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Decisione

52.2020.419

Licenza edilizia per un balcone

21 giugno 2023Italiano43 min

quest'ultimi in balconcini, mediante completamento del parapetto, integrasse gli

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.419

Lugano

21

giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso dell'8 settembre

2020 di

RI

1 e RI 2, 6830 Chiasso,

contro

-

la decisione dell'8 luglio 2020

(n. 3824) del Consiglio di Stato che respinge il loro ricorso contro la

decisione del 22 maggio 2019 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato

a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per il mantenimento dei balconi sulla

facciata sud dello stabile ai mapp. __________2-__________4 di quel Comune

(sezione Ligornetto);

-

la decisione del 19 agosto 2020

(n. 4245) del Consiglio di Stato che respinge la loro istanza di rettifica

della risoluzione governativa dell'8 luglio 2020;

ritenuto, in

fatto

A. a. Nel corso del 2000,

CO 1 e CO 2, hanno acquistato una vecchia casa d'abitazione (mapp. __________2,

__________3 e __________4), situata nel nucleo dell'allora comune di

Ligornetto. La facciata dell'immobile rivolta verso il giardino (facciata sud)

si compone di un elemento centrale, caratterizzato da tre ordini di loggiati

sovrapposti a cinque archi, affiancato da due corpi simmetrici, dotati di una

sola finestra per piano.

La facciata sud del corpo laterale est, al livello del primo

e del secondo piano, era inoltre dotata di due piccoli ballatoi, muniti di

ringhiera, larghi circa un metro e lunghi tre, che partendo dal loggiato

raggiungevano delle cabine in muratura ad uso WC collocate alla loro estremità.

In base al piano particolareggiato del nucleo (PPNV) allora

in vigore, la parte est della facciata era assoggettata ad un vincolo di

conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere

riequilibrato, che ammetteva unicamente gli interventi di ripristino

degli elementi morfologici originari.

b. Il 26 dicembre 2000, CO

1 e CO 2 hanno notificato al Municipio di Ligornetto l'intenzione di eseguire

alcuni lavori di riattamento dell'edificio. Si trattava di in primo luogo

aggiustare il tetto e rifare la facciata. Quindi far sostituire l'attuale

impianto ad olio con uno a gas (...) e provvedere alla parziale

sostituzione degli attuali impianti sanitari.

Alla domanda si sono opposti E__________, RI 1 e RI 2,

proprietari del fondo contermine verso est (mapp. __________1), rilevando, fra

l'altro, che i vincoli imposti sulle facciate obbligano i proprietari

all'abbattimento dei vecchi cessi in facciata, comprese le mensole che formano

una specie di terrazzino.

L'8 febbraio 2001, il Municipio

ha rilasciato la licenza richiesta, stabilendo, a titolo di condizione accessoria,

che l'ordinamento della facciata verso il giardino, ai sensi del PPNV (piano

particolareggiato della zona nucleo villaggio) dovrà essere riequilibrato

(demolizione corpi aggiunti).

B. a. Il 18 aprile 2001,

Fatti

i vicini opponenti hanno segnalato al Municipio che i beneficiari della licenza

avevano demolito le cabine ad uso WC, ma stavano completando il parapetto dei

ballatoi d'accesso allo scopo di trasformarli in balconcini. Hanno quindi

chiesto all'autorità comunale di esigere anche la demolizione dei ballatoi.

b. Dopo aver interpellato il pianificatore comunale, con

risoluzione 19 giugno 2001 il Municipio ha stabilito che con la demolizione dei

gabinetti era stato raggiunto lo scopo di riordinare e di riequilibrare la

composizione delle facciate e che non vi era, di conseguenza, motivo per

esigere anche la demolizione dei balconcini.

C. Con giudizio del 5

giugno 2002 (n. 2635), il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.

Posto in evidenza il tenore impreciso della condizione alla

quale la licenza edilizia era stata assoggettata, il Governo ha in sostanza

ritenuto che la decisione impugnata rientrasse nei limiti del potere

d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al Municipio nell'applicazione del

diritto autonomo comunale. Non essendo dati i presupposti per una revoca, la

decisione è quindi stata confermata.

D. a. Adito dai

soccombenti, con sentenza del 28 agosto 2003 (n. 52.2002.267) il Tribunale

cantonale amministrativo ha annullato la decisione municipale impugnata e

quella governativa che la confermava.

Illustrate le finalità perseguite dall'art. 12

delle norme di attuazione del piano regolatore particolareggiato del nucleo

(NAPPNV), questo Tribunale ha fra l'altro ritenuto che la condizione alla quale

il Municipio aveva subordinato la licenza permetteva ai vicini opponenti di

ritenere accolta la richiesta di rimuovere tanto i WC, quanto i ballatoi di

accesso. Soltanto questo era invero il significato che nelle particolari

circostanze del caso concreto poteva in buona fede essere attribuito alla

condizione in esame. Considerate le chiare finalità dell'art. 12 cpv. 3

lett. c NAPPNV e l'altrettanto inequivocabile richiesta formulata con

l'opposizione, i vicini potevano legittimamente ritenere che il termine corpi

aggiunti comprendesse anche i controversi ballatoi.

Proseguendo, il Tribunale

cantonale amministrativo ha poi reputato che nell'evenienza concreta, la

mancata rimozione dei ballatoi d'accesso alle cabine WC e la trasformazione di

quest'ultimi in balconcini, mediante completamento del parapetto, integrasse gli

estremi di una violazione materiale dell'art. 12 cpv. 3 lett. c NAPPNV e

costituisse nel contempo un'inosservanza della condizione alla quale la licenza

rilasciata ai resistenti era stata subordinata. Il Tribunale ha quindi rinviato

gli atti al Municipio affinché definisse i dettagli del ripristino che avrebbe

dovuto essere attuato.

b. Con sentenza dell'8

luglio 2005 (n. 1P.593/2003), il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile

il ricorso di diritto pubblico interposto da CO 1 e CO 2 contro il predetto giudizio

di questo Tribunale, che ha considerato di natura incidentale. L'Alta Corte ha

nondimeno osservato che per stabilire quelli che i giudici

cantonali hanno definito “i dettagli del ripristino” l'esecutivo comunale dovrà

tenere conto delle norme del piano particolareggiato appena citate. Esse

toccano componenti estetiche e storiche dell'edificio che per loro natura sono

soggette all'apprezzamento da parte dell'autorità chiamata ad applicarle. Il Municipio

di Ligornetto, nonostante le istruzioni dategli dal Tribunale cantonale

amministrativo, conserverà pertanto una certa latitudine di giudizio. Non sono

quindi da escludere divergenze di vedute e nuove procedure di ricorso.

E. a. Dando seguito alla

sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, il 10 dicembre 2007 il Municipio

di Ligornetto ha ordinato la demolizione dei due balconcini.

Contro questa decisione, CO 1 e CO 2 si sono aggravati

davanti al Consiglio di Stato, chiedendo segnatamente che fosse annullata. A

sostegno della loro richiesta, hanno fra l'altro prodotto una perizia del 19

dicembre 2007 del dr. A__________, già presidente della Commissione svizzera

per la cura dei monumenti, ed un parere dell'11 gennaio 2008 dell'Ufficio dei

beni culturali (UBC).

b. Con risoluzione del 23 aprile 2008 (n. 2147), il Governo ha accolto il

ricorso, annullando l'ordine impugnato e rinviando gli atti al Municipio per

nuova decisione.

Essenzialmente, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il Municipio

avesse omesso di precisare in dettaglio le modalità dell'intervento.

F. a. In data 24

giugno 2008 il Municipio di Ligornetto ha nuovamente ordinato a CO 1 e CO 2 di

demolire integralmente i controversi balconcini entro il 12 settembre 2008.

Alla decisione è stato allegato un piano raffigurante i dettagli esecutivi

dell'intervento di ripristino.

Gli astretti hanno impugnato anche questa risoluzione,

chiedendone in via principale l'annullamento. In via subordinata, hanno invece

postulato che le spese di demolizione fossero poste a carico del comune e che

venisse accordata loro un'indennità per espropriazione materiale. Inoltre,

hanno chiesto che la STA 52.2002.267 del 28 agosto 2003 venisse dichiarata

nulla.

Al ricorso, CO 1 e CO 2 hanno di nuovo allegato la perizia del

19 dicembre 2007 del dr. A__________ ed il parere 11 gennaio 2008 dell'UBC,

nonché un ulteriore parere 1° luglio 2008 della dr. arch. S__________,

direttrice dell'Inventario federale degli

insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). Tutti

documenti, questi, che, con diverse motivazioni, sostenevano la tesi di

mantenere i balconcini, in quanto componenti originarie dell'edificio.

b. Con decisione del 1° aprile 2009 (n. 1445), il Consiglio

di Stato ha respinto l'istanza di accertamento di nullità della sentenza del 28

agosto 2003 ed accolto il ricorso nella misura in cui era rivolto contro la

decisione municipale del 24 giugno 2008, che ha annullato, rinviando gli atti

all'autorità comunale affinché procedesse come impostogli da questo Tribunale con

la sentenza del 28 agosto 2003. Inoltre, ha trasmesso il gravame per competenza

al Tribunale cantonale amministrativo, ritenendo che, producendo la perizia ed

i pareri citati, CO 1 e CO 2 avessero implicitamente chiesto anche la

revisione/il riesame della sentenza del 28 agosto 2003.

c. Con ulteriore allegato del 20 maggio 2009, denominato replica

e domanda di riesame, indirizzato direttamente al Tribunale cantonale

amministrativo, CO 1 e CO 2 hanno fatto presente di aver chiesto il riesame

della sentenza del 28 agosto 2003 già con il ricorso inoltrato contro l'ordine

di ripristino del 10 dicembre 2007, impartito loro dal Municipio ed in seguito

annullato dal Consiglio di Stato, di modo che la domanda di revisione,

impropriamente denominata ricorso, sarebbe (stata) tempestiva.

G. Con sentenza del 19

settembre 2011 (n. 52.2009.118/191) questo Tribunale ha respinto, in quanto

ricevibili le domande di revisione (riesame) della sentenza del 28 agosto 2003.

Lasciata indecisa la

questione se effettivamente nella semplice allegazione al ricorso di pareri di

esperti in merito alla pregevolezza dei controversi balconcini fossero

ravvisabili gli estremi di una domanda di revisione (riesame), questa Corte ha

ritenuto che, anche se si fosse voluto considerare che già con il gravame

interposto contro l'ordine di rettifica del 10 giugno 2007 vi era l'intenzione

di chiedere la revisione della sentenza del 28 agosto 2003, la domanda doveva

essere dichiarata irricevibile rispettivamente respinta nel merito, in quanto

non sorretta da fatti nuovi rilevanti, rispettivamente da prove decisive, che i

ricorrenti non avevano potuto addurre, senza loro colpa, nel procedimento di

ricorso sfociato nella sentenza del 28 agosto 2003. I pareri degli esperti, ha

rilevato il Tribunale, non costituiscono nuove prove. Ma anche se fossero da

considerare tali, nulla aveva impedito agli interessati di sollecitare gli

accertamenti peritali, che hanno fatto esperire dal dr. M__________ soltanto

quattro anni più tardi. Insoddisfatto è quindi stato reputato il requisito

dell'assenza di colpa, posto dall'art. 35 lett. d della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181). Resta

comunque riservata al Municipio, ha infine precisato il Tribunale, la facoltà

di valutare le perizie prodotte dai ricorrenti nell'ambito della decisione che

è chiamato a rendere.

H. Frattanto, il 30

giugno 2010, con risoluzione n. 3369 il Consiglio di Stato ha approvato la

revisione del piano regolatore (PR) e delle varianti di piano particolareggiato

del nucleo di villaggio (PPNV), adottata il 19 maggio 2008 dal Consiglio

comunale, rilevando come rispetto all'ordinamento precedente le modifiche

apportate consistono in puntuali aggiornamenti e completamenti degli elaborati

grafici e dell'apparato normativo (cfr. risoluzione citata, pag. 50). Per

quanto qui interessa, l'assetto dei mapp. __________2, __________3 e __________4

non ha subito modifiche, essendo rimasto il vincolo di mantenimento delle

volumetrie e con facciate soggette a vincolo di conservazione totale o parziale

(cfr. risoluzione citata, pag. 76). Rispetto alla precedente formulazione,

l'art. 12 n. 3 lett. c NAPPNV, che prescrive che per le parti

di facciate soggette a vincolo di conservazione integrale con ordinamento

compositivo che necessita di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli

interventi di ripristino degli elementi morfologici originari, è stato completato nel senso di riservare la

competenza del Municipio di determinare quali siano gli elementi morfologici da

ripristinare.

I.

Sollecitati dal Municipio di Ligornetto, il 6 ottobre 2011 CO 1 e

CO 2 hanno inoltrato una notifica a posteriori, corredata dalla perizia e dai

pareri sopra citati, per il mantenimento dei balconcini così come realizzati.

L'intervento eseguito prevede, oltre al

completamento del parapetto laddove vi erano le cabine WC, la formazione di una

ringhiera interna, a m 1.50 dal confine verso il mapp. __________1, volta ad

impedire l'accesso alla parte di balconcino che si affaccia su quest'ultimo

fondo.

La domanda, pubblicata dal

24 ottobre al 7 novembre 2011, ha suscitato, tra l'altro, l'opposizione di RI 1

e RI 2, i quali l'hanno contestata siccome in contrasto con quanto

precedentemente deciso da questo Tribunale e lesiva delle norme sulle distanze

da confine.

Raccolto l'avviso

favorevole del 21 ottobre/28 novembre 2011 dell'Ufficio della natura e del

paesaggio (UNP), in data 2 febbraio 2012 il Municipio di Ligornetto ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni sollevate.

Richiamata l'intervenuta

approvazione da parte del Consiglio di Stato della revisione del piano

regolatore e delle varianti del PPNV, l'esecutivo comunale ha in sostanza

ritenuto che l'intervento fosse ammissibile giusta l'art. 12 n. 3 lett. c

NAPPNV, tenuto altresì conto dei pareri favorevoli espressi dal pianificatore

comunale, di cui agli atti non vi è tuttavia traccia scritta, nonché delle

perizie prodotte dagli istanti e dell'avviso rilasciato dall'UNP in base al

decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio

del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) ed al relativo regolamento di

applicazione.

J. Con giudizio del

22 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da RI 1

e RI 2 avverso il suddetto provvedimento municipale, annullandolo e ritornando

gli atti al Municipio di Mendrisio, Comune nel quale è nel frattempo confluito

per aggregazione quello di Ligornetto, affinché proceda come impostogli dal

Tribunale cantonale amministrativo con STA 52.2002.267 del 28 agosto 2003,

segnatamente definendo i dettagli del ripristino, con l'assegnazione di un

termine adeguato per provvedervi con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

Richiamate le due precedenti sentenze di questa Corte,

il Governo ha in sostanza ritenuto che l'Esecutivo comunale avesse violato

l'obbligo di attenersi ai motivi contenuti nel giudizio di rinvio, escludendo

che in concreto sussistano modifiche di fatto o di diritto rilevanti,

suscettibili di legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di

riesame, rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del

permesso. A mente dell'Esecutivo cantonale, la modifica dell'art. 12 n. 3

lett. c NAPPNV non avrebbe in effetti prodotto alcun sostanziale cambiamento

del diritto applicabile, dato che già in precedenza l'autorità comunale godeva

di autonomia nell'interpretazione delle norme di applicazione e l'aggiunta

apportata si limiterebbe ad esplicitare tale concetto. Evidenziato come, stante

la situazione, il Municipio sarebbe tenuto ad ordinare la rimozione dei

balconi, definendo i dettagli del ripristino, per finire il Governo ha escluso

che l'affermazione contenuta nel consid. 4 della STA 52.2009.118/191 del 19

settembre 2001, che riservava al Municipio la facoltà di valutare le perizie

prodotte dai ricorrenti nell'ambito della decisione che era chiamato a rendere,

potesse portare ad altro risultato, essendo chiaramente riferita alla

decisione di ripristino (cfr. per quanto precede: STA 52.2013.273/52.2014.5

del 12 agosto 2015 consid. A-L).

K. Adito da CO 1 e CO 2, con giudizio del 12 agosto 2015 (STA

52.2013.273/52.2014.5 citata) il

Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia (1) accolto il loro ricorso,

annullando la predetta risoluzione governativa, insieme alla licenza edilizia,

rinviando gli atti al Municipio di Mendrisio ai sensi dei considerandi e (2)

stralciato dai ruoli una petizione chiedente la non applicazione della più

volte citata sentenza del 2003.

Scostandosi dalle tesi del Governo, la Corte cantonale ha in particolare

rilevato che:

“2.2. (..) con risoluzione 30 giugno 2010 n. 3369 il Consiglio di

Stato ha approvato la revisione del piano regolatore (PR) e delle varianti di

piano particolareggiato del nucleo di villaggio

(PPNV), precedentemente adottata dal consiglio comunale. Tale evento

costituisce un fatto nuovo rilevante, di per sé suscettibile di giustificare la

presentazione di una domanda di riesame (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4b e c; Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VI ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1833), che consente pure di

presentare una nuova domanda di costruzione (in sanatoria). Non avrebbe infatti

alcun senso demolire un manufatto che il diritto entrato in vigore

posteriormente permette di mantenere o ricostruire. Irrilevante è, da questo

profilo, la circostanza - evocata a torto dal Governo - che la modifica

dell'art. 12 n. 3 lett. c NAPPNV non avrebbe prodotto alcun sostanziale

cambiamento del diritto applicabile. Decisivo a questo stadio non è infatti se

il diritto materiale concretamente applicabile sia cambiato sostanzialmente,

quanto piuttosto se dal profilo formale l'autorità fosse confrontata ad una

normativa giuridica nuova, che, a prescindere dall'esito, le permetteva/imponeva

di esaminare nel merito la domanda (notifica a posteriori) di costruzione

presentata dai ricorrenti. Evenienza, questa, che a ragione l'esecutivo

comunale ha considerato realizzata, sia perché il piano regolatore ed il PPNV

sono stati revisionati, sia perché la formulazione della norma applicabile in

concreto (art. 12 n. 2 lett. c NAPPNV) è stata completata nei modi sopra

indicati. Il caso di specie non è dunque paragonabile a quello in cui, poco

tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta all'autorità un'identica

istanza (cfr. DTF 120 Ib 47 consid. 2b e c).

Ferme queste premesse, la

decisione del Municipio di rilasciare la licenza a posteriori soggiaceva per

principio al sindacato di legittimità sostanziale da parte dell'autorità di

ricorso. L'Esecutivo cantonale non poteva dunque limitarsi a constatare la

violazione del giudizio di rinvio di cui alla STA 52.2002.267 del 28 agosto

2003, annullando di conseguenza il permesso. Quale autorità di ricorso chiamata

a pronunciarsi sul merito del nuovo provvedimento municipale, avrebbe bensì

dovuto verificare concretamente se, tenuto conto della latitudine di giudizio

che la norma riserva all'autorità comunale, la decisione cui quest'ultima è

pervenuta fosse conforme al (nuovo) diritto, soppesando anche i pareri nel

frattempo raccolti.

2.3. Ne consegue che il giudizio impugnato va annullato. Posto che il Municipio

ha omesso di statuire sulla censura con cui gli opponenti qui resistenti

lamentavano la lesione delle norme sulle distanze da confine, si giustifica,

anche per salvaguardare il doppio grado giurisdizionale, di annullare pure la

licenza e di retrocedere gli atti direttamente al Municipio, affinché statuisca

nuovamente, in modo esaustivo, sulla domanda. Tenuto conto del fatto che il

decreto legislativo sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) ed il

relativo regolamento d'applicazione del 22

gennaio 1974 (RBN; BU 1974, 83), sui quali si fonda l'avviso favorevole

21 ottobre/28 novembre 2011 dell'UNP, sono stati nel frattempo abrogati dalla

legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, l'esecutivo comunale

si premurerà di raccogliere previamente un nuovo avviso dettagliato dall'UNP, a

norma degli art. 99 cpv. 1 lett. b Lst e 109 cpv. 1 lett. b del regolamento

della Lst del 20 dicembre 2014 (RLst; RL 7.1.1.1.1), oltre che di acquisire

agli atti il parere mancante del pianificatore comunale.”

L. a. Ripreso possesso dell'incarto e assunto un

nuovo preavviso favorevole dell'UNP, il 22 maggio 2019 il Municipio ha

rilasciato ai proprietari la licenza edilizia postulata, respingendo l'opposizione

dei vicini, inclusa la loro obiezione sulla distanza.

b. Con giudizio dell'8 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso presentato da RI 1 e RI 2 avverso quest'ultima decisione, che ha

confermato.

Il Governo ha anzitutto disatteso le contestazioni di natura formale (riguardanti

data e numerazione della risoluzione municipale e l'obbligo di motivazione).

Nel merito, riepilogati gli estremi dell'intervento e il quadro normativo

applicabile, ha poi tutelato la valutazione espressa dal Municipio, il quale ha

segnatamente ritenuto che la parte terminale

della facciata possa

essere modificata come previsto nella notifica di costruzione, condividendo

le risultanze della perizia del 19 dicembre 2007 del dr. A__________ e del

parere del 1° luglio 2008 della dr. arch. S__________, militanti a

favore del mantenimento dei balconi in quanto componenti originarie dell'edificio.

Rilevato come la completazione del parapetto, laddove vi erano le cabine dei

WC, apparisse effettivamente atta a riequilibrare l'andamento compositivo

della facciata originaria, che è soggetta per la quasi integralità a vincolo di

conservazione integrale e quindi anche per una parte interessata dai

balconcini, che a norma dell'art. 12 cpv. 3 lett. a NAPPNV neppure potrebbero

essere demoliti, il Governo ha considerato che la decisione di rilascio del

permesso non fosse insostenibile. Da ultimo, ha respinto anche la censura

relativa alle distanze.

c. Con risoluzione del 19 agosto 2020, il Consiglio di Stato ha poi respinto un'istanza

di rettifica di RI 1 e RI 2, con cui chiedevano di rettificare due errori di

scrittura contenuti nel predetto giudizio, relativi alla lunghezza dei

balconi (consid. 4, pag. 9) e al ruolo professionale effettivamente ricoperto

da A__________ e S__________ al momento della redazione dei loro scritti

(consid. 5, pag. 10). Il Governo ha ritenuto che il dispositivo della decisione

non contenesse alcuna ambiguità, fosse completo e non si ponesse in

contraddizione con i considerandi.

M. Con unico ricorso, RI 1 e RI

2 deducono ora questi due giudizi davanti al Tribunale, postulandone l'annullamento.

Con riferimento al primo, chiedono anche che sia annullata la licenza edilizia

e che gli atti siano retrocessi al Municipio, affinché decida di far mettere

a m 1.50 dal confine su ogni balcone uno schermo alto metri 2, largo come il

balcone (..).

In sunto, i ricorrenti rieccepiscono anzitutto una violazione della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), poiché la licenza

edilizia non recherebbe data e numero della relativa risoluzione municipale.

Rimproverano inoltre al Governo di aver calpestato il citato giudizio

del Tribunale del 12 agosto 2015, per aver trascurato il contenuto del parere

del pianificatore comunale, non assunto agli atti. Documento - non

rimpiazzabile dai pareri di parte degli istanti in licenza - che sarebbe

indispensabile per comprendere come il balcone in cemento al secondo piano dell'edificio

(risalente al 1870) possa essere considerato un elemento morfologico

originario da ripristinare. Gli insorgenti censurano in seguito il mancato

rispetto della distanza per la vista a prospetto che i due balconi hanno sul

nostro fondo, in contrasto con una sentenza del Tribunale federale del 26

ottobre 1994 (1P.598/1992); da cui la loro richiesta di far posare uno schermo,

così come sopraindicato. Ribadiscono inoltre gli errori in cui sarebbe incorso

il Governo nel giudizio dell'8 luglio 2020, a torto non corretti. Infine,

rimproverano al Municipio di aver indebitamente procrastinato la sua decisione,

chiedendo che ne sia tenuto conto nel calcolo di tasse e spese.

N. All'accoglimento del ricorso,

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo

Tribunale. Il Municipio, come pure CO 1 e CO 2, chiedono la reiezione del

gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di

diritto.

O. In sede di replica e

dupliche, seguite da triplica e quadrudupliche e da un ulteriore spontaneo

scambio di scritti (dei ricorrenti e dei resistenti CO 2), le parti si sono

riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in

parte le proprie tesi con argomentazioni e puntualizzazioni che, nella misura

del necessario, verranno discusse in appresso.

P. A richiesta del

Tribunale di completare gli atti con il parere mancante del pianificatore

comunale, con scritto del 19 agosto 2022 il Municipio ha comunicato di non

aver reperito nei propri archivi alcun parere scritto del pianificatore che,

verosimilmente, era stato a suo tempo interpellato solo oralmente.

Delle diverse ulteriori osservazioni formulate al riguardo dalle parti si dirà,

se del caso, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è

la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini già opponenti (art. 21 cpv. 1

LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, integrati dai precedenti giudizi resi dal

Tribunale noti alle parti, dai documenti da loro versati in questa sede

unitamente al carteggio prodotto dal Governo e dalle informazioni relative al

rapporto del pianificatore comunale di cui si è detto in narrativa (consid. P).

I documenti pianificatori sono notori. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229

consid. 5.3 e rinvii), le altre prove genericamente offerte dai

ricorrenti (perizia, richiamo di tutti gli incarti relativi alle pregresse

procedure davanti al Tribunale, rapporto dettagliato dell'UNP sull'art. 12

lett. a, c, n NAPPNV, incarto OA.2003.00001

della Pretura di Mendrisio Nord), come si dirà ancora in seguito, non

appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. In

particolare, dalle diverse fotografie agli atti emerge in modo sufficiente

chiaro la situazione dei luoghi e dei controversi manufatti. La conformità o

meno con il quadro legale del piano normativo degli interventi edilizi (PNIE) è

invece una questione eminentemente giuridica.

Considerandi

2.

Formalità della

licenza edilizia

2.1

In base all'art.

10.

LE, il Municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni (cpv. 1) con una

risoluzione motivata per iscritto (cpv. 2), che contenga i mezzi ed i termini

di ricorso (cpv. 3).

Tale disposizione, non diversamente

dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm, si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), in base al quale è in

generale sufficiente che una parte sia messa in condizione di rendersi conto

della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con

cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2).

Né l'art. 10 LE, né tanto meno la LOC o il relativo regolamento, esigono che un'autorizzazione

a costruire contenga anche informazioni su data, numero o risultato della

votazione della delibera con cui il Municipio ha risolto di concederla. Nessuna

norma impone segnatamente che la licenza edilizia, formalizzata come tale,

riporti anche queste indicazioni, risultanti semmai dal verbale della relativa

seduta municipale (cfr. art. 103 LOC).

2.2

In concreto, alla luce di quanto precede, poco conta che la licenza

edilizia a posteriori, formalizzata e notificata alle parti il 22 maggio 2019,

non riporti anche la data e il numero della relativa risoluzione adottata dal Municipio.

Le generiche illazioni dei ricorrenti non permettono d'altra parte seriamente

di dubitare che il permesso di costruzione sia una iniziativa di sindaco e

segretario, e non

il frutto di una delibera dell'intero gremio dell'Esecutivo

comunale, avvenuta nell'ambito di una regolare seduta (cfr. pure risposta del Municipio

pag. 5). L'obiezione va quindi respinta.

3.

Conformità con

il PPNV

3.1

L'attività edificatoria nella zona del nucleo di villaggio è definita da

un PPNV. L'art. 11 NAPPNV scinde gli interventi ammissibili in due categorie,

operando una distinzione fra gli edifici, i manufatti e gli spazi ambientali soggetti

a vincolo d'intervento conservativo (art. 12 NAPPNV) e le nuove costruzioni,

gli ampliamenti e le ricostruzioni (art. 13 NAPPNV). Gli edifici soggetti a

vincolo d'intervento conservativo possono essere riattati o trasformati a

condizione che gli interventi tendano a valorizzare o comunque salvaguardare le

componenti morfologiche originarie (art. 12 cpv. 2 NAPPNV).

I criteri d'intervento particolari sono definiti in dettaglio dal capoverso

seguente (cpv. 3). Per le facciate soggette a vincolo di conservazione

integrale sono ammessi unicamente interventi di manutenzione, ripristino o

restauro (lett. a). In base alla lett. c, per le parti di facciate soggette

a vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita

di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli interventi di ripristino

degli elementi morfologici originari.

Questo Tribunale ha già avuto modo di indicare che quest'ultima disposizione

mira essenzialmente a promuovere il recupero dell'aspetto originario delle

facciate degli edifici, che sono state alterate in epoca successiva da

interventi lesivi del loro equilibrio compositivo. La norma non conferisce

all'autorità la facoltà di ordinare il ripristino dell'aspetto originario dell'immobile.

In concorso con il capoverso precedente, abilita tuttavia il Municipio a

subordinare i permessi di riattare tali edifici alla condizione che siano

valorizzate le componenti morfologiche originarie, rispettivamente che ne sia

ristabilito l'equilibrio. L'obbligo di ripristino scaturisce quindi

indirettamente dal divieto di attuare interventi che non siano volti a

rimuovere i momenti di disturbo dell'aspetto compositivo, introdotti con il

trascorrere del tempo nella morfologia delle facciate (cfr. STA 52.2002.267

citata consid. 2.1).

3.2

La predetta norma è stata ripresa nell'ambito della revisione del PPNV

approvata dal Consiglio di Stato il 30 giugno 2010 (ris. n. 3369; supra

consid. H). L'art. 12 cpv. 3 NAPPNV è stato tuttavia completato, nel senso che:

è riservata la competenza del Municipio di determinare quali siano gli

elementi morfologici da ripristinare. Tale riserva rafforza quindi l'accento

sulla latitudine di giudizio conferita al Municipio nell'individuazione del

contenuto precettivo del concetto giuridico di natura indeterminata “elementi

morfologici da ripristinare”. Latitudine che le istanze di ricorso sono per

principio tenute a rispettare imponendosi un certo riserbo, allo scopo di

rispettare l'autonomia comunale (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369

consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10

marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi). In particolare, va osservato che quando,

nell'ambito di una domanda di licenza edilizia, l'autorità comunale interpreta

le proprie norme d'attuazione e valuta le circostanze locali, essa fruisce di

una particolare libertà di apprezzamento, che l'autorità di ricorso esamina con

ritegno. Se la decisione comunale si fonda su un apprezzamento adeguato delle

circostanze rilevanti, l'autorità di ricorso deve quindi rispettarlo. Il

riserbo, a tutela dell'autonomia comunale, nell'esaminare le decisioni di

apprezzamento non comporta tuttavia che l'autorità di ricorso debba limitarsi a

un esame dell'arbitrio. Essa può al contrario intervenire e, se necessario,

sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità comunale, se

quest'ultima eccede il suo potere discrezionale, in particolare fondandosi su

considerazioni estranee alla legislazione pertinente, o in spregio ai principi

dell'uguaglianza giuridica o di proporzionalità o al diritto superiore (cfr.

DTF 145 I 52 consid. 3.6 e rimandi; STF 1C_650/2019 citata consid. 2.2).

3.3

In concreto, il PPNV assoggetta la parte est della facciata dello stabile

dei resistenti al vincolo di conservazione integrale con ordinamento

compositivo che necessita di essere riequilibrato. Il vincolo - raffigurato

sul PNIE con una linea blu - mira all'evidenza a inglobare non solo il tratto

di facciata da cui sporgevano le cabine ad uso WC ormai rimosse (che occupavano

ca. 1 m, cfr. pure pianta allegata alla notifica), ma anche quello con i

ballatoi di accesso lungo ca. 3 m. Non vi è da ragione di rimettere in

discussione questa circostanza, già ritenuta dal Tribunale e data per assodata

anche dal Municipio. Il vincolo in quanto tale, introdotto dal PNIE approvato

nel 1997, non è del resto stato modificato con la variante del 2010 (cfr. pure

citata risoluzione d'approvazione, ad ricorso di E__________, RI 1 e RI 2, lett.

b2, pag. 76). In queste circostanze, poco conta sapere se l'estensione del

vincolo riprodotto sul PNIE coincida perfettamente con la lunghezza effettiva

dei manufatti. Ininfluenti appaiono segnatamente le disquisizioni sulle

differenze tra la linea (di ca. 7 mm) tracciata nel piano del 1997 (in scala

1:500; cfr. pure doc. A prodotto con la replica) e quella (di ca. 3 mm) nel

piano aggiornato del 2010 (in scala 1:1000) o la misura evocata dal Governo (circa

2.5

metri). Né occorre soffermarsi sulle inopinate deduzioni tratte da

quest'ultimo, secondo cui un'imprecisata frazione di facciata con gli ex

ballatoi non sarebbe soggetta a tale vincolo, ma a quello di conservazione

integrale della facciata ex art. 12 lett. a NAPPNV (che impedirebbe finanche la

loro demolizione). A maggior ragione vale tale conclusione se si considera che,

anche valutando le opere alla luce della norma (meno favorevole ai resistenti)

che permette solo interventi di ripristino degli elementi morfologici

originari (art. 12 lett. c NAPPNV), il permesso - come si vedrà qui di

seguito - va in ogni caso tutelato (cfr. pure risposta del Municipio pag. 4).

3.4

Come accennato in narrativa, a seguito dell'ultimo giudizio di questo

Tribunale (STA 52.2013.273/52.2014.5 citata), il Municipio, dopo aver raccolto

un nuovo preavviso favorevole dell'UNP e rivalutato la domanda, il 22 maggio

2019.

ha nuovamente rilasciato ai resistenti la licenza edilizia a posteriori. L'Esecutivo,

riallacciandosi a quanto considerato dal vecchio Municipio di Ligornetto nel

2012.

(dopo aver interpellato anche il pianificatore comunale), alla luce dei

pareri del dr. A__________ e della dr. arch. S__________ e delle autorità

cantonali coinvolte (UNP e UBC), ha essenzialmente ritenuto che nulla ostasse

al mantenimento dei balconcini così come realizzati, in quanto elementi

morfologici originari. Tale valutazione è stata tutelata dal Governo il quale,

ricordata la libertà di decisione di cui fruisce il Municipio, l'ha in sostanza

giudicata sostenibile. Il completamento del parapetto, ha aggiunto, appariva atto

a riequilibrare l'andamento compositivo della facciata originaria, soggetta per

la quasi integralità a vincolo di conservazione integrale e,

quindi,

anche per una parte interessata dai balconcini, che in base all'art. 12

cpv. 3 lett. a NAPPNV neppure potrebbero essere demoliti.

Ora, a prescindere da quest'ultima considerazione (che non trova invero riscontro

negli atti del PNIE, supra consid. 3.3), nell'esito, tale giudizio

merita conferma.

3.5

Dagli atti risulta che, nella sua perizia del 19 dicembre 2007, il

dr. A__________ (già presidente della Commissione federale dei monumenti storici;

cfr. ad esempio Ufficio federale della cultura, 100 anni CFMS, pag. 5,

pubblicato su https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/baukultur/ekd/geschichte-ekd.html)

- dopo aver proceduto a un'analisi stilistica, storica e di studio dell'edilizia

(ad 3.1) - ha in particolare concluso che senza un approfondito esame

archeologico dell'opera stessa non è possibile affermare con assoluta certezza

se i balconi laterali sul lato giardino siano stati realizzati

contemporaneamente all'edificio. La documentazione fotografica antica e

le osservazioni condotte non lasciano invece praticamente dubbi di sorta circa

il fatto che i balconi appartengano effettivamente al patrimonio originario e

pertanto siano degni di tutela, analogamente all'edificio stesso (ad 4,

punto 1). Ricordati i criteri che guidano la cura del patrimonio monumentale,

il dr. M__________ ha quindi affermato che i balconi non devono essere

rimossi in quanto la finalità e l'obbiettivo della tutela monumentale non sono

quelli di ripristinare una condizione edilizia antecedente non documentata né

dimostrabile. Inoltre devono essere rispettate anche le componenti edilizie di

epoche più recenti (Carta di Venezia, Art. 11). Quand'anche si dovesse

dimostrare che i balconi sono stati aggiunti successivamente, dal punto di

vista della tutela monumentale non sorge alcuna necessità di eliminarli (ad

3.2

e ad 4 punto 2), esponendo infine le proprie considerazioni sull'interpretazione

dell'art. 12 lett. c NAPPNV (ad. 3.3 e 4 punto 3). Tale perizia è stata poi

condivisa dall'UBC, spontaneamente interpellato dai resistenti (cfr. scritto

dell'11 gennaio 2008). Anche la dr. arch. S__________ (allora responsabile dell'ISOS;

cfr. ad esempio comunicato stampa del 20 giugno 2008 relativo al volume ISOS di

Vallemaggia, sub

- confrontandosi con il valore storico-architettonico e posizionale dell'edificio

(censito dall'ISOS quale elemento eminente) e il concetto di sostanza

originaria (da intendere come sovrapporsi di diverse fase edificatorie)

- ha dichiarato nel suo parere del 1° luglio 2008 che i controversi balconi (..)

debbono avere il diritto di esistere (ipotizzando peraltro che la casa

risalga a inizio del XIX secolo e sia stata oggetto, nei primi decenni del XX

secolo, di un riattamento generale [pavimenti, balconi, ringhiere, ecc.] che

avrebbe portato a una convincente “nuova integrità”).

Anche l'UNP, esprimendosi sul principio d'inserimento ordinato e armonioso nel

paesaggio di cui si dirà ancora in seguito, ha a sua volta considerato che i

ballatoi fanno parte dell'edificio da più di un secolo e costituiscono parte

integrante della

sua identità e che, nonostante avessero

perso parte del loro senso e la simmetria dell'edificio fosse lievemente

“sbilanciata”,

tali elementi sono diventati ormai propri dell'edificio,

della sua storia e del paesaggio in cui sono inseriti.

Ora da tutti questi diversi referti o pareri, richiamati e fatti propri dal Municipio,

emerge essenzialmente che ai piccoli balconi che sporgono dalla facciata sud,

realizzati completando il parapetto dei ballatoi, non possa essere negato

qualsiasi significato o valore storico-architettonico, sia che si tratti di

elementi riconducibili alla prima costruzione dell'edificio o di un'aggiunta (funzionale

agli impianti sanitari) posteriore, di fine XIX-inizio XX secolo (come invero indica

anche la notifica di costruzione per il balconcino in cemento al secondo

piano). E questo a prescindere dalla loro esclusiva presenza sull'ala est dell'immobile,

che determina un'asimmetria. Nell'ambito della protezione dei monumenti è in

effetti comunemente riconosciuto che un

bene debba essere conservato in modo da mantenere le tracce del suo

invecchiamento e che anche gli strati più recenti devono essere

conservati (cfr. CFMS, Principi per la tutela dei monumenti storici in

Svizzera, cifra 4.6; Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro di

monumenti e insiemi architettonici, Venezia 1964, ad art. 11). Anche

elementi che sono parte integrante di interventi successivi di qualità possono

insomma essere di valore, segnatamente quale testimonianza di un'epoca più

recente (cfr. in tal senso, ad es. per le finestre: Commissione federale dei monumenti storici, Le finestre

degli edifici storici - Aspetti fondamentali, pag. 2).

In queste circostanze, ancorché lo stabile non sia annoverato tra i beni

culturali protetti (cfr. risposta dei resistenti pag. 7, che fanno però riferimento

a una possibile proposta di tutela), tenuto conto del particolare riserbo di

cui devono dar prova le autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione

dei concetti giuridici di natura indeterminata di diritto comunale autonomo -

rafforzato dalla riserva introdotta all'art. 12 lett. c NAPPNV con la modifica del

2010.

- non appare irragionevole la decisione del Municipio di ravvisare ancora nel

mantenimento dei piccoli balconi, così come realizzati, un intervento di

ripristino di due elementi morfologici originari. E meglio, di ripristino

di due elementi strutturali preesistenti non sprovvisti di ogni pregio, propri

dell'edificio, anche solo quale traccia di un'epoca più recente. Non quindi di

un intervento finalizzato alla costruzione ex novo di due balconi (cfr.

art. 12 cpv. 3 lett. n NAPPNV), su una facciata precedentemente priva di ogni sporgenza.

Un'opposta conclusione, che si limitasse a riprendere apoditticamente le

deduzioni del giudizio del 28 agosto 2003, reso in applicazione del precedente

quadro normativo e focalizzato per lo più su considerazioni stilistiche

(simmetria), non si giustifica poiché condurrebbe questa Corte a sostituirsi al

Municipio, in spregio all'attuale art. 12 lett. c NAPPNV e all'autonomia

comunale, oltre che al successivo giudizio di questo Tribunale del 12 agosto

2015.

(cfr. consid. 2.2 in fine).

Per finire, poco conta invece che non sia stato acquisito agli atti il parere

cartaceo del pianificatore, che era stato interpellato dall'ex Municipio di

Ligornetto, così come già indicato dal Tribunale cantonale amministrativo.

Parere che, in base a quanto emerso in questa sede, era stato verosimilmente

reso solo in forma orale (cfr. scritto del Municipio del 19 agosto 2022). Qui

basta rilevare che i suoi argomenti a favore dell'intervento, alla luce di

quanto sopra considerato, non potrebbero che confermare il rilascio del

permesso. Non essendo imposto da alcuna norma del PPNV, il suo parere non

sarebbe peraltro stato vincolante neppure se fosse stato negativo. Tutte le

relative obiezioni sollevate dai ricorrenti cadono quindi nel vuoto.

4.

Distanze

4.1

Secondo l'art. 7 NAPPNV, nella zona

del nucleo devono essere rispettate le seguenti distanze:

1.

Riservati i diritti di terzi le costruzioni possono

sorgere a confine verso un lotto privato o verso l'area pubblica, inteso che

esse siano situate all'interno delle aree destinate all'edificazione

specificatamente indicate nel piano normativo degli interventi edilizi in scala

1:500.

2.

Sono vincolanti gli allineamenti obbligatori e le

conseguenti contiguità graficamente indicati nel piano normativo sopra citato.

Qualora una costruzione preesistente rendesse impossibile l'edificazione in

contiguità devono essere rispettale le seguenti distanze:

- ml. 3.00 da prospetti di edifici senza aperture;

- ml. 4.00 da prospetti di edifici con aperture.

La predetta norma disciplina gli allineamenti delle costruzioni e la contiguità

rispettivamente la distanza minima tra edifici (3 o 4 m, se senza o con

aperture). L'art. 7 NAPPNV non impone per contro il rispetto di alcuna distanza

minima da confine. Il primo capoverso dell'art. 7 NAPPNV stabilisce anzi che,

riservati i diritti di terzi, le costruzioni possono sorgere a confine verso un

lotto privato (cfr. pure STA 52.2006.135/145 del 7 luglio 2006 consid. 3.2.6).

4.2

In concreto, lo stabile dei resistenti è per lo più contiguo verso est

alla casa dei ricorrenti (part. __________1 sub A). I balconi che sporgono

oltre la facciata sud, sul lato corto, sono invece rivolti su una porzione

della part. __________1, che è libera da costruzioni (cfr. pure planimetria

allegata alla notifica). Se si trovino esattamente a filo di termine,

come affermano i ricorrenti, o a una distanza di una ventina di centimetri dal

confine è invece questione che può rimanere aperta. Nell'una o nell'altra

ipotesi, i balconi non si pongono infatti in contrasto con alcuna norma del

PPNV.

Anzitutto va osservato che, nella misura in cui sono larghi meno di m 1.10 e

occupano meno di un terzo della lunghezza della facciata da cui sporgono, i

balconi non vanno di per sé considerati ai fini delle distanze prescritte dal

PR (cfr. art. 41 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia

del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; STA 52.1999.333 del 26 settembre 2000

consid. 2). Gli stessi non disattenderebbero comunque alcuna distanza tra

edifici, in particolare rispetto alla perpendicolare facciata arretrata dello

stabile dei ricorrenti (cfr. STA 52.1996.185 del 21 gennaio 1997, parz. pubbl.

in RDAT II-1997 n. 29 consid. 2, 52.2010.208 del 19 ottobre 2010 consid. 5.2);

ciò che invero nessuno pretende.

A torto gli insorgenti lamentano per contro il mancato rispetto della distanza per

la vista a prospetto che i due balconi hanno sul nostro fondo e di una sentenza

del 26 ottobre 1994 del Tribunale federale riguardante la norma di un altro

Comune, che disciplinava la distanza da fondi aperti. Come visto, l'art. 7

NAPPNV non prescrive alcuna distanza minima da confine, da fondi aperti o meno.

Poco conta quindi se il cortile o giardino annesso alla loro casa debba essere

considerato tale. Se e in che misura i controversi balconi siano invece

conformi all'ordinamento della legge di applicazione e complemento del Codice

civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100) sulle aperture (art. 125

segg. LAC) - che le NAPPNV non hanno ripreso - è invece questione di competenza

del giudice civile, che esula dalla presente procedura (cfr. ICCA 11.2018.98

del 2 dicembre 2019 consid. 8). Ecco quindi perché non occorre richiamare alcun

incarto riferito a procedimenti di natura civile (supra consid. 1.2). La

licenza edilizia non pregiudica del resto eventuali diritti dei ricorrenti fondati

sulle predette disposizioni. Le obiezioni dei ricorrenti, al pari della loro

richiesta riguardante la posa di uno schermo, sono quindi infondate.

5.

Parapetti

Da respingere è pure la generica obiezione dei ricorrenti con cui lamentano ora

una disattenzione dell'altezza dei parapetti dei balconi con la norma SIA 358.

Il progetto autorizzato non prevede infatti il rifacimento integrale delle

ringhiere dei balconi esistenti, ma unicamente il completamento nella parte

finale dove vi erano le cabine dei servizi igienici; area che, vista la

formazione della ringhiera interna, non sarà peraltro neppure accessibile (cfr.

pianta annessa alla notifica). Gli aspetti di sicurezza legati ai diversi

parapetti della casa esistente, che attengono in primo luogo alla

responsabilità privata del proprietario (art. 58 della legge federale di

complemento del codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle

obbligazioni del 30 marzo 1911 [RS 220; CO]), esulano quindi dalla presente

procedura. L'obiezione cade quindi nel vuoto.

6.

Clausola

estetica

6.1

La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede

all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo)

applicabile a tutto il territorio cantonale. Secondo tale norma, le costruzioni

devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.

100.

del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011.

(RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si

verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi

in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e

armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi

alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi,

dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve

condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114

la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del

23.

febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11

maggio 2015; STA 52.2013.35 del 3

novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La clausola estetica possiede una

portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie.

Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le

prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Tale clausola è applicata dall'UNP

nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i nuclei (cfr. art. 109

cpv. 1 lett. b LST).

6.2

Il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce

una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo

contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle

istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di

cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma

riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il

sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece

circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo

dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove la

valutazione estetica appaia plausibile, questa Corte non può dunque censurarla,

sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. DTF 100

Ia 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; consid. 5.2 e 5.3; STA 52.2015.67 del 22

dicembre 2016, consid. 6.3; 52.2013.35 del 3 novembre 2014, consid. 5.3 e

rimandi).

6.3

In concreto, come già visto, l'UNP ha ritenuto che con il mantenimento dei

balconi così come realizzati venissero di fatto conservati il carattere e la

preesistenza dei luoghi. Ha in particolare spiegato che i ballatoi fanno

parte dell'edificio da più di un secolo e costituiscono parte integrante della

sua identità. Ha inoltre rilevato che se anche hanno perso parte

del loro

senso venendo a mancare i corpi dei servizi e la simmetria

dello stabile risulti lievemente “sbilanciata”, tali elementi sono

diventati ormai propri dell'edificio, della sua storia e del paesaggio in

cui sono inseriti. Ora, a fronte delle spiegazioni addotte e dell'entità minima

dell'intervento - consistente in sostanza nel mantenimento di due balconcini,

tratti dal semplice completamento del parapetto dei ballatoi sporgenti dalla

facciata sud, nel rispetto delle preesistenze e conformemente alle disposizioni

del PPNV (cfr. supra consid. 3) - la valutazione resa dall'UNP non

risulta insostenibile. La notifica a posteriori, al di là di una ringhiera

interna, contrariamente a quanto accennano i ricorrenti con la triplica, non

prevede in ogni caso anche la posa di pareti di plastica (cfr. pure la

quadruplica a pag. 3, relativamente agli elementi citati dai ricorrenti, già

rimossi). Nulla permette quindi di ritenere che l'intervento non rispetti la

clausola estetica positiva (art. 104 cpv. 2 LST). Anche su questo punto le

generiche doglianze dei ricorrenti, che muovono più che altro nei confronti dell'UNP

delle critiche in relazione all'interpretazione e applicazione dell'art. 12

NAPPNV, non di sua competenza, vanno quindi respinte.

7.

Principio di

celerità

Parimenti da rigettare è infine la censura con cui i ricorrenti rimproverano in

sostanza al Municipio una violazione del principio di celerità, chiedendo di

tenerne conto nel calcolo di tasse e spese.

Nella misura in cui biasimano la durata della procedura davanti all'Esecutivo locale,

gli insorgenti non fanno in effetti valere alcun diritto alla constatazione

dell'illecito ritardo, che non viene peraltro nemmeno formalmente domandato

(cfr. STF 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6, 2C_823/2012 del 18

febbraio 2013 consid. 6.1 e rimandi). Un diritto a far constatare un eventuale

ritardo non era invero più dato dal momento in cui l'autorità comunale ha reso

la sua decisione, poco dopo che i ricorrenti si erano rivolti alla Sezione

degli enti locali (la quale aveva invitato il Municipio a pronunciarsi, cfr.

scritto del 12 marzo 2019 di cui al doc. F; cfr. DTF 136 III 497 consid. 6.1,

STF 2D_15/2018 citata consid. 6.1 e rinvii; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 45). D'altra parte, l'accollamento

degli oneri processuali legati alla procedura di ricorso non costituisce un

aggravio infondato (dipendente dalla durata dell'iter che si è effettivamente protratto

dinnanzi all'autorità di prime cure), ma una semplice conseguenza del rigetto

della loro impugnativa. Conseguenza che s'impone del resto anche in questa

sede, a fronte dell'esito del loro gravame (infra consid. 9).

8.

Decisione del 19

agosto 2020

8.1

Secondo l'art. 62

cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o

incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su

richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica.

Questa norma ha riformulato e completato

il previgente art. 40 LPamm alla luce degli art. 69 della legge federale sulla

procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), 334 del codice

di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr.

Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32

seg.). L'interpretazione mira a rimediare a una formulazione poco chiara,

incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione; può

inoltre riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione

e il dispositivo. Domande che tendono a una modifica materiale della decisione

o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.574

dell'8 agosto 2019 consid. 2.1, 52.2018.420 del 19 settembre 2018 e rimandi).

8.2

In concreto, gli asseriti errori del giudizio impugnato che i ricorrenti

hanno chiesto al Governo di rettificare, non riguardavano in alcun modo il suo

dispositivo o una contraddizione tra lo stesso e i considerandi della

decisione, ma unicamente la sua motivazione. A giusta ragione il Governo ha

pertanto respinto la loro istanza, indicando abbondanzialmente ai ricorrenti

che le loro contestazioni avrebbero semmai potuto essere sviluppate quale

motivo di ricorso (così come del resto avvenuto). Nulla di diverso possono

evidentemente dedurre i ricorrenti dallo scritto del 2 ottobre 2015 di questo

Tribunale con cui, in applicazione dell'art. 62 cpv. 4 LPAmm, erano stati

corretti dei semplici errori di scrittura contenuti nella citata sentenza del

12.

agosto 2015.

Anche su questo punto, il gravame dei ricorrenti si rivela pertanto infondato.

9.

9.1. Sulla

scorta di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è integralmente

respinto.

9.2

La tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti,

soccombenti. Non si assegnano ripetibili ai resistenti, non patrocinati (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dai ricorrenti in ragione di fr.

1'800.-, è posta a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera