggiudicazione della

commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor

prezzo. L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una

questione giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di

apprezzamento che il Tribunale può sindacare unicamente nella misura in cui il

suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto

il profilo dell'abuso del poter d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb),

dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base

del solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di

beni ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla

possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr. Peter Galli/André Moser/

Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

3.

ed., Zurigo 2013, n. 832 e 879; STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid.

3.1

con riferimenti alle sentenze del Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo VB.2014.701 del 7 maggio 2015, consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11

settembre 2003, consid. 3, decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6

luglio 2005, pubblicata in BR 2007, pag. 199

e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque permettere alla

stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far capo, di massima,

ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1 LCPubb. Per ciò fare,

possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che caratterizzano la

prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia, non invece

requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le referenze

o la formazione degli apprendisti. Lo

standard comune richiesto è dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi

dalle esigenze qualitative imposte dalle norme del relativo settore in cui la

commessa si situa, vuoi dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr.

STA 52.2019.646 del 25 giugno 2020 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali

e dottrinali sopra citati).

3.3

In concreto, è ben vero che, contrariamente

a quanto prescritto dagli art. 32 cpv. 2 LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, il committente non ha indicato nei documenti di gara i criteri di aggiudicazione in

ordine di importanza, con la relativa ponderazione. Né ha precisato secondo

quali modalità le offerte sarebbero state valutate. Tuttavia, nella

misura in cui i concorrenti dovevano compilare il modulo di offerta indicando

unicamente il prezzo delle varie componenti necessarie a dotare il nucleo di CO

2.

di un sistema di rilevamento targhe (prodotte su larga scala industriale e

qualificabili alla stregua di beni ampiamente standardizzati; cfr. in senso

analogo, STA 52.2019.646 citata consid. 3.2), non poteva sfuggire loro che le offerte

sarebbero state valutate unicamente sulla scorta di questo criterio. L'unico

criterio di aggiudicazione del minor prezzo si basa infatti su di un parametro

valutabile in modo oggettivo e permette di salvaguardare i principi che

governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare da un punto di

vista della trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza

efficace tra concorrenti. Da questo profilo, gli atti di gara - peraltro

rimasti incontestati - non ledevano quindi il diritto.

4.

Giusta l'art. 26 cpv.

1.

LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo

completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a

diposizione dal committente. L’offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed

univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di

trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in

ogni caso riservato il principio di

proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo

eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10

luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/

2008.

del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.

3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.

2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile

2013.

consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

5.

Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15

aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che

definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà

d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia,

l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e metodi di produzione,

come pure le prescrizioni relative alle procedure di valutazione della

conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite,

adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio

internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto (cpv. 1). Le

specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso: (a)

definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto piuttosto che in

funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono,

oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali, su norme

nazionali riconosciute o su codici delle costruzioni (cpv. 2). Non devono

essere richiesti o menzionati, soggiunge la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica

o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini

o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi

sufficientemente precisi o intellegibili per descrivere le condizioni

dell'appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali "o

l'equivalente". Per le commesse

edili e le forniture, dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto

deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere

(art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). L'art. 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che

nell'allestimento del capitolato è di

principio vietato introdurvi

prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o marca

oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o escludere

determinati concorrenti. Prescrizioni

del genere, accompagnate dall'indicazione "o equivalente" sono ammesse soltanto nei casi in cui

non sia possibile una descrizione dell'oggetto della commessa mediante

prescrizioni sufficientemente precise. L'onere della prova dell'equivalenza è a

carico dell'offerente (art. 10a cpv. 4

RLCPubb/CIAP). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi

nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei

potenziali concorrenti (STA 52.2019.646 citata consid. 6.1; Galli/Moser/Lang/Steiner,

op. cit., n. 405 segg.). Si giustifica una

deroga quando, segnatamente: (a) le norme, i benestare

tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano

alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o

qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo

soddisfacente la conformità di un prodotto a

tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, (b) le

apparecchiature già impiegate dai committenti imporrebbero l'uso di prodotti

non compatibili, o il cui costo risulterebbe sproporzionato rispetto al valore

complessivo della commessa, oppure (c) ciò è necessario per promuovere o

conservare le risorse naturali o la protezione dell'ambiente (art. 10a cpv. 3

RLCPubb/CIAP).

6.

6.1

Nell'evenienza concreta, il capitolato esplicitava in modo

concreto, preciso e completo l'oggetto della prestazione messa a concorso. Esso

stabiliva esattamente le caratteristiche di ogni componente del nuovo impianto

di rilevamento targhe da posare nel nucleo di CO 2 in corrispondenza del Muro __________,

di via __________ e di __________. Relativamente al software,

specificava che era richiesto il software CATCH KEN per 3 telecamere (vedi

pos. 554.161.004). La condizione, chiarissima, non poteva essere interpretata

altrimenti se non nel senso che i concorrenti avrebbero dovuto offrire quel

determinato software, e non già un altro tipo di programma informatico. Del

resto, non vi era nessuno spazio riservato nel capitolato per specificare altri

prodotti equivalenti (diversamente da quanto valeva per altre posizioni, come

ad esempio il PC portatile e le singole componenti delle apparecchiature di

videosorveglianza; cfr. pos. 554.161.006 e 554.161.001 e segg.), né il

committente era tenuto ad offrire ai concorrenti questa possibilità, vista la

sua dichiarata esigenza (della quale meglio si dirà in appresso) di disporre di

un impianto di lettura targhe che si basa sul software CATCH KEN. A

torto la ricorrente pensa quindi di avversare questa scelta nel contesto di

un'impugnativa contro la delibera. Avendo rinunciato ad impugnare la

documentazione di gara, la RI 1 - che ha anche presentato un'offerta senza

sollevare alcuna obiezione (agire implicante ex lege l'accettazione di tutte le

condizioni di gara; art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) - non può ora contestare con

successo la tipologia di software esatto dalla stazione appaltante. Ferme

queste premesse, è pacifico che il software offerto dalla ricorrente (Tecnosens)

è diverso da quello (CATCH KEN) richiesto dal committente. Se ne deve

concludere che rettamente l'offerta della RI 1 è stata estromessa dalla

procedura poiché difforme. La controversa esclusione non procede da un eccesso

di formalismo, né viola il principio della proporzionalità o disattende quello

della buona fede. Al contrario, ammettere l'offerta in discussione avrebbe

costituito una palese disattenzione del diritto, in particolare sotto il

profilo dell'uguaglianza di trattamento che va assicurata a tutti gli

offerenti.

6.2

A titolo abbondanziale, si osserva che la censura dell'insorgente secondo

cui il capitolato sarebbe stato allestito allo scopo di favorire i prodotti

CATCH KEN appare ad ogni modo infondata. Se da un lato è vero che alla pos.

554.161.004

del modulo d'offerta l'ente banditore ha richiesto la fornitura di

un software di una ben specifica marca, non attenendosi al divieto

sancito, a titolo di regola generale, dagli art. VI cpv. 3 AAP e 10a cpv. 2

RLCPubb/CIAP, è dall'altro lato altrettanto evidente che nel caso di specie

tale circostanza non è però tale da inficiare la validità del bando. In effetti,

nella misura in cui il Municipio di CO 2 ha indetto una procedura di concorso

ad invito e tutte e quattro le ditte da esso interpellate erano in grado di

fornire il prodotto che intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta

di specificare nel dettaglio il medesimo, indicandone la marca, non ha portato

ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. Ne

deriva dunque che la finalità dell'art. 10a cpv. 2 RLCPubb/CIAP - che mira in

definitiva solo ad evitare che il committente possa ostacolare l'accesso al

mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione di specifiche tecniche

troppo precise (cfr. 52.2019.646 citata consid. 6.2) - non è stata in alcun

modo disattesa all'occorrenza. A ciò si deve aggiungere che la decisione di

pretendere la fornitura di un determinato programma informatico piuttosto che

di un altro è dettata dalla volontà del Municipio di renderlo compatibile con

il sistema di gestione delle contravvenzioni. Ora, una simile scelta si

giustifica per i diversi vantaggi tecnici e gestionali (si pensi in particolare

alla compatibilità con il sistema per la gestione delle contravvenzioni in

procinto d'acquisto presso il corpo di polizia convenzionato con il Comune),

che verrebbero meno nel caso in cui le telecamere di videosorveglianza fossero gestite

con un software diverso.

7.

Confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va pertanto

respinto nella misura in cui è ricevibile (cfr. supra, consid. 1.1).

8.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione

della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

9.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre al committente,

patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa verserà al Comune di CO 2 identico importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera