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Decisione

52.2020.402

Risarcimento per danni causati da ungulati

5 maggio 2022Italiano21 min

i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.402

Lugano

5

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 24 agosto

2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1 6616 Losone,

contro

la decisione del 24 giugno 2020 (n. 3398) del

Consiglio di Stato che respinge la richiesta di risarcimento formulata

dall'insorgente relativamente al danno causato dagli ungulati alle

viticolture situate a M__________ e R__________ nel corso del 2015;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietario

dei vigneti situati sui fondi confinanti part. __________ di R__________ e

part. __________ di M__________, che gestisce insieme alla figlia __________.

Nel corso del 2015, questi vigneti hanno subito una perdita causata dall'irruzione

di ungulati (cinghiali), che tre rapporti peritali del 21 agosto, 31 agosto e

18 settembre 2015 del perito __________ hanno quantificato in 5'500 kg di uve,

corrispondente a un danno stimato di complessivi

fr. 55'000.- (fr.

12'000.- per il fondo di R__________ e fr. 43'000.- per quello di M__________).

B. a. Con decisione del

10 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di risarcimento

formulata da RI 1.

Il Governo ha in particolare rimproverato al ricorrente di non essersi

tempestivamente attivato nel corso del 2015, inoltrando una richiesta di

autodifesa (abbattimento di capi viziosi tramite "permessi di

guardiacampicoltura"), ciò che avrebbe consentito di ridurre in

maniera considerevole le perdite di uva.

b. Con giudizio del 13

dicembre 2018 (STA 52.2017.294), il Tribunale cantonale amministrativo ha

parzialmente accolto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso tale decisione, che

ha annullato, rimproverando alla precedente istanza di non avere compiutamente

accertato se il ricorrente si fosse effettivamente attivato per chiedere in

tempo utile un permesso di autodifesa, come da lui sostenuto. Ha pertanto

rinviato gli atti al Governo affinché si pronunciasse nuovamente, una volta

completata l'istruttoria (interpellando in particolare l'agente della caccia M__________

e garantendo all'insorgente il diritto di essere sentito).

C. Ripreso possesso

dell'incarto ed esperita l'istruttoria, con decisione del 24 giugno 2020 il

Consiglio di Stato ha nuovamente respinto la richiesta di risarcimento.

L'Esecutivo cantonale

ha rilevato come gli accertamenti eseguiti avessero consentito di appurare che,

durante i colloqui telefonici avuti con l'agente M__________ nel mese di agosto

2015, RI 1 non aveva mai accennato a danni patiti nei vigneti qui in questione,

né tantomeno fatto richiesta di permessi d'abbattimento dei capi viziosi (né

all'Ufficio della caccia e della pesca [UCP], né ai guardacaccia operanti nel

Sottoceneri). Ha quindi concluso che egli avesse omesso di richiedere

tempestivamente le misure di autodifesa da lui ragionevolmente esigibili.

D. Avverso la predetta

risoluzione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando la concessione di un indennizzo totale

di fr. 55'000.-, oltre interessi al 5% a far tempo dal 5 ottobre 2015, per i

danni occorsi nei vigneti di R__________ e M__________.

Censurato un diniego di giustizia formale, il ricorrente contesta la

completezza del rapporto di servizio versato agli atti da M__________, dal quale

non emergerebbero le telefonate ricevute dai viticoltori. La notifica dei danni

da parte sua sarebbe tuttavia dimostrata dal fatto che, già prima del 21 agosto

2015 (data della perizia), l'UPC aveva incaricato il perito __________ di

accertare i danni. Arbitrario e contrario alla buona fede sarebbe quindi il

comportamento dell'UCP, che nega di essere stato informato della situazione.

Del resto, per le perdite subite nel 2014 gli era stato concesso un

risarcimento, a comprova che le misure di autodifesa erano state richieste.

Lamenta quindi un vero e proprio accanimento da parte dell'autorità nei suoi

confronti, in parte allentatosi soltanto nel 2016. Rileva poi come solo dopo quell'anno

l'UCP abbia modificato la propria prassi - a suo dire fondata su una

motivazione assurda - di non concedere autorizzazioni di guardiacampicoltura a

ridosso del periodo di caccia.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Governo, per il tramite dell'UCP, ribadendo la propria

decisione con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, più avanti.

F. Con la replica e

la duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive

posizioni, sviluppando ulteriormente le proprie tesi.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2

della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100). La legittimazione

attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione

impugnata di cui è destinatario, è certa (art. 65 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, integrati dall'incarto archiviato di

questo Tribunale, noto alle parti, relativo al risarcimento di danni del 2016

(inc. 52.2919.134). Le ulteriori prove genericamente sollecitate

dall'insorgente (quali il sopralluogo) non appaiono invece idonee ad apportare

al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della

controversia.

2. Il ricorrente

lamenta anzitutto un diniego di giustizia formale da parte della precedente

istanza che non lo avrebbe messo a conoscenza dell'esito del complemento

istruttorio esperito - su sua richiesta - dall'UCP e non gli avrebbe offerto la

facoltà di esprimersi in merito prima dell'adozione della decisione impugnata.

2.1. Secondo costante

giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa

risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101). Tale norma assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti

Fatti

i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce

anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo

(DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379,

118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed.,

Zurigo/San Gallo 2020, n. 975 e 1001 segg.). Nel nostro Cantone, l'art.

34 LPAmm pone il principio secondo il quale le parti hanno il diritto di essere

sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso viene esercitato, di regola, per iscritto

(cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv. 2). L'autorità

vi può soprassedere in determinati casi, che non occorre qui illustrare (cfr.

STA 52.2019.531 del 21 luglio 2020 consid. 2.1, 52.2018.609 del 27 febbraio 2020 consid. 2.2).

2.2. Nel caso

concreto, come visto in narrativa, con decisione del 13 dicembre 2018 questo

Tribunale ha retrocesso gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunciasse

nuovamente, dopo avere completato l'istruttoria. Ha in particolare incaricato

il Governo di sentire il guardacaccia M__________ dell'UCP, chiedendogli di

prendere posizione (all'occorrenza appoggiandosi a sue note o tracce scritte)

sulle asserzioni dell'insorgente, garantendo a quest'ultimo il diritto di

essere sentito, compresa la facoltà di fornire eventuali ulteriori prove (cfr.

consid. 3).

Interpellato come da

indicazioni del Tribunale, M__________ ha contestato di essere stato

contattato a più riprese da RI 1 per la segnalazione di danni nei vigneti in

località __________ o per la richiesta di permessi di abbattimento. La sua

risposta del 15 ottobre 2019 - cui era allegato il rapporto di servizio del

guardacaccia del mese di agosto 2015 (doc. 2) - è stata intimata a RI 1 che,

con osservazioni del 20 novembre 2019, ha chiesto che fossero poste all'agente

e al collega B__________ tre ulteriori domande (doc. 3). Con scritto del 23

dicembre 2019 (doc. 5), i due guardacaccia hanno risposto alle predette domande,

che erano state loro precedentemente trasmesse. Senza far parte il ricorrente della

loro presa di posizione ma limitandosi a riportare il contenuto di una risposta

e a indicare che le altre non avrebbero avuto la benché minima rilevanza con

la presente procedura, con decisione del 24 giugno 2020 il Governo ha

nuovamente respinto la richiesta di risarcimento qui in discussione. Ha pertanto

proceduto a un atto istruttorio senza offrire all'insorgente la facoltà di

esprimersi sulla prova raccolta. Ne discende che la precedente istanza ha

negato senza valide ragioni all'insorgente la possibilità di prendere

conoscenza e di esprimersi sulla prova assunta a complemento dell'istruttoria,

disattendendo così chiaramente il suo diritto di essere sentito. La violazione può

comunque essere considerata sanata, atteso che

l'UCP ha prodotto l'incarto completo con la risposta (doc. 5) e l'insorgente ha

avuto la facoltà di accedervi e di pronunciarsi in merito in sede di replica dinanzi

a questo Tribunale, che è dotato di piena cognizione per le questioni di fatto

e di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia

processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2b ad art. 61 e rif.).

3. 3.1. Il regime

del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

4 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i

Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina

(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina

per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv.

3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni

provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da

reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati

da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art.

12 cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del

risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni

insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente

pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure

possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

3.2. Il legislatore

ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35

ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento

per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da

reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità

per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa

poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente

documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che

ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali

contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato

stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure

di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a

prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

3.3. Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il

regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60

stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di

autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati

animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per

l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di

trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che

siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la

selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili

spinati) o recinzioni con corrente elettrica.

Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati

ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di

autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni

chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali) coloro che

dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua

valorizzazione (cpv. 1 e 2). La procedura per la richiesta del risarcimento è

disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le domande di

risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal

danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di

risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta

entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza

ulteriori formalità (cpv. 1).

3.4. Come ricordato

dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la

concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili

interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la

selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa

(cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno

(cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure 52.2019.134 del

1° settembre 2020 consid. 2.4, 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 2).

3.5. Il principio inquisitorio che regge la procedura amministrativa, secondo

il quale le autorità sono tenute ad accertare i fatti d'ufficio (cfr. art. 25

cpv. 1 LPAmm), non è assoluto, la sua portata essendo limitata dal dovere delle

parti di collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. art. 26 cpv. 1 LPAmm),

producendo in particolare le prove imposte dalla natura della vertenza e dai

fatti allegati (cfr. STA 52.2016.526

del 19 ottobre 2018 consid. 3.1 e rimandi). In assenza di tali prove, si

applica per analogia l'art. 8 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;

RS 210), il quale prevede che l'onere probatorio incombe a colui che intende

prevalersi dei diritti derivanti dalla fattispecie invocata (cfr. DTF 112 Ib 65 consid. 3). Ciò significa che

spetta a colui che si prevale di un fatto sopportare le conseguenze derivanti

dall'assenza di prove (cfr. STA 52.2016.526 citata consid. 3.1).

4. 4.1. In

concreto, come visto in narrativa, ripreso possesso dell'incarto a seguito del

giudizio di rinvio di questo Tribunale ed eseguiti gli accertamenti richiesti,

con decisione del 24 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto

la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente, ritenuto che l'istruttoria

esperita (segnatamente il rapporto di servizio dell'agente M__________ e la

sua presa di posizione del 15 ottobre 2019) aveva permesso di appurare ch'egli

non aveva sollecitato alcuna autorizzazione per l'adozione di misure di

autodifesa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 lett. c LCC (cfr. decisione impugnata,

pag. 3).

Il ricorrente respinge dal canto suo il rimprovero mossogli, ribadendo di

avere a più riprese interpellato telefonicamente l'agente M__________ dell'UCP

nell'agosto 2015, al fine di conseguire un'autorizzazione per l'abbattimento dei

capi viziosi, che gli sarebbe però stata negata. A tal proposito lamenta

l'incompletezza del rapporto di servizio prodotto dal guardacaccia, che non

riporterebbe le telefonate ricevute. Considerato come sia l'UCP a conferire ai

periti il mandato di constatare i danni, il fatto che il primo rapporto del

perito __________ risalga già al 21 agosto 2015 dimostrerebbe ch'egli aveva

segnalato i danni all'UCP già in precedenza.

4.2. Ora, dagli atti emerge effettivamente che in sede d'istruttoria è stato

interpellato il guardacaccia M__________, il quale ha affermato che l'unico

contatto avuto con il ricorrente durante il mese di agosto 2015 risaliva al

giorno 17 e riguardava una segnalazione per il ritrovamento da parte sua di un

cerbiatto morto nei suoi terreni a V__________. Ha pure precisato che, durante

tutta la conversazione, RI 1 non ha mai accennato alla questione danni nei suoi

vigneti in località __________, e nemmeno ha fatto richiesta di permessi

d'abbattimento (cfr. scritto del 15 ottobre 2019 sub doc. 2). Della

veridicità delle sue affermazioni - in quanto agente della polizia della

caccia, che ha prestato giuramento o promessa davanti alle autorità politiche

cantonali (cfr. art. 33 cpv. 2 LCC) - non v'è motivo di dubitare (cfr. pure risposta,

punto 1 in fine, pag. 2). A sostegno delle sue dichiarazioni l'agente M__________

ha poi prodotto il suo rapporto di servizio del mese di agosto 2015. Se è vero

che non menziona tutte le telefonate ricevute (circa la prassi vigente in

Ticino in ambito di autorizzazioni per l'abbattimento di animali selvatici,

cfr. STA 52.2017.294 citata consid. 3 e rimando), lo stesso dà puntualmente

atto di tutti gli interventi effettuati, registrando apparentemente anche quando

i permessi di guardiacampicoltura sono stati rifiutati (cfr. descrizione

servizio del 4 e 7 agosto 2015 sub doc. 2). Il fatto che non risulti nessuna

registrazione concernente il ricorrente all'infuori di quella del 17 agosto

2015 - che non riguarda però i terreni qui in discussione - non fa che

confermare quanto espressamente dichiarato dal guardacaccia.

L'insorgente stesso non

ha del resto prodotto alcuna prova a dimostrazione del fatto di avere

ripetutamente sollecitato il permesso di abbattimento dei capi viziosi. Non ha

infatti versato agli atti né degli appunti o delle note da cui risulti traccia

delle asserite telefonate fatte al guardacaccia, né proposto delle

testimonianze a dimostrazione della sua tesi, e ciò pur dovendo sapere che,

così come l'adozione di adeguate misure preventive, anche l'attuazione di

misure di autodifesa era un presupposto necessario al risarcimento del danno

(cfr. art. 35 cpv. 2 lett. b e c LCC; cfr. pure quanto da lui illustrato nel

ricorso, punto n. 17, pag. 8, con riferimento all'anno 2014).

In queste circostanze, forza è constatare che non risulta dagli atti che il

ricorrente abbia effettivamente richiesto un permesso di guardiacampicoltura.

4.3. Non porta ad altra conclusione l'argomentazione dell'insorgente secondo

cui la data del primo rapporto del perito __________ (21 agosto 2015) sarebbe

indicativa del fatto ch'egli aveva segnalato già prima i danni all'UCP, che avrebbe

poi - come da prassi - conferito al perito il mandato di constatarli (cfr.

ricorso, punto n. 15, pag. 7). Al riguardo va anzitutto osservato che l'UCP, pur

dando atto che di principio le segnalazioni di danno giungono in prima battuta

ai suoi collaboratori che poi valutano l'opportunità di inviare un perito per

la relativa valutazione, ha invero spiegato che però capita (…) in molte

occasioni che i periti sollecitati direttamente dai viticoltori intervengano

senza il nulla osta dell'UCP (cfr. risposta, punto n. 3, pag. 3). In ogni

caso, va rilevato che la perizia tende all'accertamento del danno, non anche

dell'osservanza delle condizioni poste al risarcimento. L'accertamento peritale

del danno non garantisce insomma né che siano state adottate misure preventive

adeguate (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. b LCC), né che sia stato richiesto un

permesso d'abbattimento (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. c LCC; cfr. anche risposta,

punto n. 3, pag. 3 e duplica, pag. 2). Di una tale richiesta non v'è peraltro

traccia nemmeno nei rapporti peritali agli atti. Se gli stessi fanno menzione

delle misure di prevenzione adottate, sono infatti del tutto silenti riguardo a

eventuali richieste di misure di autodifesa, che l'insorgente (o un suo

rappresentante) avrebbe semmai potuto far annotare, a tutela dei suoi diritti, nella

finca "osservazioni".

Neppure può essere

seguito il ricorrente quando pretende che l'asserito diniego da parte

dell'agente M__________ del permesso di abbattimento fosse ascrivibile a un

vero e proprio accanimento (ricorso, punto n. 18, pag. 8; cfr. pure

replica, pag. 5) dell'UCP nei suoi confronti riconducibile a un episodio

risalente al 2011, sfociato in un procedimento penale per ripetuta infrazione

alla legge federale sulle armi e ripetuta contravvenzione alla LCC a carico suo

e di altri membri della sua famiglia (cfr. plico doc. I; cfr. pure ricorso,

punto n . 11, pag. 5). Anzitutto va puntualizzato che, contrariamente a quanto

apparentemente preteso nel gravame (cfr. pag. 5), tale procedimento penale non

si è affatto concluso con un'assoluzione completa, bensì con lo stralcio

dell'appello presentato contro la sentenza di condanna della Pretura penale per

la contravvenzione alla LCC (cfr. plico doc. I). In ogni caso, come illustrato

dagli agenti M__________ e B__________i nella loro presa di posizione del 23

dicembre 2019, il fatto che, a seguito del citato procedimento, i signori __________

avessero perso lo status di cacciatori di provata affidabilità (a

prescindere dalla mancata privazione penale del diritto di esercitare la

caccia, cfr. plico doc. I) ancora non implicava che un permesso di guardiacampicoltura

non potesse essere rilasciato ad altri cacciatori che avrebbero garantito la

loro presenza a tutela del vigneto in questione (cfr. doc. 5, pag. 2; cfr. pure

risposta, punto n. 2, pag. 3 e duplica, pag. 2). Del resto, il quesito che si

pone in concreto non è tanto di sapere perché il permesso non sia stato

concesso al ricorrente, bensì di appurare se un tale permesso sia mai stato

richiesto. Ciò che le spiegazioni fornite dagli agenti della caccia concorrono,

appunto, a smentire.

4.4. Gli accertamenti esperiti dalla precedente istanza (cfr. doc. 1) permettono

infine di sconfessare l'insorgente anche laddove afferma che il guardacaccia

gli avrebbe negato il permesso l'ultima volta il 21 o 22 agosto 2015 sostenendo

che l'imminente apertura della stagione di caccia alta (prevista quell'anno per

il 30 agosto) ne avrebbe reso superflua la concessione (cfr. ricorso del 22

maggio 2017 pag. 5, STA 52.2017.294 citata consid. 3). A smentire la tesi del

ricorrente è infatti nuovamente l'agente M__________, dal cui rapporto di

servizio emerge che tra il 20 e il 21 agosto 2015 egli ha svolto un servizio

notturno a S__________ (fino alle ore 5.00), mentre per il resto della giornata

così come per i giorni successivi (22 e 23 agosto) ha beneficiato di un congedo

(cfr. doc. 2 e rapporto allegato). A ciò aggiungasi che, relativamente alla

questione della concessione di permessi di guardiacampicoltura in prossimità

del periodo di caccia, gli agenti M__________ e B__________ hanno spiegato che

non esiste una direttiva ufficiale, ma che ogni agente ha la facoltà di valutare,

di caso in caso, se vi sono i presupposti per giustificare il rilascio di un

permesso o se l'imminente stagione venatoria potrà risolvere il problema, puntualizzando

che di principio, se il potenziale di danno è elevato (come nel caso in

oggetto) i permessi di abbattimento sono rilasciati anche nei giorni

antecedenti all'apertura della caccia alta (cfr. doc. 5, risposta a domanda

3, pag. 1). Spiegazioni, queste, che appaiono plausibili, ove solo si consideri

che, dallo stesso rapporto di servizio dell'agente M__________ risulta che,

anche in quel periodo, nonostante la vicinanza dell'apertura della caccia alta,

sono stati rilasciati dei permessi di guardiacampicoltura (GCC; cfr. ad

esempio descrizione servizio del 13, 20 e 25 agosto 2015). Già solo tale

circostanza smentisce quindi l'esistenza di un sistematico diniego delle

autorizzazioni per misure di autodifesa a ridosso del periodo di caccia (cfr.

ricorso, pag. 9). Al di là delle affermazioni del ricorrente, nulla di diverso emerge

dall'incarto richiamato del Tribunale relativo al risarcimento dei danni del

2016. Anche in quella sede il Governo aveva peraltro indicato che, sebbene di

regola, per ragioni di sicurezza, alcuni giorni prima dell'inizio della caccia

alta e fino al giorno successivo alla sua chiusura i permessi di abbattimento

non vengano rilasciati, se giustificate, le richieste vengono accolte (cfr.

risposta del 13 maggio 2019, pag. 4; STA 52.2019.134 citata consid. 3.3; cfr.

inoltre doc. O allegato al ricorso del 15 marzo 2019).

4.5. Da tutto quanto sopra esposto discende dunque che non risulta comprovato

che il ricorrente si sia attivato per chiedere in tempo utile un permesso di

autodifesa (cfr. supra, consid. 3.5). Vista la sussidiarietà del

risarcimento rispetto alle misure previste all'art. 35 cpv. 2 lett. b e c LCC

(cfr. supra, consid. 3.4), la decisione di respingere la richiesta di

risarcimento non può quindi che essere confermata.

5. 5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

5.2. La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera